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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. N. 1901-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE
Nella persona EI seguenti magistrati:
Dott. Stefano Cardinali Presidente
Dott. Fabio Miccio Giudice
Dott.ssa Barbara Perna Giudice relatrice
Nel procedimento iscritto al n. 1901 – 1 /2024 P.U. ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dai IGg.ri e rappresentati e difesi in Parte_1 Parte_2
virtù di procura in atti dall'avvocato Federica Marziale, predisposto con l'ausilio e l'assistenza dell'avvocato Norberto Novellini nominato gestore della Crisi da
Sovraindebitamento dall'Organismo ROMA, con atto depositato il 12 ottobre CP_1
2023 ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 e iscritto al n. 1901-1/2024 P.U i IGg.ri e AR FI esponevano quanto segue. Con istanza depositata in data Parte_1
06 ottobre 2023 (Prot. n.07/2023) presso l'Organismo di composizione della crisi Pt_3
avevano chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni
[...] 2
di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. In data 12 ottobre 2023, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava l'Avv. Norberto Ventolini
per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata. Il
ricorrente provvedeva quindi, con l'ausilio dell'avv. Federica Marziale, a presentare la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto.
I ricorrenti affermano di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento da farsi risalire alle dinamiche della vita di nucleo familiare.
Più in particolare, i IGg.ri e dichiarano di essere stati chiamati più volte ad Pt_1 Pt_2
aiutare una delle figlie, titolare di attività commerciale in uno EI mercati rionali della capitale, attività che successivamente ha chiuso viste le difficoltà incontrate.
I IGg.ri e rappresentano di aver contribuito ad appianare i debiti in Pt_1 Pt_2
questione, in primo luogo attraverso i loro riPArmi e successivamente facendo ricorso a prestiti personali mediante la cessione del quinto della pensione.
In ordine alla situazione patrimoniale EI ricorrenti riferiscono quanto segue:
- di non essere titolari di beni immobili in quanto il compendio immobiliare, sito in alla Piazza NC n. 77, in cui risiedono è in locazione;
Pt_3
- il IG. è proprietario di una Land Rovere Freelander, montante targa n. Pt_1
DX375TF, immatricolata nel 2009, il cui valore estratto dal sito autoscout24.it è
pari ad euro 500,00;
- il IG è intestatario di conto corrente DO S.p.A. n. 4749 Parte_1
con saldo al 16 settembre 2024 pari ad euro 21,48;
- la IG.ra è intestataria di conto Corrente NC del Fucino n. 34990 Parte_2
con saldo negativo al 30 giugno 2024 pari ad euro 1.999,10; 3
-che con riferimento alla massa debitoria, a carico EI ricorrenti sussistono le seguenti posizioni debitorie come da verifica del Gestore della Crisi e circolarizzazione documentata dalle dichiarazioni allegate all'istanza.
La posizione del sig. è costituita dalle seguenti voci di debito: Parte_1
- PS ER ON PA (garante per fiEIussione euro Persona_1
113.926,00;
- Comune di Roma Dip. Risorse (tari) privilegiato €788,13;
- UN NC PA (prestito personale) chirografario €2.251,65;
- IA PA (cessione del quinto) chirografario €23.760,00;
- NT EI AS PA (prestito personale) chirografario €2.460,00;
- PA NC PA (prestito personale) chirografario €1.353,10;
- IA (prestito personale) chirografario €2.833,15;
- Che NC ! (mutuo chirografario) €13.472,00;
- UN NC PA (fido di conto) chirografario €2.804,00;
- Che NC PA! (fido di conto) chirografario €1.394,00;
- (carta di credito) chirografario €1.785,80; Controparte_2
- PA NC PA (carta di credito) chirografario €5.000,00;
- NC LL PA (carta di credito) €807,46;
- (tasse ed imposte) privilegiato €11.007,96; Controparte_3
- Regione IO settore finanziario (bollo auto) privilegiato €363,28;
- NI piazza NC (27 rate condominiali) chirografario €2.469,28; così per un totale pari ad euro 72.549,81;
Il IG. presenta un reddito medio mensile netto pari ad euro 2.464,11 Parte_1 derivante da due pensioni che lo stesso percepisce dall'INPS e dall'Enasarco;
Il reddito derivante dalle due pensioni che lo stesso proponente percepisce dall'Inps e dall'Enasarco è stato determinato in forza delle dichiarazioni EI redditi in atti così come meglio evidenziate:
1) anno 2022 reddito netto pari ad euro 34.981,00, con un reddito mensile netto pari ad euro 2.915,00;
2) anno 2023, reddito netto pari ad euro 26.962,16 con un reddito mensile netto pari ad euro 2.609,33;
3) anno 2024, reddito euro 26.764,92, con un reddito mensile netto pari ad euro 2.230,00; 4
La posizione della IG.ra è costituta dalle seguenti voci di debito: Parte_2
- IA PA (cessione del quinto) chirografario €12.471,72;
- DO NC PA (carta di credito) chirografario €5.000,00;
- UR NC UR A.G. (sentenza di condanna) privilegiato €6.159,98;
- DO NC PA (prestito personale) chirografario €3.458,00; così per un totale pari ad euro 27.089,70;
Il reddito che la IG.ra percepisce è stato determinato in forza delle dichiarazioni Pt_2
EI redditi in atti così come meglio evidenziate:
1) anno 2022 reddito netto pari ad euro 15.587,21, reddito mensile netto pari ad euro
1.298,95;
2) anno 2023 reddito netto pari ad euro 16.121,35, reddito mensile netto pari ad euro
1.343,44;
3) anno 2024 reddito netto pari ad euro 16.657,39, reddito mensile netto pari ad euro
1.388,11.
Contr L ha inoltre fissato il proprio compenso in euro 6.313,50 iva compresa.
Dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità ad adempiere la debitoria e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento.
Sulla scorta di quanto sopra, i ricorrenti hanno, quindi, chiesto:
- l'ammissione alla procedura di liquidazione EI beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII;
-la nomina di un liquidatore EI beni;
-di adottare le pronunce ex art. 78 comma 2 lett. D) CCII, ordinare la trascrizione del decreto;
1.a.
Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e debitoria EI ricorrenti oltre che 'relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 269
CCII' a firma del 'gestore della crisi da sovraindebitamento' avv. Norberto Ventolini.
2. 5
Risultando, la residenza stabilita in in via Piazza NC n. 77, ciò, ai sensi dell'art. Pt_3
27, comma 3 lett. B) CCII, radica la competenza di questo tribunale a decidere sul proposto ricorso.
Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento EI ricorrenti nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dai IGg.ri e nel ricorso e convalidato dal 'gestore della crisi' nella propria Pt_1 Pt_2
relazione, del forte squilibrio tra l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, come in detti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato
La relazione redatta dal 'gestore della crisi da sovraindebitamento' avv. Norberto
Ventolini, risulta sufficientemente esaustiva quanto alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente e alla completezza e attendibilità
della documentazione da questi resa disponibile e, da essa, risulta l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII.
3.
Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio EI ricorrenti.
Osserva, inoltre, il collegio che devono ritenersi impropri e non pertinenti i riferimenti che sia la relazione OCC che il ricorso, che ad essa si richiama, operano quanto agli importi traibili dalla liquidità di cui il ricorrente potrebbe disporre e che verrebbero messi a disposizione del ceto creditorio, atteso che elemento qualificante la struttura dell'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione, del liquidatore, del complessivo suo patrimonio, in essi inclusi i crediti futuri e per quel che concerne i proventi di attività di lavoro eventuali limitazioni possono essere stabilite solamente dal tribunale in relazione a quanto necessitante per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII. Trattasi, tuttavia di 6
indicazioni che, secondo il noto principio 'utile per inutile non vitiatur' deve ritenersi non determino invalidità degli atti cui accedono, tenuto conto della concomitanza di ulteriori risultanze che permettono, come detto, di procedere alle verifiche necessarie per lo scrutinio giudiziale.
Quanto, nello specifico, alla determinazione della quota parte degli emolumenti percipiendi sottratti alla liquidazione perché funzionali a tale esigenza la relativa quantificazione viene rimessa al giudice delegato previa analitica indicazione e prova, da parte del ricorrente, EI pertinenti importi e causali e verifica da parte dell'OCC.
P.Q.M.
Letti gli articoli 268 e seguenti del d. L.vo 12.01.2019 n. 14:
-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata EI beni EI IGg.ri Parte_1
e residenti in [...], richiesta con ricorso
[...] Parte_2 Pt_3
depositato il 18 dicembre 2024;
nomina giudice delegato la dott.ssa Barbara Perna;
nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Norberto Ventolini (già
nominato gestore della crisi);
ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco EI creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni EI ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio EI beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7
-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
-dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
La giudice relatrice
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE
Nella persona EI seguenti magistrati:
Dott. Stefano Cardinali Presidente
Dott. Fabio Miccio Giudice
Dott.ssa Barbara Perna Giudice relatrice
Nel procedimento iscritto al n. 1901 – 1 /2024 P.U. ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dai IGg.ri e rappresentati e difesi in Parte_1 Parte_2
virtù di procura in atti dall'avvocato Federica Marziale, predisposto con l'ausilio e l'assistenza dell'avvocato Norberto Novellini nominato gestore della Crisi da
Sovraindebitamento dall'Organismo ROMA, con atto depositato il 12 ottobre CP_1
2023 ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 e iscritto al n. 1901-1/2024 P.U i IGg.ri e AR FI esponevano quanto segue. Con istanza depositata in data Parte_1
06 ottobre 2023 (Prot. n.07/2023) presso l'Organismo di composizione della crisi Pt_3
avevano chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni
[...] 2
di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. In data 12 ottobre 2023, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava l'Avv. Norberto Ventolini
per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata. Il
ricorrente provvedeva quindi, con l'ausilio dell'avv. Federica Marziale, a presentare la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto.
I ricorrenti affermano di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento da farsi risalire alle dinamiche della vita di nucleo familiare.
Più in particolare, i IGg.ri e dichiarano di essere stati chiamati più volte ad Pt_1 Pt_2
aiutare una delle figlie, titolare di attività commerciale in uno EI mercati rionali della capitale, attività che successivamente ha chiuso viste le difficoltà incontrate.
I IGg.ri e rappresentano di aver contribuito ad appianare i debiti in Pt_1 Pt_2
questione, in primo luogo attraverso i loro riPArmi e successivamente facendo ricorso a prestiti personali mediante la cessione del quinto della pensione.
In ordine alla situazione patrimoniale EI ricorrenti riferiscono quanto segue:
- di non essere titolari di beni immobili in quanto il compendio immobiliare, sito in alla Piazza NC n. 77, in cui risiedono è in locazione;
Pt_3
- il IG. è proprietario di una Land Rovere Freelander, montante targa n. Pt_1
DX375TF, immatricolata nel 2009, il cui valore estratto dal sito autoscout24.it è
pari ad euro 500,00;
- il IG è intestatario di conto corrente DO S.p.A. n. 4749 Parte_1
con saldo al 16 settembre 2024 pari ad euro 21,48;
- la IG.ra è intestataria di conto Corrente NC del Fucino n. 34990 Parte_2
con saldo negativo al 30 giugno 2024 pari ad euro 1.999,10; 3
-che con riferimento alla massa debitoria, a carico EI ricorrenti sussistono le seguenti posizioni debitorie come da verifica del Gestore della Crisi e circolarizzazione documentata dalle dichiarazioni allegate all'istanza.
La posizione del sig. è costituita dalle seguenti voci di debito: Parte_1
- PS ER ON PA (garante per fiEIussione euro Persona_1
113.926,00;
- Comune di Roma Dip. Risorse (tari) privilegiato €788,13;
- UN NC PA (prestito personale) chirografario €2.251,65;
- IA PA (cessione del quinto) chirografario €23.760,00;
- NT EI AS PA (prestito personale) chirografario €2.460,00;
- PA NC PA (prestito personale) chirografario €1.353,10;
- IA (prestito personale) chirografario €2.833,15;
- Che NC ! (mutuo chirografario) €13.472,00;
- UN NC PA (fido di conto) chirografario €2.804,00;
- Che NC PA! (fido di conto) chirografario €1.394,00;
- (carta di credito) chirografario €1.785,80; Controparte_2
- PA NC PA (carta di credito) chirografario €5.000,00;
- NC LL PA (carta di credito) €807,46;
- (tasse ed imposte) privilegiato €11.007,96; Controparte_3
- Regione IO settore finanziario (bollo auto) privilegiato €363,28;
- NI piazza NC (27 rate condominiali) chirografario €2.469,28; così per un totale pari ad euro 72.549,81;
Il IG. presenta un reddito medio mensile netto pari ad euro 2.464,11 Parte_1 derivante da due pensioni che lo stesso percepisce dall'INPS e dall'Enasarco;
Il reddito derivante dalle due pensioni che lo stesso proponente percepisce dall'Inps e dall'Enasarco è stato determinato in forza delle dichiarazioni EI redditi in atti così come meglio evidenziate:
1) anno 2022 reddito netto pari ad euro 34.981,00, con un reddito mensile netto pari ad euro 2.915,00;
2) anno 2023, reddito netto pari ad euro 26.962,16 con un reddito mensile netto pari ad euro 2.609,33;
3) anno 2024, reddito euro 26.764,92, con un reddito mensile netto pari ad euro 2.230,00; 4
La posizione della IG.ra è costituta dalle seguenti voci di debito: Parte_2
- IA PA (cessione del quinto) chirografario €12.471,72;
- DO NC PA (carta di credito) chirografario €5.000,00;
- UR NC UR A.G. (sentenza di condanna) privilegiato €6.159,98;
- DO NC PA (prestito personale) chirografario €3.458,00; così per un totale pari ad euro 27.089,70;
Il reddito che la IG.ra percepisce è stato determinato in forza delle dichiarazioni Pt_2
EI redditi in atti così come meglio evidenziate:
1) anno 2022 reddito netto pari ad euro 15.587,21, reddito mensile netto pari ad euro
1.298,95;
2) anno 2023 reddito netto pari ad euro 16.121,35, reddito mensile netto pari ad euro
1.343,44;
3) anno 2024 reddito netto pari ad euro 16.657,39, reddito mensile netto pari ad euro
1.388,11.
Contr L ha inoltre fissato il proprio compenso in euro 6.313,50 iva compresa.
Dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità ad adempiere la debitoria e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento.
Sulla scorta di quanto sopra, i ricorrenti hanno, quindi, chiesto:
- l'ammissione alla procedura di liquidazione EI beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII;
-la nomina di un liquidatore EI beni;
-di adottare le pronunce ex art. 78 comma 2 lett. D) CCII, ordinare la trascrizione del decreto;
1.a.
Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e debitoria EI ricorrenti oltre che 'relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 269
CCII' a firma del 'gestore della crisi da sovraindebitamento' avv. Norberto Ventolini.
2. 5
Risultando, la residenza stabilita in in via Piazza NC n. 77, ciò, ai sensi dell'art. Pt_3
27, comma 3 lett. B) CCII, radica la competenza di questo tribunale a decidere sul proposto ricorso.
Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento EI ricorrenti nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dai IGg.ri e nel ricorso e convalidato dal 'gestore della crisi' nella propria Pt_1 Pt_2
relazione, del forte squilibrio tra l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, come in detti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato
La relazione redatta dal 'gestore della crisi da sovraindebitamento' avv. Norberto
Ventolini, risulta sufficientemente esaustiva quanto alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente e alla completezza e attendibilità
della documentazione da questi resa disponibile e, da essa, risulta l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII.
3.
Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio EI ricorrenti.
Osserva, inoltre, il collegio che devono ritenersi impropri e non pertinenti i riferimenti che sia la relazione OCC che il ricorso, che ad essa si richiama, operano quanto agli importi traibili dalla liquidità di cui il ricorrente potrebbe disporre e che verrebbero messi a disposizione del ceto creditorio, atteso che elemento qualificante la struttura dell'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione, del liquidatore, del complessivo suo patrimonio, in essi inclusi i crediti futuri e per quel che concerne i proventi di attività di lavoro eventuali limitazioni possono essere stabilite solamente dal tribunale in relazione a quanto necessitante per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII. Trattasi, tuttavia di 6
indicazioni che, secondo il noto principio 'utile per inutile non vitiatur' deve ritenersi non determino invalidità degli atti cui accedono, tenuto conto della concomitanza di ulteriori risultanze che permettono, come detto, di procedere alle verifiche necessarie per lo scrutinio giudiziale.
Quanto, nello specifico, alla determinazione della quota parte degli emolumenti percipiendi sottratti alla liquidazione perché funzionali a tale esigenza la relativa quantificazione viene rimessa al giudice delegato previa analitica indicazione e prova, da parte del ricorrente, EI pertinenti importi e causali e verifica da parte dell'OCC.
P.Q.M.
Letti gli articoli 268 e seguenti del d. L.vo 12.01.2019 n. 14:
-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata EI beni EI IGg.ri Parte_1
e residenti in [...], richiesta con ricorso
[...] Parte_2 Pt_3
depositato il 18 dicembre 2024;
nomina giudice delegato la dott.ssa Barbara Perna;
nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Norberto Ventolini (già
nominato gestore della crisi);
ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco EI creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni EI ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio EI beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7
-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
-dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
La giudice relatrice
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali