Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 23.4.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale , nella causa civile iscritta sotto il numero RG 16241/2024 previdenza tra
nata a [...] il [...] e residente in [...]a Cremano Parte_1
(NA) alla via San Martino n 57 C.F. , rapp.ta e difesa C.F._1 dall'avv. Gaetano Danilo Prisco e presso lo stesso elettivamente dom.ta in San
Gennaro Vesuviano (NA) via Ottaviano 254, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nuovo difensore;
RICORRENTE
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 (rep. Persona_1
37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe , ad esaurimento del procedimento amministrativo , proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., in data 4.9.2023 istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa a :
[X] indennità di accompagnamento
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta .
2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
1
L si costituiva ,deducendo la genericità delle deduzioni contenute in ricorso CP_1
e concludendo per il rigetto della domanda con conferma delle risultanze dell'accertamento medico legale svolto nella precedente fase.
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti , il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
°°°°°
3)La domanda è infondata e va rigettata.
Ed invero, a causa dell'assenza della parte ricorrente alle visite fissate dal consulente d'ufficio , non è stato possibile verificare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta . In particolare , nonostante le contestazioni espresse nel ricorso in opposizione , l'assunto di parte ricorrente non è stato dimostrato .
Parte ricorrente nemmeno è comparsa all'odierna udienza per giustificare l'assenza alle convocazioni del TU .
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
4)L'appartenenza della parte ricorrente alle fasce di reddito protette come dichiarato ai sensi ai sensi degli artt. 76 co. da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
D.P.R. n. 115/2002, comporta irripetibilità delle spese di giudizio .
Le spese di TU vengono liquidate come da separato decreto .
P.Q.M.
Il giudice unico del Tribunale di Napoli così decide:
a)Rigetta la domanda .
b)Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio .
Napoli, 23.4.2025 Il giudice del lavoro
Dr. Maria Gallo
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