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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 703\2023 RG, vertente
TRA
quale titolare dell'omonima azienda di allevamento bovini, sita in Parte_1
Eboli, loc. S. Giuseppe, elettivamente domiciliato in Eboli (SA), alla via Talete n. 5, presso lo studio dell'avv. Mario Conte, che lo rappresenta e difende, in uno all'avv. Bruno Pecci,
come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona dell'Amministratore Unico, dott. Controparte_1 [...]
, con sede in Fossacesia (CH), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Rosati CP_2
del Foro di Lanciano, con questi elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Agostino Nifo
1 n. 2, presso lo studio dell'avv. Angela Ferrara, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Con
quale ex socio della F.LI Di TI snc, elettivamente domiciliato in Parte_2
Buonabitacolo (SA), alla via Casale n. 154, presso lo studio dell'avv. Felicia Russo, che lo rappresenta e difende giusta mandato su foglio a parte da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione in appello;
con sede in Torino, in persona del Controparte_4
suo legale rappresentante p.t., dott. elettivamente domiciliata in Salerno, al Controparte_5
Vicolo delle Galesse n. 7, presso lo studio dell'avv. Gianluca de Divitiis, che la rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla costituzione in appello;
APPELLATI
NONCHE'
quali soci iLImitatamente responsabili della società F.LI Di CP_6 Controparte_7
TI s.n.c., con sede in Atena Lucana, cessata e cancellata dal 6.5.2022;
APPELLATI – contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4528\2022 del 20\12\2022, pubblicata in data
22\12\2022 dal Tribunale di Salerno, in materia di vendita di cose mobili;
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22-23\6\2023, quale Parte_1
titolare dell'omonima azienda di allevamento bovini, proponeva appello avverso la sentenza n. 4528\2022 del 20\12\2022 (pubblicata in data 22\12\2022 e non notificata), con la quale
2 il Tribunale di Salerno così provvedeva:
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla 3) Compensa tre Controparte_1
parti le spese di lite, comprese quelle di ctu>.
In effetti, con atto di citazione notificato in data 4\7\2016 quale titolare Parte_1
della omonima azienda di allevamento bovini, rappresentava di aver acquistato in data
1\7\2013 dalla società F.LLI DI SANTI snc la quantità di 6.060 kg di mangime complementare per vacche da latte del tipo VL B119 PEL RIN lotto n. 131820210, prodotto dalla società ; che dopo qualche giorno dalla somministrazione Controparte_1
del mangime alle sue vacche da latte, constatava negli animali sintomi di malessere, tanto che alla visita del veterinario di fiducia, dott. in data 13\7\2013, veniva Persona_1
diagnosticato un grave disturbo sintomatico, con alcuni animali già in stato di decubito irreversibile;
che dopo la visita del dott. e nonostante le cure, tra il 15 e il 19 Per_1
luglio 2013 decedevano n. 13 capi adulti di bovini e n. 27 capi venivano inviati al macello per intossicazione alimentare;
che gli esami autoptici eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno UOC in data 19\7\2013 davano esito negativo;
che in data
22\7\2013 il laboratorio Neotes di Battipaglia, incaricato dall'attore, accertava la presenza nel mangime di elevate quantità di sostanze tossiche;
che, pertanto, con ricorso del 4\1\2014
veniva promosso un Accertamento Tecnico Preventivo sui campioni prelevati dall'ASL SA,
al fine di accertare la causa della morte dei bovini, che si chiudeva con il deposito della relazione del CTU nominato, dott. , nella quale veniva escluso il nesso tra Persona_2
il mangime e la morte degli animali, anche sulla base delle analisi condotte dall'Istituto
Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche;
che, non convinto degli esiti peritali, conferiva incarico ad un altro CTP, dott. il quale concludeva per l'erronea Persona_3
preparazione e miscelazione del mangione in questione, con elevata tossicità dello stesso;
che, pertanto, il mangime fornito doveva considerarsi privo della caratteristiche funzionali necessarie (aliud pro alio) con la conseguenza che le società convenute, CP_8
[..
[...] [... e F.LLI DI SANTI snc, dovevano rispondere dei conseguenti danni, rispettivamente in via extracontrattuale e contrattuale;
che il danno subito ammontava a € 90.000,00 per la morte dei n. 40 capi di bestiame, oltre spese veterinarie e di analisi per € 2.671,87, nonché il lucro cessante consistente nella mancata produzione di latte per almeno tre anni pari a 924
quintali annui (€ 124.740,00) e il rimborso della somma pagata per l'acquisto del mangime tossico (€ 2.590,29).
Quindi, il così concludeva: a) dichiarare il grave inadempimento contrattuale Pt_1
della società convenuta F.LI Di TI s.n.c. e la responsabilità extracontrattuale della
società per aver prodotto e venduto al sig. un aliud Controparte_1 Parte_1
pro alio, consistente nella fornitura di mangime tossico e non idoneo all'alimentazione dei
bovini del suo allevamento da provocarne addirittura l'avvelenamento e la morte;
b)
condannare le società convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati al
sig. mediante il pagamento in favore di esso attore delle seguenti somme: € Pt_1
92.671,87 quale danno emergente costituito dal valore perduto delle 40 vacche da latte
morte e dalle spese per medicinali, analisi laboratori e distruzione carcasse;
€ 124.740,00
per lucro cessante, conseguente alla mancata produzione di latte annua di circa 924 quintali
per tre anni occorrenti per ripristinare 40 vacche produttive come quelle decedute;
€
2.590,29 a titolo di restituzione della somma pagata per la fornitura del mangime in
questione come da fattura n. 48 dell'1.7.2013, il tutto per complessivi € 219.921,16, ovvero
a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo
c.t.u.; condannare, altresì, le società convenute all'ulteriore danno biologico, morale e non
patrimoniale subito dal sig. che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, oltre Pt_1
rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal giorno della costituzione in
mora a firma dell'avv. Pecci del 2.8.2013 e fino al soddisfo;
- in subordine e qualora il
Tribunale non riterrà di accogliere le conclusioni sub b) previa declaratoria della grave
responsabilità ex art. 2043 c.c. della società , per aver prodotto il Controparte_1
4 mangime di cui trattasi, provocando la morte del bestiame del sig. , condannare Pt_1
essa società convenuta , al risarcimento dei danni in favore dell'attore per i seguenti importi
e causali : € 92.671,87 quale danno emergente costituito dal valore perduto delle 40 vacche
da latte morte e dalle spese per medicinali, analisi laboratori e distruzione carcasse;
€
124.740,00 per lucro cessante , conseguente alla mancata produzione di latte annua di circa
924 quintali per tre anni occorrenti per ripristinare 40 vacche produttive come quelle
decedute; € 2.590,29 a titolo di restituzione della somma pagata per la fornitura del
mangime in questione come da fattura n. 48 dell'1.7.2013, il tutto per complessivi €
219.921,16, ovvero condannare la società convenuta al pagamento di quella maggiore o
minore somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo c.t.u.; condannare,
altresì, la società convenuta all'ulteriore danno biologico, morale e non patrimoniale subito
dal sig. che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, oltre rivalutazione Pt_1
monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal giorno della costituzione in mora a firma
dell'avv. Pecci del 2.8.2013 e fino al soddisfo;
c) in via ancora più gradata, previa
declaratoria del suo grave inadempimento contrattuale, condannare la società F.LI Di TI
s.n.c., quale impresa venditrice del mangime contestato, al risarcimento dei danni in favore
dell'attore, per i seguenti importi e causali : € 92.671,87 quale danno emergente costituito
dal valore perduto delle 40 vacche da latte morte e dalle spese per medicinali, analisi
laboratori e distruzione carcasse;
€ 124.740,00 per lucro cessante, conseguente alla
mancata produzione di latte annua di circa 924 quintali per tre anni occorrenti per
ripristinare 40 vacche produttive come quelle decedute;
€ 2.590,29 a titolo di restituzione
della somma pagata per la fornitura del mangime in questione come da fattura n. 48
dell'1.7.2013, il tutto per complessivi € 219.921,16, ovvero condannare la convenuta al
pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa anche
a mezzo c.t.u.; condannare, altresì, la società convenuta all'ulteriore danno biologico,
morale e non patrimoniale subito dal sig. che il Giudice vorrà determinare in via Pt_1
5 equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal giorno della
costituzione in mora a firma dell'avv. Pecci del 2.8.2013 e fino al soddisfo;
- condannare in
ogni caso le società convenute al pagamento delle spese di giudizio, da liquidare
direttamente agli avvocati antistatari>.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la società Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, richiamando l'attenzione sul pieno valore probatorio della CTU espletata nel corso del procedimento di ATP, che aveva escluso qualsiasi nesso casuale tra il decesso degli animali e il mangime acquistato. La società
convenuta, poi, contestava i risultati della CTP del dott. prodotta da parte attrice, Per_3
essendo stata espletata su campioni che erano ormai scaduti, proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni all'immagine subiti e chiedendo la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, terzo comma, cpc. Comunque, la società
convenuta chiedeva la chiamata in causa della REALE MUTUA Ass.ni spa per essere manlevata, in caso di accoglimento della domanda attorea.
Quindi, si costituiva la compagnia assicurativa, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto all'indennizzo ex artt. 1913, 1915 e 2952 cc, non avendo la società
ai denunciato il sinistro nel rispetto dei termini di legge;
nel merito, Controparte_1
la sussistenza dell'onere probatorio a carico del chiamante circa l'operatività della garanzia;
la previsione contrattuale di un massimale di € 200.000,00 con uno scoperto minimo del
10% per ciascun sinistro con un minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 60.000,00.
Di contro, rimaneva contumace la società F.LLI DI SANTI snc, non costituitasi, benchè
regolarmente citata.
Di poi, escussi i testi ammessi (cfr. ordinanza del 12-13\7\2017, nonchè verbali di udienza del 2\5\2018 per i testi , , del Persona_3 Testimone_1 Testimone_2
31\10\2018 per i testi e disposta CTU (cfr. ordinanze del 4\5\2018, Testimone_3
31\10\2018 e 14\10\2019, nonché relazioni del depositata il 17\6\2019 e della Persona_4
6 dott.ssa , depositata in data 14\7\2020), la causa, previa concessione Testimone_4
dei termini ex art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui gravata.
In particolare, il Tribunale preliminarmente qualificava la domanda proposta nei confronti della F.LLI DI SANTI snc come azione contrattuale di risarcimento danni per inadempimento o, comunque, per vizi della cosa venduta, lamentando l'attore l'inidoneità
all'uso del mangime comprato, con conseguente onere a suo carico della prova dei vizi eccepiti. Di converso, per il primo giudice, la domanda rivolta nei confronti della società
doveva essere inquadrata nelle azioni extracontrattuali, più nello Controparte_1
specifico, nell'azione di responsabilità del produttore, la cui disciplina normativa poneva a carico del danneggiato la prova del collegamento causale tra difetto e danno. In entrambi i casi, però, per il Tribunale non era stata fornita la prova del necessario nesso causale, non potendosi ritenere dimostrato che il mangime fosse stato utilizzato solo per le mucche da latte: il teste aveva riferito della struttura promiscua dell'allevamento, ossia con Tes_2
mangiatoie uniche per tutti gli animali, senza luoghi di riposo separati o recinti separati;
il teste dichiarava di aver appreso (de relato) che il mangime in contestazione era Per_1
stato somministrato, peraltro solo alle vacche da latte;
i risultati dei consulenti nominati nel giudizio di merito, che avevano individuato la causa della morte del bestiame nell'intossicazione da prodotti primari dell'irrancidimento, avevano usato come dati di partenza le analisi svolte unilateralmente dall'attore. Parimenti indimostrata era rimasta, per il primo giudice, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni da lesione dell'immagine, proposta dalla società . Il Tribunale, infine, in Controparte_1
ragione della complessità degli accertamenti rigettava la domanda di condanna per lite temeraria, compensando le spese di lite.
Con l'impugnazione in esame, nella qualità in atti, censurava la Parte_1
sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
7 - Violazione degli artt. 112, 113 e 115 cpc, nonché degli artt, 1492, 1494 cc e dell'art. 120
Dlgs n. 206\2005, avendo il primo giudice erroneamente considerato la domanda proposta come di risarcimento danni per inadempimento o vizi, in luogo della corretta azione di adempimento generale ex art. 1453 cc, configurando la difformità denunciata un vero e proprio “aliud pro alio”, con lo spostamento dell'onere probatorio in capo al venditore.
Errata, inoltre, sarebbe il richiamo al codice del consumo, avendo il acquistato Pt_1
la merce quale titolare dell'azienda agricola e non quale consumatore;
- Violazione degli artt. 113, 115, 116 cpc, per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, atteso che il giudice di primo grado aveva dato credito ad un teste compiacente
(dott. dipendente della società produttrice del mangime), senza valorizzare le Tes_2
concordi conclusioni dei CTU, e avallando le risultanze del CTP, dott. Tes_4 Per_4
anche in riferimento all'errata composizione del mangime. Peraltro, a detta di Per_3
parte appellante, andava escluso, come accertato dai vari CTU, che la morte degli animali fosse dovuta alla cattiva conservazione del mangime, tenuto nei silos di stoccaggio, mentre la riscontrata presenza nell'intestino dei capi morti dei batteri Cl. EN ed RI
LI non aveva alcun valore, vivendo detti batteri fisiologicamente nell'intestino di tutti gli animali. Quindi, il riteneva che la morte dei suoi animali era da addebitare Pt_1
certamente al mangime;
- Violazione degli artt. 113, 115, 116 cpc e art. 2729 cc. per la mancata valutazione delle prove in ordine all'aliud pro alio e morte dei bovini, nonché omessa valutazione su un punto decisivo della controversia. A detta di parte appellante, invero, era dimostrato che il mangime comprato fosse stato mangiato solo dalle vacche da latte, uniche morte e unici animali cui il mangime stesso era destinato, essendo differente l'alimentazione dei viteLI,
come emergente anche dalle CTU in atti. Inoltre, il rilevava l'omessa valutazione Pt_1
da parte del Tribunale dell'eccezione di vendita di aliud pro alio, formulata già nei primi scritti difensivi;
8 - Entità dei danni subiti, riproponendo le conclusioni già esposte in primo grado.
Quindi, quale titolare dell'omonima azienda agricola, così concludeva: Parte_1
<in via principale accogliere l e previa la totale riforma della sentenza n.>
4528/2022 resa dal Tribunale di Salerno il 20.12.2022 nel proc. n. 7028/2016 RG,
pubblicata il successivo 22 dicembre e mai notificata, così disporre: - a) dichiarare, per i
motivi esposti, il grave inadempimento contrattuale delle società convenute CP_1
e F.LI Di TI s.n.c. (ora i sigg.ri ed eredi di
[...] Controparte_9 Controparte_7
quali soci iLImitatamente responsabili) per aver fornito un aliud pro alio al sig. Pt_1
consistente nella vendita di mangime tossico e non idoneo all'alimentazione dei
[...]
bovini del suo allevamento da provocarne addirittura l'avvelenamento e la morte;
- b)
condannare le società convenute , in solido con la compagnia Controparte_10
ovvero singolarmente e nella misura che il Giudice adito riterrà di
[...]
stabilire, al risarcimento dei danni arrecati al sig. mediante il pagamento in favore Pt_1
di esso attore delle seguenti somme: € 92.671,87 quale danno emergente costituito dal
valore perduto delle 40 vacche da latte morte e dalle spese per medicinali, analisi laboratori
e distruzione carcasse;
€ 124.740,00 per lucro cessante , conseguente alla mancata
produzione di latte annua di circa 924 quintali per tre anni occorrenti per ripristinare 40
vacche produttive come quelle decedute;
€ 2.590,29 a titolo di restituzione della somma
pagata per la fornitura del mangime in questione come da fattura n. 48 dell'1.7.2013, il tutto
per complessivi € 219.921,16, ovvero per l'importo complessivo determinato dal C.T.U.
dott. di € 218.002,16; - condannare, altresì, le società convenute all'ulteriore danno Per_4
biologico e non patrimoniale subito dal sig. che il Giudice vorrà determinare in Pt_1
via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal giorno
della costituzione in mora a firma dell'avv. Pecci del 2.8.2013 e fino al soddisfo;
- c) in
subordine e qualora il Tribunale non riterrà di accogliere le conclusioni sub a) e b), previa
declaratoria della grave responsabilità anche ex art. 2043 c.c. della società CP_11
[..
[...] , per aver prodotto e fornito il mangime di cui trattasi e per la società F.LI Di
[...]
TI s.n.c. (ora i sigg.ri ed eredi di quali soci Controparte_9 Controparte_7
iLImitatamente responsabili) per averlo commercializzato, provocando la morte del
bestiame del sig. , condannare esse società convenute in solido con la Pt_1 [...]
al risarcimento dei danni in favore dell'attore per i Controparte_10
seguenti importi e causali : € 92.671,87 quale danno emergente costituito dal valore perduto
delle 40 vacche da latte morte e dalle spese per medicinali, analisi laboratori e distruzione
carcasse; € 124.740,00 per lucro cessante , conseguente alla mancata produzione di latte
annua di circa 924 quintali per tre anni occorrenti per ripristinare 40 vacche produttive
come quelle decedute;
€ 2.590,29 a titolo di restituzione della somma pagata per la fornitura
del mangime in questione come da fattura n. 48 dell'1.7.2013, il tutto per complessivi €
219.921,16; condannare, altresì, le società convenute in solido con la compagnia
[...]
all'ulteriore danno biologico e non patrimoniale Controparte_10
subito dal sig. che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, oltre Pt_1
rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal giorno della costituzione in
mora a firma dell'avv. Pecci del 2.8.2013 e fino al soddisfo;
- d) in via ancora più gradata,
previa declaratoria del suo grave inadempimento contrattuale, per aver fornito un aliud pro
alio al sig. consistente nella vendita di mangime tossico e non idoneo Parte_1
all'alimentazione dei bovini del suo allevamento da provocarne addirittura l'avvelenamento
e la morte, ovvero accertata la grave responsabilità anche ex art. 2043 c.c., condannare la
sola società F.LI Di TI s.n.c. (ora i sigg.ri ed eredi di Controparte_9 Controparte_7
quali soci iLImitatamente responsabili) quale impresa venditrice del mangime contestato al
risarcimento dei danni in favore dell'attore, per i seguenti importi e causali: € 92.671,87
quale danno emergente costituito dal valore perduto delle 40 vacche da latte morte e dalle
spese per medicinali, analisi laboratori e distruzione carcasse;
€ 124.740,00 per lucro
cessante , conseguente alla mancata produzione di latte annua di circa 924 quintali per tre
10 anni occorrenti per ripristinare 40 vacche produttive come quelle decedute;
€ 2.590,29 a
titolo di restituzione della somma pagata per la fornitura del mangime in questione come da
fattura n. 48 dell'1.7.2013, il tutto per complessivi € 219.921,16, ovvero al minore importo
di € 218.002,16 determinato dal C.T.U. dott. nonché condannare detta società Per_4
all'ulteriore danno biologico e non patrimoniale subito dal sig. che il Giudice Pt_1
vorrà determinare in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme
rivalutate dal giorno della costituzione in mora a firma dell'avv. Pecci del 2.8.2013 e fino
al soddisfo>. Il tutto, oltre spese del doppio grado vinte.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva la società CP_1
, contestando analiticamente gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'appello, con
[...]
vittoria delle spese di giudizio.
Con la propria comparsa di costituzione, la Controparte_12
eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 342 cpc,
[...]
nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. Nel caso di accoglimento dell'appello principale, l'assicurazione formulava appello incidentale condizionato,
riproponendo le eccezioni contrattuali già sollevate in primo grado e non decise dal
Tribunale (prescrizione del diritto all'indennizzo ex artt. 1913, 1915 e 2952 cc, anche in assenza di denuncia del sinistro;
franchigia e massimale contrattuale).
Si costituiva, altresì, quale ex socio iLImitatamente responsabile della Controparte_9
F.LLI DI SANTI snc, eccependo: la decadenza e la prescrizione del diritto al risarcimento e l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla sua ex società, la quale, peraltro, aveva fatto solo da tramite nella fornitura del mangime, trasportato e consegnato al Pt_1
direttamente dalla produttrice;
l'assenza dei vizi, escludendo la ricorrenza dell'aliud pro
alio.
Rimanevano, invece, contumaci gli EREDI di , quali ex soci della F.LLI Controparte_7
DI SANTI snc, non costituitisi, benchè regolarmente citati.
11 Infine, acquisito il fascicolo di primo grado e concessi i termini ex art. 352 cpc, all'udienza del 12\12\2024 la causa veniva riservata per la decisione al collegio.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
12 mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n.
27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Inquadramento domanda (aliud pro alio oppure vizio redibitorio) e onere della
prova.
Con i motivi di appello, che per ragioni di logicità espositiva è opportuno esaminare congiuntamente, quale titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1
lamentava l'errata qualificazione, da parte del primo giudice, della domanda proposta come di risarcimento danni per inadempimento o vizi, in luogo della corretta azione di adempimento generale ex art. 1453 cc, configurando la difformità denunciata un vero e proprio “aliud pro alio”, con lo spostamento dell'onere probatorio in capo al venditore, al di fuori dall'ambito operativo del codice del consumo, avendo il acquistato la Pt_1
merce quale titolare dell'azienda agricola e non quale consumatore. Per l'appellante, di conseguenza, il giudice di prime cure aveva sbagliato nella valutazione delle risultanze istruttorie, da un lato, considerando le dichiarazioni di un teste compiacente (dott. Tes_2
dipendente della società produttrice del mangime) e, dall'altro, senza valorizzare le concordi conclusioni dei CTU, e le quali avallavano la perizia del CTP, dott. Tes_4 Per_4
anche in riferimento all'errata composizione del mangime. Peraltro, a detta di Per_3
parte appellante, andava escluso, come accertato dai vari CTU, che la morte degli animali fosse dovuta alla cattiva conservazione del mangime, tenuto nei silos di stoccaggio, mentre la riscontrata presenza nell'intestino dei capi morti dei batteri Cl. EN ed RI
LI non aveva alcun valore, vivendo detti batteri fisiologicamente nell'intestino di tutti gli animali. Infine, il sosteneva di aver adeguatamente dimostrato che il mangime Pt_1
13 comprato fosse stato mangiato solo dalle vacche da latte, uniche morte e unici animali cui il mangime stesso era destinato, essendo differente l'alimentazione dei viteLI, come emergente anche dalle CTU in atti.
Ritiene la Corte che i motivi siano privi di pregio.
In via preliminare, va condiviso l'inquadramento dell'azione in esame nell'alveo del risarcimento danni per inadempimento o vizi, come operato dal primo giudice.
Premesso che in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità
essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di "aliud pro alio", la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c.. (cfr. ex multis, Cass., Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021), va esclusa la ricorrenza nel caso di specie di un'ipotesi di cd. “aliud pro alio”.
Invero, le due ipotesi sono nettamente distinte: in tema di compravendita, il vizio redibitorio
(art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio,
che si determina quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. n. 13214 del 14/05/2024; Cass. n. 8649 del
2\04\2024; Cass. n. 23604 del 2\08\2023; Cass., Ordinanza n. 36360 del 13\12\2022; Cass.,
Ordinanza n. 28069 del 14\10\2021; Cass. n. 7557 del 23\03\2017; Cass. n. 6596 del
5\04\2016; Cass. n. 2313 del 5\02\2016; Cass. n. 28419 del 19\12\2013; Cass. n. 10916 del
18\05\2011; Cass. n. 18859 del 10\07\2008; Cass. n. 5202 del 7\03\2007; Cass. n. 11018 del
21\12\1994). Semplificando, si parla di vizi redibitori con riferimento alla cosa consegnata,
qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere
14 destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando – in ragione delle alterazioni subite – la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere;
mentre sussiste consegna di aliud
pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.,
qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-
sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita.
In virtù di detti principi, quindi, nel caso che qui ci occupa, la domanda proposta nei confronti della rivenditrice si presenta come un'azione per vizi, atteso Parte_3
che il si doleva delle alterazioni del mangime acquistato per l'alimentazione Pt_1
delle vacche da latte, ossia di un vizio inerente al processo di produzione, di fabbricazione,
di formazione ovvero di conservazione del bene.
Ne consegue, pertanto, che in ossequio alla disciplina normativa di cui agli artt. 1490 e ss cc incombe sul compratore, il quale fa valere in giudizio il diritto di garanzia per vizio redibitorio della cosa comprata anche con la sola azione di risarcimento danni, l'onere di dare prova rigorosa che il vizio stesso è imputabile al venditore (cfr. Cass., Sez. Un.,
3\5\2019, n. 11748; Cass. n. 8199 del 27/04/2020).
Uguale regime probatorio trova applicazione anche nei rapporti tra compratore e produttore,
ossia tra e la società , a prescindere dalla Parte_1 Controparte_1
qualificazione dell'acquirente danneggiato come consumatore, in ragione della generale normativa in materia di responsabilità del produttore già prevista nel previgente DPR n.
224\1988.
E' noto, infatti, che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non
15 anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova,
incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (cfr. Cass., Ordinanza n. 11317 del 7\04\2022;
Cass., n. 29828 del 20\11\2018; Cass., n. 13458 del 29\05\2013).
Riassumendo, pertanto, la fattispecie in esame è stata correttamente inquadrata dal primo giudice nell'ambito dell'azione contrattuale di risarcimento per vizi della cosa venduta, nei confronti della società venditrice F.LLI DI SANTI snc, e di azione extracontrattuale per responsabilità del produttore contro la società . Controparte_1
dei vizi. CP_13
Correttamente qualificate le domande proposte e chiariti i criteri di distribuzione dell'onere della prova, ritiene questa Corte che l'appellante non abbia fornito la necessaria dimostrazione del vizio denunciato e tampoco del nesso con i danni di cui chiede il ristoro.
Premesso che difetta qualsivoglia diagnosi certa sulla causa della morte dei bovini dell'azienda del – il che già consente di per sé di escludere un nesso casuale tra Pt_1
il mangime comprato e il decesso dei capi di allevamento, considerato, peraltro, che l'attestato dell'ASL del 20\9\13 parla solo di “sospetta intossicazione alimentare” (cfr. all. 5
produzione primo grado di parte attrice) – va evidenziato che tra le numerose relazioni peritali disposte nel corso dell'annosa vicenda risultano utilizzabili le risultanze solo della
CTU redatta dal dott. nel procedimento di ATP. Per_2
Invero, la consulenza tecnica di ufficio del dott. – con valutazione condotta Per_2
secondo criteri rigorosamente scientifici ed esente da vizi logici o contraddittorietà valutative
16 - risulta l'unica a basarsi su analisi cliniche ufficiali (cfr. esami autoptici dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno U.O.C. di Salerno) e su campioni acquisiti nel contraddittorio delle parti (cfr. relazione del dott. in atti). Di contro, le Per_2
CCTTUU del dott. e della dott.ssa - così come le CTP Persona_4 Testimone_4
del dott. e del dott. - disposte nel corso del giudizio di primo grado, Persona_5 Per_6
pervengono a diverse conclusioni, ma unicamente in virtù delle analisi effettuate in
“solitaria” dal ed affidate unilateralmente ad una società privata (NEOTES). Si Pt_1
legge, infatti, nella CTU della dott.ssa che gli esami eseguiti dal laboratorio privato Tes_4
su incarico del rappresentavano gli unici esami disponibili durante la shelf life Pt_1
del prodotto…purtroppo unica prova in quanto non ripetibili successivamente> (cfr. pag.
10 della relazione), così come già il dott. aveva evidenziato in risposta al quesito n. 1 Per_4
del Giudice Unico (cfr. pag. 6 della relazione in atti). Ragion per cui le mere deduzioni teoriche cui sono giunti sia il dott. che la dott.ssa sulla base di tali “campioni” Per_4 Tes_4
non possono essere prese in alcuna considerazione. D'altra parte, deve registrarsi la contraddittorietà della relazione del dott. il quale in un primo momento (cfr. risposta Per_4
quesito n. 2, pag. 6 della relazione in atti) affermava che, pur essendo i valori indicati nell'etichetta del mangime incriminato nel range legale, emergeva la carenza di additivi quali la vitamina E idonei ad evitare l'irrancidimento del mangime stesso, ma, subito dopo, nel rispondere alle osservazioni del consulente dell'assicurazione chiamata in causa, riferiva che la vitamina E viene di solito registrata tutta come tocoferolo, ragion per cui non è
possibile dalla lettura dell'etichetta il discernimento di quella inserita ai fini antiossidanti da quella utilizzata a fini nutrizionali e vitaminici. Di contro, i campioni ufficiali a disposizione del dott. rilevavano valori nei Per_2
parametri indicati dalla normativa vigente delle tossine Zearalenone, Deossinivalenolo,
Aflatossine, Ocratossina, dei grassi irranciditi, della contaminazione in muffe e dei clostridi
(cfr. pag. 11 relazione), mentre per lo stesso CTU la presenza di Cl Perfrigens ed RI
LI, accertata in sede autoptica, non costituiva attendibile causa della morte dei bovini in questione, in assenza della conta dei germi. D'altra parte, in linea meramente teorica, anche la dott.ssa nel suo elaborato escludeva la correlazione di detti agenti Tes_4
microbiologici con l'evento malattia\morte degli animali, in ragione sia delle caratteristiche delle malattie infettive sostenute da Cl. Perfrigens ed RI LI, sia per il tipo di alimentazione delle bovine, sia per la manifestazione morbosa, sia per il coinvolgimento di una singola unità epidemiologica.
Nel descritto quadro probatorio non può trovare ingresso alcun ragionamento presuntivo,
come sembrano suggerire i due CCTTUU del giudizio di merito, atteso che entrambi partono dal fallace presupposto dell'irrancidimento dei grassi presenti nel mangime, non dimostrato e che, quindi, non presenta quelle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza necessarie ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, come sin qui argomentato.
In conclusione, sulla base delle motivazioni di cui sopra, in assenza della prova del vizio del mangime e del nesso di causalità col danno, l'appello va respinto, rimanendo assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
D. Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e dello scaglione di riferimento, in ragione del valore indeterminabile della domanda di risarcimento danni. Il
tutto con attribuzione in favore dell'avv. Felicia Russo, procuratrice di e Controparte_9
18 dell'avv. Barbara Rosati, difensore della società , per dichiarato Controparte_1
anticipo.
A carico della parte appellante vanno poste, altresì, le spese processuali della
[...]
atteso che il terzo chiamato in primo grado Controparte_12
dalla convenuta società risulta evocato nel giudizio di appello Controparte_1
solo quale litisconsorte processuale, difettando la riproposizione della domanda di garanzia in secondo grado, con la conseguenza che l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa,
al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 1123 del 14\01\2022; Cass. n. 7401 del 14\04\2016; Cass.
n. 5027 del 26\02\2008).
Nulla per le spese delle parti rimaste contumaci.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
n. 115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale titolare dell'omonima azienda di Parte_1
allevamento bovini, nei confronti della società , Controparte_1 CP_9
, quali ex soci della F.LLI DI SANTI Snc, e della
[...] Controparte_14
ogni diversa domanda, eccezione Controparte_12
e deduzione disattesa, così provvede:
19 1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 4528\2022 del
20\12\2022, pubblicata in data 22\12\2022 dal Tribunale di Salerno;
2. CONDANNA l'appellante, quale titolare dell'omonima azienda di Parte_1
allevamento bovini, al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata,
, che liquida nella complessiva somma di € 3.300,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Barbara Rosati per dichiarato anticipo;
3. CONDANNA l'appellante, quale titolare dell'omonima azienda di Parte_1
allevamento bovini, al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato, CP_9
che liquida nella complessiva somma di € 3.300,00 per compensi professionali, oltre
[...]
IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Felicia
Russo per dichiarato anticipo;
4. CONDANNA l'appellante, quale titolare dell'omonima azienda di Parte_1
allevamento bovini, al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata,
che liquida nella complessiva Controparte_12
somma di € 3.300,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge;
5. NULLA per le spese degli EREDI di , quali ex soci della F.LLI DI Controparte_7
SANTI Snc, rimasti contumaci;
6. DA' ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Salerno, lì 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Va rilevato, inoltre, che il dott. , veterinario dell'azienda , in sede Per_1 Pt_1 testimoniale affermava non solo che gli era stato semplicemente riferito della somministrazione del mangime in contestazione alle vacche poi morte, ma anche di non aver effettuato alcun esame sulle vacche decedute o sul mangime (cfr. verbale di udienza del 2\5\2018); 2 In sede di escussione come teste il dott. quale incaricato di redigere CTP per conto Per_3 dell'azienda circa un anno e mezzo dopo i fatti, dichiarava di non aver mai assistito alla Pt_1 somministrazione del mangime ai capi presenti nell'azienda (cfr. verbale di udienza del 2\5\2018). 17