Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1754/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOVARA SEZSIONE CIVILE Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1754/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...], il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella De Giorgi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara alla Via Sottile n. 18, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F.: ) nata a [...], il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella De Giorgi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara alla Via Sottile n. 18, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1. LÒ verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse in favore del minore in merito a istruzione, educazione e salute, nel rispetto della disciplina di cui alla Legge n. 54/2006 e risiederà presso la madre che si trasferirà presso altra abitazione, sita in GI (NO), ove la stessa stabilirà la propria dimora, quindi con collocamento prevalente con la madre;
2. I genitori si obbligano al reciproco rispetto e impegno a mantenere un contegno di serena comunicazione genitoriale al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio LÒ con ciascuno di essi e altresì si impegnano a comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza;
3. Il figlio, allo stato, manterrà la residenza in GI (NO), via dei Negri nr. 4 per poi trasferirla allorquando la IG si trasferirà presso altra abitazione in GI;
i beni mobili e gli CP_1 arredi contenuti nella casa familiare rimarranno a disposizione del signor;
Parte_1
4. Il padre vedrà e terrà con sé LÒ, compatibilmente con i suoi orari lavorativi e con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio, a fine settimana alternati, fatti salvi più ampi e/o diversi migliori accordi tra i genitori stessi, nei giorni di venerdì dalle ore 16.15 (orario di uscita di scuola) alle ore 20 di domenica con pernottamento al venerdì e al sabato di competenza presso l'abitazione del padre;
5. Il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno insieme ad entrambi i genitori.
6. Il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, così come trascorrerà, ad anni alterni, Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro genitore, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, fatti salvi più ampi e/o differenti migliori accordi tra i genitori e/o esigenze diverse;
7. Durante le vacanze estive, il minore LÒ potrà trascorrere con il padre 15 giorni anche non consecutivi, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno. Tutto quanto precede ai punti 4-5-6-7, fatti salvi più ampi e/o differenti migliori accordi tra i genitori.
8. Il signor corrisponderà alla IG , a titolo di concorso nel Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario del figlio LÒ, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) che dovrà essere corrisposta a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente avente codice Iban: IT 42 D 076 0110 6000 0009 4174 992 acceso presso Banco Posta, filiale di GI (NO), intestato a . Tale importo è rivalutabile annualmente Controparte_1 secondo indici ISTAT.
9. Il signor corrisponderà, altresì, il 50% delle spese mediche non rimborsabili dal Parte_1 SSNN, delle spese scolastiche straordinarie, nonché dell'eventuale retta scolastica, dei buoni pasto, delle spese per eventuali attività sportive, ricreative e/o extrascolastiche da concordarsi tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, spese tutte, da dividersi tra i genitori al 50% che, preventivamente concordate e successivamente documentate (dietro semplice presentazione del documento comprovante la spesa), si renderanno necessarie per il figlio, giusto protocollo di Torino 15/03/2016: tali spese saranno da rimborsarsi entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente avente codice Iban: IT 42 D 076 0110 6000 0009 4174 992 acceso presso Banco Posta, filiale di GI (NO), intestato a;
Controparte_1
10. LÒ frequenta attualmente la 1° primaria presso l'Istituto scolastico Maraschi sito in GI (NO), alla Via Gramsci, nr. 75, a tempo pieno dalle ore 8.15 alle ore16.15, inclusa la mensa scolastica. Frequenta altresì calcio nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 18 alle ore 19.30, presso la società Bulè Bellinzago sita in Bellinzago Novarese (NO), alla via Cameri nr. 100;
11. i signori e si dichiarano economicamente autosufficienti;
Parte_1 Controparte_1
12. l'assegno unico universale verrà percepito dalla IG;
Controparte_1
13. nella dichiarazione dei redditi, la IG , continuerà ad indicare il figlio a Controparte_1 carico al 100%;
14. i genitori si danno reciproco ed anticipato assenso alla concessione dei documenti validi per l'espatrio con l'iscrizione del figlio minore;
Persona_1
15. i signori e dichiarano di rinunciare espressamente Controparte_1 Parte_1 all'impugnazione del presente ricorso;
16. delle spese del presente procedimento si faranno carico i ricorrenti ognuno per la quota di propria competenza.”
Per il PM:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, si rimette alla valutazione del Giudice.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e è nato Parte_1 Controparte_1 LÒ (il 14/02/2017) riconosciuto dai genitori. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) omologa le condizioni inerenti alla prole, condizioni che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto delle ulteriori condizioni, condizioni che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3) spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21/2/2025.
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. dott.ssa Veronica Zanin