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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/09/2025, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 14811 dell'anno 2020
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Raimondo Tolentino e dall'Avv. Maria Resta ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv.
Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Nonché ( ) e per essa Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
( ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Interventore ex art. 111 c.p.c.
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 06.09.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3648/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 09/09/2020 con il quale, su istanza di si ingiungeva il Controparte_1
pagamento della somma di € 15.619,50 oltre spese della procedura ed interessi come da domanda.
L'opponente deduceva: 1) la mancanza di prova di messa in mora, l'insussistenza del credito per mancanza di prova scritta e dei requisiti ex art. 633 c.p.c.; 2) l'applicazione di interessi oltre il tasso soglia.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava le avverse richieste e depositava documentazione chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria, che sortiva esito negativo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 settembre 2024.
Con atto del 20.03.2023 interveniva ex art. 111 c.p.c. la nella Controparte_2
qualità di cessionaria del credito vantato dalla . Controparte_4
Pag. 2 di 6 Precisate le conclusioni all'udienza del 06.09.2024, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così
soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3
febbraio 2006 n. 2421).
La società opposta ha provato che l'opponente ha ricevuto regolarmente la lettera di messa in mora ed ha depositato tutti i contratti con le condizioni economiche approvate specificamente (doc. n. 3 fascicolo monitorio) nonché l'estratto conto certificato ex art.
Pag. 3 di 6 A fronte della specifica indicazione dei ratei di finanziamenti impagati, l'opponente non ha utilmente dedotto sui fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni contratte.
Sono rimaste anche non provate le eccezioni sull'applicazione di interessi oltre soglia al rapporto di finanziamento.
L'opponente soltanto in corso di causa ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società creditrice e di quella poi intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Deve rilevarsi che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. 5857/2022). La parte opponente, nel caso di specie, con l'atto di opposizione è entrata nel merito della causa deducendo la carenza di prova scritta e l'applicazione di interessi oltre soglia senza,
però, eccepire in alcun modo la legittimazione della società opposta e, pertanto,
riconoscendo implicitamente la sua legittimazione sostanziale.
La società opposta, in ogni caso, ha prodotto l'estratto dell'accordo quadro di cessione contenente lo specifico riferimento alla cessione della singola linea di credito. La
cessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2017 ai sensi dell'art. 58
del T.U.B.
La S.C. ha affermato in proposito che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (Cass. Ord. N. 15884/20219).
Pag. 4 di 6 Anche la società terza intervenuta ha provato la propria legittimazione sostanziale producendo l'atto di cessione e l'elenco del credito ceduto.
L'opponente eccepisce la improcedibilità per irrituale esperimento della mediazione per asserita incompetenza territoriale dell'Organismo.
L'eccezione è infondata.
Dal verbale depositata dalla opposta, si evince che il Mediatore Persona_1
dell'Organismo di Mediazione presso la sede di Bari ha attestato e CP_5
dichiarato che il procedimento non ha potuto avere inizio a causa della mancata partecipazione della parte chiamata . Parte_1
La sede di Bari è articolazione territoriale dell'Organismo come si CP_5
evince dal sito internet richiamato e documentato dalla parte opposta.
L'opposizione è, quindi, infondata e viene rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di e con l'intervento di
[...] Controparte_1 Controparte_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
3648/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 09.09.2020;
Pag. 5 di 6 2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 4.237,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 19.09.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
50 del D.lgs. n. 385/1993.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 14811 dell'anno 2020
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Raimondo Tolentino e dall'Avv. Maria Resta ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv.
Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Nonché ( ) e per essa Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
( ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Interventore ex art. 111 c.p.c.
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 06.09.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3648/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 09/09/2020 con il quale, su istanza di si ingiungeva il Controparte_1
pagamento della somma di € 15.619,50 oltre spese della procedura ed interessi come da domanda.
L'opponente deduceva: 1) la mancanza di prova di messa in mora, l'insussistenza del credito per mancanza di prova scritta e dei requisiti ex art. 633 c.p.c.; 2) l'applicazione di interessi oltre il tasso soglia.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava le avverse richieste e depositava documentazione chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria, che sortiva esito negativo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 settembre 2024.
Con atto del 20.03.2023 interveniva ex art. 111 c.p.c. la nella Controparte_2
qualità di cessionaria del credito vantato dalla . Controparte_4
Pag. 2 di 6 Precisate le conclusioni all'udienza del 06.09.2024, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così
soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3
febbraio 2006 n. 2421).
La società opposta ha provato che l'opponente ha ricevuto regolarmente la lettera di messa in mora ed ha depositato tutti i contratti con le condizioni economiche approvate specificamente (doc. n. 3 fascicolo monitorio) nonché l'estratto conto certificato ex art.
Pag. 3 di 6 A fronte della specifica indicazione dei ratei di finanziamenti impagati, l'opponente non ha utilmente dedotto sui fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni contratte.
Sono rimaste anche non provate le eccezioni sull'applicazione di interessi oltre soglia al rapporto di finanziamento.
L'opponente soltanto in corso di causa ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società creditrice e di quella poi intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Deve rilevarsi che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. 5857/2022). La parte opponente, nel caso di specie, con l'atto di opposizione è entrata nel merito della causa deducendo la carenza di prova scritta e l'applicazione di interessi oltre soglia senza,
però, eccepire in alcun modo la legittimazione della società opposta e, pertanto,
riconoscendo implicitamente la sua legittimazione sostanziale.
La società opposta, in ogni caso, ha prodotto l'estratto dell'accordo quadro di cessione contenente lo specifico riferimento alla cessione della singola linea di credito. La
cessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2017 ai sensi dell'art. 58
del T.U.B.
La S.C. ha affermato in proposito che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (Cass. Ord. N. 15884/20219).
Pag. 4 di 6 Anche la società terza intervenuta ha provato la propria legittimazione sostanziale producendo l'atto di cessione e l'elenco del credito ceduto.
L'opponente eccepisce la improcedibilità per irrituale esperimento della mediazione per asserita incompetenza territoriale dell'Organismo.
L'eccezione è infondata.
Dal verbale depositata dalla opposta, si evince che il Mediatore Persona_1
dell'Organismo di Mediazione presso la sede di Bari ha attestato e CP_5
dichiarato che il procedimento non ha potuto avere inizio a causa della mancata partecipazione della parte chiamata . Parte_1
La sede di Bari è articolazione territoriale dell'Organismo come si CP_5
evince dal sito internet richiamato e documentato dalla parte opposta.
L'opposizione è, quindi, infondata e viene rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di e con l'intervento di
[...] Controparte_1 Controparte_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
3648/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 09.09.2020;
Pag. 5 di 6 2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 4.237,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 19.09.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
50 del D.lgs. n. 385/1993.