(Manifestazione della volonta').
La volonta' di prestare fideiussione deve essere espressa.
[…] Nell'ambito dei quali l'avallato che agisca sulla base del solo rapporto causale sottostante deve dimostrare che l'avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore a mezzo di una esplicita dichiarazione di volontà ai sensi dell'art. 1937 c.c., oltre che depositare il titolo cambiario in originale a norma del R.D. n. 1669 del 1933, art. 66, comma 3 (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. n. 16859/04). […]
Leggi di più…[…] Tuttavia, alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dall'assegno (nella specie, dalla cambiale) o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, tuttavia l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile, in via presuntiva, dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937 c.c..” (cfr. […]
Leggi di più…[…] Invero, l'art. 1937 cc., laddove prescrive che la volontà di prestare la fideiussione deve essere “espressa”, va interpretato nel senso che non è sempre e comunque richiesta l'adozione di formule sacramentali, purché l'intenzione dei coobbligati sia “manifestata” in modo inequivocabile, anche attraverso il ricorso ad elementi indiziari. […]
Leggi di più…[…] Al riguardo la giurisprudenza ha escluso per molti anni l'applicabilità alla lettera di patronage dei principi e dei limiti dettati in materia di fideiussione a causa della mancanza nel primo istituto della necessaria manifestazione espressa della volontà di prestare la garanzia, richiesta invece per la fideiussione dall'articolo 1937 c.c.. […]
Leggi di più…[…] La funzione di garanzia rende superfluo e giuridicamente irrilevante il consenso preventivo del debitore e l'accettazione del contratto, per la cui stipulazione non sono richieste particolari forme solenni, ma il fideiussore, una persona fisica o anche una società, deve manifestare la sua volontà in maniera espressa e inequivocabile (art. 1937 c.c.). […]
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