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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/10/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. RD NE ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4598/2024
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Teresa Sciarrotta, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver stipulato nell'annualità 2020/2021 una serie di contratti a tempo determinato, per supplenze brevi e saltuarie;
- di non avere ricevuto, per tali periodi, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999;
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a questo giudice di: “-voglia l'on.le
Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del
15/3/2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il per l'anno scolastico Controparte_1
2020/2021 e per l'effetto, condannare il al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in Euro 1.519,02 oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratori antistatario”
Non si costituiva in giudizio il resistente, nonostante la regolare notifica CP_1 del ricorso e del decreto.
La causa, avente natura documentale, viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*******
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Rileva preliminarmente il giudicante come sulla questione si sia espressa la S.C.
(Ord. 20015/2018, poi confermata da Cass. 6293/2020) chiarendo che l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...".
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso.
L'emolumento in questione è considerato da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10, Ro. Sa.).
In particolare, tali differenti condizioni possono essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità che sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (Corte Giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., punti
54 e 55).
La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso
I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sent.
18/12/2012 in causa Valenza, pt. 50-51 e precedenti in essa richiamati).
Nel caso in esame, non è stata offerta la prova della corresponsione della retribuzione richiesta.
Sul punto, la Corte di Cassazione con la richiamata sentenza n. 20015 pubblicata il
27.7.2018 ha dichiarato illegittima e discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte, l'interpretazione delle norme contrattuali deve essere guidata dai principi comunitari e costituzionali per cui fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
Conclusivamente si deve affermare, conformemente a quanto sostenuto dalla
Suprema Corte nella citata sentenza, “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”.
In applicazione di tale ultima disposizione, secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati.
Pertanto, si deve riconoscere a favore della ricorrente il diritto alla Retribuzione
Professionale Docente (RPD) e per l'effetto deve condannarsi il al relativo CP_1
versamento in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, per la somma indicata in dispositivo, corrispondente alla quantificazione svolta in ricorso sulla base di mere operazioni aritmetiche e non oggetto di specifica contestazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, tenendo conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per i periodi indicati in ricorso e condanna il resistente a pagare alla ricorrente le somme corrispondenti, pari ad € 1.519,02, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei crediti;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€ 1.300,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese generali, ed oltre contributo unificato, se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Castrovillari, 17-10-2025 Il Giudice
Dott. RD NE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. RD NE ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4598/2024
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Teresa Sciarrotta, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver stipulato nell'annualità 2020/2021 una serie di contratti a tempo determinato, per supplenze brevi e saltuarie;
- di non avere ricevuto, per tali periodi, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999;
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a questo giudice di: “-voglia l'on.le
Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del
15/3/2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il per l'anno scolastico Controparte_1
2020/2021 e per l'effetto, condannare il al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in Euro 1.519,02 oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratori antistatario”
Non si costituiva in giudizio il resistente, nonostante la regolare notifica CP_1 del ricorso e del decreto.
La causa, avente natura documentale, viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*******
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Rileva preliminarmente il giudicante come sulla questione si sia espressa la S.C.
(Ord. 20015/2018, poi confermata da Cass. 6293/2020) chiarendo che l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...".
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso.
L'emolumento in questione è considerato da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10, Ro. Sa.).
In particolare, tali differenti condizioni possono essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità che sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (Corte Giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., punti
54 e 55).
La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso
I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sent.
18/12/2012 in causa Valenza, pt. 50-51 e precedenti in essa richiamati).
Nel caso in esame, non è stata offerta la prova della corresponsione della retribuzione richiesta.
Sul punto, la Corte di Cassazione con la richiamata sentenza n. 20015 pubblicata il
27.7.2018 ha dichiarato illegittima e discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte, l'interpretazione delle norme contrattuali deve essere guidata dai principi comunitari e costituzionali per cui fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
Conclusivamente si deve affermare, conformemente a quanto sostenuto dalla
Suprema Corte nella citata sentenza, “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”.
In applicazione di tale ultima disposizione, secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati.
Pertanto, si deve riconoscere a favore della ricorrente il diritto alla Retribuzione
Professionale Docente (RPD) e per l'effetto deve condannarsi il al relativo CP_1
versamento in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, per la somma indicata in dispositivo, corrispondente alla quantificazione svolta in ricorso sulla base di mere operazioni aritmetiche e non oggetto di specifica contestazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, tenendo conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per i periodi indicati in ricorso e condanna il resistente a pagare alla ricorrente le somme corrispondenti, pari ad € 1.519,02, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei crediti;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€ 1.300,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese generali, ed oltre contributo unificato, se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Castrovillari, 17-10-2025 Il Giudice
Dott. RD NE