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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3649/2021 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Caristi che la rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. , elettivamente domiciliato in Barcellona Controparte_1 C.F._1
P.G. presso lo studio dell'avv. Antonino Zarcone che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 27 marzo 2020 adiva questo giudice del lavoro Controparte_1
e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 18 novembre al Parte_1
10 dicembre 2020 con qualifica di manovale, chiedeva ingiungersi nei confronti della stessa il pagamento in proprio favore della somma complessiva lorda di 461,33 euro a titolo di retribuzione, oltre accessori e spese della procedura.
La domanda veniva accolta con decreto n. 401/2021 del 16 luglio 2021 avverso il quale l'ingiunto ha proposto opposizione con ricorso del 24 agosto 2021. Nella resistenza dell'opposto, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e sostituita l'udienza del 4 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'opponente ha eccepito che il era stato assunto nella categoria operaio, con CP_1
qualifica di manovale, Liv. 1 c.c.n.l. , per essere impiegato nella realizzazione dei lavori CP_2 inerenti alla linea fognaria presso il Cantiere Pico 2 in Mirandola (MO), affidati in subappalto alla dalla ma che in realtà egli non ha concretamente effettuato Parte_1 Controparte_3
alcun tipo di prestazione poiché il cantiere non è stato mai attivato.
A tal fine ha prodotto la corrispondenza mail intercorsa con detta società, dalla quale risulta che l'opponente in data 1 dicembre 2020 ha comunicato all'impresa committente la necessità di ottenere un'anticipazione di 8.000 euro, informandola che il ritardo nell'inizio dei lavori era stato causato dalla situazione epidemiologica (covid 19) che ha colpito le maestranze destinate al cantiere;
che a fronte del rifiuto ricevuto, in data 9 dicembre la ha poi Parte_1 comunicato alla l'impossibilità di iniziare i lavori e quest'ultima in data 30 dicembre CP_3
2021 ha conseguentemente comunicato l'annullamento del contratto.
Il rilievo addotto dal datore di lavoro a giustificazione del proprio inadempimento è privo di pregio giuridico.
Premesso che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sè e per sè considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto
(v. Cass. n. 9645/2004 e n. 25777/2013), con specifico riferimento alla materia qui in esame, va rilevato che il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva.
In particolare, non costituiscono cause giustificative della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro – le situazioni ostative riguardanti l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (v. Cass. n. 37716/2022).
2 Nella specie dal modello UniLav, dal CUD 2021 e dall'estratto contributivo INPS in atti si evince che il è stato assunto dalla società opponente in data 18 novembre 2020 ed è stato CP_1
licenziato per giustificato motivo oggettivo il 10 dicembre dello stesso anno;
è pacifico inoltre che non ha ricevuto alcun emolumento nel corso del rapporto.
Di contro la società non ha fornito alcuna prova dell'effettività delle ragioni che l'hanno indotta a non avviare il cantiere cui l'opposto avrebbe dovuto essere assegnato (la malattia del personale e l'assenza della disponibilità economica necessaria per fronteggiare le spese iniziali fino al primo SAL) e dunque della non imputabilità della risoluzione del contratto di subappalto stipulato con la committente. Né, come evidenziato dal ha in alcun modo giustificato il CP_1
mancato ricorso ad ammortizzatori sociali (v. Cass. n. 27350/2024).
Il lavoratore, dunque, aveva ugualmente diritto al pagamento della retribuzione maturata fino al recesso, pari alla somma lorda di 461,33 euro, così come quantificata dallo stesso datore di lavoro nella Certificazione Unica 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Dalla busta paga di novembre 2020 emerge inoltre lo svolgimento di attività lavorativa per 18 giorni.
L'opposizione va quindi respinta.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, anche alla luce dell'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa formulata dall'ufficio, si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in 641 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione respinta:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la società opponente a rimborsare all'opposto le spese processuali, liquidate in
641 euro oltre spese generali, iva e cpa.
Messina, 5.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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