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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
RG nr. 560/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 23/07/2021 Da
, quale esercente attività di impresa sotto il nome Parte_1
(C.F.: - Parte_2 C.F._1
P. P.IVA_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Emilio Rossi del Foro di Venezia, Marilena Sessa e Silvia Ortis ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Venezia, San Marco, Calle degli Avvocati 3911, come da procura del precedente grado di giudizio. Parte appellante Contro Controparte_1
P.IVA_2 rappresentato e difeso per delega depositata contestualmente al presente atto ed ex lege, dai funzionari delegati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015 e con domicilio presso la sede dell' di Venezia in Venezia Mestre, via Piave n. 7, Controparte_1 Parte appellata
*
Oggetto: appello ed appello incidentale avverso la sentenza n. 303/2021 resa dal Tribunale di Venezia in data 27.04.2021, pubblicata in pari data, non notificata.
In punto: opposizione ordinanza di ingiunzione.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: IN VIA PRELIMINARE: disporsi, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 303/2021, resa dal Tribunale di Venezia, sezione lavoro, qui parzialmente impugnata. NEL MERITO: in riforma della sentenza n. 303/2021, resa dal Tribunale di Venezia, sezione lavoro, qui parzialmente impugnata, accertare, per i motivi di cui in
1 narrativa, l'insussistenza degli illeciti amministrativi di seguito dettagliati e contestati con l'ordinanza ingiunzione n. 94-0/2019 – 269/2018 – Prot. N. 19859, emessa dall' Controparte_1 di Venezia e, prima ancora, con il verbale unico di accerta
[...]
VE00000/2017-858-01 del 13.7.2017 – Prot. N. 28374 AG, emesso dal medesimo Ispettorato:
1. art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008 conv. con modificazioni in L. 133/2008, modificato da ultimo dall'art. 22, comma 5, D.Lgs. 151/2015 – Infedeli registrazioni – più di 10 lavoratori o periodo superiore a 12 mesi, per avere infedelmente registrato nel LUL i dati relativi alla IG.ra Parte_3
e alla sua prestazione lavorativa nel periodo marzo 2015 – agosto 2016; 2. art. 39, commi 1 e 2, D.L. 112/2008 conv. con modificazioni in L. 133/2008, ulteriormente modificato dall'art. 19, comma 1, D.L. 5/2012 conv. con modificazioni dalla L. 35/2012 – Omesse registrazioni – fino a 10 lavoratori, per avere omesso di registrare nel LUL i dati relativi alla IG.ra e alla sua prestazione Parte_3 lavorativa dal 29.01.2015 al 03.03.2015; 3. art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lett. a) e b) L. 183/2010 – Lettera di assunzione al lavoratore – collocamento ordinario, per non aver consegnato alla IG.ra , prima dell'inizio del rapporto di lavoro del 29.01.2015, la lettera Parte_3 di assunzione come banconiera, con inquadramento entro il 6° livello e con contratto full time;
4. art. 3, comma 3, prima parte, D.L. 12/2002 conv. con modificazioni dalla L. 73/2002, come modificato dal D.L. 145/2013 conv. con modificazioni dalla L. 9/2014 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – ipotesi affievolita maggiorata 30% no diffida, per avere occupato irregolarmente la IG.ra
dal 29.01.2015 al 03.03.2015 per un totale di 29 giorni. Conseguentemente Parte_3 infondate le relative sanzioni amministrative irrogate per ciascuno degli anzidetti illeciti, in quanto ingiuste e illegittime e per l'effetto, annullare e/o revocare in parte qua l'ordinanza ingiunzione in relazione a dette sanzioni e ai capi della sentenza qui impugnata, nonché annullare e/o revocare il verbale unico di accertamento e notificazione sopra specificato e che ne funge da presupposto, accertando, da ultimo, che nulla è dovuto dal IG. né personalmente né in qualità di titolare della ditta DA GIOSIA Pt_1
DI RUGGIERI GIOSIA, ai predetti titoli. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: Respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 303/2021 pronunciata dal Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro in data 27/04/2021 e, in accoglimento dell'appello incidentale contenuto nel presente, in parziale riforma della stessa confermare integralmente l'ordinanza ingiunzione opposta.
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MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia accoglieva parzialmente il ricorso presentato da – in qualità di titolare di un Parte_1 chiosco di somministrazione di cibo e bevande – avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 94-0/2019 - 269/2018 emessa in data 10.09.2019 di € 10.192,85
[ordinanza ingiunzione che ha trovato fondamento nel verbale unico di accertamento e notificazione del 13/7/2017].
In particolare, il giudice di primo grado annullava l'ordinanza de qua con riferimento ad una sola sanzione (quella di cui al successivo punto n. 1) tra le molteplici irrogate, confermandola, invece, per la restante parte pur ri- determinando la residuale sanzione nel minimo edittale. Inoltre, stante la
2 sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, quali la soccombenza reciproca, compensava tra le parti le spese di lite.
Risulta infatti come l' avesse sollevato al le seguenti CP_1 Pt_4 contestazioni:
1) non aver comunicato preventivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro di , facendo svolgere a quest'ultimo la propria Parte_5 prestazione lavorativa in modo irregolare;
2) avere infedelmente registrato nel LUL i dati relativi ad e Parte_3 alla sua prestazione lavorativa nel periodo marzo 2015- agosto 2016;
3) aver omesso di registrare nel LUL i dati relativi a e alla Parte_3 sua prestazione lavorativa dal 29/1/2015 al 3/3/2015;
4) non aver consegnato a prima dell'inizio del rapporto di Parte_3 lavoro del 29/1/2015 la lettera di assunzione come banconiera con inquadramento nel 6° livello full time;
5) aver occupato irregolarmente dal 29/1/2015 al Parte_3
3/3/2016 per un totale di 29 giorni.
1.1. Circa le contestazioni da 2 a 5 – correlate allo svolgimento da parte della dipendente di lavoro al nero per il primo mese di rapporto ed allo Pt_3 svolgimento di una maggior numero di ore di lavoro rispetto a quelle denunciate - il Tribunale di Venezia valorizzava le dichiarazioni rese dalla stessa e da altre testimoni (persone, anche sentite a s.i.t., che Pt_3 abitavano in prossimità del luogo di lavoro) che ne riscontravano appieno le dichiarazioni rese sia a sit sia in sede testimoniale. Quanto alle dichiarazioni, favorevoli al rese dai testimoni dallo stesso introdotti in sede Pt_4 giudiziaria, il giudice di prime cure rilevava come queste – funzionali ad escludere che la avesse iniziato a lavorare prima del mese di marzo e Pt_3 avesse lavorato durante i pomeriggi - si scontrassero con le risultanze contrattuali e, in particolare, con la previsione che la avrebbe Pt_3 dovuto lavorare <dalle 09:00 alle 14:00 (il lunedì, mercoledì e venerdì) e dalle 13.00 alle 18:00 (il martedì, giovedì e sabato), sicchè quanto riferito dai testi addotti dal ricorrente non è sufficiente a negare che la ricorrente lavorasse all'opposto tutti i giorni dalle 09:00 alle 18:00 come dalla stessa affermato e come riferito anche da e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
1.2. Con riferimento alla prima contestazione, ha evidenziato il Tribunale di Venezia essere pacifico avere il lavorato quale dipendente Pt_5
3 dell'appellante – per la precisione, in sua sostituzione – nelle sole giornate del 23 e del 24 marzo 2017. Evidenziava tuttavia il Tribunale di Venezia, come
<A seguito dell'accesso Ispettivo il ricorrente ha provveduto a regolarizzare la posizione del lavoratore con la sottoscrizione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale con decorrenza dal 23/3/2017 (doc. 13 e 14 ricorrente), tuttavia si è dimesso con Pt_5 decorrenza 14/4/2017 (doc. 15 e 16 ricorrente) avendo preferito lavorare presso altro datore di lavoro, AL BAGOLO SAS ( docc. 17 ricorrente). Non è dunque imputabile al ricorrente la mancata regolarizzazione e pertanto la sanzione sub 1 deve essere annullata>>.
1.3. Circa l'entità della sanzione – rideterminata nel minimo – il giudice di prime cure ha rilevato come non vi fossero ragioni per non determinare la sanzione nel minimo edittale, ciò alla luce del tenore dell'art. 11, Legge 689/1981 a mente del quale si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché' alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ed inoltre <considerato soprattutto trattarsi di una impresa individuale che gestisce un piccolo chiosco per non determinare la sanzione, per ciascuna, nel minimo editale previsto>>.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello il con tre motivi di Pt_1 impugnazione instando per la riforma parziale della pronuncia di primo grado.
2.1 Con il primo motivo di appello eccepiva l'errata valutazione e interpretazione delle testimonianze rese dalla dalla e Pt_3 Tes_1 dalla ritenute dal giudice di primo grado dimostrative dell'inizio del Tes_2 rapporto di lavoro della nel chiosco già da gennaio Pt_3 Parte_2
2015 e che la stessa aveva svolto un orario dalle ore 09.00 alle ore 17.30/18.00 tutti i giorni, fino al mese di settembre 2016, lavorando anche la domenica con riposo infrasettimanale.
Ad avviso dell'appellante le suddette testimonianze dovevano essere qualificate come inammissibili, riferito alla teste – non essendo Pt_3 indifferente al giudizio essendo portatrice di un interesse concreto e attuale la quale trarrebbe concreto giovamento – nonché inattendibili, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla dalla Tes_1 Tes_2
Quanto alla sottolineava come la stessa non fosse indifferente alla Tes_1 presente controversia evidenziando che nonostante il decorso temporale, il ricordo della teste tendeva ad impreziosirsi di dettagli. Osservava, a tal
4 proposito, che dal raffronto delle dichiarazioni rese spontaneamente dalla stessa all' in data 27.06.2017 e della testimonianza resa davanti al giudice di primo grado in data 12.02.2020, emergeva una palese contraddizione cui si dava atto nella sentenza impugnata.
Quanto alla contestava la valutazione in termini di attendibilità Tes_2 svolta dal giudice di primo grado precisando che la testimonianza non poteva essere considerata credibile stante il livello di precisione del ricordo della stessa, sentita tra l'altro soltanto in sede ispettiva, in ordine alla circostanza attinente al rapporto di lavoro della dopo due anni e mezzo dai fatti. Pt_3
2.2 Con il secondo motivo di appello contestava l'errata valutazione e interpretazione delle testimonianze rese da , e Testimone_3 Tes_4
nella parte in cui il giudice del Tribunale di Venezia riteneva le Tes_5 stesse non sufficienti a negare che la lavorava presso il chiosco Pt_3 [...]
tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 18.00. Pt_2
Riteneva che confrontando le deposizioni di e era possibile Tes_3 Tes_4 ricostruire l'orario di lavoro osservato dalla coincidente con quello Pt_3 contrattuale.
Quanto, invece, alle dichiarazioni di evidenziava come lo stesso Tes_5 smentiva la ricostruzione di riferendo di aver lavorato presso il Pt_3 chiosco da marzo 2016 con orario dalle 19.00 alle 22.00 tale per cui non era possibile che lo stesso incrociasse la la quale finiva di lavorare alle Pt_3 ore 18.00.
2.3 Con il terzo motivo di appello contestava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, omettendo di motivare sul punto, riteneva che le testimonianze della della e della provavano Pt_3 Tes_1 Tes_2 che la lavoratrice avesse iniziato a lavorare nel periodo sopra Pt_3 indicato. Lamentava pertanto una carenza di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità di tali testimoni nonché la valutazione insufficiente delle testimonianze rese dai testi , e . Tes_3 Tes_4 Tes_5
3. Si costituiva ritualmente l' con memoria depositata in data 16/1/2023 instando per il rigetto dell'appello proposta dal e chiedendo, al Pt_1 contempo, l'accoglimento dell'appello incidentale regolarmente notificato alla parte appellante.
5 3.1. Quanto ai motivi di appello, richiamava giurisprudenza di legittimità in ordine all'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare evidenziando che trattandosi nel caso di specie di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, il relativo giudizio coinvolge esclusivamente le parti e che ogni diverso soggetto non è coinvolto nel giudizio, precisando al contempo che ogni giudizio sulla teste esulano dai motivi giuridici dell'appello. Pt_3
Quanto alle inattendibilità avanzata da parte appellante sul teste Tes_1 ribadiva che il giudice di primo grado forniva chiara motivazione circa l'attendibilità delle sue dichiarazioni;
mentre, relativamente alla dichiarazione di rappresentava che la stessa smentiva le affermazioni contenute a Tes_2 pagina 21 del ricorso in appello, secondo cui la sola lavoratrice Pt_3 avrebbe dichiarato di lavorare sempre anche la domenica. Richiamava, sul punto, giurisprudenza di legittimità.
3.2. Parte appellata proponeva appello incidentale avverso la suddetta sentenza.
3.2.1. Con un primo motivo di appello incidentale contestava la sentenza impugnata nella parte in cui non confermava la sanzione per irregolare occupazione di evidenziando come la sanzione sub 1 indicata e Pt_5 annullata in sentenza era pienamente legittima essa attenendo non alla mancata regolarizzazione (essendo stato il regolarizzato) bensì alla Pt_5 sua irregolare occupazione per le giornate del 23.03.2017 e del 24.03.2017.
Osservava che la sanzione di cui è causa, ovvero quella per l'irregolare occupazione di manodopera, veniva legittimamente contestata, sottolineando che l'importo era dovuto in forza della riconosciuta occupazione per le due giornate suddette e regolarizzate, pur in presenza di successive dimissioni da parte del lavoratore stesso.
3.2.2. Con un secondo motivo di appello incidentale contestava la pronuncia gravata nella parte in cui il giudice di primo grado statuiva che “che non vi sono ragioni ex art. 11 l. 689/1981 art. 11 L. 689/1981, (si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”) considerato trattarsi di una impresa individuale che gestisce un piccolo chiosco per non determinare la sanzione per ciascuna, nel minimo editale previsto”.
Riteneva che fossero evidenti le violazioni della norma disciplinata dall'art. 11 legge n. 689/1981, osservando, sul punto, che il giudice di primo grado, pur
6 essendo investito del potere di determinare l'entità della sanzione, è soggetto a determinati criteri. Pertanto, evidenziava che la determinazione delle sanzioni nel minimo edittale veniva riservata – ai sensi dell'art. 13, co. 3, DLgs 124/2004, ai soggetti che tenevano una condotta di regolarizzazione di tutte le violazioni accertate e di pagamento spontaneo delle sanzioni entro ben precisi termini, circostanza che non avveniva nel caso in esame. In conclusione, sosteneva che le misure sanzionatorie dovevano essere quelle correttamente applicate in sede di ordinanza di ingiunzione.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per eIGenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 17.01.2023 e 20.02.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 24/04/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
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5. L'appello principale è fondato al pari del primo motivo di appello incidentale dovendo in definitiva l'opposta ordinanza ingiunzione essere confermata con riferimento alla prima contestazione e disattesa con riferimento alle contestazioni di cui ai numeri da 2 a 5.
6. Muovendo dall'appello principale, incentrato sulla valutazione delle prove (orali: testimonianze e s.i.t.) poste dal giudice di prime cure a fondamento delle contestazioni mosse da con riferimento alla posizione della lavoratrice (la quale avrebbe dapprima lavorato in nero per circa un Pt_3 mese e poi lavorato per più ore di quelle risultanti da contratto) occorre premettere come <Secondo consolidato orientamento di questa Corte, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012). In particolare, è stato affermato che i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver
7 accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)>> (cfr. cass. civ. 23252/2024).
Un simile vaglio, è evidente, deve essere effettuato con maggior scrupolo allorquando le dichiarazioni assunte a s.i.t. – anche ove ribadite in sede testimoniale – siano state rese dalla persona che dalle medesime possa – come nel caso di specie – trarre vantaggio;
il riferimento è, chiaramente, alle dichiarazioni rese dalla sia in sede di denuncia sia in sede giudiziale Pt_3 nel rendere testimonianza, trovando a ben vedere la contestazioni della compiuta descrizione (quindi astratta prova) nelle affermazioni della Pt_3 la quale ha indicato con precisione tanto il giorno di inizio dell'attività lavorativa in favore del quanto l'orario lavorativo giornalmente Pt_1 svolto (di fatto il doppio del formalmente concordato).
6.1. Posto quanto sopra rileva il Collegio come se per un verso le dichiarazioni della hanno trovato parziale – per l'evidente ragioni che chi l'ha Pt_3 riscontrata non operava con la svolgendo il suo medesimo orario di Pt_3 lavoro – conferma nelle dichiarazioni testimoniali dei testimoni dall' introdotti, le stesse risultano smentite dai testimoni introdotti dall'appellante; dovendosi anche rilevare come il (unico collega, con le precisazioni di Tes_5 cui in appresso, della , sentito a s.i.t., non abbia affatto riferito Pt_3 circostanze incompatibili con i fatti per come allegati dallo stesso . Pt_1
Ed infatti è un dato assodato che la risulta, almeno formalmente, Pt_3 avere lavorato dal 4/3/2015 al 8/3/2017 (data delle dimissioni) con contratto di lavoro part-time per 5 ore al giorno: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 14 e martedì, giovedì e sabato dalle ore 13 alle ore 18 (quindi, a giorni alternati, un girono alla mattina ed un giorno al pomeriggio).
A fronte di simili dati formali, la ha denunciato di avere iniziato a Pt_3 lavorare il 29/1/2015 e di avere lavorato per sei giorni alla settimana (con pausa durante la settimana e mai di domenica) ininterrottamente dalle ore 9
8 alle ore 18 (con breve pausa sul lavoro per la consumazione di un pasto frugale).
6.2. Quanto affermato, con precisione, dalla la quale avrebbe (pare) Pt_3 potuto fornire riscontro documentale (messaggi email con indicazione dei turni di lavoro, non in atti) di quanto denunciato, parrebbe riscontrato delle testimonianze (e prima di queste dalle s.i.t.) rese dalla e dalla Tes_6 le quali, come avventrici abituali del locale gestito dal Tes_2 Pt_1 ovvero passandovi spesso davanti in quanto abitanti in zona, hanno riferito di avere ivi visto lavorare la a decorrere dal mese di gennaio 2015, Pt_3 tanto alla mattina quanto al pomeriggio, avendo precisato la in sede Tes_6 di s.i.t., che la lavorava tutti i giorni fino alle 17:00 e poi mutando Pt_3 versione in sede testimoniale e quindi affermando che il fine lavoro si collocava alle ore 18:00 (orario nel quale la accompagnava la Tes_1 in stazione per prendere il treno). Pt_3
Deve essere subito detto (ribadito) come la e la che pure Tes_6 Tes_2 hanno riferito di avere passato parecchio del loro tempo giornaliero presso il chiosco gestito dal , non fossero colleghe della ciò induce a Pt_1 Pt_3 ritenere come le stesse, per quanto abituali frequentatrici del chiosco, non possano avere una perfetta conoscenza, per diretta esperienza, delle abitudini lavorative della potendo solo affermare di averla vista, in modo del Pt_3 tutto compatibile con l'orario alternato (un giorno alla mattina ed il giorno dopo al pomeriggio) di cui al contratto di lavoro sottoscritto dal e Pt_1 dalla Pt_3
Inoltre, fermo il fatto che certamente le dichiarazioni rese a s.i.t. appaino, nella normalità dei casi (come peraltro questo giudicante ha sempre affermato), maggiormente attendibili in quanto rese nell'immediatezza del fatto, il fatto che la solo in sede testimoniale, seppur fornendo motivazione della Tes_6 divergenza, abbia indicato differenti orari di lavoro della ne mina Pt_3
l'attendibilità se non altro sotto il profilo della capacità di ricordare.
6.3. Non risultano sentiti (né a s.i.t. né in qualità di testimoni) i soggetti – tali e – dalla indicati come colleghi di lavoro che le davano il Tes_7 Tes_8 Pt_3 cambio e che, è evidente, avrebbero potuto riferire con maggior precisione in merito agli effettivi orari di lavoro della Pt_3
6.4. Quanto alle dichiarazioni rese dai testimoni introdotti in giudizio dal ovvero a quelle autonomamente assunte a s.i.t. dagli ispettori di , Pt_1
9 occorre rilevare come questi abbiano fornito indicazioni, per quanto non troppo precise (al pari di quelle fornite dalla e la , del tutto Tes_6 Tes_2 coerenti con il sopra riferito orario alternato (un giorno alla mattina ed un giorno al pomeriggio).
I due testimoni escussi – e -, anch'essi avventori dichiaratisi Tes_3 Tes_4 abituali, hanno infatti ricordato, spiegando il motivo del preciso ricordo, di avere notato la presso il chiosco del a partire dal mese di Pt_3 Pt_1 marzo 2015 (cfr. testimonianza ) e di averla vista alla mattina, ma non Tes_3 sempre (cfr. testimonianza ), ovvero al pomeriggio, ma non sempre (cfr. Tes_4 testimonianza ); quindi, in termini coerenti con il contratto di lavoro Tes_3
(non tutte le mattine e non tutti i pomeriggi).
Quanto alle dichiarazioni rese a s.i.t. dal , è evidente come questo non Tes_5 abbia potuto riferire in merito a fatti direttamente appresi, avendo infatti il premesso di avere lavorato dalle ore 19:00 in poi (quindi in orario Tes_5 certamente posteriore di almeno un'ora al fine lavoro della e di non
Pt_3 avere mai incrociato la Entro tale contesto il si è limitato a
Pt_3 Tes_5 riferire – questa essendo la sua conoscenza evidentemente non per diretta esperienza - che la operava di mattina senza tuttavia chiarire la fonte
Pt_3 del proprio convincimento;
in ogni caso confermando, in modo del tutto coerente con gli orari di lavoro proprio e della di non averla mai
Pt_3 incrociata sul luogo di lavoro.
6.5. Ora, entro il suddetto contesto, non può che dirsi incerta la ricostruzione del fatto, restando una simile incertezza a svantaggio della parte – evidentemente - onerata della prova.
Il motivo di appello sviluppato dal deve, pertanto, trovare Pt_1 accoglimento.
7. Quanto al primo motivo di appello incidentale occorre rilevare come, in effetti, la sanzione oggetto di opposizione sia stata comminata da non per non avere il mantenuto in essere il contratto di lavoro con il Pt_1
per almeno tre mesi bensì per avere impiegato (come lavoratore Pt_5 subordinato) il per almeno due giorni in nero;
ed infatti l'art. 3, co. 3, Pt_5
DL 12/2002 sanziona l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato e prevede, per il caso qui in trattazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00 per ciascun
10 lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro.
Occorre infatti evidenziare come il non risulti avere richiesto di Pt_1 accedere alla procedura di sanatoria di cui all'art. 13, DL 124/2004, bensì si sia limitato a pagare una somma, come da procedura ex art. 14, co. 3, DLgs 81/2008, al fine di evitare la sospensione dell'attività. Non si è quindi prodotto l'effetto estintivo di cui all'art.13, co. 4, DL 124/2004 e, pertanto, il fatto oggetto di contestazione, come peraltro rileva il giudice di prime cure, può dirsi pacificamente integrato.
7.1. Per tale fatto, in ragione delle argomentazioni che parte appellante ha richiamato nel corso dell'udienza di discussione a contrasto dell'appello incidentale, ben possibile è riconoscere la sanzione minima;
ciò in ragione della pochezza del fatto e delle ragioni che lo hanno pacificamente determinato (far fronte ad una più che temporanea impossibilità del Pt_1
– per un problema fisico – di lavorare).
D'altronde in ordinanza ingiunzione si commina per il fatto qui in esame la sanzione d € 3.000,00 (il doppio del minimo) in modo del tutto immotivato fatto salvo un più che generico richiamo ai criteri di cui all'art. 11, Legge 689/1981.
Questo Collegio ha peraltro già avuto modo di affermare, in precedenti occasioni, che <L'ordinanza/ingiunzione viene opposta, in via subordinata, anche in punto quantificazione delle sanzioni irrogate in eccesso rispetto ai minimi di legge. Il motivo di appello è da accogliere per quanto di ragione. Osserva la Corte che nell'ordinanza ingiunzione non si fa adeguato richiamo, per conformare la sanzione per ciascuna delle infrazioni contestate tra il minimo ed il massimo edittali, alla gravità dell'infrazione, alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economiche di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, laddove anche per la quantificazione delle sanzioni amministrative vale il principio di legalità (art. 1 della l. n. 689/1981). L'impugnato provvedimento si limita tautologicamente a richiamare l'art. 11 della l. n. 689/1981 tenuto conto “dei criteri di quantificazione della sanzione ivi indicati, in particolare, del numero dei dipendenti cui si riferisce la violazione e dell'omissione dell'adempimento”. Appare allora congruo (cfr. Cass. n. 4844/2021) applicare la sanzioni in misura pari al minimo, tenuto conto che le violazioni non sono connotate da specifiche indicazioni che possano indurre a maggiore o minor rigore, tali non potendosi ritenere il numero dipendenti (criterio non previsto) e
11 l'omissione dell'adempimento (altrimenti non sussisterebbe violazione rilevante)>> (CdA Venezia, 28/3/2024 in RGN 864/2020).
7.2. Quanto al secondo motivo di appello incidentale, posto che questo attiene a sanzione (per i fatti contestati sub nn. 2-5), rimane necessariamente assorbito dall'accoglimento dell'appello principale.
In ogni caso, anche per tale motivo di appello, varrebbero le considerazioni appena sopra svolte di genericità dei motivi addotti al fine della determinazione quantitativa della sanzione.
8. Venendo, infine, alle spese di giudizio (già compensate in primo grado senza che su tale aspetto le parti abbiano sviluppato specifico motivo di appello) le stesse, trovando accoglimento tanto le ragioni di appello quanto le ragioni di appello incidentale e, quindi, in presenza di una reciproca soccombenza (al pari di quella realizzatasi in primo grado), ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale ed in accoglimento del primo motivo di appello incidentale ed in integrale riforma della sentenza appella, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta quanto alle sanzioni n. 2, 3, 4 e 5 e la conferma per la restante parte determinando la residuale sanzione nel minimo edittale;
- integralmente compensa tra le parti i costi di giudizio.
Così deciso in Venezia in data 24/04/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 23/07/2021 Da
, quale esercente attività di impresa sotto il nome Parte_1
(C.F.: - Parte_2 C.F._1
P. P.IVA_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Emilio Rossi del Foro di Venezia, Marilena Sessa e Silvia Ortis ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Venezia, San Marco, Calle degli Avvocati 3911, come da procura del precedente grado di giudizio. Parte appellante Contro Controparte_1
P.IVA_2 rappresentato e difeso per delega depositata contestualmente al presente atto ed ex lege, dai funzionari delegati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015 e con domicilio presso la sede dell' di Venezia in Venezia Mestre, via Piave n. 7, Controparte_1 Parte appellata
*
Oggetto: appello ed appello incidentale avverso la sentenza n. 303/2021 resa dal Tribunale di Venezia in data 27.04.2021, pubblicata in pari data, non notificata.
In punto: opposizione ordinanza di ingiunzione.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: IN VIA PRELIMINARE: disporsi, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 303/2021, resa dal Tribunale di Venezia, sezione lavoro, qui parzialmente impugnata. NEL MERITO: in riforma della sentenza n. 303/2021, resa dal Tribunale di Venezia, sezione lavoro, qui parzialmente impugnata, accertare, per i motivi di cui in
1 narrativa, l'insussistenza degli illeciti amministrativi di seguito dettagliati e contestati con l'ordinanza ingiunzione n. 94-0/2019 – 269/2018 – Prot. N. 19859, emessa dall' Controparte_1 di Venezia e, prima ancora, con il verbale unico di accerta
[...]
VE00000/2017-858-01 del 13.7.2017 – Prot. N. 28374 AG, emesso dal medesimo Ispettorato:
1. art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008 conv. con modificazioni in L. 133/2008, modificato da ultimo dall'art. 22, comma 5, D.Lgs. 151/2015 – Infedeli registrazioni – più di 10 lavoratori o periodo superiore a 12 mesi, per avere infedelmente registrato nel LUL i dati relativi alla IG.ra Parte_3
e alla sua prestazione lavorativa nel periodo marzo 2015 – agosto 2016; 2. art. 39, commi 1 e 2, D.L. 112/2008 conv. con modificazioni in L. 133/2008, ulteriormente modificato dall'art. 19, comma 1, D.L. 5/2012 conv. con modificazioni dalla L. 35/2012 – Omesse registrazioni – fino a 10 lavoratori, per avere omesso di registrare nel LUL i dati relativi alla IG.ra e alla sua prestazione Parte_3 lavorativa dal 29.01.2015 al 03.03.2015; 3. art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lett. a) e b) L. 183/2010 – Lettera di assunzione al lavoratore – collocamento ordinario, per non aver consegnato alla IG.ra , prima dell'inizio del rapporto di lavoro del 29.01.2015, la lettera Parte_3 di assunzione come banconiera, con inquadramento entro il 6° livello e con contratto full time;
4. art. 3, comma 3, prima parte, D.L. 12/2002 conv. con modificazioni dalla L. 73/2002, come modificato dal D.L. 145/2013 conv. con modificazioni dalla L. 9/2014 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – ipotesi affievolita maggiorata 30% no diffida, per avere occupato irregolarmente la IG.ra
dal 29.01.2015 al 03.03.2015 per un totale di 29 giorni. Conseguentemente Parte_3 infondate le relative sanzioni amministrative irrogate per ciascuno degli anzidetti illeciti, in quanto ingiuste e illegittime e per l'effetto, annullare e/o revocare in parte qua l'ordinanza ingiunzione in relazione a dette sanzioni e ai capi della sentenza qui impugnata, nonché annullare e/o revocare il verbale unico di accertamento e notificazione sopra specificato e che ne funge da presupposto, accertando, da ultimo, che nulla è dovuto dal IG. né personalmente né in qualità di titolare della ditta DA GIOSIA Pt_1
DI RUGGIERI GIOSIA, ai predetti titoli. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: Respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 303/2021 pronunciata dal Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro in data 27/04/2021 e, in accoglimento dell'appello incidentale contenuto nel presente, in parziale riforma della stessa confermare integralmente l'ordinanza ingiunzione opposta.
*
MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia accoglieva parzialmente il ricorso presentato da – in qualità di titolare di un Parte_1 chiosco di somministrazione di cibo e bevande – avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 94-0/2019 - 269/2018 emessa in data 10.09.2019 di € 10.192,85
[ordinanza ingiunzione che ha trovato fondamento nel verbale unico di accertamento e notificazione del 13/7/2017].
In particolare, il giudice di primo grado annullava l'ordinanza de qua con riferimento ad una sola sanzione (quella di cui al successivo punto n. 1) tra le molteplici irrogate, confermandola, invece, per la restante parte pur ri- determinando la residuale sanzione nel minimo edittale. Inoltre, stante la
2 sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, quali la soccombenza reciproca, compensava tra le parti le spese di lite.
Risulta infatti come l' avesse sollevato al le seguenti CP_1 Pt_4 contestazioni:
1) non aver comunicato preventivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro di , facendo svolgere a quest'ultimo la propria Parte_5 prestazione lavorativa in modo irregolare;
2) avere infedelmente registrato nel LUL i dati relativi ad e Parte_3 alla sua prestazione lavorativa nel periodo marzo 2015- agosto 2016;
3) aver omesso di registrare nel LUL i dati relativi a e alla Parte_3 sua prestazione lavorativa dal 29/1/2015 al 3/3/2015;
4) non aver consegnato a prima dell'inizio del rapporto di Parte_3 lavoro del 29/1/2015 la lettera di assunzione come banconiera con inquadramento nel 6° livello full time;
5) aver occupato irregolarmente dal 29/1/2015 al Parte_3
3/3/2016 per un totale di 29 giorni.
1.1. Circa le contestazioni da 2 a 5 – correlate allo svolgimento da parte della dipendente di lavoro al nero per il primo mese di rapporto ed allo Pt_3 svolgimento di una maggior numero di ore di lavoro rispetto a quelle denunciate - il Tribunale di Venezia valorizzava le dichiarazioni rese dalla stessa e da altre testimoni (persone, anche sentite a s.i.t., che Pt_3 abitavano in prossimità del luogo di lavoro) che ne riscontravano appieno le dichiarazioni rese sia a sit sia in sede testimoniale. Quanto alle dichiarazioni, favorevoli al rese dai testimoni dallo stesso introdotti in sede Pt_4 giudiziaria, il giudice di prime cure rilevava come queste – funzionali ad escludere che la avesse iniziato a lavorare prima del mese di marzo e Pt_3 avesse lavorato durante i pomeriggi - si scontrassero con le risultanze contrattuali e, in particolare, con la previsione che la avrebbe Pt_3 dovuto lavorare <dalle 09:00 alle 14:00 (il lunedì, mercoledì e venerdì) e dalle 13.00 alle 18:00 (il martedì, giovedì e sabato), sicchè quanto riferito dai testi addotti dal ricorrente non è sufficiente a negare che la ricorrente lavorasse all'opposto tutti i giorni dalle 09:00 alle 18:00 come dalla stessa affermato e come riferito anche da e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
1.2. Con riferimento alla prima contestazione, ha evidenziato il Tribunale di Venezia essere pacifico avere il lavorato quale dipendente Pt_5
3 dell'appellante – per la precisione, in sua sostituzione – nelle sole giornate del 23 e del 24 marzo 2017. Evidenziava tuttavia il Tribunale di Venezia, come
<A seguito dell'accesso Ispettivo il ricorrente ha provveduto a regolarizzare la posizione del lavoratore con la sottoscrizione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale con decorrenza dal 23/3/2017 (doc. 13 e 14 ricorrente), tuttavia si è dimesso con Pt_5 decorrenza 14/4/2017 (doc. 15 e 16 ricorrente) avendo preferito lavorare presso altro datore di lavoro, AL BAGOLO SAS ( docc. 17 ricorrente). Non è dunque imputabile al ricorrente la mancata regolarizzazione e pertanto la sanzione sub 1 deve essere annullata>>.
1.3. Circa l'entità della sanzione – rideterminata nel minimo – il giudice di prime cure ha rilevato come non vi fossero ragioni per non determinare la sanzione nel minimo edittale, ciò alla luce del tenore dell'art. 11, Legge 689/1981 a mente del quale si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché' alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ed inoltre <considerato soprattutto trattarsi di una impresa individuale che gestisce un piccolo chiosco per non determinare la sanzione, per ciascuna, nel minimo editale previsto>>.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello il con tre motivi di Pt_1 impugnazione instando per la riforma parziale della pronuncia di primo grado.
2.1 Con il primo motivo di appello eccepiva l'errata valutazione e interpretazione delle testimonianze rese dalla dalla e Pt_3 Tes_1 dalla ritenute dal giudice di primo grado dimostrative dell'inizio del Tes_2 rapporto di lavoro della nel chiosco già da gennaio Pt_3 Parte_2
2015 e che la stessa aveva svolto un orario dalle ore 09.00 alle ore 17.30/18.00 tutti i giorni, fino al mese di settembre 2016, lavorando anche la domenica con riposo infrasettimanale.
Ad avviso dell'appellante le suddette testimonianze dovevano essere qualificate come inammissibili, riferito alla teste – non essendo Pt_3 indifferente al giudizio essendo portatrice di un interesse concreto e attuale la quale trarrebbe concreto giovamento – nonché inattendibili, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla dalla Tes_1 Tes_2
Quanto alla sottolineava come la stessa non fosse indifferente alla Tes_1 presente controversia evidenziando che nonostante il decorso temporale, il ricordo della teste tendeva ad impreziosirsi di dettagli. Osservava, a tal
4 proposito, che dal raffronto delle dichiarazioni rese spontaneamente dalla stessa all' in data 27.06.2017 e della testimonianza resa davanti al giudice di primo grado in data 12.02.2020, emergeva una palese contraddizione cui si dava atto nella sentenza impugnata.
Quanto alla contestava la valutazione in termini di attendibilità Tes_2 svolta dal giudice di primo grado precisando che la testimonianza non poteva essere considerata credibile stante il livello di precisione del ricordo della stessa, sentita tra l'altro soltanto in sede ispettiva, in ordine alla circostanza attinente al rapporto di lavoro della dopo due anni e mezzo dai fatti. Pt_3
2.2 Con il secondo motivo di appello contestava l'errata valutazione e interpretazione delle testimonianze rese da , e Testimone_3 Tes_4
nella parte in cui il giudice del Tribunale di Venezia riteneva le Tes_5 stesse non sufficienti a negare che la lavorava presso il chiosco Pt_3 [...]
tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 18.00. Pt_2
Riteneva che confrontando le deposizioni di e era possibile Tes_3 Tes_4 ricostruire l'orario di lavoro osservato dalla coincidente con quello Pt_3 contrattuale.
Quanto, invece, alle dichiarazioni di evidenziava come lo stesso Tes_5 smentiva la ricostruzione di riferendo di aver lavorato presso il Pt_3 chiosco da marzo 2016 con orario dalle 19.00 alle 22.00 tale per cui non era possibile che lo stesso incrociasse la la quale finiva di lavorare alle Pt_3 ore 18.00.
2.3 Con il terzo motivo di appello contestava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, omettendo di motivare sul punto, riteneva che le testimonianze della della e della provavano Pt_3 Tes_1 Tes_2 che la lavoratrice avesse iniziato a lavorare nel periodo sopra Pt_3 indicato. Lamentava pertanto una carenza di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità di tali testimoni nonché la valutazione insufficiente delle testimonianze rese dai testi , e . Tes_3 Tes_4 Tes_5
3. Si costituiva ritualmente l' con memoria depositata in data 16/1/2023 instando per il rigetto dell'appello proposta dal e chiedendo, al Pt_1 contempo, l'accoglimento dell'appello incidentale regolarmente notificato alla parte appellante.
5 3.1. Quanto ai motivi di appello, richiamava giurisprudenza di legittimità in ordine all'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare evidenziando che trattandosi nel caso di specie di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, il relativo giudizio coinvolge esclusivamente le parti e che ogni diverso soggetto non è coinvolto nel giudizio, precisando al contempo che ogni giudizio sulla teste esulano dai motivi giuridici dell'appello. Pt_3
Quanto alle inattendibilità avanzata da parte appellante sul teste Tes_1 ribadiva che il giudice di primo grado forniva chiara motivazione circa l'attendibilità delle sue dichiarazioni;
mentre, relativamente alla dichiarazione di rappresentava che la stessa smentiva le affermazioni contenute a Tes_2 pagina 21 del ricorso in appello, secondo cui la sola lavoratrice Pt_3 avrebbe dichiarato di lavorare sempre anche la domenica. Richiamava, sul punto, giurisprudenza di legittimità.
3.2. Parte appellata proponeva appello incidentale avverso la suddetta sentenza.
3.2.1. Con un primo motivo di appello incidentale contestava la sentenza impugnata nella parte in cui non confermava la sanzione per irregolare occupazione di evidenziando come la sanzione sub 1 indicata e Pt_5 annullata in sentenza era pienamente legittima essa attenendo non alla mancata regolarizzazione (essendo stato il regolarizzato) bensì alla Pt_5 sua irregolare occupazione per le giornate del 23.03.2017 e del 24.03.2017.
Osservava che la sanzione di cui è causa, ovvero quella per l'irregolare occupazione di manodopera, veniva legittimamente contestata, sottolineando che l'importo era dovuto in forza della riconosciuta occupazione per le due giornate suddette e regolarizzate, pur in presenza di successive dimissioni da parte del lavoratore stesso.
3.2.2. Con un secondo motivo di appello incidentale contestava la pronuncia gravata nella parte in cui il giudice di primo grado statuiva che “che non vi sono ragioni ex art. 11 l. 689/1981 art. 11 L. 689/1981, (si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”) considerato trattarsi di una impresa individuale che gestisce un piccolo chiosco per non determinare la sanzione per ciascuna, nel minimo editale previsto”.
Riteneva che fossero evidenti le violazioni della norma disciplinata dall'art. 11 legge n. 689/1981, osservando, sul punto, che il giudice di primo grado, pur
6 essendo investito del potere di determinare l'entità della sanzione, è soggetto a determinati criteri. Pertanto, evidenziava che la determinazione delle sanzioni nel minimo edittale veniva riservata – ai sensi dell'art. 13, co. 3, DLgs 124/2004, ai soggetti che tenevano una condotta di regolarizzazione di tutte le violazioni accertate e di pagamento spontaneo delle sanzioni entro ben precisi termini, circostanza che non avveniva nel caso in esame. In conclusione, sosteneva che le misure sanzionatorie dovevano essere quelle correttamente applicate in sede di ordinanza di ingiunzione.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per eIGenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 17.01.2023 e 20.02.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 24/04/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*
5. L'appello principale è fondato al pari del primo motivo di appello incidentale dovendo in definitiva l'opposta ordinanza ingiunzione essere confermata con riferimento alla prima contestazione e disattesa con riferimento alle contestazioni di cui ai numeri da 2 a 5.
6. Muovendo dall'appello principale, incentrato sulla valutazione delle prove (orali: testimonianze e s.i.t.) poste dal giudice di prime cure a fondamento delle contestazioni mosse da con riferimento alla posizione della lavoratrice (la quale avrebbe dapprima lavorato in nero per circa un Pt_3 mese e poi lavorato per più ore di quelle risultanti da contratto) occorre premettere come <Secondo consolidato orientamento di questa Corte, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012). In particolare, è stato affermato che i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver
7 accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)>> (cfr. cass. civ. 23252/2024).
Un simile vaglio, è evidente, deve essere effettuato con maggior scrupolo allorquando le dichiarazioni assunte a s.i.t. – anche ove ribadite in sede testimoniale – siano state rese dalla persona che dalle medesime possa – come nel caso di specie – trarre vantaggio;
il riferimento è, chiaramente, alle dichiarazioni rese dalla sia in sede di denuncia sia in sede giudiziale Pt_3 nel rendere testimonianza, trovando a ben vedere la contestazioni della compiuta descrizione (quindi astratta prova) nelle affermazioni della Pt_3 la quale ha indicato con precisione tanto il giorno di inizio dell'attività lavorativa in favore del quanto l'orario lavorativo giornalmente Pt_1 svolto (di fatto il doppio del formalmente concordato).
6.1. Posto quanto sopra rileva il Collegio come se per un verso le dichiarazioni della hanno trovato parziale – per l'evidente ragioni che chi l'ha Pt_3 riscontrata non operava con la svolgendo il suo medesimo orario di Pt_3 lavoro – conferma nelle dichiarazioni testimoniali dei testimoni dall' introdotti, le stesse risultano smentite dai testimoni introdotti dall'appellante; dovendosi anche rilevare come il (unico collega, con le precisazioni di Tes_5 cui in appresso, della , sentito a s.i.t., non abbia affatto riferito Pt_3 circostanze incompatibili con i fatti per come allegati dallo stesso . Pt_1
Ed infatti è un dato assodato che la risulta, almeno formalmente, Pt_3 avere lavorato dal 4/3/2015 al 8/3/2017 (data delle dimissioni) con contratto di lavoro part-time per 5 ore al giorno: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 14 e martedì, giovedì e sabato dalle ore 13 alle ore 18 (quindi, a giorni alternati, un girono alla mattina ed un giorno al pomeriggio).
A fronte di simili dati formali, la ha denunciato di avere iniziato a Pt_3 lavorare il 29/1/2015 e di avere lavorato per sei giorni alla settimana (con pausa durante la settimana e mai di domenica) ininterrottamente dalle ore 9
8 alle ore 18 (con breve pausa sul lavoro per la consumazione di un pasto frugale).
6.2. Quanto affermato, con precisione, dalla la quale avrebbe (pare) Pt_3 potuto fornire riscontro documentale (messaggi email con indicazione dei turni di lavoro, non in atti) di quanto denunciato, parrebbe riscontrato delle testimonianze (e prima di queste dalle s.i.t.) rese dalla e dalla Tes_6 le quali, come avventrici abituali del locale gestito dal Tes_2 Pt_1 ovvero passandovi spesso davanti in quanto abitanti in zona, hanno riferito di avere ivi visto lavorare la a decorrere dal mese di gennaio 2015, Pt_3 tanto alla mattina quanto al pomeriggio, avendo precisato la in sede Tes_6 di s.i.t., che la lavorava tutti i giorni fino alle 17:00 e poi mutando Pt_3 versione in sede testimoniale e quindi affermando che il fine lavoro si collocava alle ore 18:00 (orario nel quale la accompagnava la Tes_1 in stazione per prendere il treno). Pt_3
Deve essere subito detto (ribadito) come la e la che pure Tes_6 Tes_2 hanno riferito di avere passato parecchio del loro tempo giornaliero presso il chiosco gestito dal , non fossero colleghe della ciò induce a Pt_1 Pt_3 ritenere come le stesse, per quanto abituali frequentatrici del chiosco, non possano avere una perfetta conoscenza, per diretta esperienza, delle abitudini lavorative della potendo solo affermare di averla vista, in modo del Pt_3 tutto compatibile con l'orario alternato (un giorno alla mattina ed il giorno dopo al pomeriggio) di cui al contratto di lavoro sottoscritto dal e Pt_1 dalla Pt_3
Inoltre, fermo il fatto che certamente le dichiarazioni rese a s.i.t. appaino, nella normalità dei casi (come peraltro questo giudicante ha sempre affermato), maggiormente attendibili in quanto rese nell'immediatezza del fatto, il fatto che la solo in sede testimoniale, seppur fornendo motivazione della Tes_6 divergenza, abbia indicato differenti orari di lavoro della ne mina Pt_3
l'attendibilità se non altro sotto il profilo della capacità di ricordare.
6.3. Non risultano sentiti (né a s.i.t. né in qualità di testimoni) i soggetti – tali e – dalla indicati come colleghi di lavoro che le davano il Tes_7 Tes_8 Pt_3 cambio e che, è evidente, avrebbero potuto riferire con maggior precisione in merito agli effettivi orari di lavoro della Pt_3
6.4. Quanto alle dichiarazioni rese dai testimoni introdotti in giudizio dal ovvero a quelle autonomamente assunte a s.i.t. dagli ispettori di , Pt_1
9 occorre rilevare come questi abbiano fornito indicazioni, per quanto non troppo precise (al pari di quelle fornite dalla e la , del tutto Tes_6 Tes_2 coerenti con il sopra riferito orario alternato (un giorno alla mattina ed un giorno al pomeriggio).
I due testimoni escussi – e -, anch'essi avventori dichiaratisi Tes_3 Tes_4 abituali, hanno infatti ricordato, spiegando il motivo del preciso ricordo, di avere notato la presso il chiosco del a partire dal mese di Pt_3 Pt_1 marzo 2015 (cfr. testimonianza ) e di averla vista alla mattina, ma non Tes_3 sempre (cfr. testimonianza ), ovvero al pomeriggio, ma non sempre (cfr. Tes_4 testimonianza ); quindi, in termini coerenti con il contratto di lavoro Tes_3
(non tutte le mattine e non tutti i pomeriggi).
Quanto alle dichiarazioni rese a s.i.t. dal , è evidente come questo non Tes_5 abbia potuto riferire in merito a fatti direttamente appresi, avendo infatti il premesso di avere lavorato dalle ore 19:00 in poi (quindi in orario Tes_5 certamente posteriore di almeno un'ora al fine lavoro della e di non
Pt_3 avere mai incrociato la Entro tale contesto il si è limitato a
Pt_3 Tes_5 riferire – questa essendo la sua conoscenza evidentemente non per diretta esperienza - che la operava di mattina senza tuttavia chiarire la fonte
Pt_3 del proprio convincimento;
in ogni caso confermando, in modo del tutto coerente con gli orari di lavoro proprio e della di non averla mai
Pt_3 incrociata sul luogo di lavoro.
6.5. Ora, entro il suddetto contesto, non può che dirsi incerta la ricostruzione del fatto, restando una simile incertezza a svantaggio della parte – evidentemente - onerata della prova.
Il motivo di appello sviluppato dal deve, pertanto, trovare Pt_1 accoglimento.
7. Quanto al primo motivo di appello incidentale occorre rilevare come, in effetti, la sanzione oggetto di opposizione sia stata comminata da non per non avere il mantenuto in essere il contratto di lavoro con il Pt_1
per almeno tre mesi bensì per avere impiegato (come lavoratore Pt_5 subordinato) il per almeno due giorni in nero;
ed infatti l'art. 3, co. 3, Pt_5
DL 12/2002 sanziona l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato e prevede, per il caso qui in trattazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00 per ciascun
10 lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro.
Occorre infatti evidenziare come il non risulti avere richiesto di Pt_1 accedere alla procedura di sanatoria di cui all'art. 13, DL 124/2004, bensì si sia limitato a pagare una somma, come da procedura ex art. 14, co. 3, DLgs 81/2008, al fine di evitare la sospensione dell'attività. Non si è quindi prodotto l'effetto estintivo di cui all'art.13, co. 4, DL 124/2004 e, pertanto, il fatto oggetto di contestazione, come peraltro rileva il giudice di prime cure, può dirsi pacificamente integrato.
7.1. Per tale fatto, in ragione delle argomentazioni che parte appellante ha richiamato nel corso dell'udienza di discussione a contrasto dell'appello incidentale, ben possibile è riconoscere la sanzione minima;
ciò in ragione della pochezza del fatto e delle ragioni che lo hanno pacificamente determinato (far fronte ad una più che temporanea impossibilità del Pt_1
– per un problema fisico – di lavorare).
D'altronde in ordinanza ingiunzione si commina per il fatto qui in esame la sanzione d € 3.000,00 (il doppio del minimo) in modo del tutto immotivato fatto salvo un più che generico richiamo ai criteri di cui all'art. 11, Legge 689/1981.
Questo Collegio ha peraltro già avuto modo di affermare, in precedenti occasioni, che <L'ordinanza/ingiunzione viene opposta, in via subordinata, anche in punto quantificazione delle sanzioni irrogate in eccesso rispetto ai minimi di legge. Il motivo di appello è da accogliere per quanto di ragione. Osserva la Corte che nell'ordinanza ingiunzione non si fa adeguato richiamo, per conformare la sanzione per ciascuna delle infrazioni contestate tra il minimo ed il massimo edittali, alla gravità dell'infrazione, alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economiche di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, laddove anche per la quantificazione delle sanzioni amministrative vale il principio di legalità (art. 1 della l. n. 689/1981). L'impugnato provvedimento si limita tautologicamente a richiamare l'art. 11 della l. n. 689/1981 tenuto conto “dei criteri di quantificazione della sanzione ivi indicati, in particolare, del numero dei dipendenti cui si riferisce la violazione e dell'omissione dell'adempimento”. Appare allora congruo (cfr. Cass. n. 4844/2021) applicare la sanzioni in misura pari al minimo, tenuto conto che le violazioni non sono connotate da specifiche indicazioni che possano indurre a maggiore o minor rigore, tali non potendosi ritenere il numero dipendenti (criterio non previsto) e
11 l'omissione dell'adempimento (altrimenti non sussisterebbe violazione rilevante)>> (CdA Venezia, 28/3/2024 in RGN 864/2020).
7.2. Quanto al secondo motivo di appello incidentale, posto che questo attiene a sanzione (per i fatti contestati sub nn. 2-5), rimane necessariamente assorbito dall'accoglimento dell'appello principale.
In ogni caso, anche per tale motivo di appello, varrebbero le considerazioni appena sopra svolte di genericità dei motivi addotti al fine della determinazione quantitativa della sanzione.
8. Venendo, infine, alle spese di giudizio (già compensate in primo grado senza che su tale aspetto le parti abbiano sviluppato specifico motivo di appello) le stesse, trovando accoglimento tanto le ragioni di appello quanto le ragioni di appello incidentale e, quindi, in presenza di una reciproca soccombenza (al pari di quella realizzatasi in primo grado), ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale ed in accoglimento del primo motivo di appello incidentale ed in integrale riforma della sentenza appella, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta quanto alle sanzioni n. 2, 3, 4 e 5 e la conferma per la restante parte determinando la residuale sanzione nel minimo edittale;
- integralmente compensa tra le parti i costi di giudizio.
Così deciso in Venezia in data 24/04/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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