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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/10/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1198/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice HE RU ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1198 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. Marcello Mione
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ex artt. 281decies c.p.c., 170 D.P.R. n. 115/2002, 15 D.Lgs. n.
150/2011.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 29.10.2025.
Tribunale di TR
Sezione Civile R.G. n° 1198/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 281 decies c.p.c. (artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.Lgs. n. 150/2011)
avverso il decreto emesso dal Giudice Dott. BE NO in data 26.6.2025 e notificato in data 9.7.2025, con il quale è stata revocata l'ammissione al PSS in favore di disposta dalla Dott.ssa in data 11.10.2021 Parte_1 Parte_2
nell'ambito del proc. penale R.G.N.R. n. 994/2020 – R.G.T. 1157/2021 del Tribunale di
TR e, conseguentemente, confermare l'ammissione al PSS in favore del ricorrente.
In proposito, il ricorrente ha esposto quanto segue:
i) che con decreto del 2.2.2021 il ricorrente veniva citato a giudizio nel procedimento penale R.G.N.R. n. 994/2020 – R.G.T. 1157/2021 del Tribunale di
TR per rispondere del reato di cui all'art. 610 c.p. “per aver costretto la madre
a subire lo spossessamento del proprio dispositivo cellulare che la donna Parte_3
aveva afferrato per chiamare la Polizia a causa di un suo eccesso d'ira nel corso di una
lite con la congiunta che lo aveva portato a mettere sotto sopra, rovistandola, la
abitazione di comune dimora alla ricerca di un assegno intestato alla madre che costei si
rifiutava di consegnargli, a tal fine usando violenza sulla persona consistita nel
strappare l'apparecchio telefonico dalle mani della madre”;
ii) che il procedimento veniva avviato in seguito alla denuncia/querela della persona offesa madre del ricorrente imputato e con Parte_3
quest'ultimo convivente;
iii) che nell'ambito del detto procedimento penale il ricorrente chiedeva ammissione al PSS che veniva accolta con il decreto sopra menzionato;
iv) che il procedimento veniva definito con sentenza n. 631 del 14.4.2023
con la quale veniva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato a lui ascritto per mancanza della condizione di Parte_1
procedibilità;
Tribunale di TR
Sezione Civile R.G. n° 1198/2025
v) che con il provvedimento opposto, tuttavia, veniva ingiustamente revocata l'ammissione al PSS in favore del ricorrente sulla base di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di la CP_2
quale ha ritenuto che, ai fini della dichiarazione dei propri redditi imponibili,
avrebbe dovuto includere quelli della madre con lo Parte_1 Parte_3
stesso convivente.
Il , a cui è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è Controparte_1
costituito in giudizio e, pertanto, va dichiarato contumace.
Si è costituita, invece, tempestivamente l' Controparte_3
chiedendo il rigetto del ricorso.
[...] CP_2
All'udienza del 29.10.2025 il procuratore di parte ricorrente ha insistito nel ricorso e discussa oralmente la causa.
Indi, il Giudice l'ha posta in decisione.
***
Tanto premesso, il giudicante ritiene che l'opposizione è fondata nel merito.
A tal riguardo, deve, innanzitutto, osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente
quando quest'ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede” (cfr. Cass. Pen. n. 20842 del
15 maggio 2019).
Nel caso in esame, risulta persona offesa nel procedimento penale in Parte_3
questione.
Pertanto, il suo reddito non va cumulato con quello della persona che chiede l'ammissione al PSS se costui è l'imputato, com'è avvenuto nella specie.
In conclusione, va revocata la revoca dell'ammissione al PSS oggetto del presente giudizio.
Attesa la peculiarità delle questioni esaminate, si compensano integralmente le spese del presente giudizio.
Tribunale di TR
Sezione Civile R.G. n° 1198/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'opposizione proposta da ex art. 281 decies c.p.c. (artt. Parte_1
170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.Lgs. n. 150/2011) revocando il decreto emesso dal Giudice Dott.
BE NO in data 26.6.2025 e notificato in data 9.7.2025, con il quale è stata revocata l'ammissione al PSS in favore di disposta dalla Dott.ssa Parte_1
in data 11.10.2021 nell'ambito del proc. penale R.G.N.R. n. 994/2020 – Parte_2
R.G.T. 1157/2021 del Tribunale di TR e, conseguentemente, confermare l'ammissione al PSS in favore del ricorrente;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in TR in data 30.10.2025
Il Giudice
HE RU
Tribunale di TR
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice HE RU ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1198 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. Marcello Mione
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ex artt. 281decies c.p.c., 170 D.P.R. n. 115/2002, 15 D.Lgs. n.
150/2011.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 29.10.2025.
Tribunale di TR
Sezione Civile R.G. n° 1198/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 281 decies c.p.c. (artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.Lgs. n. 150/2011)
avverso il decreto emesso dal Giudice Dott. BE NO in data 26.6.2025 e notificato in data 9.7.2025, con il quale è stata revocata l'ammissione al PSS in favore di disposta dalla Dott.ssa in data 11.10.2021 Parte_1 Parte_2
nell'ambito del proc. penale R.G.N.R. n. 994/2020 – R.G.T. 1157/2021 del Tribunale di
TR e, conseguentemente, confermare l'ammissione al PSS in favore del ricorrente.
In proposito, il ricorrente ha esposto quanto segue:
i) che con decreto del 2.2.2021 il ricorrente veniva citato a giudizio nel procedimento penale R.G.N.R. n. 994/2020 – R.G.T. 1157/2021 del Tribunale di
TR per rispondere del reato di cui all'art. 610 c.p. “per aver costretto la madre
a subire lo spossessamento del proprio dispositivo cellulare che la donna Parte_3
aveva afferrato per chiamare la Polizia a causa di un suo eccesso d'ira nel corso di una
lite con la congiunta che lo aveva portato a mettere sotto sopra, rovistandola, la
abitazione di comune dimora alla ricerca di un assegno intestato alla madre che costei si
rifiutava di consegnargli, a tal fine usando violenza sulla persona consistita nel
strappare l'apparecchio telefonico dalle mani della madre”;
ii) che il procedimento veniva avviato in seguito alla denuncia/querela della persona offesa madre del ricorrente imputato e con Parte_3
quest'ultimo convivente;
iii) che nell'ambito del detto procedimento penale il ricorrente chiedeva ammissione al PSS che veniva accolta con il decreto sopra menzionato;
iv) che il procedimento veniva definito con sentenza n. 631 del 14.4.2023
con la quale veniva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato a lui ascritto per mancanza della condizione di Parte_1
procedibilità;
Tribunale di TR
Sezione Civile R.G. n° 1198/2025
v) che con il provvedimento opposto, tuttavia, veniva ingiustamente revocata l'ammissione al PSS in favore del ricorrente sulla base di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di la CP_2
quale ha ritenuto che, ai fini della dichiarazione dei propri redditi imponibili,
avrebbe dovuto includere quelli della madre con lo Parte_1 Parte_3
stesso convivente.
Il , a cui è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è Controparte_1
costituito in giudizio e, pertanto, va dichiarato contumace.
Si è costituita, invece, tempestivamente l' Controparte_3
chiedendo il rigetto del ricorso.
[...] CP_2
All'udienza del 29.10.2025 il procuratore di parte ricorrente ha insistito nel ricorso e discussa oralmente la causa.
Indi, il Giudice l'ha posta in decisione.
***
Tanto premesso, il giudicante ritiene che l'opposizione è fondata nel merito.
A tal riguardo, deve, innanzitutto, osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente
quando quest'ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede” (cfr. Cass. Pen. n. 20842 del
15 maggio 2019).
Nel caso in esame, risulta persona offesa nel procedimento penale in Parte_3
questione.
Pertanto, il suo reddito non va cumulato con quello della persona che chiede l'ammissione al PSS se costui è l'imputato, com'è avvenuto nella specie.
In conclusione, va revocata la revoca dell'ammissione al PSS oggetto del presente giudizio.
Attesa la peculiarità delle questioni esaminate, si compensano integralmente le spese del presente giudizio.
Tribunale di TR
Sezione Civile R.G. n° 1198/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'opposizione proposta da ex art. 281 decies c.p.c. (artt. Parte_1
170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.Lgs. n. 150/2011) revocando il decreto emesso dal Giudice Dott.
BE NO in data 26.6.2025 e notificato in data 9.7.2025, con il quale è stata revocata l'ammissione al PSS in favore di disposta dalla Dott.ssa Parte_1
in data 11.10.2021 nell'ambito del proc. penale R.G.N.R. n. 994/2020 – Parte_2
R.G.T. 1157/2021 del Tribunale di TR e, conseguentemente, confermare l'ammissione al PSS in favore del ricorrente;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in TR in data 30.10.2025
Il Giudice
HE RU
Tribunale di TR
Sezione Civile