Articolo 28 della Legge 28 febbraio 1967, n. 131
Articolo 27Articolo 29
Versione
14 aprile 1967
>
Versione
11 giugno 1977
Art. 28.
Le garanzie di cui all'articolo 1, lettere a), d) ed f), all'articolo 2, lettere a) ed e), all'articolo 4, all'articolo 8, all'articolo 12 ed all'articolo 15 sono concesse nella stessa valuta nella quale e' espresso il credito.
Le garanzie di cui alle lettere b), c), e) dell'articolo 1 e alle lettere b), c) e d) dell'articolo 2 sono concesse in lire italiane.
Per le garanzie espresse in valuta estera i premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Entrata in vigore il 11 giugno 1977