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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 696/2022 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 09.07.2024
promossa da:
IN PERSONA DEL Parte_1
CURATORE DOTT. ALBERTO NOCETTI con l'avvocato VECCHI SANDRA con domicilio eletto in C/O AVV.STEFANO MOLZA VIA SAN GIORGIO 4 BOLOGNA
- appellante –
contro e con l'avvocato BENETTI FABIO Controparte_1 Controparte_2
e con domicilio eletto in VIA B. PERUZZI N. 8 41012 CARPI
- appellata –
in punto di: Giudizio in riassunzione ex art. 622 c.p.p. ed art. 392 e ss. c.p.c. rinvio da Corte di Cassazione Sezione V penale 13.01.2022 N. 1028)
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
1 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 247/2015 del 03/02/2015, il Tribunale penale Modena definiva la causa il giudizio n. 1071/2010 avente come imputati i i sigg.ri , CP_3 CP_2
e , così decidendo:
[...] Controparte_1
- Dichiarava i sig.ri , e CP_3 Controparte_2 CP_1
del reato di cui all'art. 223, co. 1 in relazione all'art. 216 co. 1 n. 1 R.D.
[...]
16/03/1942 n. 267, per aver distratto beni di Controparte_4 Parte_1
, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Modena del 28/02/2006; beni
[...] costituenti l'azienda ad esclusione di quelli di cui alla fattura n. 330 del 20/11/2004 a
[...]
, spostati presso le CI LA;
CP_5
- Esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2 n. 1, R.D. 267/1942 e, concesse a tutti le attenuanti generiche, valutate equivalenti per e CP_3 CP_1
e prevalenti per il solo rispetto alla residua
[...] Controparte_2
aggravante, condannava e alla pena di anni tre CP_3 Controparte_1
di reclusione e alla pena di anni due di reclusione;
Controparte_2
- Dichiarava i tre imputati inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale per la durata di anni dieci e incapaci, per la stessa durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
- Dichiarava per tutti i predetti imputati interamente condonata la rispettiva pena principale.
- Assolveva del reato di cui all'art. 223, co. 2 R.D. 16/03/1942 n. 267, in CP_3 relazione all'art. 216, c. 1 R.D. citato.
- Tutti i predetti imputati, ritenuti responsabili in ordine al reato sub 2), al risarcimento in solido del danno subito dalla parte civile fallimento , da Parte_1
liquidarsi in separato giudizio civile, nonché sempre in solido, alla refusione delle spese di costituzione e assistenza di parte civile.
Avverso tale sentenza i sig.ri e proponevano Controparte_1 CP_1
appello.
2 Parte civile proponeva appello incidentale per la mancata pronuncia di condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisionale.
La Corte di Appello di Bologna, I sezione penale, con sentenza n. 1070/2020, del
14.02.2020, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava inammissibile l'appello incidentale avanzato dalla parte civile e assolveva gli appellanti Controparte_1
e dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato. Controparte_2
Avverso tale sentenza della Corte d'Appello di Bologna il
[...]
proponeva ricorso in Cassazione, ai soli Parte_1
effetti della responsabilità civile.
Con sentenza n. 1028/2022, del 23 Settembre 2021, la Corte di Cassazione, V sezione penale, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 622 c.p.c. ed art. 392 e ss. c.p.c. notificato alle controparti in data 08.04.2022, il Parte_1
ha promosso il presente giudizio in riassunzione avanti l'intestata Corte,
[...] quale giudice civile competente per valore in grado d'appello, al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dai convenuti e alla Massa dei creditori del Controparte_1 Controparte_2
in relazione ai fatti dedotti, Parte_1 quantificati in € 222.660,00 oltre rivalutazione ed interessi come per legge, ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che risulti dovuta ad esito di causa.
Con unica comparsa di costituzione e risposta in data 29.09.2022 si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti a mezzo del medesimo difensore, chiedendo in via preliminare il differimento della udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di chiamare in causa CP_3
coimputato nei procedimenti penali di cui innanzi, nonché declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c.; nel merito, il rigetto delle domande attoree ed in subordine, nel caso di accoglimento totale o parziale delle domande del , la Parte_1
condanna del l pagamento a loro favore di un terzo di quanto essi fossero condannati CP_3
al rifondere al medesimo. Parte_1
Rigettata l'istanza dei convenuti di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, nonché
l'istanza di revoca di detta ordinanza presentata dai medesimi, la causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 09.07.2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'istanza di fissazione di nuova udienza al fine della chiamata in causa del terzo avanzata da parte appellata. CP_3
Giova osservare che, secondo i principi esposti da Cass SU 4309/2010, in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo (da ultimo Cass n. 3692 del 13/02/2020).
Il non ha svolto alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato Parte_1 CP_3
dalla difesa l fine dello svolgimento di una domanda di regresso pro quota nei CP_1
confronti di condebitore solidale, rispetto al quale non risulta mai impugnata la sentenza penale di condanna di primo grado.
Nella fattispecie, dunque, si applicala la regola generale, secondo cui l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, di modo che il creditore può far valere nei confronti di ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, in tal modo essendo sempre possibile la scissione del rapporto processuale (Cass., sez. 1, 19/04/2018, n. 9766).
L'eccezione di estinzione del processo è destituita di fondamento, atteso il principio consolidato, secondo cui, nel caso di annullamento con rinvio, ai soli fini civili, di una decisione penale, il termine annuale per riassumere la causa dinanzi al giudice civile decorre non dalla lettura del dispositivo in udienza, ma dal giorno del deposito in cancelleria della sentenza (Cass n. 32930 del 20/12/2018).
In tema di rapporti tra processo penale e azione di risarcimento, il giudice civile - chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria a seguito di cassazione, su ricorso della parte civile, della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato - è tenuto a verificare se è integrata la fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., (Cass. Ord. n. 15290 del 31/05/2024).
Gli effetti civili della decisione di merito del giudice penale sono stati annullati dalla Corte di Cassazione, per cui non vi è alcun accertamento che possa avere rilievo ai fini del risarcimento per l'illecito civile.
Pertanto, la Corte di appello civile, competente per valore, alla quale è stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta a seguire le regole, processuali e sostanziali, proprie del giudizio civile, vedendo il giudizio di rinvio su azione civile che si svolge in autonomia rispetto alla fase penale che, rimasta ormai priva di qualsivoglia interesse, si è
4 definitivamente esaurita a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
A tale riguardo, è dirimente rilevare che, sia nel vigore dell' art. 541 c.p.c. del 1930, sia in base al vigente art. 622 c.p.c. la sentenza penale assolutoria della responsabilità penale dell'imputato con rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno, determina la separazione del rapporto penale da quello civile, sul quale non ha effetti il giudicato penale (Cass., 24 novembre 1998, n. 11897; Cass., 22 maggio 2006, n. 11936;
Cass., n. 15859/2019).
E, quindi, è da escludersi, proprio in applicazione del combinato disposto degli artt. 622
c.p.p. e 384, secondo comma, c.p.c., un vincolo per il giudice di rinvio derivante dalla sentenza rescindente emessa dalla Cassazione penale.
Nondimeno, qualora questa Corte ritenesse di richiamare quanto dalla Suprema Corte ricostruito nei fatti, un' affermazione di tal genere non eliderebbe l'autonomo accertamento di responsabilità, che pur è dato cogliere nella sentenza impugnata in questa sede e che è idoneo a sorreggere la statuizione di condanna.
Difatti, il giudice di appello può riaffermare, con integrale richiamo, quei fatti evidenziati dalla Corte penale rescindente, ritenendoli, nel loro complesso, elementi costitutivi dell'illecito ab origine contestato e, pertanto, idonei ad integrare la piena responsabilità civile del soggetto agente.
Sicché, l'affermazione della responsabilità civile dei risulterebbe frutto di un CP_1
autonomo accertamento dei fatti della Corte territoriale in quanto del relativo convincimento si radica in una propria valutazione delle prove raccolte del precedente processo penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, ben potendo il relativo iter argomentativo guidare anche da solo il razionale convincimento del giudice di merito (Cass., 5 agosto 2005,
n. 16559; Cass., S.U., 27 maggio 2009, n. 12243; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22200; Cass., 24 settembre 2015, n. 18899).
Sentenza, quella rescindente, che, dunque, in tale ottica - e ancor prima in quella evidenziata per cui essa non crea alcun vincolo al giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p., restando autonomo il relativo giudizio civile - riveste idonea prova atipica, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e pienamente utilizzabile, giacché, al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori (Cass., 17 giugno
2013, n. 15112; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593; Cass. n. 517 del 15/01/2020).
5 In tale prospettiva, dunque, ai fini dell'accertamento della responsabilità degli odierni appellati, si muoverà l'apprezzamento dei molteplici elementi probatori di natura documentale e testimoniale acquisiti nel processo penale, sulla base dell'intervenuta acquisizione al presente giudizio dei relativi fascicoli d'ufficio.
Occorre allora procedere riconsiderando i contributi probatori circa la ricorrenza delle circostanze evidenziate in sentenza rescindente, secondo il canone di valutazione della ricorrenza, sul piano oggettivo e soggettivo, di tutti gli elementi dell'illecito civile, e dunque, quando il reato contestato risulti quello previsto dall'art. 223 c.p. , come nella fattispecie, occorre avere riguardo non all'intenzionalità del comportamento dell'asserito responsabile, bensì alla generica dolosità della condotta (Cass. n. 457 del 13/01/2021).
Gli elementi probatori cui fa riferimento la sentenza della S.C. in sede rescindente attendono alle circostanze della prosecuzione da parte di presso il nuovo capannone di CI CP_3
LA, dell' attività di produzione delle scaffalature che già esercitava sotto le insegne della fallita , utilizzandone le medesime maestranze, lo stesso catalogo prodotti e le Parte_1
stesse macchine operatrici.
La prova dichiarativa decisiva degli elementi surriferiti poggia sulle deposizione dei testi
, proprietario del capannone confinante con quello della ex sede della Testimone_1
, che ha dichiarato di avere assistito al momento in cui due furgoni, uno senza Parte_1
alcuna scritta (che supponeva essere di ed un altro della CI LA (ben CP_3
riconoscibile a causa del marchio riportato sul furgone) erano venuti a caricare tutti i macchinari del al fine di sgombrare il capannone. CP_3
, che ha riferito di avere personalmente, materialmente e fisicamente caricato Testimone_2
(insieme a e gran parte dei CP_3 Controparte_1 Controparte_6 Persona_1
“macchinari della ” su un camioncino della ditta mentre l'altra parte Parte_1 CP_1
dei beni (sempre di ) su un altro furgone che le stesse CI LA avevano Parte_1
appositamente noleggiato in occasione del trasloco.
che ricordava che in occasione di una visita presso l'azienda al Testimone_3 CP_1
con cui era in buoni rapporti, aveva riconosciuto all'interno della CI LA CP_3 diversi macchinari, tra i quali la pressa, la cesoia, una punzonatrice e la scantonatrice”, che una volta appartenevano alla e con i quali lei stessa aveva lavorato. Dello stesso Parte_1
tenore la dichiarazione di . Tes_1 Tes_1
il quale riferiva che era stato assunto – un mese dopo il trasloco da lui stesso Controparte_6
effettuato – come manovale dalla CI LA e che, in occasione dello svolgimento
6 delle sue mansioni , aveva “ritrovato ed utilizzato” gli stessi macchinari, in precedenza traslocati, “all'interno del capannone” della CI LA.
Le produzioni documentali attestanti il sub ingresso di nel contratto Controparte_7
Fin-Eco Leasing S.p.A. N. 183189, relativo all'autocarro ISUZU Tg. CK318KR, già intestato a Parte_1
Il catalogo il catalogo identico al precedente, Parte_1 Controparte_7
come contenuti, ad eccezione del logo/ragione sociale variato mediante la mera apposizione di adesivo;
il catalogo/brochure Controparte_7
La stampa in data 22.05.2006 tratta dal sito web “www. ove è Controparte_8 pubblicizzata una seconda sede in cui, alla predetta data, “operano per Controparte_7 la produzione di scaffalature metalliche sia per l'industria che per l'hobbistica”, nonché ove nel catalogo sono elencati i medesimi “codici prodotto” già utilizzati da e Parte_1 si evince l'utilizzo del medesimo know-how aziendale;
Questi, unitamente agli altri elementi acquisiti in sede penale, dedotti dal danneggiato-attore come mezzi di prova documentale atipici, sono liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della dimostrazione, (non già del reato, bensì) dell'illecito civile attribuito all'ex imputato, ora convenuto (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n. 25067).
Priva di pregio è l'eccezione relativa alla capacità dei testi escussi, in quanto quali ex dipendenti della ditta fallita, trovando i medesimi ristoro per il TFR dall'INPS.
In tale prospettiva, la Corte, compiendo una valutazione propria del giudice di rinvio, ritiene che tali prove integrino la fattispecie dell'art 2043 c.c., senza che rilevi, in questa sede, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (Corte cost. nn. 182 del 2021 e 173 del 2022; Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino, 20 ottobre 2020; da ultimo;
Cass. 3/02/2023, n. 3368; Cass. 31/01/2024, n. 2879; Cass.
15/03/2024, n. 7094).
In relazione alla quantificazione del danno, ritiene questa Corte di procedere alla valutazione degli elementi desumibili dagli atti di cui al giudizio R.G. N. 274/2015 dinanzi al Tribunale penale di Modena e al giudizio R.G. 2664/07 Tribunale di Modena.
Ciò compiendo una valutazione propria del giudice di rinvio di detti elementi, da intendersi quale prova atipica.
Orbene, il riferimento dell'odierno attore alle conclusioni peritali dell'Ing. Persona_2
acquisite nel procedimento ex art 2041 c.c R.G. 26664/07, dinanzi al Tribunale di Modena
7 (doc. 27) possono costituire oggetto di valutazione autonoma in questa sede, nell'ottica di prova atipica, procedendo ad una ricognizione del contenuto e delle conclusioni ivi riportate.
In considerazione dello svolgimento in contraddittorio del detto subprocedimento, va rilevato che a fronte delle conclusioni peritali, che indicano in € 302.720,00 il valore della
, l'odierna parte convenuta si è limitata ad eccepirne la recepibilità, senza Parte_1
peraltro dedurre alcunché in ordine alle valutazioni effettuate dal ctu, e ciò in assenza di osservazioni critiche di parte in sede peritale.
Detto questo, assumendo il dato indicato dal ctu Ing. come attendibile, siccome Per_2
frutto di contradditorio tra le parti, e quindi alla depurazione come operata in sede di giudizio
R.G.2664/07 dal Tribunale in modo razionale e motivato, la somma indicata da parte attrice in
€ 222.260,00 a titolo di danno ex art 2043. c.c. appare condivisibile, cui aggiungere interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dall' 8 ottobre 2010, data del decreto del
Tribunale di Modena.
Il motivo è fondato e va accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione ex art. 622 c.p.p. ed art. 392 e ss. c.p.c. a seguito di rinvio da Corte di Cassazione Sezione V penale 13.01.2022
N. 1028 promosso da , Parte_1
ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda, e per l'effetto, dichiara tenuti e condanna Controparte_1
e a pagare in solido tra loro a favore del Controparte_2 [...]
in persona del Curatore Fallimentare, a Parte_1 titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 cc.c., la somma di € 222.660,00, oltre interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, dall' 8 ottobre 2010 al saldo;
- Condanna e in solido alla refusione Controparte_1 Controparte_2
a favore del già ammesso Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115/2022 con provvedimento del
G.D. in data 16.02.2011, delle spese legali tutte del giudizio penale di primo grado come ivi liquidate;
delle spese del giudizio di appello penale liquidate in € 4.254,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge;
delle spese dinanzi alla Corte di Cassazione, liquidate
8 in € 4.500,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge;
del presente grado di giudizio, liquidate in € 7.500,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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