Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2210/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2210 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
NT (VB), via Castello, 11;
e
(C.F.: nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Serena BONETTI presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Villadossola (VB), Via Fabbri, 7, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte
Ricorrenti:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile in NT (VB) celebrato in data
30.05.2009 tra i signori e come risulta dal Registro degli Parte_1 Controparte_1
Atti di matrimonio del Comune di NT (VB) anno 2009, Parte II, Serie A, atto n.2; e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di NT di procedere alla trascrizione della
– la signora unitamente ai figli minori continerà ad abitare presso la casa in NT, via Pt_1
Castello n.11, di sua esclusiva proprietà, provvedendo al pagamento delle spese relative al mantenimento dell'immobile, il signor vive in altro appartamento in Beura Cardezza;
CP_1
– i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. essi Per_1 Per_2 assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- i genitori eserciteranno, separatamente, la potestà in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé i figli;
– il tutto, ovviamente, fatti salvi migliori accordi tra i genitori e con impegno reciproco dei genitori
a non ostacolare in alcun modo i loro rapporti con i figli ma anzi rispettarli ed incentivarli salvaguardando anche il diritto di questi ultimi a mantenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali, gestendo le frequentazioni con i rispettivi parenti ciascuno nel proprio periodo di affido;
– i figli staranno ad anni alterni la Vigilia di Natale ed il pranzo di Natale con un genitore e la cena di Natale e Santo Stefano con l'altro genitore, alternativamente il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
– per il contributo al mantenimento dei figli il signor verserà alla signora entro CP_1 Pt_1 il giorno 15 di ogni mese, l'importo pari ad €.750,00;
– le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative
– dovranno essere concordate da entrambi i genitori e saranno a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno;
– il signor verserà, inoltre, la metà della spesa relativa alla mensa scolastica del figlio Parte_2
eventuali pasti della figlia che frequenta il primo anno della scuola superiore si Per_2 Per_1
intendono già ricompresi nell'assegno di mantenimento;
– l'assegno unico universale sarà assegnato per intero alla signora Pt_1
– i coniugi si danno reciproco assenso, ora e per il futuro, al rilascio del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio anche dei minori;
– i coniugi danno atto, con le suddette condizioni, di aver regolato tutte le questioni patrimoniali e di non avere beni in comune.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 03/10/2024, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in NT (VB) il 30/05/2009.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, intervenuto il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 30/05/2009 nel comune di NT
(VB) e si sono separati consensualmente il 17.05.2018, con decreto di omologa del tribunale di
Verbania in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio anche dei minori e che, con le condizioni concordate, hanno regolato tutte le questioni patrimoniali e di non avere beni in comune;
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in NT (VB) il 30.05.2009 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo CP_1
Comune al n. 2 parte II serie A anno 2009; affida ad entrambi i genitori, congiuntamente, i figli minori e;
i genitori assumeranno, Per_1 Per_2
di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
i genitori eserciteranno, separatamente, la responsabilità genitoriale in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé i figli;
il tutto, ovviamente, fatti salvi migliori accordi tra i genitori e con impegno reciproco dei genitori a non ostacolare in alcun modo i loro rapporti con i figli ma anzi rispettarli ed incentivarli salvaguardando anche il diritto di questi ultimi a mantenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali, gestendo le frequentazioni con i rispettivi parenti ciascuno nel proprio periodo di affido;
i figli staranno ad anni alterni la Vigilia di Natale ed il pranzo di Natale con un genitore e la cena di Natale e Santo Stefano con l'altro genitore, alternativamente il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; assegna la casa in NT, via Castello, 11, alla moglie;
pone a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento per i figli, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo pari ad € 750,00; pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative che dovranno essere concordate da entrambi i genitori e saranno a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno;
il padre verserà la metà della spesa relativa alla mensa scolastica del figlio , eventuali pasti della figlia che frequenta il primo anno Per_2 Per_1
della scuola superiore si intendono già ricompresi nell'assegno di mantenimento. dispone l'assegno unico universale sarà percepito per intero alla madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 6.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO