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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6882/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co.
1. c.p.c e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mariarosaria Costanzo (C.F. ), in virtù di procura allegata in atti C.F._2
-attore opponente-
E in persona del direttore generale p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Raffaella Greco (C.F. ), in virtù di procura in atti C.F._3
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata.
Va, in primo luogo, esaminata l'eccezione sollevata dall'opponente relativa al difetto di legittimazione attiva di parte opposta per non aver provato la cessione del credito azionato.
In particolare l'opponente ha rappresentato che in data 14.03.2024, la in qualità Controparte_1
di cessionaria del credito, gli aveva notificato atto di precetto con cui gli aveva intimato il pagamento della somma di € 18.358,90, oltre interessi di mora sino al soddisfo, in virtù del decreto ingiuntivo n. 6150/2018 emesso dal Tribunale di Napoli il 19.07.2018, asseritamente notificato ma non opposto e munito di formula esecutiva il 12.02.2024.
1 Dal precetto emerge che il decreto ingiuntivo azionato è stato emesso nei confronti di spv. Pt_2
Successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo il credito sarebbe stato ceduto da a CP_2
e poi da quest'ultimo a Controparte_3 Controparte_1
che di dette cessioni sarebbe stata data comunicazione mediante pubblicazione sulla G.U. rispettivamente sulla G.U. n. 93 dell'8.08.2019 e sulla G.U. n. 141 del 30.11.2019.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che l'art. 58 dlgs 385/1993 (T.U.B.) deroga parzialmente alla disciplina dettata in tema di cessione dei crediti ordinari, introdotta dagli artt.1260 e ss c.c. poiché il TUB onera l'istituto cessionario di crediti bancari a dare notizia della conclusa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
La ratio della previsione si rinviene nella necessità di dispensare “la banca concessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione delle singole controparti dai rapporti acquisiti”, diversamente l'istituto creditizio sarebbe gravato da un peso eccessivo (Cass. n. 20495 del
29.09.2020).
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito tuttavia che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass 24798/2020).
Secondo la giurisprudenza “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte di Appello Ancona, 3 maggio 2022).
Sia la giurisprudenza di legittimità che di merito non escludono però che la cessione del credito possa essere provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché il contenuto dell'avviso sia tale da non lasciare incertezze sui crediti ceduti.
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5617/2020 è stato statuito che:
“La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione di rapporti giuridici in blocco da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, ragion per cui qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche
2 risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (cfr anche Cass. n. 15884/2019).
Con una recentissima sentenza la Cassazione (sent. n. 12007/2024) ha affermato che “va dato seguito ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art.
58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 –
01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
In linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è anche la più recente giurisprudenza di merito (cfr Corte di appello Perugia -sez. I, 09/05/2022, n.196; Tribunale Avezzano 29 ottobre 2020
- Tribunale Sciacca sez. I, 03/10/2022, n.407).
A ciò si aggiunge che la Corte di Cassazione con la sentenza del 16.04.2021 ha affermato che “La dichiarazione del cedente (…) al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa”.
Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati deve rilevarsi, in primo luogo, che, nella fattispecie in esame, non è in contestazione l'esistenza del contratto di cessione di crediti, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cartolarizzazione conclusa tra gli istituti bancari. Ciò significa che la sola riconducibilità dello specifico credito oggetto di contestazione in una delle categorie dei crediti ceduti, contenute nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, è prova rilevante della cessione del credito de quo.
3 Nel caso di specie, la cessione dei crediti da a può ritenersi documentata CP_2 Controparte_3 mediante il deposito di copia della Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8.08.2019 -parte seconda.
Nella G.U. n. 93 dell'8.08.20219 si legge che sono ceduti a i crediti individuali in Controparte_3
blocco, in particolare i crediti precedentemente acquistati dal Cedente in forza di un CP_2
contratto di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge 130 concluso con Agos Ducato S.p.A. in data 15 dicembre 2014 ed individuati in base ai criteri oggettivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 20 dicembre 2014, Parte II;
o crediti acquistati dal Cedente in forza di due contratti di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 conclusi con e Agos Ducato S.p.A. in data 15 dicembre 2014 ed individuati in base ai CP_4
criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 20 dicembre 2014,
Parte II.
Viene poi indicato un link per individuare i crediti esclusi.
Alla luce degli elementi appena evidenziati, si deve ritenere che la descrizione delle singole categorie dei crediti ceduti, riportati nelle Gazzette Ufficiali di cui si è detto, già consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, tra cui può essere senz'altro ricompreso anche il credito azionato nei confronti dell' opponente, se si considera che il credito posto a base del decreto ingiuntivo era stato effettivamente inizialmente ceduto dalla Agos a per quanto risulta dal CP_2
contratto di cessione e dalla G.U. n. 150 del 20 dicembre 2014, Parte II in atti.
Inoltre, la parte opposta ha depositato in atti la dichiarazione della società cedente (cfr allegato alla comparsa di risposta) in cui viene dato della cessione del credito de quo.
Non può, invece, ritenersi provato il passaggio da a Controparte_3 CP_1
Parte opposta ha indicato nel precetto che la legittimazione attiva di deriva dalla cessione CP_1
del credito de quo da a precisando che si tratta dello stesso credito Controparte_3 Controparte_1
che aveva precedentemente acquistato da di cui si è detto prima. Controparte_3 CP_2
In riscontro di ciò ha depositato copia della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 30.11.2019 -parte seconda.
Nella G.U. n.141 del 2019 si legge, però, che sono stati ceduti da a crediti CP_3 Controparte_1
individuali in blocco, ma in nessuna delle categorie specificate viene richiamata la cessione da CP_2
a di cui alla GU n. 93 dell'8.08.2019. E' significativa la circostanza che, per tutti i crediti
[...] CP_3
ceduti, vi sia il richiamo alle precedenti operazioni di cartolarizzazione ai fini della loro individuazione, ma non viene riportata anche l'operazione di cessione di cui è stato dato avviso con la GU n. 93 dell'8.08.2019.
Il credito azionato potrebbe al più essere ricompreso nella categoria di cui alla lett. m “crediti che sono ancora esigibili per intero o in parte alla data del 30 settembre 2019”, ma si tratta di descrizione
4 molto generica e manca poi un link in cui verificare i crediti effettivamente ceduti, generalmente riportato in tutti gli avvisi di cessione dei crediti in blocco.
La dichiarazione della società cedente (cfr allegato alla comparsa di risposta), in cui viene dato atto della cessione del credito de quo da a pur facendo riferimento alla G.U. n. CP_3 Controparte_1
141 del 30.11.2019, non trova però chiaro riscontro nell'avviso di cessione di cui alla G.U..
La dichiarazione unilaterale della società cedente (che non è neanche parte del presente CP_3
giudizio per cui la sentenza definitoria del presente giudizio non sarebbe alla stessa opponibile), non può, pertanto, da sola, costituire prova della titolarità del credito azionato in capo alla CP_1
[...
in assenza di altri elementi di riscontro.
Va, dunque, ritenuta fondata l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva della . CP_1
Ogni altra questione è assorbita
2. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di in Controparte_1
considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in favore di in euro Parte_3
2540,00 (di cui euro 460,00 fase studio, euro 389,00 fase introduttiva, euro 840,00 fase istruttoria, euro 851,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, ridotti al minimo in considerazione della semplicità delle questioni trattate, per tutte le fasi.
Vanno, invece, compensate le spese della fase cautelare in considerazione dell'esito complessivo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott. ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 27,00 per Controparte_1
esborsi, in euro 2540,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore di;
Parte_1
3) compensa le spese di lite della fase cautelare.
Così deciso in Napoli, il 2.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Buono
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6882/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co.
1. c.p.c e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mariarosaria Costanzo (C.F. ), in virtù di procura allegata in atti C.F._2
-attore opponente-
E in persona del direttore generale p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Raffaella Greco (C.F. ), in virtù di procura in atti C.F._3
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata.
Va, in primo luogo, esaminata l'eccezione sollevata dall'opponente relativa al difetto di legittimazione attiva di parte opposta per non aver provato la cessione del credito azionato.
In particolare l'opponente ha rappresentato che in data 14.03.2024, la in qualità Controparte_1
di cessionaria del credito, gli aveva notificato atto di precetto con cui gli aveva intimato il pagamento della somma di € 18.358,90, oltre interessi di mora sino al soddisfo, in virtù del decreto ingiuntivo n. 6150/2018 emesso dal Tribunale di Napoli il 19.07.2018, asseritamente notificato ma non opposto e munito di formula esecutiva il 12.02.2024.
1 Dal precetto emerge che il decreto ingiuntivo azionato è stato emesso nei confronti di spv. Pt_2
Successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo il credito sarebbe stato ceduto da a CP_2
e poi da quest'ultimo a Controparte_3 Controparte_1
che di dette cessioni sarebbe stata data comunicazione mediante pubblicazione sulla G.U. rispettivamente sulla G.U. n. 93 dell'8.08.2019 e sulla G.U. n. 141 del 30.11.2019.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che l'art. 58 dlgs 385/1993 (T.U.B.) deroga parzialmente alla disciplina dettata in tema di cessione dei crediti ordinari, introdotta dagli artt.1260 e ss c.c. poiché il TUB onera l'istituto cessionario di crediti bancari a dare notizia della conclusa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
La ratio della previsione si rinviene nella necessità di dispensare “la banca concessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione delle singole controparti dai rapporti acquisiti”, diversamente l'istituto creditizio sarebbe gravato da un peso eccessivo (Cass. n. 20495 del
29.09.2020).
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito tuttavia che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass 24798/2020).
Secondo la giurisprudenza “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte di Appello Ancona, 3 maggio 2022).
Sia la giurisprudenza di legittimità che di merito non escludono però che la cessione del credito possa essere provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché il contenuto dell'avviso sia tale da non lasciare incertezze sui crediti ceduti.
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5617/2020 è stato statuito che:
“La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione di rapporti giuridici in blocco da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, ragion per cui qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche
2 risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (cfr anche Cass. n. 15884/2019).
Con una recentissima sentenza la Cassazione (sent. n. 12007/2024) ha affermato che “va dato seguito ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art.
58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 –
01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
In linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è anche la più recente giurisprudenza di merito (cfr Corte di appello Perugia -sez. I, 09/05/2022, n.196; Tribunale Avezzano 29 ottobre 2020
- Tribunale Sciacca sez. I, 03/10/2022, n.407).
A ciò si aggiunge che la Corte di Cassazione con la sentenza del 16.04.2021 ha affermato che “La dichiarazione del cedente (…) al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa”.
Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati deve rilevarsi, in primo luogo, che, nella fattispecie in esame, non è in contestazione l'esistenza del contratto di cessione di crediti, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cartolarizzazione conclusa tra gli istituti bancari. Ciò significa che la sola riconducibilità dello specifico credito oggetto di contestazione in una delle categorie dei crediti ceduti, contenute nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, è prova rilevante della cessione del credito de quo.
3 Nel caso di specie, la cessione dei crediti da a può ritenersi documentata CP_2 Controparte_3 mediante il deposito di copia della Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8.08.2019 -parte seconda.
Nella G.U. n. 93 dell'8.08.20219 si legge che sono ceduti a i crediti individuali in Controparte_3
blocco, in particolare i crediti precedentemente acquistati dal Cedente in forza di un CP_2
contratto di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge 130 concluso con Agos Ducato S.p.A. in data 15 dicembre 2014 ed individuati in base ai criteri oggettivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 20 dicembre 2014, Parte II;
o crediti acquistati dal Cedente in forza di due contratti di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 conclusi con e Agos Ducato S.p.A. in data 15 dicembre 2014 ed individuati in base ai CP_4
criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 20 dicembre 2014,
Parte II.
Viene poi indicato un link per individuare i crediti esclusi.
Alla luce degli elementi appena evidenziati, si deve ritenere che la descrizione delle singole categorie dei crediti ceduti, riportati nelle Gazzette Ufficiali di cui si è detto, già consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, tra cui può essere senz'altro ricompreso anche il credito azionato nei confronti dell' opponente, se si considera che il credito posto a base del decreto ingiuntivo era stato effettivamente inizialmente ceduto dalla Agos a per quanto risulta dal CP_2
contratto di cessione e dalla G.U. n. 150 del 20 dicembre 2014, Parte II in atti.
Inoltre, la parte opposta ha depositato in atti la dichiarazione della società cedente (cfr allegato alla comparsa di risposta) in cui viene dato della cessione del credito de quo.
Non può, invece, ritenersi provato il passaggio da a Controparte_3 CP_1
Parte opposta ha indicato nel precetto che la legittimazione attiva di deriva dalla cessione CP_1
del credito de quo da a precisando che si tratta dello stesso credito Controparte_3 Controparte_1
che aveva precedentemente acquistato da di cui si è detto prima. Controparte_3 CP_2
In riscontro di ciò ha depositato copia della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 30.11.2019 -parte seconda.
Nella G.U. n.141 del 2019 si legge, però, che sono stati ceduti da a crediti CP_3 Controparte_1
individuali in blocco, ma in nessuna delle categorie specificate viene richiamata la cessione da CP_2
a di cui alla GU n. 93 dell'8.08.2019. E' significativa la circostanza che, per tutti i crediti
[...] CP_3
ceduti, vi sia il richiamo alle precedenti operazioni di cartolarizzazione ai fini della loro individuazione, ma non viene riportata anche l'operazione di cessione di cui è stato dato avviso con la GU n. 93 dell'8.08.2019.
Il credito azionato potrebbe al più essere ricompreso nella categoria di cui alla lett. m “crediti che sono ancora esigibili per intero o in parte alla data del 30 settembre 2019”, ma si tratta di descrizione
4 molto generica e manca poi un link in cui verificare i crediti effettivamente ceduti, generalmente riportato in tutti gli avvisi di cessione dei crediti in blocco.
La dichiarazione della società cedente (cfr allegato alla comparsa di risposta), in cui viene dato atto della cessione del credito de quo da a pur facendo riferimento alla G.U. n. CP_3 Controparte_1
141 del 30.11.2019, non trova però chiaro riscontro nell'avviso di cessione di cui alla G.U..
La dichiarazione unilaterale della società cedente (che non è neanche parte del presente CP_3
giudizio per cui la sentenza definitoria del presente giudizio non sarebbe alla stessa opponibile), non può, pertanto, da sola, costituire prova della titolarità del credito azionato in capo alla CP_1
[...
in assenza di altri elementi di riscontro.
Va, dunque, ritenuta fondata l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva della . CP_1
Ogni altra questione è assorbita
2. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di in Controparte_1
considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in favore di in euro Parte_3
2540,00 (di cui euro 460,00 fase studio, euro 389,00 fase introduttiva, euro 840,00 fase istruttoria, euro 851,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, ridotti al minimo in considerazione della semplicità delle questioni trattate, per tutte le fasi.
Vanno, invece, compensate le spese della fase cautelare in considerazione dell'esito complessivo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott. ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 27,00 per Controparte_1
esborsi, in euro 2540,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore di;
Parte_1
3) compensa le spese di lite della fase cautelare.
Così deciso in Napoli, il 2.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Buono
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