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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 30 gennaio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3551/2023 R.G. e vertente
fra
(cod. fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Grazia Rapone ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Melfi, al Vico Gelsomino n. 34, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Susanna Mazzaferri e dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 28.12.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato attività di
1 lavoro di natura subordinata alle dipendenze della in persona CP_2
del legale rappresentante p.t., con sede in Pontecagnano Faiano, alla via Mario
Antonio Alfani s.n.c., cod. fisc. , con la qualifica di operaio, dal P.IVA_1
01.04.2015 al 14.04.2017; che, in data 07.05.2019, l' Controparte_3
emetteva verbale di diffida accertativa per crediti
[...]
patrimoniali di lavoro n. AV00000/2019-764 ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs.
124/2004, nei confronti della in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., nonché nei confronti del responsabile aziendale e liquidatore della Sig. cod. fisc. , CP_2 CP_4 C.F._2 residente in [...], per la somma di € 6.956,00; che la suddetta diffida traeva origine dalla presentazione di una denuncia inoltrata all' da alcuni dipendenti, Controparte_3
poiché, alla data di chiusura del rapporto lavorativo, la CP_2
ometteva il pagamento di alcune differenze retributive e del TFR maturato;
che tale diffida accertativa, in uno ad atto di precetto, veniva notificata alla CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., in data 13.05.2022, e,
[...]
successivamente, con atto di precetto in rinnovazione in data 25.10.2022; che, avverso i suddetti atti, non veniva proposta opposizione;
che, a fronte del mancato ricevimento delle somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto (€ 2.688,00) e delle ultime tre retribuzioni mensili arretrate non corrisposte, mensilità di gennaio - aprile 2017 (€ 222,00), in data 24.06.2022 e successivamente in data 06.12.2022, il ricorrente chiedeva all' presso la Pt_2
Corte di Appello di Salerno pignoramento mobiliare presso la sede della debitrice ( con sede in Pontecagnano Faiano (Sa), alla Via CP_2
Mario Antonio Alfani s.n.c., cod. fisc. , ma con esito negativo;
P.IVA_1
che, attesa la impossibilità di recupero del proprio credito presso la società debitrice, il ricorrente, in data 28.08.2022 e con successiva integrazione documentale del 23.12.2022, inoltrava apposita richiesta telematica di pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità maturate
(gennaio - aprile 2017) alla locale sede di Potenza;
che l' non CP_1 CP_1
accoglieva la richiesta del ricorrente di intervento del Fondo di Garanzia, in quanto il datore di lavoro rientrava nella copertura del Fondo di Tesoreria e non
2 di Garanzia;
che, per tale ragione, previo esperimento del tentativo di recupero del credito direttamente nei confronti della società debitrice, con esito negativo,
CP_ inoltrava all' a mezzo pec del 12.03.2023, richiesta di erogazione diretta del CP_ TFR a carico del Fondo di Tesoreria dell' che tale richiesta veniva rigettata
CP_ dall' che avverso il provvedimento di diniego, in data 01.05.2023, CP_ proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale il quale, in data
11.07.2023, deliberava la reiezione del ricorso e confermava il provvedimento impugnato.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, considerata l'illegittimità e CP_ l'infondatezza della condotta tenuta dall' nel caso di specie, di condannare di CP_ conseguenza l' in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere la somma di € 2.910,00 lordi (di cui alla diffida accertativa notificata dall' , per TRF ed ultime tre Controparte_3
mensilità, al Sig. , a titolo di trattamento di fine rapporto Parte_1
maturato ed ultime tre mensilità di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1
domandava di dichiarare la improponibilità inammissibilità e/o infondatezza del ricorso. L' rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la CP_5
infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 30 gennaio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita parziale accoglimento.
3 Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento del proprio diritto a percepire da parte del Fondo di Garanzia il pagamento della somma complessiva lorda di € 2.910,00 a titolo di retribuzione relativa agli ultimi tre mesi di lavoro espletato alle dipendenze della società cooperativa datoriale e a titolo di TFR.
Quanto al diritto ad ottenere da parte del Fondo di Garanzia il pagamento della retribuzione relativa agli ultimi tre mesi di lavoro espletati alle dipendenze della società cooperativa datoriale si osserva che l'an di tale diritto trova il proprio fondamento normativo nell'art. 1 del decreto legislativo del 27 gennaio
1992 n. 80 il quale dispone, al primo comma, che: “
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente
o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del
Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.
297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2” e, al secondo comma:
“Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, semprechè, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Il quantum del diritto rivendicato, invece, trova la sua disciplina nell'art. 2 del
D.Lgs cit. secondo cui: “
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione
4 alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982,
n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1; b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1; c) con l'indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.
6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. Per la determinazione dell'indennità eventualmente spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini, le misure
e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Quanto poi al computo del termine annuale di cui alla citata disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha statuito, in generale, la rilevanza solamente degli
5 atti di iniziativa giudiziale volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito relativo alle ultime tre retribuzioni (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., n. 1885 del 1.02.2005: “Il
Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi CP_1 dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.
80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia
UE 10 luglio 1997, nella causa C-375/95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale”), precisando, in conformità al richiamato principio e con riguardo alla diffida accertativa ex art. 12 d.lgs. 124 del 2004, di rilievo nel presente giudizio, che “In forza degli artt. 1
e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall di cui alla CP_1
l. n. 297 del 1982 provvede al pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito;
conseguentemente, ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni, è irrilevante il momento in cui assume efficacia esecutiva la "diffida accertativa" ex art. 12
d.lgs. n. 124 del 2004, emessa dalla Direzione del lavoro nei confronti del datore, mentre assume rilievo quello in cui detta diffida, già resa esecutiva, è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo”(si veda Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 6834 del 07.03.2023).
Tanto premesso, e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente - lavoratore dipendente della con la qualifica di operaio, dal CP_2
01.04.2015 al 14.04.2017 - rivendica il pagamento delle retribuzioni da gennaio
6 ad aprile 2017, quali ultime tre retribuzioni maturate alle dipendenze del datore di lavoro insolvente. Dalla documentazione in atti si evince, tuttavia, che, a fronte del rapporto di lavoro concluso il 14.04.2017, la diffida accertativa del 07 maggio 2019, unitamente all'atto di precetto, veniva notificata alla società cooperativa datoriale in data 13 maggio 2022 e, successivamente, con atto di precetto in rinnovazione in data 25 ottobre 2022, e, quindi, oltre il termine annuale prescritto per la copertura da parte del Fondo di Garanzia, da qui il rigetto della domanda in parte qua.
In relazione alla domanda finalizzata ad ottenere il pagamento del TFR, l' CP_1
insorge deducendo di avere negato il pagamento a carico del Fondo di garanzia in quanto il TFR era destinato al Fondo di Tesoreria e di avere negato il pagamento a carico anche del Fondo di Tesoreria in quanto la società datoriale, seppur tenuta, non avrebbe effettuato i prescritti versamenti al fondo. Deduce, altresì, che parte ricorrente non avrebbe depositato la domanda al Fondo di
Tesoreria, nonché la intervenuta prescrizione annuale ed anche quinquennale.
L'art. 2 della legge 29 maggio del 1982 n. 297 ha istituito presso l' “… CP_1
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
L'art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006 istitutivo del Fondo di Tesoreria dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall su CP_1
un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto
Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”, precisando al comma 756 che “Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del
7 Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non de-stinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è' versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma
755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”.
Dal tenore letterale delle richiamate disposizioni si evince che il Fondo di
Garanzia intervenga anche nel caso di insolvenza della società, costituendo un mezzo di tutela del lavoratore che non abbia ricevuto il TFR dal datore di lavoro, mentre il Fondo di Tesoreria sia finalizzato all'erogazione del TFR limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati, nulla prevedendo la norma in relazione ai casi di insolvenza di parte datoriale.
Quanto ai rapporti tra i due fondi, si richiama, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto statuito, con argomentazioni condivisibili, alle quali si ritiene di dare continuità, dal Tribunale di Monza, con la sentenza n.
232/2018 pubblicata il 03 maggio 2017, est. Dott.ssa Camilla Stefanizzi, avente ad oggetto un caso analogo a quello in esame.
La citata sentenza – sulla base dell'interpretazione delle norme istitutive dei due
Fondi in esame e del messaggio del 3 febbraio 2012, n. 2057 avente ad CP_1 oggetto “Chiarimenti in merito ai pagamenti diretti effettuati dal Fondo di tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., L. n. 296/2006) - Interazioni con il Fondo di
8 garanzia (art. 2, L. n. 297/1982) – Sistemazioni contabili” e, in particolare, il punto 3 (“Quando il datore di lavoro è assoggettato a procedura concorsuale - fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo - è possibile che il t.f.r. sia in parte dovuto anche dal
Fondo di garanzia di cui all'art. 2, L. n. 297/1982.
Il pagamento della quota di t.f.r. di competenza del Fondo di tesoreria normalmente avviene secondo la disciplina generale, in conseguenza della dichiarazione di incapienza.
La quota di competenza del Fondo di garanzia, sarà liquidata, a domanda dell'interessato, secondo le istruzioni impartite con msg. n. 10588 dell'11 maggio
2009, avendo cura di verificare la quota di t.f.r. eventualmente già corrisposta dal Fondo di tesoreria”) - ha statuito che “… spetterebbe al Fondo di Garanzia il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi al fondo di tesoreria. Ad ogni modo, le vicende e i rapporti tra i due fondi sono inopponibili al lavoratore che ha diritto a percepire il TFR senza dilazione, non potendo essere pregiudicato come di fatto avvenuto in ragione delle incertezze nell'individuazione del fondo competente…”.
Ritenuto, quindi, che il Fondo di Garanzia debba provvedere al pagamento del
TFR versato o dovuto al Fondo di Tesoreria, va rilevato che parte ricorrente, a fronte della diffida accertativa del 07 maggio 2019, presentava domanda al
Fondo di Garanzia il 28.08.2022 e domanda al Fondo di Tesoreria il 12 marzo
2023, entrambe nel rispetto del termine di prescrizione che, nel caso di specie, è decennale, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 26819 del
22.12.2016), richiamato anche dalla circolare n. 70 del 26.07.2023, da qui CP_1
la infondatezza delle eccezioni di improponibilità e di prescrizione sollevate dall' resistente. CP_5
Per le ragioni esposte, in accoglimento parziale del ricorso, accertato il diritto del ricorrente al pagamento da parte dell' del TFR, nell'importo come CP_1
indicato e non contestato, l' in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
quale gestore del Fondo di Garanzia, va condannato a corrispondere al sig.
9 la somma di € 2.688,00 a titolo di TFR, oltre accessori come Parte_1
per legge.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità e la novità, almeno sul piano locale, delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 28.12.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accertato il diritto del ricorrente al pagamento da parte dell' del CP_1
TFR, nell'importo come indicato e non contestato, condanna l' CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., quale gestore del Fondo di
Garanzia, a corrispondere al sig. la somma di € Parte_1
2.688,00 a titolo di TFR, oltre accessori come per legge;
2) rigetta, per il resto, il ricorso;
3) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 30 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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