TRIB
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/11/2024, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2202/2021 R.G.,
tra rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Fabio Controparte_1
Postorino
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 27.11.2024.
Con ricorso depositato il 22.12.2021, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della dal 02.01.2002, trasferito Controparte_1 nei ruoli regionali per mobilità da altro ente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con la qualifica di dirigente, deduceva che con nota prot. n. 258950 del 23.08.2016
l'amministrazione resistente gli comunicava il collocamento a riposo con decorrenza dal
01.09.2016, a soli sette giorni dalla data della suddetta comunicazione;
che al momento del collocamento a riposo non aveva usufruito di tutte le ferie maturate nel 2016 (per 20 giorni), delle festività soppresse (4 giorni), nonché delle ferie maturate nel 2015 (per 14 giorni) a causa di inderogabili esigenze di servizio connesse al ruolo ricoperto, e senza che mai fosse stato invitato dall'amministrazione a usufruirne.
Ritendo illegittimo il comportamento dell'amministrazione resistente agiva in giudizio al fine di vedere riconosciuto il diritto alla corresponsione, da parte della Parte_2
1
[...] dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute con condanna al pagamento delle dovute spettanze.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la argomentando per Controparte_1 il rigetto della domanda.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccepita prescrizione del credito sollevata dall'amministrazione.
Occorre premettere, invero, che “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3021 del
10/02/2020).
In sostanza, il termine di prescrizione del diritto di credito avente ad oggetto il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute è decennale;
la natura mista del diritto, affermata dall'arresto della Corte di cassazione sopra richiamato, fa sì che, allorché, come nel caso di specie, si agisca non per conseguire il corrispettivo della prestazione resa per giornate lavorative che avrebbero dovuto essere retribuite e non lavorate, ma per ottenere l'indennizzo connesso alla mancata fruizione delle ferie, la prescrizione decorra solo dalla data di cessazione del rapporto, perché solo da quel momento può essere fatto valere il relativo diritto (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, n. 817/2023).
Orbene, nel caso di specie, alcuna prescrizione risulta decorsa ove si consideri che il dipendente è stato collocato in quiescenza a decorrente dal 1° settembre 2016.
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
Si rileva che la questione di fondo sottesa alla presente controversia è stata già affrontata da questo Tribunale - Sezione Lavoro, con sentenza n. 315 del 19.04.2023, le cui motivazioni vengono condivise da questo giudice.
2 Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno brevemente i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
Occorre premettere che il d.lgs. 66/2003 all'art. 10 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione [comma 1]. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro [comma 2]. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'art. 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di registrazione [comma 3]”.
L'art. 28 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-
2018 prevede che: “1. 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937…9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative…14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo…18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.10…”.
Con riferimento ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, l'art. 8, comma 5,
d.l. 95/2012 (conv. con modificazioni in l. 135/2012) stabilisce che: “Le ferie, i riposi ed i
3 permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ora, il menzionato divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute come introdotto dall'art. 8, comma 5, appena citato, per i dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni richiamate (sicuramente applicabile alla presente fattispecie ratione temporis) non può essere reputato sussistente allorquando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a sé non imputabile.
Sul punto è difatti assolutamente rilevante richiamare l'autorevole ricostruzione operata dal
Giudice delle leggi (nella pronuncia n. 95/2016) secondo cui: “3.1. - Quanto al dato letterale, non
è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore
(dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. 3.2. - Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. 4. -
Questa Corte, con riferimento al contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata, specificando che essa non sopprime la "tutela risarcitoria civilistica del danno da 4 mancato godimento incolpevole" (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del Considerato in diritto). Su questa linea si attestano le prime applicazioni che l'amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n.
2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre 2012;
Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012) e l'interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell'11 dicembre 2014, n. 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Veneto, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per Regione Sicilia, delibera del 5 giugno
2014, n. 77). La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzare" le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n.
13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). 5. - Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre
2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato "contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore" (sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a "una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute" (ex plurimis,
Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande
Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, . La garanzia di un effettivo Per_1 godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n.
297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, -H e TR ed altri).
Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione
5 economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
6. - Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della "monetizzazione", si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea” (Corte Cost., sentenza n. 95/2016).
Il legislatore, dunque, tramite la statuizione di cui all'art. 8, comma 5, d.l. 95/2012 (conv. con modificazioni in l. 135/2012) correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
Come ricostruito da recente giurisprudenza di merito (Tribunale Bari sez. lav., 04/10/2022,
n.2538), la Corte di legittimità ha osservato che, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr. 15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 21780/2022).
Applicando le coordinate ermeneutiche appena esposte al caso di specie, dagli atti di causa emerge che soltanto con comunicazione prot. n. 258950 del 23.08.2016, del Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane, (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente), il ricorrente veniva notiziato del suo collocamento a riposo a far data dall'01.09.2016 per limiti di età, ai sensi dell'art. 24, comma 3, l. n. 214/2011, avendo egli maturato i requisiti per la pensione
6 entro il 31.12.2011 (ossia, il raggiungimento della quota 96, quale somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva) ed avendo raggiunto il 65° anno di età.
Manca, tuttavia, la prova che la abbia altresì informato il ricorrente Controparte_1 tempestivamente (ossia, con un congruo preavviso) che sarebbe stato collocato in quiescenza e che, quindi, sarebbe stato necessario concertare una apposita programmazione delle ferie maturate e accumulate.
L'ente datoriale – in violazione dei principi puntualizzati dalla Suprema Corte e all'interpretazione del diritto dell'Unione – non ha, pertanto, preavvisato il ricorrente del fatto che, se egli non avesse fruito delle ferie, queste ultime sarebbero andate perse.
In virtù di quanto da ultimo evidenziato non può quindi prodursi la perdita del diritto all'indennità per ferie non godute, tenuto altresì conto che, se per un verso è vero che il collocamento in quiescenza è stato disposto per raggiunti limiti di età, ai sensi della normativa vigente, che avrebbe dovuto essere conosciuta anche dal dipendente;
per altro verso, è altrettanto vero che, come eccepito dal ricorrente, egli il 65° anno di età lo ha raggiunto il 23 giugno 2016, per cui avrebbe dovuto essere posto in quiescenza con decorrenza dall'01.07.2016, mentre, in realtà egli è stato mantenuto in servizio fino al 31.08.2016 ed è stato preavvisato della cessazione del rapporto di lavoro soltanto il 23.08.2016.
L'impossibilità di programmazione delle ferie residue è, dunque, certamente imputabile alla parte datoriale.
CP_ Con riferimento alla contestazione, sollevata dall' resistente, in merito all'asserito potere del dirigente di decidere autonomamente il periodo nel quale godere le ferie, deve essere, in primo luogo, osservato che, proprio sulla base della contrattazione collettiva vigente, le ferie sono generalmente fruite “previa autorizzazione” e tenuto conto delle esigenze di servizio.
Parte ricorrente ha, inoltre, prodotto l'attestazione del Capo di Gabinetto della CP_1
, avv. Gaetano Pignanelli, nella quale si fa presente che l'istante “per inderogabili impegni
[...] istituzionali connessi alle attività del Dipartimento e dallo stesso personalmente curate, non ha potuto, prima della data di pensionamento, usufruire delle ferie maturate, per come dal sottoscritto verbalmente richiestogli per non pregiudicare importanti adempimenti in corso che richiedevano la sua presenza in servizio. In particolare, si indicano alcune delle attività svolte e che hanno richiesto un diretto e continuativo impegno del
Dirigente in argomento: - Adempimenti connessi all'approvazione della riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale ed alla sua entrata in vigore;
- Controdeduzioni al MEF in merito ai
7 rilievi sollevati con la relazione ispettive;
- Trasferimento dalle Amministrazioni Provinciali dei beni immobili e mobili in seguito alla L.R. n. 14/2015”(cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente). Quanto affermato nella suddetta nota non è stato specificamente contestato da parte resistente.
Da ciò deriva un duplice ordine di conseguenze: in primo luogo, emerge che il ricorrente, nonostante il ruolo dirigenziale, non fosse libero nell'autodeterminare la fruizione delle ferie
(cfr. Cass. sent. 13953/2009: “In tema di rapporto di lavoro dirigenziale, non spetta a tutti i dirigenti, in quanto tali, la piena autonomia decisionale nella determinazione del se e quando godere delle ferie”); in secondo luogo, la mancata fruizione delle ferie, nei periodi in cui avrebbero dovuto essere godute, è dipesa da improrogabili esigenze di servizio.
In virtù di tutto quanto innanzi, deve essere accertato il fatto non imputabile al dipendente in ragione del quale la mancata frizione delle ferie è avvenuta sicché parte ricorrente deve essere ritenuta legittimata alla percezione dell'indennità per ferie non godute nell'importo - incontestato e documentalmente provato - di 34 giorni, di cui 14 per l'anno 2015 e 20 per l'anno 2016, cui si aggiungono 4 giorni di festività soppresse per l'anno 2016.
Non avendo l'ente resistente effettuato una specifica contestazione sui conteggi allegati dalla parte ricorrente (cfr. doc. n. 15), l'ente resistente deve essere quindi condannato al pagamento di complessivi € 16.901,65, oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la per le causali di cui in parte Controparte_1 motiva, al pagamento, nei confronti del ricorrente, della somma di € 16.901,65, oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.818,50, di cui € 118,50 per spese ed € 4.700,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 28.11.2024
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2202/2021 R.G.,
tra rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Fabio Controparte_1
Postorino
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 27.11.2024.
Con ricorso depositato il 22.12.2021, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della dal 02.01.2002, trasferito Controparte_1 nei ruoli regionali per mobilità da altro ente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con la qualifica di dirigente, deduceva che con nota prot. n. 258950 del 23.08.2016
l'amministrazione resistente gli comunicava il collocamento a riposo con decorrenza dal
01.09.2016, a soli sette giorni dalla data della suddetta comunicazione;
che al momento del collocamento a riposo non aveva usufruito di tutte le ferie maturate nel 2016 (per 20 giorni), delle festività soppresse (4 giorni), nonché delle ferie maturate nel 2015 (per 14 giorni) a causa di inderogabili esigenze di servizio connesse al ruolo ricoperto, e senza che mai fosse stato invitato dall'amministrazione a usufruirne.
Ritendo illegittimo il comportamento dell'amministrazione resistente agiva in giudizio al fine di vedere riconosciuto il diritto alla corresponsione, da parte della Parte_2
1
[...] dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute con condanna al pagamento delle dovute spettanze.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la argomentando per Controparte_1 il rigetto della domanda.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccepita prescrizione del credito sollevata dall'amministrazione.
Occorre premettere, invero, che “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3021 del
10/02/2020).
In sostanza, il termine di prescrizione del diritto di credito avente ad oggetto il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute è decennale;
la natura mista del diritto, affermata dall'arresto della Corte di cassazione sopra richiamato, fa sì che, allorché, come nel caso di specie, si agisca non per conseguire il corrispettivo della prestazione resa per giornate lavorative che avrebbero dovuto essere retribuite e non lavorate, ma per ottenere l'indennizzo connesso alla mancata fruizione delle ferie, la prescrizione decorra solo dalla data di cessazione del rapporto, perché solo da quel momento può essere fatto valere il relativo diritto (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, n. 817/2023).
Orbene, nel caso di specie, alcuna prescrizione risulta decorsa ove si consideri che il dipendente è stato collocato in quiescenza a decorrente dal 1° settembre 2016.
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
Si rileva che la questione di fondo sottesa alla presente controversia è stata già affrontata da questo Tribunale - Sezione Lavoro, con sentenza n. 315 del 19.04.2023, le cui motivazioni vengono condivise da questo giudice.
2 Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno brevemente i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
Occorre premettere che il d.lgs. 66/2003 all'art. 10 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione [comma 1]. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro [comma 2]. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'art. 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di registrazione [comma 3]”.
L'art. 28 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-
2018 prevede che: “1. 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937…9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative…14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo…18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.10…”.
Con riferimento ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, l'art. 8, comma 5,
d.l. 95/2012 (conv. con modificazioni in l. 135/2012) stabilisce che: “Le ferie, i riposi ed i
3 permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ora, il menzionato divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute come introdotto dall'art. 8, comma 5, appena citato, per i dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni richiamate (sicuramente applicabile alla presente fattispecie ratione temporis) non può essere reputato sussistente allorquando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a sé non imputabile.
Sul punto è difatti assolutamente rilevante richiamare l'autorevole ricostruzione operata dal
Giudice delle leggi (nella pronuncia n. 95/2016) secondo cui: “3.1. - Quanto al dato letterale, non
è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore
(dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. 3.2. - Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. 4. -
Questa Corte, con riferimento al contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata, specificando che essa non sopprime la "tutela risarcitoria civilistica del danno da 4 mancato godimento incolpevole" (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del Considerato in diritto). Su questa linea si attestano le prime applicazioni che l'amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n.
2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre 2012;
Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012) e l'interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell'11 dicembre 2014, n. 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Veneto, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per Regione Sicilia, delibera del 5 giugno
2014, n. 77). La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzare" le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n.
13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). 5. - Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre
2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato "contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore" (sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a "una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute" (ex plurimis,
Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande
Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, . La garanzia di un effettivo Per_1 godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n.
297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, -H e TR ed altri).
Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione
5 economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
6. - Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della "monetizzazione", si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea” (Corte Cost., sentenza n. 95/2016).
Il legislatore, dunque, tramite la statuizione di cui all'art. 8, comma 5, d.l. 95/2012 (conv. con modificazioni in l. 135/2012) correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
Come ricostruito da recente giurisprudenza di merito (Tribunale Bari sez. lav., 04/10/2022,
n.2538), la Corte di legittimità ha osservato che, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr. 15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 21780/2022).
Applicando le coordinate ermeneutiche appena esposte al caso di specie, dagli atti di causa emerge che soltanto con comunicazione prot. n. 258950 del 23.08.2016, del Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane, (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente), il ricorrente veniva notiziato del suo collocamento a riposo a far data dall'01.09.2016 per limiti di età, ai sensi dell'art. 24, comma 3, l. n. 214/2011, avendo egli maturato i requisiti per la pensione
6 entro il 31.12.2011 (ossia, il raggiungimento della quota 96, quale somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva) ed avendo raggiunto il 65° anno di età.
Manca, tuttavia, la prova che la abbia altresì informato il ricorrente Controparte_1 tempestivamente (ossia, con un congruo preavviso) che sarebbe stato collocato in quiescenza e che, quindi, sarebbe stato necessario concertare una apposita programmazione delle ferie maturate e accumulate.
L'ente datoriale – in violazione dei principi puntualizzati dalla Suprema Corte e all'interpretazione del diritto dell'Unione – non ha, pertanto, preavvisato il ricorrente del fatto che, se egli non avesse fruito delle ferie, queste ultime sarebbero andate perse.
In virtù di quanto da ultimo evidenziato non può quindi prodursi la perdita del diritto all'indennità per ferie non godute, tenuto altresì conto che, se per un verso è vero che il collocamento in quiescenza è stato disposto per raggiunti limiti di età, ai sensi della normativa vigente, che avrebbe dovuto essere conosciuta anche dal dipendente;
per altro verso, è altrettanto vero che, come eccepito dal ricorrente, egli il 65° anno di età lo ha raggiunto il 23 giugno 2016, per cui avrebbe dovuto essere posto in quiescenza con decorrenza dall'01.07.2016, mentre, in realtà egli è stato mantenuto in servizio fino al 31.08.2016 ed è stato preavvisato della cessazione del rapporto di lavoro soltanto il 23.08.2016.
L'impossibilità di programmazione delle ferie residue è, dunque, certamente imputabile alla parte datoriale.
CP_ Con riferimento alla contestazione, sollevata dall' resistente, in merito all'asserito potere del dirigente di decidere autonomamente il periodo nel quale godere le ferie, deve essere, in primo luogo, osservato che, proprio sulla base della contrattazione collettiva vigente, le ferie sono generalmente fruite “previa autorizzazione” e tenuto conto delle esigenze di servizio.
Parte ricorrente ha, inoltre, prodotto l'attestazione del Capo di Gabinetto della CP_1
, avv. Gaetano Pignanelli, nella quale si fa presente che l'istante “per inderogabili impegni
[...] istituzionali connessi alle attività del Dipartimento e dallo stesso personalmente curate, non ha potuto, prima della data di pensionamento, usufruire delle ferie maturate, per come dal sottoscritto verbalmente richiestogli per non pregiudicare importanti adempimenti in corso che richiedevano la sua presenza in servizio. In particolare, si indicano alcune delle attività svolte e che hanno richiesto un diretto e continuativo impegno del
Dirigente in argomento: - Adempimenti connessi all'approvazione della riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale ed alla sua entrata in vigore;
- Controdeduzioni al MEF in merito ai
7 rilievi sollevati con la relazione ispettive;
- Trasferimento dalle Amministrazioni Provinciali dei beni immobili e mobili in seguito alla L.R. n. 14/2015”(cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente). Quanto affermato nella suddetta nota non è stato specificamente contestato da parte resistente.
Da ciò deriva un duplice ordine di conseguenze: in primo luogo, emerge che il ricorrente, nonostante il ruolo dirigenziale, non fosse libero nell'autodeterminare la fruizione delle ferie
(cfr. Cass. sent. 13953/2009: “In tema di rapporto di lavoro dirigenziale, non spetta a tutti i dirigenti, in quanto tali, la piena autonomia decisionale nella determinazione del se e quando godere delle ferie”); in secondo luogo, la mancata fruizione delle ferie, nei periodi in cui avrebbero dovuto essere godute, è dipesa da improrogabili esigenze di servizio.
In virtù di tutto quanto innanzi, deve essere accertato il fatto non imputabile al dipendente in ragione del quale la mancata frizione delle ferie è avvenuta sicché parte ricorrente deve essere ritenuta legittimata alla percezione dell'indennità per ferie non godute nell'importo - incontestato e documentalmente provato - di 34 giorni, di cui 14 per l'anno 2015 e 20 per l'anno 2016, cui si aggiungono 4 giorni di festività soppresse per l'anno 2016.
Non avendo l'ente resistente effettuato una specifica contestazione sui conteggi allegati dalla parte ricorrente (cfr. doc. n. 15), l'ente resistente deve essere quindi condannato al pagamento di complessivi € 16.901,65, oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la per le causali di cui in parte Controparte_1 motiva, al pagamento, nei confronti del ricorrente, della somma di € 16.901,65, oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.818,50, di cui € 118,50 per spese ed € 4.700,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 28.11.2024
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
8