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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18747 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66592 DE ruolo generale per gli affari contenziosi DEl'anno 2020 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. COLABUCCI ALESSANDRA per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PATERNITI DANILO per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento DE Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 OGGETTO: separazione personale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 7297/2022 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale DEle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta ed espletate le prove orali ammesse, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La , reiterando la domanda di addebito DEla separazione al Pt_1
marito e di assegnazione DEla casa familiare, ha così concluso, riportandosi alla propria istanza in data 14.12.21:“1) Fermo restando l'affidamento DEle figlie minori e ad entrambi i genitori con collocazione presso il domicilio Per_1 Per_2 DEla madre il padre potrà vederle e tenerle con sé: a) un pomeriggio durante la settimana dalle 16.30 sino alle ore 21.00; b) a fine settimana alternati dalle ore 20.00 DE sabato sino alle ore 21.00 DEla domenica;
c) nelle Festività Natalizie, alternativamente negli anni, il 24 o il 25 /12 e il 31/12 o il 01/01, a pranzo o cena il 26/12 e il 6/01; d) nelle Festività Pasquali: alternativamente negli la Domenica di Pasqua o il Lunedì DEl'NG; 2) il resistente corrisponderà alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento DEle due figlie minori, la somma mensile di
€. 1.000,00 (mille/00) o quella diversa somma non inferiore ad €.600,00
(seicento/00), da versarsi al domicilio DEla ricorrente entro il cinque di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata ISTAT oltre alle spese straordinarie come da Protocollo DE Tribunale di Roma”.
Il ha invece così concluso, riportandosi alla propria CP_1
comparsa integrativa:“- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente e per l'effetto - disporre l'affidamento congiunto DEle bambine e con collocazione prevalente presso la Per_2 Per_1 madre, con la previsione di ogni più ampia forma e modalità di frequentazione e visita DE padre (soprattutto adesso che ha maggior tempo libero non avendo un lavoro), ovvero tre giorni consecutivi con pernotto nel weekend (da venerdì mattina
a domenica sera) in settimane alternate e due giorni consecutivi con pernotto in mezzo alla settimana (ad esempio da mercoledì mattina a giovedì sera) nelle 2 settimane in cui il padre non le vede nel weekend;
- confermare l'assegno di mantenimento ordinario DEle figlie a carico DE padre nella misura disposta - dal
Giudice con l'Ordinanza Presidenziale DE 06.05.2021 - oltre la partecipazione al
50 % alle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, come da protocollo DE Tribunale di Roma (mediche, scolastiche, ecc.) ed , in ogni caso ed in subordine, considerare, nella determinazione DEl'assegno, il pagamento mensile da parte DE sig. DEla quota parte DE mutuo (pari a 300,00 euro mensili CP_1 come documentato) relativo la casa coniugale assegnata alla sig.ra ovvero Pt_1 determinarlo, anche in parte, sotto forma di pagamento mensile DEla quota parte spettante al resistente DE mutuo sulla casa la cui quota a carico di ciascun coniuge
è di circa 300,00 euro mensili (che dall'inizio, ovvero dall'aprile 2016, ha sempre corrisposto integralmente il resistente come documentato) per le motivazioni espresse e documentate in narrativa;
- confermare in tutte le altre parti l'Ordinanza presidenziale DE 06.05.2021;- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
In merito alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di addebito DEla separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi DEl'intollerabilità DEla ulteriore convivenza, sicchè, in caso di mancato raggiungimento DEla prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa efficiente DE fallimento DEla convivenza, la separazione dovrà essere pronunciata senza addebito (vedi tra le altre
Cass. civ. 40795/21), gravando sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà DE comportamento DE coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione DEla convivenza (Cass. civ. 16691/20).
3 Ciò posto, la ha dedotto nel ricorso che il resistente ha violato Pt_1
l'obbligo di feDEtà coniugale, “ponendo in essere una condotta adulterina, licenziosa ed offensiva nei confronti DEla moglie, da ultimo senza freni e remore, tale da rendere intollerabile la prosecuzione DEla vita matrimoniale”. Ha rappresentato nello specifico: che il marito nell'anno 2018 le aveva confessato di avere instaurato, da circa un anno, una relazione extraconiugale con una collega di lavoro, rassicurandola nel contempo sulla imminente fine di tale rapporto, sicchè, per amore DEle figlie, aveva temporeggiato nel chiedere la separazione;
che il resistente, però, nel settembre 2020 aveva lasciato la casa familiare, per farvi ritorno allorquando, il 28.10.2020, aveva ricevuto la lettera DEla moglie con la richiesta di separazione, allontanandosene poi definitivamente il 15 novembre 2020, avendo preso atto DEle notevoli tensioni che la sua permanenza in casa aveva creato. In memoria integrativa la ricorrente ha inoltre dedotto che il era stato in precedenza licenziato in data 21.1.2011 dalla Luxury CP_1
Goods Italia S.p.A. Gucci Division per asseriti gravi illeciti disciplinari concernenti le pesanti accuse di molestie sessuali mossegli da parte di alcuni colleghi di lavoro, da cui era scaturito il procedimento sub n R.G.43877/2011 promosso dal resistente innanzi al Giudice DE Lavoro di Roma, definito con verbale di conciliazione DE 12.06.2012; che il 3.12.2020 il marito le aveva sottratto il telefono cellulare e il 10.12.2020 era nuovamente rientrato a casa acuendo la tensione familiare.
Il , opponendosi alla domanda di addebito e negando la CP_1
relazione extraconiugale ascrittagli, ha invece dedotto: che sebbene vi fosse stata una crisi coniugale all'inizio DE 2018, già dopo l'estate DE 2018 il rapporto affettivo tra le parti si era pienamente ricostituito e rinsaldato, come evincibile dai messaggi tra i due in atti;
che la unione coniugale era venuta a deteriorarsi irrimediabilmente agli inizi DE 2020 per “cause esterne
e di carattere economico” e, soprattutto, per la eccessiva ingerenza DEla famiglia di origine DEla ricorrente nella loro vita di relazione;
che egli si era
4 allontanato dalla casa familiare solo in quanto si trattava di una condizione posta dalla moglie per l'avvio di una separazione consensuale ma che, resosi conto DEla indisponibilità DEla ricorrente a procedere in tal senso, nel dicembre 2020 era rientrato presso la casa familiare;
che il licenziamento richiamato da controparte nel ricorso introduttivo non era stato un licenziamento disciplinare per gravi fatti illeciti, ma un recesso unilaterale durante il periodo di prova, poi dichiarato nullo dal Giudice DE Lavoro con ordine di reintegra DE dipendente nel posto di lavoro e che alcuni anni dopo il e la avevano risolto consensualmente il CP_1 Controparte_2
rapporto di lavoro in quanto il predetto era già entrato in contatto con la
, sua successiva datrice di lavoro. Controparte_3
Orbene, la allegazione DEla presunta relazione extraconiugale attribuita al resistente è rimasta sfornita di prova idonea, essendo i capitoli articolati in merito dalla ricorrente generici e valutativi, né potendo la circostanza essere oggetto di confessione giudiziale, rientrando l'addebito nella sfera dei diritti indisponibili. Quanto alle dedotte molestie sessuali in danno dei colleghi, costituenti oggetto DEle contestazioni disciplinari mosse al dalla in data 20.12.2010 e in data CP_1 Controparte_2
5.1.2011 nonché oggetto DEla successiva comunicazione di risoluzione DE rapporto di lavoro in data 21.1.2011 (in atti), va premesso che dette condotte non possono ritenersi sufficientemente provate, considerato il carattere generico e valutativo dei capitoli di prova diretta articolati in merito dalla ricorrente nella memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc e la inutilizzabilità dei documenti (tra cui i verbali di interrogatorio) allegati alla memoria ex art. 183 co 6 n 3 cpc DEla ricorrente, in quanto tardivamente prodotti, non costituendo essi prova contraria rispetto a capitoli articolati dal resistente nella propria memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc ( in cui non sono state articolate prove orali e a cui è stata allegata solo documentazione fiscale e bancaria) e vertendo su circostanze dedotte dalla , che avrebbero dovuto essere Pt_1
oggetto di prova diretta nei termini perentori di cui all'art. 183 co 6 n 2 cpc.
5 In ogni caso, ove pure provate, le suddette condotte sarebbero risultate inidonee a giustificare l'addebito DEla separazione al marito, dovendo escludersi la sussistenza DE nesso causale tra le stesse e la intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza, che è proseguita ancora per circa 10 anni ed è stata, da ultimo, caratterizzata da manifestazioni di profondo amore e di forte passione di coppia, sino a poco prima DEl'allontanamento DE marito dalla casa familiare, come chiaramente evincibile dal tenore dei messaggi prodotti dal resistente e versati in atti (a titolo esemplificativo il
17.04. 2019 il marito scrive alla moglie: “ Amore mio . . . ti amo tanto!” e la moglie risponde:“Anch' io”; il 21. 05. 2019 il marito scrive alla moglie: “
Insomma dici che la nostra non è una storia finita??” e la moglie risponde: “ No
. . . .non lo è . . . . . Abbiamo fatto tanti sbagli . . . ma abbiamo ancora mo do e tempo per recuperare. . . abbiamo tante cose da fare insieme. . . e le faremo....”; il 14.1.2020 il marito scrive alla moglie: “ ...ti penso.” e la moglie Parte_2 risponde: “Anch'io amore mio.... non vedo l'ora che arrivi stasera x il nostro magic moment”; il 31.07.2020 la moglie scrive: “ Hai sognato che facevamo sesso tutta la notte con il ventilatore acceso?” e il marito risponde:” Topola topola mia …
Come fai certe volte a chiedermi perché sto con te? Certi amori non hanno bisogno di spiegazioni. Esistono e basta.” e la moglie replica: “Lo so … è così…. ti amo tanto amore mio…. io la mia vita senza di te non la posso neanche immaginare…”; il 29. 08.2020 il marito scrive: “Ho bisogno DE tuo amore. Io ti adoro” e la moglie risponde:“E io DE tuo!!! Anche io ti adoro!!!”).
Alcun rilievo può inoltre attribuirsi ai fatti successivi all'allontanamento DE marito dalla casa familiare, evidentemente privi di efficacia causale rispetto alla intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza, in quanto verificatisi quando ormai la crisi era conclamata ed irreversibile.
La domanda di addebito va pertanto respinta.
Quanto all'affidamento DEle figlie minori, non si ravvisano ragioni per derogare al paradigma normativo DEl'affido condiviso, peraltro
6 richiesto da entrambe le parti, il quale va pertanto confermato, autorizzandole all'esercizio disgiunto DEla responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza dei genitori con le figlie. Va altresì confermato il collocamento DEle figlie presso la madre, con cui sono rimaste a vivere dall'allontanamento DE padre, con conseguente assegnazione alla DEla ex casa familiare in Pt_1
Roma via Valsugana 4. Va inoltre confermato l'ormai cristallizzato regime di frequentazione padre-figlie come da ultimo modificato con l'ordinanza DE
GI in data 19.4.2022, sull'accordo DEle parti, in ragione dei nuovi impegni lavorativi DE padre, che lavora a Roma ed abita in provincia di Rieti, non essendo emersi nel corso DE giudizio motivi giustificanti eventuali modifiche. Pertanto, salvi diversi accordi, il padre potrà vedere le figlie a fine settimana alternati dal sabato alle 20.00 sino alla domenica alle 21.00
(prelevandole e riaccompagnandole presso l'abitazione materna) e un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle 20.30 nonché, ad anni alterni con la madre, durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o il
Lunedì in Albis, durante le vacanze natalizie il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio e durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, con pari diritto per la madre, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno
(quest'anno entro il 30 giugno) e in caso di disaccordo i primi quindici giorni di agosto il padre ed i secondi quindici giorni di agosto la madre negli anni pari ed il contrario negli anni dispari.
Quanto alle statuizioni economiche, sul punto, l'ordinanza presidenziale in data 8.6.2021 ha così disposto: “…..rilevato che la ricorrente, impiegata, ha dichiarato negli anni di imposta 2019, 2018 e 2017 redditi netti annui pari a circa 14.000 euro (vedi moDEli 730 in atti), dispone di un saldo attivo di conto corrente pari a circa 30.000 euro al marzo 2021 ed è intestataria di un
“rapporto titoli” DE valore di 29.649,55 (vedi dichiarazione sostitutiva), non potendo evidentemente essere considerati, nella ricostruzione DEla situazione
7 patrimoniale DEla i titoli e le somme giacenti sul conto Pt_1 CP_4 cointestato con il fratello, in quanto indisponibili poiché gravati da sequestro penale
(come da ordinanze DE Tribunale per il Riesame di Roma e DE Tribunale penale di
Roma-IX Sezione, in atti); rilevato che il resistente, pur avendo dichiarato negli anni di imposta 2019 e 2018 redditi netti rispettivamente pari a circa 30.000 euro
e a circa 34.000 euro (vedi moDEli 730), a seguito di licenziamento nel 2019, attualmente percepisce una NASPI di circa 900,00 euro mensili ma risulta aver concordato con l'ex datore di lavoro (vedi verbale di conciliazione in atti) un incentivo all'esodo DEl'importo di 49.000 euro, avendo poi incassato (vedi bonifico DEl'ex datore di lavoro in data 30.7.2019, risultante dall'estratto conto) l'importo complessivo di 56.855,11 euro e risulta aver effettuato nell'anno 2020 investimenti in fondi comuni per circa 30.000,00 euro complessivi (vedi estratto conto) nonché dato in prestito alla madre 30.000,00 euro (vedi bonifico DE 28.12.2020 con causale
“prestito mamma”), somma da ritenersi tuttora nella sua disponibilità, non essendo verosimile né comunque giustificabile una donazione DE suddetto importo in una condizione di disoccupazione, con tre figli da mantenere (avendo il un CP_1 altro figlio nato da una precedente unione per il quale ha allegato di corrispondere un assegno di 150,00 euro mensili) ed un mutuo da pagare gravante sulla ex casa familiare;
rilevato, quanto alla domanda DE resistente di ordinare alla ricorrente di accreditare su un libretto e/o conto corrente cointestato alle due figlie minori, con firma congiunta dei genitori, le somme, pari a 100.000 euro ciascuna, ricevute dalle stesse in virtù disposizione testamentaria DE de cuius che, pur Persona_3 essendo documentato che dette somme sono state investite in tre polizze intestate alle madre (contraente e assicurata) e di cui le minori sono mere beneficiarie in caso morte (sicchè al momento dette somme non risultano produttive di frutti per entrambi genitori, ai sensi e ai fini DEl'art. 324 cc), le questioni di natura restitutoria ed afferenti alle modalità di utilizzo di detti beni DEle minori esulano dal thema decidendum DEla separazione e a fortiori dei provvedimenti provvisori, non trattandosi di questioni sussumibili sotto il disposto DEl'art. 709 ter cpc
(essendo l'individuazione DEle modalità di investimento DEle somme dei minori di competenza DE Giudice Tutelare); rilevato che entrambe le parti sono tenute pr o
8 quota al pagamento DE rateo di mutuo gravante sull'ex casa familiare in comproprietà, DEl'importo complessivo di circa 600,00 euro;
rilevato che, tenuto conto DEl'obbligo DE di corrispondere la propria quota di mutuo (pari a CP_1 circa 300,00 euro mensili) e di contribuire al mantenimento di un altro figlio maggiorenne, considerato che il padre contribuisce alle necessità abitative DEla figlie con la propria quota di casa familiare assegnata alla considerate le Pt_1 disponibilità finanziarie residue DE come emerse dall'esame degli estratti CP_1 conto, a cui egli potrà attingere nelle more DE reperimento di una nuova occupazione e considerati i tempi di permanenza DEle figlie con ciascun genitore, va posto a carico DE padre un assegno per il mantenimento DEle figlie minori
e DEl'importo complessivo di 200,00 euro mensili (100,00 euro per Per_1 Per_2 ciascuna figlia), da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% DEle spese straordinarie previste dal vigente Protocollo concluso tra il Tribunale ed il Consiglio DEl'Ordine degli
Avvocati di Roma,….; rilevato che il reddito DEla Materia, di non molto superiore
a quello percepito dal marito a titolo di NASPI e l'obbligo concorrente per la stessa di provvedere al mantenimento DEle figlie collocate in via prevalente presso di lei, non consentono di prevedere a carico DEla moglie alcun contributo al mantenimento DE marito
PQM
visto l'art.708 c.p.c.,……… 5) pone a carico di Controparte_1 un assegno DEl'importo mensile di 200,00 euro quale contributo al mantenimento DEle figlie e (100,00 euro per ciascuna figlia), da corrispondersi Per_1 Per_2 alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% DEle spese straordinarie come previste dal vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio DEl'Ordine Forense;
….”.
Successivamente, con ordinanza in data 19.4.2022, il G.I., in parziale accoglimento DEl'istanza presentata dalla ricorrente - premesso che il marito aveva documentato l'avvenuto reperimento di una nuova occupazione, quale commesso, con contratto a tempo indeterminato in data 20.10.2020 ed una retribuzione lorda mensile di 1.616,68 euro per 14 mensilità, pari a circa
1.400,00 euro mensili netti (come da buste paga in atti) e che non v'era prova
9 DEl'assunto DEla ricorrente, secondo cui la corresponsione da parte DE
[...]
al figlio primogenito maggiorenne DEl'assegno di 150,00 euro mensili CP_1
avveniva a titolo di elargizione liberale e valutata la contribuzione DE
[...]
al soddisfacimento DEle esigenze abitative DEle figlie mediante la CP_1 casa familiare in comproprietà con la - l'assegno dovuto dal padre Pt_1
quale contributo al mantenimento DEle figlie è stato rideterminato nel complessivo importo di 400,00 euro mensili (200,00 euro per ciascuna figlia),
a decorrere dal gennaio 2022 (mese successivo al deposito DEl'istanza di modifica).
Ciò posto, in ordine alla situazione economica DEle parti si evidenzia quanto segue.
La ricorrente, impiegata presso la ha Controparte_5 dichiarato negli anni di imposta 2019,2020 e 2021 redditi netti rispettivamente pari a 14.300 euro circa, a 11.600 euro circa e a 12.500 euro circa, i quali devono ritenersi aumentati dal 2022 in poi, deponendo in tal senso l'omesso deposito da parte DEla sia DEla dichiarazione dei Pt_1
redditi sia DEla Certificazione Unica 2023 (relativa all'anno di imposta
2022), nonchè il deposito per il periodo dal 14 giugno al 31 dicembre 2022 e per il primo trimestre 2023 dei soli riepiloghi DEl'estratto conto TE SA
PA (sicchè non sono rilevabili gli importi né degli stipendi accreditati né di eventuali ulteriori entrate) e l'autocertificazione per il periodo da gennaio a maggio 2023 di retribuzioni per una media mensile, calcolata sui primi 5 mesi DEl'anno, pari a circa 1.400 euro (vedi dichiarazione sostitutiva in data
21.6.2023). Dagli estratti conto DEla CA DE FU (depositati il 20.6.2022) risulta inoltre l'avvenuta restituzione alla ricorrente, in data 26.7.2021, a seguito di dissequestro, DEl'importo di 178.420,88 euro, il quale risulta bonificato in pari data alla madre DEla , con la causale “restituzione Pt_1
regalo ”, DE tutto priva di riscontro in merito alla effettiva Parte_3 ricezione da parte DEla figlia di un “regalo” DEl'identico importo DEl'ingente somma dissequestrata, circostanza che, unitamente alla
10 repentinità DEla “restituzione”, avvenuta il giorno stesso DEl'accredito DE suddetto importo sul conto DEla ricorrente, depone per la fittizietà DEl'atto dispositivo DEla somma in questione, da ritenersi pertanto ancora nella effettiva disponibilità DEla , la quale era inoltre titolare, all'aprile Pt_1
2023, di un saldo pari a circa 7.300,00 euro sul conto corrente presso la CA DE FU e pari a circa 4.400,00 euro sul conto corrente presso TE
SAPA, oltre ad essere titolare di un deposito titoli DE controvalore di circa 17.500 euro (vedi dichiarazione sostitutiva in data 23.6.2023).
Il , disoccupato e percettore DEla sola NASPI alla data CP_1
DEl'udienza presidenziale, ha successivamente reperito un altro lavoro come commesso prima presso la AM D'NG SR (vedi contratto in atti richiamato nella suddetta ordinanza DE 19.4.2022) e poi presso la
CH & SA SR;
ha dichiarato negli anni di imposta 2020, 2021, 2022 redditi netti rispettivamente pari a circa 15.500 euro, a circa 3.400 euro (per il periodo dal 20 ottobre a 31 dicembre 2021) e a circa 18.000 euro (percepiti dall'ex datrice e dall'attuale datrice di lavoro, di cui circa 9.200 euro netti dall'attuale (CH & SA SR) per il periodo dal 9 giugno al 31 dicembre 2022). Risulta aver percepito dall'ex datore di lavoro, in data
30.7.2019, l'importo complessivo di 56.855,11 euro (vedi estratto conto) ed ha dato in prestito alla madre una somma di 30.000,00 euro (vedi bonifico DE 28.12.2020 con causale “prestito mamma”) da ritenersi rimasta nella sua effettiva disponibilità, non essendo verosimile né comunque giustificabile siffatto “prestito” in una condizione di disoccupazione, con tre figli da mantenere ed un mutuo da pagare gravante sulla ex casa familiare. Ha autocertificato nella prima dichiarazione sostitutiva di essere titolare di un deposito amministrato DE controvalore di circa 12.000 euro al 19.3.2021, non più menzionato nell'ultima dichiarazione sostitutiva. Ha adempiuto solo parzialmente all'ordine di deposito DEla documentazione bancaria richiesta, stante l'incompletezza degli estratti e DEle liste movimenti DE conto presso
TE SA PA e DEla PostePay DEl'anno 2021. Quanto all'obbligo paterno
11 di mantenimento DE figlio maggiorenne (nato da una precedente unione), rileva il Tribunale che esso - sebbene formalmente ancora sussistente (in ragione DE decreto DE TM in atti) nonostante il figlio, a breve ventisettenne, secondo quanto riferito dal padre in sede di interpello, viva in Francia ospite DEla famiglia DEla fidanzata e abbia ormai terminato gli studi - almeno dal
2022 in poi non risulta regolarmente adempiuto, considerata la saltuarietà dei versamenti DEl'importo di 150 euro mensili (peraltro inferiore a quello stabilito dal Tribunale per i Minorenni) al figlio da parte DE padre (dagli estratti conto SA PA DE 2022 in atti ne risulta uno solo e dagli estratti
Postepay quattro nel 2022 e due nel 2023), sicchè i relativi esborsi non risultano allo stato comunque idonei ad incidere significativamente sulla capacità economica DE resistente.
Entrambi coniugi sono comproprietari al 50% DEla ex casa familiare in Roma, gravata da un mutuo con rata mensile di circa 600,00 euro corrisposto pro quota e DEla casa in Poggio Nativo acquistata dal marito in comunione dei beni.
Ciò posto, va preso atto DEla rinuncia DE resistente alla domande, non più reiterate né negli scritti successivi alla comparsa di costituzione né in sede di precisazione DEle conclusioni, di porre a carico DEla moglie un assegno di mantenimento per lo stesso e di ordinare alla ricorrente di accreditare su un libretto e/o conto corrente cointestato alle due figlie minori, con firma congiunta dei genitori, le somme, pari a 100.000 euro ciascuna, ricevute dalle stesse in virtù disposizione testamentaria DE de cuius , investite in tre polizze intestate alle madre e di cui le Persona_3
minori sono beneficiarie in caso morte, ribadendosi che, in ogni caso, le questioni di natura restitutoria ed afferenti alle modalità di utilizzo di detti beni DEle minori esulano dal thema decidendum DEla separazione, non trattandosi di questioni sussumibili sotto il disposto DEl'art. 709 ter cpc ed essendo di competenza DE Giudice Tutelare l'individuazione DEle modalità di investimento DEle somme dei minori (modalità che, invero, la madre ha
12 dichiarato di aver concordato con il padre, il quale ha invece dichiarato di aver proposto di investire le somme in piani di accumulo).
Alla luce DEle situazioni reddituali e patrimoniali DEle parti e valutate in particolare le disponibilità finanziarie DEla madre come sopra ricostruite, considerato il contributo fornito dal resistente al soddisfacimento DEle esigenze abitative DEle figlie mediante la corresponsione DEla propria quota di mutuo gravante sulla ex casa familiare assegnata alla moglie, pur valutati i prevalenti oneri di accudimento DEle figlie da parte DEla madre e l'aumento DEle esigenze DEle minori con la crescita, si ritiene equo confermare a carico DE padre l'assegno di mantenimento in favore DEle due figlie DEl'importo di 400,00 euro mensili
(200 euro ciascuna) stabilito con l'ordinanza DE GI in data 19.4.2022, oltre
Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal novembre 2021 (mese successivo alla stipula DE nuovo contratto di lavoro DE resistente con la AM D'NG S.r.l.), oltre al
50% DEle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio DEl'Ordine forense, ferme per il pregresso le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
Stante la reciproca parziale soccombenza, va disposta la compensazione DEle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa, così provvede: affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre, autorizzandoli all'esercizio disgiunto DEla responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con le stesse;
regolamenta la frequentazione DEle minori come da parte motiva;
13 assegna a la ex casa familiare, sita in Rom via Parte_1
Valsugana,4; pone a carico DE padre, a decorrere dal novembre 2021 e fermi restando per il pregresso i provvedimenti presidenziali provvisori, un assegno, quale contributo al mantenimento DEle due figlie, DEl'importo di
400,00 euro mensili (200,00 euro per ciascuna figlia), oltre Istat maturato e maturando e pone a carico di entrambi i genitori, nella misura DE 50% ciascuno, le spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio DEl'Ordine forense;
spese compensate.
Roma, 28.11.2024
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66592 DE ruolo generale per gli affari contenziosi DEl'anno 2020 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. COLABUCCI ALESSANDRA per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PATERNITI DANILO per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento DE Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 OGGETTO: separazione personale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 7297/2022 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale DEle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta ed espletate le prove orali ammesse, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La , reiterando la domanda di addebito DEla separazione al Pt_1
marito e di assegnazione DEla casa familiare, ha così concluso, riportandosi alla propria istanza in data 14.12.21:“1) Fermo restando l'affidamento DEle figlie minori e ad entrambi i genitori con collocazione presso il domicilio Per_1 Per_2 DEla madre il padre potrà vederle e tenerle con sé: a) un pomeriggio durante la settimana dalle 16.30 sino alle ore 21.00; b) a fine settimana alternati dalle ore 20.00 DE sabato sino alle ore 21.00 DEla domenica;
c) nelle Festività Natalizie, alternativamente negli anni, il 24 o il 25 /12 e il 31/12 o il 01/01, a pranzo o cena il 26/12 e il 6/01; d) nelle Festività Pasquali: alternativamente negli la Domenica di Pasqua o il Lunedì DEl'NG; 2) il resistente corrisponderà alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento DEle due figlie minori, la somma mensile di
€. 1.000,00 (mille/00) o quella diversa somma non inferiore ad €.600,00
(seicento/00), da versarsi al domicilio DEla ricorrente entro il cinque di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata ISTAT oltre alle spese straordinarie come da Protocollo DE Tribunale di Roma”.
Il ha invece così concluso, riportandosi alla propria CP_1
comparsa integrativa:“- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente e per l'effetto - disporre l'affidamento congiunto DEle bambine e con collocazione prevalente presso la Per_2 Per_1 madre, con la previsione di ogni più ampia forma e modalità di frequentazione e visita DE padre (soprattutto adesso che ha maggior tempo libero non avendo un lavoro), ovvero tre giorni consecutivi con pernotto nel weekend (da venerdì mattina
a domenica sera) in settimane alternate e due giorni consecutivi con pernotto in mezzo alla settimana (ad esempio da mercoledì mattina a giovedì sera) nelle 2 settimane in cui il padre non le vede nel weekend;
- confermare l'assegno di mantenimento ordinario DEle figlie a carico DE padre nella misura disposta - dal
Giudice con l'Ordinanza Presidenziale DE 06.05.2021 - oltre la partecipazione al
50 % alle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, come da protocollo DE Tribunale di Roma (mediche, scolastiche, ecc.) ed , in ogni caso ed in subordine, considerare, nella determinazione DEl'assegno, il pagamento mensile da parte DE sig. DEla quota parte DE mutuo (pari a 300,00 euro mensili CP_1 come documentato) relativo la casa coniugale assegnata alla sig.ra ovvero Pt_1 determinarlo, anche in parte, sotto forma di pagamento mensile DEla quota parte spettante al resistente DE mutuo sulla casa la cui quota a carico di ciascun coniuge
è di circa 300,00 euro mensili (che dall'inizio, ovvero dall'aprile 2016, ha sempre corrisposto integralmente il resistente come documentato) per le motivazioni espresse e documentate in narrativa;
- confermare in tutte le altre parti l'Ordinanza presidenziale DE 06.05.2021;- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
In merito alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di addebito DEla separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi DEl'intollerabilità DEla ulteriore convivenza, sicchè, in caso di mancato raggiungimento DEla prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa efficiente DE fallimento DEla convivenza, la separazione dovrà essere pronunciata senza addebito (vedi tra le altre
Cass. civ. 40795/21), gravando sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà DE comportamento DE coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione DEla convivenza (Cass. civ. 16691/20).
3 Ciò posto, la ha dedotto nel ricorso che il resistente ha violato Pt_1
l'obbligo di feDEtà coniugale, “ponendo in essere una condotta adulterina, licenziosa ed offensiva nei confronti DEla moglie, da ultimo senza freni e remore, tale da rendere intollerabile la prosecuzione DEla vita matrimoniale”. Ha rappresentato nello specifico: che il marito nell'anno 2018 le aveva confessato di avere instaurato, da circa un anno, una relazione extraconiugale con una collega di lavoro, rassicurandola nel contempo sulla imminente fine di tale rapporto, sicchè, per amore DEle figlie, aveva temporeggiato nel chiedere la separazione;
che il resistente, però, nel settembre 2020 aveva lasciato la casa familiare, per farvi ritorno allorquando, il 28.10.2020, aveva ricevuto la lettera DEla moglie con la richiesta di separazione, allontanandosene poi definitivamente il 15 novembre 2020, avendo preso atto DEle notevoli tensioni che la sua permanenza in casa aveva creato. In memoria integrativa la ricorrente ha inoltre dedotto che il era stato in precedenza licenziato in data 21.1.2011 dalla Luxury CP_1
Goods Italia S.p.A. Gucci Division per asseriti gravi illeciti disciplinari concernenti le pesanti accuse di molestie sessuali mossegli da parte di alcuni colleghi di lavoro, da cui era scaturito il procedimento sub n R.G.43877/2011 promosso dal resistente innanzi al Giudice DE Lavoro di Roma, definito con verbale di conciliazione DE 12.06.2012; che il 3.12.2020 il marito le aveva sottratto il telefono cellulare e il 10.12.2020 era nuovamente rientrato a casa acuendo la tensione familiare.
Il , opponendosi alla domanda di addebito e negando la CP_1
relazione extraconiugale ascrittagli, ha invece dedotto: che sebbene vi fosse stata una crisi coniugale all'inizio DE 2018, già dopo l'estate DE 2018 il rapporto affettivo tra le parti si era pienamente ricostituito e rinsaldato, come evincibile dai messaggi tra i due in atti;
che la unione coniugale era venuta a deteriorarsi irrimediabilmente agli inizi DE 2020 per “cause esterne
e di carattere economico” e, soprattutto, per la eccessiva ingerenza DEla famiglia di origine DEla ricorrente nella loro vita di relazione;
che egli si era
4 allontanato dalla casa familiare solo in quanto si trattava di una condizione posta dalla moglie per l'avvio di una separazione consensuale ma che, resosi conto DEla indisponibilità DEla ricorrente a procedere in tal senso, nel dicembre 2020 era rientrato presso la casa familiare;
che il licenziamento richiamato da controparte nel ricorso introduttivo non era stato un licenziamento disciplinare per gravi fatti illeciti, ma un recesso unilaterale durante il periodo di prova, poi dichiarato nullo dal Giudice DE Lavoro con ordine di reintegra DE dipendente nel posto di lavoro e che alcuni anni dopo il e la avevano risolto consensualmente il CP_1 Controparte_2
rapporto di lavoro in quanto il predetto era già entrato in contatto con la
, sua successiva datrice di lavoro. Controparte_3
Orbene, la allegazione DEla presunta relazione extraconiugale attribuita al resistente è rimasta sfornita di prova idonea, essendo i capitoli articolati in merito dalla ricorrente generici e valutativi, né potendo la circostanza essere oggetto di confessione giudiziale, rientrando l'addebito nella sfera dei diritti indisponibili. Quanto alle dedotte molestie sessuali in danno dei colleghi, costituenti oggetto DEle contestazioni disciplinari mosse al dalla in data 20.12.2010 e in data CP_1 Controparte_2
5.1.2011 nonché oggetto DEla successiva comunicazione di risoluzione DE rapporto di lavoro in data 21.1.2011 (in atti), va premesso che dette condotte non possono ritenersi sufficientemente provate, considerato il carattere generico e valutativo dei capitoli di prova diretta articolati in merito dalla ricorrente nella memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc e la inutilizzabilità dei documenti (tra cui i verbali di interrogatorio) allegati alla memoria ex art. 183 co 6 n 3 cpc DEla ricorrente, in quanto tardivamente prodotti, non costituendo essi prova contraria rispetto a capitoli articolati dal resistente nella propria memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc ( in cui non sono state articolate prove orali e a cui è stata allegata solo documentazione fiscale e bancaria) e vertendo su circostanze dedotte dalla , che avrebbero dovuto essere Pt_1
oggetto di prova diretta nei termini perentori di cui all'art. 183 co 6 n 2 cpc.
5 In ogni caso, ove pure provate, le suddette condotte sarebbero risultate inidonee a giustificare l'addebito DEla separazione al marito, dovendo escludersi la sussistenza DE nesso causale tra le stesse e la intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza, che è proseguita ancora per circa 10 anni ed è stata, da ultimo, caratterizzata da manifestazioni di profondo amore e di forte passione di coppia, sino a poco prima DEl'allontanamento DE marito dalla casa familiare, come chiaramente evincibile dal tenore dei messaggi prodotti dal resistente e versati in atti (a titolo esemplificativo il
17.04. 2019 il marito scrive alla moglie: “ Amore mio . . . ti amo tanto!” e la moglie risponde:“Anch' io”; il 21. 05. 2019 il marito scrive alla moglie: “
Insomma dici che la nostra non è una storia finita??” e la moglie risponde: “ No
. . . .non lo è . . . . . Abbiamo fatto tanti sbagli . . . ma abbiamo ancora mo do e tempo per recuperare. . . abbiamo tante cose da fare insieme. . . e le faremo....”; il 14.1.2020 il marito scrive alla moglie: “ ...ti penso.” e la moglie Parte_2 risponde: “Anch'io amore mio.... non vedo l'ora che arrivi stasera x il nostro magic moment”; il 31.07.2020 la moglie scrive: “ Hai sognato che facevamo sesso tutta la notte con il ventilatore acceso?” e il marito risponde:” Topola topola mia …
Come fai certe volte a chiedermi perché sto con te? Certi amori non hanno bisogno di spiegazioni. Esistono e basta.” e la moglie replica: “Lo so … è così…. ti amo tanto amore mio…. io la mia vita senza di te non la posso neanche immaginare…”; il 29. 08.2020 il marito scrive: “Ho bisogno DE tuo amore. Io ti adoro” e la moglie risponde:“E io DE tuo!!! Anche io ti adoro!!!”).
Alcun rilievo può inoltre attribuirsi ai fatti successivi all'allontanamento DE marito dalla casa familiare, evidentemente privi di efficacia causale rispetto alla intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza, in quanto verificatisi quando ormai la crisi era conclamata ed irreversibile.
La domanda di addebito va pertanto respinta.
Quanto all'affidamento DEle figlie minori, non si ravvisano ragioni per derogare al paradigma normativo DEl'affido condiviso, peraltro
6 richiesto da entrambe le parti, il quale va pertanto confermato, autorizzandole all'esercizio disgiunto DEla responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza dei genitori con le figlie. Va altresì confermato il collocamento DEle figlie presso la madre, con cui sono rimaste a vivere dall'allontanamento DE padre, con conseguente assegnazione alla DEla ex casa familiare in Pt_1
Roma via Valsugana 4. Va inoltre confermato l'ormai cristallizzato regime di frequentazione padre-figlie come da ultimo modificato con l'ordinanza DE
GI in data 19.4.2022, sull'accordo DEle parti, in ragione dei nuovi impegni lavorativi DE padre, che lavora a Roma ed abita in provincia di Rieti, non essendo emersi nel corso DE giudizio motivi giustificanti eventuali modifiche. Pertanto, salvi diversi accordi, il padre potrà vedere le figlie a fine settimana alternati dal sabato alle 20.00 sino alla domenica alle 21.00
(prelevandole e riaccompagnandole presso l'abitazione materna) e un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle 20.30 nonché, ad anni alterni con la madre, durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o il
Lunedì in Albis, durante le vacanze natalizie il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio e durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, con pari diritto per la madre, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno
(quest'anno entro il 30 giugno) e in caso di disaccordo i primi quindici giorni di agosto il padre ed i secondi quindici giorni di agosto la madre negli anni pari ed il contrario negli anni dispari.
Quanto alle statuizioni economiche, sul punto, l'ordinanza presidenziale in data 8.6.2021 ha così disposto: “…..rilevato che la ricorrente, impiegata, ha dichiarato negli anni di imposta 2019, 2018 e 2017 redditi netti annui pari a circa 14.000 euro (vedi moDEli 730 in atti), dispone di un saldo attivo di conto corrente pari a circa 30.000 euro al marzo 2021 ed è intestataria di un
“rapporto titoli” DE valore di 29.649,55 (vedi dichiarazione sostitutiva), non potendo evidentemente essere considerati, nella ricostruzione DEla situazione
7 patrimoniale DEla i titoli e le somme giacenti sul conto Pt_1 CP_4 cointestato con il fratello, in quanto indisponibili poiché gravati da sequestro penale
(come da ordinanze DE Tribunale per il Riesame di Roma e DE Tribunale penale di
Roma-IX Sezione, in atti); rilevato che il resistente, pur avendo dichiarato negli anni di imposta 2019 e 2018 redditi netti rispettivamente pari a circa 30.000 euro
e a circa 34.000 euro (vedi moDEli 730), a seguito di licenziamento nel 2019, attualmente percepisce una NASPI di circa 900,00 euro mensili ma risulta aver concordato con l'ex datore di lavoro (vedi verbale di conciliazione in atti) un incentivo all'esodo DEl'importo di 49.000 euro, avendo poi incassato (vedi bonifico DEl'ex datore di lavoro in data 30.7.2019, risultante dall'estratto conto) l'importo complessivo di 56.855,11 euro e risulta aver effettuato nell'anno 2020 investimenti in fondi comuni per circa 30.000,00 euro complessivi (vedi estratto conto) nonché dato in prestito alla madre 30.000,00 euro (vedi bonifico DE 28.12.2020 con causale
“prestito mamma”), somma da ritenersi tuttora nella sua disponibilità, non essendo verosimile né comunque giustificabile una donazione DE suddetto importo in una condizione di disoccupazione, con tre figli da mantenere (avendo il un CP_1 altro figlio nato da una precedente unione per il quale ha allegato di corrispondere un assegno di 150,00 euro mensili) ed un mutuo da pagare gravante sulla ex casa familiare;
rilevato, quanto alla domanda DE resistente di ordinare alla ricorrente di accreditare su un libretto e/o conto corrente cointestato alle due figlie minori, con firma congiunta dei genitori, le somme, pari a 100.000 euro ciascuna, ricevute dalle stesse in virtù disposizione testamentaria DE de cuius che, pur Persona_3 essendo documentato che dette somme sono state investite in tre polizze intestate alle madre (contraente e assicurata) e di cui le minori sono mere beneficiarie in caso morte (sicchè al momento dette somme non risultano produttive di frutti per entrambi genitori, ai sensi e ai fini DEl'art. 324 cc), le questioni di natura restitutoria ed afferenti alle modalità di utilizzo di detti beni DEle minori esulano dal thema decidendum DEla separazione e a fortiori dei provvedimenti provvisori, non trattandosi di questioni sussumibili sotto il disposto DEl'art. 709 ter cpc
(essendo l'individuazione DEle modalità di investimento DEle somme dei minori di competenza DE Giudice Tutelare); rilevato che entrambe le parti sono tenute pr o
8 quota al pagamento DE rateo di mutuo gravante sull'ex casa familiare in comproprietà, DEl'importo complessivo di circa 600,00 euro;
rilevato che, tenuto conto DEl'obbligo DE di corrispondere la propria quota di mutuo (pari a CP_1 circa 300,00 euro mensili) e di contribuire al mantenimento di un altro figlio maggiorenne, considerato che il padre contribuisce alle necessità abitative DEla figlie con la propria quota di casa familiare assegnata alla considerate le Pt_1 disponibilità finanziarie residue DE come emerse dall'esame degli estratti CP_1 conto, a cui egli potrà attingere nelle more DE reperimento di una nuova occupazione e considerati i tempi di permanenza DEle figlie con ciascun genitore, va posto a carico DE padre un assegno per il mantenimento DEle figlie minori
e DEl'importo complessivo di 200,00 euro mensili (100,00 euro per Per_1 Per_2 ciascuna figlia), da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% DEle spese straordinarie previste dal vigente Protocollo concluso tra il Tribunale ed il Consiglio DEl'Ordine degli
Avvocati di Roma,….; rilevato che il reddito DEla Materia, di non molto superiore
a quello percepito dal marito a titolo di NASPI e l'obbligo concorrente per la stessa di provvedere al mantenimento DEle figlie collocate in via prevalente presso di lei, non consentono di prevedere a carico DEla moglie alcun contributo al mantenimento DE marito
PQM
visto l'art.708 c.p.c.,……… 5) pone a carico di Controparte_1 un assegno DEl'importo mensile di 200,00 euro quale contributo al mantenimento DEle figlie e (100,00 euro per ciascuna figlia), da corrispondersi Per_1 Per_2 alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% DEle spese straordinarie come previste dal vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio DEl'Ordine Forense;
….”.
Successivamente, con ordinanza in data 19.4.2022, il G.I., in parziale accoglimento DEl'istanza presentata dalla ricorrente - premesso che il marito aveva documentato l'avvenuto reperimento di una nuova occupazione, quale commesso, con contratto a tempo indeterminato in data 20.10.2020 ed una retribuzione lorda mensile di 1.616,68 euro per 14 mensilità, pari a circa
1.400,00 euro mensili netti (come da buste paga in atti) e che non v'era prova
9 DEl'assunto DEla ricorrente, secondo cui la corresponsione da parte DE
[...]
al figlio primogenito maggiorenne DEl'assegno di 150,00 euro mensili CP_1
avveniva a titolo di elargizione liberale e valutata la contribuzione DE
[...]
al soddisfacimento DEle esigenze abitative DEle figlie mediante la CP_1 casa familiare in comproprietà con la - l'assegno dovuto dal padre Pt_1
quale contributo al mantenimento DEle figlie è stato rideterminato nel complessivo importo di 400,00 euro mensili (200,00 euro per ciascuna figlia),
a decorrere dal gennaio 2022 (mese successivo al deposito DEl'istanza di modifica).
Ciò posto, in ordine alla situazione economica DEle parti si evidenzia quanto segue.
La ricorrente, impiegata presso la ha Controparte_5 dichiarato negli anni di imposta 2019,2020 e 2021 redditi netti rispettivamente pari a 14.300 euro circa, a 11.600 euro circa e a 12.500 euro circa, i quali devono ritenersi aumentati dal 2022 in poi, deponendo in tal senso l'omesso deposito da parte DEla sia DEla dichiarazione dei Pt_1
redditi sia DEla Certificazione Unica 2023 (relativa all'anno di imposta
2022), nonchè il deposito per il periodo dal 14 giugno al 31 dicembre 2022 e per il primo trimestre 2023 dei soli riepiloghi DEl'estratto conto TE SA
PA (sicchè non sono rilevabili gli importi né degli stipendi accreditati né di eventuali ulteriori entrate) e l'autocertificazione per il periodo da gennaio a maggio 2023 di retribuzioni per una media mensile, calcolata sui primi 5 mesi DEl'anno, pari a circa 1.400 euro (vedi dichiarazione sostitutiva in data
21.6.2023). Dagli estratti conto DEla CA DE FU (depositati il 20.6.2022) risulta inoltre l'avvenuta restituzione alla ricorrente, in data 26.7.2021, a seguito di dissequestro, DEl'importo di 178.420,88 euro, il quale risulta bonificato in pari data alla madre DEla , con la causale “restituzione Pt_1
regalo ”, DE tutto priva di riscontro in merito alla effettiva Parte_3 ricezione da parte DEla figlia di un “regalo” DEl'identico importo DEl'ingente somma dissequestrata, circostanza che, unitamente alla
10 repentinità DEla “restituzione”, avvenuta il giorno stesso DEl'accredito DE suddetto importo sul conto DEla ricorrente, depone per la fittizietà DEl'atto dispositivo DEla somma in questione, da ritenersi pertanto ancora nella effettiva disponibilità DEla , la quale era inoltre titolare, all'aprile Pt_1
2023, di un saldo pari a circa 7.300,00 euro sul conto corrente presso la CA DE FU e pari a circa 4.400,00 euro sul conto corrente presso TE
SAPA, oltre ad essere titolare di un deposito titoli DE controvalore di circa 17.500 euro (vedi dichiarazione sostitutiva in data 23.6.2023).
Il , disoccupato e percettore DEla sola NASPI alla data CP_1
DEl'udienza presidenziale, ha successivamente reperito un altro lavoro come commesso prima presso la AM D'NG SR (vedi contratto in atti richiamato nella suddetta ordinanza DE 19.4.2022) e poi presso la
CH & SA SR;
ha dichiarato negli anni di imposta 2020, 2021, 2022 redditi netti rispettivamente pari a circa 15.500 euro, a circa 3.400 euro (per il periodo dal 20 ottobre a 31 dicembre 2021) e a circa 18.000 euro (percepiti dall'ex datrice e dall'attuale datrice di lavoro, di cui circa 9.200 euro netti dall'attuale (CH & SA SR) per il periodo dal 9 giugno al 31 dicembre 2022). Risulta aver percepito dall'ex datore di lavoro, in data
30.7.2019, l'importo complessivo di 56.855,11 euro (vedi estratto conto) ed ha dato in prestito alla madre una somma di 30.000,00 euro (vedi bonifico DE 28.12.2020 con causale “prestito mamma”) da ritenersi rimasta nella sua effettiva disponibilità, non essendo verosimile né comunque giustificabile siffatto “prestito” in una condizione di disoccupazione, con tre figli da mantenere ed un mutuo da pagare gravante sulla ex casa familiare. Ha autocertificato nella prima dichiarazione sostitutiva di essere titolare di un deposito amministrato DE controvalore di circa 12.000 euro al 19.3.2021, non più menzionato nell'ultima dichiarazione sostitutiva. Ha adempiuto solo parzialmente all'ordine di deposito DEla documentazione bancaria richiesta, stante l'incompletezza degli estratti e DEle liste movimenti DE conto presso
TE SA PA e DEla PostePay DEl'anno 2021. Quanto all'obbligo paterno
11 di mantenimento DE figlio maggiorenne (nato da una precedente unione), rileva il Tribunale che esso - sebbene formalmente ancora sussistente (in ragione DE decreto DE TM in atti) nonostante il figlio, a breve ventisettenne, secondo quanto riferito dal padre in sede di interpello, viva in Francia ospite DEla famiglia DEla fidanzata e abbia ormai terminato gli studi - almeno dal
2022 in poi non risulta regolarmente adempiuto, considerata la saltuarietà dei versamenti DEl'importo di 150 euro mensili (peraltro inferiore a quello stabilito dal Tribunale per i Minorenni) al figlio da parte DE padre (dagli estratti conto SA PA DE 2022 in atti ne risulta uno solo e dagli estratti
Postepay quattro nel 2022 e due nel 2023), sicchè i relativi esborsi non risultano allo stato comunque idonei ad incidere significativamente sulla capacità economica DE resistente.
Entrambi coniugi sono comproprietari al 50% DEla ex casa familiare in Roma, gravata da un mutuo con rata mensile di circa 600,00 euro corrisposto pro quota e DEla casa in Poggio Nativo acquistata dal marito in comunione dei beni.
Ciò posto, va preso atto DEla rinuncia DE resistente alla domande, non più reiterate né negli scritti successivi alla comparsa di costituzione né in sede di precisazione DEle conclusioni, di porre a carico DEla moglie un assegno di mantenimento per lo stesso e di ordinare alla ricorrente di accreditare su un libretto e/o conto corrente cointestato alle due figlie minori, con firma congiunta dei genitori, le somme, pari a 100.000 euro ciascuna, ricevute dalle stesse in virtù disposizione testamentaria DE de cuius , investite in tre polizze intestate alle madre e di cui le Persona_3
minori sono beneficiarie in caso morte, ribadendosi che, in ogni caso, le questioni di natura restitutoria ed afferenti alle modalità di utilizzo di detti beni DEle minori esulano dal thema decidendum DEla separazione, non trattandosi di questioni sussumibili sotto il disposto DEl'art. 709 ter cpc ed essendo di competenza DE Giudice Tutelare l'individuazione DEle modalità di investimento DEle somme dei minori (modalità che, invero, la madre ha
12 dichiarato di aver concordato con il padre, il quale ha invece dichiarato di aver proposto di investire le somme in piani di accumulo).
Alla luce DEle situazioni reddituali e patrimoniali DEle parti e valutate in particolare le disponibilità finanziarie DEla madre come sopra ricostruite, considerato il contributo fornito dal resistente al soddisfacimento DEle esigenze abitative DEle figlie mediante la corresponsione DEla propria quota di mutuo gravante sulla ex casa familiare assegnata alla moglie, pur valutati i prevalenti oneri di accudimento DEle figlie da parte DEla madre e l'aumento DEle esigenze DEle minori con la crescita, si ritiene equo confermare a carico DE padre l'assegno di mantenimento in favore DEle due figlie DEl'importo di 400,00 euro mensili
(200 euro ciascuna) stabilito con l'ordinanza DE GI in data 19.4.2022, oltre
Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal novembre 2021 (mese successivo alla stipula DE nuovo contratto di lavoro DE resistente con la AM D'NG S.r.l.), oltre al
50% DEle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio DEl'Ordine forense, ferme per il pregresso le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
Stante la reciproca parziale soccombenza, va disposta la compensazione DEle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa, così provvede: affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre, autorizzandoli all'esercizio disgiunto DEla responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con le stesse;
regolamenta la frequentazione DEle minori come da parte motiva;
13 assegna a la ex casa familiare, sita in Rom via Parte_1
Valsugana,4; pone a carico DE padre, a decorrere dal novembre 2021 e fermi restando per il pregresso i provvedimenti presidenziali provvisori, un assegno, quale contributo al mantenimento DEle due figlie, DEl'importo di
400,00 euro mensili (200,00 euro per ciascuna figlia), oltre Istat maturato e maturando e pone a carico di entrambi i genitori, nella misura DE 50% ciascuno, le spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio DEl'Ordine forense;
spese compensate.
Roma, 28.11.2024
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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