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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/10/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3415/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti LICO MARTA e RIONDATO GIULIA
RICORRENTE
contro
Controparte_1
CONVENUTA RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da comparsa conclusionale:
“nel merito.
Accertato e dichiarato il rapporto lavorativo intercorrente tra ed Controparte_2
, il danno riportato da nell'esecuzione Controparte_1 Controparte_2 dell'obbligazione lavorativa ed il nesso causale tra il danno, la prestazione e le viola- zioni in materia di sicurezza sul lavoro poste in essere da , con- Controparte_1 dannarsi quest'ultimo a risarcire dei danni patiti a seguito Controparte_2 dell'infortunio accaduto il giorno 3.10.2014, danni che si quantificano in
€717.443,00, oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi dalla data del fatto al saldo,
o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa.
Spese di lite rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 409 ss. c.p.c. del 24 febbraio 2023 ha convenuto Controparte_2 in giudizio davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Padova Controparte_1 chiedendo la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patiti in conseguen- za dell'infortunio subito in data 3 ottobre 2014.
In particolare, ha dedotto Controparte_2
- che , titolare della ditta individuale Controparte_1 CP_1
, era stato incaricato da di eseguire i lavori di
[...] Controparte_3 potatura della siepe presente nella propria proprietà e che lo stesso aveva subappaltato l'esecuzione di tali lavori a , affiancan- CP_4 dogli l'odierno ricorrente;
- che aveva fornito a questi ultimi, per l'esecuzione Controparte_1 dei lavori, una PLE (piattaforma di lavoro elevabile) di proprietà di
- 2 - , al quale il aveva chiesto il permesso di affidarla CP_5 CP_1
a e a , assicurandogli che gli stessi ave- CP_4 Controparte_2 vano il necessario patentino, in realtà posseduto solo dall'odierno con- venuto;
- che egli e , in data 3 ottobre 2014, durante l'esecuzione dei CP_4 lavori di giardinaggio presso la proprietà della sig.ra me- CP_3 diante l'utilizzo della predetta PLE e di un tagliasiepi a scoppio, veni- vano colpiti da una scarica proveniente dai cavi elettrici oltre la siepe, che procurava lesioni gravissime al primo e uccideva il secondo;
- che il pagamento dei lavori di potatura veniva eseguito dalla famiglia in favore del , il quale a sua volta pagava l'odierno ri- CP_3 CP_1 corrente in base alle ore di lavoro effettivamente svolte di volta in vol- ta, mentre nessun accordo economico era mai intercorso tra quest'ultimo e la sig.ra . CP_3
Il ricorrente formulava dunque le seguenti conclusioni: “Accertato e dichiarato il rapporto lavorativo intercorrente tra ed , il Controparte_2 Controparte_1 danno riportato da nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa ed Controparte_2 il nesso causale tra il danno, la prestazione e le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro poste in essere da , condannarsi quest'ultimo a risarcire Controparte_1
dei danni patiti a seguito dell'infortunio accaduto il giorno Controparte_2
3.10.2014, danni che si quantificano in €717.443,00, oltre a rivalutazione monetaria
e/o interessi dalla data del fatto al saldo, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa”.
Nel giudizio instaurato dinnanzi al Giudice del lavoro (n. r.g. 430/2023) CP_1
, pur ritualmente citato, rimaneva contumace.
[...]
Con provvedimento del 28 giugno 2024 il Giudice del lavoro, considerato che la competenza si determina sulla base della domanda e delle allegazioni dell'atto intro- duttivo e che, nel caso di specie, “sulla base della domanda quale emergente dalle allegazioni e dagli atti prodotti, il rapporto di lavoro intercorso tra il signor CP_2 ed il signor – sul quale è fondata la domanda di risarcimento del danno – non CP_1
- 3 - è un rapporto di lavoro subordinato, né un rapporto di lavoro coordinato e continua- tivo” e ritenuto, pertanto, che “la controversia non rientra tra quelle a cui, ex art.
409 c.p.c., si applicano le norme sul rito del lavoro e per le quali sussiste la compe- tenza funzionale del giudice del lavoro e per le quali sussiste la competenza funzio- nale del giudice del lavoro” ha disposto la trasmissione degli atti del procedimento al
Presidente del Tribunale, che ha assegnato il procedimento a questo Giudice.
L'odierno ricorrente ha dunque riassunto la causa depositando l'atto introduttivo del procedimento promosso avanti alla Sezione Lavoro (r.g. n. 430/2023) e convenendo nel presente giudizio la , che rimaneva contu- Controparte_1 mace.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26 giugno, assegnando al ricorrente termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 9 ottobre 2025, il Giudice, dava lettura del dispositivo di sentenza.
Le domande formulate dal ricorrente sono fondate e vanno accolte.
In primo luogo, va osservato che il rapporto intercorso tra il ricorrente e il convenuto può qualificarsi alla stregua di un rapporto di lavoro, con la conseguenza che si era configurata, in capo al , una posizione di garanzia quale datore di lavoro. CP_1
Nel giudizio penale di I grado (N. 2996/2015), all'esito del quale il era stato CP_1 dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 1, c.p., 589, commi 1 e 2,
c.p. e 590, commi 1,2 e 3 c.p., il Giudice penale, ha rilevato che l'odierno convenuto:
1) era stato incaricato da dell'esecuzione dei lavori di potatura del- Controparte_3 la siepe presente nella proprietà di quest'ultima e aveva poi affidato tali lavori a
[...]
e a;
2) aveva acquisito dalla ditta una piattaforma Parte_2 Controparte_2 CP_5 di lavoro elevabile, che aveva successivamente fornito a e a CP_4 CP_2
per l'esecuzione della potatura, assicurando al il possesso, da parte
[...] CP_5 degli stessi, del patentino necessario al suo utilizzo;
3) non aveva, per negligenza, imprudenza e in violazione delle regole di cautela specifiche, valutato i rischi del la-
- 4 - voro da eseguire affinché i lavoratori fossero salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica e fossero istruiti sul corretto uso del mezzo.
Il Giudice ha quindi dichiarato che: “Il rapporto contrattuale, seppur verbale, che si
è instaurato tra i soggetti coinvolti va qualificato nei termini di un appalto conferito dalla al per la potatura;
l'imputato a sua volta non solo ha subap- CP_3 CP_1 CP_ paltato i lavori al chiamando a eseguirli anche l' personalmente, ma CP_2 anche fornito i mezzi per la loro esecuzione. Si è pertanto configurata in capo allo stesso una posizione di garanzia quale datore di lavoro avente ad oggetto gli obbli- ghi del datore di lavoro avente ad oggetto gli obblighi del datore di lavoro in mate- ria di sicurezza, avendo provveduto a organizzare la prestazione e a fornire i messi per la loro esecuzione” (cfr. pag. 8 doc. 5 riproduttivo della sentenza). CP_2
Va in ogni caso osservato che, come affermato dal predetto Giudice, anche volendo ritenere che i lavori fossero stati subappaltati al , come sostenuto dalla Corte di CP_4
Cassazione “In tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a su- bappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di dato- re di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qua- lora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori. (Sez. 3, n. 50996 del 24/10/2023 – dep. 18/12/2013, Rv. 258299)”. Tes_1
Tali conclusioni sono state ribadite nella sentenza n. 1898/2019 resa dalla Corte
d'Appello di Venezia, dove si legge che “nei confronti di entrambe le persone offese, il ha assunto gli obblighi di garanzia e i poteri – doveri di vigilanza in mate- CP_1 ria prevenzionistica propri del datore di lavoro, soprattutto laddove egli ha fornito ai lavoratori un macchinario complesso, di non immediata manovrabilità e che ne- cessitava di specifica abilitazione che non è provato agli atti le due persone offese avessero” (cfr. pag. 9 doc. 6 ), e nella sentenza 35847/2021 della Corte di CP_2 CP_ Cassazione, la quale afferma che “Il , incaricando e di svolgere CP_1 CP_2 la potatura, è stato ritenuto responsabile – quale committente/datore di lavoro”.
Tanto chiarito in merito alla posizione di garanzia assunta dal , può in questa CP_1 sede richiamarsi quanto affermato dal Tribunale in sede penale in ordine
- 5 - all'accertamento della violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro
(d.lgs. 81/2008) da parte dell'odierno convenuto, avendo in particolare quest'ultimo, pur conoscendo lo stato dei luoghi per avere eseguito, anche personalmente, lo stesso lavoro in precedenza, omesso di verificare preventivamente: 1) l'elevato rischio elet- trico, non prendendo le misure adeguate per il lavoro in quota vicino ai cavi dell'alta tensione, quali la richiesta del distacco della linea elettrica e la formazione del lavo- ratore, assicurandosi di accertare che sapessero a quale distanza di sicurezza doveva- no tenersi per evitare di essere fulminati;
2) l'idonea preparazione dei lavoratori nell'utilizzo della PLE, da lui affidata agli stessi senza una scrupolosa verifica sul possesso di idoneo patentino, che sapeva essere necessario in quanto era in suo pos- sesso.
Allo stesso modo, può qui richiamarsi quanto statuito in sede penale, prima dal Giu- dice di I grado e poi dalla Corte d'Appello, in merito al rapporto causale tra la con- dotta tenuta dal e l'evento, ovvero che “il rapporto causale tra la predetta CP_1 condotta negligente e l'evento non può essere messo in dubbio né dall'evidenza, va detto, del rischio elettrico, né dal fatto che entrambe le vittime fossero esperte nel lavoro di giardinaggio e l per di più fosse una vigile del fuoco … si è appu- CP_2 rato come l' non avesse contezza di quale fosse la distanza di sicurezza da CP_2 tenere dai cavi elettrici … Inoltre, ciò non elide il rischio insito nell'utilizzo di una piattaforma per lavori in quota che richiedeva apposita formazione e patentino” (cfr. sentenza n. 564/2017) e che “il superamento della distanza di sicurezza, che ha de- terminato la folgorazione dei due operai, sia da ritenersi eziologicamente ricollega- CP_ bile alla condotta colposa del che, incaricando e di svolgere la CP_1 CP_2 potatura, ha omesso, pur conoscendo il luogo in cui i lavori dovevano svolgersi, di verificare la distanza della siepe dai cavi nonché di valutare la necessità di richiede- re il distacco temporaneo della corrente al gestore. Infine, ha affidato agli operai un macchinario complesso pur sapendo che costoro non erano abilitati ad utilizzarlo”
(cfr. pag. 9 sentenza n. 1898/2019).
Va infine rilevato come non possa ravvisarsi, nel caso di specie, un concorso di colpa del danneggiato.
- 6 - Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “un addebito di concorso di colpa intanto si può muovere al lavoratore in quanto questi abbia gravemente vio- lato disposizioni di sicurezza fornite dal datore in conformità della legge” (cfr. Cass.
n. 36227/2014) e non quando, come nel caso di specie, i lavoratori non abbiano rice- vuto alcuna indicazione con riferimento alla gestione del rischio elettrico presente in cantiere e siano stati dotati di un macchinario senza essere stati né abilitati né formati per il suo utilizzo (cfr. anche quanto affermato dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 1898/2019: “la condotta dei lavoratori … non connotandosi per abnormità od esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute e non ponen- dosi quindi come causa esclusiva dell'evento … non può rilevare nemmeno sotto il profilo della entità del risarcimento, atteso che la ragione di ogni normativa antin- fortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambien- ti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza e imperizia degli stessi lavora- tori destinatari della tutela”).
Tanto chiarito in ordine alla responsabilità del nella causazione del sinistro, CP_1 può ora esaminarsi la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_3
.
[...]
Il ricorrente, a seguito dell'evento verificatosi in data 3 ottobre 2014, ha subito
“l'amputazione dell'arto superiore destro al III prossimale dell'avambraccio destro, con cataratta post – traumatica bilaterale”. Lo stesso, che prima dell'evento del 3 ottobre 2014 lavorava come Vigile del fuoco, ha allegato, con riferimento alle riper- cussioni delle menomazioni sulla capacità lavorativa specifica, di essere stato dichia- rato permanentemente non idoneo a svolgere tale servizio e di essere stato adibito, in qualità di impiegato civile, a mansioni impiegatizie e, in particolare, che “Le conse- guenze dell'infortunio del 3.10.2014 hanno determinato la perdita totale della capa- cità lavorativa specifica di Vigile del fuoco mentre con riferimento alla mansione impiegatizia attualmente svolta, che richiede comunque una buona manualità bilate- rale, si giudica che comportino una riduzione della capacità lavorativa di circa ½”
(cfr, pag. 11 delle note conclusive).
Tanto premesso, il ricorrente, sulla scorta della perizia di parte redatta dal dott.
[...]
(cfr. doc. 10) ha dedotto l'esistenza di un danno biologico in termini di inva- Per_1
- 7 - lidità permanente del 65%, con personalizzazione massima del 25%, e una invalidità temporanea di giorni 381 complessivi, di cui 67 al 100%, 120 al 75% e 194 al 50%.
Il consulente di parte ha poi valutato il grado di sofferenza soggettiva come di entità elevata sia nell'acuto che nel permanente.
Il Giudice, ritenendo logiche e congruamente motivate le risultanze della predetta pe- rizia, ne fa proprie le conclusioni relativamente al danno biologico.
Quanto alla richiesta di personalizzazione, si ritiene che la stessa sia ammissibile nel- la misura del 25%, come dedotto da parte ricorrente.
La richiesta della maggiorazione risulta supportata dall'allegazione di circostanze specifiche e idonee a provare le conseguenze particolari ed eccezionali che il sinistro ha avuto sulla vita del danneggiato.
ha allegato e adeguatamente documentato di essere rimasto ricove- Controparte_2 rato per 67 giorni, essendo l'amputazione dell'arto avvenuta in data 3 dicembre
2014; di essersi assentato dal lavoro per oltre un anno (fino al 19 ottobre 2015), gior- no in cui è stato riconfermato dal Corpo dei Vigili del Fuoco e reimpiegato da Vigile
Coordinatore a dipendente civile con mansioni tecnico amministrative;
di portare, dal momento dell'incidente, occhiali progressivi ed una protesi mioelettrica all'avambraccio destro e di avere un'importante limitazione dolorosa della spalla de- stra dovuta alla protesi;
di aver dovuto imparare a scrivere con la mano sinistra;
di aver dovuto rifare la patente (patente B speciale) e acquistare un'auto nuova dotata di particolare ausili;
di non poter più svolgere lavori di giardinaggio e di muratura;
di non poter più suonare la fisarmonica e il pianoforte (cfr. docc. 8, 9 11 e 12 del ricor- rente).
L'entità delle lesioni riportate, il grado di sofferenza di entità elevata, sia nella fase acuta sia nella stabilizzazione dei postumi permanenti, risultante dalla perizia prodot- ta, e lo stravolgimento del precedente stile di vita portano a ritenere fornita anche la prova presuntiva delle sofferenze interiori patite dalla ricorrente. L'accertamento del- la loro esistenza conduce al riconoscimento di un importo aggiuntivo a quello risul- tante dall'applicazione delle tabelle milanesi.
- 8 - Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa. Nell'esercizio del po- tere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, muovendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'ef- fettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord.
n. 5801 del 2019). Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabel- le di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologi- co si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema Corte. Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della Suprema Corte di cui alla sent. n.
25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale. Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 che, recependo il sopra citato pronunciamento, riporta evidenza distinta delle due componenti.
Stante la condivisione delle risultanze della perizia del dott. si liquidereb- Per_2 bero, per il danno biologico permanente – considerati l'invalidità del 65%, l'età di 41 anni del ricorrente al momento del sinistro, la personalizzazione del danno, ricono- sciuta nella misura del 25% – euro 795.598,00. Per il danno biologico temporaneo si riconoscerebbero euro 35.560,00 (euro 140,00 al giorno).
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonterebbe quindi a euro 831.158,00.
La richiesta risarcitoria formulata va tuttavia contenuta nella minor somma di euro
715.003,00, in ragione della quantificazione effettuata dalla stessa parte ricorrente, la quale ha omesso di specificare l'ammontare di ciascuna voce di danno e si è invece
- 9 - limitata ad indicare nelle conclusioni l'importo complessivamente richiesto, pari ad euro 717.443,00 (cfr. pag. 2 note conclusive).
Passando ai danni patrimoniali, spetta al ricorrente la rifusione della spesa sostenuta per la perizia medico legale redatta dal dott. nella misura di 2.440,00 (cfr. Per_2 doc. 13).
Le spese di assistenza peritale stragiudiziale rappresentano infatti un'attività giustifi- cata in ragione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno, ne- cessaria a consentire al soggetto danneggiato la formulazione di una richiesta risarci- toria oggettivamente aderente alle conseguenze lesive in concreto patite. In quanto tali rappresentano una voce di danno emergente risarcibile (cfr. Cass. SS.UU. n.
16990/2017).
Va infine osservato che il convenuto – rimasto contumace – non ha offerto elementi che inducano a discostarsi dalle allegazioni di parte ricorrente, al quale quindi essere riconosciuto, in ragione di quanto sopra esposto, un importo complessivo di euro
717.443,00 (euro 715.003,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ed euro 2.440,00 per il danno patrimoniale), oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi dalla data del fatto al saldo.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 520.001 a 1.000.000 euro) e con esclusione dei compensi spettanti per la fase istruttoria – seguono la soccomben- za e vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
accerta e dichiara il rapporto di lavoro intercorrente tra ed Controparte_2 [...]
; Parte_4
- 10 - accerta il danno riportato da nell'esecuzione dell'obbligazione la- Controparte_2 vorativa ed il nesso causale tra il danno, la prestazione e le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro poste in essere da;
Controparte_1
condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 717.443,00, oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi dalla data del fatto al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito dell'infortunio accadu- to il giorno 3.10.2014.
condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Controparte_2 di lite, che si liquidano in euro 15.659,00, oltre accessori di legge.
Padova, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Rubbis
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3415/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti LICO MARTA e RIONDATO GIULIA
RICORRENTE
contro
Controparte_1
CONVENUTA RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da comparsa conclusionale:
“nel merito.
Accertato e dichiarato il rapporto lavorativo intercorrente tra ed Controparte_2
, il danno riportato da nell'esecuzione Controparte_1 Controparte_2 dell'obbligazione lavorativa ed il nesso causale tra il danno, la prestazione e le viola- zioni in materia di sicurezza sul lavoro poste in essere da , con- Controparte_1 dannarsi quest'ultimo a risarcire dei danni patiti a seguito Controparte_2 dell'infortunio accaduto il giorno 3.10.2014, danni che si quantificano in
€717.443,00, oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi dalla data del fatto al saldo,
o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa.
Spese di lite rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 409 ss. c.p.c. del 24 febbraio 2023 ha convenuto Controparte_2 in giudizio davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Padova Controparte_1 chiedendo la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patiti in conseguen- za dell'infortunio subito in data 3 ottobre 2014.
In particolare, ha dedotto Controparte_2
- che , titolare della ditta individuale Controparte_1 CP_1
, era stato incaricato da di eseguire i lavori di
[...] Controparte_3 potatura della siepe presente nella propria proprietà e che lo stesso aveva subappaltato l'esecuzione di tali lavori a , affiancan- CP_4 dogli l'odierno ricorrente;
- che aveva fornito a questi ultimi, per l'esecuzione Controparte_1 dei lavori, una PLE (piattaforma di lavoro elevabile) di proprietà di
- 2 - , al quale il aveva chiesto il permesso di affidarla CP_5 CP_1
a e a , assicurandogli che gli stessi ave- CP_4 Controparte_2 vano il necessario patentino, in realtà posseduto solo dall'odierno con- venuto;
- che egli e , in data 3 ottobre 2014, durante l'esecuzione dei CP_4 lavori di giardinaggio presso la proprietà della sig.ra me- CP_3 diante l'utilizzo della predetta PLE e di un tagliasiepi a scoppio, veni- vano colpiti da una scarica proveniente dai cavi elettrici oltre la siepe, che procurava lesioni gravissime al primo e uccideva il secondo;
- che il pagamento dei lavori di potatura veniva eseguito dalla famiglia in favore del , il quale a sua volta pagava l'odierno ri- CP_3 CP_1 corrente in base alle ore di lavoro effettivamente svolte di volta in vol- ta, mentre nessun accordo economico era mai intercorso tra quest'ultimo e la sig.ra . CP_3
Il ricorrente formulava dunque le seguenti conclusioni: “Accertato e dichiarato il rapporto lavorativo intercorrente tra ed , il Controparte_2 Controparte_1 danno riportato da nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa ed Controparte_2 il nesso causale tra il danno, la prestazione e le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro poste in essere da , condannarsi quest'ultimo a risarcire Controparte_1
dei danni patiti a seguito dell'infortunio accaduto il giorno Controparte_2
3.10.2014, danni che si quantificano in €717.443,00, oltre a rivalutazione monetaria
e/o interessi dalla data del fatto al saldo, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa”.
Nel giudizio instaurato dinnanzi al Giudice del lavoro (n. r.g. 430/2023) CP_1
, pur ritualmente citato, rimaneva contumace.
[...]
Con provvedimento del 28 giugno 2024 il Giudice del lavoro, considerato che la competenza si determina sulla base della domanda e delle allegazioni dell'atto intro- duttivo e che, nel caso di specie, “sulla base della domanda quale emergente dalle allegazioni e dagli atti prodotti, il rapporto di lavoro intercorso tra il signor CP_2 ed il signor – sul quale è fondata la domanda di risarcimento del danno – non CP_1
- 3 - è un rapporto di lavoro subordinato, né un rapporto di lavoro coordinato e continua- tivo” e ritenuto, pertanto, che “la controversia non rientra tra quelle a cui, ex art.
409 c.p.c., si applicano le norme sul rito del lavoro e per le quali sussiste la compe- tenza funzionale del giudice del lavoro e per le quali sussiste la competenza funzio- nale del giudice del lavoro” ha disposto la trasmissione degli atti del procedimento al
Presidente del Tribunale, che ha assegnato il procedimento a questo Giudice.
L'odierno ricorrente ha dunque riassunto la causa depositando l'atto introduttivo del procedimento promosso avanti alla Sezione Lavoro (r.g. n. 430/2023) e convenendo nel presente giudizio la , che rimaneva contu- Controparte_1 mace.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26 giugno, assegnando al ricorrente termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 9 ottobre 2025, il Giudice, dava lettura del dispositivo di sentenza.
Le domande formulate dal ricorrente sono fondate e vanno accolte.
In primo luogo, va osservato che il rapporto intercorso tra il ricorrente e il convenuto può qualificarsi alla stregua di un rapporto di lavoro, con la conseguenza che si era configurata, in capo al , una posizione di garanzia quale datore di lavoro. CP_1
Nel giudizio penale di I grado (N. 2996/2015), all'esito del quale il era stato CP_1 dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 1, c.p., 589, commi 1 e 2,
c.p. e 590, commi 1,2 e 3 c.p., il Giudice penale, ha rilevato che l'odierno convenuto:
1) era stato incaricato da dell'esecuzione dei lavori di potatura del- Controparte_3 la siepe presente nella proprietà di quest'ultima e aveva poi affidato tali lavori a
[...]
e a;
2) aveva acquisito dalla ditta una piattaforma Parte_2 Controparte_2 CP_5 di lavoro elevabile, che aveva successivamente fornito a e a CP_4 CP_2
per l'esecuzione della potatura, assicurando al il possesso, da parte
[...] CP_5 degli stessi, del patentino necessario al suo utilizzo;
3) non aveva, per negligenza, imprudenza e in violazione delle regole di cautela specifiche, valutato i rischi del la-
- 4 - voro da eseguire affinché i lavoratori fossero salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica e fossero istruiti sul corretto uso del mezzo.
Il Giudice ha quindi dichiarato che: “Il rapporto contrattuale, seppur verbale, che si
è instaurato tra i soggetti coinvolti va qualificato nei termini di un appalto conferito dalla al per la potatura;
l'imputato a sua volta non solo ha subap- CP_3 CP_1 CP_ paltato i lavori al chiamando a eseguirli anche l' personalmente, ma CP_2 anche fornito i mezzi per la loro esecuzione. Si è pertanto configurata in capo allo stesso una posizione di garanzia quale datore di lavoro avente ad oggetto gli obbli- ghi del datore di lavoro avente ad oggetto gli obblighi del datore di lavoro in mate- ria di sicurezza, avendo provveduto a organizzare la prestazione e a fornire i messi per la loro esecuzione” (cfr. pag. 8 doc. 5 riproduttivo della sentenza). CP_2
Va in ogni caso osservato che, come affermato dal predetto Giudice, anche volendo ritenere che i lavori fossero stati subappaltati al , come sostenuto dalla Corte di CP_4
Cassazione “In tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a su- bappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di dato- re di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qua- lora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori. (Sez. 3, n. 50996 del 24/10/2023 – dep. 18/12/2013, Rv. 258299)”. Tes_1
Tali conclusioni sono state ribadite nella sentenza n. 1898/2019 resa dalla Corte
d'Appello di Venezia, dove si legge che “nei confronti di entrambe le persone offese, il ha assunto gli obblighi di garanzia e i poteri – doveri di vigilanza in mate- CP_1 ria prevenzionistica propri del datore di lavoro, soprattutto laddove egli ha fornito ai lavoratori un macchinario complesso, di non immediata manovrabilità e che ne- cessitava di specifica abilitazione che non è provato agli atti le due persone offese avessero” (cfr. pag. 9 doc. 6 ), e nella sentenza 35847/2021 della Corte di CP_2 CP_ Cassazione, la quale afferma che “Il , incaricando e di svolgere CP_1 CP_2 la potatura, è stato ritenuto responsabile – quale committente/datore di lavoro”.
Tanto chiarito in merito alla posizione di garanzia assunta dal , può in questa CP_1 sede richiamarsi quanto affermato dal Tribunale in sede penale in ordine
- 5 - all'accertamento della violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro
(d.lgs. 81/2008) da parte dell'odierno convenuto, avendo in particolare quest'ultimo, pur conoscendo lo stato dei luoghi per avere eseguito, anche personalmente, lo stesso lavoro in precedenza, omesso di verificare preventivamente: 1) l'elevato rischio elet- trico, non prendendo le misure adeguate per il lavoro in quota vicino ai cavi dell'alta tensione, quali la richiesta del distacco della linea elettrica e la formazione del lavo- ratore, assicurandosi di accertare che sapessero a quale distanza di sicurezza doveva- no tenersi per evitare di essere fulminati;
2) l'idonea preparazione dei lavoratori nell'utilizzo della PLE, da lui affidata agli stessi senza una scrupolosa verifica sul possesso di idoneo patentino, che sapeva essere necessario in quanto era in suo pos- sesso.
Allo stesso modo, può qui richiamarsi quanto statuito in sede penale, prima dal Giu- dice di I grado e poi dalla Corte d'Appello, in merito al rapporto causale tra la con- dotta tenuta dal e l'evento, ovvero che “il rapporto causale tra la predetta CP_1 condotta negligente e l'evento non può essere messo in dubbio né dall'evidenza, va detto, del rischio elettrico, né dal fatto che entrambe le vittime fossero esperte nel lavoro di giardinaggio e l per di più fosse una vigile del fuoco … si è appu- CP_2 rato come l' non avesse contezza di quale fosse la distanza di sicurezza da CP_2 tenere dai cavi elettrici … Inoltre, ciò non elide il rischio insito nell'utilizzo di una piattaforma per lavori in quota che richiedeva apposita formazione e patentino” (cfr. sentenza n. 564/2017) e che “il superamento della distanza di sicurezza, che ha de- terminato la folgorazione dei due operai, sia da ritenersi eziologicamente ricollega- CP_ bile alla condotta colposa del che, incaricando e di svolgere la CP_1 CP_2 potatura, ha omesso, pur conoscendo il luogo in cui i lavori dovevano svolgersi, di verificare la distanza della siepe dai cavi nonché di valutare la necessità di richiede- re il distacco temporaneo della corrente al gestore. Infine, ha affidato agli operai un macchinario complesso pur sapendo che costoro non erano abilitati ad utilizzarlo”
(cfr. pag. 9 sentenza n. 1898/2019).
Va infine rilevato come non possa ravvisarsi, nel caso di specie, un concorso di colpa del danneggiato.
- 6 - Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “un addebito di concorso di colpa intanto si può muovere al lavoratore in quanto questi abbia gravemente vio- lato disposizioni di sicurezza fornite dal datore in conformità della legge” (cfr. Cass.
n. 36227/2014) e non quando, come nel caso di specie, i lavoratori non abbiano rice- vuto alcuna indicazione con riferimento alla gestione del rischio elettrico presente in cantiere e siano stati dotati di un macchinario senza essere stati né abilitati né formati per il suo utilizzo (cfr. anche quanto affermato dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 1898/2019: “la condotta dei lavoratori … non connotandosi per abnormità od esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute e non ponen- dosi quindi come causa esclusiva dell'evento … non può rilevare nemmeno sotto il profilo della entità del risarcimento, atteso che la ragione di ogni normativa antin- fortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambien- ti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza e imperizia degli stessi lavora- tori destinatari della tutela”).
Tanto chiarito in ordine alla responsabilità del nella causazione del sinistro, CP_1 può ora esaminarsi la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_3
.
[...]
Il ricorrente, a seguito dell'evento verificatosi in data 3 ottobre 2014, ha subito
“l'amputazione dell'arto superiore destro al III prossimale dell'avambraccio destro, con cataratta post – traumatica bilaterale”. Lo stesso, che prima dell'evento del 3 ottobre 2014 lavorava come Vigile del fuoco, ha allegato, con riferimento alle riper- cussioni delle menomazioni sulla capacità lavorativa specifica, di essere stato dichia- rato permanentemente non idoneo a svolgere tale servizio e di essere stato adibito, in qualità di impiegato civile, a mansioni impiegatizie e, in particolare, che “Le conse- guenze dell'infortunio del 3.10.2014 hanno determinato la perdita totale della capa- cità lavorativa specifica di Vigile del fuoco mentre con riferimento alla mansione impiegatizia attualmente svolta, che richiede comunque una buona manualità bilate- rale, si giudica che comportino una riduzione della capacità lavorativa di circa ½”
(cfr, pag. 11 delle note conclusive).
Tanto premesso, il ricorrente, sulla scorta della perizia di parte redatta dal dott.
[...]
(cfr. doc. 10) ha dedotto l'esistenza di un danno biologico in termini di inva- Per_1
- 7 - lidità permanente del 65%, con personalizzazione massima del 25%, e una invalidità temporanea di giorni 381 complessivi, di cui 67 al 100%, 120 al 75% e 194 al 50%.
Il consulente di parte ha poi valutato il grado di sofferenza soggettiva come di entità elevata sia nell'acuto che nel permanente.
Il Giudice, ritenendo logiche e congruamente motivate le risultanze della predetta pe- rizia, ne fa proprie le conclusioni relativamente al danno biologico.
Quanto alla richiesta di personalizzazione, si ritiene che la stessa sia ammissibile nel- la misura del 25%, come dedotto da parte ricorrente.
La richiesta della maggiorazione risulta supportata dall'allegazione di circostanze specifiche e idonee a provare le conseguenze particolari ed eccezionali che il sinistro ha avuto sulla vita del danneggiato.
ha allegato e adeguatamente documentato di essere rimasto ricove- Controparte_2 rato per 67 giorni, essendo l'amputazione dell'arto avvenuta in data 3 dicembre
2014; di essersi assentato dal lavoro per oltre un anno (fino al 19 ottobre 2015), gior- no in cui è stato riconfermato dal Corpo dei Vigili del Fuoco e reimpiegato da Vigile
Coordinatore a dipendente civile con mansioni tecnico amministrative;
di portare, dal momento dell'incidente, occhiali progressivi ed una protesi mioelettrica all'avambraccio destro e di avere un'importante limitazione dolorosa della spalla de- stra dovuta alla protesi;
di aver dovuto imparare a scrivere con la mano sinistra;
di aver dovuto rifare la patente (patente B speciale) e acquistare un'auto nuova dotata di particolare ausili;
di non poter più svolgere lavori di giardinaggio e di muratura;
di non poter più suonare la fisarmonica e il pianoforte (cfr. docc. 8, 9 11 e 12 del ricor- rente).
L'entità delle lesioni riportate, il grado di sofferenza di entità elevata, sia nella fase acuta sia nella stabilizzazione dei postumi permanenti, risultante dalla perizia prodot- ta, e lo stravolgimento del precedente stile di vita portano a ritenere fornita anche la prova presuntiva delle sofferenze interiori patite dalla ricorrente. L'accertamento del- la loro esistenza conduce al riconoscimento di un importo aggiuntivo a quello risul- tante dall'applicazione delle tabelle milanesi.
- 8 - Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa. Nell'esercizio del po- tere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, muovendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'ef- fettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord.
n. 5801 del 2019). Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabel- le di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologi- co si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema Corte. Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della Suprema Corte di cui alla sent. n.
25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale. Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 che, recependo il sopra citato pronunciamento, riporta evidenza distinta delle due componenti.
Stante la condivisione delle risultanze della perizia del dott. si liquidereb- Per_2 bero, per il danno biologico permanente – considerati l'invalidità del 65%, l'età di 41 anni del ricorrente al momento del sinistro, la personalizzazione del danno, ricono- sciuta nella misura del 25% – euro 795.598,00. Per il danno biologico temporaneo si riconoscerebbero euro 35.560,00 (euro 140,00 al giorno).
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonterebbe quindi a euro 831.158,00.
La richiesta risarcitoria formulata va tuttavia contenuta nella minor somma di euro
715.003,00, in ragione della quantificazione effettuata dalla stessa parte ricorrente, la quale ha omesso di specificare l'ammontare di ciascuna voce di danno e si è invece
- 9 - limitata ad indicare nelle conclusioni l'importo complessivamente richiesto, pari ad euro 717.443,00 (cfr. pag. 2 note conclusive).
Passando ai danni patrimoniali, spetta al ricorrente la rifusione della spesa sostenuta per la perizia medico legale redatta dal dott. nella misura di 2.440,00 (cfr. Per_2 doc. 13).
Le spese di assistenza peritale stragiudiziale rappresentano infatti un'attività giustifi- cata in ragione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno, ne- cessaria a consentire al soggetto danneggiato la formulazione di una richiesta risarci- toria oggettivamente aderente alle conseguenze lesive in concreto patite. In quanto tali rappresentano una voce di danno emergente risarcibile (cfr. Cass. SS.UU. n.
16990/2017).
Va infine osservato che il convenuto – rimasto contumace – non ha offerto elementi che inducano a discostarsi dalle allegazioni di parte ricorrente, al quale quindi essere riconosciuto, in ragione di quanto sopra esposto, un importo complessivo di euro
717.443,00 (euro 715.003,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ed euro 2.440,00 per il danno patrimoniale), oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi dalla data del fatto al saldo.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 520.001 a 1.000.000 euro) e con esclusione dei compensi spettanti per la fase istruttoria – seguono la soccomben- za e vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
accerta e dichiara il rapporto di lavoro intercorrente tra ed Controparte_2 [...]
; Parte_4
- 10 - accerta il danno riportato da nell'esecuzione dell'obbligazione la- Controparte_2 vorativa ed il nesso causale tra il danno, la prestazione e le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro poste in essere da;
Controparte_1
condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 717.443,00, oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi dalla data del fatto al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito dell'infortunio accadu- to il giorno 3.10.2014.
condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Controparte_2 di lite, che si liquidano in euro 15.659,00, oltre accessori di legge.
Padova, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Rubbis
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