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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18711 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25450 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(GAETA (LT), 26/03/1990), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. ALTIERI GIORGIO e dell'avv. PAOLA SALVI giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(FORMIA (LT), 24/02/1976), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PAPA UGO giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, – premesso, Parte_2
che in data 12/05/2023, la medesima ricorrente e Controparte_1
concludevano un accordo di negoziazione assistita Prot. N. 907/2023 per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio ER
(nato a [...] il [...]) autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed un successivo accordo del 28.04.2024 in forza dei quali il figlio è affidato ai genitori in modalità congiunta con collocamento presso la madre nell'appartamento di via Monte Cristallo n. 15-Roma, il ricorrente è tenuto a corrispondere alla odierna ricorrente l'assegno mensile di euro 400,00, oltre rivalutazione Istat, per il mantenimento della figlio, oltre a partecipare al pagamento al 50% delle spese extra ed Euro 450,00 mensili quale contributo per la locazione dell'appartamento - ha chiesto all'intestato
Tribunale di voler: ai sensi dell'art. 473 bis.15 cpc autorizzare l'immediato trasferimento della residenza del minore, da Roma a Gaeta in Via ER
Annunziata Vico n. 3/7, e di conseguenza, il suo trasferimento immediato presso la scuola primaria ST (facente parte dell'Istituto comprensivo
Alighieri) in Formia o l'Istituto Santa Maria in Formia, a seconda della disponibilità dei predetti istituti scolastici;
nel merito disporre il collocamento del minore presso la medesima ricorrente in Gaeta Via
Annunziata Vico n. 3/7, confermare l'iscrizione del minore per l'anno scolastico 24-25 in una delle due scuole sopraindicate, regolamentare la frequentazione padre - figlio;
disporre un assegno di mantenimento a carico del padre di Euro 400,00 mensili oltre Euro 200,00 per le utenze e la gestione ordinaria dell'appartamento. 3
La ricorrente rappresentava che le parti convivevano in un appartamento in Roma di via Monte Cristallo n.15 per il quale pagavano un canone mensile di Euro 1.150, che la relazione era entrata in crisi e nel mese di aprile 2023 il resistente lasciava la casa andando a vivere altrove ma senza una stabile dimora, cambiando varie abitazioni, una casa studenti in Roma, in zona San Paolo, poi temporaneamente presso l'abitazione del cugino in
Roma, Piazza Annibaliano e, ancora, presso un'amica in Roma, nel quartiere
Talenti ed infine in un appartamento sito in Roma, Via Salvatore di Giacomo
n. 12, insieme ad una sua amica dove attualmente abitava anche se trascorreva la maggior parte del suo tempo a Gaeta;
che in tale periodo le parti raggiungevano un accordo in data 12.05.2023 poi integrato dall'accordo del 28.4.2024 relativamente alla regolamentazione del mantenimento e dell'affidamento del figlio come sopra specificato ed infine prevedevano anche che l'assegno unico fosse integralmente trattenuto dalla Parte_1
che tuttavia l'accordo non veniva onorato in quanto veniva versata dal resistente solo la prima rata all'Istituto Marymount, ed in data 06/11/23
veniva versata alla ricorrente una somma di Euro 850,00 a titolo di mantenimento e null'altro; che la ricorrente lavorava per la società Binacci
Arredamenti S.r.l., con contratto a tempo determinato, in forza del quale percepiva uno stipendio mensile medio di circa Euro 1.500,00/1.600,00
(comprensivi delle somme a titolo della tredicesima e quattordicesima mensilità liquidate mensilmente), ma il contratto era scaduto nel mese di gennaio 2024 e non le era stato più rinnovato talchè la predetta si trovava nella impossibilità di sostenere il canone di locazione, tanto più in totale assenza del previsto contributo economico del resistente, ricevendo in data
26/03/24 Euro 353,93 ed in data 09/04/2024 Euro 514,80 a titolo di indennità 4
mensile di disoccupazione;
che non potendo più sostenere il canone di locazione di Euro 1.150,00 mensili veniva intrapreso un procedimento di sfratto da parte dei proprietari dell'appartamento e con ordinanza del
1.3.2024, veniva convalidato lo sfratto e fissata la data del 2.4.2024 per l'esecuzione; quanto predetto oltre alla condanna al pagamento di Euro
14.950,00 per rate scadute e non pagate, ai canoni successivamente a scadere sino al rilascio, interessi legali e spese della procedura, liquidate in Euro
1.258,50, oltre accessori di legge;
che pertanto la medesima chiedeva al tribunale adito di autorizzare il trasferimento della residenza del figlio a Gaeta
potendo disporre di un appartamento di 95 mq. messo a disposizione dalla propria madre e quindi senza oneri alloggiativi;
che inoltre la ricorrente percepiva solo la Naspi per Euro 300 mensili ed Euro 500 a titolo di indennità
di disoccupazione;
che infine andava anche considerato che aveva ricevuto una lettera di intenti, in data 25.3.2024, dalla Società Agricola La Casa di
Pietra S.r.l., sita in Gaeta, Via Flacca KM 23, che le comunicava la disponibilità ad assumerla come impiegata amministrativa al VI livello del
C.C.N.L. a tempo indeterminato a far data dal mese di settembre 2024; che nel frattempo, in attesa di conoscere la decisione del Tribunale adito e alla luce della grave situazione abitativa, la medesima si era vista costretta a lasciare la casa di via Monte Cristallo n. 15 e stabilirsi provvisoriamente con il bambino presso l'abitazione materna in Formia, Via Giovanni Paone n. 20,
al fine sia di evitare di subire nelle more lo sfratto preannunciato dalla proprietà sia di accumulare ulteriori canoni di locazione;
che, quanto alla scuola, nel suddetto accordo le parti prevedevano che, nell'anno scolastico
2024-2025, il minore avrebbe frequentato una scuola pubblica dal momento che il costo di quella privata non era sostenibile da ciascuno dei genitori (il Di 5
non aveva provveduto al pagamento della retta della scuola CP_1
Marymount maturando un arretrato di € 4.875,00).
Si costituiva in giudizio che contestava le avverse Controparte_1
deduzioni ed istanze chiedendo il rigetto del ricorso ed, in via urgente,
autorizzare l'iscrizione del minore presso l'Istituto Marymount
sopportandone integralmente il costo, disporre il collocamento del minore presso l'abitazione paterna in Roma via Panama n.79, regolamentare la frequentazione, prevedere che, in virtù del collocamento prevalentemente presso il padre, nulla fosse dovuto dal resistente alla ricorrente per il mantenimento del figlio, porre le spese extra al 50% a carico di ciascun genitore, ad eccezione di quelle per la scuola privata Marymount che sarebbero rimaste in capo al resistente.
A sostegno delle proprie domande il resistente deduceva che, su comune accordo delle parti, il minore aveva frequentato il ciclo della scuola per l'infanzia ed il primo anno della scuola primaria all'Istituto Marymount,
che la non si era mai attivata per il reperimento di un'attività Parte_1
lavorativa e che il rapporto sentimentale era entrato in crisi quando il
[...]
aveva scoperto che la aveva intrapreso una relazione con CP_1 Parte_1
un altro uomo;
che la ricorrente non si era fatta mai carico del pagamento del canone di locazione neppure per la quota di sua spettanza tant'è che per i mesi di luglio e settembre 2023 il aveva dovuto provvedere al Parte_3
pagamento integrale del canone;
che quindi la richiesta di trasferimento a
Gaeta non era riconducibile alla sfratto ma ad una deliberata scelta di vita della probabilmente derivante anche dal nuovo legame Parte_1
sentimentale instaurato;
che infine il non era stato informato del CP_1
procedimento di sfratto e quanto alla scuola aveva provveduto a raggiungere 6
un accordo con l'Istituto Marymount per il pagamento delle rette arretrate per l'anno 23-24 e per le modalità di pagamento delle rette dell'anno 24-25; che la richiesta di Euro 800 per il mantenimento di un bambino di 7 anni era eccessiva tanto più in considerazione del fatto che la ricorrente viveva in provincia ossia a Gaeta;
che non risultava inoltre provato il costo di Euro 200
per il mantenimento della abitazione di Gaeta Via Annunziata Vico n.8, nella quale la ricorrente non si era trasferita rimanendo a vivere nella casa materna in Formia via Paone 20/B e pertanto senza sostenere oneri alloggiativi.
Nel merito il resistente concludeva, pertanto, con la richiesta di modifica del regime di frequentazione, di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio di Euro 250,00 mensili oltre al 50%
delle spese straordinarie, di statuire che, in virtù del collocamento della sig.ra e del minore presso il domicilio della nonna materna, nessun Parte_1
importo è dovuto dal alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per la gestione domestica.
Con decreto del 26/06/24 veniva rigettata la richiesta di provvedimenti d'urgenti ed all'esito della successiva istanza ex artt. 337 cc, 473 bis.15 e 473
bis.38 il Giudice adito anticipava l'udienza al 10/09/24.
Con ordinanza dell'11 settembre 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 settembre 24, il Tribunale autorizzava la
[...]
a trasferire la residenza del figlio minore in Gaeta e ad Pt_1 ER
iscrivere lo stesso presso un istituto pubblico in Gaeta o Formia per il corrente anno scolastico 2024/2025.
Alla udienza dell'11/11/24 la ricorrente dichiarava di essersi trasferita con il figlio, anzichè a Gaeta nella vicina località di Formia presso la casa materna, non potendo sostenere i costi dell'appartamento messo a 7
disposizione dalla madre a Gaeta.
Nel merito nulla osta all'affidamento condiviso di , come ER
richiesto da entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la abitazione della madre ove è fissata la sua residenza.
Venendo alla disamina delle situazioni patrimoniali delle parti, la ricorrente ha dichiarato di aver sottoscritto un contratto di lavoro Parte_1
part-time a tempo indeterminato, sebbene diverso da quello precedentemente indicato, con la società Gruppo Fiera s.r.l. (doc. 26) con uno stipendio netto,
come dichiarato in udienza, pari ad Euro 800,00 mensili;
ha un conto corrente presso la banca del Cassinate con saldo al 30.12.21 di € 16.284,30, al
30.12.22 di € 10.363,88, al 30.12.23 di € 30.869,67 (con un accredito di Euro
25.000 in data 13.06.23 pervenuto dalla propria madre Ricorso pag. 6), Per_2
al 30.06.24 di € 5.583,02, un libretto di risparmio con un saldo al 31.03.24 di
€ 8.449,67; vive nella casa materna a Formia (e comunque ha teoricamente la possibilità nella casa in Gaeta messa a disposizione dalla propria madre) indi non ha oneri alloggiativi, e può contare sul sostegno della famiglia di origine nella gestione del bambino.
Quanto al , agente di commercio, alla scorsa udienza ha CP_1
dichiarato di avere un contratto preliminare per contratto di subagenzia a tempo indeterminato dal 15 luglio 2024 con la società si chiama Melt in touch srl (doc. 16) ed un reddito mensile di Euro 2.400 lordo;
ha un conto corrente presso la banca Credem di cui ha depositato solo l'estratto conto al 30/9/24;
che il medesimo sostiene oneri locativi per la casa di Roma presa in locazione con altra persona dall'01/09/2024 al 31/08/2028 con un canone proquota di
Euro 725,00 mensili anche se sovente il medesimo vive a Gaeta presso i propri genitori come emerso alla scorsa udienza. 8
Alla luce di tali elementi, considerato che la relativa sperequazione dei redditi tra le parti, la ricorrente guadagna circa 800 euro al mese (con contratto part-time) mentre il resistente guadagna 2.400 euro lordi al mese,
valutando l'ampio regime di frequentazione per il padre che quindi comporta oneri di gestione e mantenimento diretto, ritenuto di non accogliere la domanda di Euro 200 per le spese avanzata dalla ricorrente essendo le spese di gestione della casa rientranti nell'assegno di mantenimento ordinario,
considerato infine che la ricorrente dispone di un immobile in cui poter vivere mentre il resistente ha un appartamento in affitto seppur vive anche alcuni giorni delle settimana a Gaeta dove si trova la famiglia di origine, il Collegio
reputa equo porre a carico del padre il versamento di una somma mensile di
Euro 400,00 a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie con le specificazioni tutte di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014 che qui di seguito si trascrivono.
Secondo il Protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal
Tribunale di Roma con il locale Foro sono comprese nell'assegno perequativo di mantenimento le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola,
dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). 9
Le spese straordinarie afferenti il figlio, a carico di entrambi i genitori in eguale misura, sono da intendersi quelle con le seguenti specificazioni di cui al predetto Protocollo: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche:
iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni,
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica,
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività
sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie:
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di 10
trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni)
ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Per tutte le ragioni sopra esposte si impone il parziale accoglimento del ricorso con conseguente compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 25450/2024 così
decide:
accoglie parzialmente il ricorso ed modifica dell'accordo di negoziazione assistita Prot. N. 907/2023:
- conferma le vigenti condizioni in tema di affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento del ER
minore presso la abitazione della madre sita in Gaeta ove è fissata la sua residenza,
- salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé il figlio:
a) tutti i fine settimana dall' uscita di scuola dal venerdì al lunedì
mattina allorché lo accompagnerà a scuola ovvero in caso di chiusura scolastica presso l'abitazione materna entro le ore 10.00;
b) il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina allorché lo accompagnerà a scuola ovvero in caso di chiusura scolastica presso l'abitazione materna entro le ore 10.00;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in 11
modo tale da alternare negli anni le principali festività;
d) per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
e) per una settimana d'inverno (c.d. settimana bianca) ad anni alterni;
f) ad anni alterni in coincidenza con il compleanno del figlio e le festività nazionali o locali infrasettimanali;
g) il figlio trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e del di lei compleanno e con il padre il giorno della festa del papà e del di lui compleanno;
h) i genitori festeggeranno il compleanno di , ER
possibilmente insieme;
in caso di mancato accordo il bambino festeggerà in modalità concordate ed in due feste separate restando in ogni caso inteso che trascorrerà il giorno del compleanno negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre.
i) ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo,
continuativo o meno, di trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
- dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , a far data dal mese di ER
giugno 2024 l'assegno perequativo di euro 400,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con base giugno
2024 e lo condanna al pagamento in favore della entro il Parte_1
giorno 5 di goni mese dei relativi importi, con le specificazioni di cui in motivazione;
12
- pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui in ER
motivazione.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 25/11/2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Ciani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25450 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(GAETA (LT), 26/03/1990), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. ALTIERI GIORGIO e dell'avv. PAOLA SALVI giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(FORMIA (LT), 24/02/1976), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PAPA UGO giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, – premesso, Parte_2
che in data 12/05/2023, la medesima ricorrente e Controparte_1
concludevano un accordo di negoziazione assistita Prot. N. 907/2023 per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio ER
(nato a [...] il [...]) autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed un successivo accordo del 28.04.2024 in forza dei quali il figlio è affidato ai genitori in modalità congiunta con collocamento presso la madre nell'appartamento di via Monte Cristallo n. 15-Roma, il ricorrente è tenuto a corrispondere alla odierna ricorrente l'assegno mensile di euro 400,00, oltre rivalutazione Istat, per il mantenimento della figlio, oltre a partecipare al pagamento al 50% delle spese extra ed Euro 450,00 mensili quale contributo per la locazione dell'appartamento - ha chiesto all'intestato
Tribunale di voler: ai sensi dell'art. 473 bis.15 cpc autorizzare l'immediato trasferimento della residenza del minore, da Roma a Gaeta in Via ER
Annunziata Vico n. 3/7, e di conseguenza, il suo trasferimento immediato presso la scuola primaria ST (facente parte dell'Istituto comprensivo
Alighieri) in Formia o l'Istituto Santa Maria in Formia, a seconda della disponibilità dei predetti istituti scolastici;
nel merito disporre il collocamento del minore presso la medesima ricorrente in Gaeta Via
Annunziata Vico n. 3/7, confermare l'iscrizione del minore per l'anno scolastico 24-25 in una delle due scuole sopraindicate, regolamentare la frequentazione padre - figlio;
disporre un assegno di mantenimento a carico del padre di Euro 400,00 mensili oltre Euro 200,00 per le utenze e la gestione ordinaria dell'appartamento. 3
La ricorrente rappresentava che le parti convivevano in un appartamento in Roma di via Monte Cristallo n.15 per il quale pagavano un canone mensile di Euro 1.150, che la relazione era entrata in crisi e nel mese di aprile 2023 il resistente lasciava la casa andando a vivere altrove ma senza una stabile dimora, cambiando varie abitazioni, una casa studenti in Roma, in zona San Paolo, poi temporaneamente presso l'abitazione del cugino in
Roma, Piazza Annibaliano e, ancora, presso un'amica in Roma, nel quartiere
Talenti ed infine in un appartamento sito in Roma, Via Salvatore di Giacomo
n. 12, insieme ad una sua amica dove attualmente abitava anche se trascorreva la maggior parte del suo tempo a Gaeta;
che in tale periodo le parti raggiungevano un accordo in data 12.05.2023 poi integrato dall'accordo del 28.4.2024 relativamente alla regolamentazione del mantenimento e dell'affidamento del figlio come sopra specificato ed infine prevedevano anche che l'assegno unico fosse integralmente trattenuto dalla Parte_1
che tuttavia l'accordo non veniva onorato in quanto veniva versata dal resistente solo la prima rata all'Istituto Marymount, ed in data 06/11/23
veniva versata alla ricorrente una somma di Euro 850,00 a titolo di mantenimento e null'altro; che la ricorrente lavorava per la società Binacci
Arredamenti S.r.l., con contratto a tempo determinato, in forza del quale percepiva uno stipendio mensile medio di circa Euro 1.500,00/1.600,00
(comprensivi delle somme a titolo della tredicesima e quattordicesima mensilità liquidate mensilmente), ma il contratto era scaduto nel mese di gennaio 2024 e non le era stato più rinnovato talchè la predetta si trovava nella impossibilità di sostenere il canone di locazione, tanto più in totale assenza del previsto contributo economico del resistente, ricevendo in data
26/03/24 Euro 353,93 ed in data 09/04/2024 Euro 514,80 a titolo di indennità 4
mensile di disoccupazione;
che non potendo più sostenere il canone di locazione di Euro 1.150,00 mensili veniva intrapreso un procedimento di sfratto da parte dei proprietari dell'appartamento e con ordinanza del
1.3.2024, veniva convalidato lo sfratto e fissata la data del 2.4.2024 per l'esecuzione; quanto predetto oltre alla condanna al pagamento di Euro
14.950,00 per rate scadute e non pagate, ai canoni successivamente a scadere sino al rilascio, interessi legali e spese della procedura, liquidate in Euro
1.258,50, oltre accessori di legge;
che pertanto la medesima chiedeva al tribunale adito di autorizzare il trasferimento della residenza del figlio a Gaeta
potendo disporre di un appartamento di 95 mq. messo a disposizione dalla propria madre e quindi senza oneri alloggiativi;
che inoltre la ricorrente percepiva solo la Naspi per Euro 300 mensili ed Euro 500 a titolo di indennità
di disoccupazione;
che infine andava anche considerato che aveva ricevuto una lettera di intenti, in data 25.3.2024, dalla Società Agricola La Casa di
Pietra S.r.l., sita in Gaeta, Via Flacca KM 23, che le comunicava la disponibilità ad assumerla come impiegata amministrativa al VI livello del
C.C.N.L. a tempo indeterminato a far data dal mese di settembre 2024; che nel frattempo, in attesa di conoscere la decisione del Tribunale adito e alla luce della grave situazione abitativa, la medesima si era vista costretta a lasciare la casa di via Monte Cristallo n. 15 e stabilirsi provvisoriamente con il bambino presso l'abitazione materna in Formia, Via Giovanni Paone n. 20,
al fine sia di evitare di subire nelle more lo sfratto preannunciato dalla proprietà sia di accumulare ulteriori canoni di locazione;
che, quanto alla scuola, nel suddetto accordo le parti prevedevano che, nell'anno scolastico
2024-2025, il minore avrebbe frequentato una scuola pubblica dal momento che il costo di quella privata non era sostenibile da ciascuno dei genitori (il Di 5
non aveva provveduto al pagamento della retta della scuola CP_1
Marymount maturando un arretrato di € 4.875,00).
Si costituiva in giudizio che contestava le avverse Controparte_1
deduzioni ed istanze chiedendo il rigetto del ricorso ed, in via urgente,
autorizzare l'iscrizione del minore presso l'Istituto Marymount
sopportandone integralmente il costo, disporre il collocamento del minore presso l'abitazione paterna in Roma via Panama n.79, regolamentare la frequentazione, prevedere che, in virtù del collocamento prevalentemente presso il padre, nulla fosse dovuto dal resistente alla ricorrente per il mantenimento del figlio, porre le spese extra al 50% a carico di ciascun genitore, ad eccezione di quelle per la scuola privata Marymount che sarebbero rimaste in capo al resistente.
A sostegno delle proprie domande il resistente deduceva che, su comune accordo delle parti, il minore aveva frequentato il ciclo della scuola per l'infanzia ed il primo anno della scuola primaria all'Istituto Marymount,
che la non si era mai attivata per il reperimento di un'attività Parte_1
lavorativa e che il rapporto sentimentale era entrato in crisi quando il
[...]
aveva scoperto che la aveva intrapreso una relazione con CP_1 Parte_1
un altro uomo;
che la ricorrente non si era fatta mai carico del pagamento del canone di locazione neppure per la quota di sua spettanza tant'è che per i mesi di luglio e settembre 2023 il aveva dovuto provvedere al Parte_3
pagamento integrale del canone;
che quindi la richiesta di trasferimento a
Gaeta non era riconducibile alla sfratto ma ad una deliberata scelta di vita della probabilmente derivante anche dal nuovo legame Parte_1
sentimentale instaurato;
che infine il non era stato informato del CP_1
procedimento di sfratto e quanto alla scuola aveva provveduto a raggiungere 6
un accordo con l'Istituto Marymount per il pagamento delle rette arretrate per l'anno 23-24 e per le modalità di pagamento delle rette dell'anno 24-25; che la richiesta di Euro 800 per il mantenimento di un bambino di 7 anni era eccessiva tanto più in considerazione del fatto che la ricorrente viveva in provincia ossia a Gaeta;
che non risultava inoltre provato il costo di Euro 200
per il mantenimento della abitazione di Gaeta Via Annunziata Vico n.8, nella quale la ricorrente non si era trasferita rimanendo a vivere nella casa materna in Formia via Paone 20/B e pertanto senza sostenere oneri alloggiativi.
Nel merito il resistente concludeva, pertanto, con la richiesta di modifica del regime di frequentazione, di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio di Euro 250,00 mensili oltre al 50%
delle spese straordinarie, di statuire che, in virtù del collocamento della sig.ra e del minore presso il domicilio della nonna materna, nessun Parte_1
importo è dovuto dal alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per la gestione domestica.
Con decreto del 26/06/24 veniva rigettata la richiesta di provvedimenti d'urgenti ed all'esito della successiva istanza ex artt. 337 cc, 473 bis.15 e 473
bis.38 il Giudice adito anticipava l'udienza al 10/09/24.
Con ordinanza dell'11 settembre 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 settembre 24, il Tribunale autorizzava la
[...]
a trasferire la residenza del figlio minore in Gaeta e ad Pt_1 ER
iscrivere lo stesso presso un istituto pubblico in Gaeta o Formia per il corrente anno scolastico 2024/2025.
Alla udienza dell'11/11/24 la ricorrente dichiarava di essersi trasferita con il figlio, anzichè a Gaeta nella vicina località di Formia presso la casa materna, non potendo sostenere i costi dell'appartamento messo a 7
disposizione dalla madre a Gaeta.
Nel merito nulla osta all'affidamento condiviso di , come ER
richiesto da entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la abitazione della madre ove è fissata la sua residenza.
Venendo alla disamina delle situazioni patrimoniali delle parti, la ricorrente ha dichiarato di aver sottoscritto un contratto di lavoro Parte_1
part-time a tempo indeterminato, sebbene diverso da quello precedentemente indicato, con la società Gruppo Fiera s.r.l. (doc. 26) con uno stipendio netto,
come dichiarato in udienza, pari ad Euro 800,00 mensili;
ha un conto corrente presso la banca del Cassinate con saldo al 30.12.21 di € 16.284,30, al
30.12.22 di € 10.363,88, al 30.12.23 di € 30.869,67 (con un accredito di Euro
25.000 in data 13.06.23 pervenuto dalla propria madre Ricorso pag. 6), Per_2
al 30.06.24 di € 5.583,02, un libretto di risparmio con un saldo al 31.03.24 di
€ 8.449,67; vive nella casa materna a Formia (e comunque ha teoricamente la possibilità nella casa in Gaeta messa a disposizione dalla propria madre) indi non ha oneri alloggiativi, e può contare sul sostegno della famiglia di origine nella gestione del bambino.
Quanto al , agente di commercio, alla scorsa udienza ha CP_1
dichiarato di avere un contratto preliminare per contratto di subagenzia a tempo indeterminato dal 15 luglio 2024 con la società si chiama Melt in touch srl (doc. 16) ed un reddito mensile di Euro 2.400 lordo;
ha un conto corrente presso la banca Credem di cui ha depositato solo l'estratto conto al 30/9/24;
che il medesimo sostiene oneri locativi per la casa di Roma presa in locazione con altra persona dall'01/09/2024 al 31/08/2028 con un canone proquota di
Euro 725,00 mensili anche se sovente il medesimo vive a Gaeta presso i propri genitori come emerso alla scorsa udienza. 8
Alla luce di tali elementi, considerato che la relativa sperequazione dei redditi tra le parti, la ricorrente guadagna circa 800 euro al mese (con contratto part-time) mentre il resistente guadagna 2.400 euro lordi al mese,
valutando l'ampio regime di frequentazione per il padre che quindi comporta oneri di gestione e mantenimento diretto, ritenuto di non accogliere la domanda di Euro 200 per le spese avanzata dalla ricorrente essendo le spese di gestione della casa rientranti nell'assegno di mantenimento ordinario,
considerato infine che la ricorrente dispone di un immobile in cui poter vivere mentre il resistente ha un appartamento in affitto seppur vive anche alcuni giorni delle settimana a Gaeta dove si trova la famiglia di origine, il Collegio
reputa equo porre a carico del padre il versamento di una somma mensile di
Euro 400,00 a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie con le specificazioni tutte di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014 che qui di seguito si trascrivono.
Secondo il Protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal
Tribunale di Roma con il locale Foro sono comprese nell'assegno perequativo di mantenimento le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola,
dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). 9
Le spese straordinarie afferenti il figlio, a carico di entrambi i genitori in eguale misura, sono da intendersi quelle con le seguenti specificazioni di cui al predetto Protocollo: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche:
iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni,
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica,
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività
sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie:
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di 10
trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni)
ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Per tutte le ragioni sopra esposte si impone il parziale accoglimento del ricorso con conseguente compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 25450/2024 così
decide:
accoglie parzialmente il ricorso ed modifica dell'accordo di negoziazione assistita Prot. N. 907/2023:
- conferma le vigenti condizioni in tema di affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento del ER
minore presso la abitazione della madre sita in Gaeta ove è fissata la sua residenza,
- salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé il figlio:
a) tutti i fine settimana dall' uscita di scuola dal venerdì al lunedì
mattina allorché lo accompagnerà a scuola ovvero in caso di chiusura scolastica presso l'abitazione materna entro le ore 10.00;
b) il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina allorché lo accompagnerà a scuola ovvero in caso di chiusura scolastica presso l'abitazione materna entro le ore 10.00;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in 11
modo tale da alternare negli anni le principali festività;
d) per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
e) per una settimana d'inverno (c.d. settimana bianca) ad anni alterni;
f) ad anni alterni in coincidenza con il compleanno del figlio e le festività nazionali o locali infrasettimanali;
g) il figlio trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e del di lei compleanno e con il padre il giorno della festa del papà e del di lui compleanno;
h) i genitori festeggeranno il compleanno di , ER
possibilmente insieme;
in caso di mancato accordo il bambino festeggerà in modalità concordate ed in due feste separate restando in ogni caso inteso che trascorrerà il giorno del compleanno negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre.
i) ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo,
continuativo o meno, di trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
- dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , a far data dal mese di ER
giugno 2024 l'assegno perequativo di euro 400,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con base giugno
2024 e lo condanna al pagamento in favore della entro il Parte_1
giorno 5 di goni mese dei relativi importi, con le specificazioni di cui in motivazione;
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- pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui in ER
motivazione.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 25/11/2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Ciani