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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5049/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5049/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PESENTI ROSSELLA del foro di Bergamo
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GUARNIERI PAOLA e dell'avv. ANZALONE MATTEO del foro di Bergamo
CONVENUTO
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione regolarmente notificata , in proprio e nq di esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale sul minore , conveniva in giudizio Persona_1
agendo ai sensi dell'art. 269 cc al fine di ottenere la dichiarazione Controparte_1
giudiziale di paternità naturale del convenuto con i conseguenti effetti di legge,
l'ottenimento di un assegno mensile di mantenimento ordinario e relativo alle spese straordinarie, il risarcimento del danno patito dal figlio ed il rimborso della metà delle spese anticipate dalla madre per la crescita del figlio stesso.
In fatto l'attrice asseriva di aver conosciuto il convenuto a Maccarese ove questi era istruttore di kitesurf e che dal 2006 tra lei e lo stesso era intercorsa una relazione sentimentale proseguita anche a Torre Boldone ove ella andava nei weekend e ove aveva conosciuto il padre del convenuto ed una delle due figlie di lui . Affermava di aver scoperto nel novembre 2066 della gravidanza e di averlo immediatamente comunicato allo stesso convenuto che, tuttavia e inaspettatamente, manifestava la propria indifferenza, più volte invitando l'attrice ad abortire e, a seguito del suo diniego, interrompendo ogni relazione. Sosteneva di aver comunque sempre comunicato non solo l'andamento della gravidanza, ma anche la nascita del figlio a Roma in data ER
4.7.2007, senza che il padre lo riconoscesse. Evidenziava così di aver sostenuto in modo esclusivo ogni spesa ed impegno per la crescita del figlio, e come ella era oggi occupata come con una cooperativa e contratto di collaborazione ad ore da cui ricavava € Pt_2
948,00 che si interrompeva per i tre mesi estivi e le festività natalizie, vivendo come ospite della propria madre in un appartamento a Roma unitamente a e ad altra ER
figlia. Asseriva che il convenuto, oltre ad essere istruttore e giudice di kitesurf, era il titolare firmatario della L.A. Impianti di AD NA, impresa individuale di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento d'aria e di pannelli fotovoltaici pur assumendo di non conoscerne il reddito. Sottolineava come negli anni il figlio avesse più volte manifestato il desiderio di conoscere il padre e questi ora rispondeva in modo evasivo, ora invece, pur dichiarandosi a voce disponibile, all'ultimo momento procrastinava ogni incontro. Riteneva essere valida prova della intercorsa relazione le conversazioni whatsApp intervenute tra le parti nel periodo della gravidanza , riservandosi di chiedere prova per testi oltre che CTU immunoematologica.
Intendeva con tale azione ottenere l'adempimento degli obblighi genitoriali da parte del contenuto, in questo senso richiedeva € 800,00 quale concorso nel mantenimento ordinario mensile (tra l'altro, specificando che lei aveva trovato occupazione soltanto dal mese di Aprile del 2022 e non aveva ancora una stabilità economica) e il 50% delle spese straordinarie relative al minore. Richiedeva inoltre il rimborso pro quota delle spese sostenute da lei fino ad adesso e, considerando la difficoltà nel ricostruire esattamente importi, chiedeva al giudice di poter applicare un criterio di tipo equitativo , per esempio, quantificando. un importo forfettario di € 2.000,00 per ogni anno di vita del figlio e quindi un importo totale di € 30.000,00, specificando anche che avesse ER
svolto l'attività di nuoto agonistico fin dall'infanzia e praticato per due anni il rugby e che erano state affrontate specifiche spese mediche, in modo particolare, per il percorso di psicoterapia per superare l'assenza della figura paterna. Agendo in rappresentanza del minore richiedeva il risarcimento del danno patito dal figlio per le ripercussioni personali e sociali che erano derivate proprio a causa della privazione della figura genitoriale del padre e quindi per la consapevolezza di non essere mai stato desiderato o accolto come figlio. Sottolineava come i comportamenti di assoluto abbandono e indifferenza del padre avevano reso necessario un percorso di psicoterapia di ben tre anni, e cioè dal 2017 fino al 2019, per il figlio e così quantificava un risarcimento di €
13.500,00 applicando un criterio equitativo individuato dal Tribunale di Venezia nella pronuncia del 25 ottobre 2019, secondo cui l'ammontare del risarcimento danno era dato dalla metà della rinuncia patrimoniale subita in quel periodo, facendo riferimento alla misura minima dell'assegno di mantenimento concesso per i figli (di fatto, se la misura minima dell'assegno riconosciuta per prassi da un tribunale era € 150,00, allora si calcolavano € 75,00 per ogni mese di mancato riconoscimento). Concludeva chiedendo il riconoscimento della paternità del convenuto, appunto il padre naturale del minore
, con la conseguente imposizione a carico del convenuto dell'obbligo Persona_1
di versare un assegno di mantenimento ordinario di € 800,00 mensile oltre 50% delle spese straordinarie;
quindi ancora la condanna del convenuto al rimborso a suo favore di
€ 30.000,00 per le spese che in via esclusiva ella aveva speso per la crescita del figlio e infine il risarcimento danni a favore del figlio di € 13.500,00.
Si costituiva il convenuto che, pur non disconoscendo di avere avuto Controparte_1
una breve relazione sessuale con l'attrice, assumeva che quando ella, rimasta incinta, gli aveva effettivamente comunicato della nascita del bambino ma anche di non richiedere comunque alcun coinvolgimento del padre;
assumeva peraltro di non aver mai voluto avere un legame di fatto con il bambino anche considerando che all'epoca era reduce dalla separazione coniugale e che dal matrimonio aveva avuto due figlie, rispettivamente di sei e due anni, divorziando dalla moglie nel 2009 ed essendo onerato dall'obbligo del versamento di un assegno complessivo di € 600,00 ( € 300 a figlia), ogni mese. A dispetto di quanto sostenuto dall'attrice, egli aveva da tempo sospeso ogni tipo di collaborazione come istruttore della kitesurf, lavorando invece come elettricista in una ditta individuale che nell'ultimo periodo aveva avuto particolari ed elevate spese, come dichiarato appunto nella dichiarazione 2019 con redditi lordi per € 27.266,00 , negli anni successivi riducendosi via via sempre di più fino al reddito € 13.933,00 lordi l'anno precedente. Riteneva che non vi era alcuna certezza in ordine alla paternità , contestando l'esosità dell'assegno di mantenimento che veniva richiesto eventualmente invece, in via estremamente subordinata, dichiarandosi disponibile a versare un assegno mensile di €
150,00. Contestava in modo determinato la richiesta del risarcimento danno, peraltro assumendo che la stessa attrice doveva considerarsi in qualche misura compartecipe del detto danno, visto che l'attrice aveva ritenuto di voler crescere il minore in assenza del padre. Concludeva assumendo di essere disponibile a versare per il minore un assegno di
€ 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La causa si istruiva con l'interrogatorio formale del convenuto, più volte rinviato e da ultimo non reso senza giustificazione, e si procedeva alla audizione del minore, procedendosi altresì con l'espletamento della CPU immunoematologia. La causa, adeguatamente istruita, veniva rinviata all'udienza cartolare del 29 ottobre del 2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale venivano dati i termini ex art. 190 cpc.
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, ciò sia per le richieste di prova orale che i procuratori compiono (interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi) che per la richiesta di esibizione di ulteriore documentazione fiscale, ritenendo la causa adeguatamente istruita : - alcuna prova orale infatti può modificare la paternità biologica del convenuto ed in alcun modo l'eventuale, semmai esistita, affermazione della madre di non voler coinvolgere il padre nella crescita e nelle spese relative (motivo per il quale si insiste nel richiedere l'interrogatorio formale dell'attrice) ha alcun valore giuridico nell'esonerare il padre da un obbligo che proviene direttamente dalla legge e che è quello di mantenere i propri figli.
Nel merito la domanda svolta appare fondata e viene accolta nei limiti che seguono.
-Sulla paternità del convenuto
E' del tutto pacifico che tra le parti sia intercorsa una relazione e che da essa sia derivata la gravidanza e la nascita del minore di cui si tratta: di fatto, seppur degradandola a semplice “relazione sessuale”, lo stesso convenuto non è riuscito a negarla, pur mantenendo lo spregevole comportamento di diniego nei confronti del figlio.
Assoluta certezza di tale paternità non può che derivare dall'espletata CTU, affidata al dott. , non lascia dubbi o equivoci : dopo aver indicato in base a quali Persona_2
polimorfismi erano state svolte le ricerche e quali erano le regole, rispettivamente, di esclusione ed inclusione applicate, la relazione conclude nei seguenti letterali termini:
“L'analisi dei dati ha permesso di accertare che può essere dichiarato Controparte_1
padre biologico di , da madre con una Persona_1 Parte_1
probabilità superiore a che corrisponde ad un predicato verbale di NumeroDi_1
“PATERNITA' PRATICAMENTE PROVATA”. La probabilità di un'erronea attribuzione è di 1 su 1.298.241.460.758”
Il convenuto pertanto è il padre naturale del minore : ciò comporta, Persona_1
oltre all'accoglimento della domanda svolta, l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Roma (RM) di procedere alla annotazione nell'atto di nascita dell'attore.
Non essendovi stata alcuna richiesta in tal senso non si può procedere ad alcuna modifica o aggiunta nel cognome del minore, non essendo ciò in alcun modo conseguenza automatica della dichiarazione di paternità oltrettutto se si considera che il minore compirà i 18 anni a luglio prossimo e pertanto il proprio nome lo ha finora ampiamente rappresentato nella cerchia sociale frequentata.
-Sul mantenimento del figlio un certo sgomento verificare come, nella presente fattispecie, il convenuto Per_3
continui a ritenere di non poter essere responsabile o di non dovere se non una cifra risibile per il mantenimento del figlio che, va sottolineato, ha deciso di non vedere neppure dopo le struggenti parole del medesimo in sede di audizione e i ripetuti inviti dello stesso giudicante, denotando notevole inidoneità e una certa assenza della cd responsabilità genitoriale di cui si ritiene debbano essere dotati i soggetti che hanno figli.
Va allora ricordato i genitori devono mantenere i figli e che tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati prescindendo dalla tipologia di rapporto intercorrente tra la coppia. L'obbligo di mantenimento trova un proprio referente nella Costituzione (art. 30) e nel Codice civile: in particolare, l'art. 315 bis c. 1 cc evidenzia che il figlio ha diritto di essere: “mantenuto , educato, istruito, assistito moralmente”; in relazione al mantenimento, i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis c. 1 c.c.).
Nessuno dei genitori può essere esonerato da tale obbligo, neppure nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dalla “responsabilità genitoriale” . Ecco quindi che l'assegno di mantenimento per i figli o, più correttamente, il contributo al mantenimento altro non è se non un importo forfettizzato, la cui funzione si sostanzia nell'adempiere all'obbligo di mantenimento, previsto per legge, in capo ai genitori.
L'attribuzione dell'assegno avviene anche se la parte non ne fa esplicita istanza al giudice, atteso che egli può adottare, senza previa richiesta, i provvedimenti a tutela degli interessi materiali e morali della prole, compresa l'attribuzione del contributo al mantenimento (Cass. Ord. 14830/2017).
Proprio per la finalità del mantenimento- consistente nell'assicurare una tutela al minore
- l'assegno è: indisponibile, in quanto non è possibile rinunciarvi, impignorabile, dai creditori, non compensabile, neppure tra genitori, irripetibile. L'art. 337 ter c.c. prevede che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Tale principio si concretizza attraverso l'applicazione dei seguenti parametri: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nel calcolo dell'assegno occorre considerare anche il tempo che il minore trascorre con il genitore non collocatario;
infatti, è possibile una riduzione dell'importo in ragione del periodo in cui il minore si trova con l'altro genitore che, quindi, provvede direttamente a mantenerlo (vale la pena ricordare che l'assegno non può venire sospeso nei periodo di permanenza presso l'altro genitore come da Cass.
12308/2007), Occorra valutare la complessiva situazione patrimoniale dei genitori, cioè da un lato i redditi lavorativi e ogni altra forma di reddito (e così: a)i redditi da lavoro, b)i conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e così via, c) i cespiti produttivi di reddito tipo immobili in locazione), ma ed anche gli oneri da cui i redditi sono gravati (canone di locazione, mutuo, rate per finanziamento e similia).
Ebbene a livello reddituale si ha da un lato la madre è assunta con contratto a tempo determinato come OEPAC in un istituto scolastico, tramite cooperativa, vive in un appartamento condotto in locazione a Roma unitamente a ed un'altra figlia e ha ER
ripreso a lavorare, sebbene saltuariamente, solamente dal 2022, mentre nel 2021 non ha prodotto redditi: in particolare il reddito lordo della signora per l'anno 2022 è ER
stato pari ad euro 7.200,00 mentre per l'anno 2023 il reddito lordo è stato di circa
16.000,00 euro. Quanto all'anno 2024 si segnala come il rapporto di lavoro sia terminato con la fine dell'anno scolastico (8.6.2024) e sia ripreso in data 4.10.2024, con attuale di euro 676,00 (doc. 20).
Il convenuto è il titolare firmatario della L.A. Impianti di AD NA e i suoi redditi sono stati i seguenti: - anno 2019 ricavi 58.592,00 con reddito d'impresa pari ad euro 25.358,00; - anno 2020 ricavi 35.666,00 con reddito d'impresa pari ad euro
13.933,00; - anno 2021 ricavi 37.186,00 con reddito d'impresa pari ad euro 14.195,00;
- anno 2022 ricavi 39.186,00 con reddito d'impresa pari ad euro 19.027,00; - anno 2023 ricavi 45.491,00 con reddito d'impresa pari ad euro 31.058,00. Egli non ha oneri di locazione, da ultimo è venuto meno uno dei due assegni di € 300,00 che versava per le figlie maggiorenni, avendo di fatto un reddito mensile di € 1.928,00 (RN4- RN26 – RV2
– RV10 + LM14 – LM15/12).
Il padre, nonostante abbia sempre indicato di versare un assegno di € 300,00 a figlia
(due nate dal matrimonio), ha sempre sostenuto di non poter versare più di € 150,00 invece per detto figlio, ancora minore.
Di contro considerando in modo comparativo i redditi dei genitori appare più che equo onerare il padre al versamento di un assegno mensile di € 400,00 da versare entro il 10 di ogni mese alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, meglio specificato in dispositivo.
-Sulla richiesta di rimborso da parte dell'attrice
E' pacifico che l'attrice abbia in via esclusiva provveduto al mantenimento del minore ed è per questo che ha chiesto il rimborso per metà delle spese finora sostenute.
Tale domanda è fondata .
Non può evidentemente riconoscersi alcuna valenza giuridica o sostanziale alle considerazioni svolte in tal senso dal convenuto secondo cui, se si è ben compreso quanto asserito negli atti, la madre, conoscendo la non accettazione della gravidanza ben poteva immaginare di avere da sola l'onere economico della crescita del figlio: si è sopra infatti evidenziato come l'obbligo del mantenimento dei figli non possa essere escluso o rinunciato da parte dei genitori, né tanto meno fittiziamente eluso per una sorta di ragionamento deduttivo fatto, sembrerebbe, dal solo convenuto senza neppure un esplicita indicazione di alcuno.
Il rimborso indicato può equitativamente essere riconosciuto all'attrice seguendo il criterio equitativo secondo il quale appare ben ipotizzabile un importo minimo di €
150,00 mensile che per un anno corrisponde ad € 1800,00 che per 17 anni e 9 mesi diventano pari ad € 31.950,00.
L'attrice ha tuttavia richiesto l'importo di € 30.000,00 e quindi, anche per evitare di pronunciare ultra petita, il convenuto viene pertanto condannato al versamento a favore dell'attrice della somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
-Sul richiesto risarcimento del danno patito dal figlio
L'attrice, in rappresentanza del minore, ha chiesto il risarcimento patito da quest'ultimo per la privazione della figura genitoriale del padre.
E' assolutamente pacifica la volontaria privazione della figura paterna come riconducibile ad una scelta ed una decisione del convenuto, peraltro in modo categorico ribadita anche durante il presente giudizio attraverso i suoi procuratori i quali hanno asserito quanto segue: “ (il sig. non ha intenzione di frequentare o conoscere il CP_1
figlio dichiarandosi disposto a versare il minimo di giustizia solo dopo l'accertamento della paternità” , ciò nonostante, sempre per quanto indicato dal medesimo “non CP_1
era possibile per il convenuto imporre la scelta dell'aborto all'attrice, ma ha esplicitato alla stessa con chiarezza…di non voler alcun legame di fatto con il bimbo” (pag. 3 comparsa avversaria)
Il forte dolore da abbandono piuttosto che la certezza di non essere voluto viene colta dal racconto non solo della gravidanza dell'attrice o della nascita del figlio avvenuta senza che il padre avesse voluto essere presente, ma anche e soprattutto dalle richieste, tutte poi risultate vane, di incontri piuttosto che di richieste di altre modalità di ricongiungimento tra minore e padre. Lo si prova dai messaggi WhatsApp allegati, con l'elemento del mancato interrogatorio formale del convenuto, ma soprattutto dalle parole del minore sentito in audizione che vale la pena riportare per esteso: “Sono d'accordo per lo svolgimento di questa causa che secondo me è l'unico modo per riuscire a conoscere mio padre. Ho provato una volta anche a telefonargli, ma abbiamo parlato in tutto per cinque minuti, era mi pare prima di luglio scorso, mi ha fatto alcune domande su come stavo e come andavo a scuola e se mamma mi aveva comprato il motorino, a luglio, su mia richiesta, mi ha fatto gli auguri per WhatsApp e poi TA mi ha fatto gli auguri sempre con lo stesso mezzo. Oggi frequento la prima classe dell'Istituto tecnico informatico, non sono particolarmente bravo a scuola perché devo recuperare fisica ed elettronica. Ho scoperto di avere un papà a sette anni e mezzo, prima infatti pensavo di essere in qualche modo diverso, quasi divino. Col tempo ho quindi chiesto a mamma come mai non lo potevo conoscere. So che mamma gli ha scritto tanti messaggi per fare in modo di conoscermi, ma lui le ha sempre risposto che non se la sentiva. Dopo la telefonata, anche perché me lo aveva detto su mia richiesta, speravo che venisse a Roma per conoscermi, cosa che però non ha mai fatto. Mi piacerebbe e mi basterebbe vederlo anche solo due volte l'anno….” La psicoterapia dal 2017 al 2019 ha origine individuata, come si legge dalla dichiarazione della dott.ssa (doc. 26), “ effettuato una Per_4 Parte_3
psicoterapia con cadenza settimanale dal gennaio 2017 al maggio 2019 per un profondo disagio dovuto alla difficile situazione familiare”.
A ciò vale la pena aggiungere quanto in modo chiaro si è espressa la Cassazione in base a cui : “Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni è connotato quindi dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione determini un vulnus dalle conseguenze di entità rimarchevole e anche, purtroppo, ineliminabili a quei diritti che scaturendo dal rapporto di filiazione trovano nella Carta costituzionale, (in particolare, articoli due e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento e di tutela.” (Cassazione 11 novembre 2008 numero 26972) e ancora “
La lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sè della lesione ( danno evento), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza); da ciò consegue “il diritto al risarcimento del danno liquidato in via equitativa del figlio naturale, in conseguenza della condotta del genitore tale riconosciuto a seguito di dichiarazione giudiziale che per anni aveva ostinatamente rifiutato di corrispondergli i mezzi di sussistenza.” (Cass. 7 giugno 2000, numero 7713).
La somma richiesta, pari ad € 13.500,00, può essere accolta in termini di equità essendo una cifra che deve equipararsi ad un danno che si è cumulato nei 17 anni di vita del minore stesso.
Il convenuto viene costì condannato a versare a titolo di risarcimento danni fatti patire al figlio con il pagamento di € 13.500, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.
-Spese di lite
Il costo della CTU espletata e le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono quindi a carico del convenuto. Le spese giudiziali vengono liquidate in conformità ai parametri di cui al d.m. 147/22 (causa di complessità media, con tutte le fasi processuali ai valori medi)
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara che , nato il [...] a [...], è figlio di Persona_1 CP_1
, nato il [...] a [...];
[...]
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 48, comma 3°, DPR 396/2000 per come modificato dal DPR 26/2015 (Registro degli Atti di Nascita anno 2007, n. 611, parte I, serie A23);
-dispone che versi all'attrice, entro il 10 di ogni mese, a titolo di Controparte_1
mantenimento ordinario, la somma di € 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat
-dispone che contribuisca nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie relative al figlio come da Protocollo di questo Tribunale che si ER
riporta integralmente:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
- condanna il convenuto al versamento a favore dell'attrice dell'importo di € 30.000,00 a titolo di rimborso spese sostenute per il mantenimento del figlio finora, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;
- condanna il convenuto al versamento a favore dell'attrice, nq di responsabile del figlio minore , dell'importo di € 13.500,00 a titolo di risarcimento danni patito per la ER
privazione della figura genitoriale paterna;
- condanna il convenuto al pagamento integrale dell'espletata perizia;
- condanna altresì a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 10.860,00 ( di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase iniziale, € 3.738,00 per la fase istruttoria e € 3.579,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 20.2.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5049/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PESENTI ROSSELLA del foro di Bergamo
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GUARNIERI PAOLA e dell'avv. ANZALONE MATTEO del foro di Bergamo
CONVENUTO
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione regolarmente notificata , in proprio e nq di esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale sul minore , conveniva in giudizio Persona_1
agendo ai sensi dell'art. 269 cc al fine di ottenere la dichiarazione Controparte_1
giudiziale di paternità naturale del convenuto con i conseguenti effetti di legge,
l'ottenimento di un assegno mensile di mantenimento ordinario e relativo alle spese straordinarie, il risarcimento del danno patito dal figlio ed il rimborso della metà delle spese anticipate dalla madre per la crescita del figlio stesso.
In fatto l'attrice asseriva di aver conosciuto il convenuto a Maccarese ove questi era istruttore di kitesurf e che dal 2006 tra lei e lo stesso era intercorsa una relazione sentimentale proseguita anche a Torre Boldone ove ella andava nei weekend e ove aveva conosciuto il padre del convenuto ed una delle due figlie di lui . Affermava di aver scoperto nel novembre 2066 della gravidanza e di averlo immediatamente comunicato allo stesso convenuto che, tuttavia e inaspettatamente, manifestava la propria indifferenza, più volte invitando l'attrice ad abortire e, a seguito del suo diniego, interrompendo ogni relazione. Sosteneva di aver comunque sempre comunicato non solo l'andamento della gravidanza, ma anche la nascita del figlio a Roma in data ER
4.7.2007, senza che il padre lo riconoscesse. Evidenziava così di aver sostenuto in modo esclusivo ogni spesa ed impegno per la crescita del figlio, e come ella era oggi occupata come con una cooperativa e contratto di collaborazione ad ore da cui ricavava € Pt_2
948,00 che si interrompeva per i tre mesi estivi e le festività natalizie, vivendo come ospite della propria madre in un appartamento a Roma unitamente a e ad altra ER
figlia. Asseriva che il convenuto, oltre ad essere istruttore e giudice di kitesurf, era il titolare firmatario della L.A. Impianti di AD NA, impresa individuale di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento d'aria e di pannelli fotovoltaici pur assumendo di non conoscerne il reddito. Sottolineava come negli anni il figlio avesse più volte manifestato il desiderio di conoscere il padre e questi ora rispondeva in modo evasivo, ora invece, pur dichiarandosi a voce disponibile, all'ultimo momento procrastinava ogni incontro. Riteneva essere valida prova della intercorsa relazione le conversazioni whatsApp intervenute tra le parti nel periodo della gravidanza , riservandosi di chiedere prova per testi oltre che CTU immunoematologica.
Intendeva con tale azione ottenere l'adempimento degli obblighi genitoriali da parte del contenuto, in questo senso richiedeva € 800,00 quale concorso nel mantenimento ordinario mensile (tra l'altro, specificando che lei aveva trovato occupazione soltanto dal mese di Aprile del 2022 e non aveva ancora una stabilità economica) e il 50% delle spese straordinarie relative al minore. Richiedeva inoltre il rimborso pro quota delle spese sostenute da lei fino ad adesso e, considerando la difficoltà nel ricostruire esattamente importi, chiedeva al giudice di poter applicare un criterio di tipo equitativo , per esempio, quantificando. un importo forfettario di € 2.000,00 per ogni anno di vita del figlio e quindi un importo totale di € 30.000,00, specificando anche che avesse ER
svolto l'attività di nuoto agonistico fin dall'infanzia e praticato per due anni il rugby e che erano state affrontate specifiche spese mediche, in modo particolare, per il percorso di psicoterapia per superare l'assenza della figura paterna. Agendo in rappresentanza del minore richiedeva il risarcimento del danno patito dal figlio per le ripercussioni personali e sociali che erano derivate proprio a causa della privazione della figura genitoriale del padre e quindi per la consapevolezza di non essere mai stato desiderato o accolto come figlio. Sottolineava come i comportamenti di assoluto abbandono e indifferenza del padre avevano reso necessario un percorso di psicoterapia di ben tre anni, e cioè dal 2017 fino al 2019, per il figlio e così quantificava un risarcimento di €
13.500,00 applicando un criterio equitativo individuato dal Tribunale di Venezia nella pronuncia del 25 ottobre 2019, secondo cui l'ammontare del risarcimento danno era dato dalla metà della rinuncia patrimoniale subita in quel periodo, facendo riferimento alla misura minima dell'assegno di mantenimento concesso per i figli (di fatto, se la misura minima dell'assegno riconosciuta per prassi da un tribunale era € 150,00, allora si calcolavano € 75,00 per ogni mese di mancato riconoscimento). Concludeva chiedendo il riconoscimento della paternità del convenuto, appunto il padre naturale del minore
, con la conseguente imposizione a carico del convenuto dell'obbligo Persona_1
di versare un assegno di mantenimento ordinario di € 800,00 mensile oltre 50% delle spese straordinarie;
quindi ancora la condanna del convenuto al rimborso a suo favore di
€ 30.000,00 per le spese che in via esclusiva ella aveva speso per la crescita del figlio e infine il risarcimento danni a favore del figlio di € 13.500,00.
Si costituiva il convenuto che, pur non disconoscendo di avere avuto Controparte_1
una breve relazione sessuale con l'attrice, assumeva che quando ella, rimasta incinta, gli aveva effettivamente comunicato della nascita del bambino ma anche di non richiedere comunque alcun coinvolgimento del padre;
assumeva peraltro di non aver mai voluto avere un legame di fatto con il bambino anche considerando che all'epoca era reduce dalla separazione coniugale e che dal matrimonio aveva avuto due figlie, rispettivamente di sei e due anni, divorziando dalla moglie nel 2009 ed essendo onerato dall'obbligo del versamento di un assegno complessivo di € 600,00 ( € 300 a figlia), ogni mese. A dispetto di quanto sostenuto dall'attrice, egli aveva da tempo sospeso ogni tipo di collaborazione come istruttore della kitesurf, lavorando invece come elettricista in una ditta individuale che nell'ultimo periodo aveva avuto particolari ed elevate spese, come dichiarato appunto nella dichiarazione 2019 con redditi lordi per € 27.266,00 , negli anni successivi riducendosi via via sempre di più fino al reddito € 13.933,00 lordi l'anno precedente. Riteneva che non vi era alcuna certezza in ordine alla paternità , contestando l'esosità dell'assegno di mantenimento che veniva richiesto eventualmente invece, in via estremamente subordinata, dichiarandosi disponibile a versare un assegno mensile di €
150,00. Contestava in modo determinato la richiesta del risarcimento danno, peraltro assumendo che la stessa attrice doveva considerarsi in qualche misura compartecipe del detto danno, visto che l'attrice aveva ritenuto di voler crescere il minore in assenza del padre. Concludeva assumendo di essere disponibile a versare per il minore un assegno di
€ 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La causa si istruiva con l'interrogatorio formale del convenuto, più volte rinviato e da ultimo non reso senza giustificazione, e si procedeva alla audizione del minore, procedendosi altresì con l'espletamento della CPU immunoematologia. La causa, adeguatamente istruita, veniva rinviata all'udienza cartolare del 29 ottobre del 2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale venivano dati i termini ex art. 190 cpc.
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, ciò sia per le richieste di prova orale che i procuratori compiono (interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi) che per la richiesta di esibizione di ulteriore documentazione fiscale, ritenendo la causa adeguatamente istruita : - alcuna prova orale infatti può modificare la paternità biologica del convenuto ed in alcun modo l'eventuale, semmai esistita, affermazione della madre di non voler coinvolgere il padre nella crescita e nelle spese relative (motivo per il quale si insiste nel richiedere l'interrogatorio formale dell'attrice) ha alcun valore giuridico nell'esonerare il padre da un obbligo che proviene direttamente dalla legge e che è quello di mantenere i propri figli.
Nel merito la domanda svolta appare fondata e viene accolta nei limiti che seguono.
-Sulla paternità del convenuto
E' del tutto pacifico che tra le parti sia intercorsa una relazione e che da essa sia derivata la gravidanza e la nascita del minore di cui si tratta: di fatto, seppur degradandola a semplice “relazione sessuale”, lo stesso convenuto non è riuscito a negarla, pur mantenendo lo spregevole comportamento di diniego nei confronti del figlio.
Assoluta certezza di tale paternità non può che derivare dall'espletata CTU, affidata al dott. , non lascia dubbi o equivoci : dopo aver indicato in base a quali Persona_2
polimorfismi erano state svolte le ricerche e quali erano le regole, rispettivamente, di esclusione ed inclusione applicate, la relazione conclude nei seguenti letterali termini:
“L'analisi dei dati ha permesso di accertare che può essere dichiarato Controparte_1
padre biologico di , da madre con una Persona_1 Parte_1
probabilità superiore a che corrisponde ad un predicato verbale di NumeroDi_1
“PATERNITA' PRATICAMENTE PROVATA”. La probabilità di un'erronea attribuzione è di 1 su 1.298.241.460.758”
Il convenuto pertanto è il padre naturale del minore : ciò comporta, Persona_1
oltre all'accoglimento della domanda svolta, l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Roma (RM) di procedere alla annotazione nell'atto di nascita dell'attore.
Non essendovi stata alcuna richiesta in tal senso non si può procedere ad alcuna modifica o aggiunta nel cognome del minore, non essendo ciò in alcun modo conseguenza automatica della dichiarazione di paternità oltrettutto se si considera che il minore compirà i 18 anni a luglio prossimo e pertanto il proprio nome lo ha finora ampiamente rappresentato nella cerchia sociale frequentata.
-Sul mantenimento del figlio un certo sgomento verificare come, nella presente fattispecie, il convenuto Per_3
continui a ritenere di non poter essere responsabile o di non dovere se non una cifra risibile per il mantenimento del figlio che, va sottolineato, ha deciso di non vedere neppure dopo le struggenti parole del medesimo in sede di audizione e i ripetuti inviti dello stesso giudicante, denotando notevole inidoneità e una certa assenza della cd responsabilità genitoriale di cui si ritiene debbano essere dotati i soggetti che hanno figli.
Va allora ricordato i genitori devono mantenere i figli e che tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati prescindendo dalla tipologia di rapporto intercorrente tra la coppia. L'obbligo di mantenimento trova un proprio referente nella Costituzione (art. 30) e nel Codice civile: in particolare, l'art. 315 bis c. 1 cc evidenzia che il figlio ha diritto di essere: “mantenuto , educato, istruito, assistito moralmente”; in relazione al mantenimento, i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis c. 1 c.c.).
Nessuno dei genitori può essere esonerato da tale obbligo, neppure nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dalla “responsabilità genitoriale” . Ecco quindi che l'assegno di mantenimento per i figli o, più correttamente, il contributo al mantenimento altro non è se non un importo forfettizzato, la cui funzione si sostanzia nell'adempiere all'obbligo di mantenimento, previsto per legge, in capo ai genitori.
L'attribuzione dell'assegno avviene anche se la parte non ne fa esplicita istanza al giudice, atteso che egli può adottare, senza previa richiesta, i provvedimenti a tutela degli interessi materiali e morali della prole, compresa l'attribuzione del contributo al mantenimento (Cass. Ord. 14830/2017).
Proprio per la finalità del mantenimento- consistente nell'assicurare una tutela al minore
- l'assegno è: indisponibile, in quanto non è possibile rinunciarvi, impignorabile, dai creditori, non compensabile, neppure tra genitori, irripetibile. L'art. 337 ter c.c. prevede che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Tale principio si concretizza attraverso l'applicazione dei seguenti parametri: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nel calcolo dell'assegno occorre considerare anche il tempo che il minore trascorre con il genitore non collocatario;
infatti, è possibile una riduzione dell'importo in ragione del periodo in cui il minore si trova con l'altro genitore che, quindi, provvede direttamente a mantenerlo (vale la pena ricordare che l'assegno non può venire sospeso nei periodo di permanenza presso l'altro genitore come da Cass.
12308/2007), Occorra valutare la complessiva situazione patrimoniale dei genitori, cioè da un lato i redditi lavorativi e ogni altra forma di reddito (e così: a)i redditi da lavoro, b)i conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e così via, c) i cespiti produttivi di reddito tipo immobili in locazione), ma ed anche gli oneri da cui i redditi sono gravati (canone di locazione, mutuo, rate per finanziamento e similia).
Ebbene a livello reddituale si ha da un lato la madre è assunta con contratto a tempo determinato come OEPAC in un istituto scolastico, tramite cooperativa, vive in un appartamento condotto in locazione a Roma unitamente a ed un'altra figlia e ha ER
ripreso a lavorare, sebbene saltuariamente, solamente dal 2022, mentre nel 2021 non ha prodotto redditi: in particolare il reddito lordo della signora per l'anno 2022 è ER
stato pari ad euro 7.200,00 mentre per l'anno 2023 il reddito lordo è stato di circa
16.000,00 euro. Quanto all'anno 2024 si segnala come il rapporto di lavoro sia terminato con la fine dell'anno scolastico (8.6.2024) e sia ripreso in data 4.10.2024, con attuale di euro 676,00 (doc. 20).
Il convenuto è il titolare firmatario della L.A. Impianti di AD NA e i suoi redditi sono stati i seguenti: - anno 2019 ricavi 58.592,00 con reddito d'impresa pari ad euro 25.358,00; - anno 2020 ricavi 35.666,00 con reddito d'impresa pari ad euro
13.933,00; - anno 2021 ricavi 37.186,00 con reddito d'impresa pari ad euro 14.195,00;
- anno 2022 ricavi 39.186,00 con reddito d'impresa pari ad euro 19.027,00; - anno 2023 ricavi 45.491,00 con reddito d'impresa pari ad euro 31.058,00. Egli non ha oneri di locazione, da ultimo è venuto meno uno dei due assegni di € 300,00 che versava per le figlie maggiorenni, avendo di fatto un reddito mensile di € 1.928,00 (RN4- RN26 – RV2
– RV10 + LM14 – LM15/12).
Il padre, nonostante abbia sempre indicato di versare un assegno di € 300,00 a figlia
(due nate dal matrimonio), ha sempre sostenuto di non poter versare più di € 150,00 invece per detto figlio, ancora minore.
Di contro considerando in modo comparativo i redditi dei genitori appare più che equo onerare il padre al versamento di un assegno mensile di € 400,00 da versare entro il 10 di ogni mese alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, meglio specificato in dispositivo.
-Sulla richiesta di rimborso da parte dell'attrice
E' pacifico che l'attrice abbia in via esclusiva provveduto al mantenimento del minore ed è per questo che ha chiesto il rimborso per metà delle spese finora sostenute.
Tale domanda è fondata .
Non può evidentemente riconoscersi alcuna valenza giuridica o sostanziale alle considerazioni svolte in tal senso dal convenuto secondo cui, se si è ben compreso quanto asserito negli atti, la madre, conoscendo la non accettazione della gravidanza ben poteva immaginare di avere da sola l'onere economico della crescita del figlio: si è sopra infatti evidenziato come l'obbligo del mantenimento dei figli non possa essere escluso o rinunciato da parte dei genitori, né tanto meno fittiziamente eluso per una sorta di ragionamento deduttivo fatto, sembrerebbe, dal solo convenuto senza neppure un esplicita indicazione di alcuno.
Il rimborso indicato può equitativamente essere riconosciuto all'attrice seguendo il criterio equitativo secondo il quale appare ben ipotizzabile un importo minimo di €
150,00 mensile che per un anno corrisponde ad € 1800,00 che per 17 anni e 9 mesi diventano pari ad € 31.950,00.
L'attrice ha tuttavia richiesto l'importo di € 30.000,00 e quindi, anche per evitare di pronunciare ultra petita, il convenuto viene pertanto condannato al versamento a favore dell'attrice della somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
-Sul richiesto risarcimento del danno patito dal figlio
L'attrice, in rappresentanza del minore, ha chiesto il risarcimento patito da quest'ultimo per la privazione della figura genitoriale del padre.
E' assolutamente pacifica la volontaria privazione della figura paterna come riconducibile ad una scelta ed una decisione del convenuto, peraltro in modo categorico ribadita anche durante il presente giudizio attraverso i suoi procuratori i quali hanno asserito quanto segue: “ (il sig. non ha intenzione di frequentare o conoscere il CP_1
figlio dichiarandosi disposto a versare il minimo di giustizia solo dopo l'accertamento della paternità” , ciò nonostante, sempre per quanto indicato dal medesimo “non CP_1
era possibile per il convenuto imporre la scelta dell'aborto all'attrice, ma ha esplicitato alla stessa con chiarezza…di non voler alcun legame di fatto con il bimbo” (pag. 3 comparsa avversaria)
Il forte dolore da abbandono piuttosto che la certezza di non essere voluto viene colta dal racconto non solo della gravidanza dell'attrice o della nascita del figlio avvenuta senza che il padre avesse voluto essere presente, ma anche e soprattutto dalle richieste, tutte poi risultate vane, di incontri piuttosto che di richieste di altre modalità di ricongiungimento tra minore e padre. Lo si prova dai messaggi WhatsApp allegati, con l'elemento del mancato interrogatorio formale del convenuto, ma soprattutto dalle parole del minore sentito in audizione che vale la pena riportare per esteso: “Sono d'accordo per lo svolgimento di questa causa che secondo me è l'unico modo per riuscire a conoscere mio padre. Ho provato una volta anche a telefonargli, ma abbiamo parlato in tutto per cinque minuti, era mi pare prima di luglio scorso, mi ha fatto alcune domande su come stavo e come andavo a scuola e se mamma mi aveva comprato il motorino, a luglio, su mia richiesta, mi ha fatto gli auguri per WhatsApp e poi TA mi ha fatto gli auguri sempre con lo stesso mezzo. Oggi frequento la prima classe dell'Istituto tecnico informatico, non sono particolarmente bravo a scuola perché devo recuperare fisica ed elettronica. Ho scoperto di avere un papà a sette anni e mezzo, prima infatti pensavo di essere in qualche modo diverso, quasi divino. Col tempo ho quindi chiesto a mamma come mai non lo potevo conoscere. So che mamma gli ha scritto tanti messaggi per fare in modo di conoscermi, ma lui le ha sempre risposto che non se la sentiva. Dopo la telefonata, anche perché me lo aveva detto su mia richiesta, speravo che venisse a Roma per conoscermi, cosa che però non ha mai fatto. Mi piacerebbe e mi basterebbe vederlo anche solo due volte l'anno….” La psicoterapia dal 2017 al 2019 ha origine individuata, come si legge dalla dichiarazione della dott.ssa (doc. 26), “ effettuato una Per_4 Parte_3
psicoterapia con cadenza settimanale dal gennaio 2017 al maggio 2019 per un profondo disagio dovuto alla difficile situazione familiare”.
A ciò vale la pena aggiungere quanto in modo chiaro si è espressa la Cassazione in base a cui : “Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni è connotato quindi dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione determini un vulnus dalle conseguenze di entità rimarchevole e anche, purtroppo, ineliminabili a quei diritti che scaturendo dal rapporto di filiazione trovano nella Carta costituzionale, (in particolare, articoli due e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento e di tutela.” (Cassazione 11 novembre 2008 numero 26972) e ancora “
La lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sè della lesione ( danno evento), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza); da ciò consegue “il diritto al risarcimento del danno liquidato in via equitativa del figlio naturale, in conseguenza della condotta del genitore tale riconosciuto a seguito di dichiarazione giudiziale che per anni aveva ostinatamente rifiutato di corrispondergli i mezzi di sussistenza.” (Cass. 7 giugno 2000, numero 7713).
La somma richiesta, pari ad € 13.500,00, può essere accolta in termini di equità essendo una cifra che deve equipararsi ad un danno che si è cumulato nei 17 anni di vita del minore stesso.
Il convenuto viene costì condannato a versare a titolo di risarcimento danni fatti patire al figlio con il pagamento di € 13.500, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.
-Spese di lite
Il costo della CTU espletata e le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono quindi a carico del convenuto. Le spese giudiziali vengono liquidate in conformità ai parametri di cui al d.m. 147/22 (causa di complessità media, con tutte le fasi processuali ai valori medi)
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara che , nato il [...] a [...], è figlio di Persona_1 CP_1
, nato il [...] a [...];
[...]
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 48, comma 3°, DPR 396/2000 per come modificato dal DPR 26/2015 (Registro degli Atti di Nascita anno 2007, n. 611, parte I, serie A23);
-dispone che versi all'attrice, entro il 10 di ogni mese, a titolo di Controparte_1
mantenimento ordinario, la somma di € 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat
-dispone che contribuisca nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie relative al figlio come da Protocollo di questo Tribunale che si ER
riporta integralmente:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
- condanna il convenuto al versamento a favore dell'attrice dell'importo di € 30.000,00 a titolo di rimborso spese sostenute per il mantenimento del figlio finora, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;
- condanna il convenuto al versamento a favore dell'attrice, nq di responsabile del figlio minore , dell'importo di € 13.500,00 a titolo di risarcimento danni patito per la ER
privazione della figura genitoriale paterna;
- condanna il convenuto al pagamento integrale dell'espletata perizia;
- condanna altresì a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 10.860,00 ( di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase iniziale, € 3.738,00 per la fase istruttoria e € 3.579,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 20.2.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino