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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4006/2023
Corte D'Appello di Roma
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel. riunita nella camera di consiglio del 9.1.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 4006/2023, promossa da
Parte_1
con il patrocinio degli avv. Roberta CESCHINI e Armando RESTIGNOLI, per procura allegata in atti contro
, Controparte_1
e con l'intervento del Procuratore Generale
Premesso che:
1
esecutivo nella Repubblica Italiana il provvedimento emesso in data 6.12.2020 dal
Tribunale di Prima Istanza di Dubai”, concernente il divorzio da
[...]
Controparte_1
non si è costituita;
Controparte_1
alla prima udienza del 28.11.2024, fissata con decreto presidenziale per la comparizione delle parti e la trattazione, nessuno ha depositato le note previste ex art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c. all'udienza del 9.1.2025, per la quale, nonostante rituale comunicazione, nessuno ha nuovamente depositato le note di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che: non avendo il ricorrente depositato le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. né per la prima udienza fissata per la trattazione della causa nel merito né per quella successiva, deve ritenersi operante la norma di cui all'art. 181 c.p.c., tenuto conto che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, può ritenersi applicabile anche nei procedimenti in esame, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui esso si ispira (vedi con riferimento alle controversie di lavoro, anch'esse instaurate su ricorso, Cass. lav. n. 6326/2001, 12358/2003, 5643/2009); ne consegue che non è consentita la decisione della causa nel merito, né è permesso di assumere decisioni in rito diverse da quella relativa all'estinzione del giudizio;
P . Q . M . definitivamente pronunziando, dichiara estinto il giudizio;
2 nulla sulle spese;
manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio in Roma il 9.1.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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