(Manifestazione della volonta').
La volonta' di prestare fideiussione deve essere espressa.
(massima n. 1) La norma di cui all'art. 1937 c.c., dettata per la fideiussione, il cui scopo è quello di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui, non opera in relazione ad un "impegno di sicurezza" rilasciato da un contraente in favore dell'altro al fine di regolare le conseguenze della propria prestazione di fare, sia pure eseguita avvalendosi dell'opera materiale di un terzo in veste di collaboratore. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non applicabile l'art. 1937 c.c. in relazione ad un contratto attinente alla fornitura di tegole e alla loro posa in opera, in cui uno dei contraenti aveva prestato garanzia in riferimento non solo alla qualità dei materiali forniti ma anche all'esecuzione a regola d'arte della relativa posa in opera, eseguita avvalendosi dell'opera di un terzo).
Leggi di più…[…] Nell'ambito dei quali l'avallato che agisca sulla base del solo rapporto causale sottostante deve dimostrare che l'avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore a mezzo di una esplicita dichiarazione di volontà ai sensi dell'art. 1937 c.c., oltre che depositare il titolo cambiario in originale a norma del R.D. n. 1669 del 1933, art. 66, comma 3 (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. n. 16859/04). […]
Leggi di più…[…] In tale prospettiva, potranno dunque assumere rilievo la qualità di parte o meno del rapporto obbligatorio, nonché la presenza di una volontà espressa di prestare garanzia, richiesta dall'art. 1937 c.c. […]
Leggi di più…[…] non si è limitato ad assumere nei confronti della Banca un obbligo di fare o ha promesso l'adempimento di un terzo, ma ha assunto personalmente l'obbligo di rimborsare i debiti della società al ricorrere del presupposto della “diminuzione o perdita della partecipazione“; risulta infondata la censura secondo cui sarebbe stato violato il disposto dell'art. 1937 c.c. – che impone che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa – atteso che la volontà inequivocabile di garantire l'adempimento dell'obbligazione altrui, come emerge dalla sentenza impugnata, può ben risultare dall'assunzione del medesimo impegno costituente oggetto dell'obbligazione principale, […]
Leggi di più…[…] Come noto poi, la fideiussione non richiede la forma scritta per produrre effetti giuridici ma, al contrario e, in ossequio al disposto ex art. 1937 c.c., è soggetta al particolare onere della dichiarazione espressa, esternata in maniera oggettiva e inequivoca (2). È possibile, anzitutto, prevedere una caparra con funzione penitenziale o confirmatoria, oppure una clausola penale (con funzione di determinazione anticipata del valore del danno in caso di inadempimento). È poi possibile prevedere delle specifiche garanzie, tanto di natura reale (cioè riferite a beni mobili o immobili) oppure di natura personale (che fanno invece riferimento al patrimonio personale di un soggetto terzo). […]
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