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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/08/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1312/2023 RG avente ad oggetto “opposizione a precetto”
promossa da
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_1 C.F._1 B cui s corso LO e LL SI n.99/1 è eletto domicilio
– parti attrice/opponente –
contro
1) (PI: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rap ll'av ISURALE presso il cui studio in Genova alla via Fieschi n. 3/14 è eletto domicilio
2) (CF: Parte_2 sa di P.IVA_2 tt. , dott.ssa e dott. Controparte_2 CP_3 [...] errara via CP_4
– parti convenute/opposte –
conclusioni delle parti
⁃ per la parti attrice/opponente Parte_1 «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria, Nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa incorporata nella cartella di pagamento impugnata per tutti i motivi sopra esposti, respinta, in ogni caso, ogni altra domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità, ovvero annullare e/o revocare e dichiarare priva di ogni effetto la cartella di pagamento n. 110 2021 00121315 71 000 emessa dalla Controparte_5 Agente della riscossione – prov. di Torino, su incarico di di Ferrara-Rovigo, notificata in data Parte_2 17/06/2023 assolvendo, per l'effetto, parte attrice da qualsivoglia avversa pretesa In via istruttoria: ammettere i capitoli di prova, indicati con i nn. da 1 a 15, dedotti in narrativa, da intendersi preceduti dalla rituale formula “vero che”, per interpello e testi, in materia diretta e contraria. Si indicano a testi sin da ora: • la sig.ra residente in [...]G • il sig. Testimone_1 [...] Testimone
residente in Torino (TO) Cso. Regina Margherita 240 • il sig. residente in Robella (AT) Via Torino 10. In ogni Tes_2 caso: con vittoria delle spese e degli onorari giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario»
⁃ per la parta convenuta/opposta CP_6 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, RESPINGERE poiché inammissibile, improcedibile infondata e non provata ogni avversa domanda proposta nei confronti di vinte le spese di lite» Controparte_1
⁃ per la parta convenuta/opposta Controparte_7
«Voglia il Tribunale di Ferrara dichiarare preliminarmente dichiarare inammissibile la memoria ex art. 171 ter I c. n. 2 c.p.c. depositata dall'avv. Boldini in quanto depositata oltre i termini, Voglia il Tribunale di Ferrara dichiarare preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di questa amministrazione;
nel merito dichiarare infondato in fatto in diritto il ricorso e le pretese di controparte e, conseguentemente dichiarare legittima la pretesa creditoria delle amministrazioni in epigrafe;
In ogni caso accertare che la ricorrente ha portato avanti una lite temeraria, senza nessun fondamento ai sensi dell'art. 96 del c.p.c., nei confronti di questa Amministrazione e conseguentemente condannare controparte oltre alle spese ed agli onorari di causa con riconoscimento anche del risarcimento dei danni»
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione 1) premesso di aver ricevuto in notifica, da Torino su Parte_1 CP_8 Con incarico di di Ferrara/Rovigo, la cartella di pagamento n. 110 2021 00121315 71 000 con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 20.744,31 per omesso pagamento della ingiunzione 16233–16234 del 28.07.2020 (violazione art. 18, co.1, D. Lgs 276/2003), allegato di essere stata nominata, in data 31.10.2018, Presidente del CdA e rappresentante della società cooperativa a responsabilità limitata , P_ lamentato che gli amministratori della incaricata dalla Controparte_10
di organizzare l'amministrazione, la logistica e l'operatività della P_
, di sviluppare le attività promozionali, di formare il personale e di P_ occuparsi dell'attività di marketing, gestiva di fatto, nelle persone di e Persona_1
a proprio esclusivo vantaggio, la , Persona_2 P_ omettendo il pagamento di stipendi/imposte/tasse/premi/contributi, contestato di aver tenuto una condotta, positiva o omissiva, che avesse dato luogo, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale, alla violazione dell'art. 18 D.Lgs 276/2003, con atto di citazione in opposizione, evocava in giudizio l'AGENZIA delle ENTRATE– RISCOSSIONE provincia di Torino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e l'ISPETTORATO TERRITORIALE del LAVORO di FERRARA/ROVIGO sede di FERRARA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, instando per declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità della cartella di pagamento n. 110 2021 00121315 71 000, con vittoria di spese e onorari di giudizio. 2) Si costituiva in giudizio l' , in persona Controparte_11 del legale rappresentante pro–tempore, che, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva riguardanti i motivi di opposizione il ruolo rivestito dalla opponente all'interno della e non anche il procedimento esattoriale, instava per P_
l'inam ibilità/infondatezza, nei propri confronti, dell'opposizione, con vittoria di spese.
3) Si costituiva in giudizio l'ISPETTORATO TERRITORIALE del LAVORO di FERRARA/ROVIGO – sede di FERRARA, in persona del legale rappresentante pro–tempore, che, eccepita l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso una atto di pagamento scaturito da una ordinanza ingiunzione regolarmente notificata e mai opposta, dedotto, nel merito, la corretta contestazione delle violazioni per somministrazione illecita di manodopera di personale, avendo la opponente rivestito la carica di amministratore unico e legale rappresentante della , P_ instava, in via preliminare, per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito, per il rigetto della opposizione, con condanna per lite temeraria, con vittoria di spese ed onorari di causa.
4) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 6.5.2025 con concessione dei termini di cui agli artt. 189 e 190 cpc.
5) Assorbente è il rilievo che siamo in presenza di motivi di opposizione da far valere avverso la ordinanza–ingiunzione n. 16233–16234 del 28.07.2020, regolarmente notificata, in data 28.08.2020, a in qualità di trasgressore e legale Parte_1 rappresentante, al suo indirizzo d Pancalieri n.21 di Vigone e con ritiro effettuato direttamente all'ufficio postale. non ha proposto, nei termini Parte_1 di legge e davanti al Tribunale di Ferrara, alcuna opposizione avverso le detta ordinanza–ingiunzione e, conseguentemente, le ordinanza–ingiunzione è divenute titolo esecutivo e la pretesa sanzionatoria in esse consacrata non può formare oggetto di contestazione ex art. 615 cpc.
6) In ragione della circostanza di fatto che la non è venuta a conoscenza della Pt_1 pretesa impositiva, e dell'atto con cui era stata accertata, attraverso la notifica della
2 dott. Pasquale LONGARINI cartella di pagamento n. 110 2021 00121315 71 000, essendo la progressione degli atti accertativi ed impositivi, nonchè la loro rituale notificazione, volte a consentire un efficace esercizio del diritto di difesa, le eccezioni di merito in oggi formulate dalla opponente, relative al ruolo effettivo dalla stessa svolto all'interno della anche per non aver mai potuto esercitare il ruolo societario a cui era P_ bbero dovuto essere oggetto di tempestiva contestazione davanti al Tribunale Ordinario di Ferrara, e non possono essere proposte in sede di opposizione/impugnazione della cartella esattoriale di pagamento, impugnabile solo per vizi propri, e non per vizi dell'atto da cui nasce il debito fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella, oppure per fatti sopravvenuti alla scadenza del termine per l'impugnazione del titolo stesso o, ancora, per vizi che comportino l'inesistenza del provvedimento sanzionatorio.
7) In ragione di quanto sopra, l'opposizione deve esse dichiarata inammissibile, con effetto di assorbimento, in ragione del principio della ragione più liquida, della Con questione del difetto di legittimazione passiva in capo alla e all e delle CP_6 questioni relative al merito. Le ulteriori domande, eccezioni e ni pr te dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass. n. 11356/2006). In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cass. n. 363/2019, cass. n. 11458/2018, cass. n. 26984/2023). Impostazione conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.
8) Non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della parte opponente, non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010).
9) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese
3 dott. Pasquale LONGARINI anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 9.1)
In ragione della soccombenza, deve essere dichiarata tenuta e Parte_1 condannata a rimborsare a , in persona del Controparte_11 legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del disputatum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonchè dell'assenza di una fase istruttoria, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 ad € 26.000 _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 1.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge 9.2)
In ragione della soccombenza, deve essere dichiarata tenuta e Parte_1 condannata a rimborsare a ISPETTORATO TERRITORIALE del LAVORO di RAVENNA–FERRARA sede di FERRARA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del disputatum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonchè dell'assenza di una fase istruttoria, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 ad € 26.000 _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo, al netto della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 D.Lgs 149/2015, pari ad € 1.360,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) dichiara inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento n. 110 2021 00121315 71 000 (b) condanna al pagamento, in favore di AGENZIA delle ENTRATE– Parte_1
RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, che liquida in ad € 1.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
4 dott. Pasquale LONGARINI (c) condanna al pagamento, in favore di ISPETTORATO Parte_1 TERRITORIAL AVENNA–FERRARA sede di FERRARA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.360,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (d) rigetta la domanda per lite temeraia svolta da ISPETTORATO TERRITORIALE del LAVORO di RAVENNA–FERRARA sede di FERRARA, in persona del legale rappresentante pro-tempore (e) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati In Imperia, 07.08.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
5 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1312/2023 RG avente ad oggetto “opposizione a precetto”
promossa da
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_1 C.F._1 B cui s corso LO e LL SI n.99/1 è eletto domicilio
– parti attrice/opponente –
contro
1) (PI: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rap ll'av ISURALE presso il cui studio in Genova alla via Fieschi n. 3/14 è eletto domicilio
2) (CF: Parte_2 sa di P.IVA_2 tt. , dott.ssa e dott. Controparte_2 CP_3 [...] errara via CP_4
– parti convenute/opposte –
conclusioni delle parti
⁃ per la parti attrice/opponente Parte_1 «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria, Nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa incorporata nella cartella di pagamento impugnata per tutti i motivi sopra esposti, respinta, in ogni caso, ogni altra domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità, ovvero annullare e/o revocare e dichiarare priva di ogni effetto la cartella di pagamento n. 110 2021 00121315 71 000 emessa dalla Controparte_5 Agente della riscossione – prov. di Torino, su incarico di di Ferrara-Rovigo, notificata in data Parte_2 17/06/2023 assolvendo, per l'effetto, parte attrice da qualsivoglia avversa pretesa In via istruttoria: ammettere i capitoli di prova, indicati con i nn. da 1 a 15, dedotti in narrativa, da intendersi preceduti dalla rituale formula “vero che”, per interpello e testi, in materia diretta e contraria. Si indicano a testi sin da ora: • la sig.ra residente in [...]G • il sig. Testimone_1 [...] Testimone
residente in Torino (TO) Cso. Regina Margherita 240 • il sig. residente in Robella (AT) Via Torino 10. In ogni Tes_2 caso: con vittoria delle spese e degli onorari giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario»
⁃ per la parta convenuta/opposta CP_6 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, RESPINGERE poiché inammissibile, improcedibile infondata e non provata ogni avversa domanda proposta nei confronti di vinte le spese di lite» Controparte_1
⁃ per la parta convenuta/opposta Controparte_7
«Voglia il Tribunale di Ferrara dichiarare preliminarmente dichiarare inammissibile la memoria ex art. 171 ter I c. n. 2 c.p.c. depositata dall'avv. Boldini in quanto depositata oltre i termini, Voglia il Tribunale di Ferrara dichiarare preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di questa amministrazione;
nel merito dichiarare infondato in fatto in diritto il ricorso e le pretese di controparte e, conseguentemente dichiarare legittima la pretesa creditoria delle amministrazioni in epigrafe;
In ogni caso accertare che la ricorrente ha portato avanti una lite temeraria, senza nessun fondamento ai sensi dell'art. 96 del c.p.c., nei confronti di questa Amministrazione e conseguentemente condannare controparte oltre alle spese ed agli onorari di causa con riconoscimento anche del risarcimento dei danni»
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione 1) premesso di aver ricevuto in notifica, da Torino su Parte_1 CP_8 Con incarico di di Ferrara/Rovigo, la cartella di pagamento n. 110 2021 00121315 71 000 con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 20.744,31 per omesso pagamento della ingiunzione 16233–16234 del 28.07.2020 (violazione art. 18, co.1, D. Lgs 276/2003), allegato di essere stata nominata, in data 31.10.2018, Presidente del CdA e rappresentante della società cooperativa a responsabilità limitata , P_ lamentato che gli amministratori della incaricata dalla Controparte_10
di organizzare l'amministrazione, la logistica e l'operatività della P_
, di sviluppare le attività promozionali, di formare il personale e di P_ occuparsi dell'attività di marketing, gestiva di fatto, nelle persone di e Persona_1
a proprio esclusivo vantaggio, la , Persona_2 P_ omettendo il pagamento di stipendi/imposte/tasse/premi/contributi, contestato di aver tenuto una condotta, positiva o omissiva, che avesse dato luogo, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale, alla violazione dell'art. 18 D.Lgs 276/2003, con atto di citazione in opposizione, evocava in giudizio l'AGENZIA delle ENTRATE– RISCOSSIONE provincia di Torino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e l'ISPETTORATO TERRITORIALE del LAVORO di FERRARA/ROVIGO sede di FERRARA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, instando per declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità della cartella di pagamento n. 110 2021 00121315 71 000, con vittoria di spese e onorari di giudizio. 2) Si costituiva in giudizio l' , in persona Controparte_11 del legale rappresentante pro–tempore, che, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva riguardanti i motivi di opposizione il ruolo rivestito dalla opponente all'interno della e non anche il procedimento esattoriale, instava per P_
l'inam ibilità/infondatezza, nei propri confronti, dell'opposizione, con vittoria di spese.
3) Si costituiva in giudizio l'ISPETTORATO TERRITORIALE del LAVORO di FERRARA/ROVIGO – sede di FERRARA, in persona del legale rappresentante pro–tempore, che, eccepita l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso una atto di pagamento scaturito da una ordinanza ingiunzione regolarmente notificata e mai opposta, dedotto, nel merito, la corretta contestazione delle violazioni per somministrazione illecita di manodopera di personale, avendo la opponente rivestito la carica di amministratore unico e legale rappresentante della , P_ instava, in via preliminare, per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito, per il rigetto della opposizione, con condanna per lite temeraria, con vittoria di spese ed onorari di causa.
4) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 6.5.2025 con concessione dei termini di cui agli artt. 189 e 190 cpc.
5) Assorbente è il rilievo che siamo in presenza di motivi di opposizione da far valere avverso la ordinanza–ingiunzione n. 16233–16234 del 28.07.2020, regolarmente notificata, in data 28.08.2020, a in qualità di trasgressore e legale Parte_1 rappresentante, al suo indirizzo d Pancalieri n.21 di Vigone e con ritiro effettuato direttamente all'ufficio postale. non ha proposto, nei termini Parte_1 di legge e davanti al Tribunale di Ferrara, alcuna opposizione avverso le detta ordinanza–ingiunzione e, conseguentemente, le ordinanza–ingiunzione è divenute titolo esecutivo e la pretesa sanzionatoria in esse consacrata non può formare oggetto di contestazione ex art. 615 cpc.
6) In ragione della circostanza di fatto che la non è venuta a conoscenza della Pt_1 pretesa impositiva, e dell'atto con cui era stata accertata, attraverso la notifica della
2 dott. Pasquale LONGARINI cartella di pagamento n. 110 2021 00121315 71 000, essendo la progressione degli atti accertativi ed impositivi, nonchè la loro rituale notificazione, volte a consentire un efficace esercizio del diritto di difesa, le eccezioni di merito in oggi formulate dalla opponente, relative al ruolo effettivo dalla stessa svolto all'interno della anche per non aver mai potuto esercitare il ruolo societario a cui era P_ bbero dovuto essere oggetto di tempestiva contestazione davanti al Tribunale Ordinario di Ferrara, e non possono essere proposte in sede di opposizione/impugnazione della cartella esattoriale di pagamento, impugnabile solo per vizi propri, e non per vizi dell'atto da cui nasce il debito fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella, oppure per fatti sopravvenuti alla scadenza del termine per l'impugnazione del titolo stesso o, ancora, per vizi che comportino l'inesistenza del provvedimento sanzionatorio.
7) In ragione di quanto sopra, l'opposizione deve esse dichiarata inammissibile, con effetto di assorbimento, in ragione del principio della ragione più liquida, della Con questione del difetto di legittimazione passiva in capo alla e all e delle CP_6 questioni relative al merito. Le ulteriori domande, eccezioni e ni pr te dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass. n. 11356/2006). In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cass. n. 363/2019, cass. n. 11458/2018, cass. n. 26984/2023). Impostazione conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.
8) Non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della parte opponente, non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010).
9) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese
3 dott. Pasquale LONGARINI anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 9.1)
In ragione della soccombenza, deve essere dichiarata tenuta e Parte_1 condannata a rimborsare a , in persona del Controparte_11 legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del disputatum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonchè dell'assenza di una fase istruttoria, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 ad € 26.000 _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 1.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge 9.2)
In ragione della soccombenza, deve essere dichiarata tenuta e Parte_1 condannata a rimborsare a ISPETTORATO TERRITORIALE del LAVORO di RAVENNA–FERRARA sede di FERRARA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del disputatum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonchè dell'assenza di una fase istruttoria, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 ad € 26.000 _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo, al netto della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 D.Lgs 149/2015, pari ad € 1.360,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) dichiara inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento n. 110 2021 00121315 71 000 (b) condanna al pagamento, in favore di AGENZIA delle ENTRATE– Parte_1
RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, che liquida in ad € 1.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
4 dott. Pasquale LONGARINI (c) condanna al pagamento, in favore di ISPETTORATO Parte_1 TERRITORIAL AVENNA–FERRARA sede di FERRARA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.360,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (d) rigetta la domanda per lite temeraia svolta da ISPETTORATO TERRITORIALE del LAVORO di RAVENNA–FERRARA sede di FERRARA, in persona del legale rappresentante pro-tempore (e) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati In Imperia, 07.08.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
5 dott. Pasquale LONGARINI