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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1161/2024, in grado di appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Barbara Rossetto e Cristina Merlo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito a San Donà di Piave (VE),
Galleria Vidussi n. 10; appellanti contro
collettivamente e impersonalmente;
Controparte_1
(C.F. , Parte_5 C.F._5 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Prian ed elettivamente domiciliata a
Venezia – Mestre, via Rampa Cavalcavia 26/A, presso lo studio del difensore;
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Favaro ed elettivamente domiciliata a
Roma, via T. Salvini n. 2/A, presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 22 appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2204/2024 del Tribunale di Venezia
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenere fondati i motivi suesposti con il presente mezzo di gravame e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
2204/2024 emessa dal Tribunale di Venezia in data 4.6.2024 e pubblicata/comunicata in data 26.6.2024, notificata in data 28.6.2024, respinta ogni eccezione e domanda svolta nei confronti degli appellanti perché infondate in fatto e in diritto, accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare.
Sussistendo gravi e fondati motivi, sospendersi - anche inaudita altera parte -
l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata.
Nel merito:
1. Accertata e dichiarata, per i titoli dedotti, l'occupazione sine titulo da parte del resistente dell'immobile de quo, di proprietà esclusiva dei ricorrenti, ordinarsi al NO , e quindi ai suoi aventi causa e/o eredi che hanno accettato CP_1
l'eredità ovvero che avranno ad accettare l'eredità dello stesso, l'immediato rilascio dell'immobile sito in LA (VE), Piazza Vittoria n. 98, libero da persone e cose, anche interposte, e alla restituzione delle chiavi.
2. Condannarsi per i titoli dedotti il NO , e quindi i suoi aventi CP_1 causa e/o eredi che hanno accettato l'eredità ovvero che avranno ad accettare
l'eredità dello stesso, al pagamento a favore dei ricorrenti di un'indennità di occupazione dell'immobile de quo, dal mese di novembre 2016 sino all'effettivo rilascio, indennità da quantificarsi nella somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
3. Condannarsi il NO , e quindi i suoi aventi causa e/o eredi che CP_1 hanno accettato l'eredità ovvero che avranno ad accettare l'eredità dello stesso, a restituire agli appellanti quanto costoro abbiano versato in esecuzione della sentenza oggi impugnata.
pagina 2 di 22
4. Spese e compensi di avvocato interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie in quanto tardive, ma soprattutto in quanto inammissibili perché trattasi di capitoli formulati genericamente in ordine di tempo e circostanze, nonché comunque inconferenti ai fini del decidere
Per Parte_6
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, anche per tutti i motivi dedotti nel presente atto, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato e/o inconferente in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la
Sentenza del Tribunale di Venezia n. 2204/2024 (R.G. n. 9358/2021).
Nella denegata ipotesi in cui l'intestata Corte di Appello ritenesse in astratto fondate le domande di Controparte,
Nel merito, si chiede il rigetto della domanda di restituzione dell'immobile in virtù della vigenza dell'art. 34 della L. n. 392/1978 e così il rigetto delle domande di risarcimento danni ai sensi dell'art. 1591 c.c. perché inapplicabile e, comunque, qualora fosse ritenuto applicabile con decurtazione dal calcolo del periodo maggio
2019 - febbraio 2021, periodo in cui l'immobile era occupato da altro e diverso soggetto giuridico (Vecos S.r.l.); comunque, In via istruttoria, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ammissibile la domanda ex adverso svolta relativa all'accertamento del
“maggio danno” ex art. 1591 c.c. e, ove ritenuto opportuno dall'intestato
Tribunale, a conferma di quanto indicato sub. V.B.3 si chiede l'escussione dei testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che l'immobile di cui è causa sin dal 2015 presentava i caratteri seguenti: assenza di servizi igienici funzionanti, assenza di impianto di riscaldamento e rinfrescamento funzionante;
presenza di insetti parassiti e scarafaggi, assenza di strutture che rendevano accessibile l'immobile alle persone con disabilità o bisogni particolari;
assenza di alcuna parete divisoria, assenza di spogliatoio per personale;
assenza di porte antipanico;
presenza di infissi datati a
pagina 3 di 22 prima del 1985; intonaci fatiscenti;
serrande fatiscenti;
infissi fatiscenti;
presenza di insetti e scarafaggi;
2) Vero è che l'immobile di cui è causa (sito in LA alla Piazza della Vittoria
n. 98) almeno a data del febbraio 2019 presentava i caratteri risultanti dai fotogrammi che si rammostrano al Teste (cfr. Doc. 6).
Sui capitoli suindicati si chiede vengano escussi i seguenti testimoni:
[...]
, residente in [...]dinanzi all'immobile; , presso Tes_1 Testimone_2
Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco dell'immobile; , Tes_3 presso Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco dell'immobile; Tes_4
, presso Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco dell'immobile;
[...]
presso Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco Testimone_5 dell'immobile.
Con vittoria di spese e compensi.
Per Parte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, anche per tutti i motivi dedotti nel presente atto, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato e/o inconferente in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la
Sentenza del Tribunale di Venezia n. 2204/2024 (R.G. n. 9358/2021).
- Nella denegata ipotesi in cui l'intestata Corte di Appello ritenesse in astratto fondate le domande di Controparte,
Nel merito, si chiede il rigetto della domanda di restituzione dell'immobile in virtù della vigenza dell'art. 34 della L. n. 392/1978 e così il rigetto delle domande di risarcimento danni ai sensi dell'art. 1591 c.c.; comunque, In via istruttoria, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ammissibile la domanda ex adverso svolta relativa all'accertamento del
“maggio danno” ex art. 1591 c.c. e, ove ritenuto opportuno dall'intestato
Tribunale, a conferma di quanto indicato si chiede l'escussione dei testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che l'immobile di cui è causa sin dal 2015 presentava i caratteri seguenti: assenza di servizi igienici funzionanti, assenza di impianto di riscaldamento e rinfrescamento funzionante;
presenza di insetti parassiti e
pagina 4 di 22 scarafaggi, assenza di strutture che rendevano accessibile l'immobile alle persone con disabilità o bisogni particolari;
assenza di alcuna parete divisoria, assenza di spogliatoio per personale;
assenza di porte antipanico;
presenza di infissi datati a prima del 1985; intonaci fatiscenti;
serrande fatiscenti;
infissi fatiscenti;
presenza di insetti e scarafaggi;
2) Vero è che l'immobile di cui è causa (sito in LA alla Piazza della Vittoria
n. 98) almeno a data del febbraio 2019 presentava i caratteri risultanti dai fotogrammi che si rammostrano al Teste (cfr. Doc. 6).
Sui capitoli suindicati si chiede vengano escussi i seguenti testimoni:
[...]
, residente in [...]dinanzi all'immobile; , presso Tes_1 Testimone_2
Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco dell'immobile; , Tes_3 presso Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco dell'immobile; Tes_4
, presso Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco dell'immobile;
[...]
presso Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco Testimone_5 dell'immobile.
Con vittoria di spese e compensi.
Svolgimento del processo
Nel giudizio di primo grado e , entrambi quali Parte_1 Parte_2 eredi di , nonché e , entrambi quali Persona_1 Parte_3 Parte_4 eredi di , convenivano in giudizio , sia in proprio, sia Persona_2 CP_1 quale socio accomandatario della estinta società sia quale Controparte_2 titolare della cessata ditta individuale di , Controparte_2 CP_1 esponendo che:
- e , comproprietarie dell'immobile adibito ad Controparte_3 Persona_2 uso commerciale, sito a LA (VE), piazza Vittoria n. 98, avevano concesso in locazione detto immobile, con contratto del 1° ottobre 1993, alla società Arredamenti Scic s.a.s. di TT PA & C. (canone annuale pari a lire 42.000.000);
- in data 20.9.2004 le locatrici avevano inviato alla società conduttrice regolare disdetta, di talché il contratto era cessato a far data dal 30.9.2005;
pagina 5 di 22 - la conduttrice, però, aveva omesso di riconsegnare l'immobile e aveva continuato a versare mensilmente una somma pari al canone di locazione;
- la società Arredamenti Scic s.a.s. di TT PA & C. veniva cancellata dal
Registro imprese in data 12.1.2007 e l'immobile continuava a essere occupato dal , quale titolare della ditta individuale Arredamenti Scic di PA CP_1
TT, che provvedeva anche a versare mensilmente alle proprietarie la somma di euro 2.422,67;
- decedeva il 3.7.2016; Controparte_3
- dal novembre 2016, non veniva più versato alcunché per l'occupazione dell'immobile e, quindi, i proprietari intimavano alla società Controparte_2 sfratto per morosità (R.G. 8466/2017 Tribunale di Venezia);
[...]
- in detto procedimento interveniva , nella sua veste di titolare CP_1 della ditta individuale di , opponendosi allo Controparte_2 CP_1 sfratto eccependo che la società chiamata in giudizio era estinta;
- nelle more della procedura di sfratto, il 3.5.2018, cessava anche la ditta individuale Arredamenti Scic di PA TT;
- con sentenza n. 2072/2018, pubblicata il 15.11.2018 e non impugnata, il
Tribunale di Venezia rigettava la domanda dei ricorrenti rilevando che non poteva essere accolta la domanda di convalida dello sfratto e/o risoluzione del contratto essendo la società estinta e che non era stata fornita la prova che l'impresa individuale fosse subentrata nel contratto di locazione;
- decedeva in data 12.2.2019; Persona_2
- sul presupposto che medio tempore l'immobile fosse stato rilasciato, i ricorrenti vi immettevano nuovi conduttori, i quali iniziavano a ristrutturarlo;
- , quindi, adiva il Tribunale di Venezia e, assumendo di esserne CP_1 detentore qualificato, instava per la reintegra nel possesso dell'immobile de quo;
- il Tribunale di Venezia, in sede di reclamo avverso l'ordinanza di rilascio emessa in via cautelare, riconosceva in capo al la qualifica di detentore CP_1 qualificato e ne ordinava la reintegra nel possesso dell'immobile, reintegra regolarmente avvenuta.
pagina 6 di 22 Tanto premesso, i ricorrenti, ritenendo che il , sia nella veste di ex socio CP_1 accomandatario della ormai cessata, sia in proprio o Controparte_2 quale titolare dell'impresa individuale anch'essa cessata, stesse occupando l'immobile senza titolo, essendo il contratto di locazione originario cessato a seguito della disdetta dei proprietari e non essendo stato successivamente concluso alcun contratto, chiedevano che venisse accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo da parte del dell'immobile di loro proprietà, con CP_1 condanna del convenuto al rilascio immediato di detto immobile e al pagamento in loro favore di un'indennità di occupazione dal mese di novembre 2016 sino all'effettivo rilascio.
Si costituiva , anche nella sua qualità di ex titolare della ditta CP_1 individuale Arredamenti Scic di PA TT, nonché nella sua qualità di ex socio accomandatario di il quale 1) contestava la sussistenza di Controparte_2 una sua occupazione illegittima dell'immobile e del danno lamentato dai ricorrenti;
2) eccepiva la parziale prescrizione della domanda di condanna al pagamento dell'indennità̀ di occupazione, essendo la stessa riconducibile all'ambito della responsabilità aquiliana con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale;
3) in via riconvenzionale, chiedeva che i ricorrenti venissero condannati a restituirgli quanto da egli corrisposto a titolo di canone di locazione nonostante il contratto fosse cessato e non fosse stato concluso nessun altro contratto tra le parti.
Disposto il mutamento del rito in quello locatizio, ex art. 426 c.p.c., ed esperita la mediazione obbligatoria, il Tribunale, con sentenza n. 2204/2024, rigettava le domande formulate dai ricorrenti e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal , condannava i ricorrenti a restituire a parte CP_1 resistente l'importo di euro 125.978,84, oltre interessi nella misura legale dalla data del 24.6.2022. Compensava, infine, integralmente le spese di lite tra le parti.
In particolare, il Tribunale, rigettate le eccezioni di inammissibilità formulate da parte resistente (l'azione non era qualificabile come azione di rivendica, bensì come un'azione di adempimento dell'obbligo di restituzione di cui all'art. 1591
pagina 7 di 22 c.c.; non sussisteva un rapporto pregiudizialità̀-dipendenza tra la causa e il procedimento possessorio già̀ instaurato nella fase di merito -R.G. n. 6557/2019-
), osservava:
- la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2072/2018 (R.G. n. 8466/2017), passata in giudicato, aveva escluso l'esistenza di un rapporto contrattuale tra i ricorrenti e , avendo rigettato l'azione di sfratto proposta dai CP_1 proprietari proprio sulla base di tale assunto e anche nell'ordinanza del
Tribunale di Venezia, con la quale era stato accolto il reclamo del , il CP_1
Collegio aveva dato atto che detta sentenza aveva accertato il venir meno del contratto del 1993 e l'inesistenza di un contratto di locazione tra il e la CP_1 proprietà ed escluso il subentro del reclamante nell'originario contratto di locazione;
- non essendoci mai stato, ab imis, alcun rapporto tra i ricorrenti e il , CP_1 per effetto dell'accertamento passato in giudicato, l'azione personale esperita andava rigettata e con sé le domande (di natura risarcitoria) volte alla c.d. indennità di occupazione, non essendoci un obbligo contrattuale superstite di restituzione che poggiasse le proprie basi su di un titolo ancorché cessato;
- meritevole di accoglimento era la domanda di restituzione formulata da parte resistente non essendovi allegazioni fondate di controcrediti da far valere nei confronti del che, quindi, aveva versato indebitamente delle somme CP_1 per un titolo inesistente, tenendo, però, conto della prescrizione maturata fino al giugno 2012;
- la richiesta rivalutazione non era dovuta, trattandosi di debiti di valuta e non avendo il dimostrato il maggior danno rispetto a quanto da CP_1 corrispondersi a titolo di interessi.
Avverso detta sentenza proponevano appello , , Parte_1 Parte_2
e , sulla base dei motivi di seguito esposti. Parte_3 Parte_4
Con separato ricorso gli appellanti chiedevano la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e con memoria difensiva, depositata il 25 luglio 2024, si costituiva contestando la sussistenza del fumus boni CP_1 iuris e del periculum in mora.
pagina 8 di 22 All'udienza del 30.7.2024, fissata per l'inibitoria, il procuratore dell'appellato dichiarava che era deceduto il 19 marzo 2024 e la Corte dichiarava CP_1
l'interruzione del processo.
Riassunto il processo da parte degli appellanti nei confronti degli eredi di
[...]
, collettivamente e impersonalmente, all'udienza fissata per discutere CP_1 sull'inibitoria si è costituita quale erede beneficiata del Parte_5 predetto.
Disposta dal Collegio, con ordinanza del 30.10.2024, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 15 gennaio 2025, si sono costituite e , quali eredi beneficiate del , Parte_5 Parte_6 CP_1 opponendosi all'accoglimento del gravame.
Le parti hanno proceduto, quindi, alla discussione e la Corte ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
Motivi della decisione
Occorre premettere e precisare che gli appellanti hanno riassunto la causa, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., notificando il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione agli eredi di , collettivamente e CP_1 impersonalmente, presso l'ultimo domicilio del defunto, nonché a Parte_5
e a , rispettivamente moglie e figlia del ,
[...] Parte_6 CP_1 riproponendo tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio.
Soltanto e , dichiarando di avere accettato Parte_6 Parte_5
l'eredità di con beneficio di inventario, si sono ritualmente CP_1 costituite, mentre nessun altro erede si è costituito nonostante l'avv. Favaro, difensore di , ne abbia dichiarato l'esistenza. Parte_6
La Corte non ritiene infatti di condividere l'assunto fatto proprio dalla recente pronuncia della Cassazione di n. 15995 del 18.5.22 - la quale sostiene che in caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente e impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è
pagina 9 di 22 altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote - la quale verrebbe di fatto ad elidere la natura e la portata del secondo comma dell'art. 303 c.p.c., senza tenere conto che le divisate problematiche, laddove sollevate dagli interessati, ben sarebbero poi risolubili in sede esecutiva, così evitando di aggravare il giudizio di cognizione di questioni che in realtà potrebbero anche non essere mai sollevate, preferendo pertanto fare proprio sul punto l'insegnamento di cui alle precedenti pronunce n. 10336 del 17.5.05 e n.
217 del 12.1.15, la quale afferma che l'eventuale sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius in favore della controparte può essere pronunziata nei confronti degli eredi senza necessariamente procedere alla preventiva individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano che il Tribunale, escludendo che (persona fisica e titolare dell'omonima impresa CP_1 individuale) potesse essere indicato quale “conduttore”, avrebbe, però, omesso di pronunciarsi sulla domanda da loro svolta nei confronti di nella sua CP_1 qualità di socio accomandatario della cessata società Controparte_2 nonostante la richiesta fosse stata rivolta nei confronti del predetto in tale veste, come espressamente indicato nel ricorso introduttivo e nel verbale di udienza del
19.7.2022 dove si affermava che il contratto di locazione era cessato per disdetta dei locatori e che il conduttore (quale socio accomandatario e legale CP_1 rappresentante della - poi cessata - società non aveva Controparte_2 adempiuto l'obbligazione di restituire l'immobile. Nella stringata motivazione della sentenza non esisterebbe neppure un rigo che faccia riferimento a tale domanda e nei confronti di , quale socio accomandatario, non si sarebbe mai CP_1 formato in precedenza alcun giudicato, posto che in nessuno dei provvedimenti richiamati dal Tribunale si era mai statuito alcunché in relazione al socio accomandatario. La domanda, così come formulata, sarebbe fondata in quanto alla cessazione del contratto di locazione per disdetta del proprietario, sorge in pagina 10 di 22 capo alla parte conduttrice l'obbligo di restituire il bene locato e di corrispondere l'indennità di occupazione sino all'effettivo rilascio, ai sensi dell'art. 1591 c.c. A fondamento della loro domanda gli appellanti richiamano i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, anche in materia locatizia, le obbligazioni contrattuali originariamente assunte dalla società estinta vengono trasferite automaticamente ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. Nel caso di specie sarebbe incontestato che: 1) il contratto di locazione si è risolto alla data del
30.9.2005 per disdetta comunicata dai locatori;
2) la conduttrice CP_2 era venuta meno all'obbligo di restituire l'immobile, continuando ad
[...] occuparlo e a versare l'indennità per l'occupazione; 3) alla cessazione della predetta società (12.1.2007), ai sensi dell'art. 2312 c.c., tali obbligazioni erano passate in capo al socio accomandatario della stessa, , il quale aveva CP_1 omesso di restituire l'immobile alla proprietà; 4) l'indennità di occupazione era stata versata, sino all'ottobre 2016, dal medesimo , che ivi aveva CP_1 continuato a svolgere la sua attività imprenditoriale. Ribadiscono, infine, che era stato convenuto nel giudizio di primo grado anche nella sua CP_1 veste di socio accomandatario della società estinta ed evidenziano che lo stesso si era costituito in giudizio anche in tale veste.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che, conseguentemente, il
Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda di condanna al pagamento della indennità di occupazione tenuto conto che , socio CP_1 accomandatario, era subentrato non solo nell'obbligazione restitutoria, ma anche in quella risarcitoria (Cass. n. 10926/2018). Secondo gli appellanti il CP_1 dovrebbe essere condannato a corrispondere la somma mensile di euro 2.500,00, in considerazione del fatto che essi avevano dimostrato che nel 2019 l'immobile poteva essere locato con un canone mensile di euro 2.500,00, o, in subordine,
l'importo mensile di euro 2.422,67, pari al canone di locazione convenuto nel contratto di locazione. Nessuna prescrizione si sarebbe verificata dovendosi pagina 11 di 22 applicare nella fattispecie quella ordinaria, decennale, stante la natura contrattuale della responsabilità del . CP_1
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza del
Tribunale di Venezia nella parte in cui, senza adeguata motivazione, ha accolto la domanda di restituzione svolta da parte resistente, sia pure parzialmente, benché le somme versate dovessero ritenersi irripetibili in quanto il versamento delle somme mensili da parte del , quale socio accomandatario della società CP_1 estinta, in assenza della restituzione dell'immobile, avveniva ai sensi dell'art. 1591 c.c. per l'occupazione dell'immobile, a titolo di indennità. La sentenza, pur dando atto sia dell'occupazione dell'immobile dopo la disdetta del contratto, sia dei pagamenti avvenuti ad opera di , avrebbe violato il principio di CP_1 diritto secondo il quale colui il quale occupi un immobile di fatto, senza un titolo che giustifichi la sua detenzione, è tenuto a corrispondere al proprietario il prezzo di tale occupazione e che quanto versato per compensare un tale godimento non
è ripetibile. Riconoscere il diritto del a vedersi restituito quanto versato CP_1 comporterebbe un ingiustificato e illegittimo arricchimento a favore dello stesso e a danno della proprietà, al contempo significherebbe anche riconoscergli il diritto di occupare l'immobile senza alcun corrispettivo (Cass. n. 3971/2019; Cass. n.
4849/1991).
Nella memoria di costituzione, depositata nella fase di inibitoria il 25.7.2024 dal difensore di (deceduto il 19.3.2024), si evidenziava la correttezza CP_1 della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Venezia aveva condannato gli appellanti a ripetere in favore del le somme che egli aveva CP_1 indebitamente versato a titolo di canoni di locazione, in ragione della già accertata inesistenza di un contratto di locazione tra le parti in causa, atteso che
1) il contratto del 1° ottobre 1993, concluso tra le proprietarie e la società
Arredamenti Scic s.a.s. di PA TT & C. era cessato il 30 settembre 2005, in seguito alla disdetta delle proprietarie, mentre solo successivamente (12.1.2007) era intervenuta la cancellazione di detta società e la costituzione (22.1.2007) della ditta individuale del;
2) era pacifico, in quanto accertato con forza di CP_1 giudicato dal Tribunale di Venezia (sentenza n. 2072/2018), che successivamente pagina 12 di 22 non era stato concluso un nuovo contratto tra la ditta individuale Arredamenti
Scic di PA TT, e/o con personalmente, e che non era CP_1 intervenuta nessuna successione del nel contratto stipulato con la società CP_1
Arredamenti Scic s.a.s. di PA TT & C. e nelle obbligazioni discendenti da tale contratto. Si rilevava, inoltre, che, nonostante l'inesistenza di un qualsivoglia contratto di locazione tra le parti, il , quantomeno a partire dal gennaio CP_1
2007 e fino al novembre 2016 aveva corrisposto alle proprietarie le somme pretese dalle stesse sempre e solo a titolo di canone di locazione commerciale, e non ai sensi dell'art. 1591 c.c., e che il fenomeno “successorio” era stato espressamente escluso dalla sentenza del Tribunale di Venezia, passata in giudicato nel gennaio 2019, che nel procedimento di sfratto instaurato dai proprietari nel 2017 nei confronti della società Arredamenti Scic s.a.s. di PA
TT & C., nel quale era intervenuto il , quale titolare della ditta CP_1 individuale, eccependo l'inesistenza di un contratto tra le parti in causa, aveva accolto tale eccezione e rigettato la domanda dei proprietari in considerazione dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società conduttrice
(Arredamenti Scic S.a.s. di TT PA & C.) e della sua definitiva estinzione, mancando nel caso di specie proprio il presupposto della domanda, ossia un contratto valido e esistente tra le parti in giudizio, ossia , Parte_1 [...]
, da un lato e la Controparte_4 Controparte_5
, dall'altro.
[...]
Si evidenziava, infine, che nessun fenomeno successorio avrebbe potuto ipotizzarsi atteso che nella fattispecie il contratto non era cessato a causa della estinzione della società, bensì a causa della disdetta espressa della parte locatrice e, conseguentemente non sarebbe stato possibile ritenere che fosse intervenuta una successione “per saltum” direttamente dalla società in accomandita semplice, parte conduttrice, a , il quale aveva iniziato a detenere CP_1 autonomamente l'immobile dal gennaio 2007, in un momento, quindi, in cui il contratto in oggetto era cessato già da oltre un anno, la società locataria si era nel mentre estinta e la ditta individuale non era nemmeno costituita.
pagina 13 di 22 Trattandosi di contratto inesistente, sussisteva il diritto del a vedersi CP_1 restituire le somme indebitamente corrisposte ai proprietari. Dell'occupazione
(eventualmente) sine titulo rappresentata dai proprietari, risulterebbe responsabile tuttalpiù il (persona fisica), avendo egli (e non altro CP_1 soggetto) illegittimamente occupato l'immobile a partire dal gennaio 2007, salvo sempre la prescrizione e salva comunque la natura extracontrattuale della pretesa, con conseguente necessità, da parte dei proprietari, di provare di avere subito il danno lamentato, onere non assolto dai predetti e, comunque, inconferente rispetto alle domande di condanna fondate sull'art. 1591 c.c.
e nel costituirsi quali eredi beneficiate di Parte_6 Parte_5
, con deduzioni analoghe a quelle sopra esposte, chiedono che CP_1
l'appello venga rigettato in quanto:
1) a seguito alla cancellazione della società non si era verificata una successione ex lege nel rapporto di locazione del socio accomandatario della società conduttrice, come affermato nella sentenza n. 2072/2018 emessa dal Tribunale di
Venezia, passata in giudicato, e tenuto conto che la società conduttrice aveva sempre richiesto l'indennità di avviamento ex art. 34 legge n. 392/1978 e che, fin quando tale corresponsione non avvenga la ritenzione dell'immobile da parte del conduttore avviene “de iure” e rappresenta la causa di giustificazione impeditiva dell'adempimento della scadenza dell'obbligo di consegna, con la conseguenza che non insorgono la mora nella riconsegna e il conseguente obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 1591 c.c. Pertanto, non era sorto in capo al CP_1 alcun obbligo di restituzione dell'immobile de quo, né tanto meno quello di corresponsione dell'indennità ex art. 1591 c.c. conseguentemente sarebbe infondata la domanda risarcitoria in relazione alla quale dovrebbe valere, ex art. 2043 c.c., la prescrizione quinquennale;
2) il quantum richiesto dagli appellanti non sarebbe corretto atteso che per un periodo di tempo l'immobile era stato sottratto alla detenzione del , e CP_1 nuova sarebbe la domanda relativa al maggior danno richiesto, anche alla luce delle condizioni dell'immobile;
pagina 14 di 22 3) infondato sarebbe il terzo motivo di impugnazione in considerazione del fatto che la domanda era stata formulata dagli appellanti a titolo di canoni scaduti.
Così sinteticamente riassunte le articolate argomentazioni svolte dalle parti in causa, ritiene il Collegio che l'appello debba essere accolto nei termini che di seguito si specificheranno.
Fondati sono il primo e il secondo motivo di impugnazione che, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Nel ricorso introduttivo i ricorrenti, proprietari dell'immobile oggetto di causa, convenivano in giudizio anche nella sua veste di socio CP_1 accomandatario della estinta società lamentando che il Controparte_2 contratto di locazione era cessato per disdetta delle locatrici ma che il conduttore
, quale socio accomandatario e legale rappresentante della - poi CP_1 cessata - società non aveva adempiuto l'obbligazione di Controparte_2 restituire l'immobile.
si era costituito in giudizio anche nella sua qualità di già titolare CP_1 della ditta individuale di e nella sua qualità di già Controparte_2 CP_1 socio accomandatario di Controparte_2
Sulla domanda così come proposta dai ricorrenti, il Tribunale, nella sentenza impugnata, si è limitato a rilevare che la sentenza del Tribunale di Venezia n.
2071/2018, passata in giudicato, aveva escluso l'esistenza di un rapporto contrattuale tra parti ricorrenti e , avendo rigettato l'azione di sfratto CP_1 proposta nei confronti della società estinta e avendo negato esplicitamente che l'impresa individuale del fosse subentrata nel contratto di locazione. CP_1
Pertanto, sull'assunto che non c'era mai stato, ab imis, alcun rapporto tra i ricorrenti e il per effetto dell'accertamento passato in giudicato, l'azione CP_1 personale esperita dai ricorrenti andava rigettata, al pari delle domande di natura risarcitoria volte alla c.d. indennità di occupazione.
Tale valutazione non appare corretta.
Nel procedimento R.G. n. 8466/2017, definito dalla sentenza n. 2072/2018, passata in giudicato, i ricorrenti intimavano lo sfratto per Parte_7
pagina 15 di 22 morosità alla società Arredamenti Scic s.a.s. di TT PA & C. deducendo che detta società si era resa morosa al pagamento dei canoni dal novembre 2016.
Il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda perché, in considerazione della cancellazione dal Registro imprese della società intimata, nella fattispecie mancava il presupposto della domanda, cioè un contratto valido ed esistente tra le parti e, conseguentemente, la morosità lamentata.
Inoltre, il Tribunale ha rigettato la domanda formulata nei confronti di
[...]
, quale titolare della ditta individuale, in quanto non era stato provato il CP_1 subentro del predetto nell'originario contratto di locazione.
Invece, nella domanda proposta nel giudizio di primo grado, i ricorrenti deducevano che il contratto di locazione del 1° ottobre 1993, stipulato tra le allora proprietarie e la società Arredamenti Scic s.a.s. di TT PA & C. era cessato il 30.9.2005, a seguito della disdetta delle locatrici (20.9.2004), senza che la conduttrice, poi estinta il 12.1.2007, riconsegnasse l'immobile.
Pertanto, lamentando che il , anche nella veste di ex socio accomandatario CP_1 della ormai cessata, stesse occupando l'immobile oggetto Controparte_2 di causa senza averne titolo, chiedevano che il Tribunale disponesse il rilascio immediato dell'immobile e che il fosse condannato a versare una CP_1 indennità di occupazione dal novembre 2016 sino all'effettivo rilascio.
Appare, pertanto, con chiarezza che le domande formulate nel procedimento definito con sentenza passata in giudicato (convalida dello sfratto per morosità e
/o risoluzione del contratto) e quelle oggetto del presente giudizio divergono, sia in relazione alla causa petendi, sia in relazione al petitum, con la conseguenza che nessun giudicato si è formato in relazione a tali ultime domande.
Tanto precisato, le domande formulate dagli appellanti meritano di essere accolte.
Sono circostanze pacifiche che:
- l'immobile oggetto di causa era stato concesso in locazione (1° ottobre 1993) dalle comproprietarie e alla società Controparte_3 Persona_2
Arredamenti Scic s.a.s. di TT PA & C. per un canone annuale di lire
42.000.000;
pagina 16 di 22 - il 20.9.2004 le locatrici inviavano alla conduttrice regolare disdetta e il contratto cessava a far data dal 30.9.2005;
- l'immobile non veniva restituito dalla società conduttrice, la quale continuava a versare mensilmente una somma pari al canone di locazione;
- la società Arredamenti Scic s.a.s. di TT PA & C. veniva cancellata dal
Registro imprese il 12.1.2007;
- l'immobile non veniva restituito alle locatrici da , socio CP_1 accomandatario della suddetta società, il quale continuava a occupare l'immobile e a versar mensilmente alle proprietarie la somma di euro
2.422,67;
- dal novembre 2016 nulla veniva più corrisposto ai proprietari e l'immobile non veniva restituito.
A fronte di tali circostanze, in particolare della cessazione del contratto di locazione e della cessazione della società conduttrice, sussisteva e sussiste il diritto dei proprietari ad ottenere la restituzione del bene e la corresponsione dell'indennità per l'occupazione dello stesso.
Singolari appaiono le difese svolte dal , prima, e dalle odierne resistenti, CP_1 poi.
In particolare nel giudizio davanti al Tribunale di Venezia si eccepiva l'inesistenza di un qualsivoglia contratto di locazione, sia nei confronti della società, perché estinta, sia del persona fisica o titolare della ditta individuale, non CP_1 essendo mai stato stipulato un contratto tra le parti, mentre nell'ambito del procedimento di reclamo avverso l'ordinanza che aveva rigettato la domanda di reintegrazione del possesso, il censurava tale ordinanza nella parte in cui CP_1 affermava che egli non aveva alcun titolo a fondamento della detenzione, assumendo, invece, di essere titolare del diritto all'indennità da perdita dell'avviamento e del correlato diritto di ritenzione, in quanto il contratto del 1993 era venuto meno, a seguito della disdetta comunicata dai proprietari, e il diritto all'indennità – originariamente spettante alla società – si era trasferito a lui in virtù dei principi giurisprudenziali in materia di estinzione e cancellazione dal
Registro delle imprese delle società di persone (trasferimento delle poste attive e pagina 17 di 22 dei debiti in capo ai soci superstiti). In particolare, secondo il , l'assenza di CP_1 un rapporto contrattuale tra i proprietari e lui personalmente era irrilevante, dal momento che egli deteneva l'immobile in forza del diritto di ritenzione a lui spettante quale socio accomandatario della società estinta.
Appare evidente la contraddittorietà delle tesi sostenute dal nei diversi CP_1 giudizi al solo fine di adeguare le proprie difese in relazione alle domande formulate nei suoi confronti: da una parte si esclude la sua responsabilità mancando un contratto tra le parti, dall'altro si afferma il suo diritto di rimanere
(senza nulla corrispondere) nella detenzione dell'immobile sulla base di un diritto di ritenzione derivante dalla sua qualifica di socio accomandatario della estinta società.
Orbene, come più volte affermato dalla Suprema Corte, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. 11411/2024; Cass. n.
30832/2023; Cass. S.U. n. 6070/2013).
Nel caso di specie, successivamente alla cessazione del contratto di locazione, la società conduttrice non ha provveduto a restituire l'immobile alle proprietarie, e dopo l'estinzione della società tale obbligo non è stato adempiuto dal socio accomandatario, , il quale era succeduto nei rapporti obbligatori CP_1 facenti capo alla società estinta (art. 2312 c.c.) non adempiuti dalla stessa.
Prive di prego sono le affermazioni di parte resistente nella parte in cui vi sarebbe stato un diritto di ritenzione in capo al , proprio in quanto successore della CP_1 società, conseguente al suo diritto di ottenere l'indennità di avviamento commerciale.
pagina 18 di 22 In primo luogo, si osserva che il conduttore, il quale alla scadenza del contratto non restituisca l'immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è comunque obbligato al pagamento del corrispettivo, a nulla rilevando che continui a godere dell'immobile per l'esercizio della sua attività
o, al contrario, si limiti a detenerlo astenendosi dall'utilizzarlo (Cass. civ. S.U. n.
1177/2000).
In secondo luogo, non risulta in alcun modo provato che la società conduttrice abbia mai chiesto alle locatrici, successivamente alla cessazione del contratto e anteriormente alla sua estinzione, il pagamento dell'indennità di avviamento, ai sensi dell'art. 34 legge 392/1978 (nessun documento è stato prodotto in giudizio che attesti tale domanda, né sono state formulate istanza istruttorie), né tantomeno tale domanda è stata formulata nel giudizio di primo grado, come chiaramente si desume dalle domande formulate nella comparsa di costituzione del 23.6.2022, dove, in particolare, il , chiedeva il rigetto della domanda di CP_1 rilascio richiamando (par. III) l'ordinanza di reintegrazione del possesso dell'11.6.2020 che aveva riconosciuto la sua qualifica di detentore qualificato.
Sul punto occorre rilevare che la reintegra è stata disposta dal Tribunale soltanto in conseguenza della circostanza che il aveva prodotto in giudizio il titolo CP_1 in forza del quale la società aveva iniziato a detenere il Controparte_2 bene. Secondo il Tribunale l'estinzione della società e il venir meno del contratto non era rilevante, non avendo fatto venire meno la detenzione del , quale CP_1 socio accomandatario superstite della società e legale rappresentante. Pertanto, a fronte di tale detenzione qualificata, la condotta dei proprietari, che nel marzo
2019 avevano ripreso possesso dell'unità immobiliare facendosi ragione da sé, veniva configurata proprio come uno degli illeciti possessori tipici.
Peraltro, in caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la società ha posto in essere un comportamento pagina 19 di 22 inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci (Cass. n. 16758/2010).
Devono, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, essere accolte le domande formulate dai proprietari e gli eredi di , Parte_7 CP_1 impersonalmente e collettivamente, nonché e Parte_6 Parte_5 dichiaratesi eredi beneficiate, devono essere condannati a rilasciare immediatamente l'immobile e a corrispondere, e Parte_6 Parte_5 nei limiti di quanto ereditato, per l'occupazione senza titolo dello
[...] stesso, l'importo di euro 2.422,67 mensili, pari al canone precedentemente corrisposto dalla società locatrice, ai sensi dell'art. 1591 c.c., per i periodi in cui il ne ha avuto la detenzione. CP_1
Dal computo si deve, però, escludere il periodo di tempo in cui i proprietari ne avevano ripreso il possesso (dal marzo 2019 – ordinanza reclamo pag.
5 - al 16 febbraio 2021 -pag. 3 atto di appello).
Parimenti fondato è il terzo motivo di impugnazione atteso che, sulla base di quanto precedentemente esposto, le somme corrisposte dal , CP_1 successivamente alla cessazione del contratto e all'estinzione della società, non sono state versate indebitamente per un titolo inesistente, come ritenuto dal
Tribunale di Venezia, ma trovano la loro giustificazione proprio nell'obbligazione del socio accomandatario succeduto alla società nelle obbligazioni non adempiute, il quale non ha restituito l'immobile ai proprietari, ha goduto dell'immobile e ha corrisposto alla proprietà il corrispettivo per tale godimento solo fino all'ottobre
2016.
Irrilevanti appaiono le istanze istruttorie formulate dalle resistenti in quanto lo stato dei luoghi, rappresentato dalle fotografie prodotte, attiene a un momento in cui la detenzione dell'immobile era in capo al , il quale ne doveva curare CP_1
l'ordinaria manutenzione. Inoltre, non può sottacersi che con le missive inviate dalla società alle proprietarie, (doc. 2 e 3) si lamentava soltanto la non conformità
a norma della caldaia, mentre le successive missive (doc. 4 e 5) sono state inviate in concomitanza, e successivamente, al mancato pagamento di quanto dovuto per l'occupazione dell'immobile. Non è certo, quindi, possibile sostenere pagina 20 di 22 che i proprietari si siano totalmente disinteressati dell'immobile e che nulla sia loro dovuto.
Alla luce della riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali che seguono la soccombenza di parte appellata.
Le spese di primo grado devono essere poste a carico degli eredi di CP_1
e sono liquidate come in dispositivo (scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e parametri minimi per le fasi di trattazione e decisionale).
Le spese dl presente grado, invece, devono essere poste a carico di Parte_5
e , limitatamente a quanto ereditato, e sono liquidate
[...] Parte_6 come in dispositivo (scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e parametri minimi per la fase decisionale, senza fase istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 2204/2024 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
- in accoglimento dell'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
e condanna gli eredi di e Parte_3 Parte_4 CP_1
e a rilasciare immediatamente l'immobile Parte_5 Parte_6 sito a LA (VE), piazza Vittoria n. 98, libero da persone e cose, anche interposte, e al pagamento in favore degli appellanti dell'importo di euro
2.422,67 mensili dal novembre 2016 al febbraio 2019 e dal 16 febbraio 2021 all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da nel giudizio di CP_1 primo grado;
- condanna gli eredi di a corrispondere agli appellanti le spese di CP_1 lite del primo grado di giudizio liquidate in euro 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e accessori di legge;
pagina 21 di 22 - condanna e a corrispondere agli appellanti Parte_5 Parte_6 le spese di lite del presente grado liquidate in euro 5.211,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e accessori come per legge.
Venezia, 15 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1161/2024, in grado di appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Barbara Rossetto e Cristina Merlo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito a San Donà di Piave (VE),
Galleria Vidussi n. 10; appellanti contro
collettivamente e impersonalmente;
Controparte_1
(C.F. , Parte_5 C.F._5 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Prian ed elettivamente domiciliata a
Venezia – Mestre, via Rampa Cavalcavia 26/A, presso lo studio del difensore;
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Favaro ed elettivamente domiciliata a
Roma, via T. Salvini n. 2/A, presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 22 appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2204/2024 del Tribunale di Venezia
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenere fondati i motivi suesposti con il presente mezzo di gravame e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
2204/2024 emessa dal Tribunale di Venezia in data 4.6.2024 e pubblicata/comunicata in data 26.6.2024, notificata in data 28.6.2024, respinta ogni eccezione e domanda svolta nei confronti degli appellanti perché infondate in fatto e in diritto, accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare.
Sussistendo gravi e fondati motivi, sospendersi - anche inaudita altera parte -
l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata.
Nel merito:
1. Accertata e dichiarata, per i titoli dedotti, l'occupazione sine titulo da parte del resistente dell'immobile de quo, di proprietà esclusiva dei ricorrenti, ordinarsi al NO , e quindi ai suoi aventi causa e/o eredi che hanno accettato CP_1
l'eredità ovvero che avranno ad accettare l'eredità dello stesso, l'immediato rilascio dell'immobile sito in LA (VE), Piazza Vittoria n. 98, libero da persone e cose, anche interposte, e alla restituzione delle chiavi.
2. Condannarsi per i titoli dedotti il NO , e quindi i suoi aventi CP_1 causa e/o eredi che hanno accettato l'eredità ovvero che avranno ad accettare
l'eredità dello stesso, al pagamento a favore dei ricorrenti di un'indennità di occupazione dell'immobile de quo, dal mese di novembre 2016 sino all'effettivo rilascio, indennità da quantificarsi nella somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
3. Condannarsi il NO , e quindi i suoi aventi causa e/o eredi che CP_1 hanno accettato l'eredità ovvero che avranno ad accettare l'eredità dello stesso, a restituire agli appellanti quanto costoro abbiano versato in esecuzione della sentenza oggi impugnata.
pagina 2 di 22
4. Spese e compensi di avvocato interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie in quanto tardive, ma soprattutto in quanto inammissibili perché trattasi di capitoli formulati genericamente in ordine di tempo e circostanze, nonché comunque inconferenti ai fini del decidere
Per Parte_6
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, anche per tutti i motivi dedotti nel presente atto, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato e/o inconferente in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la
Sentenza del Tribunale di Venezia n. 2204/2024 (R.G. n. 9358/2021).
Nella denegata ipotesi in cui l'intestata Corte di Appello ritenesse in astratto fondate le domande di Controparte,
Nel merito, si chiede il rigetto della domanda di restituzione dell'immobile in virtù della vigenza dell'art. 34 della L. n. 392/1978 e così il rigetto delle domande di risarcimento danni ai sensi dell'art. 1591 c.c. perché inapplicabile e, comunque, qualora fosse ritenuto applicabile con decurtazione dal calcolo del periodo maggio
2019 - febbraio 2021, periodo in cui l'immobile era occupato da altro e diverso soggetto giuridico (Vecos S.r.l.); comunque, In via istruttoria, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ammissibile la domanda ex adverso svolta relativa all'accertamento del
“maggio danno” ex art. 1591 c.c. e, ove ritenuto opportuno dall'intestato
Tribunale, a conferma di quanto indicato sub. V.B.3 si chiede l'escussione dei testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che l'immobile di cui è causa sin dal 2015 presentava i caratteri seguenti: assenza di servizi igienici funzionanti, assenza di impianto di riscaldamento e rinfrescamento funzionante;
presenza di insetti parassiti e scarafaggi, assenza di strutture che rendevano accessibile l'immobile alle persone con disabilità o bisogni particolari;
assenza di alcuna parete divisoria, assenza di spogliatoio per personale;
assenza di porte antipanico;
presenza di infissi datati a
pagina 3 di 22 prima del 1985; intonaci fatiscenti;
serrande fatiscenti;
infissi fatiscenti;
presenza di insetti e scarafaggi;
2) Vero è che l'immobile di cui è causa (sito in LA alla Piazza della Vittoria
n. 98) almeno a data del febbraio 2019 presentava i caratteri risultanti dai fotogrammi che si rammostrano al Teste (cfr. Doc. 6).
Sui capitoli suindicati si chiede vengano escussi i seguenti testimoni:
[...]
, residente in [...]dinanzi all'immobile; , presso Tes_1 Testimone_2
Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco dell'immobile; , Tes_3 presso Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco dell'immobile; Tes_4
, presso Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco dell'immobile;
[...]
presso Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco Testimone_5 dell'immobile.
Con vittoria di spese e compensi.
Per Parte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, anche per tutti i motivi dedotti nel presente atto, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato e/o inconferente in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la
Sentenza del Tribunale di Venezia n. 2204/2024 (R.G. n. 9358/2021).
- Nella denegata ipotesi in cui l'intestata Corte di Appello ritenesse in astratto fondate le domande di Controparte,
Nel merito, si chiede il rigetto della domanda di restituzione dell'immobile in virtù della vigenza dell'art. 34 della L. n. 392/1978 e così il rigetto delle domande di risarcimento danni ai sensi dell'art. 1591 c.c.; comunque, In via istruttoria, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ammissibile la domanda ex adverso svolta relativa all'accertamento del
“maggio danno” ex art. 1591 c.c. e, ove ritenuto opportuno dall'intestato
Tribunale, a conferma di quanto indicato si chiede l'escussione dei testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che l'immobile di cui è causa sin dal 2015 presentava i caratteri seguenti: assenza di servizi igienici funzionanti, assenza di impianto di riscaldamento e rinfrescamento funzionante;
presenza di insetti parassiti e
pagina 4 di 22 scarafaggi, assenza di strutture che rendevano accessibile l'immobile alle persone con disabilità o bisogni particolari;
assenza di alcuna parete divisoria, assenza di spogliatoio per personale;
assenza di porte antipanico;
presenza di infissi datati a prima del 1985; intonaci fatiscenti;
serrande fatiscenti;
infissi fatiscenti;
presenza di insetti e scarafaggi;
2) Vero è che l'immobile di cui è causa (sito in LA alla Piazza della Vittoria
n. 98) almeno a data del febbraio 2019 presentava i caratteri risultanti dai fotogrammi che si rammostrano al Teste (cfr. Doc. 6).
Sui capitoli suindicati si chiede vengano escussi i seguenti testimoni:
[...]
, residente in [...]dinanzi all'immobile; , presso Tes_1 Testimone_2
Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco dell'immobile; , Tes_3 presso Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco dell'immobile; Tes_4
, presso Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco dell'immobile;
[...]
presso Agenzia Domus Nova in LA sita a fianco Testimone_5 dell'immobile.
Con vittoria di spese e compensi.
Svolgimento del processo
Nel giudizio di primo grado e , entrambi quali Parte_1 Parte_2 eredi di , nonché e , entrambi quali Persona_1 Parte_3 Parte_4 eredi di , convenivano in giudizio , sia in proprio, sia Persona_2 CP_1 quale socio accomandatario della estinta società sia quale Controparte_2 titolare della cessata ditta individuale di , Controparte_2 CP_1 esponendo che:
- e , comproprietarie dell'immobile adibito ad Controparte_3 Persona_2 uso commerciale, sito a LA (VE), piazza Vittoria n. 98, avevano concesso in locazione detto immobile, con contratto del 1° ottobre 1993, alla società Arredamenti Scic s.a.s. di TT PA & C. (canone annuale pari a lire 42.000.000);
- in data 20.9.2004 le locatrici avevano inviato alla società conduttrice regolare disdetta, di talché il contratto era cessato a far data dal 30.9.2005;
pagina 5 di 22 - la conduttrice, però, aveva omesso di riconsegnare l'immobile e aveva continuato a versare mensilmente una somma pari al canone di locazione;
- la società Arredamenti Scic s.a.s. di TT PA & C. veniva cancellata dal
Registro imprese in data 12.1.2007 e l'immobile continuava a essere occupato dal , quale titolare della ditta individuale Arredamenti Scic di PA CP_1
TT, che provvedeva anche a versare mensilmente alle proprietarie la somma di euro 2.422,67;
- decedeva il 3.7.2016; Controparte_3
- dal novembre 2016, non veniva più versato alcunché per l'occupazione dell'immobile e, quindi, i proprietari intimavano alla società Controparte_2 sfratto per morosità (R.G. 8466/2017 Tribunale di Venezia);
[...]
- in detto procedimento interveniva , nella sua veste di titolare CP_1 della ditta individuale di , opponendosi allo Controparte_2 CP_1 sfratto eccependo che la società chiamata in giudizio era estinta;
- nelle more della procedura di sfratto, il 3.5.2018, cessava anche la ditta individuale Arredamenti Scic di PA TT;
- con sentenza n. 2072/2018, pubblicata il 15.11.2018 e non impugnata, il
Tribunale di Venezia rigettava la domanda dei ricorrenti rilevando che non poteva essere accolta la domanda di convalida dello sfratto e/o risoluzione del contratto essendo la società estinta e che non era stata fornita la prova che l'impresa individuale fosse subentrata nel contratto di locazione;
- decedeva in data 12.2.2019; Persona_2
- sul presupposto che medio tempore l'immobile fosse stato rilasciato, i ricorrenti vi immettevano nuovi conduttori, i quali iniziavano a ristrutturarlo;
- , quindi, adiva il Tribunale di Venezia e, assumendo di esserne CP_1 detentore qualificato, instava per la reintegra nel possesso dell'immobile de quo;
- il Tribunale di Venezia, in sede di reclamo avverso l'ordinanza di rilascio emessa in via cautelare, riconosceva in capo al la qualifica di detentore CP_1 qualificato e ne ordinava la reintegra nel possesso dell'immobile, reintegra regolarmente avvenuta.
pagina 6 di 22 Tanto premesso, i ricorrenti, ritenendo che il , sia nella veste di ex socio CP_1 accomandatario della ormai cessata, sia in proprio o Controparte_2 quale titolare dell'impresa individuale anch'essa cessata, stesse occupando l'immobile senza titolo, essendo il contratto di locazione originario cessato a seguito della disdetta dei proprietari e non essendo stato successivamente concluso alcun contratto, chiedevano che venisse accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo da parte del dell'immobile di loro proprietà, con CP_1 condanna del convenuto al rilascio immediato di detto immobile e al pagamento in loro favore di un'indennità di occupazione dal mese di novembre 2016 sino all'effettivo rilascio.
Si costituiva , anche nella sua qualità di ex titolare della ditta CP_1 individuale Arredamenti Scic di PA TT, nonché nella sua qualità di ex socio accomandatario di il quale 1) contestava la sussistenza di Controparte_2 una sua occupazione illegittima dell'immobile e del danno lamentato dai ricorrenti;
2) eccepiva la parziale prescrizione della domanda di condanna al pagamento dell'indennità̀ di occupazione, essendo la stessa riconducibile all'ambito della responsabilità aquiliana con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale;
3) in via riconvenzionale, chiedeva che i ricorrenti venissero condannati a restituirgli quanto da egli corrisposto a titolo di canone di locazione nonostante il contratto fosse cessato e non fosse stato concluso nessun altro contratto tra le parti.
Disposto il mutamento del rito in quello locatizio, ex art. 426 c.p.c., ed esperita la mediazione obbligatoria, il Tribunale, con sentenza n. 2204/2024, rigettava le domande formulate dai ricorrenti e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal , condannava i ricorrenti a restituire a parte CP_1 resistente l'importo di euro 125.978,84, oltre interessi nella misura legale dalla data del 24.6.2022. Compensava, infine, integralmente le spese di lite tra le parti.
In particolare, il Tribunale, rigettate le eccezioni di inammissibilità formulate da parte resistente (l'azione non era qualificabile come azione di rivendica, bensì come un'azione di adempimento dell'obbligo di restituzione di cui all'art. 1591
pagina 7 di 22 c.c.; non sussisteva un rapporto pregiudizialità̀-dipendenza tra la causa e il procedimento possessorio già̀ instaurato nella fase di merito -R.G. n. 6557/2019-
), osservava:
- la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2072/2018 (R.G. n. 8466/2017), passata in giudicato, aveva escluso l'esistenza di un rapporto contrattuale tra i ricorrenti e , avendo rigettato l'azione di sfratto proposta dai CP_1 proprietari proprio sulla base di tale assunto e anche nell'ordinanza del
Tribunale di Venezia, con la quale era stato accolto il reclamo del , il CP_1
Collegio aveva dato atto che detta sentenza aveva accertato il venir meno del contratto del 1993 e l'inesistenza di un contratto di locazione tra il e la CP_1 proprietà ed escluso il subentro del reclamante nell'originario contratto di locazione;
- non essendoci mai stato, ab imis, alcun rapporto tra i ricorrenti e il , CP_1 per effetto dell'accertamento passato in giudicato, l'azione personale esperita andava rigettata e con sé le domande (di natura risarcitoria) volte alla c.d. indennità di occupazione, non essendoci un obbligo contrattuale superstite di restituzione che poggiasse le proprie basi su di un titolo ancorché cessato;
- meritevole di accoglimento era la domanda di restituzione formulata da parte resistente non essendovi allegazioni fondate di controcrediti da far valere nei confronti del che, quindi, aveva versato indebitamente delle somme CP_1 per un titolo inesistente, tenendo, però, conto della prescrizione maturata fino al giugno 2012;
- la richiesta rivalutazione non era dovuta, trattandosi di debiti di valuta e non avendo il dimostrato il maggior danno rispetto a quanto da CP_1 corrispondersi a titolo di interessi.
Avverso detta sentenza proponevano appello , , Parte_1 Parte_2
e , sulla base dei motivi di seguito esposti. Parte_3 Parte_4
Con separato ricorso gli appellanti chiedevano la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e con memoria difensiva, depositata il 25 luglio 2024, si costituiva contestando la sussistenza del fumus boni CP_1 iuris e del periculum in mora.
pagina 8 di 22 All'udienza del 30.7.2024, fissata per l'inibitoria, il procuratore dell'appellato dichiarava che era deceduto il 19 marzo 2024 e la Corte dichiarava CP_1
l'interruzione del processo.
Riassunto il processo da parte degli appellanti nei confronti degli eredi di
[...]
, collettivamente e impersonalmente, all'udienza fissata per discutere CP_1 sull'inibitoria si è costituita quale erede beneficiata del Parte_5 predetto.
Disposta dal Collegio, con ordinanza del 30.10.2024, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 15 gennaio 2025, si sono costituite e , quali eredi beneficiate del , Parte_5 Parte_6 CP_1 opponendosi all'accoglimento del gravame.
Le parti hanno proceduto, quindi, alla discussione e la Corte ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
Motivi della decisione
Occorre premettere e precisare che gli appellanti hanno riassunto la causa, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., notificando il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione agli eredi di , collettivamente e CP_1 impersonalmente, presso l'ultimo domicilio del defunto, nonché a Parte_5
e a , rispettivamente moglie e figlia del ,
[...] Parte_6 CP_1 riproponendo tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio.
Soltanto e , dichiarando di avere accettato Parte_6 Parte_5
l'eredità di con beneficio di inventario, si sono ritualmente CP_1 costituite, mentre nessun altro erede si è costituito nonostante l'avv. Favaro, difensore di , ne abbia dichiarato l'esistenza. Parte_6
La Corte non ritiene infatti di condividere l'assunto fatto proprio dalla recente pronuncia della Cassazione di n. 15995 del 18.5.22 - la quale sostiene che in caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente e impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è
pagina 9 di 22 altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote - la quale verrebbe di fatto ad elidere la natura e la portata del secondo comma dell'art. 303 c.p.c., senza tenere conto che le divisate problematiche, laddove sollevate dagli interessati, ben sarebbero poi risolubili in sede esecutiva, così evitando di aggravare il giudizio di cognizione di questioni che in realtà potrebbero anche non essere mai sollevate, preferendo pertanto fare proprio sul punto l'insegnamento di cui alle precedenti pronunce n. 10336 del 17.5.05 e n.
217 del 12.1.15, la quale afferma che l'eventuale sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius in favore della controparte può essere pronunziata nei confronti degli eredi senza necessariamente procedere alla preventiva individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano che il Tribunale, escludendo che (persona fisica e titolare dell'omonima impresa CP_1 individuale) potesse essere indicato quale “conduttore”, avrebbe, però, omesso di pronunciarsi sulla domanda da loro svolta nei confronti di nella sua CP_1 qualità di socio accomandatario della cessata società Controparte_2 nonostante la richiesta fosse stata rivolta nei confronti del predetto in tale veste, come espressamente indicato nel ricorso introduttivo e nel verbale di udienza del
19.7.2022 dove si affermava che il contratto di locazione era cessato per disdetta dei locatori e che il conduttore (quale socio accomandatario e legale CP_1 rappresentante della - poi cessata - società non aveva Controparte_2 adempiuto l'obbligazione di restituire l'immobile. Nella stringata motivazione della sentenza non esisterebbe neppure un rigo che faccia riferimento a tale domanda e nei confronti di , quale socio accomandatario, non si sarebbe mai CP_1 formato in precedenza alcun giudicato, posto che in nessuno dei provvedimenti richiamati dal Tribunale si era mai statuito alcunché in relazione al socio accomandatario. La domanda, così come formulata, sarebbe fondata in quanto alla cessazione del contratto di locazione per disdetta del proprietario, sorge in pagina 10 di 22 capo alla parte conduttrice l'obbligo di restituire il bene locato e di corrispondere l'indennità di occupazione sino all'effettivo rilascio, ai sensi dell'art. 1591 c.c. A fondamento della loro domanda gli appellanti richiamano i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, anche in materia locatizia, le obbligazioni contrattuali originariamente assunte dalla società estinta vengono trasferite automaticamente ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. Nel caso di specie sarebbe incontestato che: 1) il contratto di locazione si è risolto alla data del
30.9.2005 per disdetta comunicata dai locatori;
2) la conduttrice CP_2 era venuta meno all'obbligo di restituire l'immobile, continuando ad
[...] occuparlo e a versare l'indennità per l'occupazione; 3) alla cessazione della predetta società (12.1.2007), ai sensi dell'art. 2312 c.c., tali obbligazioni erano passate in capo al socio accomandatario della stessa, , il quale aveva CP_1 omesso di restituire l'immobile alla proprietà; 4) l'indennità di occupazione era stata versata, sino all'ottobre 2016, dal medesimo , che ivi aveva CP_1 continuato a svolgere la sua attività imprenditoriale. Ribadiscono, infine, che era stato convenuto nel giudizio di primo grado anche nella sua CP_1 veste di socio accomandatario della società estinta ed evidenziano che lo stesso si era costituito in giudizio anche in tale veste.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che, conseguentemente, il
Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda di condanna al pagamento della indennità di occupazione tenuto conto che , socio CP_1 accomandatario, era subentrato non solo nell'obbligazione restitutoria, ma anche in quella risarcitoria (Cass. n. 10926/2018). Secondo gli appellanti il CP_1 dovrebbe essere condannato a corrispondere la somma mensile di euro 2.500,00, in considerazione del fatto che essi avevano dimostrato che nel 2019 l'immobile poteva essere locato con un canone mensile di euro 2.500,00, o, in subordine,
l'importo mensile di euro 2.422,67, pari al canone di locazione convenuto nel contratto di locazione. Nessuna prescrizione si sarebbe verificata dovendosi pagina 11 di 22 applicare nella fattispecie quella ordinaria, decennale, stante la natura contrattuale della responsabilità del . CP_1
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza del
Tribunale di Venezia nella parte in cui, senza adeguata motivazione, ha accolto la domanda di restituzione svolta da parte resistente, sia pure parzialmente, benché le somme versate dovessero ritenersi irripetibili in quanto il versamento delle somme mensili da parte del , quale socio accomandatario della società CP_1 estinta, in assenza della restituzione dell'immobile, avveniva ai sensi dell'art. 1591 c.c. per l'occupazione dell'immobile, a titolo di indennità. La sentenza, pur dando atto sia dell'occupazione dell'immobile dopo la disdetta del contratto, sia dei pagamenti avvenuti ad opera di , avrebbe violato il principio di CP_1 diritto secondo il quale colui il quale occupi un immobile di fatto, senza un titolo che giustifichi la sua detenzione, è tenuto a corrispondere al proprietario il prezzo di tale occupazione e che quanto versato per compensare un tale godimento non
è ripetibile. Riconoscere il diritto del a vedersi restituito quanto versato CP_1 comporterebbe un ingiustificato e illegittimo arricchimento a favore dello stesso e a danno della proprietà, al contempo significherebbe anche riconoscergli il diritto di occupare l'immobile senza alcun corrispettivo (Cass. n. 3971/2019; Cass. n.
4849/1991).
Nella memoria di costituzione, depositata nella fase di inibitoria il 25.7.2024 dal difensore di (deceduto il 19.3.2024), si evidenziava la correttezza CP_1 della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Venezia aveva condannato gli appellanti a ripetere in favore del le somme che egli aveva CP_1 indebitamente versato a titolo di canoni di locazione, in ragione della già accertata inesistenza di un contratto di locazione tra le parti in causa, atteso che
1) il contratto del 1° ottobre 1993, concluso tra le proprietarie e la società
Arredamenti Scic s.a.s. di PA TT & C. era cessato il 30 settembre 2005, in seguito alla disdetta delle proprietarie, mentre solo successivamente (12.1.2007) era intervenuta la cancellazione di detta società e la costituzione (22.1.2007) della ditta individuale del;
2) era pacifico, in quanto accertato con forza di CP_1 giudicato dal Tribunale di Venezia (sentenza n. 2072/2018), che successivamente pagina 12 di 22 non era stato concluso un nuovo contratto tra la ditta individuale Arredamenti
Scic di PA TT, e/o con personalmente, e che non era CP_1 intervenuta nessuna successione del nel contratto stipulato con la società CP_1
Arredamenti Scic s.a.s. di PA TT & C. e nelle obbligazioni discendenti da tale contratto. Si rilevava, inoltre, che, nonostante l'inesistenza di un qualsivoglia contratto di locazione tra le parti, il , quantomeno a partire dal gennaio CP_1
2007 e fino al novembre 2016 aveva corrisposto alle proprietarie le somme pretese dalle stesse sempre e solo a titolo di canone di locazione commerciale, e non ai sensi dell'art. 1591 c.c., e che il fenomeno “successorio” era stato espressamente escluso dalla sentenza del Tribunale di Venezia, passata in giudicato nel gennaio 2019, che nel procedimento di sfratto instaurato dai proprietari nel 2017 nei confronti della società Arredamenti Scic s.a.s. di PA
TT & C., nel quale era intervenuto il , quale titolare della ditta CP_1 individuale, eccependo l'inesistenza di un contratto tra le parti in causa, aveva accolto tale eccezione e rigettato la domanda dei proprietari in considerazione dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società conduttrice
(Arredamenti Scic S.a.s. di TT PA & C.) e della sua definitiva estinzione, mancando nel caso di specie proprio il presupposto della domanda, ossia un contratto valido e esistente tra le parti in giudizio, ossia , Parte_1 [...]
, da un lato e la Controparte_4 Controparte_5
, dall'altro.
[...]
Si evidenziava, infine, che nessun fenomeno successorio avrebbe potuto ipotizzarsi atteso che nella fattispecie il contratto non era cessato a causa della estinzione della società, bensì a causa della disdetta espressa della parte locatrice e, conseguentemente non sarebbe stato possibile ritenere che fosse intervenuta una successione “per saltum” direttamente dalla società in accomandita semplice, parte conduttrice, a , il quale aveva iniziato a detenere CP_1 autonomamente l'immobile dal gennaio 2007, in un momento, quindi, in cui il contratto in oggetto era cessato già da oltre un anno, la società locataria si era nel mentre estinta e la ditta individuale non era nemmeno costituita.
pagina 13 di 22 Trattandosi di contratto inesistente, sussisteva il diritto del a vedersi CP_1 restituire le somme indebitamente corrisposte ai proprietari. Dell'occupazione
(eventualmente) sine titulo rappresentata dai proprietari, risulterebbe responsabile tuttalpiù il (persona fisica), avendo egli (e non altro CP_1 soggetto) illegittimamente occupato l'immobile a partire dal gennaio 2007, salvo sempre la prescrizione e salva comunque la natura extracontrattuale della pretesa, con conseguente necessità, da parte dei proprietari, di provare di avere subito il danno lamentato, onere non assolto dai predetti e, comunque, inconferente rispetto alle domande di condanna fondate sull'art. 1591 c.c.
e nel costituirsi quali eredi beneficiate di Parte_6 Parte_5
, con deduzioni analoghe a quelle sopra esposte, chiedono che CP_1
l'appello venga rigettato in quanto:
1) a seguito alla cancellazione della società non si era verificata una successione ex lege nel rapporto di locazione del socio accomandatario della società conduttrice, come affermato nella sentenza n. 2072/2018 emessa dal Tribunale di
Venezia, passata in giudicato, e tenuto conto che la società conduttrice aveva sempre richiesto l'indennità di avviamento ex art. 34 legge n. 392/1978 e che, fin quando tale corresponsione non avvenga la ritenzione dell'immobile da parte del conduttore avviene “de iure” e rappresenta la causa di giustificazione impeditiva dell'adempimento della scadenza dell'obbligo di consegna, con la conseguenza che non insorgono la mora nella riconsegna e il conseguente obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 1591 c.c. Pertanto, non era sorto in capo al CP_1 alcun obbligo di restituzione dell'immobile de quo, né tanto meno quello di corresponsione dell'indennità ex art. 1591 c.c. conseguentemente sarebbe infondata la domanda risarcitoria in relazione alla quale dovrebbe valere, ex art. 2043 c.c., la prescrizione quinquennale;
2) il quantum richiesto dagli appellanti non sarebbe corretto atteso che per un periodo di tempo l'immobile era stato sottratto alla detenzione del , e CP_1 nuova sarebbe la domanda relativa al maggior danno richiesto, anche alla luce delle condizioni dell'immobile;
pagina 14 di 22 3) infondato sarebbe il terzo motivo di impugnazione in considerazione del fatto che la domanda era stata formulata dagli appellanti a titolo di canoni scaduti.
Così sinteticamente riassunte le articolate argomentazioni svolte dalle parti in causa, ritiene il Collegio che l'appello debba essere accolto nei termini che di seguito si specificheranno.
Fondati sono il primo e il secondo motivo di impugnazione che, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Nel ricorso introduttivo i ricorrenti, proprietari dell'immobile oggetto di causa, convenivano in giudizio anche nella sua veste di socio CP_1 accomandatario della estinta società lamentando che il Controparte_2 contratto di locazione era cessato per disdetta delle locatrici ma che il conduttore
, quale socio accomandatario e legale rappresentante della - poi CP_1 cessata - società non aveva adempiuto l'obbligazione di Controparte_2 restituire l'immobile.
si era costituito in giudizio anche nella sua qualità di già titolare CP_1 della ditta individuale di e nella sua qualità di già Controparte_2 CP_1 socio accomandatario di Controparte_2
Sulla domanda così come proposta dai ricorrenti, il Tribunale, nella sentenza impugnata, si è limitato a rilevare che la sentenza del Tribunale di Venezia n.
2071/2018, passata in giudicato, aveva escluso l'esistenza di un rapporto contrattuale tra parti ricorrenti e , avendo rigettato l'azione di sfratto CP_1 proposta nei confronti della società estinta e avendo negato esplicitamente che l'impresa individuale del fosse subentrata nel contratto di locazione. CP_1
Pertanto, sull'assunto che non c'era mai stato, ab imis, alcun rapporto tra i ricorrenti e il per effetto dell'accertamento passato in giudicato, l'azione CP_1 personale esperita dai ricorrenti andava rigettata, al pari delle domande di natura risarcitoria volte alla c.d. indennità di occupazione.
Tale valutazione non appare corretta.
Nel procedimento R.G. n. 8466/2017, definito dalla sentenza n. 2072/2018, passata in giudicato, i ricorrenti intimavano lo sfratto per Parte_7
pagina 15 di 22 morosità alla società Arredamenti Scic s.a.s. di TT PA & C. deducendo che detta società si era resa morosa al pagamento dei canoni dal novembre 2016.
Il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda perché, in considerazione della cancellazione dal Registro imprese della società intimata, nella fattispecie mancava il presupposto della domanda, cioè un contratto valido ed esistente tra le parti e, conseguentemente, la morosità lamentata.
Inoltre, il Tribunale ha rigettato la domanda formulata nei confronti di
[...]
, quale titolare della ditta individuale, in quanto non era stato provato il CP_1 subentro del predetto nell'originario contratto di locazione.
Invece, nella domanda proposta nel giudizio di primo grado, i ricorrenti deducevano che il contratto di locazione del 1° ottobre 1993, stipulato tra le allora proprietarie e la società Arredamenti Scic s.a.s. di TT PA & C. era cessato il 30.9.2005, a seguito della disdetta delle locatrici (20.9.2004), senza che la conduttrice, poi estinta il 12.1.2007, riconsegnasse l'immobile.
Pertanto, lamentando che il , anche nella veste di ex socio accomandatario CP_1 della ormai cessata, stesse occupando l'immobile oggetto Controparte_2 di causa senza averne titolo, chiedevano che il Tribunale disponesse il rilascio immediato dell'immobile e che il fosse condannato a versare una CP_1 indennità di occupazione dal novembre 2016 sino all'effettivo rilascio.
Appare, pertanto, con chiarezza che le domande formulate nel procedimento definito con sentenza passata in giudicato (convalida dello sfratto per morosità e
/o risoluzione del contratto) e quelle oggetto del presente giudizio divergono, sia in relazione alla causa petendi, sia in relazione al petitum, con la conseguenza che nessun giudicato si è formato in relazione a tali ultime domande.
Tanto precisato, le domande formulate dagli appellanti meritano di essere accolte.
Sono circostanze pacifiche che:
- l'immobile oggetto di causa era stato concesso in locazione (1° ottobre 1993) dalle comproprietarie e alla società Controparte_3 Persona_2
Arredamenti Scic s.a.s. di TT PA & C. per un canone annuale di lire
42.000.000;
pagina 16 di 22 - il 20.9.2004 le locatrici inviavano alla conduttrice regolare disdetta e il contratto cessava a far data dal 30.9.2005;
- l'immobile non veniva restituito dalla società conduttrice, la quale continuava a versare mensilmente una somma pari al canone di locazione;
- la società Arredamenti Scic s.a.s. di TT PA & C. veniva cancellata dal
Registro imprese il 12.1.2007;
- l'immobile non veniva restituito alle locatrici da , socio CP_1 accomandatario della suddetta società, il quale continuava a occupare l'immobile e a versar mensilmente alle proprietarie la somma di euro
2.422,67;
- dal novembre 2016 nulla veniva più corrisposto ai proprietari e l'immobile non veniva restituito.
A fronte di tali circostanze, in particolare della cessazione del contratto di locazione e della cessazione della società conduttrice, sussisteva e sussiste il diritto dei proprietari ad ottenere la restituzione del bene e la corresponsione dell'indennità per l'occupazione dello stesso.
Singolari appaiono le difese svolte dal , prima, e dalle odierne resistenti, CP_1 poi.
In particolare nel giudizio davanti al Tribunale di Venezia si eccepiva l'inesistenza di un qualsivoglia contratto di locazione, sia nei confronti della società, perché estinta, sia del persona fisica o titolare della ditta individuale, non CP_1 essendo mai stato stipulato un contratto tra le parti, mentre nell'ambito del procedimento di reclamo avverso l'ordinanza che aveva rigettato la domanda di reintegrazione del possesso, il censurava tale ordinanza nella parte in cui CP_1 affermava che egli non aveva alcun titolo a fondamento della detenzione, assumendo, invece, di essere titolare del diritto all'indennità da perdita dell'avviamento e del correlato diritto di ritenzione, in quanto il contratto del 1993 era venuto meno, a seguito della disdetta comunicata dai proprietari, e il diritto all'indennità – originariamente spettante alla società – si era trasferito a lui in virtù dei principi giurisprudenziali in materia di estinzione e cancellazione dal
Registro delle imprese delle società di persone (trasferimento delle poste attive e pagina 17 di 22 dei debiti in capo ai soci superstiti). In particolare, secondo il , l'assenza di CP_1 un rapporto contrattuale tra i proprietari e lui personalmente era irrilevante, dal momento che egli deteneva l'immobile in forza del diritto di ritenzione a lui spettante quale socio accomandatario della società estinta.
Appare evidente la contraddittorietà delle tesi sostenute dal nei diversi CP_1 giudizi al solo fine di adeguare le proprie difese in relazione alle domande formulate nei suoi confronti: da una parte si esclude la sua responsabilità mancando un contratto tra le parti, dall'altro si afferma il suo diritto di rimanere
(senza nulla corrispondere) nella detenzione dell'immobile sulla base di un diritto di ritenzione derivante dalla sua qualifica di socio accomandatario della estinta società.
Orbene, come più volte affermato dalla Suprema Corte, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. 11411/2024; Cass. n.
30832/2023; Cass. S.U. n. 6070/2013).
Nel caso di specie, successivamente alla cessazione del contratto di locazione, la società conduttrice non ha provveduto a restituire l'immobile alle proprietarie, e dopo l'estinzione della società tale obbligo non è stato adempiuto dal socio accomandatario, , il quale era succeduto nei rapporti obbligatori CP_1 facenti capo alla società estinta (art. 2312 c.c.) non adempiuti dalla stessa.
Prive di prego sono le affermazioni di parte resistente nella parte in cui vi sarebbe stato un diritto di ritenzione in capo al , proprio in quanto successore della CP_1 società, conseguente al suo diritto di ottenere l'indennità di avviamento commerciale.
pagina 18 di 22 In primo luogo, si osserva che il conduttore, il quale alla scadenza del contratto non restituisca l'immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è comunque obbligato al pagamento del corrispettivo, a nulla rilevando che continui a godere dell'immobile per l'esercizio della sua attività
o, al contrario, si limiti a detenerlo astenendosi dall'utilizzarlo (Cass. civ. S.U. n.
1177/2000).
In secondo luogo, non risulta in alcun modo provato che la società conduttrice abbia mai chiesto alle locatrici, successivamente alla cessazione del contratto e anteriormente alla sua estinzione, il pagamento dell'indennità di avviamento, ai sensi dell'art. 34 legge 392/1978 (nessun documento è stato prodotto in giudizio che attesti tale domanda, né sono state formulate istanza istruttorie), né tantomeno tale domanda è stata formulata nel giudizio di primo grado, come chiaramente si desume dalle domande formulate nella comparsa di costituzione del 23.6.2022, dove, in particolare, il , chiedeva il rigetto della domanda di CP_1 rilascio richiamando (par. III) l'ordinanza di reintegrazione del possesso dell'11.6.2020 che aveva riconosciuto la sua qualifica di detentore qualificato.
Sul punto occorre rilevare che la reintegra è stata disposta dal Tribunale soltanto in conseguenza della circostanza che il aveva prodotto in giudizio il titolo CP_1 in forza del quale la società aveva iniziato a detenere il Controparte_2 bene. Secondo il Tribunale l'estinzione della società e il venir meno del contratto non era rilevante, non avendo fatto venire meno la detenzione del , quale CP_1 socio accomandatario superstite della società e legale rappresentante. Pertanto, a fronte di tale detenzione qualificata, la condotta dei proprietari, che nel marzo
2019 avevano ripreso possesso dell'unità immobiliare facendosi ragione da sé, veniva configurata proprio come uno degli illeciti possessori tipici.
Peraltro, in caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la società ha posto in essere un comportamento pagina 19 di 22 inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci (Cass. n. 16758/2010).
Devono, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, essere accolte le domande formulate dai proprietari e gli eredi di , Parte_7 CP_1 impersonalmente e collettivamente, nonché e Parte_6 Parte_5 dichiaratesi eredi beneficiate, devono essere condannati a rilasciare immediatamente l'immobile e a corrispondere, e Parte_6 Parte_5 nei limiti di quanto ereditato, per l'occupazione senza titolo dello
[...] stesso, l'importo di euro 2.422,67 mensili, pari al canone precedentemente corrisposto dalla società locatrice, ai sensi dell'art. 1591 c.c., per i periodi in cui il ne ha avuto la detenzione. CP_1
Dal computo si deve, però, escludere il periodo di tempo in cui i proprietari ne avevano ripreso il possesso (dal marzo 2019 – ordinanza reclamo pag.
5 - al 16 febbraio 2021 -pag. 3 atto di appello).
Parimenti fondato è il terzo motivo di impugnazione atteso che, sulla base di quanto precedentemente esposto, le somme corrisposte dal , CP_1 successivamente alla cessazione del contratto e all'estinzione della società, non sono state versate indebitamente per un titolo inesistente, come ritenuto dal
Tribunale di Venezia, ma trovano la loro giustificazione proprio nell'obbligazione del socio accomandatario succeduto alla società nelle obbligazioni non adempiute, il quale non ha restituito l'immobile ai proprietari, ha goduto dell'immobile e ha corrisposto alla proprietà il corrispettivo per tale godimento solo fino all'ottobre
2016.
Irrilevanti appaiono le istanze istruttorie formulate dalle resistenti in quanto lo stato dei luoghi, rappresentato dalle fotografie prodotte, attiene a un momento in cui la detenzione dell'immobile era in capo al , il quale ne doveva curare CP_1
l'ordinaria manutenzione. Inoltre, non può sottacersi che con le missive inviate dalla società alle proprietarie, (doc. 2 e 3) si lamentava soltanto la non conformità
a norma della caldaia, mentre le successive missive (doc. 4 e 5) sono state inviate in concomitanza, e successivamente, al mancato pagamento di quanto dovuto per l'occupazione dell'immobile. Non è certo, quindi, possibile sostenere pagina 20 di 22 che i proprietari si siano totalmente disinteressati dell'immobile e che nulla sia loro dovuto.
Alla luce della riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali che seguono la soccombenza di parte appellata.
Le spese di primo grado devono essere poste a carico degli eredi di CP_1
e sono liquidate come in dispositivo (scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e parametri minimi per le fasi di trattazione e decisionale).
Le spese dl presente grado, invece, devono essere poste a carico di Parte_5
e , limitatamente a quanto ereditato, e sono liquidate
[...] Parte_6 come in dispositivo (scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e parametri minimi per la fase decisionale, senza fase istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 2204/2024 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
- in accoglimento dell'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
e condanna gli eredi di e Parte_3 Parte_4 CP_1
e a rilasciare immediatamente l'immobile Parte_5 Parte_6 sito a LA (VE), piazza Vittoria n. 98, libero da persone e cose, anche interposte, e al pagamento in favore degli appellanti dell'importo di euro
2.422,67 mensili dal novembre 2016 al febbraio 2019 e dal 16 febbraio 2021 all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da nel giudizio di CP_1 primo grado;
- condanna gli eredi di a corrispondere agli appellanti le spese di CP_1 lite del primo grado di giudizio liquidate in euro 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e accessori di legge;
pagina 21 di 22 - condanna e a corrispondere agli appellanti Parte_5 Parte_6 le spese di lite del presente grado liquidate in euro 5.211,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e accessori come per legge.
Venezia, 15 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 22 di 22