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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
MA LL, RE
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016801628 2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, elettivamente domiciliato, ai fini del presente ricorso, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, in Bologna al quale è conferito, ogni più ampio mandato nella difesa della presente controversia giusta procura allegata all'atto introduttivo, ricorre per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe, ) avente per oggetto l'accertamento del reddito ex art 38 DPR 600/73 e delle maggiori imposte IRPEF, addizionali regionale e comunale all'IRPEF con conseguenti accessori in relazione all'anno di imposta 2019.
L'avviso di accertamento è stato dal contribuente impugnato sulla base dei seguenti motivi:
Preliminarmente il contribuente rileva la nullità dell'avviso di accertamento per mancato rispetto del contraddittorio e violazione delle norme procedimentali di cui all'art. 7 bis della L. 212/2000. Nella specie il contribuente riferisce di aver potuto ritirare l'invito all'adesione soltanto in data 04/12/2024, e di aver potuto manifestare intenzione all'avvio del procedimento di adesione solo in data 28/12/2024 mentre l'avviso di accertamento era già in corso di notifica. Il plico relativo all'avviso di accertamento risultava già depositato presso l'Ufficio postale in data 23/12/2024.
Pertanto, secondo il contribuente, l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere revocato per consentire il procedimento di adesione. In secondo luogo, il contribuente rileva la violazione dell'art. 6 bis dello Statuto del Contribuente dal momento che l'avviso di accertamento non è stato preceduto da apposito schema d'atto. È pur vero che l'Ufficio ha notificato sia l'invito ex art. 32 DPR 600/1973 e successivo invito all'adesione, tuttavia il contribuente lamenta, ove quest'ultimo volesse interpretarsi come “schema d'atto” il mancato rispetto del termine sessanta giorni prima dell'invio dell'avviso di accertamento.
Nel merito il contribuente rileva come la spesa indicata quale “locazioni da spesometro” per euro 89.000 risulta inesistente. Quanto alle spese per investimenti pari ad euro 85.000 riferiti all'acquisto di un immobile in data 27/06/2019 il contribuente riferisce di aver corrisposto il prezzo tramite, compensazione di un credito vantato nei confronti della società venditrice a titolo di finanziamento soci per euro 54.794,68; quanto ad euro 12.000 mediante assegno bancario;
quanto al saldo pari ad euro 16.205,32, il contribuente si impegnava in sede di redazione del rogito a pagare nelle forme di legge senza aggravio di interessi entro il 31/12/2019.
Il contribuente afferma che l'unico esborso realmente effettuato risulterebbe corrispondere alla cifra di euro
12.000, mentre sulla somma promessa non può fondarsi alcuna presunzione.
Con riguardo alle risorse finanziarie impiegate il contribuente riferisce di aver ricevuto dalla madre vari bonifici in data 07/01/2019 per complessivi euro 5.300,00 nonché la somma pari ad euro 20.000 proveniente dal fratello. Ancora il contribuente rileva il disinvestimento di titoli per euro 1.153,00 ed euro 6.868,90. Pertanto, tenuto conto del parziale pagamento mediante credito in compensazione e del fatto che una parte residua del prezzo risulta promessa, rimarrebbe un importo pari ad euro 22.658 inferiore agli smobilizzi e le risorse finanziarie indicate.
Conclude chiedendo alla Corte che venga dichiarata la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che, preliminarmente, osserva che a seguito della documentazione trasmessa dal contribuente successivamente alla notifica dell'accertamento e ben oltre le richieste di produzione effettuate nel corso del controllo, è stato emesso un provvedimento di autotutela parziale n.
TW9X16800023/2025 che ha determinato una consistente riduzione degli importi accertati. In tale sede l'Ufficio ha riconosciuto l'erronea considerazione delle spese per locazioni pari ad euro 89.000 derivante da un non corretta trasmissione e acquisizione di dati concernenti una fattura emessa dalla società Società_1 s.r.l. dalla quale proveniva anche l'immobile acquistato. Tale importo è stato computato in riduzione dalle spese certe su cui è stato adottato l'avviso di accertgamento. Con riguardo alle fonti di denaro utilizzate per le spese sostenute, viene altresì riconosciuto il finanziamento erogato dal fratello per euro 20.000. Con riferimento alle ulteriori richieste di riduzione in ordine ai finanziamenti della madre la parte non aveva fornito alcuna documentazione. Conclude chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria:
1) di voler dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere in relazione agli importi di cui all'autotutela parziale emessa
2) di voler rigettare il ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene parzialmente cessata la materia del contendere come risulta dal provvedimento emesso in autotutela dell'Ufficio, mentre per il resto il ricorso è da repingere.
Alcune premesse fattuali. Il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione emesso a seguito di un'indagine sintetica sugli elementi di spesa certa sostenuta dallo stesso contribuente nel corso del periodo di imposta. Nella dichiarazione presentata la Parte ha compilato il quadro RG indicando i ricavi derivanti dalla ditta individuale con un reddito dichiarato al quadro RN di € 1.383,00; 4. L'Ufficio in data 10/07/2024 ha notificato al signor Ricorrente_1 un invito ex art. 32 DPR 600/1973ai sensi dell'art. 38 4°comma del D.p.r. 600/1973, in cui operava una ricostruzione sintetica del reddito e allegava allo stesso un prospetto delle spese sostenute dal Signor Ricorrente_1 per il quale chiedeva allo stesso una giustificazione e lo invitava a presentarsi in data 30/07/2024 per fornire chiarimenti e/o giustificazioni in merito alle spese rilevate dall'Ufficio. Dopo alcuni inviti andati a vuoto l'Ufficio ha proceduto alla notifica del presente avviso di accertamento.
Venendo ad esaminare i motivi del ricorso si deve ritenere del tutto infondato l'asserita nullità dell'accertamento per il mancato rispetto del contraddittorio. Risulta infatti provato che l'Ufficio ha invitato per tempo il contribuente per fornire chiarimenti e giustificazioni convocandolo per il 30 luglio 2024. Il Sig.
Ricorrente_1 non si presentava all'invito adducendo motivi personali e inviando all'Agenzia una relazione giustificativa delle spese contestate senza fornire alcuna documentazione. Anche l'invito all'adesioine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stato notificato con congruo anticipo. Solo la negligenza nel ritiro della raccomandata all'Uffcio Postale ha comportato un ritardo nella conoscenza da parte del contribuente della data fissata per la convocazione presso gli uffici dell'Agenzia.
Solo dopo la notifica del presente avviso il Ricorrente_1 ha provveduto a fornire parziale documentazione a sostegno delle spese contesate. A queato punto l'Ufficio ha provveduto a rideterminare il aggiore reddito accertato.
Per quanto riguarda la voce “Locazioni da spesometro” per la somma di € 89.000,00 è emerso dalla documentazione prodotta dalla Parte e dalle interrogazioni dell'anagrafe tributaria che non esiste alcuna locazione registrata di tale importo, ma si riferisce alla fattura emessa dalla Società per la vendita dell'immobile. Per tale motivo la spesa certa è stata ridotta da euro 101.041,00 a 12.041,00.
Per quanto riguarda gli investimenti contestati nell'anno in quastione, questi si riferiscono all'acquisto dell'immobile di Alghero per € 85.000,00.per tale acquisto risulta un pagamento immediato di € 12.000,00 mediante assegno, una promessa di pagamento per € 16.205,32 da effettuarsi entro il 31/12/2019, mentre l'importo di € 56.794,68 sarebbe stato compensato con un debito della società nei confronti del Socio in ragione di pregressi finanziamenti.
Nessuna prova è stata fornita dal contribuente circa la provenienza dei fondi per pagare l'acconto e la promessa di pagamento mentre per la compensazione l'Ufficio ha chiesto la prova degli effettivi finanziamenti versati dal SIg. Ricorrente_1 nel bilancio della Società. Nessuna prova in tal senso è stata fornita dal contribuente ed è difficile pensare che tale somma, posta in compensazione dell'acquisto, sia stata versata dal Sig. Ricorrente_1 tenendo conto che nei cinque anni precedenti l'anno 2019 il contribuente ha dichiarato sostanzialmente di non aver percepito alcun reddito(2015 certificazioni per € 3,25 e 2014 certificazioni per € 109,52).
Come detto precedentemente l'Ufficio ha comunicato che, a seguito della documentazione trasmessa dal contribuente successivamente alla notifica dell'accertamento e ben oltre le richieste di produzione effettuate nel corso del controllo, è stato emesso un provvedimento di autotutela parziale che ha determinato una consistente riduzione degli importi accertati. In pratica l'Ufficio ha riconosciuto l'erronea considerazione delle spese per locazioni pari ad euro 89.000 derivante da un non corretta trasmissione e acquisizione di dati concernenti una fattura emessa dalla società Società_1 s.r.l. dalla quale proveniva anche l'immobile acquistato. Tale importo è stato computato in riduzione dalle spese certe su cui è stato adottato l'avviso di accertgamento.
Con riguardo alle fonti di denaro utilizzate per le spese sostenute, viene inoltre riconosciuto il finanziamento erogato dal fratello per euro 20.000,00. Con riferimento alle ulteriori richieste di riduzione in ordine ai finanziamenti della madre la parte non ha fornito una documentazione probante. In definitiva, sulla base delle considerazioni sin qui esposte, la Corte ritiene di dover accogliere la richiesta dell'Agenzia delle Entrate in relazone alla parziale cessazione della materia del contendere sulla base del provvedimento di autotutela parziale richiamato nelle controdeduzioni , determinando il maggiore reddito accertato, decurtato del bonifico di euro 20.000,00 proveniente dal fratello, in complessivi euro 77.041,00.
Il ricorso, per i motivi sopra esposti, deve invece essere respinto nel resto con condanna del ricorrente alle spese del procedimento come indicate in dispositivo.
Naturalmente le sanzioni erogate dll'Ufficio andranno rideterminate da quest'ultimo sulla base del minor reddito accertato
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso determina il maggior reddito accertato in euro 77.041,00.
Rigetta nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5.000,00.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
MA LL, RE
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016801628 2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, elettivamente domiciliato, ai fini del presente ricorso, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, in Bologna al quale è conferito, ogni più ampio mandato nella difesa della presente controversia giusta procura allegata all'atto introduttivo, ricorre per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe, ) avente per oggetto l'accertamento del reddito ex art 38 DPR 600/73 e delle maggiori imposte IRPEF, addizionali regionale e comunale all'IRPEF con conseguenti accessori in relazione all'anno di imposta 2019.
L'avviso di accertamento è stato dal contribuente impugnato sulla base dei seguenti motivi:
Preliminarmente il contribuente rileva la nullità dell'avviso di accertamento per mancato rispetto del contraddittorio e violazione delle norme procedimentali di cui all'art. 7 bis della L. 212/2000. Nella specie il contribuente riferisce di aver potuto ritirare l'invito all'adesione soltanto in data 04/12/2024, e di aver potuto manifestare intenzione all'avvio del procedimento di adesione solo in data 28/12/2024 mentre l'avviso di accertamento era già in corso di notifica. Il plico relativo all'avviso di accertamento risultava già depositato presso l'Ufficio postale in data 23/12/2024.
Pertanto, secondo il contribuente, l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere revocato per consentire il procedimento di adesione. In secondo luogo, il contribuente rileva la violazione dell'art. 6 bis dello Statuto del Contribuente dal momento che l'avviso di accertamento non è stato preceduto da apposito schema d'atto. È pur vero che l'Ufficio ha notificato sia l'invito ex art. 32 DPR 600/1973 e successivo invito all'adesione, tuttavia il contribuente lamenta, ove quest'ultimo volesse interpretarsi come “schema d'atto” il mancato rispetto del termine sessanta giorni prima dell'invio dell'avviso di accertamento.
Nel merito il contribuente rileva come la spesa indicata quale “locazioni da spesometro” per euro 89.000 risulta inesistente. Quanto alle spese per investimenti pari ad euro 85.000 riferiti all'acquisto di un immobile in data 27/06/2019 il contribuente riferisce di aver corrisposto il prezzo tramite, compensazione di un credito vantato nei confronti della società venditrice a titolo di finanziamento soci per euro 54.794,68; quanto ad euro 12.000 mediante assegno bancario;
quanto al saldo pari ad euro 16.205,32, il contribuente si impegnava in sede di redazione del rogito a pagare nelle forme di legge senza aggravio di interessi entro il 31/12/2019.
Il contribuente afferma che l'unico esborso realmente effettuato risulterebbe corrispondere alla cifra di euro
12.000, mentre sulla somma promessa non può fondarsi alcuna presunzione.
Con riguardo alle risorse finanziarie impiegate il contribuente riferisce di aver ricevuto dalla madre vari bonifici in data 07/01/2019 per complessivi euro 5.300,00 nonché la somma pari ad euro 20.000 proveniente dal fratello. Ancora il contribuente rileva il disinvestimento di titoli per euro 1.153,00 ed euro 6.868,90. Pertanto, tenuto conto del parziale pagamento mediante credito in compensazione e del fatto che una parte residua del prezzo risulta promessa, rimarrebbe un importo pari ad euro 22.658 inferiore agli smobilizzi e le risorse finanziarie indicate.
Conclude chiedendo alla Corte che venga dichiarata la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che, preliminarmente, osserva che a seguito della documentazione trasmessa dal contribuente successivamente alla notifica dell'accertamento e ben oltre le richieste di produzione effettuate nel corso del controllo, è stato emesso un provvedimento di autotutela parziale n.
TW9X16800023/2025 che ha determinato una consistente riduzione degli importi accertati. In tale sede l'Ufficio ha riconosciuto l'erronea considerazione delle spese per locazioni pari ad euro 89.000 derivante da un non corretta trasmissione e acquisizione di dati concernenti una fattura emessa dalla società Società_1 s.r.l. dalla quale proveniva anche l'immobile acquistato. Tale importo è stato computato in riduzione dalle spese certe su cui è stato adottato l'avviso di accertgamento. Con riguardo alle fonti di denaro utilizzate per le spese sostenute, viene altresì riconosciuto il finanziamento erogato dal fratello per euro 20.000. Con riferimento alle ulteriori richieste di riduzione in ordine ai finanziamenti della madre la parte non aveva fornito alcuna documentazione. Conclude chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria:
1) di voler dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere in relazione agli importi di cui all'autotutela parziale emessa
2) di voler rigettare il ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene parzialmente cessata la materia del contendere come risulta dal provvedimento emesso in autotutela dell'Ufficio, mentre per il resto il ricorso è da repingere.
Alcune premesse fattuali. Il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione emesso a seguito di un'indagine sintetica sugli elementi di spesa certa sostenuta dallo stesso contribuente nel corso del periodo di imposta. Nella dichiarazione presentata la Parte ha compilato il quadro RG indicando i ricavi derivanti dalla ditta individuale con un reddito dichiarato al quadro RN di € 1.383,00; 4. L'Ufficio in data 10/07/2024 ha notificato al signor Ricorrente_1 un invito ex art. 32 DPR 600/1973ai sensi dell'art. 38 4°comma del D.p.r. 600/1973, in cui operava una ricostruzione sintetica del reddito e allegava allo stesso un prospetto delle spese sostenute dal Signor Ricorrente_1 per il quale chiedeva allo stesso una giustificazione e lo invitava a presentarsi in data 30/07/2024 per fornire chiarimenti e/o giustificazioni in merito alle spese rilevate dall'Ufficio. Dopo alcuni inviti andati a vuoto l'Ufficio ha proceduto alla notifica del presente avviso di accertamento.
Venendo ad esaminare i motivi del ricorso si deve ritenere del tutto infondato l'asserita nullità dell'accertamento per il mancato rispetto del contraddittorio. Risulta infatti provato che l'Ufficio ha invitato per tempo il contribuente per fornire chiarimenti e giustificazioni convocandolo per il 30 luglio 2024. Il Sig.
Ricorrente_1 non si presentava all'invito adducendo motivi personali e inviando all'Agenzia una relazione giustificativa delle spese contestate senza fornire alcuna documentazione. Anche l'invito all'adesioine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stato notificato con congruo anticipo. Solo la negligenza nel ritiro della raccomandata all'Uffcio Postale ha comportato un ritardo nella conoscenza da parte del contribuente della data fissata per la convocazione presso gli uffici dell'Agenzia.
Solo dopo la notifica del presente avviso il Ricorrente_1 ha provveduto a fornire parziale documentazione a sostegno delle spese contesate. A queato punto l'Ufficio ha provveduto a rideterminare il aggiore reddito accertato.
Per quanto riguarda la voce “Locazioni da spesometro” per la somma di € 89.000,00 è emerso dalla documentazione prodotta dalla Parte e dalle interrogazioni dell'anagrafe tributaria che non esiste alcuna locazione registrata di tale importo, ma si riferisce alla fattura emessa dalla Società per la vendita dell'immobile. Per tale motivo la spesa certa è stata ridotta da euro 101.041,00 a 12.041,00.
Per quanto riguarda gli investimenti contestati nell'anno in quastione, questi si riferiscono all'acquisto dell'immobile di Alghero per € 85.000,00.per tale acquisto risulta un pagamento immediato di € 12.000,00 mediante assegno, una promessa di pagamento per € 16.205,32 da effettuarsi entro il 31/12/2019, mentre l'importo di € 56.794,68 sarebbe stato compensato con un debito della società nei confronti del Socio in ragione di pregressi finanziamenti.
Nessuna prova è stata fornita dal contribuente circa la provenienza dei fondi per pagare l'acconto e la promessa di pagamento mentre per la compensazione l'Ufficio ha chiesto la prova degli effettivi finanziamenti versati dal SIg. Ricorrente_1 nel bilancio della Società. Nessuna prova in tal senso è stata fornita dal contribuente ed è difficile pensare che tale somma, posta in compensazione dell'acquisto, sia stata versata dal Sig. Ricorrente_1 tenendo conto che nei cinque anni precedenti l'anno 2019 il contribuente ha dichiarato sostanzialmente di non aver percepito alcun reddito(2015 certificazioni per € 3,25 e 2014 certificazioni per € 109,52).
Come detto precedentemente l'Ufficio ha comunicato che, a seguito della documentazione trasmessa dal contribuente successivamente alla notifica dell'accertamento e ben oltre le richieste di produzione effettuate nel corso del controllo, è stato emesso un provvedimento di autotutela parziale che ha determinato una consistente riduzione degli importi accertati. In pratica l'Ufficio ha riconosciuto l'erronea considerazione delle spese per locazioni pari ad euro 89.000 derivante da un non corretta trasmissione e acquisizione di dati concernenti una fattura emessa dalla società Società_1 s.r.l. dalla quale proveniva anche l'immobile acquistato. Tale importo è stato computato in riduzione dalle spese certe su cui è stato adottato l'avviso di accertgamento.
Con riguardo alle fonti di denaro utilizzate per le spese sostenute, viene inoltre riconosciuto il finanziamento erogato dal fratello per euro 20.000,00. Con riferimento alle ulteriori richieste di riduzione in ordine ai finanziamenti della madre la parte non ha fornito una documentazione probante. In definitiva, sulla base delle considerazioni sin qui esposte, la Corte ritiene di dover accogliere la richiesta dell'Agenzia delle Entrate in relazone alla parziale cessazione della materia del contendere sulla base del provvedimento di autotutela parziale richiamato nelle controdeduzioni , determinando il maggiore reddito accertato, decurtato del bonifico di euro 20.000,00 proveniente dal fratello, in complessivi euro 77.041,00.
Il ricorso, per i motivi sopra esposti, deve invece essere respinto nel resto con condanna del ricorrente alle spese del procedimento come indicate in dispositivo.
Naturalmente le sanzioni erogate dll'Ufficio andranno rideterminate da quest'ultimo sulla base del minor reddito accertato
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso determina il maggior reddito accertato in euro 77.041,00.
Rigetta nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5.000,00.