Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
VBBLICA ITALIAN
Tribunale di Brindisi
Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Brindisi, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1040/2018 R.G., e vertente tra Codice Fiscale 1 rappresentato e difeso dall'avv. A. Bolognese presso il cui studio a Lecce in viale De Pietro n. 11 è elettivamente domiciliato;
attore e
Controparte 1 (già Controparte 1 P.I. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dagli avv. A. Genchi, P. Anti e F. Monopoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Brindisi, in Via Indipendenza n. 8; convenuta
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Parte 1 ha convenuto in giudizio la società Controparte_1 (oggi Controparte_1 L'attore ha esposto che, in data 10.11.2013, tra le ore 5:15 e le ore 5:50, si sarebbe verificato un furto, come confermato da un video registrato dalle telecamere a circuito chiuso da un tecnico di fiducia. Ha pertanto chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 20.840,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del furto, asserendo la responsabilità dell'istituto di vigilanza. Secondo l'attore, infatti, nonostante il servizio di videosorveglianza, la vigilanza elettronica e il kit antifurto, la società convenuta non ha posto in essere tutte le manovre idonee affinché il disegno criminoso dei malfattori venisse sventato. Da ciò deriverebbero la negligenza ed imperizia della convenuta, la quale avrebbe omesso l'intervento della propria Guardia Particolare Giurata, omissione che avrebbe consentito il furto di una serie di merci, materiali, valori bollati e biglietti gratta e vinci, per un valore complessivo di € 20.840,00. Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato integralmente le domande avverse, precisando, in primo luogo, che l'unico rapporto contrattuale in essere tra le parti all'epoca dei fatti era relativo al servizio ispettivo di ricezione dei segnali d'allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento. Ha quindi chiarito, e dimostrato, che nell'orario indicato dalla controparte (ossia tra le ore 5:15 e le ore 5:50) non è pervenuto alcun segnale d'allarme dall'unità immobiliare vigilata. Gli unici segnali d'allarme registrati nella fascia oraria 00:00 - 07:00 del 10 novembre 2013 erano stati quelli delle ore 02:27 e 02:41. A seguito di tali segnalazioni, la società ha tempestivamente inviato in loco una Guardia Particolare Giurata, la quale ha effettuato un'ispezione esterna, non rilevando alcuna anomalia, e ha quindi chiuso l'intervento.
In sintesi, ogni qualvolta il sensore installato all'interno del locale attivava il kit radio per l'invio del segnale d'allarme, ricevuto dalla Centrale Operativa, CP interveniva tempestivamente con una pattuglia di zona. Tali interventi consistevano in perlustrazioni esterne, poiché CP non era in possesso delle chiavi della stazione di servizio.
In occasione della sottoscrizione della commissione di servizio, CP 1 a illustrato al sig. Pt_1 tutte le opzioni di vigilanza disponibili, unitamente ai relativi costi, e la parte committente aveva liberamente scelto la soluzione ritenuta più idonea alle proprie esigenze. L'attivazione e la disattivazione dell'impianto erano gestite esclusivamente dal sig. Pt 1 Va, altresì, premesso che:
- l'obbligazione dell'istituto di vigilanza privata è un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
- il furto non costituisce ex se prova della responsabilità dell'istituto;
- questo risponde soltanto per omessa diligenza ex art. 1176 co. 2 c.c.; deve sempre sussistere un nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno. Non basta, cioè, che sia
-
mancata una delle prestazioni oggetto del contratto, ma occorre che tale mancata azione sarebbe stata idonea ad impedire l'evento (Cass. n. 142/1984: "Un istituto di vigilanza notturna, che abbia assunto con il cliente l'impegno di controllare un determinato locale, mediante sopralluoghi scaglionati nel tempo, non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dal furto verificatosi in detto locale, per il solo fatto che non risulti provata la effettuazione di uno di quei sopralluoghi, atteso che, in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro della idoneità del suddetto controllo, ove non omesso, a sventare l'azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa "). Ciò premesso, la ricostruzione dei fatti offerta dal sig. Pt 1 così come le argomentazioni poste a fondamento delle sue pretese risarcitorie, risultano affette da una rilevante carenza: l'assoluta assenza del nesso di causalità tra l'asserito inadempimento della convenuta e il danno dedotto, elemento essenziale ai fini dell'accertamento della responsabilità.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, tanto nell'ambito della responsabilità extracontrattuale quanto in quella contrattuale, è onere del danneggiato fornire la prova sia del danno subito, sia della sua diretta riconducibilità alla condotta del debitore. In tal senso, la
Suprema Corte ha statuito che sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore (ex multis, Cass. 18 marzo 2005, n. 5960).
È stato, altresì, affermato che «colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno ha l'onere di provare il nesso di causalità tra il danno stesso e il comportamento che si assume essere causa dell'evento, in quanto il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la relativa prova incombe sull'attore» (ex multis, Cass. 23 maggio 2001, n. 7026).
Nel caso di specie il sig. Pt 1 pur gravato dell'onere probatorio, non ha dimostrato l'esistenza del danno nonché il necessario nesso causale tra il presunto inadempimento e il pregiudizio lamentato. - […]Al contrario, le deposizioni dei testimoni escussi su istanza della convenuta – la sig.ra Tes 1 e il sig. Testimone 2 - hanno confermato in modo puntuale e coerente tutti i capitoli di prova ammessi, fornendo una ricostruzione precisa delle modalità di svolgimento dei servizi resi in favore del sig. Pt 1 e delle attività espletate nel periodo oggetto di causa. In particolare, i testimoni hanno specificato le circostanze relative al servizio di vigilanza commissionato, regolarmente eseguito con diligenza e in conformità alle indicazioni operative, nonché l'intera procedura seguita nella notte dell'asserito furto, inclusi gli orari degli allarmi e le modalità dell'intervento effettuato dalla GPG incaricata, hanno confermato che CP , fino al momento del furto denunciato e anche successivamente, ha svolto il proprio servizio senza mai ricevere alcuna doglianza o segnalazione da parte del sig. Pt 1 circa il funzionamento dell'impianto o dei servizi connessi.
Per converso, nulla ha riferito l'unico testimone dell'attore, sig.ra Testimone_3 che si è limitato a confermare che il sig Pt 1 è gestore della stazione di servizio Erg Petroli, sito in Brindisi, Via B. Brin n. 5 avente ad oggetto oltre alla rivendita di tabacchi, attività di bar e somministrazioni di bevande alcoliche e non, vendita di biglietti gratta e vinci, vendita di altri biglietti senza fornire elementi certi di riscontro in relazione alla questione in esame.
Si rileva, altresì, che parte attrice non ha prodotto alcun elemento oggettivo a supporto delle proprie allegazioni: in particolare, non sono stati depositati i tabulati telefonici, i filmati del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso né i verbali o i rapporti redatti dalle Forze dell'Ordine. Al contrario, Pt 1 si è limitato a produrre ricevute generiche e prive di qualsivoglia attendibilità probatoria, del tutto inidonee a dimostrare sia l'esistenza del danno lamentato sia, soprattutto, il necessario nesso di causalità con l'asserito inadempimento della convenuta. Ne discende, in modo logico e giuridicamente ineludibile, che in difetto della prova del nesso causale, la domanda attorea non può trovare accoglimento. In altri termini, l'omessa dimostrazione del rapporto di causalità tra il comportamento asseritamente inadempiente e il danno lamentato impone il rigetto della pretesa risarcitoria (ex multis, Cass. 23 maggio 2001, n. 7026). Segue il rigetto della domanda.
Per effetto di tale esito del giudizio, le spese e compensi di lite sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del
13/8/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Vittoria
Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1040/2018 R.G., ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore alla rifusione a favore di Controparte_1 (già Controparte 1 delle spese di lite liquidate nell'importo totale di 2500,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Brindisi, 03 giugno 2025
Il gop dott.ssa Vittori Uggenti