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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/11/2024, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 8940/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte 1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Nichele del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte 2
Nato a Milano il 24.06.1972 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Federica Varlotta del Foro di Busto Arsizio presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 23.06.2001
(anno 2001 atto n. 598 reg. R03 parte II, serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli: ERsona_1 nato a [...] il [...], cittadino italiano nata a [...] il [...], cittadina italiana e ERsona 2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
DEI FIGLI DELLA COPPIA
2. La figlia minore PE, oramai prossima alla maggiore età, sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione che potranno essere assunte di volta in volta dal genitore che ha la figlia con sé. Le decisioni di maggior interesse per la vita di PE (istruzione, educazione, salute, sport, tempo libero) saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della ragazza.
3. I genitori concordano che PE verrà collocata in via prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica. 4. Stante l'età di ER 1 e Per 2 i genitori concordano che non venga disposta una rigida calendarizzazione dei momenti d'incontro padre/figli: il padre potrà direttamente mettersi d'accordo con loro, in base ai loro impegni e alle loro necessità per concordare i momenti da trascorrere insieme.
5. I genitori concordano che ciascuno di essi terrà a proprio esclusivo carico il mantenimento diretto di ER 1 е PE quando i figli saranno presso di loro, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Milano e, dunque:
5A) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
5B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
5C) spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
5D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5E) spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
5F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In parziale deroga alle previsioni di cui al Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Milano, è sufficiente che il suddetto invio avvenga attraverso e-mail o messaggio, anche Whatsapp senza necessità di trasmissione delle stesse a mezzo raccomandata o prova di avvenuta ricezione.
6. I genitori concordano nel procedere con la revoca della domiciliazione bancaria sul conto corrente della Signora Pt 1 con riferimento all'accredito delle ricariche dei cellulari del Signor ND e dei figli. Successivamente, ognuno dei coniugi terrà a proprio esclusivo carico i costi di abbonamento mensile di un figlio (la madre PE, il padre ER_1).
7. Le parti concordano che l'Assegno Unico relativo alla figlia PE verrà percepito al 50% dalla
Signora Pt 1 e per la restante quota del 50% dal Signor Pt_2 Si dà atto, infatti, che ER_1 ha compiuto 21 anni e che, dunque, non è più soggetto percettore di Assegno Unico. DELLA CASA CONIUGALE
8. Le parti concordano che la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi resterà nella esclusiva disponibilità del Signor Pt 2 e che la Signora Pt 1 sin dalla sottoscrizione del presente ricorso potrà liberamente trasferirsi in altra abitazione.
9. ER quanto riguarda i beni mobili presenti nella casa coniugale, su comune accordo delle parti a
Signora Pt 1 asporterà dalla casa coniugale i beni personali entro la data fissata per consegnare le chiavi in suo possesso dell'abitazione coniugale al marito.
10. Le Parti danno atto che sino ad oggi la rata di mutuo di importo mensile pari a € 473,82 è stata corrisposta dalla Signora Pt 1 essendo la stessa accreditata sul conto corrente intestato alla medesima e che dalla mensilità in cui la moglie si trasferirà in altra abitazione sino alla data in cui il Signor Pt 2 si accollerà il relativo mutuo, lo stesso rimborserà alla moglie la rata mensile dalla medesima anticipata con bonifico sul conto corrente intestato alla medesima e avente IBAN
[...] acceso presso Crédit Agricole.
11. Alla luce del punto 8. che precede la Signora Pt 1 si impegna a trasferire al Signor ND quanto prima e comunque entro 6 mesi dall'emissione della sentenza di separazione, il 50% di sua proprietà dei beni immobili censiti al N.C.E.U. del comune di Milano come segue: a. Appartamento in Via Nikolajevka n. 6: Foglio 419, Particella 84, Subalterno 17, Rendita Euro 738,53, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 5,5 Vani, 105 mq.
b. Posto auto pertinenziale nel cortile condominiale in Via Mar Nero: Foglio 419, Particella 10, Subalterno 232, Rendita Euro 29,33, Categoria C/6, Classe 4 Consistenza 8 mq.
12. ER effetto del suddetto trasferimento, che godrà dei benefici fiscali di cui all'art. 19 Legge 74/1987, il Signor ND:
a. corrisponderà alla Signora Pt_1 all'atto del trasferimento della quota di proprietà della medesima, la somma complessiva di € 70.000,00 (€ settantamila,00);
b. terrà interamente a proprio carico la rata di mutuo dell'importo mensile di € 473,82 di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 21.11.2008 con la Controparte_1 per l'importo complessivo di € 242.000,00 della durata di anni 30 (trenta), Notaio Dott.ssa ERsona 3 di Samarate (VA), Rep. N. 2515, Racc. N. 1383, iscritto a Milano 1 in data 03.12.2008 ai nn. 86979/14612. Il medesimo si impegna ad attivarsi quanto prima con l'istituto di credito onde ottenere l'accollo novativo di tale intero mutuo liberando così la Signora Pt_1 in caso di impossibilità, il Signor Pt 2 si impegna a manlevare la Signora Pt 1 da ogni e qualsiasi onere derivante da tale mutuo.
DEI RAPPORTI ECONOMICI E PATRIMONIALI TRA LE PARTI
13. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto nulla a pretendere, vicendevolmente a titolo di proprio mantenimento.
14. Il Signor ND dichiara che nulla ha a pretendere in relazione al conto corrente N. 00060/0000030441092 acceso presso Credit Agricole e intestato alla Signora Pt 1
15. La Signora Pt 1 dichiara che nulla ha a che pretendere in relazione al conto corrente postale di cui alla carta PostePay Evolution identificata con codice IBAN [...]- 255604655622 in essere presso Poste Italiane s.p.a., nonché al conto corrente n. 00060/0000030733409 da poco tempo acceso presso Credit Agricole al fine dell'accollo del mutuo di cui supra, entrambi intestati al Signor Pt 2
16. I coniugi concordano che le spese arretrate relative alla TARI 2019 verranno divise al 50% tra loro e che sino all'uscita di casa della Signora Pt 1 la stessa ha fatto fronte in via esclusiva alle utenze e alle spese di sostentamento familiare e il Signor ND degli importi delle spese
17. carico senza avanzare alcuna pretesa futura.
18. I coniugi danno atto di aver provveduto a regolare tra loro ogni residua altra questione di carattere patrimoniale e dichiarano che con la sottoscrizione del presente ricorso e l'esatto adempimento di quanto ivi convenuto non avranno null'altro reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte 2 che hanno contratto matrimonio in Milano in data 23.06.2001
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Giuseppe Gennari
Così deciso in Milano, il 6.11.2024
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Winte lle centenze
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte 1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Nichele del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte 2
Nato a Milano il 24.06.1972 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Federica Varlotta del Foro di Busto Arsizio presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 23.06.2001
(anno 2001 atto n. 598 reg. R03 parte II, serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli: ERsona_1 nato a [...] il [...], cittadino italiano nata a [...] il [...], cittadina italiana e ERsona 2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
DEI FIGLI DELLA COPPIA
2. La figlia minore PE, oramai prossima alla maggiore età, sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione che potranno essere assunte di volta in volta dal genitore che ha la figlia con sé. Le decisioni di maggior interesse per la vita di PE (istruzione, educazione, salute, sport, tempo libero) saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della ragazza.
3. I genitori concordano che PE verrà collocata in via prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica. 4. Stante l'età di ER 1 e Per 2 i genitori concordano che non venga disposta una rigida calendarizzazione dei momenti d'incontro padre/figli: il padre potrà direttamente mettersi d'accordo con loro, in base ai loro impegni e alle loro necessità per concordare i momenti da trascorrere insieme.
5. I genitori concordano che ciascuno di essi terrà a proprio esclusivo carico il mantenimento diretto di ER 1 е PE quando i figli saranno presso di loro, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Milano e, dunque:
5A) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
5B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
5C) spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
5D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5E) spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
5F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In parziale deroga alle previsioni di cui al Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Milano, è sufficiente che il suddetto invio avvenga attraverso e-mail o messaggio, anche Whatsapp senza necessità di trasmissione delle stesse a mezzo raccomandata o prova di avvenuta ricezione.
6. I genitori concordano nel procedere con la revoca della domiciliazione bancaria sul conto corrente della Signora Pt 1 con riferimento all'accredito delle ricariche dei cellulari del Signor ND e dei figli. Successivamente, ognuno dei coniugi terrà a proprio esclusivo carico i costi di abbonamento mensile di un figlio (la madre PE, il padre ER_1).
7. Le parti concordano che l'Assegno Unico relativo alla figlia PE verrà percepito al 50% dalla
Signora Pt 1 e per la restante quota del 50% dal Signor Pt_2 Si dà atto, infatti, che ER_1 ha compiuto 21 anni e che, dunque, non è più soggetto percettore di Assegno Unico. DELLA CASA CONIUGALE
8. Le parti concordano che la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi resterà nella esclusiva disponibilità del Signor Pt 2 e che la Signora Pt 1 sin dalla sottoscrizione del presente ricorso potrà liberamente trasferirsi in altra abitazione.
9. ER quanto riguarda i beni mobili presenti nella casa coniugale, su comune accordo delle parti a
Signora Pt 1 asporterà dalla casa coniugale i beni personali entro la data fissata per consegnare le chiavi in suo possesso dell'abitazione coniugale al marito.
10. Le Parti danno atto che sino ad oggi la rata di mutuo di importo mensile pari a € 473,82 è stata corrisposta dalla Signora Pt 1 essendo la stessa accreditata sul conto corrente intestato alla medesima e che dalla mensilità in cui la moglie si trasferirà in altra abitazione sino alla data in cui il Signor Pt 2 si accollerà il relativo mutuo, lo stesso rimborserà alla moglie la rata mensile dalla medesima anticipata con bonifico sul conto corrente intestato alla medesima e avente IBAN
[...] acceso presso Crédit Agricole.
11. Alla luce del punto 8. che precede la Signora Pt 1 si impegna a trasferire al Signor ND quanto prima e comunque entro 6 mesi dall'emissione della sentenza di separazione, il 50% di sua proprietà dei beni immobili censiti al N.C.E.U. del comune di Milano come segue: a. Appartamento in Via Nikolajevka n. 6: Foglio 419, Particella 84, Subalterno 17, Rendita Euro 738,53, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 5,5 Vani, 105 mq.
b. Posto auto pertinenziale nel cortile condominiale in Via Mar Nero: Foglio 419, Particella 10, Subalterno 232, Rendita Euro 29,33, Categoria C/6, Classe 4 Consistenza 8 mq.
12. ER effetto del suddetto trasferimento, che godrà dei benefici fiscali di cui all'art. 19 Legge 74/1987, il Signor ND:
a. corrisponderà alla Signora Pt_1 all'atto del trasferimento della quota di proprietà della medesima, la somma complessiva di € 70.000,00 (€ settantamila,00);
b. terrà interamente a proprio carico la rata di mutuo dell'importo mensile di € 473,82 di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 21.11.2008 con la Controparte_1 per l'importo complessivo di € 242.000,00 della durata di anni 30 (trenta), Notaio Dott.ssa ERsona 3 di Samarate (VA), Rep. N. 2515, Racc. N. 1383, iscritto a Milano 1 in data 03.12.2008 ai nn. 86979/14612. Il medesimo si impegna ad attivarsi quanto prima con l'istituto di credito onde ottenere l'accollo novativo di tale intero mutuo liberando così la Signora Pt_1 in caso di impossibilità, il Signor Pt 2 si impegna a manlevare la Signora Pt 1 da ogni e qualsiasi onere derivante da tale mutuo.
DEI RAPPORTI ECONOMICI E PATRIMONIALI TRA LE PARTI
13. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto nulla a pretendere, vicendevolmente a titolo di proprio mantenimento.
14. Il Signor ND dichiara che nulla ha a pretendere in relazione al conto corrente N. 00060/0000030441092 acceso presso Credit Agricole e intestato alla Signora Pt 1
15. La Signora Pt 1 dichiara che nulla ha a che pretendere in relazione al conto corrente postale di cui alla carta PostePay Evolution identificata con codice IBAN [...]- 255604655622 in essere presso Poste Italiane s.p.a., nonché al conto corrente n. 00060/0000030733409 da poco tempo acceso presso Credit Agricole al fine dell'accollo del mutuo di cui supra, entrambi intestati al Signor Pt 2
16. I coniugi concordano che le spese arretrate relative alla TARI 2019 verranno divise al 50% tra loro e che sino all'uscita di casa della Signora Pt 1 la stessa ha fatto fronte in via esclusiva alle utenze e alle spese di sostentamento familiare e il Signor ND degli importi delle spese
17. carico senza avanzare alcuna pretesa futura.
18. I coniugi danno atto di aver provveduto a regolare tra loro ogni residua altra questione di carattere patrimoniale e dichiarano che con la sottoscrizione del presente ricorso e l'esatto adempimento di quanto ivi convenuto non avranno null'altro reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte 2 che hanno contratto matrimonio in Milano in data 23.06.2001
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Giuseppe Gennari
Così deciso in Milano, il 6.11.2024
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Winte lle centenze