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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1140/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN CA Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.1.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Carmine Poretti presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Carmine Poretti presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 28/10/2016 adottando il regime della separazione dei beni (Anno 2016 n. 1685, registro 01, parte I)
separati consensualmente giusto verbale ex art. 711 c.p.c. del 04.04.2022, omologato dal Tribunale di Milano con decreto n. cronol. 6638/2022 pubblicato in data 13.04.2022 con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadino italiano (CF Parte_3
); C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
La potestà sul figlio minore è esercitata separatamente dai genitori, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, assumendo le decisioni opportune nei periodi in cui lo avranno con sé, confrontandosi con l'altro genitore laddove siano assunte scelte diverse dalle normali abitudini del figlio;
le decisioni di maggior interesse per il figlio minore (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Pt_3
4.) Disporre che in considerazione dell'età del ragazzo ormai prossima alla maggior età lo stesso a prescindere dalla residenza anagrafica frequenti liberamente entrambi i genitori prendendo accordi diretti con i medesimi e tenendo conto delle esigenze dello stesso e degli impegni dei genitori, con l'obiettivo di rendere la vita quotidiana più agevole. Resta comunque acquisito che Parte_3 concorderà con entrambi i genitori i periodi nei quali soggiornerà presso l'uno o l'altro genitore;
5.) Disporre che il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre un assegno mensile di € 300,00 entro il 10 di ogni mese in via anticipata per 12 mensilità all'anno, mediante bonifico sul conto corrente della moglie;
detto assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice Istat Costo Vita (con primo adeguamento al gennaio 2026, base Istat gennaio 2025);
6.) Disporre che il padre si impegni a corrispondere il 50% delle spese di carattere straordinario afferenti al minore secondo le linee guida della Corte d'Appello di Milano, che qui si trascrivono integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
- il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- resta inteso che tutte le comunicazioni riguardanti le spese extra dovranno avvenire a mezzo e-mail agli indirizzi quanto alla madre, e Email_1
quanto al padre, con obbligo delle parti di attivare il sistema Email_2
di recezione;
7.) Disporre che l'assegno unico e universale sarà di spettanza della madre al 100%;
8.) Dare atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio della minore nonché per i loro documenti personali;
9.) Dare atto che le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e dotati di redditi propri;
10.) Dare atto che le parti danno atto che le condizioni del presente accordo avranno efficacia a far tempo dalla sottoscrizione del ricorso per divorzio congiunto.
11.) Dare atto che i coniugi hanno regolato, anche a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, del loro divorzio, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia altro titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
12.) Spese di lite integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 28/10/2016 tra Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa AN CA
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN CA Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.1.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Carmine Poretti presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Carmine Poretti presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 28/10/2016 adottando il regime della separazione dei beni (Anno 2016 n. 1685, registro 01, parte I)
separati consensualmente giusto verbale ex art. 711 c.p.c. del 04.04.2022, omologato dal Tribunale di Milano con decreto n. cronol. 6638/2022 pubblicato in data 13.04.2022 con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadino italiano (CF Parte_3
); C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
La potestà sul figlio minore è esercitata separatamente dai genitori, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, assumendo le decisioni opportune nei periodi in cui lo avranno con sé, confrontandosi con l'altro genitore laddove siano assunte scelte diverse dalle normali abitudini del figlio;
le decisioni di maggior interesse per il figlio minore (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Pt_3
4.) Disporre che in considerazione dell'età del ragazzo ormai prossima alla maggior età lo stesso a prescindere dalla residenza anagrafica frequenti liberamente entrambi i genitori prendendo accordi diretti con i medesimi e tenendo conto delle esigenze dello stesso e degli impegni dei genitori, con l'obiettivo di rendere la vita quotidiana più agevole. Resta comunque acquisito che Parte_3 concorderà con entrambi i genitori i periodi nei quali soggiornerà presso l'uno o l'altro genitore;
5.) Disporre che il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre un assegno mensile di € 300,00 entro il 10 di ogni mese in via anticipata per 12 mensilità all'anno, mediante bonifico sul conto corrente della moglie;
detto assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice Istat Costo Vita (con primo adeguamento al gennaio 2026, base Istat gennaio 2025);
6.) Disporre che il padre si impegni a corrispondere il 50% delle spese di carattere straordinario afferenti al minore secondo le linee guida della Corte d'Appello di Milano, che qui si trascrivono integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
- il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- resta inteso che tutte le comunicazioni riguardanti le spese extra dovranno avvenire a mezzo e-mail agli indirizzi quanto alla madre, e Email_1
quanto al padre, con obbligo delle parti di attivare il sistema Email_2
di recezione;
7.) Disporre che l'assegno unico e universale sarà di spettanza della madre al 100%;
8.) Dare atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio della minore nonché per i loro documenti personali;
9.) Dare atto che le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e dotati di redditi propri;
10.) Dare atto che le parti danno atto che le condizioni del presente accordo avranno efficacia a far tempo dalla sottoscrizione del ricorso per divorzio congiunto.
11.) Dare atto che i coniugi hanno regolato, anche a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, del loro divorzio, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia altro titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
12.) Spese di lite integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 28/10/2016 tra Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa AN CA
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG