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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al n. 401 del Ruolo generale dell'anno 2023, cui
è stata riunita la causa iscritta al n. 414 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F.: ), residente in Pineto (TE) Email_1 C.F._1 alla Via Mario Torinese n.25, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Antonangeli
(C.F. ), con studio in Pescara al Corso Vittorio Emanuele C.F._2
n.310, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al fax
085 4223611 e/o alla pec Email_2
-Appellante in r.g.n. 401/2023 e appellato in r.g.n. 414/2023-
Contro
TE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
- Appellata in r.g.n. 401/2023 e in r.g.n. 414/2023 contumace - , (C.F. , con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Via San Giovanni Sul Muro 9, Milano (MI) e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. Per_1
Notaio in Milano, del 09.09.2022, rep. 55553 racc. 25807, la
[...] [...]
d unico socio con sede legale in San Donato Controparte_3
Milanese, in via dell'Unione Europea n. 6a-6b (C.F. ), REA n. P.IVA_3
1888273, in persona del procuratore speciale Dott. (C.F. Controparte_4
, nato a [...] il [...], che la rappresenta in C.F._3
virtù di procura autenticata dal Notaio Dott. Notaio in Milano, in Persona_2
data 21.10.2022, rep. n. 5488 e racc. n. 4129, rilasciata dal Dott.
[...]
munito dei necessari poteri in forza della delibera del Controparte_5
Consiglio di Amministrazione del 14.10.2022, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gaetano
Biocca (C.F.: ), con studio in Teramo (TE), Via Stazio n. 22, C.F._4
il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche al numero di fax
0861/244260, ovvero all' indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
-Appellata in r.g.n. 401/2023 e in r.g.n. 414/2023-
Nonché nei confronti di
(C.F. ), residente in 64025 Pineto Controparte_6 C.F._5
(PE), alla Via Giuseppe Garibaldi n.90, e (C.F. Controparte_7
), residente in [...]
n.16, entrambi elettivamente domiciliati in 65013 Città Sant'Angelo (PE) al Viale
Matrino n.86, presso e nello studio dell'Avv. Lara D'Andreamatteo
( ), che li rappresentata e difende giusta procura in calce CodiceFiscale_7 all'atto di opposizione, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notificazioni ai seguenti recapiti: Fax 085/9507748 ed indirizzo pec
Email_4
- Appellati in r.g.n.401/2023 e appellanti in r.g.n. 414/2023 -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1015/2022 emessa dal Tribunale di
Teramo e pubblicata in data 18.10.2022.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante in r.g.n. 401/2023:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, semmai previa ammissione di CTU contabile già invocata in 1° grado, riformare la sentenza impugnata, per le ragioni sopra spiegate, secondo l'ordine di priorità logico-giuridica dei motivi che precedono, annullando o revocando comunque il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da corrispondersi da ciascuna delle due controparti appellate in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, salva liquidazione in patrocinio a spese dello Stato di cui si produce ammissione”.
Per l'appellato in r.g.n. 401/2023:
“chiede che l'Ecc.ma Corte adita Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI In via pregiudiziale e preliminare:
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine ad ogni eventuale domanda risarcitoria e/o CP_2 restitutoria;
Nel merito:
2. respingere le domande tutte formulate dall'appellante, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, confermando la sentenza appellata;
In via subordinata:
3. accertare il credito vantato dalla
[...] nei confronti dell'appellante e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al CP_2
pagamento in favore di della somma pari ad Euro 85.735,81, oltre CP_2
interessi maturandi come da ricorso, e spese liquidate per la procedura monitoria, o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
Sempre ed in ogni caso:
4. condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA”
Per gli appellanti in r.g.n. 414/2023:
“Voglia la Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, accogliendo secondo l'ordine di priorità logico-giuridica i motivi che precedono, - in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, si opus sit inaudita altera parte, - in rito dichiarare: l'incompetenza territoriale-funzionale del Tribunale di Teramo per il procedimento monitorio e, conseguentemente, per quello di opposizione attivato dall'opponente , ovvero la nullità del ricorso e decreto monitorio Controparte_7 per difetto di rappresentanza, o la l'improcedibilità della domanda creditoria;
previa la conferma del difetto di legittimazione (ad causam) e processuale e di titolarita' del rapporto dedotto in giudizio in capo a e per essa in capo CP_2
alla - nel merito: in accoglimento integrale della Controparte_3
domanda originariamente proposta dagli odierni appellanti, revocato -se non dichiarato nullo- il decreto ingiuntivo opposto, -dichiarare nulle e comunque insussistenti le obbligazioni fideiussorie se non anche quelle garantite – (anche per la dedotta contrarietà a norme imperative e a correttezza e buona fede della Banca,
o anche previa ammissione di CTU contabile con spese a carico delle appellate); - dichiarare non dovuta alcuna somma alla banca convenuta dagli appellanti e, in ogni caso, alla società intervenuta;
- dichiarare la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sul bene immobile costituito a fondo patrimoniale dal Sig. CP_7
per violazione del disposto di cui all'art.170 cc e, per l'effetto, ordinare al
[...]
Conservatore la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, con spese a carico delle appellate, condannando entrambe le controparti appellate alle spese processuali, nonché, ed in ogni caso, alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Per l'appellato in r.g.n. 414/2023:
“Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI In via pregiudiziale e preliminare:
1. riunire il presente giudizio con quello spiegato dall'ulteriore fideiussore sig. T_
, rubricato al n. R.G. 401/23 R.G. - Corte di Appello di L'Aquila (G.R.
[...]
Dott.ssa Fuina);
2. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
in ordine ad ogni eventuale domanda risarcitoria e/o restitutoria;
3. CP_2
accertare e dichiarare la legittimazione attiva della , anche ai sensi e per gli CP_2 effetti dell'art. 111 c.p.c. Nel merito:
4. respingere le domande tutte formulate dall'appellante, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, confermando la sentenza appellata;
In via subordinata:
5. accertare il credito vantato dalla nei confronti dell'appellante e, conseguentemente, CP_2 condannare quest'ultimo al pagamento in favore di della somma pari CP_2
ad Euro 85.735,81, oltre interessi maturandi come da ricorso, e spese liquidate per la procedura monitoria, o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
Sempre ed in ogni caso:
6. condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1015/2022, pubblicata in data 18 ottobre 2022, il Tribunale di
Teramo, pronunciandosi sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 232/2015 proposta da e nei confronti di Controparte_6 Controparte_7 TE
, cui è stato riunito il giudizio di opposizione promosso da
[...]
avverso il medesimo decreto ingiuntivo, ha rigettato le domande, Parte_1 confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di tutti gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro
7.760,00 sostenute dalla oltre accessori come per legge e con compensazione CP_1
integrale delle stesse nei rapporti tra gli opponenti e la terza intervenuta
[...]
CP_2
1.1. A sostegno delle predette domande, gli opponenti proponevano le medesime eccezioni, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la revoca dello stesso.
In particolare, deducevano che il decreto ingiuntivo n. 232/2015 fosse nullo per carenza di prova documentale, che il ricorso non fosse conforme a quello depositato telematicamente per difetto di procura del difensore. Nel merito contestavano che la banca non si fosse comportata secondo buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375
c.c., che i contratti bancari posti a fondamento della pretesa creditoria fossero nulli, che il contratto accessorio di garanzia fosse parimenti nullo per mancanza di data certa, nonché, infine, che l'ipotesa iscritta su un bene immobile di Controparte_7
fosse illegittima perché ricadente su bene costituente fondo patrimoniale. 1.2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta
[...]
, contestando la fondatezza dei motivi Controparte_8
di opposizione, chiedendo quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o della maggiore o minore accertata in giudizio, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA.
1.3. In data 19 febbraio 2021 si costituiva in giudizio, con intervento ex art. 111
c.p.c., in qualità di cessionaria del credito Controparte_2
in sofferenza fatto valere in giudizio, concludendo come la cedente CP_8
1.4. La causa veniva istruita esclusivamente in via documentale e veniva assunta a decisione.
1.5. A fondamento della decisione di rigetto delle opposizioni proposte, il primo giudice, in via preliminare, dichiarava inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli opponenti e a causa della sua P_ CP_7
proposizione tardiva.
Al contrario, riteneva invece fondata l'eccezione di carenza di titolarità, dal lato attivo, del credito da parte della cessionaria Controparte_2
non considerando assolto l'onere della prova sul punto da parte di
[...] quest'ultima, che si era limitata a produrre unicamente l'estratto della Gazzetta
Ufficiale, nel quale vi era soltanto un'indicazione generica dei crediti ceduti in blocco.
Su tali basi, pertanto, il primo giudice procedeva all'esame nel merito della controversia in quanto non era stata estromessa l'opposta CP_8
In primo luogo, in merito alla doglianza di non conformità del ricorso notificato rispetto a quello depositato telematicamente per mancanza della sottoscrizione della procura, il primo giudice riteneva che si trattasse di una mera irregolarità, sanata tra l'altro con il successivo deposito della procura regolarmente sottoscritta e autenticata. In secondo luogo, considerava generiche e prive di fondamento probatorio le contestazioni relative alla dedotta malafede della banca, cui era stato imputato il
“tracollo” economico delle due società nate dalla scissione della Parte_2
Del pari generiche e infondate riteneva poi essere anche le doglianze relative al superamento del c.d. tasso soglia in relazione ai tassi applicati dalla banca e alla sussistenza di effetti anatocistici.
Tanto argomentato, pertanto, respingeva la richiesta di ammissione di CTU contabile, non potendo questa sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte che vuole avvalersi di taluni fatti, né potendosi compiere indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate.
Riteneva, inoltre, infondate le eccezioni di nullità delle fideiussioni, dato che i documenti prodotti in sede monitoria risultavano regolarmente datati e sottoscritti dai garanti e dal dipendente della banca.
In ultimo, rispetto alla lamentata illegittimità dell'ipoteca iscritta sul bene immobile di , il primo giudice osservava che, in tema di fondo patrimoniale, Controparte_7
per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente e anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolarità del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, nonché che il debito verso quest'ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, estraneità che non può essere desunta soltanto dalla tipologia di atto in sé e per sé considerata.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado propongono appello Parte_1
in r.g.n. 401/2023 e e in r.g.n. 414/2023, sulla Controparte_6 Controparte_7
base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1. Per l'appellante in r.g.n. 401/2023 Parte_1
I°: Nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.
Deduce l'appellante che, all'udienza del 29 marzo 2022, aveva partecipato soltanto l'intervenuta e che lo stesso aveva già provveduto a precisare le CP_2 conclusioni alla precedente udienza, fissata con le modalità della “trattazione scritta”, ricevendo poi direttamente la sentenza. Non aveva infatti ricevuto l'ordinanza che tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per conclusionali e repliche.
Su tali basi, pertanto, adduce che la sentenza sarebbe affetta da nullità per violazione del contraddittorio tra le parti, non avendo il primo giudice operato il rinvio ex art. 309 c.p.c. che avrebbe permesso la ricostituzione di un contraddittorio completo e lo svolgimento di difese conclusive per l'appellante che avrebbero potuto portare a un esito diverso, nonché migliore, della controversia.
II°: Sulla compensazione delle spese rispetto alla intervenuta CP_2
Rappresenta che il primo giudice, pur avendo correttamente valutato la sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della intervenuta, non avrebbe tuttavia tenuto conto di tale difetto in sede di regolamentazione delle spese di giudizio, avendo disposto la compensazione delle spese di giudizio tra la società intervenuta e gli opponenti al posto della condanna della intervenuta, quale soccombente, alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall'opponente.
III°: Sulla irregolarità del ricorso per decreto ingiuntivo.
Eccepisce che la contestata irregolarità del ricorso avrebbe dovuto comportare la revoca del decreto ingiuntivo, essendo lo stesso viziato, e non la sua conferma.
IV°: Sul difetto di correttezza e buona fede della CP_8
Deduce che il primo giudice avrebbe errato nel non ritenere provata la malafede della banca, dato che in giudizio l'opponente aveva dedotto fatti che non erano stati contestati ex art. 115 c.p.c. e che, pertanto, erano da considerarsi pacifici ex lege e, quindi, non bisognevoli di ulteriore dimostrazione.
V°: Sull'usura e sull'anatocismo.
Rappresenta che, in punto di usura e di anatocismo, non vi era alcuna carenza di allegazione, dato che tutti i dati fattuali necessari per le relative valutazioni erano in atti, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Precisa, comunque, che, in mancanza di indicazione degli elementi necessari per la suddetta valutazione, il primo giudice non avrebbe potuto pronunciarsi e confermare il decreto ingiuntivo opposto. Su tali basi, pertanto, si rendeva anche necessario l'espletamento di CTU tecnico- contabile.
VI°: Sulla nullità delle fideiussioni. Nullità per difetto di motivazione.
Evidenzia l'appellante che in primo grado era stata eccepita l'illegittimità di una garanzia relativa a un credito usurario e anatocistico, doglianza che non sarebbe stata presa in considerazione dal primo giudice.
2.2. L'appellata nel costituirsi nel giudizio iscritto con r.g.n. 401/2023, CP_2 contesta nel merito tutti i motivi di gravame, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto, chiedendo, in via pregiudiziale e preliminare, l'accertamento e la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a eventuali domande risarcitorie e/o restitutorie ( evidenziando per contro come alcuna statuizione sia stata resa in dispositivo sulla sua carenza di titolarità dal lato attivo del rapporto sostanziale pur affermata nella motivazione, in ogni caso da ritenersi sussistente), nel merito il rigetto dell'appello proposto, con conferma della sentenza impugnata, e, in subordine, l'accertamento del credito vantato dalla cessionaria con conseguente condanna dell'appellante al pagamento della somma di euro 85.735,81, oltre interessi maturandi, con vittoria di spese e accessori come per legge.
2.3. Gli appellati e in sede di comparsa di Controparte_6 Controparte_7
costituzione e risposta aderiscono alle censure svolte da e si Parte_1
riportano al proprio appello, integralmente trascritto, relativo al giudizio r.g.n.
414/2023.
2.4. Per gli appellanti e in r.g.n. 414/2023. Controparte_6 Controparte_7
I°: “Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari. Violazione di legge. Incompetenza funzionale foro del consumatore riguardo alla supposta fideiussione resa dal Sig. ”. Controparte_7
Con tale motivo di appello, gli appellanti contestano che l'eccezione di incompetenza sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e, pertanto, sulla stessa si sarebbe dovuto pronunciare il primo giudice.
In particolare, in materia di foro del consumatore, gli appellanti sottolineano che lo stesso sarebbe derogabile purchè sia dimostrata l'esistenza di una specifica trattativa tra le parti, trattativa che, nel caso di specie, non sarebbe avvenuta, come risulterebbe per tabulas.
Il primo giudice, pertanto, non poteva pronunciarsi sulla domanda, posto che il consumatore avrebbe la propria residenza in Montesilvano (PE), Controparte_7
con la conseguenza che la avrebbe dovuto adire il Tribunale di Pescara CP_8
e non quello di Teramo.
II°: “Sul difetto di rappresentanza, legittimazione processuale e ad causam e di titolarità del rapporto dedotto in giudizio di . Controparte_9
Con tale motivo gli appellanti ritengono immune da censure la parte della sentenza indicata al punto II, richiamando comunque le allegazioni proposte con la comparsa conclusionale in merito all'intervento in giudizio della ivi inclusa CP_2
l'eccepita inammissibilità della emendatio libelli in sede di precisazione delle conclusioni.
III°: “Travisamento dei fatti e consequenziale errore di diritto nella pronuncia.
Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza sulle eccezioni
(pregiudiziali, preliminari e) di merito”.
Secondo gli appellanti, l'istituto bancario non avrebbe dimostrato gli elementi costitutivi posti a fondamento del credito azionato, non avendo allegato nel giudizio a cognizione piena né la copia conforme con data certa dei contratti stipulati, né gli estratti delle scritture contabili, né i certificati ex art. 50 TUB, né gli estratti conto attestanti la “concreta erogazione” delle somme concesse in prestito.
In aggiunta, sostengono, la prova del credito non sarebbe stata fornita attraverso l'allegazione in giudizio della fideiussione omnibus.
Inoltre, l'ingiunzione sarebbe stata emessa non sulla base di un estratto conto certificato, quanto, piuttosto, del c.d. saldaconto, a cui non può riconoscersi il valore di cui all'art. 50 TUB.
IV°: “Errata valutazione dei documenti di causa. Il ricorso notificato non è conforme a quello depositato telematicamente e la procura non è riferibile al procedimento attivato”. Con tale motivo di gravame, viene contestato che la copia del ricorso, notificata a mezzo UNEP, non risulterebbe conforme a quella originaria contenuta nel fascicolo telematico, dato che, con riferimento alla procura, la stessa non risulta né datata, né sottoscritta dal difensore e dal legale rappresentante dell'istituto di credito, in violazione dei requisiti di cui all'art. 83, terzo comma, c.p.c.
Contestano, inoltre, che nessuna nuova procura risulterebbe allegata in sede di costituzione dell'opposta al fine di superare tale irregolarità, come invece accertato dal primo giudice.
V°: “Motivazione errata e carente sulla eccepita inosservanza delle regole di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.”.
Rappresentano gli appellanti che, diversamente da come ritenuto dal primo giudice,
l'istituto bancario, a seguito della scissione societaria della Maxi Foods s.r.l., avrebbe operato in malafede nell'esecuzione dei rapporti bancari in corso con la società debitrice, avendo erogato un credito in presenza di un mutamento dell'attività della debitrice incrementante il rischio per la stessa e/o per il garante o violando gli oneri di informazione posti a suo carico a tutela del fideiussore.
VI°: “Motivazione carente e/o perplessa su eccezione di usura e anatocismo”.
Con tale motivo di gravame, gli appellanti/ opponenti censurano la parte della sentenza impugnata nella quale il giudice di primo grado ha ritenuto generica la censura formulata dagli stessi in merito alla dedotta eccezione di usura e di anatocismo.
In particolare, precisano che la gestione dello scoperto senza affidamento, come gli affidamenti revocati e trascinati nel tempo, già realizzerebbero forme surrogatorie di mora, a tassi marcatamente superiori agli ordinari costi del credito.
Nel caso di specie, non solo difetterebbe qualsivoglia prova documentale sulla specifica pattuizione dei tassi di interesse, ma dai documenti allegati si evincerebbe l'esistenza di un contratto/cc corrente/fido intestato alla società originaria Maxi
Foods s.r.l. e la sottoscrizione di fideiussioni con fido, sia a scadenza per smobilizzo sia di apertura di credito in c/c, che dimostrerebbe la sussistenza di un c/c pre e post affidamento. VII°: “Errore motivazionale. Il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze documentali. Ha, altresì, illegittimamente valutato la non necessità della CTU, in palese eccesso di potere. La motivazione è, per l'effetto, insufficiente e contraddittoria in relazione ai punti decisivi della controversia. Si evidenziano profili sostanziali di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca nella pronuncia.
Necessità e ammissibilità della invocata CTU contabile”.
Con tale settimo motivo di doglianza, viene precisato che la richiesta di espletamento di CTU non aveva quale fine quello di supplire alla supposta deficienza probatoria, atteso che gli appellanti non solo avrebbero contestato specificamente l'usurarietà dei tassi applicati, ma anche che ve ne sarebbe riscontro dai dati documentali rinvenibili dalla documentazione bancaria allegata in atti.
VIII°: “Errata e/o carente valutazione documentale. Nullità del contratto accessorio di garanzia, Difetto di data certa”.
Nello specifico, le parti lamentano che una fideiussione, stipulata per garantire un contratto nullo e/o annullabile, nonché un credito illecitamente determinato, sarebbe conseguentemente viziata all'origine o, al limite, valida solo nei limiti di validità ed entità dell'obbligazione principale.
Al pari di altri documenti, il contratto fideiussorio risulterebbe privo di data certa.
Al riguardo, precisano che non solo non sarebbe dato conoscere il numero esatto di pagine di cui il contratto dovrebbe comporsi, ma le altre pagine allegate recherebbero, invero, una data (13.01.2011) scritta a mano, diversa da quella
(13.11.2012) del timbro postale sulla prima pagina.
Inoltre, solo la pagina 4 recherebbe un “visto per l'autenticità delle firme”, che sarebbe stato erroneamente ritenuto dal primo giudice come sottoscrizione apposta da un impiegato della filiale. Invero, il visto sulla firma del cliente non avrebbe valore di firma del contratto nell'interesse della banca, ma solo di conferma dell'autenticità della sottoscrizione apposta in presenza del funzionario.
In aggiunta, la fideiussione sarebbe radicalmente nulla in quanto contraria alle norme imperative individuate nel Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005 della Banca d'Italia con il quale veniva rilevato il contrasto degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI con l'art. 2, secondo comma, lettera a) della L. n. 287/1990.
IX°: “Nullità della sentenza per motivazione apparente. Illegittimità dell'ipoteca iscritta sul bene immobile del Sig. costituente fondo Controparte_7 patrimoniale”.
Con tale motivo di gravame, gli appellanti sottolineano che, ad ogni modo, il credito oggetto di controversia sarebbe estraneo ai bisogni della famiglia del Sig. , CP_7
essendo relativo alla garanzia per un contratto di anticipo fatture sbf stipulato dalla società di cui il Sig. era, successivamente, divenuto socio. CP_7
L'iscrizione ipotecaria effettuata sul bene del Sig. sarebbe pertanto CP_7
illegittima, essendo successiva al conferimento dei beni nel fondo patrimoniale, regolarmente annotato a margine dell'atto di matrimonio.
X°: “Error in procedendo. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 91 e 92 cpc. Difetto di motivazione sulla statuita compensazione”.
Con tale ultimo motivo di appello, gli appellanti evidenziano che la CP_2
sarebbe integralmente soccombente e pertanto, avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli opponenti.
3. L'appellata nel costituirsi anche nel Controparte_2
giudizio iscritto al n. 414/2023 r.g., ha contestato nel merito tutti i motivi di gravame formulati dagli appellanti deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo quindi il rigetto degli appelli proposti e conseguente accertamento sulla titolarità del credito azionato, con conferma quindi della sentenza n. 1015/2022 del
Tribunale di Teramo e con rimborso delle spese sostenute e del compenso professionale del difensore.
4. Disposta la riunione dei due procedimenti, nella camera di consiglio del 30 novembre 2023, tenuta con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a decisione previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. , all'esito dell'udienza tenuta in trattazione scritta del 26.11.2024.
5. Gli appelli proposti sono infondati per i motivi di seguito indicati. 5.1. Il primo motivo dell'appello iscritto al n. 401/2023 r.g., relativo alla nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, è infondato.
Dall'analisi degli atti di primo grado risulta che, a seguito di taluni rinvii operati dal primo giudice, con decreto del 18 novembre 2021, il giudizio in questione, iscritto al n. 1271/2015 r.g. del Tribunale di Teramo, veniva rinviato all'udienza del 2 febbraio
2022, che, con successiva ordinanza del 28 gennaio 2022, veniva rinviata all'udienza del 9 febbraio 2022 secondo le modalità “cartolari” ex art. 83 d.l. 18/2020 e art. 221
d.l. 34/2020 e successive proroghe, disponendosi così il deposito telematico di sintetiche note scritte entro le ore 11.00 del giorno antecedente l'udienza.
Con decreto del 7 febbraio 2022, il giudice, rilevata l'impossibilità di celebrare l'udienza del 9 febbraio 2022, rinviava la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del 29 marzo 2022 ore 9.45 senza ulteriori indicazioni.
Successivamente, in data 29 marzo 2022, l'udienza veniva svolta in presenza, come da relativo verbale, dal quale risulta che, tra le parti costituite, soltanto l'intervenuta aveva partecipato in presenza all'udienza, riportandosi alle conclusioni CP_2 già rassegnate e chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nella medesima udienza, il giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Tanto ricostruito dal punto di vista processuale, occorre evidenziare che nessuna violazione del contraddittorio si è verificata nel caso di specie.
Il decreto di rinvio per impedimento del giudice, regolarmente comunicato al difensore dalla Cancelleria, non indica quale modalità di trattazione dell'udienza del
29.3.2022 quella cartolare.
In ogni caso, anche laddove si dovesse ritenere scusabile l'errore di considerare l'udienza del 29 marzo 2022 cartolare anziché in presenza, comunque la parte ha avuto la possibilità di rendere le proprie difese. Risulta, infatti, che in data 7 febbraio
2022, depositava “note di trattazione scritta per l'udienza del Parte_1
9.2.22” con le quale si riportava “a tutte le proprie difese, insistendovi e concludendo per l'accoglimento di tutte le proprie richieste – secondo il loro ordine di priorità logico-giuridica- con rigetto, con ogni statuizione di rito e di merito, di quelle avversarie. Chiede assegnarsi i termini di rito per conclusionali e repliche”.
In altri termini, anche se l'udienza del 9 febbraio 2022 era stata rinviata al 29 marzo
2022, parte attrice ha avuto possibilità di prestare le proprie difese e, in particolare, di precisare le conclusioni ai fini dell'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., al pari di quanto concesso all'intervenuta in udienza in presenza.
Ciò posto, occorre poi evidenziare che la parte era nella piena facoltà di presentare la comparsa conclusionale e la memoria di replica, posto che aveva conoscenza dello svolgimento dell'udienza in data 29 marzo 2022 e che era comunque sua diligenza verificare l'esito della stessa. Si noti, a maggior ragione, che gli altri attori, e P_
, nonostante non fossero anche loro presenti all'udienza del 29 marzo 2022, CP_7
in data 30 maggio 2022 depositavano entrambi comparsa conclusionale.
A fortiori, è utile precisare che l'intervenuta si era costituita in giudizio CP_2 in data 19 febbraio 2021 “facendo proprie tutte le difese e le attività sinora svolte ed espletate nell'interesse della creditrice originaria – TE0
che ha incorporato e TE
– nonché reiterando tutte le richieste già avanzate da TE1 quest'ultima”, sostanzialmente riportandosi a quanto già dedotto ed eccepito dalla cedente convenuta, senza introdurre nel giudizio ulteriori nuove domande o circostanze.
Peraltro, considerata la presenza di tale ultima parte, regolarmente costituita con atto di intervento, all'udienza del 29.3.2022, sicuramente non avrebbe potuto trovare applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il disposto dell'art. 309 c.p.c..
Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, il motivo in esame deve essere rigettato.
5.2. Il primo motivo dell'appello iscritto al n. 414/2023 r.g., riguardante la ritenuta inammissibilità per tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo, è infondato.
Ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, atto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, coincide con l'atto di citazione in opposizione.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza ex art. 38 c.p.c. in quanto tardivamente proposta, dato che non risulta sia stata formulata nel predetto atto di citazione.
Si rammenta al riguardo che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass.11128/14) “Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, qualora l'opponente a decreto ingiuntivo sollevi l'eccezione d'incompetenza in ragione del foro del consumatore all'udienza di prima comparizione, anziché nell'atto di citazione in opposizione, e, quindi, tardivamente, il potere ufficioso di rilevazione della medesima eccezione deve essere esercitato dal giudice nella stessa udienza, altrimenti radicandosi la competenza presso il giudice adito”.
5.3. Il secondo motivo dell'appello r.g.n. 401/2023 e il decimo motivo dell'appello r.g.n. 414/2023, relativo alla compensazione delle spese di giudizio tra l'intervenuta e gli opponenti, nonchè il secondo motivo dell'appello r.g.n. 414/2023, inerente alla legittimazione processuale della intervenuta, sono infondati.
5.3.1. In primo luogo, va rilevato che è passata in giudicato la parte della sentenza nella quale il primo giudice ha accolto l'eccezione di difetto di titolarità nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio in capo alla intervenuta che si costituiva CP_2 in qualità di cessionaria del credito azionato, non avendo quest'ultima provveduto a proporre appello sul punto.
Diversamente da come affermato in sede di comparsa di costituzione e di risposta dalla il giudice ha statuito sulla legittimazione attiva di quest'ultima, CP_2
rilevando dapprima il difetto di prova e, in secondo luogo, proseguendo l'esame nel merito del giudizio non essendo mai stata estromessa la convenuta-opposta CP_8
Nel dispositivo, infatti, il primo giudice ha confermato integralmente il
[...]
decreto ingiuntivo opposto, emesso a favore di CP_8
In proposito è appena il caso di rilevare che “In tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale. (ex multis Cass.24867/23)
5.3.2. Ne deriva, pertanto, che, non riproponendosi alcuna questione sulla legittimazione attiva dell'intervenuta non assumono rilevanza le CP_2
eccezioni formulate in primo grado, sul punto, dagli opponenti e e P_ CP_7
richiamate in questa sede.
5.3.3. In merito alla doglianza sollevata dagli appellanti sulle spese di giudizio, poi, deve ritenersi che correttamente il primo giudice ha disposto la compensazione delle stesse tra la società intervenuta e gli opponenti, dato che la prima, nell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. e nel corso del giudizio, si è riportata a quanto già dedotto ed eccepito da senza, quindi, che il suo ingresso in giudizio CP_8
abbia comportato per le altre parti alcuna ulteriore attività difensiva rispetto a quanto già dedotto dall'istituto di credito opposto, risultato poi parte integralmente vincitrice.
I motivi in esame devono quindi essere rigettati.
5.4. Il terzo motivo dell'appello r.g.n. 401/2023 e il quarto motivo dell'appello r.g.n.
414/2023, riguardanti entrambi l'irregolarità del ricorso per la non conformità del ricorso notificato con quello depositato telematicamente per mancanza della sottoscrizione della procura, sono infondati.
Invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito (si v. Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3427).
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, pertanto, la irregolarità della mancata sottoscrizione della procura del ricorso per decreto ingiuntivo è stata superata dal deposito, nel giudizio di opposizione, di apposita procura alle liti, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto di credito e autenticata dal difensore nominato (Cfr. doc. all. fascicolo di Email_5 primo grado dell'istituto di credito).
Sul punto peraltro si è espressa a più riprese anche la giurisprudenza di legittimità
(Cfr. Cass.32792/21)
I motivi in esame devono quindi essere rigettati.
5.5. Il terzo motivo del gravame iscritto al n. 414/2023 r.g., riguardante la prova degli elementi costitutivi del credito azionato, è infondato.
Come precisato dal primo giudice, l'accertamento sull'an e sul quantum debeatur del credito azionato non viene svolto in sede monitoria, ma in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, atto che instaura un giudizio a cognizione piena.
Dall'analisi dei documenti allegati in primo grado dall'istituto di credito, titolare del credito, risulta che, invero, la parte attrice in senso sostanziale ha dato prova del credito vantato, avendo allegato sia la copia del contratto per il servizio di incasso, con annessi documento di sintesi e foglio informativo (si v. doc. all. n. 7 fascicolo monitorio), sia la certificazione ex art. 50 TUB, sia gli estratti conto relativi alle n. 41 fatture anticipate salvo buon fine e rese insolute (si v. doc. all. n. 1 fascicolo monitorio), sia le richieste di anticipo, le distinte di presentazione e la copia delle fatture anticipate a salvo buon fine insolute (si v. doc. all. n. 8 del fascicolo monitorio), risultando così provata l'esistenza di un credito in capo alla CP_8
per un ammontare complessivo pari a euro 85.735,81.
Al contrario, gli appellanti/opponenti si sono limitati a contestare il difetto di prova in capo all'opposta banca, senza addurre fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale oppure formulare eccezioni in grado di smentire la validità della documentazione prodotta in giudizio.
5.6. Il quarto motivo dell'appello iscritto al n. 401/2023 r.g. e il quinto motivo del gravame iscritto al n. 414/2023 r.g., inerenti entrambi a un asserito difetto di correttezza e buona fede di nell'esecuzione del rapporto bancario, sono CP_8
infondati. In particolare, gli opponenti contestano che il “tracollo economico” verificatosi in capo alla società sorta dopo la scissione della Maxi Parte_3
Foods s.r.l., sarebbe da imputare al comportamento scorretto posto in essere dall'istituto di credito.
Come affermato dal primo giudice, anche questa Corte ritiene che tale contestazione sia del tutto generica, non sorretta da alcun riscontro probatorio idoneo a comprovare sia la scorrettezza dell'istituto di credito sia il nesso causale sussistente tra il detto tracollo e un siffatto comportamento.
Le parti, infatti, si limitano ad affermare che “operata la scissione, documentata e iscritta al Registro delle Imprese, come per legge, si chiedeva (anche) alla Banca
RC spa di trasferire i rapporti già pendenti con la società originaria, alle due società ( New Maxi Foods s.r.l. e secondo Parte_3
l'operazione di scissione. In altri termini, il rapporto di conto corrente, al pari, del collegato rapporto di anticipo fatture dovevano essere contestualmente ed integralmente trasferiti alla che avrebbe dovuto Parte_3
continuare ad operare commercialmente, senza intralci: al contrario, la Banca
RC s.p.a. non ha ripristinato la precedente disponibilità in favore della cliente e, tanto, malgrado le numerose, insistenti sollecitazioni della società e dei suoi consulenti” (si v. atto di citazione in appello e , senza tuttavia P_ CP_7 allegare in giudizio le riferite comunicazioni e sollecitazioni con l'istituto di credito.
Inoltre, risultano contraddittorie alcune affermazioni rese da e nel P_ CP_7
motivo di appello in esame: dapprima, infatti, viene precisato che si era fatta richiesta di trasferimento dei rapporti bancari in capo ad entrambe le società scisse (si chiedeva (anche) alla Banca RC spa di trasferire i rapporti già pendenti con la società originaria, alle due società); nella allegazione immediatamente successiva è stato poi in realtà evidenziato che i rapporti bancari andavano “contestualmente ed integralmente trasferiti alla , quindi a una soltanto Parte_3
delle società scisse;
in relazione alla prosecuzione dei rapporti, poi, viene in un primo momento chiarito che “la Banca RC s.p.a. non ha ripristinato la precedente disponibilità in favore della cliente e, tanto, malgrado le numerose, insistenti sollecitazioni della società e dei suoi consulenti”, mentre, a distanza di qualche rigo, viene invece affermato che “è contrario a buona fede il comportamento della banca la quale eroghi il credito in presenza di un mutamento dell'attività della debitrice che aumenti il rischio per la debitrice e/o per il garante, o violando gli oneri di informazione posti a suo carico a tutela del fideiussore”, così evidenziando come, invero, il rapporto bancario fosse rimasto in essere anche dopo la scissione.
In assenza di idonea allegazione documentale, pertanto, non risulta provato a monte un comportamento scorretto da parte dell'istituto di credito e, a valle, la derivazione del citato “tracollo economico” proprio da tale condotta contraria a buona fede.
I motivi in esame devono quindi essere rigettati e la sentenza confermata sul punto.
5.7. Il quinto motivo dell'appello iscritto al n. 401/2023 r.g., nonché il sesto e il settimo motivo del gravame iscritto al n. 414/2023 r.g., inerenti tutti l'omesso accertamento della mancanza di condizioni contrattuali che regolamentano il rapporto e l'omesso accertamento di tassi usurai e anatocistici nonchè il rigetto dell'istanza di espletamento di CTU tecnico-contabile, sono infondati.
In primo luogo, occorre osservare come le condizioni contrattuali che regolamentano il rapporto di anticipo fatture sono state prodotte in atti sin dal deposito del ricorso monitorio (all.7).
Le contestazioni formulate dagli appellanti in punto di usurarietà delle condizioni ed applicazione di anatocismo da parte dell'istituto di credito, sono poi del tutto generiche, non avendo questi neppure addotto, nello specifico, secondo quali criteri di calcolo e secondo quali valutazioni questi sarebbero illegittimi.
Si noti, infatti, che, nell'appello formulato da lo stesso meramente sottolinea T_ che “circa l'usura e l'anatocismo il vizio della sentenza è ancor più vistoso.
L'eccezione di nullità è (anche) rilevabile d'ufficio e non poteva essere disattesa sulla base delle pretese carenze di allegazione, giacchè tutti i dati fattuali per la valutazione relativa erano bensì in atti, trattandosi di giudizio di opposizione all'ingiunzione”, mentre, nell'appello proposto da e si legge P_ CP_7 unicamente che “All'evidenza, non era certamente necessario per gli eccipienti/opponenti effettuare una ridondante “copiatura” del contratto impugnato affinchè la propria allegazione non fosse generica, come, invece, sembra
(curiosamente) suggerire il Giudice di prime cure. Trattasi di legittima richiesta di verifica giudiziale del contenuto di quegli stessi documenti, oggetto di contestazione oppositiva, che pure il Giudice aveva il dovere di esaminare compiutamente”.
Ora premesso che nel caso di specie la deduzione degli opponenti era anche in primo grado limitata alla indicazione delle nullità (senza individuazione ad esempio del tasso applicato e dei periodi in cui sia avvenuto il superamento del tasso soglia), si rammenta che il potere di rilievo d'ufficio della nullità secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità va coordinato con “le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista – per così dire – quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto” (cfr. Cass. 2607/24).
In condivisione con quanto ritenuto dal primo giudice, pertanto, anche questa Corte ritiene che gli appellanti/opponenti non abbiano assolto al proprio onere allegatorio e probatorio in relazione alle contestazioni svolte in giudizio rispetto al rapporto bancario sottostante, incombendo sugli stessi un onere di contestazione specifica, nei cui termini condurre il relativo accertamento giudiziale.
Su tali basi, si evidenzia come, in merito alla mancata ammissione in primo grado della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dagli opponenti, correttamente il primo giudice ha ritenuto la stessa inammissibile perché meramente esplorativa e, comunque, chiesta al fine di sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio sopra precisato.
Al riguardo, secondo il consolidato orientamento di legittimità, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume né può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, restandosi ad essere legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente” (cfr. Cass. n. 19631/2020; Cass. n. 31886/2019; Cass. n.
30218/2017).
Pertanto, i motivi in esame devono essere rigettati e la sentenza impugnata confermata sul punto.
5.8. Il sesto motivo dell'appello iscritto al n. 401/2023 r.g. e l'ottavo motivo del gravame iscritto al n. 414/2023 r.g., inerenti alla dedotta nullità delle fideiussioni prestate dagli appellanti, sono infondati.
In primo luogo, sono prive di rilevanza le contestazioni formulate dagli appellanti sulla nullità derivata delle fideiussioni in relazione a contratti bancari nulli, dato che, nel caso di specie, non è stata rilevata alcuna nullità di tali rapporti in relazione all'asserita sussistenza di tassi usurari e anatocistici.
In merito, poi, alla validità delle fideiussioni prestate, occorre evidenziare che, rispetto alla contestata assenza di data certa della fideiussione sottoscritta dagli appellanti, per la quale non è prevista la stipulazione, a pena di nullità, sotto forma scritta (si veda Cass. civ. n. 3628/2016, secondo cui "L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni"), è stato chiarito che “la questione dei requisiti di certezza della data della scrittura privata ai sensi dell'art. 2704
c.c. riguarda i terzi e non le parti del contratto” (si v. Cass. civ., Sez. III,
10/11/2020, n. 25273).
Ragione per la quale, seppur per la data certa è necessario fare riferimento alla data indicata all'interno del timbro postale (13.01.2012), non assume rilevanza, ad ogni modo, ai fini della validità della fideiussione in esame, l'accertamento della sussistenza di un siffatto elemento.
In merito, poi, all'asserita assenza di sottoscrizione da parte della banca, occorre rilevare, come diffusamente chiarito dalla giurisprudenza, che “L'obbligazione fideiussoria nella sua configurazione tipica ex art. 1936 c.c. nasce da un contratto risultante dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, non richiedendo quindi per perfezionarsi l'accettazione espressa di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1333
c.c., sicché l'eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 14/02/2018, n. 3606;
Cass. civ., Sez. V, 24/04/2024, n. 11066). Su tali basi, pertanto, anche la doglianza in esame non assume alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento della validità della fideiussione omnibus prestata.
In ultimo, infondata risulta anche essere l'eccepita nullità della fideiussione per conformità della stessa allo schema ABI secondo quanto indicato nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Al riguardo, occorre precisare che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 non è qualificabile come fatto notorio, cioè quale fatto acquisito alle conoscenze della collettività con un grado di certezza tale da apparire incontestabile, posta la sua natura di provvedimento amministrativo avente carattere sanzionatorio, in quanto emesso dalla Banca d'Italia nella sua veste di Autorità Antitrust. Al riguardo, il giudice di legittimità, con la recente pronuncia n. 19401/2024, ha chiarito che “come recentemente opinato da Cass. n. 16289 del 2024 (cfr. pag. 13-14 della motivazione),
"Al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005,..., reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello... non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass.
n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso" (cfr. Cass. civ., Sez. I,
15.07.2024, n. 19401; si v. di recente anche Corte di Appello di L'Aquila,
01.10.2024, n. 1211/2024).
Data la non riconducibilità del citato provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia nell'alveolo degli atti notori né degli atti normativi, è pertanto onere della parte eccipiente la nullità (i.e., nel caso di specie, gli appellanti) produrre in giudizio il suddetto documento.
Al di là della mancata produzione in giudizio del suddetto provvedimento, bisogna comunque evidenziare il carattere non derimente, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, della mera allegazione del provvedimento della Banca d'Italia
n. 55/2005, dato che questo costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale solo per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo
(ottobre 2002-maggio 2005) esaminati dal provvedimento stesso (Cass. n. 13846/19).
Si deve infatti operare un netto distinguo tra le cause (dette “follow on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento della Banca d'Italia e dunque dallo stesso direttamente interessate, e le cause (dette
“stand alone”) aventi ad oggetto fideiussioni sottoscritte successivamente a tale provvedimento e per le quali non si ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento della
Banca d'Italia per cui, in applicazione della regola generale ex art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto impugnato.
Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di fideiussione rilasciata nel 2012, era quindi onere degli appellanti fideiussori allegare in giudizio il predetto provvedimento e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali, appunto, la perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione.
5.9. Il nono motivo dell'appello iscritto al n. 414/2023 r.g., riguardante la eccepita illegittimità della costituzione di ipoteca sul bene immobile dell'appellante
, è infondato. CP_7
Al riguardo, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, “In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché
l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 25/10/2021, n. 29983; Cass. civ., Sez. III, 03/08/2023, n.
23703).
Ebbene, in relazione alla dimostrazione della sussistenza di tutti questi elementi, questa Corte rileva che parte appellante non abbia in alcun modo adempiuto al proprio onere probatorio, contestando in sede di giudizio soltanto in via generica l'illegittimità della iscrizione ipotecaria su un bene fondo patrimoniale.
Per tali ragioni, anche il motivo di appello in esame deve essere rigettato.
6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza infondatezza dei gravami proposti, ritenuta assorbita ogni altra questione. 7. Data l'assenza di titolarità sostanziale dal lato attivo dell'unica costituita
[...]
le spese si ritengono compensate. TE2
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appelli proposti dopo il 31 gennaio 2013, gli appellanti soccombenti saranno altresì tenuti al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) rigetta gli appelli;
2) per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza del Tribunale di Teramo n.
1015/2022, pubblicata il 18 ottobre 2022;
3) dichiara compensate le spese di giudizio;
4) dichiara gli appellanti tenuti al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.2.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono