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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3234/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i T E R A M O
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Erika Capanna Piscè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 3234/2019 promossa da
DA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Otello Bagalini ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Abramo Di Salvatore in Villarosa di Martinsicuro (TE) alla
Via Roma
ATTORI contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità professionale.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 6 febbraio
2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2
Notaio per sentirlo condannare, previo riconoscimento della sua responsabilità Controparte_1 contrattuale nell'esecuzione del mandato conferitogli, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
A sostegno della domanda allegavano che:
• in qualità di creditori procedenti nella procedura esecutiva immobiliare n. 313/2016 R.G.E.Imm. –
Tribunale di Teramo, conferivano al Notaio l'incarico di redigere la certificazione ex art. 567 c.p.c., CP_1 consegnandogli a tale scopo l'atto di pignoramento notificato alla debitrice;
• nel redigere la relazione, però, il Notaio ometteva l'indicazione delle trascrizioni ed iscrizioni CP_1 relative a due immobili siti in Giulianova (TE) oggetto di pignoramento, ovvero quelli contraddistinti al foglio n. 3, particelle nn. 1575 e 1490, di cui al Catasto fabbricato (quanto alla prima particella) e al Catasto terreni (quanto alla seconda particella) del medesimo Comune;
• in considerazione dell'omissione e nonostante il deposito di apposita relazione integrativa, redatta sempre dal Dott. all'udienza del 3.7.2017 il G.E. dichiarava la parziale estinzione della procedura CP_1 in relazione alle particelle omesse, sul rilievo che l'integrazione era stata depositata solo in data 5.1.2017, quando ormai era decorso il termine perentorio di cui all'art. 567 c.p.c. (scaduto in data 7.11.2016, essendo stata depositata l'istanza di vendita il 7.9.2016), disponendo la vendita per il resto del compendio;
• a loro dire, i tentativi di vendita esperiti andavano deserti proprio in considerazione dello scorporo delle due particelle omesse che rendevano il bene meno appetibile;
• inoltre, a causa dell'omissione del Notaio, che aveva comportato la parziale estinzione della procedura esecutiva, erano stati costretti ad intraprendere un nuovo procedimento di espropriazione immobiliare con riferimento alle particelle 1575 e 1490 (R.G.E. Imm. 254/2018 – Tribunale di Teramo), con conseguente aggravio di spese a loro carico.
In considerazione delle allegazioni in fatto, quantificavano il danno patrimoniale subito in € 5.745,00 per le spese sostenute nella procedura parzialmente estinta (NRGE 313/2016) ed € 9.768,95 per quelle resesi necessarie a causa dell'omissione del Notaio (NRGE 254/2018).
pagina 2 di 7 Quanto alla somma richiesta per il procedimento n. 313/2016, la stessa rinveniva da: € 2.260,00 quale fondo spese per la procedura, € 2.020,00 per il secondo e terzo tentativo di vendita, € 100,00 per il pagamento di una fattura del professionista delegato ed € 1.365,00 a titolo di spese legali.
Con riguardo alla procedura n. 254/2018, l'importo complessivamente richiesto era dato da: € 65,20 per il pignoramento immobiliare, € 299,00 per la trascrizione dello stesso, € 305,00 per l'iscrizione a ruolo dell'istanza di vendita, € 1.000,00 spesi per l'ulteriore relazione notarile ed € 14,75 per gli avvisi ai creditori, a cui aggiungere gli importi presunti di € 2.500,00 per il rinnovo della CTU, € 4.220,00 quale spesa probabile per i diversi tentativi di vendita ed € 1.360,00 per le ulteriori spese legali.
Oltre al danno patrimoniale, domandavano anche il risarcimento del danno non patrimoniale loro cagionato dalla mancata tempestiva realizzazione del credito, la quale, a loro dire, aveva subito un ritardo di 2-3 anni.
L'azione esecutiva, infatti, era stata intrapresa in forza di una sentenza che li aveva visti vittoriosi rispetto ad una richiesta di risarcimento del danno causato da una frana che aveva danneggiato il loro immobile di residenza rendendo inagibile la zona piscina e, non avendo la possibilità economica per procedere al ripristino, avrebbero dovuto attendere la conclusione dell'esecuzione forzata per acquisire la liquidità necessaria per poterla sistemare ed usufruire di nuovo dell'area esterna, utilizzata durante tutto l'anno per trascorrere serate con amici e parenti.
Da qui il nocumento dovuto all'impossibilità di svolgere una vita sociale completa e soddisfacente (anche in ragione della loro avanzata età), da quantificarsi in via equitativa in € 5.000,00 all'anno per i due anni di ritardo subiti a causa dell'instaurazione della seconda procedura esecutiva.
In punto di diritto, deducevano l'assenza di diligenza ex art. 1176 c.c. del nell'esecuzione del contratto Pt_3 di mandato, dovendosi inoltre considerare che, nel caso specifico, al convenuto era richiesta la c.d. diligenza qualificata, ovvero quella richiesta ad un professionista dotato di competenze tecniche specifiche e per la quale è tenuto a rispondere non solo in caso di dolo o colpa grave, ma anche nelle ipotesi di negligenza, imprudenza e comunque per colpa lieve.
Aggiungevano, inoltre, che nel caso di specie, oltre ad essere incontestabile il nesso causale tra l'omissione del professionista ed il danno subito, facilmente desumibile delle motivazioni dell'ordinanza del G.E. che aveva pronunciato la parziale estinzione della procedura esecutiva in ragione dell'omissione contenuta nella relazione notarile ex art. 567 c.p.c., la prestazione richiesta al convenuto non comportasse la soluzione di problemi di particolare difficoltà tali da limitare la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c.
All'udienza del 16 gennaio 2020, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante Controparte_1 produzioni documentali e prova testimoniale. Quindi, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025.
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
pagina 3 di 7 Come noto, l'art. 1218 c.c. disciplina la responsabilità contrattuale in caso di inadempimento dell'obbligazione stabilendo che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Presupposti necessari ad integrare tale responsabilità sono un preesistente rapporto contrattuale tra le parti ed un supposto inadempimento del debitore, fermo restando la possibilità per quest'ultimo di provare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile.
In punto di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. n. 13533/2001) ha avuto modo di chiarire come incomba sul creditore solo la prova del titolo costitutivo del rapporto, oltre che del danno effettivamente patito, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore il quale, a sua volta, sarà tenuto a dimostrare, per non incorrere in responsabilità, di aver adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile.
Riguardo all'elemento soggettivo, non ogni comportamento è idoneo ad integrare un illecito contrattuale, essendo necessaria la riferibilità dell'inadempimento ad una condotta non diligente del debitore, il cui grado dipende dalla natura professionale o meno dell'attività nel cui ambito si inserisce l'obbligazione.
L'art. 1176 c.c., infatti, distingue la diligenza richiesta al debitore nell'esecuzione della prestazione tra quella aspecifica del “buon padre di famiglia” (comma 1) e quella propria di chi esercita un'attività professionale
(comma 2), a cui corrisponde una gradualità anche dell'elemento soggettivo, nel primo caso integrando ipotesi di responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave, nel secondo configurandosi anche per il caso di colpa lieve proprio in ragione del maggior grado di diligenza richiesto al professionista.
Nel caso di specie, risulta ex actis l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, in considerazione della redazione da parte del Notaio delle relazioni di cui all'art. 567 c.p.c. su incarico degli odierni attori, creditori procedenti nelle procedure esecutive in esame (vd. docc. 4 e 9 di parte attrice). E' altrettanto indubbio che il grado di diligenza richiesto al nell'esecuzione del contratto sia da ricondursi a quello maggiore richiesto CP_1 al professionista, tanto più se si considera che l'obbligazione assunta non fosse di una complessità tale da richiedere la soluzione di particolari problemi, essendo sufficiente, per completezza delle informazioni su cui relazionare (e quindi delle particelle intestate all'esecutata), una semplice visura dei registri immobiliari e una semplice disamina dell'atto di pignoramento regolarmente notificato al debitore, che riportava gli estremi di tutte le particelle d'interesse (comprese quelle omesse). Inoltre, è da considerare che la redazione del certificato ex art. 567 c.p.c., dalla modifica apportata al codice di rito civile dalla legge 302/1998, rientra tra le attività normalmente praticate dai Notai.
pagina 4 di 7 Il convenuto, pertanto, è incorso in responsabilità per l'inesatto adempimento dell'obbligazione nascente dal contratto.
Passando alla quantificazione del danno, occorre differenziare le valutazioni sulle diverse voci risarcitorie in concreto domandate, evidenziando, preliminarmente, che gli attori non hanno reso al Tribunale alcuna informazione circa l'esito delle procedure esecutive in esame, da ciò dovendosi presumere l'integrale soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie, come evincibile anche dalla richiesta risarcitoria concernente il danno da “mancata tempestiva realizzazione del credito”, che lascia chiaramente intendere la sussistenza di un danno cagionato dal mero ritardo nell'ottenimento delle somme vantate.
Orbene, per quanto attiene alle voci di danno richieste per le spese della procedura esecutiva immobiliare n.
313/2016, per complessivi € 5.745,00, occorre evidenziare come le stesse non siano riconducibili al fatto del convenuto, ma diretta conseguenza della decisione degli attori di dare seguito alla procedura nella piena consapevolezza della parziale estinzione dichiarata dal G.E. in data 3.7.2017. I pagamenti di cui si chiede il rimborso e la documentazione prodotta a sostegno infatti, hanno tutti data successiva al 3.7.2017 (cfr. pag. 7 atto di citazione e doc. n. 8 allegato, oltre alla pec del delegato alla vendita allegata alla II memoria ex art. 183 c.p.c. del 16 marzo 2020).
In ogni caso, è opportuno sottolineare che, quand'anche non vi fosse stato inadempimento del Notaio, le stesse spese sarebbero comunque gravate sugli attori in quanto creditori procedenti.
Nessun importo, pertanto, può essere riconosciuto per le spese riferibili alla procedura n. 313/2016.
A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine alle spese sostenute per la procedura esecutiva immobiliare n.
254/2018, instaurata proprio al fine di porre rimedio all'omissione del Notaio e sottoporre ad esecuzione i lotti sui quali era intervenuta la pronuncia di estinzione da parte del G.E. Estinzione originata, come detto, dalla carente indicazione delle particelle 1575 e 1490 nella relazione ex art. 567 c.p.c., la cui integrazione a cura dello stesso Notaio interveniva solo in data 5.1.2017, quando ormai era decorso il termine perentorio di cui al medesimo articolo (scaduto in data 7.11.2016, essendo stata depositata l'istanza di vendita il 7.9.2016), così determinando la estinzione parziale della procedura.
Il danno patrimoniale conseguentemente sofferto ammonta a € 9768,95, come innanzi puntualmente dettagliato.
Ulteriore richiesta risarcitoria spiegata dagli attori attiene al danno non patrimoniale, quantificato equitativamente in € 10.000,00.
Tale danno, a loro dire, deriverebbe dallo stress e dalla frustrazione che sarebbe derivata dall'aver visto dilungarsi di ulteriori due anni i tempi dell'esecuzione (e, quindi, della realizzazione del credito), avendo dovuto attivare una nuova procedura esecutiva per le particelle omesse dal Notaio, con la conseguente dilatazione dei tempi necessari per poter ripristinare l'area esterna e la piscina della loro abitazione, privandoli di momenti di socialità con amici e parenti.
pagina 5 di 7 Se è vero che in tema di danno non patrimoniale la sentenza n. 26972 del 11.11.2008 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione ne ha ammesso la risarcibilità anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, la stessa
Corte specifica che la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, è limitata a quelle lesioni che riguardano diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti. In definitiva, l'inadempimento contrattuale deve aver comportato, in concreto, la lesione di diritti inviolabili della persona.
In applicazione di tali principi, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è da rigettare.
Gli attori, infatti, non hanno allegato di aver subito pregiudizi a diritti inviolabili della persona ma hanno lamentato la mancata possibilità di ripristinare l'area esterna della loro proprietà per un tempo più lungo in quanto, quale conseguenza dell'inesatto adempimento del Notaio, sono stati costretti ad intraprendere una seconda procedura esecutiva a distanza di circa due anni dalla prima.
Inoltre, anche dal punto di vista della quantificazione del danno, le allegazioni di parte risultano del tutto insufficienti per ottenere una liquidazione equitativa da parte del Tribunale.
L'esercizio di tale potere officioso del giudice presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica, per cui se tale certezza non sussiste il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 14 maggio 2018, n. 11698). Del pari insufficienti si rivelano le testimonianze rese all'udienza del 29.6.2021, le quali risultano del tutto neutre rispetto alla determinazione del c.d. danno conseguenza, del quale non è stato neppure indicato l'ammontare, sebbene si trattasse di dimostrazione di facile quantificazione (es. attraverso preventivi o fatture di spesa).
Né, infine, gli attori hanno provato che il ritardo nella vendita del primo lotto (NRGE 316/2016) sia dipeso dallo scorporo delle particelle omesse nella relazione dal Notaio, che avrebbe reso meno appetibile per gli eventuali acquirenti il bene staggito, in quanto detta allegazione è rimasta totalmente indimostrata.
Ne consegue che il danno complessivamente risarcibile agli attori ammonta a € 9768,95, oltre interessi legali dalla domanda (5.10.2018, corrispondente alla data di ricezione da parte del convenuto della raccomandata a/r contenente diffida al risarcimento del danno, all. II memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. R.G. 3234/2019, ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accerta la responsabilità contrattuale del convenuto in ordine ai fatti descritti nella parte motiva;
- condanna il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale in favore degli attori nella misura di € 9768,95, oltre interessi legali dalla domanda (5.10.2018) al saldo;
- rigetta le restanti domande;
- condanna il convenuto alla refusione, in favore degli attori, delle spese della presente causa, che liquida in complessivi € 286,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Otello Bagalini, dichiaratosi antistatario.
Teramo, 22.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i T E R A M O
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Erika Capanna Piscè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 3234/2019 promossa da
DA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Otello Bagalini ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Abramo Di Salvatore in Villarosa di Martinsicuro (TE) alla
Via Roma
ATTORI contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità professionale.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 6 febbraio
2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2
Notaio per sentirlo condannare, previo riconoscimento della sua responsabilità Controparte_1 contrattuale nell'esecuzione del mandato conferitogli, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
A sostegno della domanda allegavano che:
• in qualità di creditori procedenti nella procedura esecutiva immobiliare n. 313/2016 R.G.E.Imm. –
Tribunale di Teramo, conferivano al Notaio l'incarico di redigere la certificazione ex art. 567 c.p.c., CP_1 consegnandogli a tale scopo l'atto di pignoramento notificato alla debitrice;
• nel redigere la relazione, però, il Notaio ometteva l'indicazione delle trascrizioni ed iscrizioni CP_1 relative a due immobili siti in Giulianova (TE) oggetto di pignoramento, ovvero quelli contraddistinti al foglio n. 3, particelle nn. 1575 e 1490, di cui al Catasto fabbricato (quanto alla prima particella) e al Catasto terreni (quanto alla seconda particella) del medesimo Comune;
• in considerazione dell'omissione e nonostante il deposito di apposita relazione integrativa, redatta sempre dal Dott. all'udienza del 3.7.2017 il G.E. dichiarava la parziale estinzione della procedura CP_1 in relazione alle particelle omesse, sul rilievo che l'integrazione era stata depositata solo in data 5.1.2017, quando ormai era decorso il termine perentorio di cui all'art. 567 c.p.c. (scaduto in data 7.11.2016, essendo stata depositata l'istanza di vendita il 7.9.2016), disponendo la vendita per il resto del compendio;
• a loro dire, i tentativi di vendita esperiti andavano deserti proprio in considerazione dello scorporo delle due particelle omesse che rendevano il bene meno appetibile;
• inoltre, a causa dell'omissione del Notaio, che aveva comportato la parziale estinzione della procedura esecutiva, erano stati costretti ad intraprendere un nuovo procedimento di espropriazione immobiliare con riferimento alle particelle 1575 e 1490 (R.G.E. Imm. 254/2018 – Tribunale di Teramo), con conseguente aggravio di spese a loro carico.
In considerazione delle allegazioni in fatto, quantificavano il danno patrimoniale subito in € 5.745,00 per le spese sostenute nella procedura parzialmente estinta (NRGE 313/2016) ed € 9.768,95 per quelle resesi necessarie a causa dell'omissione del Notaio (NRGE 254/2018).
pagina 2 di 7 Quanto alla somma richiesta per il procedimento n. 313/2016, la stessa rinveniva da: € 2.260,00 quale fondo spese per la procedura, € 2.020,00 per il secondo e terzo tentativo di vendita, € 100,00 per il pagamento di una fattura del professionista delegato ed € 1.365,00 a titolo di spese legali.
Con riguardo alla procedura n. 254/2018, l'importo complessivamente richiesto era dato da: € 65,20 per il pignoramento immobiliare, € 299,00 per la trascrizione dello stesso, € 305,00 per l'iscrizione a ruolo dell'istanza di vendita, € 1.000,00 spesi per l'ulteriore relazione notarile ed € 14,75 per gli avvisi ai creditori, a cui aggiungere gli importi presunti di € 2.500,00 per il rinnovo della CTU, € 4.220,00 quale spesa probabile per i diversi tentativi di vendita ed € 1.360,00 per le ulteriori spese legali.
Oltre al danno patrimoniale, domandavano anche il risarcimento del danno non patrimoniale loro cagionato dalla mancata tempestiva realizzazione del credito, la quale, a loro dire, aveva subito un ritardo di 2-3 anni.
L'azione esecutiva, infatti, era stata intrapresa in forza di una sentenza che li aveva visti vittoriosi rispetto ad una richiesta di risarcimento del danno causato da una frana che aveva danneggiato il loro immobile di residenza rendendo inagibile la zona piscina e, non avendo la possibilità economica per procedere al ripristino, avrebbero dovuto attendere la conclusione dell'esecuzione forzata per acquisire la liquidità necessaria per poterla sistemare ed usufruire di nuovo dell'area esterna, utilizzata durante tutto l'anno per trascorrere serate con amici e parenti.
Da qui il nocumento dovuto all'impossibilità di svolgere una vita sociale completa e soddisfacente (anche in ragione della loro avanzata età), da quantificarsi in via equitativa in € 5.000,00 all'anno per i due anni di ritardo subiti a causa dell'instaurazione della seconda procedura esecutiva.
In punto di diritto, deducevano l'assenza di diligenza ex art. 1176 c.c. del nell'esecuzione del contratto Pt_3 di mandato, dovendosi inoltre considerare che, nel caso specifico, al convenuto era richiesta la c.d. diligenza qualificata, ovvero quella richiesta ad un professionista dotato di competenze tecniche specifiche e per la quale è tenuto a rispondere non solo in caso di dolo o colpa grave, ma anche nelle ipotesi di negligenza, imprudenza e comunque per colpa lieve.
Aggiungevano, inoltre, che nel caso di specie, oltre ad essere incontestabile il nesso causale tra l'omissione del professionista ed il danno subito, facilmente desumibile delle motivazioni dell'ordinanza del G.E. che aveva pronunciato la parziale estinzione della procedura esecutiva in ragione dell'omissione contenuta nella relazione notarile ex art. 567 c.p.c., la prestazione richiesta al convenuto non comportasse la soluzione di problemi di particolare difficoltà tali da limitare la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c.
All'udienza del 16 gennaio 2020, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante Controparte_1 produzioni documentali e prova testimoniale. Quindi, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025.
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
pagina 3 di 7 Come noto, l'art. 1218 c.c. disciplina la responsabilità contrattuale in caso di inadempimento dell'obbligazione stabilendo che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Presupposti necessari ad integrare tale responsabilità sono un preesistente rapporto contrattuale tra le parti ed un supposto inadempimento del debitore, fermo restando la possibilità per quest'ultimo di provare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile.
In punto di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. n. 13533/2001) ha avuto modo di chiarire come incomba sul creditore solo la prova del titolo costitutivo del rapporto, oltre che del danno effettivamente patito, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore il quale, a sua volta, sarà tenuto a dimostrare, per non incorrere in responsabilità, di aver adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile.
Riguardo all'elemento soggettivo, non ogni comportamento è idoneo ad integrare un illecito contrattuale, essendo necessaria la riferibilità dell'inadempimento ad una condotta non diligente del debitore, il cui grado dipende dalla natura professionale o meno dell'attività nel cui ambito si inserisce l'obbligazione.
L'art. 1176 c.c., infatti, distingue la diligenza richiesta al debitore nell'esecuzione della prestazione tra quella aspecifica del “buon padre di famiglia” (comma 1) e quella propria di chi esercita un'attività professionale
(comma 2), a cui corrisponde una gradualità anche dell'elemento soggettivo, nel primo caso integrando ipotesi di responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave, nel secondo configurandosi anche per il caso di colpa lieve proprio in ragione del maggior grado di diligenza richiesto al professionista.
Nel caso di specie, risulta ex actis l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, in considerazione della redazione da parte del Notaio delle relazioni di cui all'art. 567 c.p.c. su incarico degli odierni attori, creditori procedenti nelle procedure esecutive in esame (vd. docc. 4 e 9 di parte attrice). E' altrettanto indubbio che il grado di diligenza richiesto al nell'esecuzione del contratto sia da ricondursi a quello maggiore richiesto CP_1 al professionista, tanto più se si considera che l'obbligazione assunta non fosse di una complessità tale da richiedere la soluzione di particolari problemi, essendo sufficiente, per completezza delle informazioni su cui relazionare (e quindi delle particelle intestate all'esecutata), una semplice visura dei registri immobiliari e una semplice disamina dell'atto di pignoramento regolarmente notificato al debitore, che riportava gli estremi di tutte le particelle d'interesse (comprese quelle omesse). Inoltre, è da considerare che la redazione del certificato ex art. 567 c.p.c., dalla modifica apportata al codice di rito civile dalla legge 302/1998, rientra tra le attività normalmente praticate dai Notai.
pagina 4 di 7 Il convenuto, pertanto, è incorso in responsabilità per l'inesatto adempimento dell'obbligazione nascente dal contratto.
Passando alla quantificazione del danno, occorre differenziare le valutazioni sulle diverse voci risarcitorie in concreto domandate, evidenziando, preliminarmente, che gli attori non hanno reso al Tribunale alcuna informazione circa l'esito delle procedure esecutive in esame, da ciò dovendosi presumere l'integrale soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie, come evincibile anche dalla richiesta risarcitoria concernente il danno da “mancata tempestiva realizzazione del credito”, che lascia chiaramente intendere la sussistenza di un danno cagionato dal mero ritardo nell'ottenimento delle somme vantate.
Orbene, per quanto attiene alle voci di danno richieste per le spese della procedura esecutiva immobiliare n.
313/2016, per complessivi € 5.745,00, occorre evidenziare come le stesse non siano riconducibili al fatto del convenuto, ma diretta conseguenza della decisione degli attori di dare seguito alla procedura nella piena consapevolezza della parziale estinzione dichiarata dal G.E. in data 3.7.2017. I pagamenti di cui si chiede il rimborso e la documentazione prodotta a sostegno infatti, hanno tutti data successiva al 3.7.2017 (cfr. pag. 7 atto di citazione e doc. n. 8 allegato, oltre alla pec del delegato alla vendita allegata alla II memoria ex art. 183 c.p.c. del 16 marzo 2020).
In ogni caso, è opportuno sottolineare che, quand'anche non vi fosse stato inadempimento del Notaio, le stesse spese sarebbero comunque gravate sugli attori in quanto creditori procedenti.
Nessun importo, pertanto, può essere riconosciuto per le spese riferibili alla procedura n. 313/2016.
A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine alle spese sostenute per la procedura esecutiva immobiliare n.
254/2018, instaurata proprio al fine di porre rimedio all'omissione del Notaio e sottoporre ad esecuzione i lotti sui quali era intervenuta la pronuncia di estinzione da parte del G.E. Estinzione originata, come detto, dalla carente indicazione delle particelle 1575 e 1490 nella relazione ex art. 567 c.p.c., la cui integrazione a cura dello stesso Notaio interveniva solo in data 5.1.2017, quando ormai era decorso il termine perentorio di cui al medesimo articolo (scaduto in data 7.11.2016, essendo stata depositata l'istanza di vendita il 7.9.2016), così determinando la estinzione parziale della procedura.
Il danno patrimoniale conseguentemente sofferto ammonta a € 9768,95, come innanzi puntualmente dettagliato.
Ulteriore richiesta risarcitoria spiegata dagli attori attiene al danno non patrimoniale, quantificato equitativamente in € 10.000,00.
Tale danno, a loro dire, deriverebbe dallo stress e dalla frustrazione che sarebbe derivata dall'aver visto dilungarsi di ulteriori due anni i tempi dell'esecuzione (e, quindi, della realizzazione del credito), avendo dovuto attivare una nuova procedura esecutiva per le particelle omesse dal Notaio, con la conseguente dilatazione dei tempi necessari per poter ripristinare l'area esterna e la piscina della loro abitazione, privandoli di momenti di socialità con amici e parenti.
pagina 5 di 7 Se è vero che in tema di danno non patrimoniale la sentenza n. 26972 del 11.11.2008 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione ne ha ammesso la risarcibilità anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, la stessa
Corte specifica che la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, è limitata a quelle lesioni che riguardano diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti. In definitiva, l'inadempimento contrattuale deve aver comportato, in concreto, la lesione di diritti inviolabili della persona.
In applicazione di tali principi, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è da rigettare.
Gli attori, infatti, non hanno allegato di aver subito pregiudizi a diritti inviolabili della persona ma hanno lamentato la mancata possibilità di ripristinare l'area esterna della loro proprietà per un tempo più lungo in quanto, quale conseguenza dell'inesatto adempimento del Notaio, sono stati costretti ad intraprendere una seconda procedura esecutiva a distanza di circa due anni dalla prima.
Inoltre, anche dal punto di vista della quantificazione del danno, le allegazioni di parte risultano del tutto insufficienti per ottenere una liquidazione equitativa da parte del Tribunale.
L'esercizio di tale potere officioso del giudice presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica, per cui se tale certezza non sussiste il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 14 maggio 2018, n. 11698). Del pari insufficienti si rivelano le testimonianze rese all'udienza del 29.6.2021, le quali risultano del tutto neutre rispetto alla determinazione del c.d. danno conseguenza, del quale non è stato neppure indicato l'ammontare, sebbene si trattasse di dimostrazione di facile quantificazione (es. attraverso preventivi o fatture di spesa).
Né, infine, gli attori hanno provato che il ritardo nella vendita del primo lotto (NRGE 316/2016) sia dipeso dallo scorporo delle particelle omesse nella relazione dal Notaio, che avrebbe reso meno appetibile per gli eventuali acquirenti il bene staggito, in quanto detta allegazione è rimasta totalmente indimostrata.
Ne consegue che il danno complessivamente risarcibile agli attori ammonta a € 9768,95, oltre interessi legali dalla domanda (5.10.2018, corrispondente alla data di ricezione da parte del convenuto della raccomandata a/r contenente diffida al risarcimento del danno, all. II memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. R.G. 3234/2019, ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accerta la responsabilità contrattuale del convenuto in ordine ai fatti descritti nella parte motiva;
- condanna il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale in favore degli attori nella misura di € 9768,95, oltre interessi legali dalla domanda (5.10.2018) al saldo;
- rigetta le restanti domande;
- condanna il convenuto alla refusione, in favore degli attori, delle spese della presente causa, che liquida in complessivi € 286,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Otello Bagalini, dichiaratosi antistatario.
Teramo, 22.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè
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