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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 18/06/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 164/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 164/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
04.02.2025, da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Foligno (PG), Via Cesare Battisti n.20/lettera E, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Manini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Assisi (PG), Via Raffaello snc int.12, presso il
Difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Foligno (PG), Via Giuseppe Bragazzi n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Esibizione ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via dei Franceschi n. 32, presso il
Difensore;
- RICORRENTI –
i quali hanno contratto matrimonio civile in Nocera Umbra in data 21.10.2023 (atto n. 9, parte I, anno
2023) con la figlia: nata il [...]; Persona_1 pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1. La sig.ra continuerà a vivere presso la nuova abitazione di proprietà sita in Foligno Parte_1
(PG) Via Cesare Battisti n. 20/E insieme alla figlia minore Per_1
2. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo dai coniugi, sempre tenendo conto delle esigenze, della capacità e delle future aspirazioni della stessa, avendo i coniugi deciso di mantenere reciprocamente tra di loro, un rapporto equilibrato e continuativo, nell'esclusivo interesse della figlia. Mentre
l'ordinaria amministrazione quotidiana spetterà ad entrambi con riferimento ai periodi in cui la minore permarrà con ciascun genitore.
3. I genitori hanno predisposto e sottoscritto il piano genitoriale che si allega al presente ricorso, da considerarsi parte integrante del presente atto, impegnandosi al pieno rispetto di quanto dichiarato, nell'esclusivo interesse della prole (all.4 piano genitoriale), con riserva di riportarlo integralmente nelle successive note di trattazione scritta.
4. A titolo di contributo di mantenimento per la figlia minore, il padre verserà alla madre la somma di
€ 200,00 (duecento/00) per la figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento su conto corrente intestato alla madre. L'assegno unico e universale sarà percepito dalla sig.ra Parte_1
5. Per le spese straordinarie, che andranno divise al 50% tra i genitori, questi ultimi dichiarano di aderire e accettare “il Protocollo d'intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato e vigente per il Tribunale di Spoleto. I genitori convengono che qualsiasi spesa straordinaria sarà preventivamente concordata con il coniuge che dovrà sostenerla, a condizione che la spesa risulti pertinente, pena il mancato rimborso. L'importo della spesa sostenuta da un genitore sarà corrisposto all'altro coniuge che l'ha anticipata entro 30 giorni dalla richiesta scritta.
6. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti, e pertanto, entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica-patrimoniale.
7. I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per la figlia. pagina 2 di 4
8. Il marito ha già asportato dalla casa coniugale gli effetti personali e gli oggetti di sua proprietà.
9. Entrambi i coniugi in caso di ulteriore modifica della loro residenza e/o domicilio attuale si impegnano a dare tempestiva comunicazione del nuovo indirizzo, entro il termine di trenta giorni, dall'avvenuto cambiamento di residenza.
10. Nelle more del periodo che va dalla sottoscrizione del presente atto sino alla fissanda udienza di comparizione delle parti avanti al Tribunale Civile di Spoleto e successiva omologazione, entrambi i coniugi si impegnano ad osservare e rispettare scrupolosamente tutte le condizioni, nessuna esclusa, compreso l'allegato piano genitoriale facente parte del presente ricorso per separazione consensuale ex art. 473 bis 51 c.p.c.
11. L'eventuale espatrio della minore per viaggi all'estero, dovrà essere espressamente autorizzato dall'altro genitore.
12. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni e del relativo allegato piano genitoriale che accettano.”.
All'udienza del 7.05.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
26.03.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi. pagina 3 di 4 Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in Nocera Umbra in data 21.10.2023 (atto n. 9, parte I, anno 2023);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Umbra perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 17.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 164/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
04.02.2025, da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Foligno (PG), Via Cesare Battisti n.20/lettera E, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Manini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Assisi (PG), Via Raffaello snc int.12, presso il
Difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Foligno (PG), Via Giuseppe Bragazzi n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Esibizione ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via dei Franceschi n. 32, presso il
Difensore;
- RICORRENTI –
i quali hanno contratto matrimonio civile in Nocera Umbra in data 21.10.2023 (atto n. 9, parte I, anno
2023) con la figlia: nata il [...]; Persona_1 pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1. La sig.ra continuerà a vivere presso la nuova abitazione di proprietà sita in Foligno Parte_1
(PG) Via Cesare Battisti n. 20/E insieme alla figlia minore Per_1
2. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo dai coniugi, sempre tenendo conto delle esigenze, della capacità e delle future aspirazioni della stessa, avendo i coniugi deciso di mantenere reciprocamente tra di loro, un rapporto equilibrato e continuativo, nell'esclusivo interesse della figlia. Mentre
l'ordinaria amministrazione quotidiana spetterà ad entrambi con riferimento ai periodi in cui la minore permarrà con ciascun genitore.
3. I genitori hanno predisposto e sottoscritto il piano genitoriale che si allega al presente ricorso, da considerarsi parte integrante del presente atto, impegnandosi al pieno rispetto di quanto dichiarato, nell'esclusivo interesse della prole (all.4 piano genitoriale), con riserva di riportarlo integralmente nelle successive note di trattazione scritta.
4. A titolo di contributo di mantenimento per la figlia minore, il padre verserà alla madre la somma di
€ 200,00 (duecento/00) per la figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento su conto corrente intestato alla madre. L'assegno unico e universale sarà percepito dalla sig.ra Parte_1
5. Per le spese straordinarie, che andranno divise al 50% tra i genitori, questi ultimi dichiarano di aderire e accettare “il Protocollo d'intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato e vigente per il Tribunale di Spoleto. I genitori convengono che qualsiasi spesa straordinaria sarà preventivamente concordata con il coniuge che dovrà sostenerla, a condizione che la spesa risulti pertinente, pena il mancato rimborso. L'importo della spesa sostenuta da un genitore sarà corrisposto all'altro coniuge che l'ha anticipata entro 30 giorni dalla richiesta scritta.
6. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti, e pertanto, entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica-patrimoniale.
7. I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per la figlia. pagina 2 di 4
8. Il marito ha già asportato dalla casa coniugale gli effetti personali e gli oggetti di sua proprietà.
9. Entrambi i coniugi in caso di ulteriore modifica della loro residenza e/o domicilio attuale si impegnano a dare tempestiva comunicazione del nuovo indirizzo, entro il termine di trenta giorni, dall'avvenuto cambiamento di residenza.
10. Nelle more del periodo che va dalla sottoscrizione del presente atto sino alla fissanda udienza di comparizione delle parti avanti al Tribunale Civile di Spoleto e successiva omologazione, entrambi i coniugi si impegnano ad osservare e rispettare scrupolosamente tutte le condizioni, nessuna esclusa, compreso l'allegato piano genitoriale facente parte del presente ricorso per separazione consensuale ex art. 473 bis 51 c.p.c.
11. L'eventuale espatrio della minore per viaggi all'estero, dovrà essere espressamente autorizzato dall'altro genitore.
12. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni e del relativo allegato piano genitoriale che accettano.”.
All'udienza del 7.05.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
26.03.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi. pagina 3 di 4 Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in Nocera Umbra in data 21.10.2023 (atto n. 9, parte I, anno 2023);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Umbra perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 17.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4