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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/09/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta causa civile iscritta al n. 1097 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale”, riservata in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Cecconi e Francesca C.F._2
Bacci, come da investitura in atti
ATTORI
E
(C.F. ) E NT C.F._3 CP
(C.F: ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco C.F._4
Giogio Laganà, come da incarico in atti
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. ), in persona Controparte_3 C.F._5 dell'amministratrice di sostegno, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Marco Cecconi, stante la investitura in atti.
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI
Alla udienza del 26 febbraio 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale, da intendersi nella presente sede richiamato.
FATTO E DIRITTO
1. La domanda promossa da e da OR , unitamente a quella Parte_1 Pt_2 avanzata da in persona dell'amministratrice di sostegno, veicolata Controparte_3 mercè “comparsa di costituzione per intervento volontario” non possono trovare accoglimento.
1 2. Deve precisarsi che, per effetto e comunque a seguito del provvedimento del 16 settembre 2022, il presente giudizio -sul presupposto della inammissibilità della domanda diretta alla “nomina di un amministratore giudiziale che proceda, sia alla redazione delle tabelle millesimali … sia alla predisposizione di un regolamento condominiale”, domanda da introdurre appositamente, ex art. 1105 c.c.- è proseguito relativamente alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in dipendenza dei “comportamenti … posti in essere dai coniugi e NT CP
, odierni convenuti, in danno di e del suo nucleo familiare
[...] Controparte_3 complessivamente inteso”, oltre che per la condanna restituzione dell'importo di euro
133,09 quale importo versato in rapporto alla maggiore somma pagata pro quota dagli odierni attori a titolo di energia elettrica delle scale.
In questo senso, peraltro, depone l'esame della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1)
c.p.c. delle parti attrici.
3. Le residue doglianze degli attori e del terzo intervenuto si appuntano sul dedotto superamento della soglia di tollerabilità che pur deve sempre conformare i rapporti tra condomini, nella specie un condominio minimo, composto da un fabbricato costituito dalla abitazione in comproprietà indivisa tra e OR , da un Parte_1 CP_3 lato, e, dall'altro, da una abitazione nella spettanza di . NT
La situazione di insopportabilità, in particolare, troverebbe evidenza in una serie di episodi di turbata convivenza, sfociati in una querela ex art. 660 c.p. (che ha provocato la apertura di un procedimento culminato in un decreto di archiviazione). Tra essi, la esposizione degli attori, resa ancor più grave dall'inserimento nel relativo nucleo familiare di una persona gravemente sofferente anche per crisi epilettiche (v. certificazione del 5 marzo 2020, rilasciata dall'istituto “Paolo Ricci”), a immissioni sonore moleste, sì come provocate dalla messa in funzione di elettrodomestici anche nottetempo oltre che nelle primissime ore del mattino, o dalla conculcazione del compossesso inerente a spazi comuni o, ancora, alla esposizione a vibranti e incontrollate proteste della convenuta , come quella ingiustamente indirizzata CP agli attori in occasione della chiusura di un gatto (di terzi) in una cantina nella disponibilità dei convenuti, che avrebbe reso inservibile un prosciutto di loro proprietà.
4. Sennonchè, la memoria istruttoria ex art. 183 comma VI, n. 2, degli attori non contiene alcuno specifico capitolo diretto a provare le circostanze foriere del danno non patrimoniale (da intendersi, in assenza di diversa specificazione, come morale).
2 I capitoli fanno al postutto riferimento a condotte asseritamente perpetrate dai precedenti occupanti della unità immobiliare, tra gli altri una nipote dei convenuti, che ha poi lasciato il fabbricato, ma che non è stata convenuta nel presente giudizio.
Neppure è stata specificata la provenienza del piano dal quale provenivano le molestie: stando a quanto emerge dai verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, i convenuti occupavano il piano terra, mentre gli attori il primo. Da quanto risulta, il piano secondo non era occupato da alcun condomino.
Ma se così è, richiamata la natura della presente lite (diretta al risarcimento di un danno morale presupponente la commissione di fatti astrattamente riconducibili ad un reato), non è possibile riferire la condotta ai convenuti (al riguardo, si rimarca, comunque, la irrilevanza, oltre che la inammissibilità, della prova offerta).
Al riguardo gli attori hanno genericamente dichiarato che le condotte sono state realizzate “da soggetti che occupavano, non è dato sapere a che titolo l'appartamento sito al piano secondo della palazzina bifamiliare, e comunque colpevolmente tollerati da e ” (così, comparsa conclusionale). NT CP
5. Né possono trarsi utili elementi di prova dal file video una cui copia è stata versata, e dalla cui visione emerge una figura maschile (nella quale dovrebbe identificarsi il convenuto), intenta in una attività che tuttavia non rivela atteggiamenti intimidatori
(peraltro l'attore, autore della ripresa, non risulta in alcun modo preoccupato della possibile reazione del captato, con cui dialoga, e al quale rivela chiaramente la presenza del dispositivo telefonico che sta impiegando).
6. Serve aggiungere che le additate condotte non possono essere ricondotte neppure sotto le insegne degli atti emulativi, in assenza della prova di una condotta esclusivamente funzionale a cagionare un danno a terzi, vale a dire senza che il relativo autore potesse trarvi alcuna utilità se non quella di cagionare, giustappunto, l'altrui nocumento.
7. Non rimane che considerare l'aspetto sul quale si sono venuti soffermando gli attori, ossia la conculcazione degli spazi comuni e, segnatamente, dal momento che essi hanno trascurato di domandare per la regolamentazione dei rapporti in futuro la nomina di un amministratore e una tabella millesimale, il danno non patrimoniale derivante da indebita compressione o illegittimo utilizzo degli enti comuni.
A tal riguardo, vi è che costituisce ius receptum (ex plurimis, Cass. 20 febbraio 2007,
n. 4617; Cass. 30 maggio 2003, n. 8808), che la nozione di “pari uso” della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e
3 contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione;
ne consegue che, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto.
8. Tanto in disparte, a difettare è in ogni caso la dimostrazione che, quale conseguenza della condotta che appare progressivamente confinata alla dedotta riduzione dell'uso della cosa comune, siano derivate conseguenze degne di rilievo nella prospettiva risarcitoria.
È infatti noto che, dovendosi fare riferimento alla categoria generale del danno non patrimoniale, esso è bensì risarcibile non solo in presenza di un reato (ed in tal caso la formula del cd. “danno morale” individua un tipo di pregiudizio rappresentato dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato, in sé considerata), ma anche negli altri casi determinati dalla legge o, comunque, nelle ipotesi in cui sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, epperò non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale (Cass. Sez.Un. n. 26972 del 24 giugno/11 novembre 2008).
Inoltre, la S.C. chiarisce che, dovendo respingersi la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso (cd. “danno-evento”) e dovendo parimenti non condividersi l'orientamento che, nel caso di lesione di valori della persona, ritiene il danno in re ipsa, occorre pur sempre che del danno dedotto la parte istante dia adeguata prova
(testimoniale, documentale e presuntiva, oltre all'accertamento medico-legale eventualmente a disporsi), con la precisazione che, con particolare riguardo alla prova cd. presuntiva, incombe comunque sul danneggiato l'onere di allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
4 In particolare, in presenza di lesione di diritti inviolabili della persona di rilevanza costituzionale il pregiudizio è di tipo esistenziale, sicché deve provarsi il peggioramento della qualità della vita.
E' vero che la prova del danno può essere data anche in base a presunzioni, purché però venga offerta una serie concatenata di fatti noti ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano anche gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto. Pertanto in mancanza di allegazioni sulla natura e caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perché questa, per non trasmodare nell'arbitrio, necessita di parametri a cui ancorarsi (Cass. Sez. Un. 24 marzo 2006,
n.6572).
Nella fattispecie giudicata, non è bastevole dedurre che uno dei membri della famiglia sia affetto da un grave handicap, essendo stato necessario fornire la dimostrazione dell'aggravamento (ove effettivamente registrato) delle condizioni di salute del medesimo, quale conseguenza, si ripete, della indebita riduzione degli spazi comuni.
9. Deve essere rigettata anche la domanda restitutoria, in assenza della dimostrazione del pagamento dell'importo richiesto e comunque in assenza del presupposto richiesto in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante al condominio, subordinatamente alla verifica dello stringente presupposto dell'”urgenza”.
10. In considerazione della qualità delle parti e dello sviluppo conosciuto dal procedimento (a seguito della separazione delle cause), ricorrono gli estremi per disporre la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1097 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta tutte le domande;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Macerata, 16 settembre 2025.
IL GIUDICE
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta causa civile iscritta al n. 1097 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale”, riservata in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Cecconi e Francesca C.F._2
Bacci, come da investitura in atti
ATTORI
E
(C.F. ) E NT C.F._3 CP
(C.F: ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco C.F._4
Giogio Laganà, come da incarico in atti
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. ), in persona Controparte_3 C.F._5 dell'amministratrice di sostegno, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Marco Cecconi, stante la investitura in atti.
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI
Alla udienza del 26 febbraio 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale, da intendersi nella presente sede richiamato.
FATTO E DIRITTO
1. La domanda promossa da e da OR , unitamente a quella Parte_1 Pt_2 avanzata da in persona dell'amministratrice di sostegno, veicolata Controparte_3 mercè “comparsa di costituzione per intervento volontario” non possono trovare accoglimento.
1 2. Deve precisarsi che, per effetto e comunque a seguito del provvedimento del 16 settembre 2022, il presente giudizio -sul presupposto della inammissibilità della domanda diretta alla “nomina di un amministratore giudiziale che proceda, sia alla redazione delle tabelle millesimali … sia alla predisposizione di un regolamento condominiale”, domanda da introdurre appositamente, ex art. 1105 c.c.- è proseguito relativamente alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in dipendenza dei “comportamenti … posti in essere dai coniugi e NT CP
, odierni convenuti, in danno di e del suo nucleo familiare
[...] Controparte_3 complessivamente inteso”, oltre che per la condanna restituzione dell'importo di euro
133,09 quale importo versato in rapporto alla maggiore somma pagata pro quota dagli odierni attori a titolo di energia elettrica delle scale.
In questo senso, peraltro, depone l'esame della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1)
c.p.c. delle parti attrici.
3. Le residue doglianze degli attori e del terzo intervenuto si appuntano sul dedotto superamento della soglia di tollerabilità che pur deve sempre conformare i rapporti tra condomini, nella specie un condominio minimo, composto da un fabbricato costituito dalla abitazione in comproprietà indivisa tra e OR , da un Parte_1 CP_3 lato, e, dall'altro, da una abitazione nella spettanza di . NT
La situazione di insopportabilità, in particolare, troverebbe evidenza in una serie di episodi di turbata convivenza, sfociati in una querela ex art. 660 c.p. (che ha provocato la apertura di un procedimento culminato in un decreto di archiviazione). Tra essi, la esposizione degli attori, resa ancor più grave dall'inserimento nel relativo nucleo familiare di una persona gravemente sofferente anche per crisi epilettiche (v. certificazione del 5 marzo 2020, rilasciata dall'istituto “Paolo Ricci”), a immissioni sonore moleste, sì come provocate dalla messa in funzione di elettrodomestici anche nottetempo oltre che nelle primissime ore del mattino, o dalla conculcazione del compossesso inerente a spazi comuni o, ancora, alla esposizione a vibranti e incontrollate proteste della convenuta , come quella ingiustamente indirizzata CP agli attori in occasione della chiusura di un gatto (di terzi) in una cantina nella disponibilità dei convenuti, che avrebbe reso inservibile un prosciutto di loro proprietà.
4. Sennonchè, la memoria istruttoria ex art. 183 comma VI, n. 2, degli attori non contiene alcuno specifico capitolo diretto a provare le circostanze foriere del danno non patrimoniale (da intendersi, in assenza di diversa specificazione, come morale).
2 I capitoli fanno al postutto riferimento a condotte asseritamente perpetrate dai precedenti occupanti della unità immobiliare, tra gli altri una nipote dei convenuti, che ha poi lasciato il fabbricato, ma che non è stata convenuta nel presente giudizio.
Neppure è stata specificata la provenienza del piano dal quale provenivano le molestie: stando a quanto emerge dai verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, i convenuti occupavano il piano terra, mentre gli attori il primo. Da quanto risulta, il piano secondo non era occupato da alcun condomino.
Ma se così è, richiamata la natura della presente lite (diretta al risarcimento di un danno morale presupponente la commissione di fatti astrattamente riconducibili ad un reato), non è possibile riferire la condotta ai convenuti (al riguardo, si rimarca, comunque, la irrilevanza, oltre che la inammissibilità, della prova offerta).
Al riguardo gli attori hanno genericamente dichiarato che le condotte sono state realizzate “da soggetti che occupavano, non è dato sapere a che titolo l'appartamento sito al piano secondo della palazzina bifamiliare, e comunque colpevolmente tollerati da e ” (così, comparsa conclusionale). NT CP
5. Né possono trarsi utili elementi di prova dal file video una cui copia è stata versata, e dalla cui visione emerge una figura maschile (nella quale dovrebbe identificarsi il convenuto), intenta in una attività che tuttavia non rivela atteggiamenti intimidatori
(peraltro l'attore, autore della ripresa, non risulta in alcun modo preoccupato della possibile reazione del captato, con cui dialoga, e al quale rivela chiaramente la presenza del dispositivo telefonico che sta impiegando).
6. Serve aggiungere che le additate condotte non possono essere ricondotte neppure sotto le insegne degli atti emulativi, in assenza della prova di una condotta esclusivamente funzionale a cagionare un danno a terzi, vale a dire senza che il relativo autore potesse trarvi alcuna utilità se non quella di cagionare, giustappunto, l'altrui nocumento.
7. Non rimane che considerare l'aspetto sul quale si sono venuti soffermando gli attori, ossia la conculcazione degli spazi comuni e, segnatamente, dal momento che essi hanno trascurato di domandare per la regolamentazione dei rapporti in futuro la nomina di un amministratore e una tabella millesimale, il danno non patrimoniale derivante da indebita compressione o illegittimo utilizzo degli enti comuni.
A tal riguardo, vi è che costituisce ius receptum (ex plurimis, Cass. 20 febbraio 2007,
n. 4617; Cass. 30 maggio 2003, n. 8808), che la nozione di “pari uso” della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e
3 contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione;
ne consegue che, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto.
8. Tanto in disparte, a difettare è in ogni caso la dimostrazione che, quale conseguenza della condotta che appare progressivamente confinata alla dedotta riduzione dell'uso della cosa comune, siano derivate conseguenze degne di rilievo nella prospettiva risarcitoria.
È infatti noto che, dovendosi fare riferimento alla categoria generale del danno non patrimoniale, esso è bensì risarcibile non solo in presenza di un reato (ed in tal caso la formula del cd. “danno morale” individua un tipo di pregiudizio rappresentato dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato, in sé considerata), ma anche negli altri casi determinati dalla legge o, comunque, nelle ipotesi in cui sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, epperò non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale (Cass. Sez.Un. n. 26972 del 24 giugno/11 novembre 2008).
Inoltre, la S.C. chiarisce che, dovendo respingersi la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso (cd. “danno-evento”) e dovendo parimenti non condividersi l'orientamento che, nel caso di lesione di valori della persona, ritiene il danno in re ipsa, occorre pur sempre che del danno dedotto la parte istante dia adeguata prova
(testimoniale, documentale e presuntiva, oltre all'accertamento medico-legale eventualmente a disporsi), con la precisazione che, con particolare riguardo alla prova cd. presuntiva, incombe comunque sul danneggiato l'onere di allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
4 In particolare, in presenza di lesione di diritti inviolabili della persona di rilevanza costituzionale il pregiudizio è di tipo esistenziale, sicché deve provarsi il peggioramento della qualità della vita.
E' vero che la prova del danno può essere data anche in base a presunzioni, purché però venga offerta una serie concatenata di fatti noti ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano anche gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto. Pertanto in mancanza di allegazioni sulla natura e caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perché questa, per non trasmodare nell'arbitrio, necessita di parametri a cui ancorarsi (Cass. Sez. Un. 24 marzo 2006,
n.6572).
Nella fattispecie giudicata, non è bastevole dedurre che uno dei membri della famiglia sia affetto da un grave handicap, essendo stato necessario fornire la dimostrazione dell'aggravamento (ove effettivamente registrato) delle condizioni di salute del medesimo, quale conseguenza, si ripete, della indebita riduzione degli spazi comuni.
9. Deve essere rigettata anche la domanda restitutoria, in assenza della dimostrazione del pagamento dell'importo richiesto e comunque in assenza del presupposto richiesto in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante al condominio, subordinatamente alla verifica dello stringente presupposto dell'”urgenza”.
10. In considerazione della qualità delle parti e dello sviluppo conosciuto dal procedimento (a seguito della separazione delle cause), ricorrono gli estremi per disporre la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1097 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta tutte le domande;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Macerata, 16 settembre 2025.
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