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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/09/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 815/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 23.9.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, Parte_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via A. Spinelli, snc, presso lo studio dell'avv. Iconio Massara (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio, Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Obbligo contributivo e genuinità dei contratti di appalto. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 03/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dei Verbali Unici di Accertamento e Notificazione aventi numero: 1) 2022005092/DDL del 9.3.2023, con cui venivano richieste somme pari a 7.794,62€, per il periodo intercorrente fra il 24.1.2020 e il 29.2.2020; 2) 2022010397/DDL del 11.4.2023, con cui veniva richiesto l'importo pari a 126.145,25€, per il periodo intercorrente fra il 1.3.2020 e il 31.7.2020. Parte ricorrente deduceva la genuinità dell'appalto stipulato fra la stessa e il e posto in essere dall'affidataria e, anche, dell'appalto Controparte_2 P_ stipulato fra la stessa e il e posto in essere dall'affidataria Controparte_2 contestata dagli ispettori previdenziali in ragione dell'asserito Controparte_4
1 effettivo svolgimento dell'attività dei lavoratori alle dipendenze della società ricorrente, la quale si sarebbe anche occupata di organizzare il lavoro e i mezzi. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare la nullità dei Verbali impugnati per tutti i vizi di carattere formale eccepiti nel ricorso, ed espressamente indicati;
In via principale, nel merito:
2. Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie degli Enti accertatori contenute nel Verbale impugnato, statuendo che nessuna somma è dovuta dalla società ricorrente;
In via subordinata:
3. Accertare e dichiarare, a favore della ricorrente il beneficio di preventiva escussione delle società appaltatrici;
4. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui i Verbali opposti venissero confermati, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge, anche in relazione a quanto eccepito in atti;
5. Accertare e dichiarare come non dovute le sanzioni, per tutto quanto in narrativa dedotto;
In ogni caso:
6. Condannare la resistente alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della prova per testimoni, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dai verbali Unici di Accertamento e Notificazione impugnati, relativi ad asserite omissioni di versamento contributivo, in occasione di illeciti contratti di appalto.
3. Dai Verbali di contestazione, versati in atti, si evince che: “Per quanto sopra esposto non si può non rilevare che la nel caso in esame ha alcune delle stesse caratteristiche delle P_
“società farlocche” citate nel comunicato stampa dell'operazione “FAKE CREDITS” [“…. Altro elemento caratterizzante il modello evasivo fiscale ideato dal sodalizio criminoso è dato dalla partecipazione di imprese “portatrici” di crediti IVA certificati che in realtà erano soggetti economici inesistenti (solitamente di costituzione recente, dichiaravano la loro sede d'affari presso luoghi dove insistono realtà aziendali differenti, presentavano le dichiarazioni inziali necessarie ad avviare il circuito illecito e sono formalmente amministrate da persone prive di ogni capacità manageriali)…], perché di fatto, da quanto qui accertato, alla data del 01 gennaio 2020 è risultata essere un semplice contenitore vuoto dove inserire successivamente il personale che ha poi prestato attività lavorativa presso il nei primi due mesi dell'anno Parte_2
2020. Primo dei quali colui che tre giorni prima dell'effettiva assunzione era già stato designato nella sua qualità di Direttore generale (vale a dire al vertice dell'organizzazione del personale) come “referente” della e cioè il dr. Il quale però, come da lui P_ Persona_1 dichiarato, non ha conosciuto né ha avuto alcuna conversazione, neanche telefonica, con il legale rappresentante pro tempore della sig. il quale dagli elementi P_ Persona_2 acquisiti non risulta essere mai stato al . Perciò, di fatto, Parte_2 il dr. non ha ricevuto alcuna disposizione direttiva e operativa da parte Persona_1 dell'amministratore unico della né è stato sottoposto nel suo operato al controllo del P_ sig. o da altro dipendente della . Inoltre, il pagamento della Persona_2 Parte_3 fattura n. 70 del 28 gennaio 2020 emessa dal da parte di Controparte_2 Parte_1 acclara che al di là dell'adempimento formale relativo all'assunzione il dr.
[...] Persona_1 sia stato in quel periodo la “persona di fiducia” della società che nei fatti gli ha Parte_1 poi garantito la stabilità del posto di lavoro di “Direttore” del Parte_4
[..
[...] per tutto l'anno 2020. Quindi, con il presente verbale si procede al disconoscimento della liceità
[...] dell'appalto stipulato tra la il formalmente posto in Parte_1 Controparte_2 essere dall'affidataria consorziata perché questa ultima, oltre a non aver avuto di P_ fatto alcun rischio di impresa, non ha proceduto ad organizzare le prestazioni lavorative dei dipendenti formalmente assunti con propri mezzi e in vista del raggiungimento di un risultato produttivo autonomo, ma si è limitata unicamente ad assolvere ai soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, come ad esempio l'invio delle comunicazioni obbligatorie di assunzioni del personale dipendente, la preparazione e consegna delle lettere di assunzione, la preparazione dei fogli paga, e le trasmissioni dei flussi all Adempimenti che peraltro risultano CP_1 effettuati dal dr. nella sua qualità di Consulente del lavoro, per i quali risulta Persona_3 avere ricevuto l'apposita delega datata 01/01/2020 firmata per la al sig. P_ PE
. Ma, considerato lo stato di “soggetto estinto” in data 21/02/2020 della
[...] P_
l'assenza dell'avvenuta notificazione dell'avvio dell'accertamento ispettivo per irreperibilità alla e quella per il non invio al suo legale rappresentante pro tempore sig. P_ PE
, e il mancato rispetto dei tempi interruttivi previsti dalle norme di legge nelle notificazioni
[...] dei verbali interlocutori fatte l'appalto illecito. Invece, ai soli fini previdenziali, poiché in tale ambito vale il principio secondo cui “l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (Cassazione sentenze n. 20/2016, n. 463/2012), evidenziando la sentenza della Corte di Cassazione n. 18004 del 04 luglio 2019 con la quale è stato sostenuto che “il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 art. 29 comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”, con il presente verbale si procede al calcolo e all'addebito alla Committente nella Parte_1 sua qualità di datore di lavoro effettivo, dei contributi previdenziali e delle somme accessorie dovute all ai sensi dell'art. 1 D.L. 338/1989 convertito con L. 389/1989, e dell'art. 2, comma CP_1
25, L. 549/1995, con riferimento al CCNL Turismo - Alberghi Confcommercio, al quale saranno adeguati gli imponibili contributivi già trasmessi all risultanti inferiori. Poiché per motivi CP_1 tecnici procedurali non è stato possibile elaborare il flusso del mese di gennaio 2020, il cui importo a debito risulta però pagato senza utilizzare alcuna compensazione con i due F24 del 17 e 18 febbraio 2020 dalla sarà cura della U.O. competente della sede di Vibo Valentia P_ CP_1 effettuare gli eventuali adempimenti necessari per la sua regolarizzazione.”
“Per quanto sopra esposto si rileva che la el Controparte_5 caso in esame ha più di una delle stesse caratteristiche delle “società farlocche” citate nel comunicato stampa dell'operazione “FAKE CREDITS” [“…. Altro elemento caratterizzante il modello evasivo fiscale ideato dal sodalizio criminoso è dato dalla partecipazione di imprese
“portatrici” di crediti IVA certificati che in realtà erano soggetti economici inesistenti (solitamente di costituzione recente, dichiaravano la loro sede d'affari presso luoghi dove insistono realtà aziendali differenti, presentavano le dichiarazioni inziali necessarie ad avviare il circuito illecito e sono formalmente amministrate da persone prive di ogni capacità manageriali)…], perché di fatto, da quanto qui accertato, relativamente alla sua posizione DM 2208841913 è risultata essere il nuovo contenitore sostitutivo della (che non ha potuto continuare la sua attività a P_ causa della chiusura d'ufficio della partita IVA) dove inserire il personale che stava già prestando attività lavorativa presso il formalmente assunto dalla Parte_2 rimo dei quali colui che tre giorni prima della sua effettiva assunzione era già stato P_ designato nella sua qualità di Direttore generale (vale a dire al vertice dell'organizzazione del personale) come “referente” della e cioè il dr. . Il quale però, come P_ Persona_1 da lui dichiarato, non ha conosciuto né ha avuto alcuna conversazione, neanche telefonica, con il
3 legale rappresentante pro tempore della ig. , il quale dagli elementi P_ Persona_2 acquisiti non risulta essere mai stato al . Così come nel Parte_2 periodo dal 01 marzo al 31 luglio 2020 non vi è mai stato il legale rappresentante della sig. , che nella Controparte_5 Parte_5 dichiarazione rilasciata ai funzionari di vigilanza della sede di Catania conferma di non essere CP_1 stato a Ricadi (VV) e dichiara di non sapere nulla riguardo all'affidamento di questo appalto con la perché non ricorda. Perciò, di fatto, il dr. non ha ricevuto Pt_1 Parte_1 Persona_1 alcuna disposizione direttiva e operativa da parte del Rappresentante legale della né è stato sottoposto nel suo operato al controllo CP_5 Controparte_5 del sig. o da altro dipendente della società affidataria da questi Parte_5 delegato. Quindi, con il presente verbale si procede al disconoscimento della liceità dell'appalto stipulato tra la e il formalmente posto in essere Parte_1 Controparte_2 dall'affidataria consorziata perché questa Controparte_5 ultima di fatto non ha avuto alcun rischio d'impresa e non ha proceduto ad organizzare le prestazioni lavorative dei dipendenti formalmente assunti con propri mezzi e in vista del raggiungimento di un risultato produttivo autonomo, ma si è limitata unicamente ad assolvere ai soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, come ad esempio l'invio delle comunicazioni obbligatorie di assunzioni del personale dipendente, la preparazione e consegna delle lettere di assunzione, la preparazione dei fogli paga, e le trasmissioni dei flussi all Adempimenti che CP_1 peraltro risultano essere stati effettuati dal dr. nella sua qualità di Persona_3
Consulente del lavoro, per i quali risulta avere ricevuto l'apposita delega priva di luogo e stranamente datata 01/02/2020 firmata per la Controparte_5 dal sig. . Ma, visto il tempo intercorso dall'inizio dell'accertamento e Parte_5 considerato il mancato rispetto dei tempi interruttivi previsti dalle norme di legge nelle notificazioni dei verbali interlocutori, qui non si procede all'applicazione delle previste sanzioni amministrative per l'appalto illecito. Invece, ai soli fini previdenziali, poiché in tale ambito vale il principio secondo cui “l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (Cassazione sentenze n. 20/2016, n. 463/2012), evidenziando la sentenza della Corte di Cassazione n. 18004 del 04 luglio 2019 con la quale è stato sostenuto che “il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 art. 29 comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”, con il presente verbale si procede al calcolo e all'addebito alla Committente nella Parte_1 sua qualità di datore di lavoro effettivo, dei contributi previdenziali e delle somme accessorie dovute all ai sensi dell'art. 1 D.L. 338/1989 convertito con L. 389/1989, e dell'art. 2, comma CP_1
25, L. 549/1995, con riferimento al CCNL Turismo - Alberghi Confcommercio, al quale vengono adeguati gli imponibili contributivi già trasmessi all risultanti inferiori.”. CP_1
3.1. Per gli Ispettori, dunque, le società affidatarie dell'appalto sarebbero dei meri “contenitori vuoti” presso cui inserire dipendenti esercenti la loro attività lavorativa alle dipendenze, esclusive, della società ricorrente.
4. Premettendo come parte ricorrente abbia dedotto e documentato di aver sottoscritto con la apposito contratto di appalto con successiva assegnazione della Controparte_2 commessa e nomina del referente , dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio Persona_1
è emersa la genuinità di tali contrattazioni. Infatti:
- il teste , all'udienza del 18.7.2025, ha affermato che: “Ho lavorato per la Persona_1 ricorrente come direttore generale da agosto 2020 fino a dicembre 2020 e prima dal 2011 al 2014 con altri ruoli. Per Capo Vaticano Resort la ricorrente aveva un appalto con il consorzio In & out
4 per il quale lavoravo anche io. Io ero dipendente del Solo io mi occupavo del Controparte_2 personale. In base al periodo c'erano anche 80 persone della cooperativa presso il resort in questione. Io gestivo questo personale. Solo sporadicamente c'erano altri rappresentanti del presso il era una mia competenza e gestivo io il personale. Io selezionavo il CP_2 Pt_2 personale e lo reclutavo come referente della cooperativa. E questo personale formalmente era dipendente della cooperativa Io sono stato assunto come direttore generale di Capo CP_2
Vaticano Resort da agosto 2020, prima ero referente della cooperativa e poi solo da agosto 2020 sono diventato dipendete della ricorrente. Poi tutto il personale è passato alle dipendenze della ricorrente da agosto 2020. Come referente della cooperativa facevo io i turni del personale ed impartivo le direttive per organizzare il lavoro. Confermo la dichiarazione a me resa l'8.11.2022 davanti agli ispettori che mi viene mostrata”. Anche la teste ha dichiarato che: “Ho lavorato per la ricorrente da agosto Testimone_1
2020 come front office manager e fino al 2022. ho lavorato presso Capo Vaticano Resort come front office manager dapprima come dipendente della e poi come Controparte_5 dipendente della ricorrente da agosto 2020 fino a fine contratto nel 2022. Quando ero dipendente della cooperativa rispondevo al responsabile della struttura . Mi ha assunta lui e lui Persona_1 mi dava turni e direttive, confermo la dichiarazione a me resa il 20.5.2022 davanti agli ispettori che mi viene mostrata”.
5. Pertanto, la contestazione mossa dall'Ente previdenziale nei confronti della società ricorrente, mediante i verbali di accertamento, relativamente al periodo intercorrente fra gennaio e luglio 2020, non hanno trovato riscontro in questa sede.
6. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003: “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”.
6.1. Pertanto, nessuna mera somministrazione di lavoro è riscontrabile nel caso di specie, poiché l'organizzazione di mezzi, la gestione del servizio e l'attività di coordinamento, sono riconducibili al appaltatore. CP_2
7. Peraltro, l'analisi della documentazione prodotta dalle parti in lite, ha condotto ad affermare che il versamento dei contributi, pretesi dalla società ricorrente da parte dell'Ente di previdenza, risultano essere stati assoggettati allo strumento della compensazione con crediti IVA. Poiché tale credito non è mai stato disconosciuto e poiché, l' (unica Controparte_6 legittimata a procedere al recupero del credito fiscale) non ha inoltrato all'odierna parte ricorrente, alcuna contestazione in merito, l' è da ritenersi automaticamente e integralmente CP_1 soddisfatto, in ragione della suddetta compensazione.
8. A ogni modo, l' non ha fornito prove utili a giustificare la legittimità della sua Controparte_7 pretesa, risultando l'operazione di un recupero contributivo del tutto generico e privo di specifici e precisi elementi fondamentali a sostenere la sussistenza di un credito.
9. La pretesa avanzata dall' dunque, si appalesa illegittima. CP_1
10. Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
5 Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara la non debenza da parte di Parte_1 dell'importo richiamato dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022005092/DDL del 9.3.2023 e dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022010397/DDL del 11.4.2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.300,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 26/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 23.9.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, Parte_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via A. Spinelli, snc, presso lo studio dell'avv. Iconio Massara (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio, Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Obbligo contributivo e genuinità dei contratti di appalto. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 03/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dei Verbali Unici di Accertamento e Notificazione aventi numero: 1) 2022005092/DDL del 9.3.2023, con cui venivano richieste somme pari a 7.794,62€, per il periodo intercorrente fra il 24.1.2020 e il 29.2.2020; 2) 2022010397/DDL del 11.4.2023, con cui veniva richiesto l'importo pari a 126.145,25€, per il periodo intercorrente fra il 1.3.2020 e il 31.7.2020. Parte ricorrente deduceva la genuinità dell'appalto stipulato fra la stessa e il e posto in essere dall'affidataria e, anche, dell'appalto Controparte_2 P_ stipulato fra la stessa e il e posto in essere dall'affidataria Controparte_2 contestata dagli ispettori previdenziali in ragione dell'asserito Controparte_4
1 effettivo svolgimento dell'attività dei lavoratori alle dipendenze della società ricorrente, la quale si sarebbe anche occupata di organizzare il lavoro e i mezzi. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare la nullità dei Verbali impugnati per tutti i vizi di carattere formale eccepiti nel ricorso, ed espressamente indicati;
In via principale, nel merito:
2. Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie degli Enti accertatori contenute nel Verbale impugnato, statuendo che nessuna somma è dovuta dalla società ricorrente;
In via subordinata:
3. Accertare e dichiarare, a favore della ricorrente il beneficio di preventiva escussione delle società appaltatrici;
4. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui i Verbali opposti venissero confermati, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge, anche in relazione a quanto eccepito in atti;
5. Accertare e dichiarare come non dovute le sanzioni, per tutto quanto in narrativa dedotto;
In ogni caso:
6. Condannare la resistente alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della prova per testimoni, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dai verbali Unici di Accertamento e Notificazione impugnati, relativi ad asserite omissioni di versamento contributivo, in occasione di illeciti contratti di appalto.
3. Dai Verbali di contestazione, versati in atti, si evince che: “Per quanto sopra esposto non si può non rilevare che la nel caso in esame ha alcune delle stesse caratteristiche delle P_
“società farlocche” citate nel comunicato stampa dell'operazione “FAKE CREDITS” [“…. Altro elemento caratterizzante il modello evasivo fiscale ideato dal sodalizio criminoso è dato dalla partecipazione di imprese “portatrici” di crediti IVA certificati che in realtà erano soggetti economici inesistenti (solitamente di costituzione recente, dichiaravano la loro sede d'affari presso luoghi dove insistono realtà aziendali differenti, presentavano le dichiarazioni inziali necessarie ad avviare il circuito illecito e sono formalmente amministrate da persone prive di ogni capacità manageriali)…], perché di fatto, da quanto qui accertato, alla data del 01 gennaio 2020 è risultata essere un semplice contenitore vuoto dove inserire successivamente il personale che ha poi prestato attività lavorativa presso il nei primi due mesi dell'anno Parte_2
2020. Primo dei quali colui che tre giorni prima dell'effettiva assunzione era già stato designato nella sua qualità di Direttore generale (vale a dire al vertice dell'organizzazione del personale) come “referente” della e cioè il dr. Il quale però, come da lui P_ Persona_1 dichiarato, non ha conosciuto né ha avuto alcuna conversazione, neanche telefonica, con il legale rappresentante pro tempore della sig. il quale dagli elementi P_ Persona_2 acquisiti non risulta essere mai stato al . Perciò, di fatto, Parte_2 il dr. non ha ricevuto alcuna disposizione direttiva e operativa da parte Persona_1 dell'amministratore unico della né è stato sottoposto nel suo operato al controllo del P_ sig. o da altro dipendente della . Inoltre, il pagamento della Persona_2 Parte_3 fattura n. 70 del 28 gennaio 2020 emessa dal da parte di Controparte_2 Parte_1 acclara che al di là dell'adempimento formale relativo all'assunzione il dr.
[...] Persona_1 sia stato in quel periodo la “persona di fiducia” della società che nei fatti gli ha Parte_1 poi garantito la stabilità del posto di lavoro di “Direttore” del Parte_4
[..
[...] per tutto l'anno 2020. Quindi, con il presente verbale si procede al disconoscimento della liceità
[...] dell'appalto stipulato tra la il formalmente posto in Parte_1 Controparte_2 essere dall'affidataria consorziata perché questa ultima, oltre a non aver avuto di P_ fatto alcun rischio di impresa, non ha proceduto ad organizzare le prestazioni lavorative dei dipendenti formalmente assunti con propri mezzi e in vista del raggiungimento di un risultato produttivo autonomo, ma si è limitata unicamente ad assolvere ai soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, come ad esempio l'invio delle comunicazioni obbligatorie di assunzioni del personale dipendente, la preparazione e consegna delle lettere di assunzione, la preparazione dei fogli paga, e le trasmissioni dei flussi all Adempimenti che peraltro risultano CP_1 effettuati dal dr. nella sua qualità di Consulente del lavoro, per i quali risulta Persona_3 avere ricevuto l'apposita delega datata 01/01/2020 firmata per la al sig. P_ PE
. Ma, considerato lo stato di “soggetto estinto” in data 21/02/2020 della
[...] P_
l'assenza dell'avvenuta notificazione dell'avvio dell'accertamento ispettivo per irreperibilità alla e quella per il non invio al suo legale rappresentante pro tempore sig. P_ PE
, e il mancato rispetto dei tempi interruttivi previsti dalle norme di legge nelle notificazioni
[...] dei verbali interlocutori fatte l'appalto illecito. Invece, ai soli fini previdenziali, poiché in tale ambito vale il principio secondo cui “l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (Cassazione sentenze n. 20/2016, n. 463/2012), evidenziando la sentenza della Corte di Cassazione n. 18004 del 04 luglio 2019 con la quale è stato sostenuto che “il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 art. 29 comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”, con il presente verbale si procede al calcolo e all'addebito alla Committente nella Parte_1 sua qualità di datore di lavoro effettivo, dei contributi previdenziali e delle somme accessorie dovute all ai sensi dell'art. 1 D.L. 338/1989 convertito con L. 389/1989, e dell'art. 2, comma CP_1
25, L. 549/1995, con riferimento al CCNL Turismo - Alberghi Confcommercio, al quale saranno adeguati gli imponibili contributivi già trasmessi all risultanti inferiori. Poiché per motivi CP_1 tecnici procedurali non è stato possibile elaborare il flusso del mese di gennaio 2020, il cui importo a debito risulta però pagato senza utilizzare alcuna compensazione con i due F24 del 17 e 18 febbraio 2020 dalla sarà cura della U.O. competente della sede di Vibo Valentia P_ CP_1 effettuare gli eventuali adempimenti necessari per la sua regolarizzazione.”
“Per quanto sopra esposto si rileva che la el Controparte_5 caso in esame ha più di una delle stesse caratteristiche delle “società farlocche” citate nel comunicato stampa dell'operazione “FAKE CREDITS” [“…. Altro elemento caratterizzante il modello evasivo fiscale ideato dal sodalizio criminoso è dato dalla partecipazione di imprese
“portatrici” di crediti IVA certificati che in realtà erano soggetti economici inesistenti (solitamente di costituzione recente, dichiaravano la loro sede d'affari presso luoghi dove insistono realtà aziendali differenti, presentavano le dichiarazioni inziali necessarie ad avviare il circuito illecito e sono formalmente amministrate da persone prive di ogni capacità manageriali)…], perché di fatto, da quanto qui accertato, relativamente alla sua posizione DM 2208841913 è risultata essere il nuovo contenitore sostitutivo della (che non ha potuto continuare la sua attività a P_ causa della chiusura d'ufficio della partita IVA) dove inserire il personale che stava già prestando attività lavorativa presso il formalmente assunto dalla Parte_2 rimo dei quali colui che tre giorni prima della sua effettiva assunzione era già stato P_ designato nella sua qualità di Direttore generale (vale a dire al vertice dell'organizzazione del personale) come “referente” della e cioè il dr. . Il quale però, come P_ Persona_1 da lui dichiarato, non ha conosciuto né ha avuto alcuna conversazione, neanche telefonica, con il
3 legale rappresentante pro tempore della ig. , il quale dagli elementi P_ Persona_2 acquisiti non risulta essere mai stato al . Così come nel Parte_2 periodo dal 01 marzo al 31 luglio 2020 non vi è mai stato il legale rappresentante della sig. , che nella Controparte_5 Parte_5 dichiarazione rilasciata ai funzionari di vigilanza della sede di Catania conferma di non essere CP_1 stato a Ricadi (VV) e dichiara di non sapere nulla riguardo all'affidamento di questo appalto con la perché non ricorda. Perciò, di fatto, il dr. non ha ricevuto Pt_1 Parte_1 Persona_1 alcuna disposizione direttiva e operativa da parte del Rappresentante legale della né è stato sottoposto nel suo operato al controllo CP_5 Controparte_5 del sig. o da altro dipendente della società affidataria da questi Parte_5 delegato. Quindi, con il presente verbale si procede al disconoscimento della liceità dell'appalto stipulato tra la e il formalmente posto in essere Parte_1 Controparte_2 dall'affidataria consorziata perché questa Controparte_5 ultima di fatto non ha avuto alcun rischio d'impresa e non ha proceduto ad organizzare le prestazioni lavorative dei dipendenti formalmente assunti con propri mezzi e in vista del raggiungimento di un risultato produttivo autonomo, ma si è limitata unicamente ad assolvere ai soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, come ad esempio l'invio delle comunicazioni obbligatorie di assunzioni del personale dipendente, la preparazione e consegna delle lettere di assunzione, la preparazione dei fogli paga, e le trasmissioni dei flussi all Adempimenti che CP_1 peraltro risultano essere stati effettuati dal dr. nella sua qualità di Persona_3
Consulente del lavoro, per i quali risulta avere ricevuto l'apposita delega priva di luogo e stranamente datata 01/02/2020 firmata per la Controparte_5 dal sig. . Ma, visto il tempo intercorso dall'inizio dell'accertamento e Parte_5 considerato il mancato rispetto dei tempi interruttivi previsti dalle norme di legge nelle notificazioni dei verbali interlocutori, qui non si procede all'applicazione delle previste sanzioni amministrative per l'appalto illecito. Invece, ai soli fini previdenziali, poiché in tale ambito vale il principio secondo cui “l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (Cassazione sentenze n. 20/2016, n. 463/2012), evidenziando la sentenza della Corte di Cassazione n. 18004 del 04 luglio 2019 con la quale è stato sostenuto che “il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 art. 29 comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”, con il presente verbale si procede al calcolo e all'addebito alla Committente nella Parte_1 sua qualità di datore di lavoro effettivo, dei contributi previdenziali e delle somme accessorie dovute all ai sensi dell'art. 1 D.L. 338/1989 convertito con L. 389/1989, e dell'art. 2, comma CP_1
25, L. 549/1995, con riferimento al CCNL Turismo - Alberghi Confcommercio, al quale vengono adeguati gli imponibili contributivi già trasmessi all risultanti inferiori.”. CP_1
3.1. Per gli Ispettori, dunque, le società affidatarie dell'appalto sarebbero dei meri “contenitori vuoti” presso cui inserire dipendenti esercenti la loro attività lavorativa alle dipendenze, esclusive, della società ricorrente.
4. Premettendo come parte ricorrente abbia dedotto e documentato di aver sottoscritto con la apposito contratto di appalto con successiva assegnazione della Controparte_2 commessa e nomina del referente , dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio Persona_1
è emersa la genuinità di tali contrattazioni. Infatti:
- il teste , all'udienza del 18.7.2025, ha affermato che: “Ho lavorato per la Persona_1 ricorrente come direttore generale da agosto 2020 fino a dicembre 2020 e prima dal 2011 al 2014 con altri ruoli. Per Capo Vaticano Resort la ricorrente aveva un appalto con il consorzio In & out
4 per il quale lavoravo anche io. Io ero dipendente del Solo io mi occupavo del Controparte_2 personale. In base al periodo c'erano anche 80 persone della cooperativa presso il resort in questione. Io gestivo questo personale. Solo sporadicamente c'erano altri rappresentanti del presso il era una mia competenza e gestivo io il personale. Io selezionavo il CP_2 Pt_2 personale e lo reclutavo come referente della cooperativa. E questo personale formalmente era dipendente della cooperativa Io sono stato assunto come direttore generale di Capo CP_2
Vaticano Resort da agosto 2020, prima ero referente della cooperativa e poi solo da agosto 2020 sono diventato dipendete della ricorrente. Poi tutto il personale è passato alle dipendenze della ricorrente da agosto 2020. Come referente della cooperativa facevo io i turni del personale ed impartivo le direttive per organizzare il lavoro. Confermo la dichiarazione a me resa l'8.11.2022 davanti agli ispettori che mi viene mostrata”. Anche la teste ha dichiarato che: “Ho lavorato per la ricorrente da agosto Testimone_1
2020 come front office manager e fino al 2022. ho lavorato presso Capo Vaticano Resort come front office manager dapprima come dipendente della e poi come Controparte_5 dipendente della ricorrente da agosto 2020 fino a fine contratto nel 2022. Quando ero dipendente della cooperativa rispondevo al responsabile della struttura . Mi ha assunta lui e lui Persona_1 mi dava turni e direttive, confermo la dichiarazione a me resa il 20.5.2022 davanti agli ispettori che mi viene mostrata”.
5. Pertanto, la contestazione mossa dall'Ente previdenziale nei confronti della società ricorrente, mediante i verbali di accertamento, relativamente al periodo intercorrente fra gennaio e luglio 2020, non hanno trovato riscontro in questa sede.
6. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003: “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”.
6.1. Pertanto, nessuna mera somministrazione di lavoro è riscontrabile nel caso di specie, poiché l'organizzazione di mezzi, la gestione del servizio e l'attività di coordinamento, sono riconducibili al appaltatore. CP_2
7. Peraltro, l'analisi della documentazione prodotta dalle parti in lite, ha condotto ad affermare che il versamento dei contributi, pretesi dalla società ricorrente da parte dell'Ente di previdenza, risultano essere stati assoggettati allo strumento della compensazione con crediti IVA. Poiché tale credito non è mai stato disconosciuto e poiché, l' (unica Controparte_6 legittimata a procedere al recupero del credito fiscale) non ha inoltrato all'odierna parte ricorrente, alcuna contestazione in merito, l' è da ritenersi automaticamente e integralmente CP_1 soddisfatto, in ragione della suddetta compensazione.
8. A ogni modo, l' non ha fornito prove utili a giustificare la legittimità della sua Controparte_7 pretesa, risultando l'operazione di un recupero contributivo del tutto generico e privo di specifici e precisi elementi fondamentali a sostenere la sussistenza di un credito.
9. La pretesa avanzata dall' dunque, si appalesa illegittima. CP_1
10. Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
5 Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara la non debenza da parte di Parte_1 dell'importo richiamato dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022005092/DDL del 9.3.2023 e dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022010397/DDL del 11.4.2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.300,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 26/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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