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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/03/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1933/2021 R.G., riservata in decisione con ordinanza del 30.10.2024 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 510/2021
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Angelo Barrasso e Guido Barrasso giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Grottaminarda
(AV) alla Via Tratturo n.5.
APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso dall'avvocato Pierluigi Telese giusta procura a margine CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato in
Ercolano (NA), alla Via Panoramica n.60
APPELLATO
CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione con concessione alle parti di un termine di giorni 20 per comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per memorie di replica a decorrere dal 4 novembre 2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la CP_1
per chiedere la restituzione della Parte_1 somma di euro 3.030,34 da questi indebitamente trattenuta.
Deduceva l'attore che, in data 01-03-2012, stipulava il contratto di mutuo rimborsabile n. 403305 per l'importo complessivo di € 31.080,00 da restituire mediante cessione pro solvendo di nr. 120 rate da € 259,00 della retribuzione mensile.
Che, al momento della liquidazione del capitale, dallo stesso venivano detratti anticipatamente i seguenti costi del credito, ulteriori agli interessi pattuiti, indicati nel contratto: € 450,00 per spese di istruttoria, € 1.087,80 per commissioni di attivazione, € 1.925,20 per commissioni di gestione della pratica,
€ 3.201,24 relativi al costo di intermediazione ed € 447,55 per premi assicurativi.
Parte attrice provvedeva all'anticipata estinzione del contratto allo scadere della rata n. 51, e nonostante l'anticipata estinzione, il mutuatario non aveva mai ottenuto la restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati ma solo il premio assicurativo non maturato da parte della Nonostante Parte_2
i solleciti, il convenuto istituto di credito non provvedeva a restituire all'istante quanto ricevuto.
La stituto si costituiva in giudizio eccependo, Pt_1 Parte_1 in via preliminare, l'incompetenza per valore del giudice adito a favore del
Tribunale nonché il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di ripetizione delle somme a suo tempo corrisposte per intermediazione, siccome incamerate dalla società Fin-Company spa, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda di ripetizione, siccome infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con sentenza n. 510/2021, il Giudice di Pace di Torre Annunziata accoglieva la domanda e condannava l' alla Parte_1 restituzione della somma di euro 3.030,34 e alle spese di lite quantificate in euro
1.480,00.
Con atto ritualmente notificato l' ha Parte_1 proposto appello avvero la predetta sentenza, con cui ha chiesto la riforma della statuizione di primo grado relativamente al solo capo concernente la condanna dell'istituto di credito appellato alla restituzione della somma di € 1.840,00 per oneri di intermediazione, trattandosi di costi non rimborsabili ( cd. up - front, ossia non correlati alla durata del rapporto di credito) e stante il difetto di legittimazione passiva dell'appellante con riferimento a tale domanda, non avendo la stessa incamerato i relativi compensi corrisposti, invece, alla società di intermediazione.
Il tutto, oltre gli interessi legali al soddisfo e con riforma conseguenziale anche del capo relativo alle spese processuali del primo grado di giudizio, nonché condanna delle spese relative al presente grado di appello.
A fondamento del gravame ha lamentato l'erronea applicazione delle norme di diritto e, in particolare, della normativa in materia di protezione dei consumatori e la violazione ed errata applicazione dell'art.125 sexies t.u.b., ed ha chiesto di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della con riferimento ai Parte_1 costi di intermediazione.
Si è costituito con comparsa depositata in data 1.09.2021 ed ha chiesto CP_1 il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto stante la piena ed assoluta legittimazione passiva della sola appellante rispetto alla originaria domanda attorea, posta l'estraneità del ai rapporti CP_1 contrattuali intercorrenti tra la stessa e la propria rete distributiva e/o terzi soggetti, con conferma integralmente della sentenza n. 510/2021 impugnata e vittoria di spese e compensi di lite.
1. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sotto tale profilo vale evidenziare che l'appellante nel proprio atto di appello ha espressamente limitato l'impugnazione al solo capo della sentenza relativo alla condanna della alla restituzione dei costi di Pt_1 intermediazione, con conseguente formazione del giudicato su tutti gli altri capi della sentenza non oggetto di gravame.
2. Ancora in via preliminare ed in rito, va rilevata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, siccome proposto con atto di citazione notificato in data 1.04.2021 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica del difensore dell'appellato, nel termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza gravata, avvenuta in data 6.02.2021, così come tempestiva è la costituzione in giudizio dell'appellante, avvenuta in data 9.04.2021.
3. Nel merito, parte appellante ha criticato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui il giudice di pace ha accolto la domanda attorea ed ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellato ad ottenere dalla il rimborso degli oneri di CP_2 intermediazione sul presupposto che la è tenuta a rimborsare al CP_2 consumatore “pro-rata temporis” tutte i costi sostenuti per l'erogazione del finanziamento. A fondamento del gravame, in particolare, la ha sostenuto Pt_1 che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto la propria legittimazione passiva rispetto a tale domanda, giacchè tali importi erano stati percepiti non dall'istituto di credito ma dalla società di intermediazione, unica legittimata alla relativa restituzione;
nel merito ha sottolineato come tali costi, poiché maturati al momento della sottoscrizione del contratto ed indipendenti dalla durata dello stesso, dovessero considerarsi come costi up-front come tali non ripetibili da parte del consumatore in caso di anticipata estinzione del finanziamento.
L'appello è infondato e va rigettato in ragione delle motivazioni che seguono.
In punto di diritto bisogna premettere che già anteriormente alla riforma del
2010, il Testo Unico Bancario all'art. 125 stabiliva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che, se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal
CICR.
Tale disposizione statuiva in maniera chiara il diritto del consumatore all'equa riduzione del costo complessivo del finanziamento e si reputava pienamente operativa, anche in assenza delle disposizioni secondarie del CICR, in ragione del criterio di equità dalla stessa comunque imposto, che rendeva la previsione autonomamente eseguibile.
Con il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 in Attuazione della direttiva
2008/48/CE, l'art 125 Tub è stato sostituito con l'art 125-sexies che dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Tale disposizione (di cui all'art. 125 sexies) non può infatti dirsi propriamente innovativa poiché si tratta di una norma che di fatto interpreta autenticamente il significato di equa riduzione del costo complessivo del credito. Infatti già il testo previgente dell'art. 125 TUB prevedeva, in caso di estinzione anticipata, il diritto del beneficiario del finanziamento “a un'equa riduzione del costo complessivo del credito” secondo modalità che, in mancanza della delibera CICR cui il legislatore aveva fatto rinvio, continuavano ad essere, in virtù del criterio di ultrattività accolto dall'art. 161, comma 5, dello stesso decreto, quelle stabilite dal D.M. 8 luglio 1992, che limitavano il concorso agli oneri del beneficiario del finanziamento a quelli maturati fino alla data di estinzione.
I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato.
In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva
87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire
«a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno» (considerando n. 9).
Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto». Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte». A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il «diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso».
Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore.
La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'articolo 8 della direttiva
87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito»; di conseguenza, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Come evidenziato anche dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 25977 del
6.09.2023, richiamata e confermata dalla più recente ordinanza n. 14836 del
28.05.2024) l'affermazione della Corte di Giustizia nella menzionata sentenza è fondata sull'idea secondo cui “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”
Peraltro, sottolinea la Cassazione, una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005.
“L'art.33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, e , C-169/14, EU:C:2014:2099, Persona_1 Persona_2 punto 23, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C- Persona_3
307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom
Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Persona_3
EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n.421).I ndice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti
e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto
“della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”.
L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020,
n.19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per
l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata).
Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.”(cfr. Cass. ordinanza n. 25977 del 6.09.2023)
Orbene, il riconoscimento del diritto del consumatore all'equa riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del credito comporta la nullità della rinuncia al rimborso contenuta nell'art.3 delle Condizioni Generali del regolamento contrattuale.
Tale clausola contrattuale, che prevede: “"In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nei limiti di legge dell'1% del capitale residuo. Pertanto, resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, ali importi indicati alle lettere A) B) F) ed G) del prospetto economico, non saranno rimborsabili”, risulta contraria all'art.125 sexies T.U.B., che costituisce una norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e cliente consumatore, come tale non derogabile dall'autonomia privata.
La deroga al disposto di legge, del resto, determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore ed è pertanto vessatoria e, quindi, nulla. Né è invocabile sul punto la doppia sottoscrizione prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c. irrilevanti nell'ambito dei rapporti tra professionista e consumatore, trovando invece applicazione gli artt. 33 e ss. del Codice del
Consumo.
Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 263 del 22/12/2022, ha espressamente affermato che il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla
«nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva
87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28); nell'interpretare le norme, il giudice dovrà tendere alla finalità propria della normativa comunitaria, cui l'ordinamento interno deve uniformarsi, di garantire «un'elevata protezione del consumatore»
(sentenza Lexitor, punto 29), di talchè «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32).
Significativamente la Suprema Corte, conclude osservando come “in definitiva,
l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.
Secondo il giudice delle leggi, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “ tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.(cfr. Cass. Ordinanza
n. 25977 del 6.09.2023)
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, appare evidente l'infondatezza dei motivi di doglianza fatti valere dall'odierna appellante, atteso che nell'ottica di una elevata tutela del consumatore ed al fine di garantire effettività alla protezione dello stesso, deve ritenersi oramai superata la distinzione fra costi up-front e costi recurring – distinzione unilateralmente predisposta dall'istituto di credito e fonte di possibili abusi in danno del mutuatario - dovendosi in ogni caso assicurare il rimborso di tutti i costi legati alla stipula del contratto.
E' appena il caso di precisare che i richiamati principi risultano vincolanti per il giudice nazionale. Le sentenze interpretative della CGUE, infatti, esplicano i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio;
invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui, “nell'ordinamento interno, le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore.
Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esauriti (ex multis Cass. del 3 marzo 2017, n. 583); ancora, la pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costituendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri.
L'effetto dichiarativo delle sentenze determina che “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità” (Cass. sent. 23 ottobre 2014, n. 22577).
Tanto premesso, è opportuno rilevare che i principi enunciati dalla sentenza della
Corte di Giustizia in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame. L'art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, costituisce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE. Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che rappresenta l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE) e, dall'altro, che esso possa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile.
Non può allora dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.
Nel caso che ne occupa il rapporto è sorto dopo l'entrata in vigore dell'art 125 sexies TUB, atteso che lo stesso è stato sottoscritto in data 1.03.2012 e, dunque, quando la predetta norma è già in vigore.
L'appellante, inoltre, si è doluta della incertezza e comunque erroneità della quantificazione delle somme dovute a titolo di rimborso, attesa la discrasia fra quanto riportato in parte motiva, ove gli importi oggetto di rimborso venivano quantificati in € 2.194,80 oltre interessi, e quanto riportato nel dispositivo con il quale l'appellante veniva condannata alla refusione della maggior somma di €
3030,34.
Osserva tuttavia questo giudice come tale discrasia sia il frutto di un mero errore di trascrizione, come tale evidentemente evincibile dal complesso tenore della motivazione. Il giudice di pace, infatti, come desumibile dalla lettura della sentenza, motivava circa la impossibilità di distinguere, ai fini del rimborso, fra costi up - front e costi recurring, così come quantificati nella ctu in atti del dott.
accogliendo quindi integralmente la domanda attorea pari a complessivi € Per_4
3.030,34 ( somma poi riportata in dispositivo). La quantificazione delle singole voci, quindi, è chiaramente individuata con riferimento alle richieste di cui all'atto di citazione, peraltro chiaramente richiamate nel testo della gravata sentenza, e pari – per quel che in questa sede interessa – ad € 1840,71 per costi di intermediazione. Di tanto si mostra ben consapevole, del resto, la stessa appellante che nel proprio atto di appello fa chiaramente ed espressamente richiamo a tale ultimo importo, facendone oggetto di censura perché relativo ad un costo, quello di intermediazione appunto, dalla stessa ritenuto non dovuto.
Venendo alla determinazione dell'importo, poi, ritiene questo giudice che lo stesso sia stato correttamente determinato dal giudice di prime cure secondo un criterio di proporzionalità ( il costo originario dovuto da contratto per intermediazione era, infatti, pari ad € 3201,24 che, considerata la durata del finanziamento pari a 120 rate e l'avvenuta estinzione anticipata dello stesso alla cinquantunesima rata, determina un esborso non dovuto pari appunto al costo proporzionale delle rimanenti 69 rate di € 1840,71), ossia secondo il criterio cd. “pro rata temporis”.
Alla stregua di quest'ultimo, è necessario moltiplicare l'importo di ciascuna delle voci di costo rimborsabili per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.
Sebbene la CGUE nella sentenza “Lexitor” non abbia indicato espressamente il criterio di calcolo da adottare, si ritiene che in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole), ed alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo senza distinguere tra le varie voci di costo.
La CGUE, invero è addivenuta alla conclusione che i costi sopportati dal consumatore, di qualunque natura siano (a partire dagli interessi), devono essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto;
la Corte, in sostanza, attraverso la propria opzione ermeneutica dell'art.16 della Direttiva 2008/48/CE, ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità.
Nulla esclude, peraltro, che le parti, nella loro residua autonomia contrattuale, possano declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi;
tuttavia è necessario vagliare che il criterio prescelto sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di proporzionalità.
Posto pertanto che il principio di proporzionalità della riduzione dei costi sostenuti è stato affermato come principio cardine della disciplina comunitaria oggi trasposta nell'art. 125 sexies TUB, una clausola ( come quella invocata dall'odierna appellante, e contenuta all'art. 3 del contratto di finanziamento) che, sia pure in modo implicito o indiretto, escluda o limiti la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto contraria a norma imperativa - e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c. (alla pari di ogni altra clausola incompatibile con l'ampiezza oggettuale del diritto alla riduzione dei costi) - non può regolare il criterio di rimborso dei costi del credito complessivamente intesi.
In caso contrario si avallerebbe una situazione di incertezza, non potendo il consumatore, per definizione soggetto non esperto in materia, comprendere ex ante in modo chiaro la quantificazione dei costi che gli verrebbero rimborsati nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento. In altre parole i finanziatori avrebbero la possibilità di “spostare” il costo del finanziamento su voci di costo che prevedano un criterio di rimborso che non rispecchi il canone della proporzione alla vita del contratto;
ciò renderebbe il consumatore privo della tutela che l'art.16 della Direttiva, come interpretato alla CGUE, che impone di procedere alla riduzione di tutti i costi connessi al credito in proporzione alla durata residua del contratto.
Al contrario, l'applicazione di un unico criterio faciliterebbe l'intellegibilità delle condizioni contrattuali in aderenza alle finalità della direttiva comunitaria.
In ragione di tutto quanto detto, anche tale motivo di appello va integralmente rigettato.
Da ultimo, poi, l'appellante ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo la riforma della statuizione resa dal giudice di prime cure sul punto e la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo grado per oneri di intermediazione pari ad €. 1.840,00.
Orbene, va osservato che i rilievi in punto di legittimazione passiva dell'appellante non possono essere condivisi.
Esiste invero un chiaro collegamento negoziale fra il prestito e ed i costi di intermediazione.
La domanda de quo, infatti, va qualificata, ad avviso di chi scrive, come ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c.; come affermato da Cass. 7871/2011: "La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante."
Orbene, emerge dagli atti che la incassò direttamente dal i costi di Pt_1 CP_1 intermediazione.
Va anche sottolineato che vieppiù, nel medesimo contratto di finanziamento stipulato tra le parti, la società mutuante, data l'attività di intermediazione funzionale e prodromica alla stipula del contratto, incassava integralmente tali costi che la parte mutuataria corrispondeva anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto;
sicché deve presumersi che il relativo costo fosse collegato alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito assicurato.
Peraltro, la giurisprudenza dell'arbitro bancario e finanziario ha ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale, tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione e di intermediazione.
Sulla scorta di tali argomenti, la giurisprudenza arbitrale non ha mai dubitato della sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. ex multis,
ABF, Collegio di Roma, Decisione N. 912 del 18 febbraio 2013).
Invero la circostanza che tali costi siano destinati alla remunerazione dell'opera di intermediazione svolta dalla società terza ( la Fin – Company spa) non incide sui correlati obblighi in capo all'accipiens, quale concreto percettore degli importi, stante il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e gli oneri di intermediazione che espone anche la società finanziaria (sebbene non abbia goduto del predetti esborsi) ad equivalenti e concorrenti obblighi restitutori verso il consumatore, fatti salvi poi i profili di regresso nell'ambito dei rapporti interni con la società di intermediazione che in nulla incidono nel presente giudizio e sulla conseguente legittimazione passiva (in termini Trib. Napoli 9 febbraio 2021 cit. secondo cui “in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione degli oneri di intermediazione, in quanto finalizzati a remunerare una prestazione, nonché il costo dei premi assicurativi anticipati all'atto della sottoscrizione del contratto”; parimenti, è indubbio che il premio assicurativo rappresenti un costo del finanziamento da rimborsarsi sempre ex art. 125 sexies
TUB secondo Trib. Torino 23 aprile 2021, Trib. Savona, 18 novembre 2020, Trib.
Torino 21 marzo 2020 nonché infine, Trib. Nocera Inferiore, 12 febbraio 2018). Ne consegue che, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva della mutuante ed il diritto alla ripetizione proporzionale degli oneri di intermediazione.
Alla luce di tutto quanto esposto, la pronuncia del giudice di prime cure va ritenuta corretta con conseguente integrale rigetto del gravame proposto dalla Pt_1
[...]
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase studio, euro 212,50; fase introduttiva, euro 212,500; fase istruttoria/trattazione, euro 425,50; fase decisionale, euro 425,50), secondo i minimi tariffari tenuto conto della complessità del giudizio – alla luce della consolidata giurisprudenza - e dell'attività svolta in ragione del carattere meramente documentale della controversia.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. rigetta l'appello; B. condanna l' (istituto bancario del lavoro) , in persona del legale Pt_1 Pt_1 rapp.te p.t, al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore di che liquida in euro 1276,00 per compenso professionale, oltre spese CP_1 forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
C. dispone che le somme, come liquidate al capo che precede, siano corrisposte direttamente in favore dell'avv. Pierluigi Telese per dichiarato anticipo;
D. dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torre Annunziata il 13.03.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1933/2021 R.G., riservata in decisione con ordinanza del 30.10.2024 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 510/2021
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Angelo Barrasso e Guido Barrasso giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Grottaminarda
(AV) alla Via Tratturo n.5.
APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso dall'avvocato Pierluigi Telese giusta procura a margine CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato in
Ercolano (NA), alla Via Panoramica n.60
APPELLATO
CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione con concessione alle parti di un termine di giorni 20 per comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per memorie di replica a decorrere dal 4 novembre 2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la CP_1
per chiedere la restituzione della Parte_1 somma di euro 3.030,34 da questi indebitamente trattenuta.
Deduceva l'attore che, in data 01-03-2012, stipulava il contratto di mutuo rimborsabile n. 403305 per l'importo complessivo di € 31.080,00 da restituire mediante cessione pro solvendo di nr. 120 rate da € 259,00 della retribuzione mensile.
Che, al momento della liquidazione del capitale, dallo stesso venivano detratti anticipatamente i seguenti costi del credito, ulteriori agli interessi pattuiti, indicati nel contratto: € 450,00 per spese di istruttoria, € 1.087,80 per commissioni di attivazione, € 1.925,20 per commissioni di gestione della pratica,
€ 3.201,24 relativi al costo di intermediazione ed € 447,55 per premi assicurativi.
Parte attrice provvedeva all'anticipata estinzione del contratto allo scadere della rata n. 51, e nonostante l'anticipata estinzione, il mutuatario non aveva mai ottenuto la restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati ma solo il premio assicurativo non maturato da parte della Nonostante Parte_2
i solleciti, il convenuto istituto di credito non provvedeva a restituire all'istante quanto ricevuto.
La stituto si costituiva in giudizio eccependo, Pt_1 Parte_1 in via preliminare, l'incompetenza per valore del giudice adito a favore del
Tribunale nonché il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di ripetizione delle somme a suo tempo corrisposte per intermediazione, siccome incamerate dalla società Fin-Company spa, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda di ripetizione, siccome infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con sentenza n. 510/2021, il Giudice di Pace di Torre Annunziata accoglieva la domanda e condannava l' alla Parte_1 restituzione della somma di euro 3.030,34 e alle spese di lite quantificate in euro
1.480,00.
Con atto ritualmente notificato l' ha Parte_1 proposto appello avvero la predetta sentenza, con cui ha chiesto la riforma della statuizione di primo grado relativamente al solo capo concernente la condanna dell'istituto di credito appellato alla restituzione della somma di € 1.840,00 per oneri di intermediazione, trattandosi di costi non rimborsabili ( cd. up - front, ossia non correlati alla durata del rapporto di credito) e stante il difetto di legittimazione passiva dell'appellante con riferimento a tale domanda, non avendo la stessa incamerato i relativi compensi corrisposti, invece, alla società di intermediazione.
Il tutto, oltre gli interessi legali al soddisfo e con riforma conseguenziale anche del capo relativo alle spese processuali del primo grado di giudizio, nonché condanna delle spese relative al presente grado di appello.
A fondamento del gravame ha lamentato l'erronea applicazione delle norme di diritto e, in particolare, della normativa in materia di protezione dei consumatori e la violazione ed errata applicazione dell'art.125 sexies t.u.b., ed ha chiesto di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della con riferimento ai Parte_1 costi di intermediazione.
Si è costituito con comparsa depositata in data 1.09.2021 ed ha chiesto CP_1 il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto stante la piena ed assoluta legittimazione passiva della sola appellante rispetto alla originaria domanda attorea, posta l'estraneità del ai rapporti CP_1 contrattuali intercorrenti tra la stessa e la propria rete distributiva e/o terzi soggetti, con conferma integralmente della sentenza n. 510/2021 impugnata e vittoria di spese e compensi di lite.
1. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sotto tale profilo vale evidenziare che l'appellante nel proprio atto di appello ha espressamente limitato l'impugnazione al solo capo della sentenza relativo alla condanna della alla restituzione dei costi di Pt_1 intermediazione, con conseguente formazione del giudicato su tutti gli altri capi della sentenza non oggetto di gravame.
2. Ancora in via preliminare ed in rito, va rilevata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, siccome proposto con atto di citazione notificato in data 1.04.2021 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica del difensore dell'appellato, nel termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza gravata, avvenuta in data 6.02.2021, così come tempestiva è la costituzione in giudizio dell'appellante, avvenuta in data 9.04.2021.
3. Nel merito, parte appellante ha criticato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui il giudice di pace ha accolto la domanda attorea ed ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellato ad ottenere dalla il rimborso degli oneri di CP_2 intermediazione sul presupposto che la è tenuta a rimborsare al CP_2 consumatore “pro-rata temporis” tutte i costi sostenuti per l'erogazione del finanziamento. A fondamento del gravame, in particolare, la ha sostenuto Pt_1 che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto la propria legittimazione passiva rispetto a tale domanda, giacchè tali importi erano stati percepiti non dall'istituto di credito ma dalla società di intermediazione, unica legittimata alla relativa restituzione;
nel merito ha sottolineato come tali costi, poiché maturati al momento della sottoscrizione del contratto ed indipendenti dalla durata dello stesso, dovessero considerarsi come costi up-front come tali non ripetibili da parte del consumatore in caso di anticipata estinzione del finanziamento.
L'appello è infondato e va rigettato in ragione delle motivazioni che seguono.
In punto di diritto bisogna premettere che già anteriormente alla riforma del
2010, il Testo Unico Bancario all'art. 125 stabiliva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che, se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal
CICR.
Tale disposizione statuiva in maniera chiara il diritto del consumatore all'equa riduzione del costo complessivo del finanziamento e si reputava pienamente operativa, anche in assenza delle disposizioni secondarie del CICR, in ragione del criterio di equità dalla stessa comunque imposto, che rendeva la previsione autonomamente eseguibile.
Con il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 in Attuazione della direttiva
2008/48/CE, l'art 125 Tub è stato sostituito con l'art 125-sexies che dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Tale disposizione (di cui all'art. 125 sexies) non può infatti dirsi propriamente innovativa poiché si tratta di una norma che di fatto interpreta autenticamente il significato di equa riduzione del costo complessivo del credito. Infatti già il testo previgente dell'art. 125 TUB prevedeva, in caso di estinzione anticipata, il diritto del beneficiario del finanziamento “a un'equa riduzione del costo complessivo del credito” secondo modalità che, in mancanza della delibera CICR cui il legislatore aveva fatto rinvio, continuavano ad essere, in virtù del criterio di ultrattività accolto dall'art. 161, comma 5, dello stesso decreto, quelle stabilite dal D.M. 8 luglio 1992, che limitavano il concorso agli oneri del beneficiario del finanziamento a quelli maturati fino alla data di estinzione.
I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato.
In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva
87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire
«a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno» (considerando n. 9).
Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto». Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte». A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il «diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso».
Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore.
La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'articolo 8 della direttiva
87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito»; di conseguenza, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Come evidenziato anche dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 25977 del
6.09.2023, richiamata e confermata dalla più recente ordinanza n. 14836 del
28.05.2024) l'affermazione della Corte di Giustizia nella menzionata sentenza è fondata sull'idea secondo cui “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”
Peraltro, sottolinea la Cassazione, una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005.
“L'art.33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, e , C-169/14, EU:C:2014:2099, Persona_1 Persona_2 punto 23, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C- Persona_3
307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom
Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Persona_3
EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n.421).I ndice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti
e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto
“della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”.
L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020,
n.19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per
l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata).
Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.”(cfr. Cass. ordinanza n. 25977 del 6.09.2023)
Orbene, il riconoscimento del diritto del consumatore all'equa riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del credito comporta la nullità della rinuncia al rimborso contenuta nell'art.3 delle Condizioni Generali del regolamento contrattuale.
Tale clausola contrattuale, che prevede: “"In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nei limiti di legge dell'1% del capitale residuo. Pertanto, resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, ali importi indicati alle lettere A) B) F) ed G) del prospetto economico, non saranno rimborsabili”, risulta contraria all'art.125 sexies T.U.B., che costituisce una norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e cliente consumatore, come tale non derogabile dall'autonomia privata.
La deroga al disposto di legge, del resto, determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore ed è pertanto vessatoria e, quindi, nulla. Né è invocabile sul punto la doppia sottoscrizione prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c. irrilevanti nell'ambito dei rapporti tra professionista e consumatore, trovando invece applicazione gli artt. 33 e ss. del Codice del
Consumo.
Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 263 del 22/12/2022, ha espressamente affermato che il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla
«nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva
87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28); nell'interpretare le norme, il giudice dovrà tendere alla finalità propria della normativa comunitaria, cui l'ordinamento interno deve uniformarsi, di garantire «un'elevata protezione del consumatore»
(sentenza Lexitor, punto 29), di talchè «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32).
Significativamente la Suprema Corte, conclude osservando come “in definitiva,
l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.
Secondo il giudice delle leggi, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “ tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.(cfr. Cass. Ordinanza
n. 25977 del 6.09.2023)
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, appare evidente l'infondatezza dei motivi di doglianza fatti valere dall'odierna appellante, atteso che nell'ottica di una elevata tutela del consumatore ed al fine di garantire effettività alla protezione dello stesso, deve ritenersi oramai superata la distinzione fra costi up-front e costi recurring – distinzione unilateralmente predisposta dall'istituto di credito e fonte di possibili abusi in danno del mutuatario - dovendosi in ogni caso assicurare il rimborso di tutti i costi legati alla stipula del contratto.
E' appena il caso di precisare che i richiamati principi risultano vincolanti per il giudice nazionale. Le sentenze interpretative della CGUE, infatti, esplicano i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio;
invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui, “nell'ordinamento interno, le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore.
Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esauriti (ex multis Cass. del 3 marzo 2017, n. 583); ancora, la pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costituendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri.
L'effetto dichiarativo delle sentenze determina che “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità” (Cass. sent. 23 ottobre 2014, n. 22577).
Tanto premesso, è opportuno rilevare che i principi enunciati dalla sentenza della
Corte di Giustizia in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame. L'art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, costituisce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE. Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che rappresenta l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE) e, dall'altro, che esso possa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile.
Non può allora dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.
Nel caso che ne occupa il rapporto è sorto dopo l'entrata in vigore dell'art 125 sexies TUB, atteso che lo stesso è stato sottoscritto in data 1.03.2012 e, dunque, quando la predetta norma è già in vigore.
L'appellante, inoltre, si è doluta della incertezza e comunque erroneità della quantificazione delle somme dovute a titolo di rimborso, attesa la discrasia fra quanto riportato in parte motiva, ove gli importi oggetto di rimborso venivano quantificati in € 2.194,80 oltre interessi, e quanto riportato nel dispositivo con il quale l'appellante veniva condannata alla refusione della maggior somma di €
3030,34.
Osserva tuttavia questo giudice come tale discrasia sia il frutto di un mero errore di trascrizione, come tale evidentemente evincibile dal complesso tenore della motivazione. Il giudice di pace, infatti, come desumibile dalla lettura della sentenza, motivava circa la impossibilità di distinguere, ai fini del rimborso, fra costi up - front e costi recurring, così come quantificati nella ctu in atti del dott.
accogliendo quindi integralmente la domanda attorea pari a complessivi € Per_4
3.030,34 ( somma poi riportata in dispositivo). La quantificazione delle singole voci, quindi, è chiaramente individuata con riferimento alle richieste di cui all'atto di citazione, peraltro chiaramente richiamate nel testo della gravata sentenza, e pari – per quel che in questa sede interessa – ad € 1840,71 per costi di intermediazione. Di tanto si mostra ben consapevole, del resto, la stessa appellante che nel proprio atto di appello fa chiaramente ed espressamente richiamo a tale ultimo importo, facendone oggetto di censura perché relativo ad un costo, quello di intermediazione appunto, dalla stessa ritenuto non dovuto.
Venendo alla determinazione dell'importo, poi, ritiene questo giudice che lo stesso sia stato correttamente determinato dal giudice di prime cure secondo un criterio di proporzionalità ( il costo originario dovuto da contratto per intermediazione era, infatti, pari ad € 3201,24 che, considerata la durata del finanziamento pari a 120 rate e l'avvenuta estinzione anticipata dello stesso alla cinquantunesima rata, determina un esborso non dovuto pari appunto al costo proporzionale delle rimanenti 69 rate di € 1840,71), ossia secondo il criterio cd. “pro rata temporis”.
Alla stregua di quest'ultimo, è necessario moltiplicare l'importo di ciascuna delle voci di costo rimborsabili per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.
Sebbene la CGUE nella sentenza “Lexitor” non abbia indicato espressamente il criterio di calcolo da adottare, si ritiene che in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole), ed alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo senza distinguere tra le varie voci di costo.
La CGUE, invero è addivenuta alla conclusione che i costi sopportati dal consumatore, di qualunque natura siano (a partire dagli interessi), devono essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto;
la Corte, in sostanza, attraverso la propria opzione ermeneutica dell'art.16 della Direttiva 2008/48/CE, ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità.
Nulla esclude, peraltro, che le parti, nella loro residua autonomia contrattuale, possano declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi;
tuttavia è necessario vagliare che il criterio prescelto sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di proporzionalità.
Posto pertanto che il principio di proporzionalità della riduzione dei costi sostenuti è stato affermato come principio cardine della disciplina comunitaria oggi trasposta nell'art. 125 sexies TUB, una clausola ( come quella invocata dall'odierna appellante, e contenuta all'art. 3 del contratto di finanziamento) che, sia pure in modo implicito o indiretto, escluda o limiti la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto contraria a norma imperativa - e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c. (alla pari di ogni altra clausola incompatibile con l'ampiezza oggettuale del diritto alla riduzione dei costi) - non può regolare il criterio di rimborso dei costi del credito complessivamente intesi.
In caso contrario si avallerebbe una situazione di incertezza, non potendo il consumatore, per definizione soggetto non esperto in materia, comprendere ex ante in modo chiaro la quantificazione dei costi che gli verrebbero rimborsati nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento. In altre parole i finanziatori avrebbero la possibilità di “spostare” il costo del finanziamento su voci di costo che prevedano un criterio di rimborso che non rispecchi il canone della proporzione alla vita del contratto;
ciò renderebbe il consumatore privo della tutela che l'art.16 della Direttiva, come interpretato alla CGUE, che impone di procedere alla riduzione di tutti i costi connessi al credito in proporzione alla durata residua del contratto.
Al contrario, l'applicazione di un unico criterio faciliterebbe l'intellegibilità delle condizioni contrattuali in aderenza alle finalità della direttiva comunitaria.
In ragione di tutto quanto detto, anche tale motivo di appello va integralmente rigettato.
Da ultimo, poi, l'appellante ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo la riforma della statuizione resa dal giudice di prime cure sul punto e la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo grado per oneri di intermediazione pari ad €. 1.840,00.
Orbene, va osservato che i rilievi in punto di legittimazione passiva dell'appellante non possono essere condivisi.
Esiste invero un chiaro collegamento negoziale fra il prestito e ed i costi di intermediazione.
La domanda de quo, infatti, va qualificata, ad avviso di chi scrive, come ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c.; come affermato da Cass. 7871/2011: "La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante."
Orbene, emerge dagli atti che la incassò direttamente dal i costi di Pt_1 CP_1 intermediazione.
Va anche sottolineato che vieppiù, nel medesimo contratto di finanziamento stipulato tra le parti, la società mutuante, data l'attività di intermediazione funzionale e prodromica alla stipula del contratto, incassava integralmente tali costi che la parte mutuataria corrispondeva anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto;
sicché deve presumersi che il relativo costo fosse collegato alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito assicurato.
Peraltro, la giurisprudenza dell'arbitro bancario e finanziario ha ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale, tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione e di intermediazione.
Sulla scorta di tali argomenti, la giurisprudenza arbitrale non ha mai dubitato della sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. ex multis,
ABF, Collegio di Roma, Decisione N. 912 del 18 febbraio 2013).
Invero la circostanza che tali costi siano destinati alla remunerazione dell'opera di intermediazione svolta dalla società terza ( la Fin – Company spa) non incide sui correlati obblighi in capo all'accipiens, quale concreto percettore degli importi, stante il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e gli oneri di intermediazione che espone anche la società finanziaria (sebbene non abbia goduto del predetti esborsi) ad equivalenti e concorrenti obblighi restitutori verso il consumatore, fatti salvi poi i profili di regresso nell'ambito dei rapporti interni con la società di intermediazione che in nulla incidono nel presente giudizio e sulla conseguente legittimazione passiva (in termini Trib. Napoli 9 febbraio 2021 cit. secondo cui “in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione degli oneri di intermediazione, in quanto finalizzati a remunerare una prestazione, nonché il costo dei premi assicurativi anticipati all'atto della sottoscrizione del contratto”; parimenti, è indubbio che il premio assicurativo rappresenti un costo del finanziamento da rimborsarsi sempre ex art. 125 sexies
TUB secondo Trib. Torino 23 aprile 2021, Trib. Savona, 18 novembre 2020, Trib.
Torino 21 marzo 2020 nonché infine, Trib. Nocera Inferiore, 12 febbraio 2018). Ne consegue che, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva della mutuante ed il diritto alla ripetizione proporzionale degli oneri di intermediazione.
Alla luce di tutto quanto esposto, la pronuncia del giudice di prime cure va ritenuta corretta con conseguente integrale rigetto del gravame proposto dalla Pt_1
[...]
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase studio, euro 212,50; fase introduttiva, euro 212,500; fase istruttoria/trattazione, euro 425,50; fase decisionale, euro 425,50), secondo i minimi tariffari tenuto conto della complessità del giudizio – alla luce della consolidata giurisprudenza - e dell'attività svolta in ragione del carattere meramente documentale della controversia.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. rigetta l'appello; B. condanna l' (istituto bancario del lavoro) , in persona del legale Pt_1 Pt_1 rapp.te p.t, al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore di che liquida in euro 1276,00 per compenso professionale, oltre spese CP_1 forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
C. dispone che le somme, come liquidate al capo che precede, siano corrisposte direttamente in favore dell'avv. Pierluigi Telese per dichiarato anticipo;
D. dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torre Annunziata il 13.03.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello