Art. 2. 1. L'Unione italiana ciechi trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'interno, cui competono le funzioni di vigilanza sull'Unione stessa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990, e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1.
Nota all'art. 2:
- Il D.P.R. 27 febbraio 1990 reca: "Trasferimento di funzioni di vigilanza esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su enti pubblici ed istituzioni, le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza medesima".
Nota all'art. 2:
- Il D.P.R. 27 febbraio 1990 reca: "Trasferimento di funzioni di vigilanza esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su enti pubblici ed istituzioni, le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza medesima".