Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/06/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
51/2025 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI MANTOVA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Mauro Bernardi Presidente Rel. Est. dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice
nel giudizio n. 51/2025 p.u. per la dichiarazione di liquidazione giudiziale promosso da
di (C.F.: , p.i. Parte_1 Parte_2 C.F._1
); P.IVA_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_2
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale.
letto il ricorso proposto da , Parte_3
per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di Controparte_1
considerato che l'amministratore unico si è costituito in giudizio ed ha risposto al libero interrogatorio;
CCI;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci e dagli accertamenti della Guardia di
Finanza in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa, dalla emissione, di recente, di decreti ingiuntivi, dalla sostanziale inattività della società nonché dalla ammissione della condizione di dissesto contenuta in missiva di legale della società;
ritenuto che
il credito dell'istante, fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del quale l'adito G.I. ha negato la sospensione della provvisoria esecutorietà, benchè giudizialmente contestato, appare sufficientemente provato tenuto conto della documentazione contabile e negoziale allegata e valutate anche le deduzioni di parte debitrice, rilevandosi che il Tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, non essendo per contro necessario un accertamento definitivo (cfr. Cass. 25-5-2022 n. 16853; Cass. 27-10-2020 n. 23494; Cass. 28-
11-2018 n. 30827); considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCI poiché la debitrice ha il centro degli interessi principali in Castellucchio, Strada
Nazionale Ospitaletto, 20/B; valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. l primo comma e 121 CCI, in quanto imprenditore esercente attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione e altro, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCI;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 u.c. CCI;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. , che ha i requisiti di Controparte_2
cui all'art. 358 CCI, tenuto altresì conto dei criteri di cui al co. 3 di tale norma;
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CCI.,
Dichiara la liquidazione giudiziale di (C.F.: Controparte_1
, con sede legale in Castellucchio, Strada Nazionale Ospitaletto, P.IVA_2
20/B in persona del legale rappresentante nato a [...] CP_3
il 26-12-1959, residente a [...] - Ospitaletto;
Nomina Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;
Nomina Curatore l'avv. (C.F.: ) con Controparte_2 C.F._2
studio in Borgo Virgilio;
Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e gli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;
Autorizza il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
Visto l'art. 193 CCI ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni -utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici-
e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 7-10-2025 ore 11,25;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose mobili in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI.
Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Mantova, 05/06/2025
Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi