Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1953, n. 1010
Articolo 2
Versione
5 febbraio 1954
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 5 febbraio 1954