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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 06/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dr. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 270/2021 R.G. di questa Corte di Appello
promossa in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
DA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Enna il 05.03.1979 ivi residente in [...], , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Gioia, del Foro di Enna, giusta procura speciale in calce all'Atto di citazione per riassunzione in rinvio dalla
Corte di Cassazione, elettivamente domiciliato in Caltanissetta Piazza
Giovanni XXIII n. 8 presso lo studio dell'Avv. Mario Mancuso
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
Palermo il 28.06.1958 e residente a[...], erede del fu (nato a [...] il [...] dec. il 06.10.2009) Persona_1
1 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE- CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con Note di trattazione scritta per l'udienza del 28.03.2024 il procuratore dell'attore in riassunzione così concludeva: “Si precisano le conclusioni, riportandosi a quelle formulate in atti qui integralmente trascritte
VOGLIA LA ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA in diversa
composizione accertata la risoluzione del contratto preliminare in premessa,
a seguito del recesso del promittente compratore ed a causa dell'inadempimento grave e conclamato del promittente venditore, condannare la sig. a corrispondere al sig. Controparte_1 Parte_1
il doppio della caparra di € 22.000,00 e, quindi, € 44.000,00,
[...]
versata e quietanzata in preliminare, con interessi legali dalla dazione al
soddisfo, come per legge.
- Con vittoria di spese e compensi di tutti gradi e fasi del giudizio, compreso
quello di Cassazione.
- Si chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 e 352 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di Enna il sig. (nato a [...] il [...]) per Persona_1
sentire dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita dell'11.07.2006, a causa del grave inadempimento contrattuale del promittente venditore.
A fondamento della propria domanda deduceva che Parte_1
gli aveva promesso in vendita una casa sita in Pergusa, Persona_1
C.da Parasporino, compreso il giardinetto antistante la casa e corte comune,
annotato in NCEU di Enna al foglio 174, part. 10 sub 2, per il prezzo di €
172.000,00, di cui € 22.000,00 erano stati pagati e quietanzati alla firma del
2 preliminare a titolo di caparra confirmatoria;
che l'atto pubblico di vendita avrebbe dovuto essere stipulato entro e non oltre la data del 30.11.2006; che ove, tuttavia gli eredi di e cui il Persona_2 Persona_3
promittente venditore doveva notificare l'intenzione di vendere l'immobile promesso (come previsto nell'atto di divisione per Notar S. Catania di Enna del 07.07.29173 n.3316 Reg. titolo di acquisto dello stesso venditore),
avessero esercitato la prelazione, il preliminare sarebbe stato risolto, con obbligo del promittente venditore di restituire al promittente acquirente la sola caparra data, con gli interessi;
che il promittente venditore era stato inadempiente in quanto, sebbene ripetutamente sollecitato anche con formali diffide inviate allo stesso con raccomandate del 09.01.2007 e del 15.11.2007, si era rifiutato di procedere alla vendita con la stipula dell'atto pubblico;
che il convenuto si era reso, inoltre, inadempiente perché con il preliminare aveva promesso in vendita anche il giardinetto circostante alla casa, che invece aveva già venduto a terzi.
Chiedeva, pertanto al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del promittente venditore e la condanna dello stesso al pagamento del doppio della caparra.
non si costituiva in giudizio e nella prima udienza veniva Persona_1
dichiarato contumace.
Espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale, interrogatorio formale del convenuto, ammesso ma non espletato per le precarie condizioni di salute dello stesso, e prova testimoniale, il Giudice rinviava la causa ex art. 281 quinquies comma 2.
In data 30.01.2010 si costituiva in giudizio , quale unica Controparte_1
erede di , deceduto il 06.10.2009. Persona_1
3 Comparsa all'udienza fissata per la decisione del 03.03.2011 CP_1
proponeva eccezioni, contestava la pretesa attorea e formulava
[...]
richieste di prova.
eccepiva la tardività della costituzione e Parte_1
l'inammissibilità delle eccezioni proposte.
Il Tribunale di Enna, dichiarata irricevibile la costituzione di CP_1
poiché effettuata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ex
[...]
art. 281 quinquies c.p.c., con sentenza del 15.04.2010, depositata il
20.04.2010, nella contumacia del convenuto dichiarava Persona_1
legittimo il recesso esercitato da dal contratto Parte_1
preliminare dell'11.07.2006, stante l'inadempimento grave ed imputabile del convenuto alle obbligazioni assunte e, per l'effetto, condannava lo stesso al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 44.000,00 oltre interessi legali dal 19.11.2007 fino al deposito della sentenza ed al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso tale decisione con atto di citazione notificato il 6.7.2010,
[...]
nella spiegata qualità, proponeva impugnazione innanzi alla CP_1
Corte di Appello di Caltanissetta, chiedendone l'integrale riforma con la compensazione delle spese di primo grado ed il favore delle spese del giudizio di appello.
Si costituiva contestando la fondatezza del proposto Parte_1
gravame di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con la sentenza n. 204/2017 del 31.07.2017, depositata il 10.08.2017, la
Corte di Appello di Caltanissetta così statuiva: “La Corte di Appello di
Caltanissetta, definitivamente pronciando, in riforma della sentenza del
Tribunale di Enna n. 323/ 10 del 15/4/ 20 l0, depositata il 20/4/ 2010, cosi
provvede:
4 - dichiara risolto il contratto preliminare stipulato tra e Persona_1
l'11.07.2006 e condanna alla Parte_1 Controparte_1
restituzione in favore di della sommadi €.22.000,00 Parte_1
oltre interessi legali dalla data dell'll.
7.2006 fino al soddisfo;
dichiara irripetibili le spese del giudizio di primo grado;
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio”.
La Corte distrettuale così motivava la decisione: “……Appaiono invece fondati i motivi dedotti dall'appellante in ordine all'esistenza del diritto di prelazione, impeditivo dell'efficacia del preliminare nei confronti del predetto. Va premesso che il rilievo non costituisce eccezione in senso stretto,
ma mera difesa, in quanto l'esistenza del diritto di prelazione è
espressamente prevista dall'art.6 del preliminare come di seguito riportato:
"La parte venditrice dichiara che sull'immobile esiste un diritto di prelazione
da parte dei proprietari dei fabbricati adiacenti all'immobile oggetto del
presente compromesso, nelle persone degli eredi di e Persona_2
, e si impegna a notificare ai suddetti eredi, l'intenzione di Persona_3
alienare l'immobile alle condizioni stabilite nel presente preliminare, così come previsto nell'atto di divisione stipulato tra la Parte Venditrice e le sue
sorelle ed presso il notaio Catania meglio citato Persona_2 Per_3
al punto 2 del presente preliminare e d'altra parte, la Parte Acquirente accetta sin da ora la possibilità che una degli eredi confinanti possa
esercitare tale diritto;
in caso si perfezioni la prelazione, la Parte Venditrice
restituirà alla Parte Acquirente la somma oggi versata a titolo di caparra
oltre agli interessi legali maturati fino alla data della restituzione escludendo altre penalità o rivalse per la richiesta danni”. Era cosi, onere dell'attore, in primo grado, provare che gli aventi diritto alla prelazione avessero
rinunciato alla stessa. In difetto, non potendosi ritenere efficace l'obbligo di
5 contrarre nei confronti di ne consegue, che non può Persona_1
ritenersi provato l'inadempimento del promittente venditore e quindi il diritto
dell'acquirente di ottenere il doppio della caparra a fronte della risoluzione
del contratto. Per le ragioni prospettate, va dichiarato risolto il contratto
preliminare stipulato tra e Persona_1 Parte_1
l'11.07.2006 con obbligo dell'appellante alla restituzione in favore di
[...]
della somma di €.22.000,00 versata dalla stesso a titolo Parte_1
di caparra con gli interessi legali dalla data della conclusione del suddetto preliminare al soddisfo. In relazione alle domande accolte, la Corte ritiene
che ricorrano i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio”.
3. Avverso tale sentenza il proponeva ricorso per Parte_1
cassazione affidandolo a tre motivi, con cui lamentava “1° Motivo:
Violazione degli artt. 293, 166, 167, 183, 112 e 345 c.p.c. in relazione all'art.
360 comma 1° n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione delle norme
che dettano termini e modi decadenziali per la proposizione delle eccezioni
di parte, produzioni e richieste di prova, anche da parte del contumace in
primo, come in secondo grado. Ultrapetizione per avere la Corte deciso su
eccezioni dal contumace, tardivamente sollevate in appello, erroneamente
qualificate come mere difese;
2° Motivo: Violazione degli Artt. 112, 166, 167,
183, 293 e 354 c.p.c. in relazione all'art.360 n. 4 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 co. 2°, 1218, 1352 e 1385 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 e 4 c.p.c. per avere la Corte nissena contra legem addossato sull'attore l'onere della prova, sostanzialmente negativa (dell'insussistente inadempimento del promittente venditore), per una rinuncia a prelazione da
parte di terzi: prelazione neppure provata in atti, che, a tutto concedere,
incombeva al convenuto dimostrare nei modi e termini di rito;
3° Motivo:
6 Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., 115. 116 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo, già oggetto di discussione tra le parti,
riguardante la circostanza in atti documentata della insussistenza di prelazione esercitata dai terzi”.
resisteva con controricorso. Controparte_1
La Suprema Corte, con Ordinanza n. 17380/2021 depositata il 17.09.2021,
accogliendo il secondo e terzo motivo di ricorso e respingendo il primo, cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello di
Caltanissetta in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
La Suprema Corte accoglieva il secondo e il terzo motivo per le seguenti ragioni: “Occorre rilevare che, in base alla specifica previsione dell'art. 6 del contratto preliminare (riportata anche nella motivazione dell'impugnata
sentenza), sul presupposto che la parte (promittente) venditrice (il Per_1
aveva dichiarato che sull'immobile oggetto del contratto esisteva
[...]
un diritto di prelazione in capo agli eredi proprietari confinanti, la stessa si
impegnava a comunicare a questi ultimi l'intenzione di alienare il bene con
conclusione della vendita presso apposito notaio, con la specificazione che
la parte (promissaria) acquirente (ovvero il era resa Parte_1
consapevole della sussistenza di tale diritto di prelazione e che uno dei
titolati potesse esercitarla, nel qual caso il promittente venditore si obbligava
alla restituzione della caparra oltre accessori.
Orbene, una volta che il (attuale ricorrente) aveva diffidato Parte_1
formalmente il a stipulare il contratto definitivo per poi agire in Per_1
giudizio, a fronte dell'inerzia della controparte, al fine di far accertare la
legittimità del suo recesso dallo stesso contratto preliminare per
7 inadempimento del medesimo avrebbe dovuto essere quest'ultimo - Per_1
in virtù del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. (cfr., ad es., Cass.
n. 9351/2007 e Cass. n. 13685/2019) - a provare la sussistenza della causa
ostativa (quindi impeditiva) alla conclusione del contratto definitivo per
l'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più terzi come indicati in preliminare e non l'attore a dare la prova (negativa) Parte_1
che detti terzi avevano rinunciato ad avvalersi della prelazione, e tanto
correttamente valutando il tipo di condizione riconducibile a tale pattuizione nel contesto del complessivo assetto scaturente dalle obbligazioni reciproche evincibili dall'intero contenuto del contratto preliminare intercorso tra le parti.
Nel compimento di tale operazione ricostruttiva, il giudice di merito dovrà
considerare anche che poiché le parti possono, nell'ambito dell'autonomia privata, prevedere l'adempimento o l'inadempimento di una di esse quale evento condizionante l'efficacia del contratto sia in senso sospensivo che risolutivo, non configura una illegittima condizione meramente potestativa
la pattuizione che fa dipendere dal comportamento - adempiente o meno –
della parte l'effetto risolutivo del negozio, e ciò non solo per l'efficacia
(risolutiva e non sospensiva) del verificarsi dell'evento dedotto in condizione
ma anche perché tale clausola, in quanto attribuisce il diritto di recesso
unilaterale dal contratto (il cui esercizio è rimesso a una valutazione
ponderata degli interessi della stessa parte), non subordina l'efficacia del
contratto a una scelta meramente arbitraria della parte medesima (cfr. Cass.
n. 17859/2003; v., per idonei riferimenti, anche la precedente Cass.
8051/1990).
E, a tal proposito, ovvero in funzione della corretta qualificazione della
condizione che le parti avevano inteso prevedere nel preliminare, può
8 assumere rilievo determinante la circostanza che la Corte di appello ha
omesso di esaminare anche il fatto decisivo attestato come emergente dalla
documentazione indicata con il terzo motivo attraverso la quale avrebbe
potuto considerarsi dimostrato che la prelazione offerta ad uno degli
interessati - come denunciata dallo stesso promittente venditore - non si era
venuta a realizzare (per inadempienza dello stesso terzo che aveva in un
primo momento manifestato la volontà di avvalersi del diritto di prelazione).
Pertanto, la mancata risposta del all'invito del a Per_1 Parte_1
stipulare“ il contratto definitivo - una volta esattamente qualificata la condizione apposta nel preliminare (valorizzando anche il dato che la stessa
poteva essere stata prevista nell'esclusivo interesse di una delle parti) -
avrebbe potuto legittimare l'esercizio del diritto di recesso del medesimo
[...]
dal contratto preliminare (costituente fonte delle reciproche Pt_1
obbligazioni) per inadempimento del promittente venditore. E proprio per
l'accertamento della validità di tale recesso egli aveva agito in giudizio in funzione della dichiarazione di risoluzione del contratto stesso per
l'ottenimento della condanna del - che non aveva provato che il suo Per_1
inadempimento (con riguardo alla stipula del definitivo) era stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, ovvero dall'intervenuto legittimo esercizio del diritto di prelazione (indicato in preliminare) da parte di terzi titolati - al pagamento
in suo favore della somma di euro 44.000,00 oltre interessi, corrispondente
al doppio della caparra pattuite.
7. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte,
va respinto il primo motivo e devono essere accolti gli altri due, con la
relativa cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio alla Corte di appello
di Caltanissetta che provvederà ad uniformarsi al principio di diritto - previa
9 la corretta individuazione della natura giuridica della condizione apposta ai preliminare (avuto riguardo all'art. 1353 c.c.), anche in virtù dell'esame della documentazione richiamata nel terzo motivo - scaturente dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. (come in precedenza individuato), nella prospettazione del ricorrente”.
4. Con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1
riassumeva la causa per sentire accogliere le domande in epigrafe indicate.
, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
La Corte all'udienza del 18.05.2022 dichiarava la contumacia della convenuta in riassunzione e rinviava la causa Controparte_1
all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La Corte all'udienza del 28.03.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni sopra indicate, poneva la causa in decisione con concessione dei termini alla sola parte appellante per il deposito di comparse conclusionali.
5. Preliminarmente va delimitato l'oggetto del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. i cui limiti vanno precisati alla luce del costante orientamento dei giudici di legittimità secondo cui, ai fini che qui interessa, il giudizio di rinvio conseguente a pronuncia di annullamento da parte della Corte di
Cassazione si atteggia come un giudizio "chiuso", nel quale, a norma dell'art. 394 cod. proc. civ., è preclusa ogni possibilità di sollevare nuove eccezioni,
articolare nuove prove, produrre nuovi documenti e non sono ammesse domande sulle quali si è formato il giudicato interno siccome non oggetto di precipuo motivo di ricorso accolto dalla Cassazione (cfr. n. Cass.
2467/2019).
Con riferimento ai limiti del potere di indagine, in sede di rinvio, si richiama il principio di diritto dei giudici di legittimità secondo cui “La riassunzione
10 della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale,
instaura un processo chiuso, nel quale, da un lato, è alle parti preclusa ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove (eccetto il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione - e, dall'altro, al giudice di rinvio competono gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata”.
Il giudice del rinvio, quindi, conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (cfr. Cass. n. 4018/2006).
6. Il presente giudizio di rinvio, dunque, non può che circoscriversi nell'alveo disegnato dalla Suprema Corte nei termini sopra indicati, dovendosi procedere a nuovo giudizio, in adesione al principio di diritto enunciato nell'ordinanza di rinvio secondo cui in materia contrattuale la domanda attrice di risoluzione va provata con la fonte del proprio diritto (il contratto)
e con l'allegazione dell'inadempimento dell'altro contraente, sul quale grava invece, essendosi opposto alla domanda, l'onere di provare i fatti contrari e
11 idonei a dimostrare di avere adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile.
7. Ciò posto, preliminarmente occorre individuare la natura giuridica della condizione apposta al preliminare per cui è causa ai sensi dell'art. 1453 c.c., secondo quanto statuito dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di
Cassazione.
Dall'esame del contratto preliminare stipulato l'11.07.2006 tra Parte_1
e risulta evidente che la condizione risolutiva
[...] Persona_1
prevista all'art. 6 veniva inserita nell'esclusivo interesse del promittente venditore ( , prevedendo espressamente che: “La parte venditrice Per_1
dichiara che sull'immobile esiste un diritto di prelazione da parte dei proprietari dei fabbricati adiacenti all'immobile oggetto del presente compromesso, nelle persone degli eredi e Persona_2 Per_3
, e si impegna a notificare ai suddetti, l'intenzione di alienare
[...]
l'immobile alle condizioni stabilite nel presente preliminare, così come previsto nell'atto di divisione stipulato tra la Parte Venditrice e le sue sorelle
ed presso il notaio Catania meglio citato al Persona_2 Per_3
punto 2 del presente preliminare e d'altra parte. La Parte Acquirente accetta sin da ora la possibilità che uno degli eredi confinanti possa esercitare tale
diritto; in caso si perfezioni la prelazione, la parte Veditrice restituirà alla
parte Acquirente la somma oggi versata a titolo di caparra oltre agli interessi
legali maturati fini alla data della restituzione escludendo altre penalità o rivalse per la richiesta danni”.
L'eventuale verificarsi dell'evento previsto dalla suddetta condizione,
ovvero l'intervenuto legittimo esercizio del diritto di prelazione indicato nel preliminare, avrebbe, invero, determinato l'impossibilità della prestazione posta a carico del per causa a lui non imputabile, eventualità Per_1
12 espressamente accettata dalla parte promittente acquirente ( ), con Parte_1
la conseguenza che per concorde volontà delle parti, la parte promittente veditrice ( avrebbe restituito alla prima la somma versata, Per_1
contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, a titolo di caparra oltre agli interessi legali maturati fini alla data della restituzione, con esclusione di altre penalità o rivalse per la richiesta danni a carico del promittente venditore.
Tanto rilevato in ordine alla natura giuridica della condizione apposta al contratto preliminare stipulato tra le parti, rileva la Corte che nel caso di specie, una volta che il aveva diffidato formalmente il a Parte_1 Per_1
stipulare il contratto definitivo ed agito in giudizio, a fronte dell'inerzia di quest'ultimo, per far accertare la legittimità del suo recesso dallo stesso contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore,
incombeva sul in virtù del combinato disposto degli artt. 1218 e Per_1
2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza di una causa ostativa alla conclusione del contratto definitivo per l'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più terzi come indicati in preliminare.
E poiché nel corso del giudizio né rimasto contumace, né Persona_1
tanto meno la di lui figlia hanno fornito la prova Controparte_1
dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti indicati nel preliminare, legittimo si appalesa il recesso esercitato da Parte_1
dal contratto preliminare dell'11.07.2006, per il grave
[...]
inadempimento imputabile al nell'essersi rifiutato di stipulare il Per_1
contratto definitivo, così come correttamente rilevato dal Tribunale di Enna
con la sentenza n. 323/10 del 15/4/2010.
L'appello proposto da va, pertanto, rigettato con Controparte_1
conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Enna impugnata.
13 8. Avuto riguardo alle spese di lite, il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Corte di Cassazione, Sez.
2- Ordinanza n. 15506 del
13/06/2018).
In conseguenza di ciò, al rigetto dell'appello proposto originariamente da
, segue, per il principio della soccombenza, la condanna Controparte_1
della stessa al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, del giudizio di appello deciso con la sentenza n. 204/2017 del 31.07.2017,
depositata il 10.08.2017, e del presente, in favore di , Parte_1
liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55
del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di riassunzione).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, nella contumacia di , così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Enna n. 225/2010 del 15.04.2010, depositata il 20.04.2010, che conferma in ogni sua statuizione;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
per il giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Parte_1
€ 2.757,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, Iva e CPA come per legge,
14 per il giudizio di appello deciso con la sentenza n. 204/2017 del 31.07.2017,
depositata il 10.08.2017, che liquida in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, Iva e CPA come per legge, e per il presente giudizio di rinvio, che liquida in complessivi € 5.800,00, di cui € 4.996,00
per compensi ed € 804,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie 15%, Iva
e CPA come per legge.
Così deciso a Caltanissetta, il 26 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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