TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4109 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – in persona del giudice dott. M. Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 22 maggio 2025 ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente S E N T E N Z A
Nella controversia iscritta al n. 22214/2022 RG, avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e ad iscrizione ipotecaria
T R A
C.F. rapp.to e difeso in maniera Parte_1 C.F._1 congiunta e disgiunta dall'avv.to Vincenzo Maria Formicola e dall'avv. Stefano Lamberti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, via G. Porzio Isola F11; OPPONENTE E in persona del suo l.r.p.t, anche quale procuratore speciale della CP_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi giusta procura generale alle liti indicata in atti, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via De Gasperi n. 55 presso l'Ufficio Legale CP_1
OPPOSTO nonchè
in persona del Responsabile del Controparte_4
Presidente del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate, dott. CP_5
elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) al Viale Michele De Pietro, 17,
[...] presso lo studio dell'Avv. Alberto Alfieri, che la rappresenta e difende giusta procura;
OPPOSTA FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 02.12.2022 e ritualmente notificato, parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria e contestuale intimazione di pagamento: n. 07176202200006456000, notificato in data 03.11.2022, in relazione ai crediti di cui ai sottostanti avvisi di addebito notificati dall' relativi a presunti contributi previdenziali non versati, e precisamente: CP_1
- Avviso di addebito n. 37120120013646045000 notificato in data 15.1.2013 dell'importo di € 1.173,25;
- Avviso di addebito n. 37120130013373702000 notificato in data 1.4.2014 dell'importo di € 2.544,35;
- Avviso di addebito n. 37120140010813753000 notificato in data 10.12.2014 dell'importo di € 2.565,35
- Avviso di addebito n. 37120140019594771000 notificato in data 13.3.2015 dell'importo di € 2.057,55. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese contributive, in mancanza di atti interruttivi intermedi, a decorrere dalle date delle rispettive notifiche degli avvisi, e chiedeva, pertanto, nelle proprie conclusioni: “Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità con espressa pronuncia di annullamento, delle intimazioni di pagamento impugnate per intervenuta prescrizione: Avviso di addebito n. 37120120013646045000 notificato in data 15.1.2013 dell'importo di € 1.173,25; - Avviso di addebito n. 37120130013373702000 notificato in data 1.4.2014 dell'importo di € 2.544,35; - Avviso di addebito n.
37120140010813753000 notificato in data 10.12.2014 dell'importo di € 2.565,35; - Avviso di addebito n. 37120140019594771000 notificato in data 13.3.2015 dell'importo di € 2.057,55;- accertare e dichiarare non dovute le somme pretese da per conto Controparte_6 dell in relazione agli avvisi di addebito impugnati;
In via subordinata, 3. Accertare e CP_1 dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva CP_1
l'infondatezza della domanda e l'inammissibilità della stessa. Deduceva, inoltre, la ritualità delle notifiche sia della intimazione di pagamento che degli avvisi di addebito sottesi e concludeva per il rigetto del ricorso. Si costituiva la quale eccepiva il proprio difetto di Controparte_6 legittimazione passiva e chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, essendo stato il termine prescrizionale interrotto dalle notifiche delle intimazioni di pagamento indicate in memoria. Disposta inizialmente la celebrazione dell'udienza di discussione con modalità
“cartolare” ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza di discussione odierna in presenza. Quindi il Giudice, sentite le conclusioni delle parti, decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Va preliminarmente affermato il difetto di legittimazione passiva della CP_7 poiché, trattandosi nella specie di crediti maturati ed accertati successivamente all'1- 1-2006, essi non sono stati oggetto della cessione di cui all'art.13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (v., per il differimento ai crediti fino al 31-12-2005, legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138).
L'azione proposta va innanzitutto qualificata quale opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c, essendo essa volta a far valere una causa estintiva dei crediti CP_1 vantati nei confronti del ricorrente (prescrizione) maturatasi successivamente rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo, e pertanto, a decorrere dalle rispettive date di notifica degli avvisi di addebito: 1. n. 37120120013646045000 notificato in data 15.1.2013; n. 37120130013373702000 notificato in data 1.4.2014; n. 37120140010813753000 notificato in data 10.12.2014; n. 37120140019594771000 notificato in data 13.3.2015. E' da confermarsi pertanto sia la legittimazione passiva dell' quale ente titolare CP_1 delle pretese impositive, sia quella di , successore a Controparte_6 titolo universale del concessionario per la riscossione , trattandosi Controparte_8 in questa sede di verificare se sia stata effettivamente operata valida interruzione del termine prescrizionale attraverso la notifica di atti interruttivi successi a tali rispettive date e fino alla notifica dell'intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria del 3.11.2022. Alla stregua di quanto prospettato in ricorso, si è dinanzi ad un'opposizione proposta avverso un atto specifico (intimazione) in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione e che denota la minaccia di azione esecutiva. Di conseguenza risulta sussistente l'interesse ad agire, in quanto l'opponente ha innanzitutto dedotto a fondamento della opposizione una causa di estinzione del titolo esecutivo sopravvenuta (prescrizione), laddove l'ente Concessionario aveva notificato apposito atto di intimazione, prodromico proprio all'istaurazione di una procedura di riscossione coattiva basata sugli avvisi di addebito.
Nel merito l'opposizione all'esecuzione è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. In merito alla verifica della eccezione relativa al decorso della prescrizione estintiva (quinquennale) dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito posti a base dell'intimazione di pagamento/preavviso di iscrizione ipotecaria impugnata, vanno innanzitutto esaminate le copie delle relate di notifica degli avvisi allegate dall' resistente alla produzione del relativo fascicolo. CP_9
Le stesse risultano essere stata perfezionate rispettivamente:
- Avviso di addebito n. 37120120013646045000: notificato il 15.1.2013 mediante raccomandata AR consegnata a mani del destinatario (cfr relata);
- Avviso di addebito: notificato il 1.4.2014 per compiuta AC (cfr. relata in atti);
- Avviso di addebito n. 37120140010813753000: notificato il 10.12.2014 per compiuta AC (cfr. relata);
- Avviso di addebito n. 37120140019594771000: notificato il 13.3.2015 per compiuta AC (cfr. relata). Calcolando cinque anni a partire da tali rispettive date di notifica, deve osservarsi che: Per il primo avviso, il termine sarebbe maturato in data 21.1.2018; tuttavia ha CP_10 dimostrato di avere notificato a mezzo pec atto di intimazione di pagamento n. 07120179047143040000, interruttivo del termine quinquennale, in data 6.9.2017 (cfr. relata, in prod . CP_10
Successivamente a tale data, poi, non risulta interamente decorso l'ulteriore termine quinquennale sino alla data di notifica della intimazione e contestuale preavviso di iscrizione ipotecaria del 3.11.2022, tenendosi conto delle sospensioni disposte per legge in base alla cd normativa emergenziale OV (decreto cd. Cura Italia n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 per giorni 129 nonché del successivo provvedimento normativo di sospensione dei termini OV (art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2021, n. 21) a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 per ulteriori 182 giorni). Entrambe le sospensioni risultano applicabili nella fattispecie, in quanto il termine era pendente alla data di entrata in vigore di detti provvedimenti. Per quanto concerne tale avviso di addebito ed i relativi crediti contributivi CP_1 pertanto, l'opposizione va rigettata non essendosi gli stessi prescritti.
Per quanto invece concerne gli ulteriori avvisi: n. 37120130013373702000 notificato in data 1.4.2014; n. 37120140010813753000 notificato in data 10.12.2014; n. 37120140019594771000 notificato in data 13.3.2015 deve osservarsi che per quanto riguarda gli atti interruttivi indicati in memoria da (e cioè le rispettive CP_10 intimazioni di pagamento: n. 07120189057153661000 asseritamente notificata il 27.12.2018 ai sensi dell'art. 26 co 2 DPR 602/73 e dell'art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225; - intimazione di pagamento n. 07120199002978720000 asseritamente notificata il 09.02.2019 ai sensi dell'art. 26 co 2 DPR 602/73 e dell'art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225, ed intimazione di pagamento n. 07120199040991961000 asseritamente notificata il 17.10.2019 ai sensi dell'art. 26 co 2 DPR 602/73 e dell'art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre 2016, n 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225) non risulta comprovato l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari per poter ritenere esistenti e perfezionate tali notifiche ai sensi della citata normativa. Trattasi - difatti - di atti non validamente notificati, mancando nello specifico la prova dell'invio delle rispettive raccomandate con avviso di ricevimento contenenti l'avviso di avvenuto deposito delle intimazioni sulla piattaforma telematica predisposta dalla Camera di Commercio competente, a seguito della mancata possibilità di portare a compimento la notifica a mezzo pec a causa di: “indirizzo telematico non valido o non esistente” del destinatario/opponente. Ed invero le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale “esclusivamente” vengono inviate le notifiche delle cartelle da parte dell'agente della riscossione. Tali indirizzi sono inseriti nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e l'Ufficio finanziario può liberamente consultarli ed estrarli per eseguire le notifiche. Nei casi in cui l'indirizzo PEC non risulti valido e attivo (o quando la casella sia satura) l'ente riscossore deve eseguire la notificazione mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento. All'agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l 'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi INI PEC. Non si applica l 'art. 149 - bis del codice di procedura civile.
“Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente di riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio…" (cfr. norma cit.). Da ultimo deve aggiungersi che la Suprema Corte, a completamento della ricostruzione ermeneutica di tale istituto, ha enunciato in subiecta materia il seguente principio di diritto: <<in caso di notifica a mezzo pec cui all d.p.r. n. ove l risulti non valido o inattivo le formalit completamento della costituite dal deposito telematico dell nell riservata del sito internet societ infocamere e dalla pubblicazione entro il secondo giorno successivo al nello stesso per quindici giorni oltre raccomandata devono essere precedute da un invio via decorsi almeno sette solo in la si sia potuta eseguire perch relativa casella risultava satura primo tentativo>> (cfr. Cass. sezione tributaria, sent. n. 3703 del 13 febbraio 2025).
Pertanto, facendo coerente applicazione nella fattispecie di tale principio, deve rilevarsi che – per quanto concerne le tre intimazioni di pagamento da ultimo citate - non vi è prova della spedizione delle raccomandate di avviso (AR di avvenuto deposito); di conseguenza le relative notifiche devono ritenersi incomplete e, pertanto, inesistenti. In mancanza di notifica di validi atti interruttivi, pertanto, i crediti portati dagli CP_1 avvisi di addebito: n. 37120130013373702000 notificato in data 1.4.2014; n. 37120140010813753000 notificato in data 10.12.2014 e n. 37120140019594771000 notificato in data 13.3.2015 risultano prescritti per l'integrale decorso del termine quinquennale a partire da tali date (compiutosi pertanto il 1.4.2019; 10.12.2019 e 13.3.2020). Non si applicano le sospensioni cd. OV in quanto alla data di entrata in vigore dei decreti emergenziali (cfr. supra) i rispettivi termini erano già completamente spirati. L'opposizione va pertanto accolta in parte qua, dichiarandosi i relativi crediti CP_1 non più dovuti per prescrizione estintiva successiva alla notifica degli avvisi.
In vista del solo parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura di ¼, ponendosi le stesse per il residuo a carico delle parti opposte, in solido tra loro, nella misura di ¾ in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) In parziale accoglimento dell'opposizione dichiara non dovuti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito: n. CP_1
37120130013373702000; n. 37120140010813753000 e n. 37120140019594771000 ed incluse nell'intimazione di pagamento n. 07176202200006456000 per sopravvenuta prescrizione dei crediti stessi;
2) Rigetta per il resto l'opposizione, confermando la debenza dei contributi portati dall'avviso n. 37120120013646045000 CP_1 nonché la validità in parte qua dell'intimazione n. 07176202200006456000; 3) Compensa nella misura di ¼ le spese di lite e per i residui 3/4 condanna le opposte in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidando le stesse in complessivi 1980,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione. Napoli, 22 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Maria Rosaria Elmino
Nella controversia iscritta al n. 22214/2022 RG, avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e ad iscrizione ipotecaria
T R A
C.F. rapp.to e difeso in maniera Parte_1 C.F._1 congiunta e disgiunta dall'avv.to Vincenzo Maria Formicola e dall'avv. Stefano Lamberti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, via G. Porzio Isola F11; OPPONENTE E in persona del suo l.r.p.t, anche quale procuratore speciale della CP_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi giusta procura generale alle liti indicata in atti, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via De Gasperi n. 55 presso l'Ufficio Legale CP_1
OPPOSTO nonchè
in persona del Responsabile del Controparte_4
Presidente del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate, dott. CP_5
elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) al Viale Michele De Pietro, 17,
[...] presso lo studio dell'Avv. Alberto Alfieri, che la rappresenta e difende giusta procura;
OPPOSTA FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 02.12.2022 e ritualmente notificato, parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria e contestuale intimazione di pagamento: n. 07176202200006456000, notificato in data 03.11.2022, in relazione ai crediti di cui ai sottostanti avvisi di addebito notificati dall' relativi a presunti contributi previdenziali non versati, e precisamente: CP_1
- Avviso di addebito n. 37120120013646045000 notificato in data 15.1.2013 dell'importo di € 1.173,25;
- Avviso di addebito n. 37120130013373702000 notificato in data 1.4.2014 dell'importo di € 2.544,35;
- Avviso di addebito n. 37120140010813753000 notificato in data 10.12.2014 dell'importo di € 2.565,35
- Avviso di addebito n. 37120140019594771000 notificato in data 13.3.2015 dell'importo di € 2.057,55. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese contributive, in mancanza di atti interruttivi intermedi, a decorrere dalle date delle rispettive notifiche degli avvisi, e chiedeva, pertanto, nelle proprie conclusioni: “Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità con espressa pronuncia di annullamento, delle intimazioni di pagamento impugnate per intervenuta prescrizione: Avviso di addebito n. 37120120013646045000 notificato in data 15.1.2013 dell'importo di € 1.173,25; - Avviso di addebito n. 37120130013373702000 notificato in data 1.4.2014 dell'importo di € 2.544,35; - Avviso di addebito n.
37120140010813753000 notificato in data 10.12.2014 dell'importo di € 2.565,35; - Avviso di addebito n. 37120140019594771000 notificato in data 13.3.2015 dell'importo di € 2.057,55;- accertare e dichiarare non dovute le somme pretese da per conto Controparte_6 dell in relazione agli avvisi di addebito impugnati;
In via subordinata, 3. Accertare e CP_1 dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva CP_1
l'infondatezza della domanda e l'inammissibilità della stessa. Deduceva, inoltre, la ritualità delle notifiche sia della intimazione di pagamento che degli avvisi di addebito sottesi e concludeva per il rigetto del ricorso. Si costituiva la quale eccepiva il proprio difetto di Controparte_6 legittimazione passiva e chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, essendo stato il termine prescrizionale interrotto dalle notifiche delle intimazioni di pagamento indicate in memoria. Disposta inizialmente la celebrazione dell'udienza di discussione con modalità
“cartolare” ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza di discussione odierna in presenza. Quindi il Giudice, sentite le conclusioni delle parti, decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Va preliminarmente affermato il difetto di legittimazione passiva della CP_7 poiché, trattandosi nella specie di crediti maturati ed accertati successivamente all'1- 1-2006, essi non sono stati oggetto della cessione di cui all'art.13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (v., per il differimento ai crediti fino al 31-12-2005, legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138).
L'azione proposta va innanzitutto qualificata quale opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c, essendo essa volta a far valere una causa estintiva dei crediti CP_1 vantati nei confronti del ricorrente (prescrizione) maturatasi successivamente rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo, e pertanto, a decorrere dalle rispettive date di notifica degli avvisi di addebito: 1. n. 37120120013646045000 notificato in data 15.1.2013; n. 37120130013373702000 notificato in data 1.4.2014; n. 37120140010813753000 notificato in data 10.12.2014; n. 37120140019594771000 notificato in data 13.3.2015. E' da confermarsi pertanto sia la legittimazione passiva dell' quale ente titolare CP_1 delle pretese impositive, sia quella di , successore a Controparte_6 titolo universale del concessionario per la riscossione , trattandosi Controparte_8 in questa sede di verificare se sia stata effettivamente operata valida interruzione del termine prescrizionale attraverso la notifica di atti interruttivi successi a tali rispettive date e fino alla notifica dell'intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria del 3.11.2022. Alla stregua di quanto prospettato in ricorso, si è dinanzi ad un'opposizione proposta avverso un atto specifico (intimazione) in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione e che denota la minaccia di azione esecutiva. Di conseguenza risulta sussistente l'interesse ad agire, in quanto l'opponente ha innanzitutto dedotto a fondamento della opposizione una causa di estinzione del titolo esecutivo sopravvenuta (prescrizione), laddove l'ente Concessionario aveva notificato apposito atto di intimazione, prodromico proprio all'istaurazione di una procedura di riscossione coattiva basata sugli avvisi di addebito.
Nel merito l'opposizione all'esecuzione è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. In merito alla verifica della eccezione relativa al decorso della prescrizione estintiva (quinquennale) dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito posti a base dell'intimazione di pagamento/preavviso di iscrizione ipotecaria impugnata, vanno innanzitutto esaminate le copie delle relate di notifica degli avvisi allegate dall' resistente alla produzione del relativo fascicolo. CP_9
Le stesse risultano essere stata perfezionate rispettivamente:
- Avviso di addebito n. 37120120013646045000: notificato il 15.1.2013 mediante raccomandata AR consegnata a mani del destinatario (cfr relata);
- Avviso di addebito: notificato il 1.4.2014 per compiuta AC (cfr. relata in atti);
- Avviso di addebito n. 37120140010813753000: notificato il 10.12.2014 per compiuta AC (cfr. relata);
- Avviso di addebito n. 37120140019594771000: notificato il 13.3.2015 per compiuta AC (cfr. relata). Calcolando cinque anni a partire da tali rispettive date di notifica, deve osservarsi che: Per il primo avviso, il termine sarebbe maturato in data 21.1.2018; tuttavia ha CP_10 dimostrato di avere notificato a mezzo pec atto di intimazione di pagamento n. 07120179047143040000, interruttivo del termine quinquennale, in data 6.9.2017 (cfr. relata, in prod . CP_10
Successivamente a tale data, poi, non risulta interamente decorso l'ulteriore termine quinquennale sino alla data di notifica della intimazione e contestuale preavviso di iscrizione ipotecaria del 3.11.2022, tenendosi conto delle sospensioni disposte per legge in base alla cd normativa emergenziale OV (decreto cd. Cura Italia n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 per giorni 129 nonché del successivo provvedimento normativo di sospensione dei termini OV (art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2021, n. 21) a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 per ulteriori 182 giorni). Entrambe le sospensioni risultano applicabili nella fattispecie, in quanto il termine era pendente alla data di entrata in vigore di detti provvedimenti. Per quanto concerne tale avviso di addebito ed i relativi crediti contributivi CP_1 pertanto, l'opposizione va rigettata non essendosi gli stessi prescritti.
Per quanto invece concerne gli ulteriori avvisi: n. 37120130013373702000 notificato in data 1.4.2014; n. 37120140010813753000 notificato in data 10.12.2014; n. 37120140019594771000 notificato in data 13.3.2015 deve osservarsi che per quanto riguarda gli atti interruttivi indicati in memoria da (e cioè le rispettive CP_10 intimazioni di pagamento: n. 07120189057153661000 asseritamente notificata il 27.12.2018 ai sensi dell'art. 26 co 2 DPR 602/73 e dell'art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225; - intimazione di pagamento n. 07120199002978720000 asseritamente notificata il 09.02.2019 ai sensi dell'art. 26 co 2 DPR 602/73 e dell'art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225, ed intimazione di pagamento n. 07120199040991961000 asseritamente notificata il 17.10.2019 ai sensi dell'art. 26 co 2 DPR 602/73 e dell'art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre 2016, n 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225) non risulta comprovato l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari per poter ritenere esistenti e perfezionate tali notifiche ai sensi della citata normativa. Trattasi - difatti - di atti non validamente notificati, mancando nello specifico la prova dell'invio delle rispettive raccomandate con avviso di ricevimento contenenti l'avviso di avvenuto deposito delle intimazioni sulla piattaforma telematica predisposta dalla Camera di Commercio competente, a seguito della mancata possibilità di portare a compimento la notifica a mezzo pec a causa di: “indirizzo telematico non valido o non esistente” del destinatario/opponente. Ed invero le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale “esclusivamente” vengono inviate le notifiche delle cartelle da parte dell'agente della riscossione. Tali indirizzi sono inseriti nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e l'Ufficio finanziario può liberamente consultarli ed estrarli per eseguire le notifiche. Nei casi in cui l'indirizzo PEC non risulti valido e attivo (o quando la casella sia satura) l'ente riscossore deve eseguire la notificazione mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento. All'agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l 'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi INI PEC. Non si applica l 'art. 149 - bis del codice di procedura civile.
“Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente di riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio…" (cfr. norma cit.). Da ultimo deve aggiungersi che la Suprema Corte, a completamento della ricostruzione ermeneutica di tale istituto, ha enunciato in subiecta materia il seguente principio di diritto: <<in caso di notifica a mezzo pec cui all d.p.r. n. ove l risulti non valido o inattivo le formalit completamento della costituite dal deposito telematico dell nell riservata del sito internet societ infocamere e dalla pubblicazione entro il secondo giorno successivo al nello stesso per quindici giorni oltre raccomandata devono essere precedute da un invio via decorsi almeno sette solo in la si sia potuta eseguire perch relativa casella risultava satura primo tentativo>> (cfr. Cass. sezione tributaria, sent. n. 3703 del 13 febbraio 2025).
Pertanto, facendo coerente applicazione nella fattispecie di tale principio, deve rilevarsi che – per quanto concerne le tre intimazioni di pagamento da ultimo citate - non vi è prova della spedizione delle raccomandate di avviso (AR di avvenuto deposito); di conseguenza le relative notifiche devono ritenersi incomplete e, pertanto, inesistenti. In mancanza di notifica di validi atti interruttivi, pertanto, i crediti portati dagli CP_1 avvisi di addebito: n. 37120130013373702000 notificato in data 1.4.2014; n. 37120140010813753000 notificato in data 10.12.2014 e n. 37120140019594771000 notificato in data 13.3.2015 risultano prescritti per l'integrale decorso del termine quinquennale a partire da tali date (compiutosi pertanto il 1.4.2019; 10.12.2019 e 13.3.2020). Non si applicano le sospensioni cd. OV in quanto alla data di entrata in vigore dei decreti emergenziali (cfr. supra) i rispettivi termini erano già completamente spirati. L'opposizione va pertanto accolta in parte qua, dichiarandosi i relativi crediti CP_1 non più dovuti per prescrizione estintiva successiva alla notifica degli avvisi.
In vista del solo parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura di ¼, ponendosi le stesse per il residuo a carico delle parti opposte, in solido tra loro, nella misura di ¾ in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) In parziale accoglimento dell'opposizione dichiara non dovuti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito: n. CP_1
37120130013373702000; n. 37120140010813753000 e n. 37120140019594771000 ed incluse nell'intimazione di pagamento n. 07176202200006456000 per sopravvenuta prescrizione dei crediti stessi;
2) Rigetta per il resto l'opposizione, confermando la debenza dei contributi portati dall'avviso n. 37120120013646045000 CP_1 nonché la validità in parte qua dell'intimazione n. 07176202200006456000; 3) Compensa nella misura di ¼ le spese di lite e per i residui 3/4 condanna le opposte in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidando le stesse in complessivi 1980,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione. Napoli, 22 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Maria Rosaria Elmino