Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 3475/2020
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ,residente in [...]al L.go dell'Olgiata Isola 75, Parte_1 C.F._1
ed ( residente in [...] C.F._2
Salita Monte Grappa n. 35, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Cassia n.
175, presso lo studio degli Avvocati D'Aquino Fabio ),Rosica C.F._3
Lorenza ( ) e Rosica Massimo ( che li C.F._4 CodiceFiscale_5
rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta delega in calce all'atto d'appello, p.e.c. , Email_1 Email_2
, ; appellanti
[...] Email_3
e
( e ( ), CP_1 C.F._6 Controparte_2 CodiceFiscale_7
entrambe residenti a[...] in Roma ed ivi elett.te dom.te alla Via
Caio Mario n. 27, presso lo studio degli Avv.ti Paola Valore ( ) e C.F._8
Vincenzo Cuffaro ( che le rappresentano e difendono, mandato in C.F._9
atti alla comparsa di costituzione con appello incidentale;
appellate – appellanti incidentali
nonché per entrambe quelle rese all'udienza di conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c., del
25.09.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 7944/2020 il Tribunale di Roma, in funzione collegiale, ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda eccezione e deduzione, respinge la domanda proposta da
e con l'atto di citazione introduttivo della causa civile n. Parte_1 CP_1
6902/2016 R.G. e respinge la domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_2
con la comparsa di costituzione e risposta del 28.4.2016, Spese processuali CP_1
compensate. Roma, 9.1.2020. f.to Il Presidente “.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata dal Tribunale giudicante: “ Con atto di citazione , notificato il 29.01.2016, ed Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e dinanzi al Tribunale di Roma Controparte_2 CP_1
ed esponevano di essere, rispettivamente, coniuge e figlia del germano delle convenute
deceduto a Roma il 15.10.2007, la cui madre nata il Persona_1 Persona_2
9.6.1925 a Roma, ivi deceduta ab intestato il 10.6.2004; che, con contratto di compravendita rogato il 29.6.1984 dal notaio Dott. (repertorio n. 3736, Persona_3
raccolta n. 1389), all'età di 23 anni, studente e privo di reddito, aveva Persona_1
acquistato da la proprietà del bene immobile sito in Roma, Piazza Persona_4
Montevecchio 15/A, costituito dall'appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno I (uno), composto di tre camere e servizi, confinante con interno due, vano scale, distacco su Piazza di Montevecchio e Vicolo di Montevecchio, salvo altri e da due cantine ed una grotta al piano sotterraneo, confinante con Piazza di Montevecchio, scale di accesso salvo altri definito l'Immobile '9" . Per tale acquisto erano state impiegate "risorse della SI.ra che aveva voluto fittiziamente intestarlo Persona_2
al SI. Questi per tutelare la madre da pretese di terzi (anche del coniuge Persona_1
dello stesso ), le aveva conferito procura speciale a vendere tale bene immobile, Per_1
pag. 2/12 con la clausola "a chi crederà e per il prezzo, patti e condizioni che riterrà", con scrittura privata con firma autenticata il 10.10.1988 dal notaio Dott. (repertorio Persona_5
n. 14264 documento n. 3), e le aveva concesso in locazione il medesimo bene con un contratto di durata ultra novennale, stipulato con scrittura privata con firme autenticate il 7.5.1997 dal notaio Dott. (repertorio n. 6480, raccolta n. 2145 Persona_6
documento n. 4), per il corrispettivo annuo di lire 1.200.000, pari a € 619,748, interamente corrisposto con il rilascio di quietanza. Che titolare della Persona_2
quota del 90% del capitale della società con sede in Roma, Via dei Controparte_3
Coronari n. 102/103 (documento n. 9), in data 8.11.2001 ne aveva ceduto il 60% al figlio che divenuto socio di maggioranza, era stato nominato Persona_1
amministratore unico della società, da cui, di fatto, erano stati estromessi ed Pt_1
Parte_2
Le parti attrici deducevano che entrambi gli atti, vendita del 1984 e cessione quote del
2001, erano soggette all'azione di riduzione e collazione e formulavano le seguenti conclusioni: “In via principale –accertare e dichiarare che l'atto di compravendita delle porzioni immobiliari site in Roma, Piazza di Montevecchio 15/14, stipulato in data 29 giugno 1984 con atto a rogito del Notaio Dott. Reps 3736/Racc, 1389, ha Persona_3
simulato un negozio di donazione indiretta fra e e per Persona_2 Persona_1
l'effetto dichiarare che le predette pozioni immobiliari siano avocate alla massa patrimoniale relitta dalla ed attribuire le stesse in pari quota indivisa ai tre figli Per_2
della medesima;
(o per effetto della rappresentazione alla di lui figlia Per_1 CP_1
, e ovvero attribuire il valore economico che dette
[...] Parte_2 Parte_1
porzioni immobiliari avevano al momento del decesso della SI.ra - accertare e Per_2
dichiarare ricompreso nell'asse ereditario relitto dalla SI.ra oltre alle Persona_2
porzioni immobiliari site in Roma, Piazza Montevecchio 15/A, anche il valore delle quote della società " " cedute a e per l'effetto attribuire a Controparte_3 Persona_1
ed per la quota ad essi spettante, il valore ad esse equivalente Pt_1 Parte_2
al momento del decesso della SI.ra . Per_2
pag. 3/12 “Si sono costituite e vedova e figlia del premorto Controparte_2 CP_1 Per_1
che hanno eccepito:
[...]
- la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, 4 comma, c.p.c., in relazione all'art. 163
c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
- l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per mancata allegazione degli elementi occorrenti per l'accertamento della stessa;
- l'infondatezza della domanda nel merito.
Hanno peraltro esibito testamento olografo del 24.11.1996 con cui Persona_2
aveva attribuito al figlio la quota disponibile: “lascio la mia quota disponibile Per_1
pari ad un terzo dell'asse ereditario, a mio figlio , per essere l'unico degno Per_1
dell'appellativo di figlio", disponendo solo la riserva "a tutti i miei figli, incluso , Per_1
sebbene tutti gli altri ne siano immeritevoli, come per legge" (documento n. 2).
La parte convenuta esponeva che, per conseguenza, la quota ereditaria spettante a
ovvero ai suoi eredi, era superiore al 50% del patrimonio [3/9 di Persona_1
disponibile + (1/3 di 6/9= 2/9) di riserva]; eccepiva l'inosservanza dell'art. 564, comma
20 , c.c., poiché gli attori non avevano imputato alla loro quota di riserva, pari a 1/4, le liberalità effettuate da a favore dei figli, risultanti da un testo Persona_2
manoscritto dalla medesima in forma di appunti e così indicate: "appartamento sito nel condominio "La flotta palazzina Clipper, int. 12 Porto Ercole, da me acquistato il 15 giugno 1999 e intestato a mio figlio , per allo notaio di Porto S Pt_1 Persona_7
Stefano (GR) a £ 307.000, 000»; credito di una fideiussione (di f.chi svizzeri 220.000
29.11.93 + interessi a tutto 'oggi) concessi dalla mia banca UBS di Lugano a favore di mia figlia ( ) e di suo marito “. Parte_2 Persona_8
La parte convenuta esponeva che la somma percepita dalla figlia e non Parte_2
richiesta in restituzione da ammontava circa a 238 milioni di lire (pari a Persona_2
€ 122.916,74), risultante dalla lettera di in data 28.3.1996 (documento Persona_2
n. 4); contestava l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda avversaria poiché il bene immobile sito in Roma, Piazza Montevecchio, era insuscettibile di essere "avocato alla massa patrimoniale", né avrebbe potuto essere "attribuito in pari quota ai tre figli", i
pag. 4/12 quali avrebbero preliminarmente dovuto imputare alla propria quota di riserva, pari a un quarto, quanto ricevuto dalla madre.
Hanno quindi concluso per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e degli atti successivi;
alternativamente, per la declaratoria d'inammissibilità della domanda o, quanto meno, per il rigetto della stessa per infondatezza;
con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze di causa.
Con Ordinanza del 20.05.2016, a norma dell'art. 164 comma V, c.p.c., era assegnato il termine di gg. 60 per l'integrazione dell'atto di citazione con indicazione degli estremi identificativi catastali del bene immobile oggetto della domanda di simulazione della compravendita ed accertamento della compro-prietà a favore degli eredi Per_2
[...]
Veniva inoltre eccepita dalle parti attrici l'inefficacia del testamento per omessa esibizione dell'originale e la necessaria pubblicazione.
All'udienza del 16.10.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione “.
Seguiva sentenza gravata.
Hanno proposto appello ed contestando la sentenza sotto Pt_1 Parte_2
diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Hanno resistito e impugnando l'atto d'appello perché CP_1 Controparte_2
inammissibile ed infondato chiedendone il rigetto con vittoria di spese e formulando appello incidentale con richiesta di cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione non disposta dal Tribunale.
All'udienza del 25.09.2024 sulle conclusioni formulate dalle parti , ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza dei termini assegnati di gg. 40 per le conclusionali e 20 per repliche la
Corte si è riservata per la decisione.
L'appello è stato articolato nei seguenti motivi.
§ 1 – Gli appellanti si dolgono dell'erronea motivazione della sentenza del Tribunale laddove ha ritenuto il difetto di contenuto di allegazione della prova e del contenuto del pag. 5/12 patrimonio ereditario della de cuius all'apertura della successione Persona_2
ereditaria ed omesso esercizio dell'azione di riduzione.
§ 2— Gli appellanti si dolgono inoltre in merito alla censura in base alla quale viene escluso che gli attori abbiano agito in qualità di legittimari per chiedere la reintegrazione della quota di legittima nella misura di un terzo dell'asse ereditario ai sensi dell'art. 537 c.c.
§ 3 – Sulla sussistenza delle limitazioni probatorie in capo a parte attrice nell'azione di simulazione avendo agito in qualità di eredi, e come tali subentrati nella posizione giuridica del dante causa e vanno considerati parti e non terzi ai fini della prova della simulazione e per conseguente soggetti alle limitazioni probatorie previste per le parti.
La Corte così ragiona
In via preliminare, quanto alla tesi difensiva del dedotto vizio di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, osserva il Collegio che dall'esame della prospettazione dell'appello e dell'argomentazione ivi richiamate, il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della Cass. Civ. Sez. Unite del 16/11/2017, n. 27199.
I motivi d'appello sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.
Gli appellanti hanno provato la loro qualifica di legittimari, ai sensi dell'art. 557 c.c., per poter chiedere la riduzione della porzione di legittima lesa in quanto la de cuius ,
, è deceduta ab intestato lasciando a sé superstiti i due figli e Persona_2 Parte_2
e la nipote filia ex filio del premorto . Le disposizioni Pt_1 CP_1 Per_1
patrimoniali della (atto d'acquisto del 1984 appartamento in Roma Piazza Per_2
Montevecchio e cessione quote sociali attività antiquariato) ricevute dal , in vita Per_1
dalla madre, sono state oggetto di azione di simulazione da parte dei coeredi Parte_2
e lamentando la lesione delle rispettive quote di legittima. Pt_1
L'articolo 536 c.c. individua nel coniuge, nei figli e, in mancanza, negli ascendenti, i legittimari, ossia i soggetti cui viene riconosciuta, al momento dell'apertura della successione, la quota di legittima. La legittima è il diritto intangibile ad una quota dell'asse ereditario, detta di riserva, e si qualifica, dunque, come limite quantitativo alla pag. 6/12 libertà del de cuius di disporre del proprio patrimonio con atto mortis causa o inter vivos di liberalità.
Nel caso de quo è evidente che gli attori ed quali figli della Pt_1 Parte_2
siano a pieno titolo soggetti legittimari;
poiché, inoltre, la è deceduta Per_2 Per_2
senza lasciare testamento entrambi sono subentrati nel patrimonio della medesima nella misura di un terzo ciascuno, come previsto per legge;
essi possono essere inquadrati nella fattispecie giuridica di soggetti legittimari che, se lesi nella legittima, sono legittimati a proporre l'azione di riduzione nei confronti di quelle disposizioni capaci di ridurre la propria quota di legittima.
L'azione di riduzione si propone nel caso in cui le disposizioni testamentarie o le donazioni siano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre e ha come scopo, anzitutto, la determinazione dell'ammontare concreto della quota di legittima, vale a dire della quota di cui il defunto poteva disporre e la determinazione di come ed in quale misura le singole disposizioni testamentarie o le donazioni debbano ridursi per integrare la legittima.
Contestualmente, l'attuazione della reintegrazione in concreto implica la proposizione delle istanze di restituzione;
nell'azione di riduzione quindi assumono una fisionomia a sé tanto il petitum quanto la causa petendi;
il primo consiste nel conseguimento della quota di riserva, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni compiute in vita dal de cuius, la seconda è data dalla qualità di erede legittimario e dalla asserita lesione della quota di riserva (v. Cass. n. 20143/2013).
Il Tribunale ha disatteso la domanda formulata in quanto “Gli attori hanno dedotto la donazione indiretta di tale bene immobile e simulazione della vendita appena indicata, ma non hanno esercitato l'azione di reintegrazione della quota di legittima dell'eredità di
della quale sono coeredi mediante l'indicazione dei beni costituenti il Persona_2
patrimonio di cui la dante causa era titolare all'apertura della successione ereditaria e della misura lesa della quota di legittima”, motivazione oggetto del primo capo d'impugnativa.
pag. 7/12 Osserva il Collegio che il Tribunale con ordinanza del 20,04. 2016, ha invitato la parte attrice alla precisazione della domanda, in virtù della quale la parte attrice ha depositato un atto integrativo contenente il testo dell'originario atto introduttivo del giudizio e il letterale tenore della domanda: “Voglia I'On. Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e o diversa istanza, eccezione e deduzione: In via principale. -
ACCERTARE e DICHIARARE che l'atto di compravendita delle porzioni immobiliari site in
Roma, Piazza di Montevecchio 15/14, ………………….. Notaio Dott. Rep, 3 Persona_3
736/ Racc. 1389, ha simulato un negozio di donazione indiretta fra la SI.ra Per_2
e il SI. e per l'effetto DICHIARARE che le predette porzioni
[...] Persona_1
immobiliari siano avocate alla massa patrimoniale relitta dalla SI.ra e Per_2
ATTRIBUIRE le stesse in pari quota indivisa ai tre figli della medesima: (o per Per_1
effetto della rappresentazione alla di lui figlia , e CP_1 Parte_2 Parte_1
ovvero ATTRIBUIRE il valore economico che dette porzioni immobiliari avevano al momento del decesso della - ACCERTARE e DICHIARARE ricompreso nell'asse Per_2
ereditario relitto dalla SI.ra oltre alle porzioni immobiliari site in Persona_2
Roma, Piazza Montevecchio 15 A, come sopra identificate catastalmente, anche il valore delle quote della società 'LO cedute al e per l'effetto CP_3 Persona_1
ATTRIBUIRE ai SI.ri ed per la quota ad essi spettante, il valore Pt_1 Parte_2
ad esse equivalente al momento del decesso della SI.ra “; conclusioni queste Per_2
analoghe a quelle rese in precedenza e non rispondente ai requisiti richiesti per la proposizione della domanda di riduzione .
Ritiene la Corte che l'esperibilità dell'azione di simulazione da parte del terzo in confronto delle parti, ai sensi dell'art.1415 c.c., comma II, postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto;
ciò vuol dire che “il terzo legittimato a far valere la simulazione, ex art.1417 c.c., è il terzo pregiudicato dalla situazione apparente, e cioè colui che, in base alla situazione effettiva, vanta un diritto che viene escluso, reso inopponibile dall'atto simulato” (Cass. Sez.& Ord.za del 14.11.218).
Nel caso in esame l'interesse prospettato dalle parti attrici in primo grado, attuali appellanti, per far valere la simulazione del contratto di acquisto dell'appartamento in pag. 8/12 Roma alla Piazza Montevecchio n.15/14 effettuato da atto per Notar Persona_1
del 1984, è quello di accertare il contenuto dell'atto dissimulato attestante Per_9
una donazione immobiliare dalla madre al figlio , Persona_2 Per_1
assertivamente lesiva della quota di legittima e di conseguenza di restituzione del cespite alla massa ereditaria, attraverso l'azione di riduzione e per l'effetto ad essa quale coerede attraverso i principi della successione necessaria.
L'azione di simulazione deve essere strutturalmente collegata all'azione di riduzione attraverso un'espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all'integrità della quota di riserva spettante.
Osserva il Collegio che manca il collegamento tra le due azioni in quanto se agisci con l'azione di riduzione, successione necessaria, previa precisazione della quota di riserva, non puoi in sede di conclusioni richiedere l'assegnazione e divisione dei beni secondo i principi della successione legittima.
La Corte ritiene di fare propria la motivazione del Tribunale in ragione dell'evidente infondatezza, per difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi della domanda di riduzione.
In tal senso vi sono vari precedenti della Cassazione che, in tema di oneri posti a carico di chi agisce in riduzione, hanno affermato (Cass., Sez. 2, 29/10/1975, n. 3661) che il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, e, dunque, di indicare, in relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 cod. civ., oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui
è stato disposto per testamento cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via pag. 9/12 alle anteriori (conf. Cass., Sez. 2, 29/10/2011, n. 14473; Cass., Sez. 2, 14/10/2016, n.
20830) atteso che soltanto in tal modo il giudice può procedere alla sua reintegrazione.
Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima (Cass., Sez. 2, 27/8/2020, n. 17926;
Cass., Sez. 2, 2/9/2020, n. 18199) .
Da quanto detto consegue che la ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita e ciò che è rimasto alla data della morte, e l'imputazione della quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti logici della azione di riduzione.
Rappresentazione che non può ritenersi effettuata né con il semplice richiamo ad una accettazione con beneficio d'inventario senza peraltro precisarne quantomeno i contenuti, né con la sola indicazione dei soli atti negoziali che presuntivamente avrebbero leso la legittima, con assoluto difetto od allegazione o prova del contenuto del patrimonio ereditario di all'atto dell'apertura di successione Persona_2
mancando così, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima.
Nel caso in esame, gli attori attuali appellanti, non hanno in alcun modo assolto i summenzionati oneri di allegazione e di prova degli elementi costitutivi dell'azione di riduzione.
Infatti nell'atto di citazione e nel thema decidendum si sono limitati a dedurre che la
“de cuius “ aveva fornito la provvista per l'acquisto, in data 29.06.1984, per Notar
[...]
Per_1
, da (venditore) , dell'appartamento in Roma alla Piazza Persona_4
Montevecchio facendolo fittiziamente intestare al figlio e nel 08.11.2001 Persona_1
della cessione del 60% delle quote della società in Roma alla Via dei CP_3
pag. 10/12 Coronari n.102/103 cedute al valore nominale e non quello reale trattandosi di un'attività d'antiquariato, che tali atti ledevano le rispettive quote di legittima.
Manca ogni valutazione in relazione al valore del donato sia per l'immobile, compravenduto, che per la cessione societaria atta a risalire al valore reale delle quote trasferite né nessuna allegazione risulta in ordine al valore della massa ereditaria, o imputazioni quali le donazioni cespiti immobiliari o elargizioni in denaro ricevute ( Cass. civile sez. II, 07/01/2019, n.125)
Si rileva inoltre che nel giudizio di riduzione per lesione della legittima è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del “relictum” e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito.
In tal senso ancora la Cassazione, Ord. 22235/2017, “ In tema di azione di riduzione non è dato poter discutere di lesione di quota di legittima in assenza di una indagine estesa all'intero patrimonio del de cuius , necessaria in quanto quand'anche tale lesione fosse esistente, alla stessa ben potrebbe porsi rimedio con una diversa distribuzione del patrimonio relitto”.
La carenza di prova in merito all'effettiva esistenza dei componenti patrimoniali destinati ad incrementare il relictum ovvero il donatum determina il rigetto della domanda.
Il motivo d'appello va quindi rigettato ed assorbiti i rimanenti motivi attinenti la richiesta dei mezzi atteso il rigetto dell'appello .
Non può procedersi alla richiesta di Cancellazione della trascrizione della domanda giudiziaria (atto di citazione) non essendo stati forniti a Questa Corte gli elementi per poter procedere.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM 144/2018, il valore della lite (indeterminabile medio), la non particolare complessità della questione giudiziaria trattata, gli scritti difensivi in € 6.079,00 oltre l'aumento del 10% per patrocinio di altra parte avente medesima posizione processuale, oltre € 150,00 per pag. 11/12 spese, il 15% di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge con la condanna solidale di ed al pagamento a favore di Parte_1 Parte_1 CP_1
e .
[...] Controparte_2
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed Pt_1
nei confronti di e avverso la sentenza Parte_2 CP_1 Controparte_2
del Tribunale di Roma n. 7944/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Per l'effetto condanna e , parti appellanti, Parte_1 Parte_2
solidamente al pagamento, in favore delle parti appellate e CP_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.686,90, CP_2
(comprensivo 10%) oltre € 150,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara le parti appellanti tenute solidalmente al versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 03/01/2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore/estensore Il Presidente
Dottor
Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 12/12