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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4191/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4191/2021 promossa da:
C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, via Adda Parte_1 C.F._1
n. 33, presso lo studio dell'avv. IMMACOLATA INTAGLIATA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Siracusa, via Grottasanta n. 48, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Santa Panagia n. 141/D, presso lo studio dell'avv. FRANCESCA
ROMANA RIILI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Su ricorso della società il Tribunale di Siracusa, con decreto CP_1 Controparte_1
n. 1020/2021, depositato il 23.6.2021, ha ingiunto a titolare dell'impresa individuale Parte_1
Casanova Immobiliare, di pagare al ricorrente la somma di €. 12.200,00, oltre interessi come da domanda, oltre le spese del procedimento monitorio.
La ricorrente ha esposto:
- che in data 3.12.2018 aveva stipulato con i coniugi ed un Persona_1 Parte_2
contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un appartamento, un box auto e un posto auto ubicati all'interno di un complesso residenziale in corso di costruzione, giusta permesso di costruire n. 168/2018 del 18.9.2018, nell'area edificabile sita in Siracusa, Largo Campania n. 7;
- che per l'attività di mediazione espletata per la stipula del superiore compromesso, consistita nell'aver individuato i predetti promissari acquirenti, con scrittura privata di pari data aveva riconosciuto in favore di nonché, successivamente, corrisposto alla medesima, a titolo Parte_1 di provvigione, la somma di €. 10.000,00, oltre I.V.A.;
- che, avendo i proprietari degli immobili confinanti con l'area edificabile intrapreso delle iniziative giudiziarie volte a contrastare la costruzione del complesso residenziale, in seno al contratto preliminare di compravendita aveva attribuito ai promissari acquirenti la facoltà di recedere dal contratto per l'ipotesi in cui, in conseguenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria, l'intervento edilizio in progetto fosse stato sospeso, modificato o annullato;
- che, del pari, in seno alla scrittura privata del 3.12.2018 era stata concordata con la Parte_1 restituzione della provvigione per l'ipotesi di caducazione dell'affare conseguente al verificarsi dei predetti eventi;
- che con ordinanza cautelare del 15.4.2019 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana aveva sospeso il permesso di costruire n. 168/2018 del 18.9.2018;
- che, in conseguenza di siffatto evento, ed avevano Persona_1 Parte_2
manifestato la volontà di recedere dal contratto preliminare, chiedendo la restituzione della caparra confirmatoria a suo tempo versata;
- che in data 29.11.2019 i coniugi si erano poi determinati a concludere con la società esponente un contratto con il quale si erano obbligati, per l'ipotesi di rigetto del ricorso per l'annullamento del permesso di costruire n. 168/2018 del 18.9.2018 e purché la definizione del giudizio amministrativo fosse intervenuta entro la data del 31.1.2020, a sottoscrivere un preliminare di compravendita avente il medesimo contenuto di quello del 3.12.2018;
- che, tuttavia, il predetto termine era spirato infruttuosamente;
- che, pertanto, attesa la definitiva caducazione dell'affare, era stato intimato a di Parte_1
restituire la provvigione a suo tempo versata, senza che i solleciti avessero avuto riscontro.
Con citazione del settembre 2021 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1020/2021.
L'opponente, preliminarmente, ha chiesto dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 3, commi 6-bis e 6-ter del d.l. n. 6/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 13/2020.
Nel merito, ha chiesto accertare l'insussistenza di qualsiasi debito nei confronti della Parte_1
e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1 Ad avviso della medesima, infatti, la caducazione dell'affare per la cui conclusione era stata corrisposta la provvigione – contratto preliminare di compravendita del 3.12.2018 – non sarebbe dipesa dall'evento al quale la scrittura privata del 3.12.2018 aveva subordinato la restituzione dell'importo corrisposto – ossia dalla sospensione dell'intervento edilizio in conseguenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria e conseguente recesso dei promissari acquirenti –, quanto piuttosto da fatto imputabile all'opposta, per avere la società avversaria scelto di stipulare con i coniugi ed un nuovo contratto - sostitutivo del Persona_1 Parte_2
precedente -, con il quale questi ultimi si erano obbligati a sottoscrivere un preliminare di compravendita di contenuto analogo a quello del 3.12.2018 a condizione che il ricorso per l'annullamento del permesso di costruire n. 168/2018 del 18.9.2018 fosse rigettato, e per avere la medesima fissato un termine troppo stringente, ossia il 31.1.2020, per il verificarsi di siffatta condizione.
Con comparsa del novembre 2021 si è costituita in giudizio che Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non essendo necessaria istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Nel merito, occorre rilevare che con il ricorso monitorio ha Controparte_1 inteso esercitare un'azione di adempimento contrattuale.
La ricorrente – odierna opposta –, infatti, invocando la pattuizione del 3.12.2018 e l'avveramento della condizione ivi apposta, ha chiesto condannare alla restituzione della somma di Parte_1
€. 12.200,00 (pari ad €. 10.000,00, oltre I.V.A.) a questa corrisposta a titolo di provvigione per l'attività di mediazione espletata in relazione al contratto preliminare di compravendita concluso in pari data con i coniugi ed . Persona_1 Parte_2
Com'è noto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi del medesimo.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (e la scadenza del termine, laddove previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
2.1. Ebbene, nella vicenda in esame ha assolto l'onere della Controparte_1
prova sulla medesima incombente.
2.1.1. In primo luogo, è circostanza documentata dalla opposta, oltre che non contestata dalla opponente e dunque pacifica tra le parti ex art. 115 c.p.c., l'avvenuta corresponsione a Parte_1 della somma di €. 12.200,00 di cui la società ricorrente oggi chiede la restituzione (v. la fattura emessa da Casanova Immobiliare di Mulfari Silvana, recante la dicitura “Per quietanza” seguita da timbro e firma della opponente, nonché da firma dell'opposta, all. 4 del fascicolo del procedimento monitorio;
v. anche le distinte dei bonifici bancari del 14.12.2018 e del 4.12.2018, all. 3 del fascicolo del procedimento monitorio;
v. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione: “3-ln ulteriore subordine e nel merito, senza recesso dalle superiori preliminari eccezioni, l'opponente osserva e deduce che la somma che la ricorrente pretenderebbe di ricevere dalla Casanova di Mulfari Silvana non è altro che il corrispettivo, dovuto e pagato per la prestazione di opera professionale di mediatore effettuata da Casanova Immobiliare di Mulfari Silvana in favore di (cfr. Controparte_1 fattura prodotta dall'ingiungente al n.4)”).
2.1.2. In secondo luogo, deve ritenersi provata la fonte dell'obbligo restitutorio di cui è preteso l'adempimento.
Invero, risulta documentato (v. all. 1 del fascicolo del procedimento monitorio) che in data 3.12.2018 le odierne parti del giudizio hanno sottoscritto un accordo in virtù del quale:
- da un lato, riconoscendo l'attività di mediazione espletata Controparte_1 da consistita nell'aver individuato i coniugi ed Parte_1 Persona_1 Parte_2
quali soggetti interessati all'acquisto di un appartamento, di un box auto e di un posto
[...] auto scoperto all'interno del complesso residenziale in corso di costruzione nell'area edificabile sita in Siracusa, Largo Campania n. 7 (“appartamento piano quarto corpo C di mq 122 oltre verande, box auto piano terra di mq 25, posto auto scoperto di mq 12,50, ubicati all'interno di un complesso residenziale in costruzione nell'area edificabile sita in Siracusa Largo Campania
n. 7”), si era obbligata a corrispondere alla mediatrice, al momento della conclusione dell'affare, ossia della stipula del contratto preliminare di compravendita, la provvigione di €. 10.000,00, oltre
I.V.A.;
- dall'altro, si era obbligata a restituire siffatta provvigione “in caso di esito Parte_1
negativo relativo ad impedimento sopravvenuto per sospensione intervento edilizio in progetto a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie”. Ancora, risulta documentato (v. all. 2 del fascicolo del procedimento monitorio) che, sempre in data
3.12.2018, nella veste di promittente venditrice, e Controparte_1 Persona_1
ed , nella veste di promissari acquirenti:
[...] Parte_2
- avevano stipulato il contratto preliminare di compravendita in ragione del quale la società opposta si era obbligata a corrispondere alla mediatrice la provvigione di €. 10.000,00, oltre I.V.A. (v. pag. 2 dell'allegato, ove sono descritte le unità immobiliari oggetto dell'accordo);
- nel medesimo contratto avevano inserito una clausola in forza della quale la promittente venditrice aveva attribuito ai promissari acquirenti la facoltà di recedere dal contratto “in deroga alle vigenti disposizioni di Legge […] ove l'intervento edilizio in progetto dovesse essere sospeso, modificato
o annullato a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, quali indicativamente la Soprintendenza ai per esigenze di tutela di CP_2
possibili, sopravvenuti ritrovamenti archeologici e/o il per ragioni Controparte_3 sopravvenute ma non imputabili a fatto o responsabilità dell'impresa” (v. pag. 3 dell'allegato).
Orbene, dall'esame delle due pattuizioni, intercorse nella medesima giornata del 3.12.2018, si evince che le parti coinvolte nell'operazione, consapevoli dell'avvio - da parte dei proprietari degli immobili confinanti con l'area edificabile - di iniziative giudiziarie volte a contrastare la costruzione del complesso residenziale (v. ricorso per l'annullamento del permesso di costruire n. 168/2018 del
18.9.2018, notificato ad nel novembre 2018, all. 5 del fascicolo Controparte_1 del procedimento monitorio, pagg. 22, 23 e 24), avessero inteso tutelarsi per l'ipotesi in cui i lavori fossero stati sospesi con provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria (v. scrittura privata tra e Casanova Immobiliare di Mulfari Silvana, all. 1 del Controparte_1 fascicolo del procedimento monitorio: “impedimento sopravvenuto per sospensione intervento edilizio in progetto a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie”; v. contratto preliminare, pag. 3 dell'all. 2 del fascicolo del procedimento monitorio:
“ove l'intervento edilizio in progetto dovesse essere sospeso, modificato o annullato a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie”).
Per tali ragioni vennero previsti:
- la facoltà dei promissari acquirenti ed di recedere dal Persona_1 Parte_2
contratto preliminare di compravendita, con contestuale diritto alla restituzione della caparra confirmatoria versata (v. sempre pag. 3 dell'all. 2 del fascicolo del procedimento monitorio: “la parte promissaria acquirente avrà la facoltà di recedere dal presente contratto preliminare con il solo diritto alla restituzione della caparra di cui sopra e degli eventuali acconti già versati, in misura pari alla loro effettiva entità, senza alcuna maggiorazione e/o interessi e senza avere null'altro a pretendere dalla parte promittente venditrice”); - una volta dissoltosi il vincolo contrattuale per effetto del recesso di questi ultimi e, dunque, una volta caducato l'affare per la cui conclusione era stata corrisposta la provvigione (così è da intendersi l'espressione “esito negativo” contenuta nella scrittura privata tra
[...]
e Casanova Immobiliare di Mulfari Silvana, all. 1 del fascicolo del Controparte_1 procedimento monitorio: “resta inteso che in caso di esito negativo relativo ad impedimento sopravvenuto per sospensione intervento edilizio in progetto a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie”), il diritto di
[...]
di ottenere la restituzione della somma versata alla mediatrice (v. sempre Controparte_1 all. 1 del fascicolo del procedimento monitorio: “l'agenzia Casanova Immobiliare di Mulfari
Silvana restituirà l'importo versato a titolo di mediazione senza spese né oneri aggiuntivi”).
Ciò posto, la ricorrente – odierna opposta – ha provato l'avvenuta verificazione degli eventi ai quali la pattuizione intercorsa con l'opponente subordinava l'insorgenza dell'obbligo di quest'ultima di restituire la provvigione corrispostale (“resta inteso che in caso di esito negativo relativo ad impedimento sopravvenuto per sospensione intervento edilizio in progetto a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, l'agenzia Casanova
Immobiliare di Mulfari Silvana restituirà l'importo versato a titolo di mediazione senza spese né oneri aggiuntivi”).
In primo luogo, risulta dimostrato che, all'indomani della stipula del contratto preliminare di compravendita del 3.12.2018, i lavori di costruzione del complesso residenziale nell'area edificabile sita in Siracusa, Largo Campania n. 7, vennero sospesi per effetto di provvedimento dell'autorità giudiziaria (in altri termini, risulta dimostrato l'“impedimento sopravvenuto per sospensione intervento edilizio in progetto a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie”).
Invero, sin dal ricorso monitorio ha prodotto l'ordinanza Controparte_1
cautelare del 15.4.2019 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in accoglimento dell'appello cautelare promosso dai ricorrenti del giudizio di annullamento del permesso di costruire n. 168/2018 del 18.9.2018, ha disposto la sospensione dell'efficacia di quest'ultimo (v. all. 6 del fascicolo del procedimento monitorio, pag. 3: “
P.Q.M.
Il Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello (sul ricorso numero: 272/2019) e, per l'effetto ed in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie
l'istanza cautelare proposta in primo grado, disponendo - conseguentemente – la sospensione del permesso di costruzione impugnato”).
In secondo luogo, v'è prova che, preso atto di siffatta sospensione, i promissari acquirenti Per_1
ed abbiano esercitato il diritto di recesso dal contratto preliminare di
[...] Parte_2 compravendita del 3.12.2018 (in altri termini, risulta dimostrato l'“esito negativo” ossia la caducazione dell'affare).
Con la comparsa di costituzione e risposta, infatti, l'odierna opposta ha prodotto lo scambio di e-mail intercorso con l'avv. a far data dal 24.4.2019 (all. 7 della comparsa di costituzione Persona_1
e risposta).
Nelle e-mail allegate, questi, reso edotto dell'ordinanza cautelare di sospensione del titolo edilizio (v.
e-mail del 24.4.2019, pag. 6 del citato all. 7: “Carissimo Avvocato, trattandosi di un addetto ai lavori non devo aggiungere altro ai documenti allegati ed a quanto Lei già conosce, come riferitomi dall'amico SA che sono ancora veramente provato per l'abuso subito ad opera del GGA Pt_3 che ha riformato senza alcuna motivazione l'ordinanza del TAR, nonostante la fissazione della trattazione a breve del merito”), ha manifestato al legale rappresentante della società promittente venditrice la volontà di sciogliere il vincolo contrattuale (v. e-mail del 3.6.2019, pag. 5 dell'all. 7:
“buongiorno Ing. RI, con riferimento alla Sua mail del 24.4.2019 sotto riportata, La ringrazio della comunicazione effettuata e Le sarei grato se procedessimo, come da Lei stesso indicato, alla risoluzione del preliminare sottoscritto ed alla restituzione della caparra versata”; v., ancora, e-mail dell'8.7.2019, pag. 4 dell'all. 7: “buongiorno Ingegnere RI, facendo seguito alle e-mails intercorse, in considerazione della richiesta risoluzione del preliminare intercorso, Le sollecito la formalizzazione della risoluzione con la redazione e firma di apposita scrittura. Se ritiene me ne posso occupare personalmente”; v. anche e-mail del 19.7.2019, pag. 2 dell'all. 7: “buonasera Ing.
RI, La ringrazio per la risposta relativa alla risoluzione del preliminare e restituzione della caparra. Mi invii via mail il testo della risoluzione e sarà mia cura stamparlo in duplice copia, farlo firmare a mia moglie e firmarlo io personalmente e portarglielo personalmente in ufficio. Nel frattempo proceda al bonifico. Tutto questo, se possibile, entro giovedì 25 luglio 2019”).
Indicativa di siffatta volontà è altresì la richiesta, avanzata dal promissario acquirente nelle medesime e-mail, di restituzione della caparra confirmatoria versata all'atto della stipula del preliminare di compravendita (v. e-mail del 3.6.2019, pag. 5 dell'all. 7: “la restituzione della caparra può effettuarla con bonifico su conto corrente a me intestato in essere presso Banca Nazionale del lavoro con le seguenti coordinate iban”; v., ancora, e-mail dell'8.7.2019, pag. 4 dell'all. 7: “nel contempo Le richiedo il bonifico della somma di euro 70.000,00 (euro settantamila/00) su conto corrente a me intestato in essere presso BNL agenzia di corso Umberto Siracusa con le seguenti coordinate IBAN”).
La circostanza dell'avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale del 3.12.2018 trova poi riscontro nel “contratto di opzione di immobile residenziale”, che e i Controparte_1
coniugi ed hanno provveduto a stipulare in data 29.11.2019 Persona_1 Parte_2
(all. 7 del fascicolo del procedimento monitorio). Invero, in disparte il nomen iuris impiegato, con il negozio in questione le parti si sono obbligate, per l'ipotesi di rigetto del ricorso per l'annullamento del permesso di costruire n. 168/2018 del 18.9.2018
e purché la definizione del giudizio amministrativo fosse intervenuta entro la data del 31.1.2020, a sottoscrivere un preliminare di compravendita sovrapponibile a quello del 3.12.2018, oramai caducato per effetto del recesso esercitato dai promissari acquirenti.
Tanto si evince dalle espressioni ivi impiegate dai contraenti:
- “PREMESSO […] che a seguito dei contatti intercorsi, le parti hanno convenuto di mantenere in essere l'accordo sottoscritto con il preliminare del 03/12/2018 […] concordando che, al momento, ad integrazione del preliminare, la parte promissaria acquirente, confermando la volontà di procedere all'acquisto delle unità immobiliari sopra richiamate, sottoscrive la presente opzione di acquisto a mezzo riviviscenza del preliminare più volte richiamato, secondo quanto di seguito precisato” (v. pag. 2 dell'allegato);
- “viene sottoscritto in data odierna il presente contratto di opzione di acquisto della medesima unità immobiliare di cui al sopra citato contratto preliminare del 03/12/2018, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi riportati, convenendo che il preliminare medesimo riacquisterà piena efficacia non appena il procedimento amministrativo in atto pendente presso il CP_4 arriverà a conclusione, a seguito dell'udienza pubblica già fissata 16/01/019, fatta salva la possibilità di ottenere l'anticipazione dello sblocco del cantiere, per la quale l'impresa ha già presentato apposita istanza al C.G.A. di Palermo” (v. pag. 3 dell'allegato);
- “La presente opzione di acquisto, per concorde volontà delle parti contraenti, viene stabilita a titolo oneroso, nella misura di €. 4.700,00 (Euro Quattromilasettecento00), pari all'1,00% del concordato prezzo di acquisto delle unità immobiliari, per cui l'optante nulla pagherà al concedente per la titolarità del diritto di opzione, nell'ipotesi in cui, superate le attuali circostanze ostative, si procederà a riconfermare, entro e non oltre il termine pattuito del
31/01/2020, tale contratto preliminare, mediante apposita risottoscrizione”.
In conclusione, essendovi prova dell'avvenuta verificazione degli avvenimenti dedotti nella pattuizione intercorsa tra e in data 3.12.2018 – Controparte_1 Parte_1
“resta inteso che in caso di esito negativo relativo ad impedimento sopravvenuto per sospensione intervento edilizio in progetto a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, l'agenzia Casanova Immobiliare di Mulfari Silvana restituirà l'importo versato a titolo di mediazione senza spese né oneri aggiuntivi” – deve ritenersi sorto in capo alla mediatrice l'obbligo di restituire alla società la somma di €. 12.200,00 corrispostale a titolo di provvigione.
2.2. Occorre poi rilevare che, dal canto suo, l'opponente non ha assolto l'onere della prova sulla medesima incombente, non avendo dimostrato l'avvenuto adempimento all'obbligo in questione o altre circostanze in grado di paralizzare la domanda avversaria.
Né appare condivisibile la tesi della opponente che vorrebbe imputare il fallimento dell'affare alla condotta della opposta e, precisamente, all'aver scelto di Controparte_1 sostituire il contratto preliminare di compravendita del 3.12.2018 con il “contratto di opzione di immobile residenziale” e all'aver ivi fissato un termine troppo stringente, quello del 31.1.2020, per la definizione del giudizio di annullamento del premesso di costruire n. 168/2018 del 18.9.2019, ovverosia per il verificarsi dell'evento al quale i medesimi contraenti avevano condizionato la
“riviviscenza” mediante “risottoscrizione” del preliminare di compravendita del 3.12.2018 (v. pag.
5 dell'atto di citazione in opposizione: “infatti, se è vero che la concludente avrebbe dovuto restituire
l'importo ricevuto a titolo di mediazione qualora la Soprintendenza ai avesse sospeso CP_2 ovvero impedito l'esecuzione dell'intervento edilizio, è altrettanto vero che nella fattispecie
l'intervento è stato alla fine iniziato e quasi portato a compimento e il contratto mediato dall'odierna opponente è stato caducato sol perché la ha voluto sostituire al Controparte_1 preliminare la opzione di acquisto ed ha voluto fissare a quest'ultima un termine di reviviscenza troppo anticipato rispetto a ciò che poi di fatto è avvenuto … il termine, come documentato era quello del 31.1.2020 mentre i lavori sono ripresi dopo il 4 maggio 2021, dopo la sentenza del TAR favorevole alla impresa edile …. La scelta di detta tempistica non può certo essere imputata alla mediatrice la quale di fatto ha espletato il suo mandato”).
Va ribadito, infatti, che l'affare per la cui conclusione ha incassato la provvigione di Parte_1
€. 12.200,00 – ossia il preliminare di compravendita del 3.12.2018 – è decaduto in conseguenza dell'adozione dell'ordinanza cautelare di sospensione dell'efficacia del permesso di costruire e dell'esercizio da parte dei promissari acquirenti del diritto di recesso loro attribuito, mentre la sottoscrizione del “contratto di opzione di immobile residenziale” è fatto successivo allo scioglimento di siffatto vincolo contrattuale e, diversamente da quanto asserito dalla opponente, rappresenta piuttosto il tentativo di di far rivivere l'affare in Controparte_1
questione nonché, conseguentemente, di garantire alla mediatrice il trattenimento della provvigione.
3. Per tutto quanto sopra esposto, deve ritenersi obbligata a restituire ad Parte_1 [...] la somma di €. 12.200,00 (10.000,00, oltre I.V.A.) corrispostale. Controparte_1
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1020/2021 va dunque rigettata.
4. Solo per completezza, va ribadita la inapplicabilità delle previsioni di cui all'art. 3, commi 6-bis e
6-ter, del d.l. n. 6/2020. Questi ultimi dispongono: “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze
o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”; “nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.
Nel caso di specie, come esattamente osservato da parte opposta e com'è emerso al punto 2,
l'adempimento dell'obbligazione restitutoria azionata dalla creditrice ingiungente con il ricorso monitorio non può in alcun modo ritenersi ostacolato né altrimenti influenzato dalle misure di contenimento emanate durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Né tantomeno parte opponente ha mai anche solo prospettato di essere rimasta inadempiente in ragione della necessità di uniformarsi a tali provvedimenti emergenziali.
Diversamente, ha con chiarezza affermato di non aver assecondato la richiesta Parte_1
restitutoria di controparte ritenendola infondata alla luce delle pattuizioni intercorse (v. anche l'all.
13 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
5. Le spese del giudizio di opposizione gravano su parte opponente.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014, per come modificati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo al credito accordato a parte opposta
(scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
4191/2021:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1020/2021, emesso Parte_1
dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 29.3.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4191/2021 promossa da:
C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, via Adda Parte_1 C.F._1
n. 33, presso lo studio dell'avv. IMMACOLATA INTAGLIATA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Siracusa, via Grottasanta n. 48, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Santa Panagia n. 141/D, presso lo studio dell'avv. FRANCESCA
ROMANA RIILI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Su ricorso della società il Tribunale di Siracusa, con decreto CP_1 Controparte_1
n. 1020/2021, depositato il 23.6.2021, ha ingiunto a titolare dell'impresa individuale Parte_1
Casanova Immobiliare, di pagare al ricorrente la somma di €. 12.200,00, oltre interessi come da domanda, oltre le spese del procedimento monitorio.
La ricorrente ha esposto:
- che in data 3.12.2018 aveva stipulato con i coniugi ed un Persona_1 Parte_2
contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un appartamento, un box auto e un posto auto ubicati all'interno di un complesso residenziale in corso di costruzione, giusta permesso di costruire n. 168/2018 del 18.9.2018, nell'area edificabile sita in Siracusa, Largo Campania n. 7;
- che per l'attività di mediazione espletata per la stipula del superiore compromesso, consistita nell'aver individuato i predetti promissari acquirenti, con scrittura privata di pari data aveva riconosciuto in favore di nonché, successivamente, corrisposto alla medesima, a titolo Parte_1 di provvigione, la somma di €. 10.000,00, oltre I.V.A.;
- che, avendo i proprietari degli immobili confinanti con l'area edificabile intrapreso delle iniziative giudiziarie volte a contrastare la costruzione del complesso residenziale, in seno al contratto preliminare di compravendita aveva attribuito ai promissari acquirenti la facoltà di recedere dal contratto per l'ipotesi in cui, in conseguenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria, l'intervento edilizio in progetto fosse stato sospeso, modificato o annullato;
- che, del pari, in seno alla scrittura privata del 3.12.2018 era stata concordata con la Parte_1 restituzione della provvigione per l'ipotesi di caducazione dell'affare conseguente al verificarsi dei predetti eventi;
- che con ordinanza cautelare del 15.4.2019 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana aveva sospeso il permesso di costruire n. 168/2018 del 18.9.2018;
- che, in conseguenza di siffatto evento, ed avevano Persona_1 Parte_2
manifestato la volontà di recedere dal contratto preliminare, chiedendo la restituzione della caparra confirmatoria a suo tempo versata;
- che in data 29.11.2019 i coniugi si erano poi determinati a concludere con la società esponente un contratto con il quale si erano obbligati, per l'ipotesi di rigetto del ricorso per l'annullamento del permesso di costruire n. 168/2018 del 18.9.2018 e purché la definizione del giudizio amministrativo fosse intervenuta entro la data del 31.1.2020, a sottoscrivere un preliminare di compravendita avente il medesimo contenuto di quello del 3.12.2018;
- che, tuttavia, il predetto termine era spirato infruttuosamente;
- che, pertanto, attesa la definitiva caducazione dell'affare, era stato intimato a di Parte_1
restituire la provvigione a suo tempo versata, senza che i solleciti avessero avuto riscontro.
Con citazione del settembre 2021 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1020/2021.
L'opponente, preliminarmente, ha chiesto dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 3, commi 6-bis e 6-ter del d.l. n. 6/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 13/2020.
Nel merito, ha chiesto accertare l'insussistenza di qualsiasi debito nei confronti della Parte_1
e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1 Ad avviso della medesima, infatti, la caducazione dell'affare per la cui conclusione era stata corrisposta la provvigione – contratto preliminare di compravendita del 3.12.2018 – non sarebbe dipesa dall'evento al quale la scrittura privata del 3.12.2018 aveva subordinato la restituzione dell'importo corrisposto – ossia dalla sospensione dell'intervento edilizio in conseguenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria e conseguente recesso dei promissari acquirenti –, quanto piuttosto da fatto imputabile all'opposta, per avere la società avversaria scelto di stipulare con i coniugi ed un nuovo contratto - sostitutivo del Persona_1 Parte_2
precedente -, con il quale questi ultimi si erano obbligati a sottoscrivere un preliminare di compravendita di contenuto analogo a quello del 3.12.2018 a condizione che il ricorso per l'annullamento del permesso di costruire n. 168/2018 del 18.9.2018 fosse rigettato, e per avere la medesima fissato un termine troppo stringente, ossia il 31.1.2020, per il verificarsi di siffatta condizione.
Con comparsa del novembre 2021 si è costituita in giudizio che Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non essendo necessaria istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Nel merito, occorre rilevare che con il ricorso monitorio ha Controparte_1 inteso esercitare un'azione di adempimento contrattuale.
La ricorrente – odierna opposta –, infatti, invocando la pattuizione del 3.12.2018 e l'avveramento della condizione ivi apposta, ha chiesto condannare alla restituzione della somma di Parte_1
€. 12.200,00 (pari ad €. 10.000,00, oltre I.V.A.) a questa corrisposta a titolo di provvigione per l'attività di mediazione espletata in relazione al contratto preliminare di compravendita concluso in pari data con i coniugi ed . Persona_1 Parte_2
Com'è noto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi del medesimo.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (e la scadenza del termine, laddove previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
2.1. Ebbene, nella vicenda in esame ha assolto l'onere della Controparte_1
prova sulla medesima incombente.
2.1.1. In primo luogo, è circostanza documentata dalla opposta, oltre che non contestata dalla opponente e dunque pacifica tra le parti ex art. 115 c.p.c., l'avvenuta corresponsione a Parte_1 della somma di €. 12.200,00 di cui la società ricorrente oggi chiede la restituzione (v. la fattura emessa da Casanova Immobiliare di Mulfari Silvana, recante la dicitura “Per quietanza” seguita da timbro e firma della opponente, nonché da firma dell'opposta, all. 4 del fascicolo del procedimento monitorio;
v. anche le distinte dei bonifici bancari del 14.12.2018 e del 4.12.2018, all. 3 del fascicolo del procedimento monitorio;
v. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione: “3-ln ulteriore subordine e nel merito, senza recesso dalle superiori preliminari eccezioni, l'opponente osserva e deduce che la somma che la ricorrente pretenderebbe di ricevere dalla Casanova di Mulfari Silvana non è altro che il corrispettivo, dovuto e pagato per la prestazione di opera professionale di mediatore effettuata da Casanova Immobiliare di Mulfari Silvana in favore di (cfr. Controparte_1 fattura prodotta dall'ingiungente al n.4)”).
2.1.2. In secondo luogo, deve ritenersi provata la fonte dell'obbligo restitutorio di cui è preteso l'adempimento.
Invero, risulta documentato (v. all. 1 del fascicolo del procedimento monitorio) che in data 3.12.2018 le odierne parti del giudizio hanno sottoscritto un accordo in virtù del quale:
- da un lato, riconoscendo l'attività di mediazione espletata Controparte_1 da consistita nell'aver individuato i coniugi ed Parte_1 Persona_1 Parte_2
quali soggetti interessati all'acquisto di un appartamento, di un box auto e di un posto
[...] auto scoperto all'interno del complesso residenziale in corso di costruzione nell'area edificabile sita in Siracusa, Largo Campania n. 7 (“appartamento piano quarto corpo C di mq 122 oltre verande, box auto piano terra di mq 25, posto auto scoperto di mq 12,50, ubicati all'interno di un complesso residenziale in costruzione nell'area edificabile sita in Siracusa Largo Campania
n. 7”), si era obbligata a corrispondere alla mediatrice, al momento della conclusione dell'affare, ossia della stipula del contratto preliminare di compravendita, la provvigione di €. 10.000,00, oltre
I.V.A.;
- dall'altro, si era obbligata a restituire siffatta provvigione “in caso di esito Parte_1
negativo relativo ad impedimento sopravvenuto per sospensione intervento edilizio in progetto a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie”. Ancora, risulta documentato (v. all. 2 del fascicolo del procedimento monitorio) che, sempre in data
3.12.2018, nella veste di promittente venditrice, e Controparte_1 Persona_1
ed , nella veste di promissari acquirenti:
[...] Parte_2
- avevano stipulato il contratto preliminare di compravendita in ragione del quale la società opposta si era obbligata a corrispondere alla mediatrice la provvigione di €. 10.000,00, oltre I.V.A. (v. pag. 2 dell'allegato, ove sono descritte le unità immobiliari oggetto dell'accordo);
- nel medesimo contratto avevano inserito una clausola in forza della quale la promittente venditrice aveva attribuito ai promissari acquirenti la facoltà di recedere dal contratto “in deroga alle vigenti disposizioni di Legge […] ove l'intervento edilizio in progetto dovesse essere sospeso, modificato
o annullato a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, quali indicativamente la Soprintendenza ai per esigenze di tutela di CP_2
possibili, sopravvenuti ritrovamenti archeologici e/o il per ragioni Controparte_3 sopravvenute ma non imputabili a fatto o responsabilità dell'impresa” (v. pag. 3 dell'allegato).
Orbene, dall'esame delle due pattuizioni, intercorse nella medesima giornata del 3.12.2018, si evince che le parti coinvolte nell'operazione, consapevoli dell'avvio - da parte dei proprietari degli immobili confinanti con l'area edificabile - di iniziative giudiziarie volte a contrastare la costruzione del complesso residenziale (v. ricorso per l'annullamento del permesso di costruire n. 168/2018 del
18.9.2018, notificato ad nel novembre 2018, all. 5 del fascicolo Controparte_1 del procedimento monitorio, pagg. 22, 23 e 24), avessero inteso tutelarsi per l'ipotesi in cui i lavori fossero stati sospesi con provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria (v. scrittura privata tra e Casanova Immobiliare di Mulfari Silvana, all. 1 del Controparte_1 fascicolo del procedimento monitorio: “impedimento sopravvenuto per sospensione intervento edilizio in progetto a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie”; v. contratto preliminare, pag. 3 dell'all. 2 del fascicolo del procedimento monitorio:
“ove l'intervento edilizio in progetto dovesse essere sospeso, modificato o annullato a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie”).
Per tali ragioni vennero previsti:
- la facoltà dei promissari acquirenti ed di recedere dal Persona_1 Parte_2
contratto preliminare di compravendita, con contestuale diritto alla restituzione della caparra confirmatoria versata (v. sempre pag. 3 dell'all. 2 del fascicolo del procedimento monitorio: “la parte promissaria acquirente avrà la facoltà di recedere dal presente contratto preliminare con il solo diritto alla restituzione della caparra di cui sopra e degli eventuali acconti già versati, in misura pari alla loro effettiva entità, senza alcuna maggiorazione e/o interessi e senza avere null'altro a pretendere dalla parte promittente venditrice”); - una volta dissoltosi il vincolo contrattuale per effetto del recesso di questi ultimi e, dunque, una volta caducato l'affare per la cui conclusione era stata corrisposta la provvigione (così è da intendersi l'espressione “esito negativo” contenuta nella scrittura privata tra
[...]
e Casanova Immobiliare di Mulfari Silvana, all. 1 del fascicolo del Controparte_1 procedimento monitorio: “resta inteso che in caso di esito negativo relativo ad impedimento sopravvenuto per sospensione intervento edilizio in progetto a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie”), il diritto di
[...]
di ottenere la restituzione della somma versata alla mediatrice (v. sempre Controparte_1 all. 1 del fascicolo del procedimento monitorio: “l'agenzia Casanova Immobiliare di Mulfari
Silvana restituirà l'importo versato a titolo di mediazione senza spese né oneri aggiuntivi”).
Ciò posto, la ricorrente – odierna opposta – ha provato l'avvenuta verificazione degli eventi ai quali la pattuizione intercorsa con l'opponente subordinava l'insorgenza dell'obbligo di quest'ultima di restituire la provvigione corrispostale (“resta inteso che in caso di esito negativo relativo ad impedimento sopravvenuto per sospensione intervento edilizio in progetto a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, l'agenzia Casanova
Immobiliare di Mulfari Silvana restituirà l'importo versato a titolo di mediazione senza spese né oneri aggiuntivi”).
In primo luogo, risulta dimostrato che, all'indomani della stipula del contratto preliminare di compravendita del 3.12.2018, i lavori di costruzione del complesso residenziale nell'area edificabile sita in Siracusa, Largo Campania n. 7, vennero sospesi per effetto di provvedimento dell'autorità giudiziaria (in altri termini, risulta dimostrato l'“impedimento sopravvenuto per sospensione intervento edilizio in progetto a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie”).
Invero, sin dal ricorso monitorio ha prodotto l'ordinanza Controparte_1
cautelare del 15.4.2019 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in accoglimento dell'appello cautelare promosso dai ricorrenti del giudizio di annullamento del permesso di costruire n. 168/2018 del 18.9.2018, ha disposto la sospensione dell'efficacia di quest'ultimo (v. all. 6 del fascicolo del procedimento monitorio, pag. 3: “
P.Q.M.
Il Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello (sul ricorso numero: 272/2019) e, per l'effetto ed in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie
l'istanza cautelare proposta in primo grado, disponendo - conseguentemente – la sospensione del permesso di costruzione impugnato”).
In secondo luogo, v'è prova che, preso atto di siffatta sospensione, i promissari acquirenti Per_1
ed abbiano esercitato il diritto di recesso dal contratto preliminare di
[...] Parte_2 compravendita del 3.12.2018 (in altri termini, risulta dimostrato l'“esito negativo” ossia la caducazione dell'affare).
Con la comparsa di costituzione e risposta, infatti, l'odierna opposta ha prodotto lo scambio di e-mail intercorso con l'avv. a far data dal 24.4.2019 (all. 7 della comparsa di costituzione Persona_1
e risposta).
Nelle e-mail allegate, questi, reso edotto dell'ordinanza cautelare di sospensione del titolo edilizio (v.
e-mail del 24.4.2019, pag. 6 del citato all. 7: “Carissimo Avvocato, trattandosi di un addetto ai lavori non devo aggiungere altro ai documenti allegati ed a quanto Lei già conosce, come riferitomi dall'amico SA che sono ancora veramente provato per l'abuso subito ad opera del GGA Pt_3 che ha riformato senza alcuna motivazione l'ordinanza del TAR, nonostante la fissazione della trattazione a breve del merito”), ha manifestato al legale rappresentante della società promittente venditrice la volontà di sciogliere il vincolo contrattuale (v. e-mail del 3.6.2019, pag. 5 dell'all. 7:
“buongiorno Ing. RI, con riferimento alla Sua mail del 24.4.2019 sotto riportata, La ringrazio della comunicazione effettuata e Le sarei grato se procedessimo, come da Lei stesso indicato, alla risoluzione del preliminare sottoscritto ed alla restituzione della caparra versata”; v., ancora, e-mail dell'8.7.2019, pag. 4 dell'all. 7: “buongiorno Ingegnere RI, facendo seguito alle e-mails intercorse, in considerazione della richiesta risoluzione del preliminare intercorso, Le sollecito la formalizzazione della risoluzione con la redazione e firma di apposita scrittura. Se ritiene me ne posso occupare personalmente”; v. anche e-mail del 19.7.2019, pag. 2 dell'all. 7: “buonasera Ing.
RI, La ringrazio per la risposta relativa alla risoluzione del preliminare e restituzione della caparra. Mi invii via mail il testo della risoluzione e sarà mia cura stamparlo in duplice copia, farlo firmare a mia moglie e firmarlo io personalmente e portarglielo personalmente in ufficio. Nel frattempo proceda al bonifico. Tutto questo, se possibile, entro giovedì 25 luglio 2019”).
Indicativa di siffatta volontà è altresì la richiesta, avanzata dal promissario acquirente nelle medesime e-mail, di restituzione della caparra confirmatoria versata all'atto della stipula del preliminare di compravendita (v. e-mail del 3.6.2019, pag. 5 dell'all. 7: “la restituzione della caparra può effettuarla con bonifico su conto corrente a me intestato in essere presso Banca Nazionale del lavoro con le seguenti coordinate iban”; v., ancora, e-mail dell'8.7.2019, pag. 4 dell'all. 7: “nel contempo Le richiedo il bonifico della somma di euro 70.000,00 (euro settantamila/00) su conto corrente a me intestato in essere presso BNL agenzia di corso Umberto Siracusa con le seguenti coordinate IBAN”).
La circostanza dell'avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale del 3.12.2018 trova poi riscontro nel “contratto di opzione di immobile residenziale”, che e i Controparte_1
coniugi ed hanno provveduto a stipulare in data 29.11.2019 Persona_1 Parte_2
(all. 7 del fascicolo del procedimento monitorio). Invero, in disparte il nomen iuris impiegato, con il negozio in questione le parti si sono obbligate, per l'ipotesi di rigetto del ricorso per l'annullamento del permesso di costruire n. 168/2018 del 18.9.2018
e purché la definizione del giudizio amministrativo fosse intervenuta entro la data del 31.1.2020, a sottoscrivere un preliminare di compravendita sovrapponibile a quello del 3.12.2018, oramai caducato per effetto del recesso esercitato dai promissari acquirenti.
Tanto si evince dalle espressioni ivi impiegate dai contraenti:
- “PREMESSO […] che a seguito dei contatti intercorsi, le parti hanno convenuto di mantenere in essere l'accordo sottoscritto con il preliminare del 03/12/2018 […] concordando che, al momento, ad integrazione del preliminare, la parte promissaria acquirente, confermando la volontà di procedere all'acquisto delle unità immobiliari sopra richiamate, sottoscrive la presente opzione di acquisto a mezzo riviviscenza del preliminare più volte richiamato, secondo quanto di seguito precisato” (v. pag. 2 dell'allegato);
- “viene sottoscritto in data odierna il presente contratto di opzione di acquisto della medesima unità immobiliare di cui al sopra citato contratto preliminare del 03/12/2018, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi riportati, convenendo che il preliminare medesimo riacquisterà piena efficacia non appena il procedimento amministrativo in atto pendente presso il CP_4 arriverà a conclusione, a seguito dell'udienza pubblica già fissata 16/01/019, fatta salva la possibilità di ottenere l'anticipazione dello sblocco del cantiere, per la quale l'impresa ha già presentato apposita istanza al C.G.A. di Palermo” (v. pag. 3 dell'allegato);
- “La presente opzione di acquisto, per concorde volontà delle parti contraenti, viene stabilita a titolo oneroso, nella misura di €. 4.700,00 (Euro Quattromilasettecento00), pari all'1,00% del concordato prezzo di acquisto delle unità immobiliari, per cui l'optante nulla pagherà al concedente per la titolarità del diritto di opzione, nell'ipotesi in cui, superate le attuali circostanze ostative, si procederà a riconfermare, entro e non oltre il termine pattuito del
31/01/2020, tale contratto preliminare, mediante apposita risottoscrizione”.
In conclusione, essendovi prova dell'avvenuta verificazione degli avvenimenti dedotti nella pattuizione intercorsa tra e in data 3.12.2018 – Controparte_1 Parte_1
“resta inteso che in caso di esito negativo relativo ad impedimento sopravvenuto per sospensione intervento edilizio in progetto a seguito di eventuale provvedimento delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, l'agenzia Casanova Immobiliare di Mulfari Silvana restituirà l'importo versato a titolo di mediazione senza spese né oneri aggiuntivi” – deve ritenersi sorto in capo alla mediatrice l'obbligo di restituire alla società la somma di €. 12.200,00 corrispostale a titolo di provvigione.
2.2. Occorre poi rilevare che, dal canto suo, l'opponente non ha assolto l'onere della prova sulla medesima incombente, non avendo dimostrato l'avvenuto adempimento all'obbligo in questione o altre circostanze in grado di paralizzare la domanda avversaria.
Né appare condivisibile la tesi della opponente che vorrebbe imputare il fallimento dell'affare alla condotta della opposta e, precisamente, all'aver scelto di Controparte_1 sostituire il contratto preliminare di compravendita del 3.12.2018 con il “contratto di opzione di immobile residenziale” e all'aver ivi fissato un termine troppo stringente, quello del 31.1.2020, per la definizione del giudizio di annullamento del premesso di costruire n. 168/2018 del 18.9.2019, ovverosia per il verificarsi dell'evento al quale i medesimi contraenti avevano condizionato la
“riviviscenza” mediante “risottoscrizione” del preliminare di compravendita del 3.12.2018 (v. pag.
5 dell'atto di citazione in opposizione: “infatti, se è vero che la concludente avrebbe dovuto restituire
l'importo ricevuto a titolo di mediazione qualora la Soprintendenza ai avesse sospeso CP_2 ovvero impedito l'esecuzione dell'intervento edilizio, è altrettanto vero che nella fattispecie
l'intervento è stato alla fine iniziato e quasi portato a compimento e il contratto mediato dall'odierna opponente è stato caducato sol perché la ha voluto sostituire al Controparte_1 preliminare la opzione di acquisto ed ha voluto fissare a quest'ultima un termine di reviviscenza troppo anticipato rispetto a ciò che poi di fatto è avvenuto … il termine, come documentato era quello del 31.1.2020 mentre i lavori sono ripresi dopo il 4 maggio 2021, dopo la sentenza del TAR favorevole alla impresa edile …. La scelta di detta tempistica non può certo essere imputata alla mediatrice la quale di fatto ha espletato il suo mandato”).
Va ribadito, infatti, che l'affare per la cui conclusione ha incassato la provvigione di Parte_1
€. 12.200,00 – ossia il preliminare di compravendita del 3.12.2018 – è decaduto in conseguenza dell'adozione dell'ordinanza cautelare di sospensione dell'efficacia del permesso di costruire e dell'esercizio da parte dei promissari acquirenti del diritto di recesso loro attribuito, mentre la sottoscrizione del “contratto di opzione di immobile residenziale” è fatto successivo allo scioglimento di siffatto vincolo contrattuale e, diversamente da quanto asserito dalla opponente, rappresenta piuttosto il tentativo di di far rivivere l'affare in Controparte_1
questione nonché, conseguentemente, di garantire alla mediatrice il trattenimento della provvigione.
3. Per tutto quanto sopra esposto, deve ritenersi obbligata a restituire ad Parte_1 [...] la somma di €. 12.200,00 (10.000,00, oltre I.V.A.) corrispostale. Controparte_1
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1020/2021 va dunque rigettata.
4. Solo per completezza, va ribadita la inapplicabilità delle previsioni di cui all'art. 3, commi 6-bis e
6-ter, del d.l. n. 6/2020. Questi ultimi dispongono: “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze
o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”; “nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.
Nel caso di specie, come esattamente osservato da parte opposta e com'è emerso al punto 2,
l'adempimento dell'obbligazione restitutoria azionata dalla creditrice ingiungente con il ricorso monitorio non può in alcun modo ritenersi ostacolato né altrimenti influenzato dalle misure di contenimento emanate durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Né tantomeno parte opponente ha mai anche solo prospettato di essere rimasta inadempiente in ragione della necessità di uniformarsi a tali provvedimenti emergenziali.
Diversamente, ha con chiarezza affermato di non aver assecondato la richiesta Parte_1
restitutoria di controparte ritenendola infondata alla luce delle pattuizioni intercorse (v. anche l'all.
13 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
5. Le spese del giudizio di opposizione gravano su parte opponente.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014, per come modificati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo al credito accordato a parte opposta
(scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
4191/2021:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1020/2021, emesso Parte_1
dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 29.3.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti