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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6588 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 2 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Maiello e Carlo Acquaviva
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (d'ora in poi anche ha proposto appello Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4555/2020 la quale, in parziale accoglimento della domanda formulata dall'attrice (quale soggetto subentrato al Consorzio dei Comuni per gli Acquedotti del Cilento), ha condannato il al Controparte_1 pagamento della somma di 138.848,07 € oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore della società attrice, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla per la Parte_1 gestione e la risoluzione delle controversie insorte durante l'esercizio della concessione per la realizzazione di opere acquedottistiche in Campania Meridionale (in esecuzione del progetto n. PS 29/135/1 “Cilento Costiero Nord”), così come previsto nella transazione del 24 giugno
1996 conclusa tra il , il Consorzio e l' (per sé e CP_1 Controparte_2 quale mandataria dell' Temporanea con l . CP_3 Controparte_4
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione formulata dal in relazione CP_1 ai crediti maturati dalla nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione Parte_1
(intervenuta il 31 marzo 2015), avendo erroneamente escluso che costituiscano atti idonei ad interrompere la prescrizione:
a) il decreto ministeriale n. 747 del 28 aprile 1999 con cui il Ministero ha disposto l'erogazione della somma di 2.000.000.000 di lire (pari a 1.032.913,90 €) a titolo di prima anticipazione, da qualificarsi come atto di riconoscimento del debito;
b) la nota n. 13839 del 22 settembre 2005, trasmessa dal Consorzio (ora Parte_1 al Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, con cui è stata esplicitata in modo inequivoco la volontà della di far valere la pretesa creditoria;
Parte_1
c) altre note inviate dalla al in data 27 giugno 2008, 18 Parte_1 CP_1 novembre 2008 e 22/24 settembre 2013;
2) il tribunale ha erroneamente riconosciuto la fondatezza dei soli crediti non contestati dal di cui l'attrice ha indicato la data del bonifico di pagamento, escludendo i CP_1 crediti risultanti dai mandati di pagamento che il non ha in alcun modo contestato;
CP_1
3) il tribunale ha erroneamente condannato il a pagare soltanto il 41% CP_1 dell'importo dei crediti della dichiarati non prescritti e non contestati (che il tribunale Pt_1 ha accertato ammontare complessivamente a 337.205,96 €).
L'appellante ha concluso domandando la condanna del Controparte_1 al pagamento della somma di 723.006,23 €, pari alla differenza tra l'importo
[...] complessivo delle spese sostenute dalla (1.755.920,03 €) e le somme già anticipate in Pt_1
2 via provvisoria dal (1.032.913,80 €). CP_1
In via subordinata, l'appellante ha chiesto la condanna del Controparte_1 al pagamento della somma 337.205,96 € (corrispondente all'intero importo
[...] delle spese riconosciute dal tribunale), oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituito in giudizio il domandando il Controparte_1 rigetto dell'appello.
L'appello è fondato solo in parte.
Con il primo motivo di appello, la sostiene che il tribunale avrebbe dovuto Parte_1 considerare come idonei atti interruttivi della prescrizione il decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania n. 747 del 28 aprile 1999, la missiva del 22 settembre 2005 trasmessa dal Consorzio (ora al Provveditorato alle Opere Parte_1
Pubbliche della Campania, nonché le note inviate dalla al in data 27 Parte_1 CP_1 giugno 2008, in data 18 novembre 2008 e in data 22/24 settembre 2013.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943, secondo comma, c.c., è irrilevante la mera comunicazione al debitore delle somme risultanti a debito dalla contabilità del creditore, se non accompagnata da una “dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” con l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore (v. ex multis Cass. 21060/2024; Cass. 24913/2022; Cass. 26189/2020).
Nel caso di specie, il decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche per la
Campania n. 747 del 28 aprile 1999 non può considerarsi un atto ricognitivo del debito, in quanto con tale provvedimento l'organo amministrativo si è limitato semplicemente ad anticipare l'importo di 2.000.000.000 £ (pari a 1.032.913,80 €) al fine di consentire alla di definire le procedure espropriative e il contenzioso in corso con i soggetti Parte_1 interessati, mediante il pagamento delle indennità di esproprio e/o di occupazione.
L'anticipazione di tale somma era dunque meramente strumentale a fornire alla Pt_1
i mezzi finanziari indispensabili per definire le procedure espropriative in corso, ferma
[...] restando la necessità che la presentasse successivamente un rendiconto delle Parte_1 spese sostenute, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della transazione del 24 giugno
1996.
Quanto alla lettera del 22 settembre 2005 (documento n. 6 allegato al fascicolo di primo grado della , essa non contiene alcuna richiesta di pagamento ma una semplice Parte_1 comunicazione indirizzata al Provveditore alle opere pubbliche della Campania per informarlo dell'invio del rendiconto generale relativo al periodo 1985-2005, contenente l'espressa precisazione che “dato il notevole lasso di tempo a cui il rendiconto si riferisce non escludiamo la possibilità che esso sia incompleto o che presenti qualche incongruità e che necessiti di qualche integrazione documentale”.
Quanto alle note inviate dalla al Ministero il 27 giugno 2008 e il 18 Parte_1 novembre 2008, esse contengono – rispettivamente - la richiesta di erogazione di ulteriori
3 anticipazioni per consentire alla di far fronte al pagamento del risarcimento del Parte_1 danno in favore dei soggetti illegittimamente espropriati e l'invito a definire in maniera sollecita il procedimento di approvazione del rendiconto delle spese sostenute dalla Pt_1
e non costituiscono quindi un atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
[...]
Considerazioni diverse devono essere fatte con riguardo alla lettera dell'11 settembre
2013 (documento n. 25 allegato al fascicolo di primo grado della , con cui il Parte_1 legale della ha invitato espressamente il Ministero appellato “ad approvare Parte_1 formalmente i rendiconti inviati e ad effettuare il versamento delle somme suddette” (cioè
l'importo di 239.462,03 € di cui ai rendiconti inviati con note del 14 luglio 2008 e del 10 aprile 2012) con l'avvertimento che, in mancanza di un positivo riscontro nel termine di quindici giorni, avrebbe provveduto a dare corso al mandato conferitogli e a tutelare le ragioni creditorie di derivanti dalla convenzione del 24 giugno 1996. Parte_1
A tale missiva – su cui il tribunale non si è espresso – può essere attribuita l'efficacia di un'intimazione ad adempiere idonea ad interrompere il corso della prescrizione.
Essa, tuttavia, non incide in concreto sulla individuazione dei crediti non coperti dalla prescrizione, perché l'intimazione ad adempiere si riferisce soltanto al credito di 239.462,03 € di cui ai rendiconti inviati con note del 14 luglio 2008 e del 10 aprile 2012 (documenti n. 9 e n. 20 allegati al fascicolo di primo grado della , rispetto ai quali già opera Parte_1
l'effetto interruttivo della prescrizione riconosciuto dal tribunale con riguardo alla notificazione della domanda giudiziale (31 marzo 2015).
Va dunque confermata la decisione del tribunale nella parte in cui ha ritenuto che spetti alla il rimborso dei soli crediti – tra quelli indicati nella tabella riportata alle Parte_1 pagg. 10/17 dell'atto di citazione – maturati dopo il 31 marzo 2005.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto provati i soli crediti (non prescritti e non contestati ad altro titolo dal ) per i quali la CP_1 aveva indicato la data del bonifico di pagamento e non anche i crediti (anch'essi non Pt_1 prescritti e non contestati ad altro titolo dal ) per i quali la aveva comunque CP_1 Pt_1 depositato i mandati di pagamento di cui ha chiesto il rimborso.
Il motivo è fondato.
Il tribunale ha distinto tra crediti ammessi al rimborso e crediti non ammessi al rimborso a seconda che nella tabella contenuta da pag. 10 a pag. 17 dell'atto di citazione fosse stata indicata anche la data del relativo bonifico effettuato dalla al terzo creditore, ovvero Pt_1 solo la data del mandato di pagamento presupposto.
In tal modo il tribunale ha escluso dal rimborso i crediti di cui alla cartella n. 14
(relativa al contenzioso c/ , alla cartella n. 17 (relativa al contenzioso Parte_2 Pt_1
c/ e alla cartella n. 26 (relativa al contenzioso Persona_1 Pt_1 Persona_2 Per_
e c/ , benché anche il diritto al rimborso di tali spese non Persona_4 Pt_1 fosse stato contestato dal . CP_1
In buona sostanza il tribunale ha negato il rimborso di tali spese (per un importo
4 complessivo di 28.518,28 €) sulla base del mero dato formale dell'omessa indicazione, nell'atto di citazione, della data di esecuzione del bonifico, benché si trattasse anche in questo caso di crediti non coperti da prescrizione e non contestati ad altro titolo dal . CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ammontare dei crediti non prescritti corrisponde complessivamente all'importo di 365.724,24 €, pari alla somma tra l'importo già riconosciuto dal tribunale (337.205,96 €) e l'importo dei maggiori crediti non prescritti e non contestati dal di cui alle cartelle nn. 14, 17 e 26 (28.518,28 €). CP_1
Con il terzo motivo d'appello, la deduce che il tribunale avrebbe dovuto Parte_1 riconoscere come somma dovuta dal l'intero importo dichiarato non prescritto (che CP_1 il tribunale ha quantificato nella misura di 337.205,96 €) e non soltanto il 41,17 % di tale importo (ovvero la somma di 138.827,70 €).
La doglianza è fondata.
Il tribunale ha condannato il al pagamento Controparte_1 della somma di 138.827,70 € oltre accessori affermando che “rilevato che l'importo complessivo dei crediti da rimborso non prescritti, non contestato e con riferimento ai quali è stata indicata la data di bonifico ammonta ad euro 337.205,96 € e che l'importo preteso, perché non pagato rispetto al rendiconto rappresenta il 41,17%, si ritiene dovuto il 41,17% di euro 337.205,96 €, pari ad euro 138.827,70 €” (pag. 17 della sentenza).
La decisione del tribunale di riconoscere soltanto una frazione del credito accertato si pone in contrasto con l'accertamento presupposto, con cui il tribunale ha riconosciuto che i crediti della non prescritti ammontano a 337.205,96 € (recte: 365.724,24 €, Parte_1 dovendosi tenere conto anche dei crediti di cui alle cartelle nn. 14, 17 e 26: v. supra).
Poiché la ha agito per ottenere il pagamento della somma di 723.006,23 € Parte_1
(pari alla differenza tra il credito complessivo di 1.755.920,03 € e l'anticipazione di
1.032.913,90 € già ricevuta dal ) e poiché si è accertato che i crediti non prescritti CP_1 ammontano a 365.724,24 €, il tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di pagamento in misura corrispondente all'intero importo del credito non prescritto (che ammonta a
365.724,24 € come accertato in questa sede).
In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla la Parte_1 sentenza impugnata va dunque riformata nella parte in cui determina nella misura di
138.848,07 € (anziché nella misura di 365.724,24 €) l'importo del credito spettante all'attrice.
L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4555/2020 – che conferma per il resto - ridetermina nella misura di 365.724,24 € l'importo in conto capitale del credito spettante
5 all'attrice;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6588 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 2 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Maiello e Carlo Acquaviva
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (d'ora in poi anche ha proposto appello Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4555/2020 la quale, in parziale accoglimento della domanda formulata dall'attrice (quale soggetto subentrato al Consorzio dei Comuni per gli Acquedotti del Cilento), ha condannato il al Controparte_1 pagamento della somma di 138.848,07 € oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore della società attrice, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla per la Parte_1 gestione e la risoluzione delle controversie insorte durante l'esercizio della concessione per la realizzazione di opere acquedottistiche in Campania Meridionale (in esecuzione del progetto n. PS 29/135/1 “Cilento Costiero Nord”), così come previsto nella transazione del 24 giugno
1996 conclusa tra il , il Consorzio e l' (per sé e CP_1 Controparte_2 quale mandataria dell' Temporanea con l . CP_3 Controparte_4
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione formulata dal in relazione CP_1 ai crediti maturati dalla nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione Parte_1
(intervenuta il 31 marzo 2015), avendo erroneamente escluso che costituiscano atti idonei ad interrompere la prescrizione:
a) il decreto ministeriale n. 747 del 28 aprile 1999 con cui il Ministero ha disposto l'erogazione della somma di 2.000.000.000 di lire (pari a 1.032.913,90 €) a titolo di prima anticipazione, da qualificarsi come atto di riconoscimento del debito;
b) la nota n. 13839 del 22 settembre 2005, trasmessa dal Consorzio (ora Parte_1 al Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, con cui è stata esplicitata in modo inequivoco la volontà della di far valere la pretesa creditoria;
Parte_1
c) altre note inviate dalla al in data 27 giugno 2008, 18 Parte_1 CP_1 novembre 2008 e 22/24 settembre 2013;
2) il tribunale ha erroneamente riconosciuto la fondatezza dei soli crediti non contestati dal di cui l'attrice ha indicato la data del bonifico di pagamento, escludendo i CP_1 crediti risultanti dai mandati di pagamento che il non ha in alcun modo contestato;
CP_1
3) il tribunale ha erroneamente condannato il a pagare soltanto il 41% CP_1 dell'importo dei crediti della dichiarati non prescritti e non contestati (che il tribunale Pt_1 ha accertato ammontare complessivamente a 337.205,96 €).
L'appellante ha concluso domandando la condanna del Controparte_1 al pagamento della somma di 723.006,23 €, pari alla differenza tra l'importo
[...] complessivo delle spese sostenute dalla (1.755.920,03 €) e le somme già anticipate in Pt_1
2 via provvisoria dal (1.032.913,80 €). CP_1
In via subordinata, l'appellante ha chiesto la condanna del Controparte_1 al pagamento della somma 337.205,96 € (corrispondente all'intero importo
[...] delle spese riconosciute dal tribunale), oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituito in giudizio il domandando il Controparte_1 rigetto dell'appello.
L'appello è fondato solo in parte.
Con il primo motivo di appello, la sostiene che il tribunale avrebbe dovuto Parte_1 considerare come idonei atti interruttivi della prescrizione il decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania n. 747 del 28 aprile 1999, la missiva del 22 settembre 2005 trasmessa dal Consorzio (ora al Provveditorato alle Opere Parte_1
Pubbliche della Campania, nonché le note inviate dalla al in data 27 Parte_1 CP_1 giugno 2008, in data 18 novembre 2008 e in data 22/24 settembre 2013.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943, secondo comma, c.c., è irrilevante la mera comunicazione al debitore delle somme risultanti a debito dalla contabilità del creditore, se non accompagnata da una “dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” con l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore (v. ex multis Cass. 21060/2024; Cass. 24913/2022; Cass. 26189/2020).
Nel caso di specie, il decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche per la
Campania n. 747 del 28 aprile 1999 non può considerarsi un atto ricognitivo del debito, in quanto con tale provvedimento l'organo amministrativo si è limitato semplicemente ad anticipare l'importo di 2.000.000.000 £ (pari a 1.032.913,80 €) al fine di consentire alla di definire le procedure espropriative e il contenzioso in corso con i soggetti Parte_1 interessati, mediante il pagamento delle indennità di esproprio e/o di occupazione.
L'anticipazione di tale somma era dunque meramente strumentale a fornire alla Pt_1
i mezzi finanziari indispensabili per definire le procedure espropriative in corso, ferma
[...] restando la necessità che la presentasse successivamente un rendiconto delle Parte_1 spese sostenute, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della transazione del 24 giugno
1996.
Quanto alla lettera del 22 settembre 2005 (documento n. 6 allegato al fascicolo di primo grado della , essa non contiene alcuna richiesta di pagamento ma una semplice Parte_1 comunicazione indirizzata al Provveditore alle opere pubbliche della Campania per informarlo dell'invio del rendiconto generale relativo al periodo 1985-2005, contenente l'espressa precisazione che “dato il notevole lasso di tempo a cui il rendiconto si riferisce non escludiamo la possibilità che esso sia incompleto o che presenti qualche incongruità e che necessiti di qualche integrazione documentale”.
Quanto alle note inviate dalla al Ministero il 27 giugno 2008 e il 18 Parte_1 novembre 2008, esse contengono – rispettivamente - la richiesta di erogazione di ulteriori
3 anticipazioni per consentire alla di far fronte al pagamento del risarcimento del Parte_1 danno in favore dei soggetti illegittimamente espropriati e l'invito a definire in maniera sollecita il procedimento di approvazione del rendiconto delle spese sostenute dalla Pt_1
e non costituiscono quindi un atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
[...]
Considerazioni diverse devono essere fatte con riguardo alla lettera dell'11 settembre
2013 (documento n. 25 allegato al fascicolo di primo grado della , con cui il Parte_1 legale della ha invitato espressamente il Ministero appellato “ad approvare Parte_1 formalmente i rendiconti inviati e ad effettuare il versamento delle somme suddette” (cioè
l'importo di 239.462,03 € di cui ai rendiconti inviati con note del 14 luglio 2008 e del 10 aprile 2012) con l'avvertimento che, in mancanza di un positivo riscontro nel termine di quindici giorni, avrebbe provveduto a dare corso al mandato conferitogli e a tutelare le ragioni creditorie di derivanti dalla convenzione del 24 giugno 1996. Parte_1
A tale missiva – su cui il tribunale non si è espresso – può essere attribuita l'efficacia di un'intimazione ad adempiere idonea ad interrompere il corso della prescrizione.
Essa, tuttavia, non incide in concreto sulla individuazione dei crediti non coperti dalla prescrizione, perché l'intimazione ad adempiere si riferisce soltanto al credito di 239.462,03 € di cui ai rendiconti inviati con note del 14 luglio 2008 e del 10 aprile 2012 (documenti n. 9 e n. 20 allegati al fascicolo di primo grado della , rispetto ai quali già opera Parte_1
l'effetto interruttivo della prescrizione riconosciuto dal tribunale con riguardo alla notificazione della domanda giudiziale (31 marzo 2015).
Va dunque confermata la decisione del tribunale nella parte in cui ha ritenuto che spetti alla il rimborso dei soli crediti – tra quelli indicati nella tabella riportata alle Parte_1 pagg. 10/17 dell'atto di citazione – maturati dopo il 31 marzo 2005.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto provati i soli crediti (non prescritti e non contestati ad altro titolo dal ) per i quali la CP_1 aveva indicato la data del bonifico di pagamento e non anche i crediti (anch'essi non Pt_1 prescritti e non contestati ad altro titolo dal ) per i quali la aveva comunque CP_1 Pt_1 depositato i mandati di pagamento di cui ha chiesto il rimborso.
Il motivo è fondato.
Il tribunale ha distinto tra crediti ammessi al rimborso e crediti non ammessi al rimborso a seconda che nella tabella contenuta da pag. 10 a pag. 17 dell'atto di citazione fosse stata indicata anche la data del relativo bonifico effettuato dalla al terzo creditore, ovvero Pt_1 solo la data del mandato di pagamento presupposto.
In tal modo il tribunale ha escluso dal rimborso i crediti di cui alla cartella n. 14
(relativa al contenzioso c/ , alla cartella n. 17 (relativa al contenzioso Parte_2 Pt_1
c/ e alla cartella n. 26 (relativa al contenzioso Persona_1 Pt_1 Persona_2 Per_
e c/ , benché anche il diritto al rimborso di tali spese non Persona_4 Pt_1 fosse stato contestato dal . CP_1
In buona sostanza il tribunale ha negato il rimborso di tali spese (per un importo
4 complessivo di 28.518,28 €) sulla base del mero dato formale dell'omessa indicazione, nell'atto di citazione, della data di esecuzione del bonifico, benché si trattasse anche in questo caso di crediti non coperti da prescrizione e non contestati ad altro titolo dal . CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ammontare dei crediti non prescritti corrisponde complessivamente all'importo di 365.724,24 €, pari alla somma tra l'importo già riconosciuto dal tribunale (337.205,96 €) e l'importo dei maggiori crediti non prescritti e non contestati dal di cui alle cartelle nn. 14, 17 e 26 (28.518,28 €). CP_1
Con il terzo motivo d'appello, la deduce che il tribunale avrebbe dovuto Parte_1 riconoscere come somma dovuta dal l'intero importo dichiarato non prescritto (che CP_1 il tribunale ha quantificato nella misura di 337.205,96 €) e non soltanto il 41,17 % di tale importo (ovvero la somma di 138.827,70 €).
La doglianza è fondata.
Il tribunale ha condannato il al pagamento Controparte_1 della somma di 138.827,70 € oltre accessori affermando che “rilevato che l'importo complessivo dei crediti da rimborso non prescritti, non contestato e con riferimento ai quali è stata indicata la data di bonifico ammonta ad euro 337.205,96 € e che l'importo preteso, perché non pagato rispetto al rendiconto rappresenta il 41,17%, si ritiene dovuto il 41,17% di euro 337.205,96 €, pari ad euro 138.827,70 €” (pag. 17 della sentenza).
La decisione del tribunale di riconoscere soltanto una frazione del credito accertato si pone in contrasto con l'accertamento presupposto, con cui il tribunale ha riconosciuto che i crediti della non prescritti ammontano a 337.205,96 € (recte: 365.724,24 €, Parte_1 dovendosi tenere conto anche dei crediti di cui alle cartelle nn. 14, 17 e 26: v. supra).
Poiché la ha agito per ottenere il pagamento della somma di 723.006,23 € Parte_1
(pari alla differenza tra il credito complessivo di 1.755.920,03 € e l'anticipazione di
1.032.913,90 € già ricevuta dal ) e poiché si è accertato che i crediti non prescritti CP_1 ammontano a 365.724,24 €, il tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di pagamento in misura corrispondente all'intero importo del credito non prescritto (che ammonta a
365.724,24 € come accertato in questa sede).
In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla la Parte_1 sentenza impugnata va dunque riformata nella parte in cui determina nella misura di
138.848,07 € (anziché nella misura di 365.724,24 €) l'importo del credito spettante all'attrice.
L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4555/2020 – che conferma per il resto - ridetermina nella misura di 365.724,24 € l'importo in conto capitale del credito spettante
5 all'attrice;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
6