Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1370/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 19.03.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
DANIELA SAVINA, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Del Sordo, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Diritto alla NASPI.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 5.08.2024, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
l' per ivi sentir “1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto della CP_1
2) Conseguentemente condannare l' convenuto a riconoscere e corrispondere al ricorrente quanto dovuto a titolo di Naspi CP_3
per il periodo indicato nella domanda o altro che risulti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 121 giorno della presentazione della domanda;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il ricorrente, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Pescara, lamentava la illegittimità del diniego opposto dall' alla sua domanda finalizzata a Controparte_4
conseguire la Naspi pur sussistendo tutti i presupposti di legge e pur essendo inequivoco che la perdita dell'occupazione in regime carcerario dovesse considerarsi involontaria vigendo un sistema di rotazione tra tutti i detenuti i quali, appunto, non erano responsabili dei propri periodi di inattività. Contestava il ricorrente la tesi dell'unicità del rapporto di lavoro sottolineando come l'attività lavorativa del detenuto dovesse considerarsi svolta sulla base di plurimi contratti a tempo determinato sì che la cessazione di ciascun periodo lavorativo comportava uno stato di disoccupazione che legittimava l'attribuzione della prestazione.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' il quale, preliminarmente, eccepiva CP_1
l'intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 per essere stato il presente ricorso proposto quando era oramai decorso un anno dalla comunicazione al Patronato del provvedimento con il quale era stato rigettato il ricorso proposto in via amministrativa dal ricorrente. Quanto al merito, poi, l' resisteva alla domanda in quanto infondata stante CP_3 la diversità tra lavoro “libero” e lavoro carcerario e la insussistenza del requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione necessario per poter beneficiare della prestazione domandata.
La causa di natura prettamente documentale e vertente in via esclusiva su questione di diritto veniva decisa all'udienza del 19.03.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale.
L'eccezione di decadenza sollevata dall' è fondata e merita accoglimento. CP_1
È indubbio che la decadenza di cui all'art. 47, comma 3, del D.P.R. cit. trovi applicazione anche alla prestazione NASpI, come ad ogni altra prestazione "a carattere temporaneo, diversa dalle pensioni" della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui alla legge nr. 88 del 1989, art. 24 (con riferimento alla operatività della decadenza in relazione all'indennità di disoccupazione, tra le altre, Cass. nr. 20369 del 2023).
Si tratta di una decadenza di ordine pubblico, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato interno e, in sede di legittimità, della non necessità di accertamenti di fatto (in argomento, per tutte, Cass. nr. 24750 del 2022). Tale decadenza opera de jure
(Cass. nr. 40780 del 2021)
L'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, richiamato dalla difesa dell' , così recita "esauriti i CP_3
ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti c.p.c. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta CP_3
decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".
Per giurisprudenza consolidata di legittimità, posto che "la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici... e (che) tale funzione (e la concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove sì ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi" (Cass. n. 21039/2018, n. 26760/2016 ex multis), la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. n. 12718/2009, che qualifica la decadenza sostanziale di cui si discute come di ordine pubblico, in quanto dettata a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato;
da ultimo in senso conforme vedi
Cass. N. 2401/2025).
Dunque, le parti non possono influire sul decorso del termine di decadenza, attesa la relativa natura. La Corte di legittimità ha, infatti, già precisato che (Sez. L, Sentenza n. 7527 del 29/03/2010, Rv. 612848 – 01, ed altre successive conformi) che, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Tale disposizione – per configurarsi quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica – deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.
Applicando tali consolidati principi al caso che occupa, non è chi non veda che in data
CP_ 13.04.2023, l comunicava al il rigetto del ricorso amministrativo CP_1 CP_5 presentato dal avverso il provvedimento di reiezione dell e che, soltanto il Pt_1 CP_3
successivo 5.08.2024 – ovvero allorquando era oramai decorso un termine ben superiore ad un anno dalla comunicazione della decisione del rigetto amministrativo – veniva depositato il presente ricorso.
Priva di pregio è l'affermazione fatta dalla difesa del ricorrente secondo cui la comunicazione doveva essere fatta personalmente allo stesso posto che, essendo stato il ricorso proposto per mezzo del Patronato, è chiaro che la relativa decisione sarebbe stata comunicata al medesimo.
Era, dunque, onere di quest'ultimo premurarsi di mettere il proprio assistito – o chi lo rappresentava - a conoscenza delle determinazioni assunte dal Comitato in modo da consentirgli di assumere le dovute determinazioni. È, inoltre, chiaro che, come il aveva Pt_1
avuto la possibilità di contattare il Patronato per presentare il ricorso parimenti avrebbe potuto informarsi circa l'esito dello stesso.
Valga, infine, osservare che la norma non prevede che la comunicazione debba essere effettuata personalmente alla parte parlando essa di decorrenza del termine “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo” (comunicazione che chiaramente viene fatta a chi – persona fisica o ente – presente il ricorso). Tenuto, quindi, conto del fatto che il termine di decadenza è indisponibile dalle parti, il ricorso giudiziale risulta presentato chiaramente fuori termine con conseguente sua inammissibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1370/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna alla rifusione in favore dell' delle spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio che liquida in € 1.900 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista