Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2008, n. 17337
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Sentenza 25 giugno 2008

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In tema di esclusione del socio dalla società cooperativa, e per il caso in cui lo statuto accordi all'escluso la facoltà di ricorrere contro la relativa delibera ad un collegio di "probiviri", nell'ambito di un sistema di tutela non arbitrale ma endosocietario, l'esercizio di tale facoltà comporta che il procedimento di esclusione si perfeziona solo con la determinazione del collegio dei "probiviri"; ne consegue che la comunicazione di tale determinazione segna la decorrenza del termine per adire l'autorità giudiziaria, fissato in trenta giorni dall'art. 2527, terzo comma, cod. civ., nel testo antecedente la riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003. Né assume alcun rilievo il fatto che la clausola statutaria che prevede il ricorso al collegio dei "probiviri" sia stata autonomamente impugnata e dichiarata nulla con provvedimento definitivo del giudice, poiché tale circostanza non vale a cancellare l'avvenuto svolgimento del procedimento conclusosi con una decisione che non poteva essere rimossa se non tramite ricorso all'autorità giudiziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2008, n. 17337
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17337
    Data del deposito : 25 giugno 2008

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