Articolo 1 della Legge 17 dicembre 1971, n. 1156
Articolo 2
Versione
26 gennaio 1972
Art. 1.
Il numero dei corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 , modificata dalla legge 14 settembre 1970, n. 692 , e' aumentato da 350 a 600.
Di tali corsi 110 sono istituiti con effetto dal 1 gennaio 1972 ed i restanti 140 con effetto dal 1 ottobre 1972.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1972