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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/09/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Croci Corrado Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 467/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 presso l'Avv. Stefano Boglione che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Alberto Leone e
Silvia Fissore per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 CP_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Stefano Recchioni che la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL : Parte_1
Respinta ogni eccezione e domanda avversaria, disporre la riunione della presente causa con la causa di riassunzione iscritta al ruolo n.1391/2024 avanti alla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di pagina 1 di 6 Torino inerente la causa d'appello n. 508/2006, causa introdotta in ottemperanza a quanto stabilito dalla
Corte di Cassazione con sentenza n.28827/2024 emessa in data 19.9.2024 per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, respinto l'appello incidentale ex adverso proposto così provvedere a seguito di rinvio,
- rigettata ogni avversaria istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n.607/2005 emessa in data 25.11.2005 e pubblicata in data 5.12.2005 dal Giudice del Tribunale ordinario di Cuneo, Dr.
Vittorio Lanza nel procedimento N.R.G. n.2253/03,
- in via preliminare: disposta la riunione della causa n.1391/2024 R.G. pendente avanti alla Corte
d'Appello di Torino Seconda Sezione Civile a quella iscritta a ruolo n.467/2024 R.G. pendente inter partes chiamata all'udienza del 20 Maggio 2025 avanti alla Corte d'Appello di Torino Prima Sezione
Civile;
- in via principale nel merito
- in accoglimento dei motivi espressi nell'atto di citazione in appello del 9.3.2006 e nell'atto di citazione in riassunzione del 10.12.2024, dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande formulate dalla nei confronti del ed assolvere il da CP_1 Parte_1 Parte_1
ogni domanda ex adverso proposta;
- in via riconvenzionale accertato l'inadempimento del contratto di appalto della dichiarare tenuta e condannare la CP_1
nella persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento al del CP_1 Parte_1 complessivo importo di € 145.030,96 per i motivi di cui al presente atto. Con vittoria delle spese di causa e per la CTU, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
- in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 28827/2024 emessa in data 19.9.2024 pubblicata in data
8.11.2024 adottare le statuizioni in fatto e diritto della Suprema Corte di Cassazione;
- condannare infine il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
PER CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte respingere il ricorso avversario, con esemplare condanna alle spese di controparte.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento è stato introdotto mediante “ricorso ai sensi dell'art. 297 cod. proc. civ.” depositato in data 11.4.2024, con cui il ha chiesto a questa Corte: Parte_1
“Voglia fissare, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., l'udienza onde proseguire la causa rubricata al n. RG
508/2006 assumendo, ove occorrer possa, gli opportuni provvedimenti.
Voglia eventualmente, in relazione allo stato di quiescenza in cui versa il presente giudizio stante l'impugnazione pendente avverso la sentenza n.738/2019 del 29.04.2019 con la quale la Corte adita, ad avviso del Comune ricorrente, ha erroneamente pronunciato l'estinzione del giudizio, concedere il termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza nei confronti di all'esito della causa pendente avanti la Corte di Cassazione e rubricata al n. 20710/2019 e CP_1 dei relativi conseguenti adempimenti”.
Il procedimento r.g. n.508/2006 avanti a questa Corte d'Appello, in relazione al quale è stato chiesto di fissare l'udienza per la prosecuzione:
-aveva ad oggetto l'appello proposto dal avverso la sentenza 607/2005 del Parte_1
Tribunale di Cuneo - che lo aveva condannato a pagare a la somma di € 331.178,69 in base CP_1
al contratto di appalto pubblico stipulato tra le parti - e l'appello incidentale proposto da CP_1
-era stato sospeso ai sensi dell'art. 355 c.p.c. con ordinanza 30.11.2007 depositata in data 11.12.2007, con cui la Corte d'Appello aveva rilevato che il aveva proposto querela di falso Parte_1
avverso “l'estratto del registro di contabilità relativo al tredicesimo stato di avanzamento lavori prodotto da come documento n. 8 del fascicolo di primo grado”, aveva ritenuto la rilevanza CP_1 del documento (in quanto concernente la formulazione da parte dell'appaltatrice della riserva n.1, che era stata oggetto specifico della sentenza appellata poiché posta a fondamento della condanna del
, aveva quindi sospeso il giudizio fissando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione Pt_1
della causa di falso davanti al Tribunale territorialmente competente;
-era stato dichiarato estinto dalla Corte d'Appello con sentenza n.739/2019 pubblicata il 29.4.2019 (a seguito di atto di riassunzione depositato il 7.1.2024 da per far dichiarare l'estinzione del CP_1
processo sospeso), che aveva ritenuto che il processo non fosse stato riassunto nel termine di legge dalla formazione del giudicato sul capo di sentenza relativo alla querela per proporre la quale era stata disposta la sospensione (precisamente, ritenendo che la sospensione fosse stata disposta per proporre la querela di falso solo avverso l'estratto del registro di contabilità relativo al XIII sal prodotto come doc.
8 da e non avverso il XIII sal, che era stato invece anch'esso oggetto del giudizio di falso, e CP_1
pagina 3 di 6 che l'unico capo della sentenza di primo grado nel giudizio di falso avente ad oggetto il primo documento non era stato oggetto di impugnazione ed era quindi passato in giudicato).
Il , a sostegno del ricorso ex art. 297 c.c., ha allegato che doveva essere fissata Parte_1
l'udienza per la prosecuzione del procedimento in quanto con l'ordinanza n. 3105/2023 della Corte di
Cassazione, pubblicata il 29.1.2024, era stata definita la causa pregiudiziale (avente ad oggetto la querela di falso relativamente all'estratto del registro di contabilità e al XIII sal, prodotti da CP_1
come doc. 8) con statuizione costituente giudicato, ed era venuta meno la causa determinante la sospensione del processo;
e che non era preclusiva la circostanza che il procedimento fosse stato dichiarato estinto con la sentenza di questa Corte n. 739/2019, perché avverso detta ingiusta sentenza il aveva proposto ricorso per Cassazione e il giudizio era pendente sicché la sentenza non era Pt_1
definitiva.
costituendosi, ha chiesto di respingere il ricorso rilevando che la sentenza n. 739/2019 con CP_1 cui la Corte d'Appello di Torino aveva dichiarato estinto il procedimento r.g. n. 508/2006 aveva prodotto un “effetto tombale” su questo giudizio, lo aveva definito, pertanto il giudice non aveva più il potere di modificare o revocare questa decisione e il procedimento non poteva essere riassunto;
che il non aveva depositato il suo ricorso in prosecuzione del giudizio estinto, essendo il Pt_1
procedimento stato iscritto con un differente numero di ruolo, perché anche sotto il profilo del PCT, oltre che sotto il profilo processuale, non poteva essere proseguito o riassunto un processo dichiarato estinto con sentenza.
In corso di causa il ha depositato la sopravvenuta sentenza n. 28827/2024 con cui Parte_1
la Corte Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.739/2019 con rinvio
(rilevando che il giudizio di falso per il quale era stata disposta la sospensione del processo aveva avuto ad oggetto anche la domanda di accertamento della falsità del XIII sal e che il ricorso per cassazione aveva investito anche il capo della sentenza relativo alla domanda di accertamento della falsità del XIII sal, pertanto la Corte avrebbe dovuto prendere atto che il giudizio di falso era al momento ancora pendente) e il successivo atto di citazione in riassunzione per giudizio di rinvio, pendente avanti ad altra sezione di questa Corte.
Il ha quindi precisato le conclusioni riportate in epigrafe, con cui ha chiesto di riunire il Pt_1
presente procedimento al giudizio di rinvio formulando le conclusioni di merito ad esso relative.
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso è stato proposto ai sensi dell'art. 297 c.p.c. per la prosecuzione di procedimento sospeso.
pagina 4 di 6 Senonché il procedimento di cui è stata chiesta la prosecuzione in virtù di tale norma, non era sospeso, ma definito dalla Corte d'Appello con sentenza di estinzione.
A seguito della pronuncia di sentenza, la Corte d'Appello non poteva provvedere alla prosecuzione del procedimento, non più sospeso (né in fase di quiescenza, come affermato dal ricorrente), ma definito.
Il fatto che la sentenza non fosse passata in giudicato perché impugnata, e che fosse pendente (alla data di introduzione del presente procedimento) il giudizio avanti alla Corte di Cassazione, è irrilevante ai presenti fini.
Questa Corte non poteva comunque proseguire il procedimento che aveva già definito con sentenza, e il non poteva farne richiesta, ex art. 297 c.p.c.; tant'è vero che lo stesso proprio a Pt_1 Pt_1
fronte della natura definitoria del procedimento della sentenza, aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la medesima, chiedendone l'annullamento.
Solo all'esito del giudizio di Cassazione, nel caso di annullamento della sentenza della Corte d'Appello da parte della Cassazione con rinvio, si sarebbe potuto e dovuto riassumere la causa dando luogo al giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. (come poi avvenuto).
Il fatto che successivamente alla proposizione del ricorso inammissibile sia intervenuta la pronuncia della Cassazione, di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Appello, e che sia stato introdotto il giudizio di rinvio (in cui è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al
26.2.2026), non influisce sull'ammissibilità del ricorso e non può dar luogo a riunione del presente procedimento al giudizio di rinvio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del . Parte_1
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori minimi, a fronte della pronuncia di inammissibilità senza esame delle questioni di merito del giudizio di rinvio: € 2.195,00 per fase di studio, € 1.276,00 per fase introduttiva, € 3.649,00 per fase decisionale, per totali € 7.120,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile,
-dichiara inammissibile il ricorso proposto dal;
Parte_1
pagina 5 di 6 -condanna il al pagamento delle spese processuali del presente procedimento a Parte_1
favore di che liquida in € 7.120,00, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei CP_1
compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.9.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Croci Corrado Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 467/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 presso l'Avv. Stefano Boglione che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Alberto Leone e
Silvia Fissore per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 CP_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Stefano Recchioni che la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL : Parte_1
Respinta ogni eccezione e domanda avversaria, disporre la riunione della presente causa con la causa di riassunzione iscritta al ruolo n.1391/2024 avanti alla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di pagina 1 di 6 Torino inerente la causa d'appello n. 508/2006, causa introdotta in ottemperanza a quanto stabilito dalla
Corte di Cassazione con sentenza n.28827/2024 emessa in data 19.9.2024 per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, respinto l'appello incidentale ex adverso proposto così provvedere a seguito di rinvio,
- rigettata ogni avversaria istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n.607/2005 emessa in data 25.11.2005 e pubblicata in data 5.12.2005 dal Giudice del Tribunale ordinario di Cuneo, Dr.
Vittorio Lanza nel procedimento N.R.G. n.2253/03,
- in via preliminare: disposta la riunione della causa n.1391/2024 R.G. pendente avanti alla Corte
d'Appello di Torino Seconda Sezione Civile a quella iscritta a ruolo n.467/2024 R.G. pendente inter partes chiamata all'udienza del 20 Maggio 2025 avanti alla Corte d'Appello di Torino Prima Sezione
Civile;
- in via principale nel merito
- in accoglimento dei motivi espressi nell'atto di citazione in appello del 9.3.2006 e nell'atto di citazione in riassunzione del 10.12.2024, dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande formulate dalla nei confronti del ed assolvere il da CP_1 Parte_1 Parte_1
ogni domanda ex adverso proposta;
- in via riconvenzionale accertato l'inadempimento del contratto di appalto della dichiarare tenuta e condannare la CP_1
nella persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento al del CP_1 Parte_1 complessivo importo di € 145.030,96 per i motivi di cui al presente atto. Con vittoria delle spese di causa e per la CTU, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
- in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 28827/2024 emessa in data 19.9.2024 pubblicata in data
8.11.2024 adottare le statuizioni in fatto e diritto della Suprema Corte di Cassazione;
- condannare infine il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
PER CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte respingere il ricorso avversario, con esemplare condanna alle spese di controparte.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento è stato introdotto mediante “ricorso ai sensi dell'art. 297 cod. proc. civ.” depositato in data 11.4.2024, con cui il ha chiesto a questa Corte: Parte_1
“Voglia fissare, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., l'udienza onde proseguire la causa rubricata al n. RG
508/2006 assumendo, ove occorrer possa, gli opportuni provvedimenti.
Voglia eventualmente, in relazione allo stato di quiescenza in cui versa il presente giudizio stante l'impugnazione pendente avverso la sentenza n.738/2019 del 29.04.2019 con la quale la Corte adita, ad avviso del Comune ricorrente, ha erroneamente pronunciato l'estinzione del giudizio, concedere il termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza nei confronti di all'esito della causa pendente avanti la Corte di Cassazione e rubricata al n. 20710/2019 e CP_1 dei relativi conseguenti adempimenti”.
Il procedimento r.g. n.508/2006 avanti a questa Corte d'Appello, in relazione al quale è stato chiesto di fissare l'udienza per la prosecuzione:
-aveva ad oggetto l'appello proposto dal avverso la sentenza 607/2005 del Parte_1
Tribunale di Cuneo - che lo aveva condannato a pagare a la somma di € 331.178,69 in base CP_1
al contratto di appalto pubblico stipulato tra le parti - e l'appello incidentale proposto da CP_1
-era stato sospeso ai sensi dell'art. 355 c.p.c. con ordinanza 30.11.2007 depositata in data 11.12.2007, con cui la Corte d'Appello aveva rilevato che il aveva proposto querela di falso Parte_1
avverso “l'estratto del registro di contabilità relativo al tredicesimo stato di avanzamento lavori prodotto da come documento n. 8 del fascicolo di primo grado”, aveva ritenuto la rilevanza CP_1 del documento (in quanto concernente la formulazione da parte dell'appaltatrice della riserva n.1, che era stata oggetto specifico della sentenza appellata poiché posta a fondamento della condanna del
, aveva quindi sospeso il giudizio fissando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione Pt_1
della causa di falso davanti al Tribunale territorialmente competente;
-era stato dichiarato estinto dalla Corte d'Appello con sentenza n.739/2019 pubblicata il 29.4.2019 (a seguito di atto di riassunzione depositato il 7.1.2024 da per far dichiarare l'estinzione del CP_1
processo sospeso), che aveva ritenuto che il processo non fosse stato riassunto nel termine di legge dalla formazione del giudicato sul capo di sentenza relativo alla querela per proporre la quale era stata disposta la sospensione (precisamente, ritenendo che la sospensione fosse stata disposta per proporre la querela di falso solo avverso l'estratto del registro di contabilità relativo al XIII sal prodotto come doc.
8 da e non avverso il XIII sal, che era stato invece anch'esso oggetto del giudizio di falso, e CP_1
pagina 3 di 6 che l'unico capo della sentenza di primo grado nel giudizio di falso avente ad oggetto il primo documento non era stato oggetto di impugnazione ed era quindi passato in giudicato).
Il , a sostegno del ricorso ex art. 297 c.c., ha allegato che doveva essere fissata Parte_1
l'udienza per la prosecuzione del procedimento in quanto con l'ordinanza n. 3105/2023 della Corte di
Cassazione, pubblicata il 29.1.2024, era stata definita la causa pregiudiziale (avente ad oggetto la querela di falso relativamente all'estratto del registro di contabilità e al XIII sal, prodotti da CP_1
come doc. 8) con statuizione costituente giudicato, ed era venuta meno la causa determinante la sospensione del processo;
e che non era preclusiva la circostanza che il procedimento fosse stato dichiarato estinto con la sentenza di questa Corte n. 739/2019, perché avverso detta ingiusta sentenza il aveva proposto ricorso per Cassazione e il giudizio era pendente sicché la sentenza non era Pt_1
definitiva.
costituendosi, ha chiesto di respingere il ricorso rilevando che la sentenza n. 739/2019 con CP_1 cui la Corte d'Appello di Torino aveva dichiarato estinto il procedimento r.g. n. 508/2006 aveva prodotto un “effetto tombale” su questo giudizio, lo aveva definito, pertanto il giudice non aveva più il potere di modificare o revocare questa decisione e il procedimento non poteva essere riassunto;
che il non aveva depositato il suo ricorso in prosecuzione del giudizio estinto, essendo il Pt_1
procedimento stato iscritto con un differente numero di ruolo, perché anche sotto il profilo del PCT, oltre che sotto il profilo processuale, non poteva essere proseguito o riassunto un processo dichiarato estinto con sentenza.
In corso di causa il ha depositato la sopravvenuta sentenza n. 28827/2024 con cui Parte_1
la Corte Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.739/2019 con rinvio
(rilevando che il giudizio di falso per il quale era stata disposta la sospensione del processo aveva avuto ad oggetto anche la domanda di accertamento della falsità del XIII sal e che il ricorso per cassazione aveva investito anche il capo della sentenza relativo alla domanda di accertamento della falsità del XIII sal, pertanto la Corte avrebbe dovuto prendere atto che il giudizio di falso era al momento ancora pendente) e il successivo atto di citazione in riassunzione per giudizio di rinvio, pendente avanti ad altra sezione di questa Corte.
Il ha quindi precisato le conclusioni riportate in epigrafe, con cui ha chiesto di riunire il Pt_1
presente procedimento al giudizio di rinvio formulando le conclusioni di merito ad esso relative.
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso è stato proposto ai sensi dell'art. 297 c.p.c. per la prosecuzione di procedimento sospeso.
pagina 4 di 6 Senonché il procedimento di cui è stata chiesta la prosecuzione in virtù di tale norma, non era sospeso, ma definito dalla Corte d'Appello con sentenza di estinzione.
A seguito della pronuncia di sentenza, la Corte d'Appello non poteva provvedere alla prosecuzione del procedimento, non più sospeso (né in fase di quiescenza, come affermato dal ricorrente), ma definito.
Il fatto che la sentenza non fosse passata in giudicato perché impugnata, e che fosse pendente (alla data di introduzione del presente procedimento) il giudizio avanti alla Corte di Cassazione, è irrilevante ai presenti fini.
Questa Corte non poteva comunque proseguire il procedimento che aveva già definito con sentenza, e il non poteva farne richiesta, ex art. 297 c.p.c.; tant'è vero che lo stesso proprio a Pt_1 Pt_1
fronte della natura definitoria del procedimento della sentenza, aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la medesima, chiedendone l'annullamento.
Solo all'esito del giudizio di Cassazione, nel caso di annullamento della sentenza della Corte d'Appello da parte della Cassazione con rinvio, si sarebbe potuto e dovuto riassumere la causa dando luogo al giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. (come poi avvenuto).
Il fatto che successivamente alla proposizione del ricorso inammissibile sia intervenuta la pronuncia della Cassazione, di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Appello, e che sia stato introdotto il giudizio di rinvio (in cui è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al
26.2.2026), non influisce sull'ammissibilità del ricorso e non può dar luogo a riunione del presente procedimento al giudizio di rinvio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del . Parte_1
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori minimi, a fronte della pronuncia di inammissibilità senza esame delle questioni di merito del giudizio di rinvio: € 2.195,00 per fase di studio, € 1.276,00 per fase introduttiva, € 3.649,00 per fase decisionale, per totali € 7.120,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile,
-dichiara inammissibile il ricorso proposto dal;
Parte_1
pagina 5 di 6 -condanna il al pagamento delle spese processuali del presente procedimento a Parte_1
favore di che liquida in € 7.120,00, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei CP_1
compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.9.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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