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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 281/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 281/2024 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ANGELA BARSANTINI, Pt_1 P.IVA_1 giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in P.zza G.
Monaco, 8 52100 Arezzo presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA CP_1 P.IVA_2 GIRARDI e dell'avv. BORRI PAOLO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANDREA GIRARDI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 13.3.2024, agisce in regresso nei Pt_1
confronti di chiedendo di qualificare come reato procedibile CP_1
d'ufficio, con relativa responsabilità penale e conseguentemente civile del datore di lavoro, l'infortunio occorso al dipendente in data Controparte_2
7.7.2020 e, per l'effetto, di condannare la società convenuta alla ripetizione delle somme erogate al lavoratore a titolo di rendita per complessivi € 193.753,14.
In particolare, espone che è lavoratore dipendente a Controparte_2 tempo indeterminato con la qualifica di operaio orafo dell'odierna resistente dal
16.7.07; che in data 7.7.20 l'operaio mentre stava lavorando al laminatoio a filo marca un pezzo in oro denominato “verguccio” delle dimensioni di 2-3 CP_3
cm di diametro, avente sezione esagonale e lunghezza di 15-20 cm, lo posizionava con la mano destra e il guanto veniva agguantato dal rullo e la mano rimaneva incastrata nell'ingranaggio; che l'infortunio provocava al lavoratore l'amputazione delle ultime due falangi del secondo, terzo e quinto dito della mano destra, nonché la perdita totale del quarto raggio;
che l'infortunio si verificava in quanto il datore di lavoro ometteva di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature sicure, dotate di tutti i dispositivi di sicurezza e conformi alla normativa, infatti il laminatoio a filo marca era privo della CP_3 marchiatura CE e di una protezione fissa anteriore posta all'imbocco del semilavorato, che avrebbe impedito il contatto degli arti superiori con le parti pericolose in movimento della macchina;
che, quindi, sussisterebbe la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al lavoratore a norma degli artt. 2043 e 2087 c.c.; che l'infortunio veniva regolarmente indennizzato come infortunio sul lavoro a norma del D.p.r. n. 1124/1965 dall' , che ha Pt_1
accertato che a seguito dell'infortunio al lavoratore sono residuati postumi permanenti valutati nella percentuale del 25% e successivamente all'esito di un giudizio promosso dall'infortunato nella misura del 26%, un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro pari a 251 giorni, con conseguente erogazione da parte dell'Ente previdenziale di prestazioni ammontanti ad € 193.753,14.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che, al momento dell'infortunio, il lavoratore stava eseguendo un'operazione che richiede di sostenere manualmente la lamina
2 o il filo, per un numero di passaggi necessario a ottenere lo spessore desiderato;
che tale attività rientrava nelle sue mansioni ed era stato all'uopo formato;
che in realtà era addetto ad altro laminatoio, rispetto a quello con il quale si è infortunato;
che il laminatoio era dotato di protezione anteriore, CP_3
consistente in una griglia rigida e fissa di ferro, idonea a evitare che le dita o le mani dell'operaio entrassero in contatto con i rulli e rimanessero incastrate o schiacciate, inoltre era dotata di barra d'arresto d'emergenza, agilmente azionabile con un tocco del ginocchio, nonché di un pulsante manuale di emergenza;
che il laminatoio pur non dotato di marcatura CE in quanto CP_3
costruito prima del 1996, sarebbe dotato di tutti i dispositivi richiesti ai sensi di legge: sia dei dispositivi di sicurezza atti a evitare che le mani dell'operaio potessero rimanere incastrate tra i rulli;
sia dei dispositivi di emergenza atti a interrompere immediatamente il funzionamento del macchinario ed evitare così che le dita incastrate rimanessero schiacciate e menomate dal meccanismo dei rulli in funzione;
che né l'azienda, né il responsabile, né alcun altro lavoratore avrebbe rimosso la grata di protezione;
che l'infortunio sarebbe da addebitarsi a caso fortuito o ad un comportamento abnorme del lavoratore.
Istruita anche mediante l'audizione di testimoni, la causa viene trattata in modalità cartolare, e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa – in data odierna, previo scambio di note scritte tra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1. Ricostruzione del sinistro.
Può considerarsi circostanza pacifica tra le parti che, in data 7.7.2020, stava lavorando al laminatoio a filo marca F.lli Cavallini Controparte_2
mentre stava eseguendo un'operazione che richiede di sostenere manualmente la lamina o il filo, per un numero di passaggi necessario a ottenere lo spessore desiderato. Mentre stava svolgendo tale attività, il guanto della mano destra veniva agguantato dal rullo e la mano rimaneva incastrata nell'ingranaggio, con conseguente amputazione delle ultime due falangi del secondo, terzo e quinto dito della mano destra, nonché la perdita totale del quarto raggio.
3 La questione controversa riguarda la presenza o meno della grata di protezione sul macchinario utilizzato e/o l'eventuale sua rimozione.
La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, sicché, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisce in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cfr. ex pluribus Cass., Sez. Lav., sent. n. 10529 del 23.04.2008)
L' resistente ha richiamato gli accertamenti del verbale degli CP_4
ufficiali di PG intervenuti, secondo i quali risultava che, come dichiarato dal lavoratore, egli era solito lavorare al laminatoio marca ove è accaduto CP_3
l'infortunio, e che tale laminatoio era privo della protezione della zona anteriore di imbocco dei rulli, atta ad evitare trascinamenti e schiacciamenti degli arti
Par superiori dell'operatore, come anche dichiarato a dallo stesso infortunato e Contr dal RLS Gli ufficiali di hanno accertato che tale protezione Persona_1
era stata ripristinata al momento degli accertamenti, ma che laddove fosse stata presente al momento dell'infortunio questo avrebbe potuto essere prevenuto.
Dall'istruttoria espletata è emerso che il predetto macchinario fosse effettivamente privo della grata di protezione al momento in cui si è verificato l'infortunio.
In particolare, il teste ufficiale di PG che ha effettuato il Testimone_1
Par sopralluogo successivamente al sinistro, ha riferito che: “Abbiamo escusso a
l'infortunato e RLS dell'azienda i quali ci hanno dichiarato che erano state rimosse antecedentemente all'infortunio le protezioni fisse all'imbocco del laminatoio. Non ricordo se abbiano precisato quando, da chi e per quale motivo tali protezioni erano state rimosse. Hanno dichiarato che in occasione dell'infortunio le protezioni non c'erano. In più erano state rimosse da un tempo
4 antecedente quantificato dall'infortunato di circa un anno e mezzo prima. Ciò dico in quanto ho davanti le dichiarazioni rese”.
Anche il ha confermato in sede di interrogatorio libero CP_2
quanto già dichiarato in sede di S.I.T. agli UPG. Il laminatoio era dotato di una protezione usurata che non consentiva di lavorare con la medesima, quindi “al momento del sinistro il laminatoio di marca ove stavo lavorando non CP_3
aveva la grata di protezione, preciso che chiunque lavorasse su quel laminatoio doveva togliere la grata di protezione perché era impossibile lavorare con la grata inserita, perché era usurata e andava a coprire i fori. Questa grata non era originale del macchinario, era stata costruita in un secondo momento e si era usurata. … la grata c'era ma veniva tolta per lavorare in quanto altrimenti non si poteva lavorare. … Era visibile che la grata non funzionasse, non so dire con precisione da quando ma ritengo che fosse fuori uso da mesi”.
Il lavoratore ha aggiunto che il datore di lavoro era a conoscenza che la protezione del macchinario fosse difettosa e che il macchinario fosse in tali condizioni da diverso tempo.
Con riferimento a quanto dichiarato dal teste il giudicante Tes_2
ritiene più credibile la versione dei fatti dallo stesso riferita in sede di S.I.T. all'epoca dei fatti ed acquisita al presente giudizio. In quell'occasione, infatti, dichiarava che “in merito alla protezione posta davanti ai cilindri del laminatoio ricordo che questa non c'era negli ultimi periodi, non so quantificare quanti mesi;
non ero informato sui motivi per cui era stata tolta. La protezione è stata rimontata dopo l'evento infortunistico. ADR: posso immaginarmi che sia stata tolta per poterci lavorare meglio”. Con ciò, pertanto, confermando la ricostruzione fornita dal CP_2
Solo in sede di testimonianza, all'udienza del 19.11.2024, il Tes_2 rettificava quanto riferito agli ufficiali riferendo che “la protezione c'è sempre stata”. Tuttavia, si ritiene più convincente e credibile la versione fornita in sede di SIT in quanto più genuina, frutto di un ricordo più vivido stante la vicinanza temporale con l'incidente e scevra da eventuali condizionamenti del datore.
5 È, inoltre, emerso che il datore di lavoro fosse a conoscenza della circostanza per cui gli operai, quando utilizzavano il macchinario, non operassero con la protezione necessaria. Ciò è stato confermato sia dal he dal CP_2
(“Io avevo fatto presente la circostanza della rimozione della Tes_2
protezione in qualità di RLS sia al che al datore di lavoro”). Non CP_2
può, pertanto, ritenersi che il comportamento del lavoratore fosse imprevisto o imprevedibile, né che la sua condotta possa ritenersi abnorme.
L'obbligo di garanzia del datore di lavoro, infatti, si estende fino a coprire il rischio della condotta negligente ed imprudente del prestatore di lavoro, con il solo limite di quella abnorme. Orbene, dalle allegazioni e dall'istruttoria espletata non v'è traccia di una condotta dell'infortunato che possa qualificarsi come abnorme ed imprevedibile. Si tratterebbe, piuttosto, di una prassi lavorativa conosciuta e tollerata dal datore, consistente nella rimozione della grata di protezione usurata per agevolare l'attività lavorativa sul macchinario.
Quindi, l'infortunio si è verificato perché il macchinario su cui stava lavorando il ra privo della grata di protezione. Risulta, infatti, che CP_2
il datore di lavoro non abbia apprestato adeguati sistemi di protezione e controllo, in modo da prevenire eventi come quello in concreto verificatosi: se il laminatoio fosse stato fornito della grata di protezione, e/o di una protezione di tipo fisso, o se il datore avesse vigilato impedendo la rimozione della grata, l'infortunio non avrebbe avuto luogo.
In aggiunta, deve escludersi che il nesso causale tra l'evento e la condotta colposa del datore di lavoro sia stato interrotto dal comportamento abnorme del lavoratore, per tale intendendosi quel comportamento “esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (Cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. III,
Sentenza n. 4980 del 16/02/2023), tenuto conto che la pericolosità del macchinario (dotato di rulli in movimento) imponeva l'adozione di misure adeguate (quali la predisposizione di adeguati meccanismi di protezione) idonee a proteggere l'incolumità dei lavoratori.
6 Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono infatti dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso;
ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (Cass. n. 2209/2016).
In relazione all'an debeatur, in virtù del meccanismo dell'assicurazione sociale prestata dall' , vige la regola dell'esonero della responsabilità civile Pt_1
del datore di lavoro rispetto agli infortuni occorsi ai dipendenti, che trova il suo limite nell'affermazione di responsabilità del datore di lavoro.
Infatti, il presupposto dell'azione di regresso, ai sensi dell'artt. 10 e 11 del
D.P.R. 30 giugno 1995 n. 1124, è l'accertamento, demandato in via incidentale al giudice civile, della sussistenza del fatto reato e che questo sia imputabile al datore di lavoro, con conseguente affermazione della sua responsabilità (ex multis: Cass. Civ. Sez. Lav., 17 maggio 2010, n. 11986). Il giudice civile adito può accertare ed individuare ulteriori profili di responsabilità penale a carico dell'impresa datrice di lavoro, anche alla luce della più recente normativa antinfortunistica, con l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in particolare, con il D. Lgs. n. 81/2008, nonché dell'art.2087 c.c., quale storica chiave di lettura del regime generale di prevenzione e repressione dell'infortunistica del lavoro.
In tale ipotesi può agire in regresso per ottenere in restituzione le Pt_1 indennità erogate all'assicurato nei riguardi del datore di lavoro.
La giurisprudenza precisa che “non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi
7 destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli” (Cfr. Cassazione penale , sez. IV , 15/06/2021 , n.
35842) e “in tema di infortuni sul lavoro, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver negligentemente impedito
l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate” (Cfr. Cass. Pen. Sez. 4,
14.03.12, n. 16890; Cass. Pen. Sez. 4, 2.05.12, n. 22044; Cass. Pen. Sez. 4,
7.02.12, n. 16888).
La giurisprudenza di legittimità è pertanto ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità. Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Cfr. Cfr. Cass. Sez. 4,
2.05.2012, n. 22044; Cass. Sez. 4, 7.02.2012, n. 16888).
Nel caso di specie il macchinario dato in uso ai lavoratori non solo era vetusto, ma era dotato di una protezione usurata che non consentiva di effettuare le lavorazioni con la protezione installata.
Sarebbe stato, pertanto, onere del datore effettuare una corretta manutenzione del macchinario dotandolo di una protezione tale da garantire l'effettiva sicurezza e, laddove non fosse stato possibile renderlo sicuro, inibirne l'uso ai dipendenti e controllare se gli stessi lo utilizzassero nonostante il divieto.
Alla luce di tali risultanze, occorre ribadire che non risulta provata da parte della resistente l'adozione di cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
8 Dunque, si ritiene sussistente la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso ad in data 7.7.2020 per aver violato le Parte_3
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008. Infatti, se il macchinario fosse stato sicuro e dotato dei necessari dispositivi di protezione il sinistro de quo non si sarebbe verificato.
Ne consegue, non essendovi dubbi sulla rilevanza penale dei comportamenti descritti (sussumibili nell'alveo dell'art. 590 c.p.) che hanno cagionato l'amputazione delle ultime due falangi del secondo, terzo e quinto dito della mano destra, nonché la perdita totale del quarto raggio, il diritto di regresso dell'istituto ricorrente
2. Determinazione del danno
Con riferimento al quantum, questo non è stato specificamente contestato da parte resistente.
Si ritiene, pertanto, di aderire al conteggio prospettato dall' . Pt_1
Sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024, recepite dal Foro adito relative al calcolo del danno non patrimoniale, che recepiscono gli orientamenti della Cassazione sulla base del valore a punto unitario, è possibile un conteggio aggiornato del danno civilistico dovuto al danneggiato.
Prendendo come riferimento il grado di inabilità del 26%, calcolato utilizzando le Tabelle di Milano 2024, per un soggetto di anni 45 al momento dell'evento, il danno biologico risulta ammontare ad € 91.831,08.
, a norma dell'art. 66 D.p.r. n. 1124/1965, eroga all'infortunato Pt_1 un'indennità temporanea assoluta rimborsando direttamente allo stesso od al datore di lavoro parte della retribuzione giornaliera che l'infortunato non percepisce a causa dell'infortunio sul lavoro, l'inabilità temporanea indennizzata dall' – ai sensi dell'art. 66 del T.U. 1124/65 – è quella lavorativa specifica Pt_1 assoluta. Occorre evidenziare che, contrariamente all'inabilità temporanea biologica, l'indennità temporanea erogata da è una tipica voce di danno Pt_1
patrimoniale; pertanto, non rileva la distinzione tra inabilità temporanea totale e parziale;
in considerazione del fatto che il lavoratore deve essere nel pieno della
9 propria condizione fisico-psichica per essere idoneo a prestare l'attività lavorativa.
In detto periodo l'infortunato non ha lavorato, tanto è vero che ha Pt_1 corrisposto all'infortunato, per sopperire al mancato guadagno per tutte le giornate lavorative perse, l'indennità giornaliera prevista dal T.U. citato ed ha, quindi, oggi diritto di rivalersi sul danno civilistico da lucro cessante, rappresentato proprio dalla perdita del corrispettivo per tutti i giorni nei quali il lavoratore è rimasto assente dal lavoro (sulla base di una perdurante invalidità attestata e certificata dai medici e non a sua discrezione). Tali poste di danno patrimoniale sono costantemente riconosciute dalla giurisprudenza di spettanza di che le anticipa all'infortunato (Cfr. Corte di Cassazione, 11 maggio Pt_1
2022 n. 14982).
Ai fini del calcolo di tale voce di danno patrimoniale occorre prendere come base di calcolo la retribuzione giornaliera del lavoratore come calcolata sulla base dei dati retributivi forniti dal datore di lavoro (doc. n. 13 ricorso) che risulta pari a € 68,87 e moltiplicarla per i giorni di effettiva astensione lavorativa pari a 251 giorni. Per tale voce di danno al danneggiato spettano € 17.286,37.
Nel danno patrimoniale devono essere ricomprese anche le spese mediche sostenute da per conto dell'infortunato pari a € 1.788,69, che Pt_1
costituiscono tipica voce di danno patrimoniale da lucro cessante, in quanto sarebbero state a carico dell'infortunato se non rimborsate dall (doc. n. CP_4
10 ricorso).
Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza che riconosce l'autonoma indennizzabilità quale componente di danno patrimoniale del danno alla capacità lavorativa generica (Cfr. Cass. Sez. III 27.10.2015, n. 21782), considerato il tipo di lesioni riportate che hanno interessato la mano destra in soggetto destrimane, tali lesioni limitano la capacità lavorativa generica dell'infortunato, in quanto pregiudicano la possibilità di attendere a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali. Tale componente di danno patrimoniale deve essere conteggiata ai fini del calcolo
10 civilistico, che costituisce limite all'azione di surroga dell'Ente previdenziale, e tale danno va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.
(Cfr. Cass., 17/4/2008, n. 10111, Cass., 12/2/2015, n. 2737).
Considerata la gravità della lesione riportata dal danneggiato è opportuno stimare tale posta di danno in percentuale pari ad un terzo del danno biologico e viene liquidata in € 30.610,43.
Il danno patrimoniale in tutte le voci (inabilità temporanea assoluta, spese mediche, danno alla capacità lavorativa generica) risulta, pertanto, pari a complessivi € 49.685,49.
Sulla base dei conteggi offerti e ritenuti esatti poiché basati su corretti parametri, peraltro non specificamente contestati da parte resistente, si ritiene che possa rivalersi fino alla concorrenza dell'importo di € 141.516,57 come Pt_1
espressamente precisato dall' nelle proprie note conclusionali. CP_4
3. Conclusioni
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con compensazione nella misura del 30% in considerazione del comportamento processuale della parte resistente consistito anche nell'accettazione da della proposta conciliativa formulata dal giudice.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA che ha erogato all'infortunato Pt_1
a causa dell'infortunio sul lavoro da Controparte_2 quest'ultimo patito in data 7.7.2020, prestazioni per € 193.753,14;
11
2. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità ex artt. 10 e 11 del D.P.R.
n.1124/65 di in ordine all'accadimento dell'infortunio sul CP_1
lavoro de quo;
3. ACCERTA e DICHIARA il diritto di di rivalersi su Pt_1 CP_1
fino alla concorrenza dell'importo di € 141.516,57, con interessi e
[...]
devalutazione alla data dell'evento e rivalutazione sulle somme riconosciute dal giorno del fatto illecito e con il limite delle prestazioni erogate;
4. CONDANNA al pagamento – in favore di – delle CP_1 Pt_1
spese di lite, che liquida in € 5.360,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con compensazione nella misura del 30%.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 09/04/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 281/2024 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ANGELA BARSANTINI, Pt_1 P.IVA_1 giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in P.zza G.
Monaco, 8 52100 Arezzo presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA CP_1 P.IVA_2 GIRARDI e dell'avv. BORRI PAOLO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANDREA GIRARDI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 13.3.2024, agisce in regresso nei Pt_1
confronti di chiedendo di qualificare come reato procedibile CP_1
d'ufficio, con relativa responsabilità penale e conseguentemente civile del datore di lavoro, l'infortunio occorso al dipendente in data Controparte_2
7.7.2020 e, per l'effetto, di condannare la società convenuta alla ripetizione delle somme erogate al lavoratore a titolo di rendita per complessivi € 193.753,14.
In particolare, espone che è lavoratore dipendente a Controparte_2 tempo indeterminato con la qualifica di operaio orafo dell'odierna resistente dal
16.7.07; che in data 7.7.20 l'operaio mentre stava lavorando al laminatoio a filo marca un pezzo in oro denominato “verguccio” delle dimensioni di 2-3 CP_3
cm di diametro, avente sezione esagonale e lunghezza di 15-20 cm, lo posizionava con la mano destra e il guanto veniva agguantato dal rullo e la mano rimaneva incastrata nell'ingranaggio; che l'infortunio provocava al lavoratore l'amputazione delle ultime due falangi del secondo, terzo e quinto dito della mano destra, nonché la perdita totale del quarto raggio;
che l'infortunio si verificava in quanto il datore di lavoro ometteva di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature sicure, dotate di tutti i dispositivi di sicurezza e conformi alla normativa, infatti il laminatoio a filo marca era privo della CP_3 marchiatura CE e di una protezione fissa anteriore posta all'imbocco del semilavorato, che avrebbe impedito il contatto degli arti superiori con le parti pericolose in movimento della macchina;
che, quindi, sussisterebbe la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al lavoratore a norma degli artt. 2043 e 2087 c.c.; che l'infortunio veniva regolarmente indennizzato come infortunio sul lavoro a norma del D.p.r. n. 1124/1965 dall' , che ha Pt_1
accertato che a seguito dell'infortunio al lavoratore sono residuati postumi permanenti valutati nella percentuale del 25% e successivamente all'esito di un giudizio promosso dall'infortunato nella misura del 26%, un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro pari a 251 giorni, con conseguente erogazione da parte dell'Ente previdenziale di prestazioni ammontanti ad € 193.753,14.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che, al momento dell'infortunio, il lavoratore stava eseguendo un'operazione che richiede di sostenere manualmente la lamina
2 o il filo, per un numero di passaggi necessario a ottenere lo spessore desiderato;
che tale attività rientrava nelle sue mansioni ed era stato all'uopo formato;
che in realtà era addetto ad altro laminatoio, rispetto a quello con il quale si è infortunato;
che il laminatoio era dotato di protezione anteriore, CP_3
consistente in una griglia rigida e fissa di ferro, idonea a evitare che le dita o le mani dell'operaio entrassero in contatto con i rulli e rimanessero incastrate o schiacciate, inoltre era dotata di barra d'arresto d'emergenza, agilmente azionabile con un tocco del ginocchio, nonché di un pulsante manuale di emergenza;
che il laminatoio pur non dotato di marcatura CE in quanto CP_3
costruito prima del 1996, sarebbe dotato di tutti i dispositivi richiesti ai sensi di legge: sia dei dispositivi di sicurezza atti a evitare che le mani dell'operaio potessero rimanere incastrate tra i rulli;
sia dei dispositivi di emergenza atti a interrompere immediatamente il funzionamento del macchinario ed evitare così che le dita incastrate rimanessero schiacciate e menomate dal meccanismo dei rulli in funzione;
che né l'azienda, né il responsabile, né alcun altro lavoratore avrebbe rimosso la grata di protezione;
che l'infortunio sarebbe da addebitarsi a caso fortuito o ad un comportamento abnorme del lavoratore.
Istruita anche mediante l'audizione di testimoni, la causa viene trattata in modalità cartolare, e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa – in data odierna, previo scambio di note scritte tra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1. Ricostruzione del sinistro.
Può considerarsi circostanza pacifica tra le parti che, in data 7.7.2020, stava lavorando al laminatoio a filo marca F.lli Cavallini Controparte_2
mentre stava eseguendo un'operazione che richiede di sostenere manualmente la lamina o il filo, per un numero di passaggi necessario a ottenere lo spessore desiderato. Mentre stava svolgendo tale attività, il guanto della mano destra veniva agguantato dal rullo e la mano rimaneva incastrata nell'ingranaggio, con conseguente amputazione delle ultime due falangi del secondo, terzo e quinto dito della mano destra, nonché la perdita totale del quarto raggio.
3 La questione controversa riguarda la presenza o meno della grata di protezione sul macchinario utilizzato e/o l'eventuale sua rimozione.
La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, sicché, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisce in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cfr. ex pluribus Cass., Sez. Lav., sent. n. 10529 del 23.04.2008)
L' resistente ha richiamato gli accertamenti del verbale degli CP_4
ufficiali di PG intervenuti, secondo i quali risultava che, come dichiarato dal lavoratore, egli era solito lavorare al laminatoio marca ove è accaduto CP_3
l'infortunio, e che tale laminatoio era privo della protezione della zona anteriore di imbocco dei rulli, atta ad evitare trascinamenti e schiacciamenti degli arti
Par superiori dell'operatore, come anche dichiarato a dallo stesso infortunato e Contr dal RLS Gli ufficiali di hanno accertato che tale protezione Persona_1
era stata ripristinata al momento degli accertamenti, ma che laddove fosse stata presente al momento dell'infortunio questo avrebbe potuto essere prevenuto.
Dall'istruttoria espletata è emerso che il predetto macchinario fosse effettivamente privo della grata di protezione al momento in cui si è verificato l'infortunio.
In particolare, il teste ufficiale di PG che ha effettuato il Testimone_1
Par sopralluogo successivamente al sinistro, ha riferito che: “Abbiamo escusso a
l'infortunato e RLS dell'azienda i quali ci hanno dichiarato che erano state rimosse antecedentemente all'infortunio le protezioni fisse all'imbocco del laminatoio. Non ricordo se abbiano precisato quando, da chi e per quale motivo tali protezioni erano state rimosse. Hanno dichiarato che in occasione dell'infortunio le protezioni non c'erano. In più erano state rimosse da un tempo
4 antecedente quantificato dall'infortunato di circa un anno e mezzo prima. Ciò dico in quanto ho davanti le dichiarazioni rese”.
Anche il ha confermato in sede di interrogatorio libero CP_2
quanto già dichiarato in sede di S.I.T. agli UPG. Il laminatoio era dotato di una protezione usurata che non consentiva di lavorare con la medesima, quindi “al momento del sinistro il laminatoio di marca ove stavo lavorando non CP_3
aveva la grata di protezione, preciso che chiunque lavorasse su quel laminatoio doveva togliere la grata di protezione perché era impossibile lavorare con la grata inserita, perché era usurata e andava a coprire i fori. Questa grata non era originale del macchinario, era stata costruita in un secondo momento e si era usurata. … la grata c'era ma veniva tolta per lavorare in quanto altrimenti non si poteva lavorare. … Era visibile che la grata non funzionasse, non so dire con precisione da quando ma ritengo che fosse fuori uso da mesi”.
Il lavoratore ha aggiunto che il datore di lavoro era a conoscenza che la protezione del macchinario fosse difettosa e che il macchinario fosse in tali condizioni da diverso tempo.
Con riferimento a quanto dichiarato dal teste il giudicante Tes_2
ritiene più credibile la versione dei fatti dallo stesso riferita in sede di S.I.T. all'epoca dei fatti ed acquisita al presente giudizio. In quell'occasione, infatti, dichiarava che “in merito alla protezione posta davanti ai cilindri del laminatoio ricordo che questa non c'era negli ultimi periodi, non so quantificare quanti mesi;
non ero informato sui motivi per cui era stata tolta. La protezione è stata rimontata dopo l'evento infortunistico. ADR: posso immaginarmi che sia stata tolta per poterci lavorare meglio”. Con ciò, pertanto, confermando la ricostruzione fornita dal CP_2
Solo in sede di testimonianza, all'udienza del 19.11.2024, il Tes_2 rettificava quanto riferito agli ufficiali riferendo che “la protezione c'è sempre stata”. Tuttavia, si ritiene più convincente e credibile la versione fornita in sede di SIT in quanto più genuina, frutto di un ricordo più vivido stante la vicinanza temporale con l'incidente e scevra da eventuali condizionamenti del datore.
5 È, inoltre, emerso che il datore di lavoro fosse a conoscenza della circostanza per cui gli operai, quando utilizzavano il macchinario, non operassero con la protezione necessaria. Ciò è stato confermato sia dal he dal CP_2
(“Io avevo fatto presente la circostanza della rimozione della Tes_2
protezione in qualità di RLS sia al che al datore di lavoro”). Non CP_2
può, pertanto, ritenersi che il comportamento del lavoratore fosse imprevisto o imprevedibile, né che la sua condotta possa ritenersi abnorme.
L'obbligo di garanzia del datore di lavoro, infatti, si estende fino a coprire il rischio della condotta negligente ed imprudente del prestatore di lavoro, con il solo limite di quella abnorme. Orbene, dalle allegazioni e dall'istruttoria espletata non v'è traccia di una condotta dell'infortunato che possa qualificarsi come abnorme ed imprevedibile. Si tratterebbe, piuttosto, di una prassi lavorativa conosciuta e tollerata dal datore, consistente nella rimozione della grata di protezione usurata per agevolare l'attività lavorativa sul macchinario.
Quindi, l'infortunio si è verificato perché il macchinario su cui stava lavorando il ra privo della grata di protezione. Risulta, infatti, che CP_2
il datore di lavoro non abbia apprestato adeguati sistemi di protezione e controllo, in modo da prevenire eventi come quello in concreto verificatosi: se il laminatoio fosse stato fornito della grata di protezione, e/o di una protezione di tipo fisso, o se il datore avesse vigilato impedendo la rimozione della grata, l'infortunio non avrebbe avuto luogo.
In aggiunta, deve escludersi che il nesso causale tra l'evento e la condotta colposa del datore di lavoro sia stato interrotto dal comportamento abnorme del lavoratore, per tale intendendosi quel comportamento “esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (Cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. III,
Sentenza n. 4980 del 16/02/2023), tenuto conto che la pericolosità del macchinario (dotato di rulli in movimento) imponeva l'adozione di misure adeguate (quali la predisposizione di adeguati meccanismi di protezione) idonee a proteggere l'incolumità dei lavoratori.
6 Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono infatti dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso;
ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (Cass. n. 2209/2016).
In relazione all'an debeatur, in virtù del meccanismo dell'assicurazione sociale prestata dall' , vige la regola dell'esonero della responsabilità civile Pt_1
del datore di lavoro rispetto agli infortuni occorsi ai dipendenti, che trova il suo limite nell'affermazione di responsabilità del datore di lavoro.
Infatti, il presupposto dell'azione di regresso, ai sensi dell'artt. 10 e 11 del
D.P.R. 30 giugno 1995 n. 1124, è l'accertamento, demandato in via incidentale al giudice civile, della sussistenza del fatto reato e che questo sia imputabile al datore di lavoro, con conseguente affermazione della sua responsabilità (ex multis: Cass. Civ. Sez. Lav., 17 maggio 2010, n. 11986). Il giudice civile adito può accertare ed individuare ulteriori profili di responsabilità penale a carico dell'impresa datrice di lavoro, anche alla luce della più recente normativa antinfortunistica, con l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in particolare, con il D. Lgs. n. 81/2008, nonché dell'art.2087 c.c., quale storica chiave di lettura del regime generale di prevenzione e repressione dell'infortunistica del lavoro.
In tale ipotesi può agire in regresso per ottenere in restituzione le Pt_1 indennità erogate all'assicurato nei riguardi del datore di lavoro.
La giurisprudenza precisa che “non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi
7 destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli” (Cfr. Cassazione penale , sez. IV , 15/06/2021 , n.
35842) e “in tema di infortuni sul lavoro, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver negligentemente impedito
l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate” (Cfr. Cass. Pen. Sez. 4,
14.03.12, n. 16890; Cass. Pen. Sez. 4, 2.05.12, n. 22044; Cass. Pen. Sez. 4,
7.02.12, n. 16888).
La giurisprudenza di legittimità è pertanto ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità. Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Cfr. Cfr. Cass. Sez. 4,
2.05.2012, n. 22044; Cass. Sez. 4, 7.02.2012, n. 16888).
Nel caso di specie il macchinario dato in uso ai lavoratori non solo era vetusto, ma era dotato di una protezione usurata che non consentiva di effettuare le lavorazioni con la protezione installata.
Sarebbe stato, pertanto, onere del datore effettuare una corretta manutenzione del macchinario dotandolo di una protezione tale da garantire l'effettiva sicurezza e, laddove non fosse stato possibile renderlo sicuro, inibirne l'uso ai dipendenti e controllare se gli stessi lo utilizzassero nonostante il divieto.
Alla luce di tali risultanze, occorre ribadire che non risulta provata da parte della resistente l'adozione di cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
8 Dunque, si ritiene sussistente la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso ad in data 7.7.2020 per aver violato le Parte_3
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008. Infatti, se il macchinario fosse stato sicuro e dotato dei necessari dispositivi di protezione il sinistro de quo non si sarebbe verificato.
Ne consegue, non essendovi dubbi sulla rilevanza penale dei comportamenti descritti (sussumibili nell'alveo dell'art. 590 c.p.) che hanno cagionato l'amputazione delle ultime due falangi del secondo, terzo e quinto dito della mano destra, nonché la perdita totale del quarto raggio, il diritto di regresso dell'istituto ricorrente
2. Determinazione del danno
Con riferimento al quantum, questo non è stato specificamente contestato da parte resistente.
Si ritiene, pertanto, di aderire al conteggio prospettato dall' . Pt_1
Sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024, recepite dal Foro adito relative al calcolo del danno non patrimoniale, che recepiscono gli orientamenti della Cassazione sulla base del valore a punto unitario, è possibile un conteggio aggiornato del danno civilistico dovuto al danneggiato.
Prendendo come riferimento il grado di inabilità del 26%, calcolato utilizzando le Tabelle di Milano 2024, per un soggetto di anni 45 al momento dell'evento, il danno biologico risulta ammontare ad € 91.831,08.
, a norma dell'art. 66 D.p.r. n. 1124/1965, eroga all'infortunato Pt_1 un'indennità temporanea assoluta rimborsando direttamente allo stesso od al datore di lavoro parte della retribuzione giornaliera che l'infortunato non percepisce a causa dell'infortunio sul lavoro, l'inabilità temporanea indennizzata dall' – ai sensi dell'art. 66 del T.U. 1124/65 – è quella lavorativa specifica Pt_1 assoluta. Occorre evidenziare che, contrariamente all'inabilità temporanea biologica, l'indennità temporanea erogata da è una tipica voce di danno Pt_1
patrimoniale; pertanto, non rileva la distinzione tra inabilità temporanea totale e parziale;
in considerazione del fatto che il lavoratore deve essere nel pieno della
9 propria condizione fisico-psichica per essere idoneo a prestare l'attività lavorativa.
In detto periodo l'infortunato non ha lavorato, tanto è vero che ha Pt_1 corrisposto all'infortunato, per sopperire al mancato guadagno per tutte le giornate lavorative perse, l'indennità giornaliera prevista dal T.U. citato ed ha, quindi, oggi diritto di rivalersi sul danno civilistico da lucro cessante, rappresentato proprio dalla perdita del corrispettivo per tutti i giorni nei quali il lavoratore è rimasto assente dal lavoro (sulla base di una perdurante invalidità attestata e certificata dai medici e non a sua discrezione). Tali poste di danno patrimoniale sono costantemente riconosciute dalla giurisprudenza di spettanza di che le anticipa all'infortunato (Cfr. Corte di Cassazione, 11 maggio Pt_1
2022 n. 14982).
Ai fini del calcolo di tale voce di danno patrimoniale occorre prendere come base di calcolo la retribuzione giornaliera del lavoratore come calcolata sulla base dei dati retributivi forniti dal datore di lavoro (doc. n. 13 ricorso) che risulta pari a € 68,87 e moltiplicarla per i giorni di effettiva astensione lavorativa pari a 251 giorni. Per tale voce di danno al danneggiato spettano € 17.286,37.
Nel danno patrimoniale devono essere ricomprese anche le spese mediche sostenute da per conto dell'infortunato pari a € 1.788,69, che Pt_1
costituiscono tipica voce di danno patrimoniale da lucro cessante, in quanto sarebbero state a carico dell'infortunato se non rimborsate dall (doc. n. CP_4
10 ricorso).
Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza che riconosce l'autonoma indennizzabilità quale componente di danno patrimoniale del danno alla capacità lavorativa generica (Cfr. Cass. Sez. III 27.10.2015, n. 21782), considerato il tipo di lesioni riportate che hanno interessato la mano destra in soggetto destrimane, tali lesioni limitano la capacità lavorativa generica dell'infortunato, in quanto pregiudicano la possibilità di attendere a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali. Tale componente di danno patrimoniale deve essere conteggiata ai fini del calcolo
10 civilistico, che costituisce limite all'azione di surroga dell'Ente previdenziale, e tale danno va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.
(Cfr. Cass., 17/4/2008, n. 10111, Cass., 12/2/2015, n. 2737).
Considerata la gravità della lesione riportata dal danneggiato è opportuno stimare tale posta di danno in percentuale pari ad un terzo del danno biologico e viene liquidata in € 30.610,43.
Il danno patrimoniale in tutte le voci (inabilità temporanea assoluta, spese mediche, danno alla capacità lavorativa generica) risulta, pertanto, pari a complessivi € 49.685,49.
Sulla base dei conteggi offerti e ritenuti esatti poiché basati su corretti parametri, peraltro non specificamente contestati da parte resistente, si ritiene che possa rivalersi fino alla concorrenza dell'importo di € 141.516,57 come Pt_1
espressamente precisato dall' nelle proprie note conclusionali. CP_4
3. Conclusioni
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con compensazione nella misura del 30% in considerazione del comportamento processuale della parte resistente consistito anche nell'accettazione da della proposta conciliativa formulata dal giudice.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA che ha erogato all'infortunato Pt_1
a causa dell'infortunio sul lavoro da Controparte_2 quest'ultimo patito in data 7.7.2020, prestazioni per € 193.753,14;
11
2. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità ex artt. 10 e 11 del D.P.R.
n.1124/65 di in ordine all'accadimento dell'infortunio sul CP_1
lavoro de quo;
3. ACCERTA e DICHIARA il diritto di di rivalersi su Pt_1 CP_1
fino alla concorrenza dell'importo di € 141.516,57, con interessi e
[...]
devalutazione alla data dell'evento e rivalutazione sulle somme riconosciute dal giorno del fatto illecito e con il limite delle prestazioni erogate;
4. CONDANNA al pagamento – in favore di – delle CP_1 Pt_1
spese di lite, che liquida in € 5.360,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con compensazione nella misura del 30%.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 09/04/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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