Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 31/03/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di omologazione di accordo di separazione e scioglimento congiunto del matrimonio
nella causa promossa con ricorso congiunto da
, nata a [...] il [...], c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Lanusei Via Roma n.29, presso lo Studio Legale Associato Pistis, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Marco Pistis (C.F.
) e Roberto Pistis (C.F. - in C.F._2 C.F._3 Email_1
virtù di procura alle liti in calce al ricorso ex art. 83 c.p.c.;
e nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._4
elettivamente domiciliato in Via G. Mameli n.26 a TO, presso lo Studio dell'Avv. Efisia Congiu
(C.F. - che lo rappresenta C.F._5 Email_2
e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Bruno Pilia (C.F. - C.F._6
in virtù di procura alle liti in calce al ricorso ex art. 83 c.p.c., Email_3
Oggetto: ricorso congiunto per separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
I ricorrenti, con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 49 e 51 c.p.c., iscritto in data 12.12.2024, premesso:
− di avere contratto matrimonio concordatario a TO il 08.06.1991, trascritto nei Registri dello stato civile del menzionato Comune al n.18, p.2 s A Vol.1 Uff.1 anno 1991;
− dal matrimonio sono nati (il 21.08.1991) e (il 10.05.1998), entrambi Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
− il regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione dei beni;
− fra i coniugi sono sorti contrasti che hanno reso impossibile la convivenza matrimoniale e pertanto gli stessi hanno deciso di separarsi;
− è pendente il procedimento per la separazione giudiziale, iscritto al ruolo dell'intestato Tribunale
in data 30.06.2023, con r.g.303/2023, nell'ambito del quale non è stato emesso alcun provvedimento, relativamente al quale con l'odierno ricorso, ha dichiarato di Parte_1
rinunciare agli atti del giudizio e con il medesimo atto, ha dichiarato di Controparte_1
accettare la rinuncia;
entrambi hanno autorizzato i rispettivi difensori a depositare rinuncia agli atti e accettazione all'udienza del 11.12.2024.
I coniugi hanno dato atto:
a) di non avere beni in comune;
b) che la casa adibita a casa familiare, sita in Bari Sardo alla Loc. Su Codinargiu, di proprietà dei genitori del sulla quale i coniugi hanno eseguito alcuni miglioramenti, è rimasta nella CP_1
disponibilità di , compresi gli arredi ed oggetti vari, avendo la già da Controparte_1 Parte_1
qualche mese lasciato l'abitazione e ritirato i propri effetti personali;
c) di avere, in costanza di matrimonio, in data 04.12.2006, sottoscritto dichiarazione di impresa familiare, ex articolo 230 bis cc, nanti il Notaio Rep 47267, cessata il 31.12.2023; Per_3
d) che ogni questione tra loro afferente ogni rapporto economico, patrimoniale e personale, anche in ordine al diritto di partecipazione all'impresa familiare, ai miglioramenti della casa coniugale,
è già stato definito, dichiarando reciprocamente di nulla avere a pretendere per nessun titolo o ragione.
I coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione;
gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse, e in particolare la domanda di omologazione dell'attribuzione della corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione ex art.5, comma
8 della l. n. 898/1970, dell'importo concordato di euro 97.000,00, (novantasettemila), essendo consapevoli che, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970; detta somma sarà corrisposta con le seguenti modalità: quanto ad euro 50.000,00 (cinquantamila), mediante assegno circolare n 3901451701-04 tratto dal Banco di Sardegna custodito presso lo studio dell'avvocato Bruno Pilia, da consegnarsi all'udienza di comparizione delle parti ex art 473 bis
21 davanti al Giudice relatore in sede di separazione;
quanto ad euro 47.0000 (quarantasettemila),
in tre tranches annuali con scadenza 30.09.2025; 30.09.2026; 30.09.2027, mediante assegno circolare o bonifico bancario a favore della signora . Parte_1
Tutto ciò premesso, le parti hanno chiesto che il Collegio accolga le seguenti conclusioni relative alla separazione:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.
2) ordinare al Comune di TO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della
comparizione dei coniugi con omologa delle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) spese compensate.
I ricorrenti hanno chiesto inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al
Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter,
2°comma, c.p.c. con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio, con sentenza definitiva, accolga le seguenti conclusioni:
− Voglia l'Intestato Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
tra e a TO in data 08.06.1991, trascritto nei Registri Controparte_1 Parte_1
dello stato civile del Comune di a TO al n.18, p.2 s A Vol.1 Uff.1 anno 1991, con ordine al
Comune di TO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle
seguenti condizioni: b) sarà tenuto a pagare a , Controparte_1 Parte_1
previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale, assegno divorzile in unica soluzione ex
art.5, comma 8 della l. n. 898/1970, dell'importo concordato di euro 97.000,00,
(novantasettemila), e accetta, ritenendo detto importo satisfattivo, da Parte_1
versarsi con le modalità previste in premessa riconoscendo le parti che l'attribuzione che
precede costituisce anche contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata
effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o
comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
c) spese legali compensate
− I coniugi ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a
richiesta del Tribunale.
* * *
Il Presidente, con proprio decreto in data 17.12.2024, preso atto dell'istanza di sostituzione dell'udienza con note scritte e della dichiarazione di non volersi riconciliare, ha fissato l'udienza del
18.2.2025, nominando sé stesso quale giudice relatore e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere.
In data 28.12.2024, il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione.
All'udienza del 18.2.2025, le parti, comparse personalmente, hanno confermato l'accordo già
sottoscritto e allegato alle produzioni con il n.
3. I difensori hanno chiesto pertanto che la causa fosse tenuta a decisione e pronunciata sentenza di separazione con rimessione della causa in istruttoria per il successivo divorzio. Le parti hanno rinunciato a comparire personalmente e hanno chiesto che l'udienza fosse tenuta per iscritto.
Il giudice relatore ha quindi trattenuto la causa a decisione
DIRITTO
Ritiene il collegio sussistenti i presupposti per l'omologazione dell'accordo di separazione.
Il ricorso è stato sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12,
primo, secondo comma.
I ricorrenti hanno dichiarato di esonerarsi reciprocamente dalla produzione dei documenti di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Le parti nell'accordo hanno compiutamente definito i rapporti patrimoniali ed economici tra loro.
Ad avviso del Tribunale, gli accordi, come sopra riportati, non sono in contrasto con gli interessi dei figli, anche considerata l'età degli stessi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte,
la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Pertanto, mentre la domanda di separazione proposta deve essere accolta, la causa deve essere rimessa nel ruolo del giudice delegato alla trattazione come da separata ordinanza per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto,
1) pronuncia la separazione tra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_1
C.F._4
2) omologa gli accordi di separazione alle condizioni proposte;
3) manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
4) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato alla trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Lanusei, il giorno 31.3.2025
Il Presidente rel. est.
Nicola Caschili IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa promossa con ricorso congiunto da
, nata a [...] il [...], c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Lanusei Via Roma n.29, presso lo Studio Legale Associato Pistis, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Marco Pistis e Roberto Pistis e
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente CP_1 C.F._4
domiciliato in Via G. Mameli n.26 a TO, presso lo Studio dell'Avv. Efisia Congiu che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Bruno Pilia.
***
Il Collegio,
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e 158 c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
Considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio;
Rilevato che l'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. deve essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale ai fini della procedibilità della domanda ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e succ mod.,
P. Q. M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore dott. Nicola Caschili per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
Fissa udienza del 23.9.2025, sostituta da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la dichiarazione di conferma di non volersi riconciliare e per l'eventuale rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12.
Si comunichi
Così deciso in Lanusei, il 31.3.2025
Il Presidente
Nicola Caschili