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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 7 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data da
- Parte_1
(avv. ) Pt_1
contro
- Controparte_1
(avv. STERNINI)
- (avv. APRILE) CP_2
- (avv. CAPPELLUTI) CP_3
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha agito in giudizio nei confronti di , ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
impugnando l'intimazione di pagamento n. 11920229006589087000, notificata in data CP_3 29.11.2022, 3 cartelle di pagamento , 2 cartella di pagamento e 7 avvisi di addebito CP_3 CP_2 CP_2
e chiedendo l'accertamento della nullità o inesistenza della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi di addebito.
, e si sono costituiti in giudizio, contestando ciascuno per suo conto la pretesa CP_2 CP_3 CP_4
attorea.
In corso di causa, e hanno dato dell'intervenuto annullamento ex lege delle cartelle di CP_3 CP_4
pagamento, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto alle cartelle e agli AVA emessi dall' , l'Istituto a sua volta ha dato atto dell'intervenuto CP_2
stralcio ad opera di di tutte le cartelle e degli avvisi di addebito, a seguito della legge di bilancio CP_4
2023, che ne ha previsto l'annullamento automatico, ad eccezione dell'AVA
41920160001531618000 e dell'AVA 41920160003603692000.
Il GL ha quindi invitato le parti alla discussione sul punto. La causa ora viene decisa.
*
Delimitata la materia del contendere ai soli due avvisi di addebito richiamati, parte ricorrente eccepisce nelle note conclusive, e tale è l'unica eccezione, la mancata notifica degli avvisi de quibus.
Il ricorrente rileva che “l' , nel tentativo di dimostrare l'avvenuta notifica degli Avvisi di CP_2
Addebito, ha prodotto esclusivamente la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della PEC e il messaggio PEC ricevuto, contenente il testo del messaggio in cui si fa riferimento alla notifica degli
Avvisi di Addebito”, ma dalla documentazione fornita non vi sarebbe prova che gli avvisi di addebito siano stati effettivamente trasmessi insieme al messaggio.
Orbene, è indubbiamente vero che l' ha prodotto solo la schermata del messaggio PEC e non CP_2
viceversa il messaggio originale della PEC in formato .eml o .msg. Peraltro, nei messaggi prodotti è
indicato espressamente che vengono trasmessi anche gli allegati ed era onere di parte ricorrente provare il contrario. Soccorre sul punto la granitica giurisprudenza della S.C. formatasi in materia di notifiche cartacee, secondo cui grava sul destinatario, che deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello spedito, provare la relativa circostanza (v. Cass. n. 14935 e n. 14941 del 2020). Lo stesso principio deve valere, a maggior ragione, per la notifica via PEC, in cui il ricorrente - destinatario avrebbe avuto senz'altro la possibilità di produrre il messaggio PEC in originale, che assume essergli arrivato senza allegati.
La notifica via PEC dei richiamati avvisi di addebito impone il rigetto del ricorso sul punto, essendo pacifica la debenza degli importi, trattandosi di DM 10 non pagati.
Lo stralcio delle cartelle e di gran parte degli avvisi di addebito impone la compensazione totale delle spese di lite.
PQM
Il GL, contrariis reiectis, rigetta la domanda attorea con riferimento agli avvisi di addebito n.
41920160001531618000 e n. 41920160003603692000, accertata la debenza degli importi di cui ai due avvisi di addebito indicati.
Dichiara per il resto cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Venezia, 5.3.2025
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 7 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data da
- Parte_1
(avv. ) Pt_1
contro
- Controparte_1
(avv. STERNINI)
- (avv. APRILE) CP_2
- (avv. CAPPELLUTI) CP_3
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha agito in giudizio nei confronti di , ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
impugnando l'intimazione di pagamento n. 11920229006589087000, notificata in data CP_3 29.11.2022, 3 cartelle di pagamento , 2 cartella di pagamento e 7 avvisi di addebito CP_3 CP_2 CP_2
e chiedendo l'accertamento della nullità o inesistenza della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi di addebito.
, e si sono costituiti in giudizio, contestando ciascuno per suo conto la pretesa CP_2 CP_3 CP_4
attorea.
In corso di causa, e hanno dato dell'intervenuto annullamento ex lege delle cartelle di CP_3 CP_4
pagamento, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto alle cartelle e agli AVA emessi dall' , l'Istituto a sua volta ha dato atto dell'intervenuto CP_2
stralcio ad opera di di tutte le cartelle e degli avvisi di addebito, a seguito della legge di bilancio CP_4
2023, che ne ha previsto l'annullamento automatico, ad eccezione dell'AVA
41920160001531618000 e dell'AVA 41920160003603692000.
Il GL ha quindi invitato le parti alla discussione sul punto. La causa ora viene decisa.
*
Delimitata la materia del contendere ai soli due avvisi di addebito richiamati, parte ricorrente eccepisce nelle note conclusive, e tale è l'unica eccezione, la mancata notifica degli avvisi de quibus.
Il ricorrente rileva che “l' , nel tentativo di dimostrare l'avvenuta notifica degli Avvisi di CP_2
Addebito, ha prodotto esclusivamente la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della PEC e il messaggio PEC ricevuto, contenente il testo del messaggio in cui si fa riferimento alla notifica degli
Avvisi di Addebito”, ma dalla documentazione fornita non vi sarebbe prova che gli avvisi di addebito siano stati effettivamente trasmessi insieme al messaggio.
Orbene, è indubbiamente vero che l' ha prodotto solo la schermata del messaggio PEC e non CP_2
viceversa il messaggio originale della PEC in formato .eml o .msg. Peraltro, nei messaggi prodotti è
indicato espressamente che vengono trasmessi anche gli allegati ed era onere di parte ricorrente provare il contrario. Soccorre sul punto la granitica giurisprudenza della S.C. formatasi in materia di notifiche cartacee, secondo cui grava sul destinatario, che deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello spedito, provare la relativa circostanza (v. Cass. n. 14935 e n. 14941 del 2020). Lo stesso principio deve valere, a maggior ragione, per la notifica via PEC, in cui il ricorrente - destinatario avrebbe avuto senz'altro la possibilità di produrre il messaggio PEC in originale, che assume essergli arrivato senza allegati.
La notifica via PEC dei richiamati avvisi di addebito impone il rigetto del ricorso sul punto, essendo pacifica la debenza degli importi, trattandosi di DM 10 non pagati.
Lo stralcio delle cartelle e di gran parte degli avvisi di addebito impone la compensazione totale delle spese di lite.
PQM
Il GL, contrariis reiectis, rigetta la domanda attorea con riferimento agli avvisi di addebito n.
41920160001531618000 e n. 41920160003603692000, accertata la debenza degli importi di cui ai due avvisi di addebito indicati.
Dichiara per il resto cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Venezia, 5.3.2025
Il GL