Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 1
In tema di esclusione del socio dalla società cooperativa, e per il caso in cui lo statuto accordi all'escluso la facoltà di ricorrere contro la relativa delibera ad un collegio di "probiviri", nell'ambito di un sistema di tutela non arbitrale ma endosocietario, l'esercizio di tale facoltà comporta che il procedimento di esclusione si perfeziona solo con la determinazione del collegio dei "probiviri"; ne consegue che la comunicazione di tale determinazione segna la decorrenza del termine per adire l'autorità giudiziaria, fissato in trenta giorni dall'art. 2527, terzo comma, cod. civ., nel testo antecedente la riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003. Né assume alcun rilievo il fatto che la clausola statutaria che prevede il ricorso al collegio dei "probiviri" sia stata autonomamente impugnata e dichiarata nulla con provvedimento definitivo del giudice, poiché tale circostanza non vale a cancellare l'avvenuto svolgimento del procedimento conclusosi con una decisione che non poteva essere rimossa se non tramite ricorso all'autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2008, n. 17337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17337 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE AD - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. BENRNABAI Renato - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32, presso l'avvocato MUNDULA GIULIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTERO ROBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA EDILIZIA VIOLTEGA S.C.R.L., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso l'avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1478/03 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 20/11/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2008 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MUNDULA GIULIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la resistente, l'Avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 24.7.1996, NS NI, DA IG, DO IE, RI AD, impugnavano dinanzi al Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 2527 c.c., la delibera in data 21.6.1996 della cooperativa edilizia Violtega soc. coop. r.L., della quale assumevano di essere soci, con la quale il consiglio di amministrazione aveva disposta, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, la loro esclusione per morosità nel versamento dei contributi dovuti.
Gli attori, dopo avere asserito di avere impugnato detta delibera mediante ricorso al Collegio dei Probiviri secondo quanto previsto dall'art. 10 dello statuto, eccepivano preliminarmente la nullità di detta clausola, che prevedeva la esperibilità di tale ricorso, in quanto non risultava garantita la posizione di terzietà del collegio;
nel merito contestavano di essere morosi, negando di dovere le maggiori somme pretese dalla cooperativa (anche in considerazioni delle contestazioni da loro mosse per vizi relativi ai lavori fatti eseguire dalla stessa), assumendo anzi di avere versato somme in eccedenza, per il cui rimborso avevano già adito con separata domanda il giudice di pace;
contestavano inoltre la validità dell'art. 9 dello statuto in virtù del quale era stata disposta la loro esclusione.
Con ulteriore atto di citazione gli stessi attori, a seguito della sfavorevole decisione del Collegio dei Probiviri, intervenuta in data 4.7.97, impugnavano nuovamente la summenzionata delibera di esclusione, da ritenersi divenuta definitiva in conseguenza di tale decisione, riproponendo contro la stessa le medesime su enunciate contestazioni di merito.
La cooperativa convenuta si costituiva in entrambe le cause di impugnazione della delibera di esclusione, eccependo la inammissibilità della domanda perché proposta oltre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 2527 c.c., decorrente dal momento in cui, nel corso dell'assemblea dei soci in data 21.6.96, la delibera era stata portata a conoscenza degli interessati. Nel merito ribadiva la morosità degli esclusi e la conseguente legittimità della loro esclusione ai sensi dell'art. 9 dello statuto. Le due cause proposte dinanzi al Tribunale di Torino e quella proposta dinanzi al giudice di pace venivano riunite di fronte allo stesso giudice.
Il tribunale, pronunciando su tutte le controversie, accogliendo l'eccezione del convenuto, riteneva la tardività dell'impugnazione della delibera effettuata con citazione notificata il 24.7.1996. Per quanto riguarda il giudizio promosso dopo la pronuncia del Collegio dei Probiviri, avente ad oggetto anche l'impugnazione di detta pronuncia, il Tribunale osservava che gli stessi attori avessero eccepito la nullità della clausola statutaria (art. 10) relativa alla previsione di detto organo, che l'eccezione era fondata in quanto la norma pattizia in questione non assicurava la terzietà del collegio e che a ciò conseguiva la nullità o giuridica inesistenza della pronuncia dei Probiviri, sicché doveva ritenersi assorbito un riesame nel merito del suo contenuto.
Con motivazione subordinata, sulla base della c.t.u. contabile, espletata in corso di causa, riteneva sussistente la morosità dei soci e che la stessa fosse di per sè sufficiente a giustificarne l'esclusione, indipendentemente da valutazioni sul suo grado di gravità, gravità che, in ogni caso riteneva sussistente a causa dei reiterati rifiuti ad adempiere.
Sulla base di detta c.t.u respingeva, infine, le domande proposte dagli attori per la restituzione di somme asseritamene versate in eccesso.
Nei confronti di DO IE, preso atto che costui nelle corso del giudizio era stato riammesso a far parte della compagine sociale della cooperativa, dichiarava, in ordine alla domanda di annullamento della delibera di esclusione da egli proposta, la cessazione della materia del contendere.
La sentenza del Tribunale veniva impugnata da tutti gli attori, con atto di citazione notificato il 21.3.03, dinanzi alla Corte d'Appello di Torino.
Deducevano gli appellanti, che esistendo una clausola statutaria - ancorché nulla - che prevedeva il ricorso al Collegio dei Probiviri, il termine per impugnare la delibera di esclusione dovevasi computare a partire dalla data della sentenza, che aveva dichiarato la nullità di detta clausola, posto che all'epoca della proposizione del ricorso ai Probiviri la clausola in questione era ancora vigente. In alternativa, essendo prevista la possibilità del reclamo al Collegio dei Probiviri e, quindi, di un rimedio interno alla società, il termine per proporre la impugnativa della delibera di esclusione si sarebbe dovuto computare dalla data della decisione di detto Collegio. In entrambi i casi la domanda sarebbe risultata tempestiva. Nel merito censuravano la ritenuta morosità sulla base di una non condivisibile c.t.u. e lamentavano, in ogni caso, che fosse stata disattesa l'eccezione di non rilevante gravità della stessa. Il DA contestava la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in mancanza di una specifica richiesta al riguardo e censurava la statuizione sulle spese.
La cooperativa resisteva al gravame.
In sede di comparse conclusionali si dava atto che era intervenuto accordo transattivi tra la cooperativa e NS NI e RI AD, con richiesta di declaratoria per l'azione da loro proposta di cessazione della materia del contendere.
Con sentenza 14.11-20.11.2003 la corte d'Appello adita dichiarava la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande proposte da NS NI e RI AD;
dichiarava inammissibile l'appello proposto da DO IE;
rigettava l'appello proposto da DA IG.
Avverso tale sentenza DA IG ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La Cooperativa Edilizia Voltega soc. coop. r.l. ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2527 c.c., comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n.
5. Deduce il ricorrente che, qualora venga investito della impugnazione della delibera il Collegio dei Probiviri, in virtù di una clausola statutaria che conferisca loro tale potere, il termine per impugnare la delibera di esclusione inizia a decorrere soltanto dopo la pronuncia dei Probiviri.
Nella ipotesi in cui, come avvenuto nel caso di specie, la decisione di questi ultimi, che rigetti il ricorso proposto avverso la delibera di esclusione, venga impugnata, unitamente a detta clausola, dinanzi all'autorità giudiziaria al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della clausola e della decisione dei Probiviri, il termine per impugnare la delibera di esclusione dovrebbe farsi decorrere solo dal momento in cui clausola statutaria e decisione dei Probiviri siano state ritenute nulle con sentenza definitiva, perché solo da tale momento si avrebbe la certezza della effettiva esistenza della denunciata nullità.
Avrebbe, pertanto, errato la corte di merito nel ritenere che il termine di trenta giorni per impugnare la delibera di esclusione, per cui è causa debba essere computato a partite dal momento in cui l'interessato sia stato portato a conoscenza della adozione di detta delibera.
Il ricorso è fondato.
Nel caso che ne occupa il ricorrente, con una prima citazione, ha impugnato la delibera di esclusione sia dinanzi all'autorità giudiziaria che dinanzi al Collegio dei Probiviri;
instaurando, poi, un secondo giudizio, ha impugnato anche la sfavorevole decisione di questi ultimi, assumendone, tra l'altro, la nullità per essere nullo l'art. 10 dello statuto sociale, che prevedeva la possibilità di deferire la controversia relativa alla esclusione del socio alla cognizione del Collegio summenzionato.
La corte di merito, ritenuta la nullità di detta clausola e la conseguente nullità della decisione del Collegio Arbitrale, ha affermato che "la nullità della clausola n. 10 dello Statuto ha travolto direttamente proprio la stessa possibilità astratta della emanazione di un qualsiasi rituale provvedimento da parte dei Probiviri, non sussistendo la possibilità di una regolare costituzione di quell'organo", negando, così, che la decisione dei probiviri potesse configurarsi come fase ulteriore del procedimento interno (endosocietario) deliberativo della esclusione, non essendo detta fase, in conseguenza della menzionata nullità, giuridicamente concepibile. Nè l'attuale ricorrente avrebbe potuto invocare a proprio favore l'ignoranza di detta nullità, dovendo ritenersi ciò escluso dal fatto che era stato egli stesso a denunciarla. Comunque, quand'anche il socio escluso versi effettivamente in siffatta situazione di ignoranza, ciò non consentirebbe ugualmente di ritenere che il termine di trenta giorni, di cui all'art. 2527 c.c., inizi a decorrere dai definitivo accertamento giudiziale della nullità, ostandovi il principio, trattandosi di errore di diritto, "ignorantia legis non excusat".
Per la medesima ragione non potrebbe ritenersi sostenibile la tesi subordinata, sostenuta dal socio escluso, secondo cui il termine in questione decorrerebbe dalla data di pronuncia del Collegio dei Probiviri, in quanto provvedimento endosocietario, che pone termine al complessivo procedimento deliberativo. La decisione del giudice di merito non appare condivisibile.
Questa Suprema Corte, in tema di esclusione del socio di società cooperativa, ha costantemente affermato il principio secondo cui, la facoltà di ricorrere ad un collegio di Probiviri, che sia prevista dallo Statuto non in via arbitrale, ma quale sistema di tutela endosocietaria, importa, in caso di esercizio della facoltà medesima, che il procedimento di esclusione si perfeziona con la decisione di detto collegio, con la conseguenza che solo a partire dalla comunicazione di questa decorre il termine di trenta giorni, fissato dall'art. 2527 cod. civ., comma 3, per l'opposizione in sede giudiziaria (cfr. in tal senso: cass. n. 5767 del 1990; cass. n. 2943 del 1991; cass. n. 5912 del 1995; cass. n. 868 del 1999, quest'ultima resa a sezioni unite).
Da tale consolidato principio si ricava il corollario che, una volta intervenuta la decisione dei Probiviri, non è più consentito distinguere, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della delibera di esclusione del socio, tale delibera dalla pronuncia dei probiviri di conferma della stessa, trattandosi di diversi momenti di un unico procedimento interno all'ordinamento societario, diretto a pervenire alla esclusione del socio dalla società (cfr. in tal senso cass. n. 5912 del 1995 in motivazione). Tale principio resta valido anche nella ipotesi in cui la decisione dei Probiviri di conferma della esclusione venga impugnata denunciando, come avvenuto nel caso di specie, la nullità della clausola statutaria, che attribuisce agli stessi il potere di decidere le controversie aventi ad oggetto l'esclusione del socio;
ciò perché, finché la nullità della clausola statutaria non venga accertata con sentenza definitiva, nell'incertezza della sua sussistenza non si può negare ai Probiviri il potere di decidere ed una volta che il socio escluso, pur ritenendo la clausola nulla, si sia avvalso di detto strumento di tutela ed i Probiviri abbiano emesso la loro decisione, il procedimento di esclusione del socio si conclude pur sempre con una decisione, della quale non si potrebbe negare l'esistenza e che richiede, quindi, se se ne vogliono eliminare gli effetti, di essere impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria.
In questo caso non si tratta di valutare gli effetti della nullità di un contratto in relazione ad un assetto patrimoniale concordato tra i contraenti, ma gli effetti della nullità di una clausola attributiva di una competenza finalizzata a realizzare la tutela di una posizione giuridica nell'ambito societario allo scopo di scongiurare l'impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria. Se l'accertamento con sentenza definitiva della nullità della clausola in questione, una volta avvenuto, vale a privare di effetti la decisione dei Probiviri, perché (risulta a posteriori) emessa in una situazione di carenza di potere, non vale certo a cancellare il fatto (factum infectum fieri nequit) che un procedimento si è svolto e che si è concluso con una decisione, che, come detto, richiede, comunque, per essere rimossa l'impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria, al fine di fare accertare oltre i vizi della delibera di esclusione anche la nullità della clausola statutaria configurante un sistema di tutela endosocietaria, di cui il socio escluso, fin quando non venga accertata la nullità di detta clausola, ha comunque facoltà di avvalersi.
Pertanto, qualora, successivamente al completamento del procedimento di esclusione del socio di una società cooperativa con la decisone dei Probiviri confermativa della delibera di esclusione, venga accertata, nel procedimento giudiziale di impugnazione della esclusione, la nullità della clausola statutaria attributiva ai Probiviri del potere di riesame di detta delibera, anche in tal caso il termine di trenta giorni, di cui all'art. 2527 cod. civ., comma 3, per proporre opposizione all'esclusione dinanzi alla autorità giudiziaria va computato a partire dalla comunicazione della decisione dei Probiviri e non dalla comunicazione della delibera di esclusione adottata dall'assemblea dei soci o, nella ipotesi in cui l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori della cooperativa.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, che per la decisione si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2008