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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/06/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG Nr. 3/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Andrea Doardo Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025
Da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Val di Gorto, 100 C.F. , in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante C.F._1
pro tempore di con sede legale in 33028 Tolmezzo Controparte_1
(UD) Via Clemente Lequio 3/B, - C.F. e P.IVA PEC. P.IVA_1 Email_1
nonché di socio accomandatario della predetta società, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Vincenzo Cinque (C.F. , pec. C.F._2
fax: 0432 202435) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Email_2
Professionale del medesimo in 33100 Udine, Via Gorghi, 15. appellante
Contro
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, Controparte_2
24, (C.F. ) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_2 e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Iero (c.f.
e Paolo Bonetti (c.f. ) dell'Avvocatura dell'Istituto, C.F._3 C.F._4 giusta procura ad lites in atti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione regionale Friuli Venezia Giulia, in Trieste, Via Cesare Battisti, 10d. PEC: CP_3
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appellato
appello avverso la sentenza n. 241/2024 (N. 440/2022 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Udine in data 16.07.2024 e non notificata
In punto: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Per parte appellante
1 In via principale:
In accoglimento del motivo di appello sub punto 1 del presente atto accertata la violazione e erronea applicazione degli artt. degli artt. 1 e 2 L. 241/90, dell'art. 24 e dell'art. 97 Cost, sotto il profilo della inosservanza del termine stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo e per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, dichiarare l'illegittimità dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione, totale riforma e l'accertamento della insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria in capo all' CP_2
1 In via principale:
2 In accoglimento del motivo di appello sub punto 2 del presente atto rimettere dinanzi alla
Consulta la questione di legittimità costituzionale della L. 689/1981, per violazione dell'art. 97 e dell'art. 24 Cost., nella parte in cui omette di indicare il termine entro cui deve concludersi il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa.
3 In via principale.
4 In accoglimento del motivo di appello sub punto 3 del presente atto, accertata la violazione e erronea applicazione dell'art. 28 L. 689/81 sotto il profilo della intervenuta prescrizione del diritto della pubblica amministrazione procedente a riscuotere le somme dovute, e per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, dichiarare l'illegittimità dell'impugnata sentenza, con ogni conseguente statuizione, totale riforma della stessa, l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta in primo grado e l'accertamento della insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria in capo all' CP_2
5 In via principale.
6 In accoglimento del motivo di appello sub punto 4 del presente atto, accertata la violazione e erronea applicazione dell'art. 14 l. 689/1981 sotto il profilo della violazione del termine per la contestazione della violazione, il riconoscimento da parte dell'amministrazione resistente dell'applicazione dell'art. 14 L. 689/1981 e, in ogni caso, la sua rilevabilità d'ufficio, dichiarare l'illegittimità dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione, totale riforma della stessa,
l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta in primo grado e l'accertamento della insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria in capo all' CP_4
7 In via principale.
[...]
8 In accoglimento del motivo di appello sub punto 5 del presente atto, accertata l'omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/90, sotto il profilo dell'omesso accertamento della insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento amministrativo opposto in primo grado dichiarare l'illegittimità dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione, totale riforma della stessa, l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta in primo grado e l'accertamento della insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria in capo all' CP_2
9 In via principale.
In accoglimento del motivo di appello sub punto 6 del presente atto, accertata la violazione e erronea applicazione dell'art. 2, comma 1 bis D.l. 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11.11.1983 n. 638, nonché omessa pronuncia sotto il profilo dell'omesso accertamento della infondatezza ma della stessa, l'annullamento della ordinanza ingiunzione e accertamento di CP_ insussistenza della pretesa creditoria di
10 In via subordinata. In accoglimento del motivo di appello sub punto 7 del presente atto, accertata la omessa pronuncia sotto il profilo della erronea determinazione/quantificazione della sanzione, dichiarare l'illegittimità dell'impugnata sentenza sul punto con ogni conseguente statuizione.
11. In via subordinata In accoglimento del motivo di appello sub punto 8 del presente atto accertata l'erronea liquidazione delle spese, disporsi la compensazione delle spese di lite del procedimento di primo grado.
In via istruttoria subordinata.
Nella sola denegata ipotesi la Corte di Appello adita non ritenga già compiutamente istruita la vertenza in forza degli atti e documenti di causa presenti nel fascicolo di primo grado, disporre l'ammissione delle istanze istruttorie come capitolate sub punto 9 del presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CNA, per entrambi i gradi di giudizio come per legge
Per parte appellata: rigettare l'appello.
Spese e compensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
quale legale rappresentante della avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 000152543 notificata in data 3.06.22 con cui l'ente applicava le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali nell'anno 2015.
Il giudice, rigettata l'eccezione di inosservanza del termine procedimentale di cui all'art. 2 della legge
241/90 in ragione della specialità della disciplina delle sanzioni amministrative soggette al regime di cui all'art. 689/81 che non contemplava un termine per la conclusione del procedimento ma soltanto il termine prescrizionale di cui all'art. 28 legge 689/81, evidenziava come il termine de quo fosse stato interrotto con la notifica del verbale di accertamento ispettivo notificato in data 5 luglio 2017 e in via ulteriore con la notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Il tribunale osservava che la lamentata mancanza di motivazione non aveva rilevanza nel sistema cognitorio in cui il giudice è tenuto a verificare la fondatezza nel merito della pretesa azionata dall'ente previdenziale. CP_ Quanto al merito il giudice rilevava che l' aveva provato l'inadempimento da parte della società che aveva provveduto al pagamento delle ritenute previdenziali rilevate dagli ispettori in data
CP_ 20.10.17 e dunque oltre il termine di 3 mesi assegnato dall' rigettava altresì l'eccezione di tardività di cui all'art. 14 legge 689/81 poiché sollevata dall'opponente soltanto con le note di discussione, qualificando l' eccezione come propria, non rilevabile d'ufficio e quindi inammissibile.
In via ulteriore rigettava l'eccezione di sproporzione della sanzione evidenziando che l'importo era stato ridotto ex art. 23 legge 48/23 in euro 6536,08 e che le omissioni contestate erano pari ad euro
3451,46.
Rigettava pertanto l'opposizione e condannava la parte al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la che in via cautelare instava anche per la Pt_1
sospensione della sentenza;
istanza rinunciata in corso di causa.
CP_ L' contestava l'impugnazione e si opponeva alla sospensione della sentenza.
3. La Corte di Appello di Trieste, preso atto della rinuncia alla istanza cautelare in udienza emetteva provvedimento di non luogo a provvedere.
Indi, all'esito della discussione orale, all'udienza dell'8 maggio 2025 ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante, ripercorsa la fase processuale precedente con il richiamo delle proprie doglianze e della pronuncia del giudice di primo grado, con il primo motivo contestava la decisione nel punto in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di violazione dei termini procedimentali di cui alla legge
241/1990, osservando che nel caso di specie a fronte di omessi versamenti risalenti agli anni
CP_ 2014/2015, l' aveva notificato la sanzione nel 2022 senza richiamare in alcun modo gli atti di accertamento intermedi.
Osservava infatti che il verbale notificato il 5.07.17 non era stato ritirato dalla e eccepiva che Pt_1
la mancanza di un termine per concludere il procedimento amministrativo era ingiustificato e contrario a principi di affidamento e certezza del diritto, come rilevato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale ( cfr. Corte Cost. 150/21).
Instava quindi perché fosse sollevata questione di costituzionalità in relazione agli artt. 18 e 28 legge
689/81 per violazione degli artt. 24, 97 Cost. e per contrarietà al principio euro-unitario di legittimo affidamento.
Con ulteriore motivo eccepiva l'erroneità della pronuncia nel punto in cui il giudice aveva ritenuto che il verbale di accertamento del 5 luglio 2017 costituisse un atto idoneo ad interrompere la prescrizione, nonostante si trattasse di omissioni relative al periodo 2014-2015, rilevabili dall'esame dell'archivio dell'istituto senza necessità di apposito accertamento.
Pertanto, in ragione dell'orientamento assunto dallo stesso tribunale in altre controversie, il termine per contestare l'addebito decorreva dal 6.2.16 ( data di entrata in vigore della legge n. 8/16 che aveva depenalizzato la fattispecie); termine ampiamente decorso all'epoca della notifica del 5.07.17 che era pertanto tardiva e non utile ad interrompere il termine prescrizionale di cui all'art. 28 legge 689/81. CP_ Osservava che la decadenza in cui era incorso l' ex art. 14 legge 689/81 e comunque la prescrizione, erano rilevabili d'ufficio trattandosi di materia previdenziale e quindi la pretesa creditoria era estinta all'epoca della notifica dell'ordinanza che- pertanto- doveva essere annullata dal
Collegio.
Con ulteriore motivo di appello contestava la ritenuta tardività della propria eccezione di cui all'art. 14 legge 689/81 trattandosi di materia contributiva e previdenziale;
assumeva che anche in ragione
CP_ della circolare n. 32/22 con cui l' evidenziava la necessità di rispettare l'art. 14 cit,, la contestazione tardiva avrebbe dovuto condurre all'archiviazione del procedimento senza emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Con altro motivo di appello contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva rigettato le doglianze per difetto di motivazione del provvedimento;
osservava che nel caso di specie, nonostante la tardività del pagamento intervenuto a pochi giorni dal termine trimestrale di cui al verbale ispettivo CP_ ( 20 ottobre 2017), l' aveva applicato una sanzione abnorme;
osservava che in ogni caso la parte aveva pagato un importo superiore a quanto indicato in diffida e che il ritardo era dipeso dal fatto che la confidava nella sospensione dei termini durante il periodo feriale. Pt_1
Contestava anche il rigetto del motivo di sproporzione con cui l'opponente aveva chiesto al giudice
CP_ la rideterminazione della sanzione tenuto conto anche del fatto che la riduzione operata dall' era superiore ai minimi edittali.
Con ultimo motivo contestava la sentenza in punto spese invocando il diritto alla compensazione in ragione della rideterminazione della sanzione e della peculiarità della vicenda;
contestava da ultimo la violazione di art. 152 disp. Att. C.p.c. per la determinazione delle spese di lite.
CP_
5. L' ha contrastato l'impugnazione rilevando che anche la giurisprudenza più recente ( cfr. Cass.
2257/25) aveva confermato l'inapplicabilità dei termini di cui alla legge n. 241/90 ( peraltro termini non perentori ed elevati da ultimo a 90 giorni), in ragione della specialità delle disposizioni di cui alla legge 689/81.
Instava quindi per il rigetto del motivo ed anche dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla parte appellante delle norme di cui agli artt. 18 e 28 legge 689/81.
Contestava l'eccezione di prescrizione in ragione della notifica del verbale di accertamento del
5.07.17 cui era seguita, nel termine quinquennale, la notifica dell'ordinanza ingiunzione..
Contestava l'eccezione sollevata ex art. 14 legge 689/81 in ragione della sua tardività e natura di eccezione propria come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Analogamente contrastava il motivo sul difetto di motivazione in ragione della legittimità della motivazione per relationem.
Nel merito evidenziava che la in primo grado non aveva contestato l'omesso versamento Pt_1
previdenziale ma soltanto di aver corrisposto tardivamente rispetto a quanto intimato nel verbale di accertamento, le ritenute previdenziali. Pertanto le questioni sollevate in appello in merito all'onere
CP_ per l' di provare il versamento delle retribuzioni ai lavoratori, erano nuove e inammissibili.
In via subordinata instava per la esibizione dei modelli Uniemens da cui risultava provato che la aveva trattenuto le quote contributive dei lavoratori senza versarle all'istituto. Pt_1
CP_ Sulla rideterminazione della sanzione rilevava che in primo grado l' aveva rideterminato sanzione in misura di poco superiore al minimo ( pari ad una volta e mezzo dell'importo omesso che era pari ad euro 3451,46, e quindi euro 5177,40); invocava la gravità della condotta desumibile dalla ripetizione della condotta per più mensilità e la circostanza che nel corso del giudizio di primo grado CP_ l' avesse offerto alla parte di pagare la sanzione in misura ridotta per euro 3268,04, ma ciò nonostante l'attrice non aveva corrisposto alcunché, insistendo per la riduzione giudiziale della sanzione.
Per le medesime ragioni contestava l'invocata compensazione delle spese di lite.
6. Il proposto appello va rigettato per le assorbenti ragioni che seguono.
CP_ I fatti di causa controversi attengono all'ordinanza ingiunzione emessa dall' della sede di Udine alla quale legale rappresentante della , per la Pt_1 Controparte_1 violazione dell'art. 2 comma 1bis del DL 463/83, convertito con modificazioni dalla legge 638/83 per omesso versamento delle ritenute previdenziali entro la soglia di 10.000,00 euro.
CP_ A fronte di tale omissione l' ordinava all'interessata il pagamento di una sanzione di euro
24.500,00 con riferimento alla annualità del 2015 ( cfr. doc. 1 parte opponente in primo grado).
L'opponente confermava che l'ordinanza le era stata notificata in data 3 giugno 2022; nel provvedimento impugnato l'istituto previdenziale dava atto dell'accertamento ispettivo pregresso del
5.07.17 con cui era stato contestato alla l'omesso versamento delle ritenute previdenziali dei Pt_1
dipendenti per gli anni 2014-2015 per un importo pari ad euro 3451,46 ( cfr. docc. 1,2, parte convenuta in primo grado) e la parte era stata invitata ad effettuare il pagamento nel termine di tre mesi dalla notifica.
CP_ A fronte della mancata corresponsione da parte della nel termine assegnato, l' notificava Pt_1
l'ordinanza per cui è causa con cui le ordinava di pagare l'importo sanzionatorio di euro 24500,60.
Nel corso del giudizio, come evidenziato anche dal primo giudice nella sentenza impugnata, l'istituto previdenziale, in applicazione delle sopravvenute modifiche normative che avevano ridotto le sanzioni per le violazioni contestate, rideterminava da ultimo la sanzione richiesta nella minor somma di euro 6.536,08, con possibilità per l'interessata, di estinguere il giudizio in applicazione dell'articolo
9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, con il pagamento in misura ridotta di €
3.268,04, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
7. Il primo giudice ha rigettato l'opposizione con le seguenti motivazioni:”
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento. Va, in primo luogo, osservato che la questione dell'assenza di un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è stata anche di recente affrontata dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, la quale ha chiarito che: “in tema di sanzioni amministrative… trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente” (Cass. ord. 103478/24). In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del
1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del
2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. sent. 21706/18 e nello stesso senso 31239/21
e n. 29404/22). Deve, pertanto, essere rigettata la prima delle eccezioni svolte dalla difesa attorea e non sussistono i presupposti per rimettere nuovamente la questione alla Corte Costituzionale, attesi gli ultimi arresti della Cassazione sul punto.
5. Quanto all'eccezione di prescrizione di cui all'art.
28 della L. n. 689/81, basterà osservare che tra la notifica del verbale di accertamento del 5 luglio
2017, avente pacifica valenza interruttiva del decorso del termine di prescrizione (cfr. Cass.
24858/22 “Il verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive, ritualmente notificato, vale
a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell'art. 2943 c.c., interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute”), e la notifica dell'ordinanza ingiunzione del
3 giugno 2022 sono decorsi meno di 5 anni.
6. Quanto alla questione concernente la lamentata carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, va sottolineato che attraverso l'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario di cognizione, sul fondamento della pretesa punitiva esercitata dall'amministrazione, nel quale il giudice è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'opponente, la quale va dimostrata in giudizio mediante un'inversione dell'onere probatorio, inversione che accolla alla Amministrazione
l'onere di fornire la prova della fondatezza degli addebiti e della responsabilità del contravventore ingiunto. Posto, quindi, che oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (Cass. 7.3.2007, n. 5277; Cass. 20.8.1997, n. 7779) e che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, i vizi di motivazione dell'atto opposto così come in genere i vizi di procedura, non determinano la nullità del provvedimento (Cass 21.5.2018, n. 12503; Cass SS UU 28.01.2010, n. 1786). Irrilevanti, pertanto, appaiono le doglianze di parte ricorrente relative alla pretesa carenza di adeguata motivazione, considerato il potere del Giudice investito dell'opposizione di valutare tutte le deduzioni difensive, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
7. Passando, quindi, ad esaminare il merito della vicenda, dalla documentazione agli atti (doc. 3 di parte ricorrente) emerge che la parte debitrice ha provveduto ai pagamenti delle ritenute omesse soltanto in data 20.10.17 e quindi oltre il termine di tre mesi che le era stato assegnato con il verbale di accertamento, notificato il 05.07.17, sicchè come espressamente ivi indicato “Se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa”, come poi effettivamente è accaduto.
8. Ancora va evidenziato che solo nelle note conclusive, per la prima volta, la difesa attorea ha espressamente eccepito la violazione dell'art. 14 della L. n. 689/81, sostenendo che si tratterebbe comunque di questione rilevabile d'ufficio. Tale allegazione è, tuttavia, destituita di giuridico fondamento poiché “Nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.)” (cfr. Cass. sent. n. 1056/22). Trattandosi, dunque, di eccezione tardiva la stessa non può essere presa in considerazione.”( cfr. sentenza impugnata).
8. In appello, con articolati motivi che possono essere esaminati in modo congiunto in quanto connessi, l'appellante ha riproposto le questioni già esaminate dal tribunale di Udine, rilevando come sostanzialmente l'accertamento del 2017 – rispetto ad omissioni commesse negli anni 2014-2015- era tardivo e ledeva il principio dell'affidamento incolpevole dell'assicurato che- peraltro- nel caso di CP_ specie aveva corrisposto all' le ritenute previdenziali contestate anche se oltre il termine di tre mesi assegnato dagli ispettori con il verbale di accertamento.
L'opponente non ha contestato la ricezione del verbale- ritirato in ritardo dalla perché periodo Pt_1
estivo- né il pagamento tardivo;
nella sostanza ha contestato la violazione di termini procedimentali tipici dei provvedimenti amministrativi per l'emissione dell'atto da parte di una pubblica amministrazione, considerato che l'ordinanza era stata emessa con riferimento a condotte poste in essere sette anni prima.
9.Motivi del tutto infondati alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata anche dal primo giudice e condivisa dal Collegio per l'autorevolezza della fonte, che nell'esaminare le questioni sollevate in termini di applicabilità delle norme di durata del procedimento amministrativo al fine di ritenere soggetta anche l'ordinanza ingiunzione ai termini decadenziali di emissione, ha osservato quanto segue:”. Infatti, è da considerarsi ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. SU n. 9591/2006, seguita, tra le tante, da Cass. 8763/2010, Cass. n.
4363/2015 e Cass. n. 31239/2021) in principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione, non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi
i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. Ne consegue che è applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (v., ad es., Cass. n. 17526/2009 e Cass. n. 21706/2018).
“( cfr. da ultimo Cass. 2025 n. 2257)
Né si pone un problema di rilevanza costituzionale ritenuto che la specialità delle disposizioni di cui alla legge 689/81, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite civili ( cfr. Cass. sez. U. 9591/06), delinea un sistema proprio di termini, anche a tutela dell'incolpato, che è incompatibile con l'osservanza di quelli procedimentali invocati dalla che, peraltro, non hanno Pt_1
natura perentoria.
10. Nel caso di specie la prescrizione di cui all'art. 28 legge 689/81 è stata validamente interrotta dal verbale ispettivo del 5.07.17 che - come provato in causa dall' era stato ricevuto CP_2 CP_5 dall'interessata.
Vero che nel caso di specie le violazioni contestate- consistenti nell'omesso versamento delle ritenute contributive con riferimento alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel 2015- non necessitavano
CP_ di accertamento ispettivo, trattandosi di condotte rilevabili immediatamente dall' con un esame dei propri archivi. Tuttavia questa circostanza al più avrebbe assunto rilevanza ai sensi dell'art. 14 legge 689/81 in termini di tardività della contestazione e non rispetto alla prescrizione.
CP_ Il verbale di accertamento come atto dell' con il quale l'istituto aveva chiesto alla VE di pagare le sanzioni, era un valido atto interruttivo della prescrizione ( cfr. Cass. 19143/17); pertanto le contestazioni sollevate in merito dalla parte appellante sono infondate ritenuto che a fronte della notifica del verbale del 5.07.17, non è controverso in giudizio che l'ordinanza sia stata notificata in data 3 giugno 2022, con ulteriore interruzione del termine di prescrizione di cui all'art. 28 legge
689/81.
11. Residua la questione dell'eccepita violazione dell'art. 14 legge 689/81 ritenuto che, anche secondo la giurisprudenza più recente, in presenza di illeciti depenalizzati come quello per cui è causa CP_ ex art. 3 comma 6 decreto legislativo n. 8/2016, è onere dell' provare il rispetto del termine di contestazione di 90 giorni rispetto all'accertamento del fatto ( cfr. in tema Cass. 7641/25).
Nel caso di specie- per quanto rilevato nel punto motivazionale che precede- si concorda con CP_ l'opponente che l' non aveva necessità di ulteriori approfondimenti istruttori per contestare la condotta omissiva della e quindi il termine decorreva dal 6.2.16 ovvero dalla data di entrata Pt_1
in vigore del decreto legislativo n. 8/2016 ( cfr. art. 9 comma 4 decreto legislativo n. 8/16). Pertanto la notifica del verbale- rispetto a questa interpretazione- sarebbe stata realizzata oltre il termine decadenziale citato.
Tuttavia il motivo di appello della è inammissibile: la decadenza, come rilevato dal tribunale Pt_1 di prime cure, ai sensi dell'art. 2968 cc e dell'art. 2969 c.c. non è rilevabile d'ufficio ma è soggetta alla eccezione di parte, non ponendosi qualificare questa decadenza di cui alla legge 689/81, come un requisito per la proponibilità della domanda, al pari di quanto previsto in materia previdenziale ex art.47 DPR 639/70.
Infatti il rilievo della decadenza da parte dell'opponente produce l'effetto dell'estinzione della sanzione opposta;
pertanto era onere della parte ricorrente azionarla come motivo specifico di opposizione.
Per contro nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa appellante, l'eccezione era stata sollevata dalla soltanto con le note di discussione e quindi tardivamente. Pt_1
L'opposizione de qua- ex legge 150/01- introduce infatti un ordinario giudizio di cognizione fondato sul principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c.; costituisce una eccezione propria e non è rilevabile d'ufficio ( in tema Cass. civ. ordinanza n. 1056/22; Corte Appello Firenze n. 195-2024 CP_ dimessa da in appello).
12. Analogamente va rigettato il motivo di appello del difetto di motivazione;
l'ordinanza era congruamente motivata con il richiamo al verbale di accertamento del 2017: nel provvedimento erano indicate le norme violate, il periodo di riferimento e le modalità di applicazione della sanzione ( sulla sinteticità vedi anche Cass. 16316/20); pertanto anche i rilievi sollevati dall'opponente in merito al mancato rispetto dell'obbligo motivazione non hanno pregio tenuto conto che la parte non si era neppure avvalsa della facoltà di presentare scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 legge 689/81. Le ampie difese spiegate in primo grado dalla consentono di rigettare ulteriormente le Pt_1 doglianze dell'appellante in merito.
13. Analogamente va rigettata la questione della mancata prova del versamento delle retribuzioni da
CP_ parte dell' trattasi di contestazione nuova, non sollevata in primo grado e quindi inammissibile per le note decadenze di cui all'art. 433 c.p.c..
14. Rispetto alla censura di difetto di congruità della sanzione e alla sua entità (sanzione che, come
CP_ riconosciuto anche dall' nella memoria di costituzione è di poco superiore al minimo edittale), questa Corte osserva che la condotta tenuta dalla nel corso del processo è significativa della Pt_1
gravità e della volontà della parte di non rispettare gli obblighi normativi.
CP_ L' infatti, dopo aver ridotto la sanzione da 24.500.00 euro iniziali a euro 6536,08, aveva offerto alla con istanze di rinvio accolte anche dal primo giudice ( cfr. verbali primo grado), di Pt_1
estinguere il giudizio corrispondendo la minor somma -del tutto al di sotto dei limiti edittali- di euro
3268,04, ma la non ha accettato questa proposta. Né rileva in merito il pagamento tardivo dei Pt_1
versamenti previdenziali che pacificamente la parte ha realizzato oltre il termine di tre mesi assegnato
CP_ dall'
Pertanto tenuto conto dell'elemento soggettivo, della gravità delle violazioni che sono state ripetute nel tempo, nei confronti dei dipendenti cui la ha trattenuto le ritenute previdenziali senza Pt_1
CP_ alcuna corresponsione all' la sanzione appare congrua e rispettosa dei criteri legali con conseguente rigetto del motivo di appello.
15. Residua da ultimo l'esame della censura relativa al capo delle spese che parte appellante ha lamentato non essere state compensate ed essere state liquidate in violazione della norma di cui all'art. 152 disp. Att.c.p.c.
Censura infondata: la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice che non è stata efficacemente censurata nel caso di specie ritenuto che la parte opponente era comunque soccombente rispetto alla sanzione che è stata ridotta non per fondatezza dei motivi proposti, ma per intervento sopravvenuto retroattivo del legislatore.
Rispetto alla entità della liquidazione il Collegio osserva che la norma di cui all'art. 152 disp. Att.
C.p.c. è norma speciale, che si applica esclusivamente ai giudizi in materia previdenziale e assistenziale e non in materia di sanzioni per violazioni legali ( tanto più in ipotesi di fattispecie penali successivamente depenalizzate).
Pertanto anche questa doglianza va rigettata siccome infondata.
16. All'esito del giudizio l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di questo grado di giudizio, liquidate in ragione del valore della controversia ( fascia 5200-
26000), sono poste a carico dell'appellante soccombente tenuto conto anche dell'assenza di fase istruttoria e del contenuto degli atti in cui le parti hanno riproposto le argomentazioni già svolte in primo grado.
Il Collegio dà atto che sussistono a carico della i presupposti processuali per il versamento Pt_1 dell'ulteriore contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che liquida in euro 2500,00 per CP_2
compensi, oltre a rimborso spese generali come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Andrea Doardo Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025
Da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Val di Gorto, 100 C.F. , in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante C.F._1
pro tempore di con sede legale in 33028 Tolmezzo Controparte_1
(UD) Via Clemente Lequio 3/B, - C.F. e P.IVA PEC. P.IVA_1 Email_1
nonché di socio accomandatario della predetta società, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Vincenzo Cinque (C.F. , pec. C.F._2
fax: 0432 202435) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Email_2
Professionale del medesimo in 33100 Udine, Via Gorghi, 15. appellante
Contro
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, Controparte_2
24, (C.F. ) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_2 e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Iero (c.f.
e Paolo Bonetti (c.f. ) dell'Avvocatura dell'Istituto, C.F._3 C.F._4 giusta procura ad lites in atti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione regionale Friuli Venezia Giulia, in Trieste, Via Cesare Battisti, 10d. PEC: CP_3
t Email_3
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appellato
appello avverso la sentenza n. 241/2024 (N. 440/2022 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Udine in data 16.07.2024 e non notificata
In punto: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Per parte appellante
1 In via principale:
In accoglimento del motivo di appello sub punto 1 del presente atto accertata la violazione e erronea applicazione degli artt. degli artt. 1 e 2 L. 241/90, dell'art. 24 e dell'art. 97 Cost, sotto il profilo della inosservanza del termine stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo e per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, dichiarare l'illegittimità dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione, totale riforma e l'accertamento della insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria in capo all' CP_2
1 In via principale:
2 In accoglimento del motivo di appello sub punto 2 del presente atto rimettere dinanzi alla
Consulta la questione di legittimità costituzionale della L. 689/1981, per violazione dell'art. 97 e dell'art. 24 Cost., nella parte in cui omette di indicare il termine entro cui deve concludersi il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa.
3 In via principale.
4 In accoglimento del motivo di appello sub punto 3 del presente atto, accertata la violazione e erronea applicazione dell'art. 28 L. 689/81 sotto il profilo della intervenuta prescrizione del diritto della pubblica amministrazione procedente a riscuotere le somme dovute, e per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, dichiarare l'illegittimità dell'impugnata sentenza, con ogni conseguente statuizione, totale riforma della stessa, l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta in primo grado e l'accertamento della insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria in capo all' CP_2
5 In via principale.
6 In accoglimento del motivo di appello sub punto 4 del presente atto, accertata la violazione e erronea applicazione dell'art. 14 l. 689/1981 sotto il profilo della violazione del termine per la contestazione della violazione, il riconoscimento da parte dell'amministrazione resistente dell'applicazione dell'art. 14 L. 689/1981 e, in ogni caso, la sua rilevabilità d'ufficio, dichiarare l'illegittimità dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione, totale riforma della stessa,
l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta in primo grado e l'accertamento della insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria in capo all' CP_4
7 In via principale.
[...]
8 In accoglimento del motivo di appello sub punto 5 del presente atto, accertata l'omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/90, sotto il profilo dell'omesso accertamento della insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento amministrativo opposto in primo grado dichiarare l'illegittimità dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione, totale riforma della stessa, l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta in primo grado e l'accertamento della insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria in capo all' CP_2
9 In via principale.
In accoglimento del motivo di appello sub punto 6 del presente atto, accertata la violazione e erronea applicazione dell'art. 2, comma 1 bis D.l. 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11.11.1983 n. 638, nonché omessa pronuncia sotto il profilo dell'omesso accertamento della infondatezza ma della stessa, l'annullamento della ordinanza ingiunzione e accertamento di CP_ insussistenza della pretesa creditoria di
10 In via subordinata. In accoglimento del motivo di appello sub punto 7 del presente atto, accertata la omessa pronuncia sotto il profilo della erronea determinazione/quantificazione della sanzione, dichiarare l'illegittimità dell'impugnata sentenza sul punto con ogni conseguente statuizione.
11. In via subordinata In accoglimento del motivo di appello sub punto 8 del presente atto accertata l'erronea liquidazione delle spese, disporsi la compensazione delle spese di lite del procedimento di primo grado.
In via istruttoria subordinata.
Nella sola denegata ipotesi la Corte di Appello adita non ritenga già compiutamente istruita la vertenza in forza degli atti e documenti di causa presenti nel fascicolo di primo grado, disporre l'ammissione delle istanze istruttorie come capitolate sub punto 9 del presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CNA, per entrambi i gradi di giudizio come per legge
Per parte appellata: rigettare l'appello.
Spese e compensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
quale legale rappresentante della avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 000152543 notificata in data 3.06.22 con cui l'ente applicava le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali nell'anno 2015.
Il giudice, rigettata l'eccezione di inosservanza del termine procedimentale di cui all'art. 2 della legge
241/90 in ragione della specialità della disciplina delle sanzioni amministrative soggette al regime di cui all'art. 689/81 che non contemplava un termine per la conclusione del procedimento ma soltanto il termine prescrizionale di cui all'art. 28 legge 689/81, evidenziava come il termine de quo fosse stato interrotto con la notifica del verbale di accertamento ispettivo notificato in data 5 luglio 2017 e in via ulteriore con la notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Il tribunale osservava che la lamentata mancanza di motivazione non aveva rilevanza nel sistema cognitorio in cui il giudice è tenuto a verificare la fondatezza nel merito della pretesa azionata dall'ente previdenziale. CP_ Quanto al merito il giudice rilevava che l' aveva provato l'inadempimento da parte della società che aveva provveduto al pagamento delle ritenute previdenziali rilevate dagli ispettori in data
CP_ 20.10.17 e dunque oltre il termine di 3 mesi assegnato dall' rigettava altresì l'eccezione di tardività di cui all'art. 14 legge 689/81 poiché sollevata dall'opponente soltanto con le note di discussione, qualificando l' eccezione come propria, non rilevabile d'ufficio e quindi inammissibile.
In via ulteriore rigettava l'eccezione di sproporzione della sanzione evidenziando che l'importo era stato ridotto ex art. 23 legge 48/23 in euro 6536,08 e che le omissioni contestate erano pari ad euro
3451,46.
Rigettava pertanto l'opposizione e condannava la parte al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la che in via cautelare instava anche per la Pt_1
sospensione della sentenza;
istanza rinunciata in corso di causa.
CP_ L' contestava l'impugnazione e si opponeva alla sospensione della sentenza.
3. La Corte di Appello di Trieste, preso atto della rinuncia alla istanza cautelare in udienza emetteva provvedimento di non luogo a provvedere.
Indi, all'esito della discussione orale, all'udienza dell'8 maggio 2025 ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante, ripercorsa la fase processuale precedente con il richiamo delle proprie doglianze e della pronuncia del giudice di primo grado, con il primo motivo contestava la decisione nel punto in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di violazione dei termini procedimentali di cui alla legge
241/1990, osservando che nel caso di specie a fronte di omessi versamenti risalenti agli anni
CP_ 2014/2015, l' aveva notificato la sanzione nel 2022 senza richiamare in alcun modo gli atti di accertamento intermedi.
Osservava infatti che il verbale notificato il 5.07.17 non era stato ritirato dalla e eccepiva che Pt_1
la mancanza di un termine per concludere il procedimento amministrativo era ingiustificato e contrario a principi di affidamento e certezza del diritto, come rilevato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale ( cfr. Corte Cost. 150/21).
Instava quindi perché fosse sollevata questione di costituzionalità in relazione agli artt. 18 e 28 legge
689/81 per violazione degli artt. 24, 97 Cost. e per contrarietà al principio euro-unitario di legittimo affidamento.
Con ulteriore motivo eccepiva l'erroneità della pronuncia nel punto in cui il giudice aveva ritenuto che il verbale di accertamento del 5 luglio 2017 costituisse un atto idoneo ad interrompere la prescrizione, nonostante si trattasse di omissioni relative al periodo 2014-2015, rilevabili dall'esame dell'archivio dell'istituto senza necessità di apposito accertamento.
Pertanto, in ragione dell'orientamento assunto dallo stesso tribunale in altre controversie, il termine per contestare l'addebito decorreva dal 6.2.16 ( data di entrata in vigore della legge n. 8/16 che aveva depenalizzato la fattispecie); termine ampiamente decorso all'epoca della notifica del 5.07.17 che era pertanto tardiva e non utile ad interrompere il termine prescrizionale di cui all'art. 28 legge 689/81. CP_ Osservava che la decadenza in cui era incorso l' ex art. 14 legge 689/81 e comunque la prescrizione, erano rilevabili d'ufficio trattandosi di materia previdenziale e quindi la pretesa creditoria era estinta all'epoca della notifica dell'ordinanza che- pertanto- doveva essere annullata dal
Collegio.
Con ulteriore motivo di appello contestava la ritenuta tardività della propria eccezione di cui all'art. 14 legge 689/81 trattandosi di materia contributiva e previdenziale;
assumeva che anche in ragione
CP_ della circolare n. 32/22 con cui l' evidenziava la necessità di rispettare l'art. 14 cit,, la contestazione tardiva avrebbe dovuto condurre all'archiviazione del procedimento senza emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Con altro motivo di appello contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva rigettato le doglianze per difetto di motivazione del provvedimento;
osservava che nel caso di specie, nonostante la tardività del pagamento intervenuto a pochi giorni dal termine trimestrale di cui al verbale ispettivo CP_ ( 20 ottobre 2017), l' aveva applicato una sanzione abnorme;
osservava che in ogni caso la parte aveva pagato un importo superiore a quanto indicato in diffida e che il ritardo era dipeso dal fatto che la confidava nella sospensione dei termini durante il periodo feriale. Pt_1
Contestava anche il rigetto del motivo di sproporzione con cui l'opponente aveva chiesto al giudice
CP_ la rideterminazione della sanzione tenuto conto anche del fatto che la riduzione operata dall' era superiore ai minimi edittali.
Con ultimo motivo contestava la sentenza in punto spese invocando il diritto alla compensazione in ragione della rideterminazione della sanzione e della peculiarità della vicenda;
contestava da ultimo la violazione di art. 152 disp. Att. C.p.c. per la determinazione delle spese di lite.
CP_
5. L' ha contrastato l'impugnazione rilevando che anche la giurisprudenza più recente ( cfr. Cass.
2257/25) aveva confermato l'inapplicabilità dei termini di cui alla legge n. 241/90 ( peraltro termini non perentori ed elevati da ultimo a 90 giorni), in ragione della specialità delle disposizioni di cui alla legge 689/81.
Instava quindi per il rigetto del motivo ed anche dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla parte appellante delle norme di cui agli artt. 18 e 28 legge 689/81.
Contestava l'eccezione di prescrizione in ragione della notifica del verbale di accertamento del
5.07.17 cui era seguita, nel termine quinquennale, la notifica dell'ordinanza ingiunzione..
Contestava l'eccezione sollevata ex art. 14 legge 689/81 in ragione della sua tardività e natura di eccezione propria come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Analogamente contrastava il motivo sul difetto di motivazione in ragione della legittimità della motivazione per relationem.
Nel merito evidenziava che la in primo grado non aveva contestato l'omesso versamento Pt_1
previdenziale ma soltanto di aver corrisposto tardivamente rispetto a quanto intimato nel verbale di accertamento, le ritenute previdenziali. Pertanto le questioni sollevate in appello in merito all'onere
CP_ per l' di provare il versamento delle retribuzioni ai lavoratori, erano nuove e inammissibili.
In via subordinata instava per la esibizione dei modelli Uniemens da cui risultava provato che la aveva trattenuto le quote contributive dei lavoratori senza versarle all'istituto. Pt_1
CP_ Sulla rideterminazione della sanzione rilevava che in primo grado l' aveva rideterminato sanzione in misura di poco superiore al minimo ( pari ad una volta e mezzo dell'importo omesso che era pari ad euro 3451,46, e quindi euro 5177,40); invocava la gravità della condotta desumibile dalla ripetizione della condotta per più mensilità e la circostanza che nel corso del giudizio di primo grado CP_ l' avesse offerto alla parte di pagare la sanzione in misura ridotta per euro 3268,04, ma ciò nonostante l'attrice non aveva corrisposto alcunché, insistendo per la riduzione giudiziale della sanzione.
Per le medesime ragioni contestava l'invocata compensazione delle spese di lite.
6. Il proposto appello va rigettato per le assorbenti ragioni che seguono.
CP_ I fatti di causa controversi attengono all'ordinanza ingiunzione emessa dall' della sede di Udine alla quale legale rappresentante della , per la Pt_1 Controparte_1 violazione dell'art. 2 comma 1bis del DL 463/83, convertito con modificazioni dalla legge 638/83 per omesso versamento delle ritenute previdenziali entro la soglia di 10.000,00 euro.
CP_ A fronte di tale omissione l' ordinava all'interessata il pagamento di una sanzione di euro
24.500,00 con riferimento alla annualità del 2015 ( cfr. doc. 1 parte opponente in primo grado).
L'opponente confermava che l'ordinanza le era stata notificata in data 3 giugno 2022; nel provvedimento impugnato l'istituto previdenziale dava atto dell'accertamento ispettivo pregresso del
5.07.17 con cui era stato contestato alla l'omesso versamento delle ritenute previdenziali dei Pt_1
dipendenti per gli anni 2014-2015 per un importo pari ad euro 3451,46 ( cfr. docc. 1,2, parte convenuta in primo grado) e la parte era stata invitata ad effettuare il pagamento nel termine di tre mesi dalla notifica.
CP_ A fronte della mancata corresponsione da parte della nel termine assegnato, l' notificava Pt_1
l'ordinanza per cui è causa con cui le ordinava di pagare l'importo sanzionatorio di euro 24500,60.
Nel corso del giudizio, come evidenziato anche dal primo giudice nella sentenza impugnata, l'istituto previdenziale, in applicazione delle sopravvenute modifiche normative che avevano ridotto le sanzioni per le violazioni contestate, rideterminava da ultimo la sanzione richiesta nella minor somma di euro 6.536,08, con possibilità per l'interessata, di estinguere il giudizio in applicazione dell'articolo
9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, con il pagamento in misura ridotta di €
3.268,04, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
7. Il primo giudice ha rigettato l'opposizione con le seguenti motivazioni:”
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento. Va, in primo luogo, osservato che la questione dell'assenza di un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è stata anche di recente affrontata dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, la quale ha chiarito che: “in tema di sanzioni amministrative… trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente” (Cass. ord. 103478/24). In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del
1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del
2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. sent. 21706/18 e nello stesso senso 31239/21
e n. 29404/22). Deve, pertanto, essere rigettata la prima delle eccezioni svolte dalla difesa attorea e non sussistono i presupposti per rimettere nuovamente la questione alla Corte Costituzionale, attesi gli ultimi arresti della Cassazione sul punto.
5. Quanto all'eccezione di prescrizione di cui all'art.
28 della L. n. 689/81, basterà osservare che tra la notifica del verbale di accertamento del 5 luglio
2017, avente pacifica valenza interruttiva del decorso del termine di prescrizione (cfr. Cass.
24858/22 “Il verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive, ritualmente notificato, vale
a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell'art. 2943 c.c., interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute”), e la notifica dell'ordinanza ingiunzione del
3 giugno 2022 sono decorsi meno di 5 anni.
6. Quanto alla questione concernente la lamentata carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, va sottolineato che attraverso l'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario di cognizione, sul fondamento della pretesa punitiva esercitata dall'amministrazione, nel quale il giudice è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'opponente, la quale va dimostrata in giudizio mediante un'inversione dell'onere probatorio, inversione che accolla alla Amministrazione
l'onere di fornire la prova della fondatezza degli addebiti e della responsabilità del contravventore ingiunto. Posto, quindi, che oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (Cass. 7.3.2007, n. 5277; Cass. 20.8.1997, n. 7779) e che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, i vizi di motivazione dell'atto opposto così come in genere i vizi di procedura, non determinano la nullità del provvedimento (Cass 21.5.2018, n. 12503; Cass SS UU 28.01.2010, n. 1786). Irrilevanti, pertanto, appaiono le doglianze di parte ricorrente relative alla pretesa carenza di adeguata motivazione, considerato il potere del Giudice investito dell'opposizione di valutare tutte le deduzioni difensive, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
7. Passando, quindi, ad esaminare il merito della vicenda, dalla documentazione agli atti (doc. 3 di parte ricorrente) emerge che la parte debitrice ha provveduto ai pagamenti delle ritenute omesse soltanto in data 20.10.17 e quindi oltre il termine di tre mesi che le era stato assegnato con il verbale di accertamento, notificato il 05.07.17, sicchè come espressamente ivi indicato “Se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa”, come poi effettivamente è accaduto.
8. Ancora va evidenziato che solo nelle note conclusive, per la prima volta, la difesa attorea ha espressamente eccepito la violazione dell'art. 14 della L. n. 689/81, sostenendo che si tratterebbe comunque di questione rilevabile d'ufficio. Tale allegazione è, tuttavia, destituita di giuridico fondamento poiché “Nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.)” (cfr. Cass. sent. n. 1056/22). Trattandosi, dunque, di eccezione tardiva la stessa non può essere presa in considerazione.”( cfr. sentenza impugnata).
8. In appello, con articolati motivi che possono essere esaminati in modo congiunto in quanto connessi, l'appellante ha riproposto le questioni già esaminate dal tribunale di Udine, rilevando come sostanzialmente l'accertamento del 2017 – rispetto ad omissioni commesse negli anni 2014-2015- era tardivo e ledeva il principio dell'affidamento incolpevole dell'assicurato che- peraltro- nel caso di CP_ specie aveva corrisposto all' le ritenute previdenziali contestate anche se oltre il termine di tre mesi assegnato dagli ispettori con il verbale di accertamento.
L'opponente non ha contestato la ricezione del verbale- ritirato in ritardo dalla perché periodo Pt_1
estivo- né il pagamento tardivo;
nella sostanza ha contestato la violazione di termini procedimentali tipici dei provvedimenti amministrativi per l'emissione dell'atto da parte di una pubblica amministrazione, considerato che l'ordinanza era stata emessa con riferimento a condotte poste in essere sette anni prima.
9.Motivi del tutto infondati alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata anche dal primo giudice e condivisa dal Collegio per l'autorevolezza della fonte, che nell'esaminare le questioni sollevate in termini di applicabilità delle norme di durata del procedimento amministrativo al fine di ritenere soggetta anche l'ordinanza ingiunzione ai termini decadenziali di emissione, ha osservato quanto segue:”. Infatti, è da considerarsi ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. SU n. 9591/2006, seguita, tra le tante, da Cass. 8763/2010, Cass. n.
4363/2015 e Cass. n. 31239/2021) in principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione, non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi
i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. Ne consegue che è applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (v., ad es., Cass. n. 17526/2009 e Cass. n. 21706/2018).
“( cfr. da ultimo Cass. 2025 n. 2257)
Né si pone un problema di rilevanza costituzionale ritenuto che la specialità delle disposizioni di cui alla legge 689/81, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite civili ( cfr. Cass. sez. U. 9591/06), delinea un sistema proprio di termini, anche a tutela dell'incolpato, che è incompatibile con l'osservanza di quelli procedimentali invocati dalla che, peraltro, non hanno Pt_1
natura perentoria.
10. Nel caso di specie la prescrizione di cui all'art. 28 legge 689/81 è stata validamente interrotta dal verbale ispettivo del 5.07.17 che - come provato in causa dall' era stato ricevuto CP_2 CP_5 dall'interessata.
Vero che nel caso di specie le violazioni contestate- consistenti nell'omesso versamento delle ritenute contributive con riferimento alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel 2015- non necessitavano
CP_ di accertamento ispettivo, trattandosi di condotte rilevabili immediatamente dall' con un esame dei propri archivi. Tuttavia questa circostanza al più avrebbe assunto rilevanza ai sensi dell'art. 14 legge 689/81 in termini di tardività della contestazione e non rispetto alla prescrizione.
CP_ Il verbale di accertamento come atto dell' con il quale l'istituto aveva chiesto alla VE di pagare le sanzioni, era un valido atto interruttivo della prescrizione ( cfr. Cass. 19143/17); pertanto le contestazioni sollevate in merito dalla parte appellante sono infondate ritenuto che a fronte della notifica del verbale del 5.07.17, non è controverso in giudizio che l'ordinanza sia stata notificata in data 3 giugno 2022, con ulteriore interruzione del termine di prescrizione di cui all'art. 28 legge
689/81.
11. Residua la questione dell'eccepita violazione dell'art. 14 legge 689/81 ritenuto che, anche secondo la giurisprudenza più recente, in presenza di illeciti depenalizzati come quello per cui è causa CP_ ex art. 3 comma 6 decreto legislativo n. 8/2016, è onere dell' provare il rispetto del termine di contestazione di 90 giorni rispetto all'accertamento del fatto ( cfr. in tema Cass. 7641/25).
Nel caso di specie- per quanto rilevato nel punto motivazionale che precede- si concorda con CP_ l'opponente che l' non aveva necessità di ulteriori approfondimenti istruttori per contestare la condotta omissiva della e quindi il termine decorreva dal 6.2.16 ovvero dalla data di entrata Pt_1
in vigore del decreto legislativo n. 8/2016 ( cfr. art. 9 comma 4 decreto legislativo n. 8/16). Pertanto la notifica del verbale- rispetto a questa interpretazione- sarebbe stata realizzata oltre il termine decadenziale citato.
Tuttavia il motivo di appello della è inammissibile: la decadenza, come rilevato dal tribunale Pt_1 di prime cure, ai sensi dell'art. 2968 cc e dell'art. 2969 c.c. non è rilevabile d'ufficio ma è soggetta alla eccezione di parte, non ponendosi qualificare questa decadenza di cui alla legge 689/81, come un requisito per la proponibilità della domanda, al pari di quanto previsto in materia previdenziale ex art.47 DPR 639/70.
Infatti il rilievo della decadenza da parte dell'opponente produce l'effetto dell'estinzione della sanzione opposta;
pertanto era onere della parte ricorrente azionarla come motivo specifico di opposizione.
Per contro nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa appellante, l'eccezione era stata sollevata dalla soltanto con le note di discussione e quindi tardivamente. Pt_1
L'opposizione de qua- ex legge 150/01- introduce infatti un ordinario giudizio di cognizione fondato sul principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c.; costituisce una eccezione propria e non è rilevabile d'ufficio ( in tema Cass. civ. ordinanza n. 1056/22; Corte Appello Firenze n. 195-2024 CP_ dimessa da in appello).
12. Analogamente va rigettato il motivo di appello del difetto di motivazione;
l'ordinanza era congruamente motivata con il richiamo al verbale di accertamento del 2017: nel provvedimento erano indicate le norme violate, il periodo di riferimento e le modalità di applicazione della sanzione ( sulla sinteticità vedi anche Cass. 16316/20); pertanto anche i rilievi sollevati dall'opponente in merito al mancato rispetto dell'obbligo motivazione non hanno pregio tenuto conto che la parte non si era neppure avvalsa della facoltà di presentare scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 legge 689/81. Le ampie difese spiegate in primo grado dalla consentono di rigettare ulteriormente le Pt_1 doglianze dell'appellante in merito.
13. Analogamente va rigettata la questione della mancata prova del versamento delle retribuzioni da
CP_ parte dell' trattasi di contestazione nuova, non sollevata in primo grado e quindi inammissibile per le note decadenze di cui all'art. 433 c.p.c..
14. Rispetto alla censura di difetto di congruità della sanzione e alla sua entità (sanzione che, come
CP_ riconosciuto anche dall' nella memoria di costituzione è di poco superiore al minimo edittale), questa Corte osserva che la condotta tenuta dalla nel corso del processo è significativa della Pt_1
gravità e della volontà della parte di non rispettare gli obblighi normativi.
CP_ L' infatti, dopo aver ridotto la sanzione da 24.500.00 euro iniziali a euro 6536,08, aveva offerto alla con istanze di rinvio accolte anche dal primo giudice ( cfr. verbali primo grado), di Pt_1
estinguere il giudizio corrispondendo la minor somma -del tutto al di sotto dei limiti edittali- di euro
3268,04, ma la non ha accettato questa proposta. Né rileva in merito il pagamento tardivo dei Pt_1
versamenti previdenziali che pacificamente la parte ha realizzato oltre il termine di tre mesi assegnato
CP_ dall'
Pertanto tenuto conto dell'elemento soggettivo, della gravità delle violazioni che sono state ripetute nel tempo, nei confronti dei dipendenti cui la ha trattenuto le ritenute previdenziali senza Pt_1
CP_ alcuna corresponsione all' la sanzione appare congrua e rispettosa dei criteri legali con conseguente rigetto del motivo di appello.
15. Residua da ultimo l'esame della censura relativa al capo delle spese che parte appellante ha lamentato non essere state compensate ed essere state liquidate in violazione della norma di cui all'art. 152 disp. Att.c.p.c.
Censura infondata: la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice che non è stata efficacemente censurata nel caso di specie ritenuto che la parte opponente era comunque soccombente rispetto alla sanzione che è stata ridotta non per fondatezza dei motivi proposti, ma per intervento sopravvenuto retroattivo del legislatore.
Rispetto alla entità della liquidazione il Collegio osserva che la norma di cui all'art. 152 disp. Att.
C.p.c. è norma speciale, che si applica esclusivamente ai giudizi in materia previdenziale e assistenziale e non in materia di sanzioni per violazioni legali ( tanto più in ipotesi di fattispecie penali successivamente depenalizzate).
Pertanto anche questa doglianza va rigettata siccome infondata.
16. All'esito del giudizio l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di questo grado di giudizio, liquidate in ragione del valore della controversia ( fascia 5200-
26000), sono poste a carico dell'appellante soccombente tenuto conto anche dell'assenza di fase istruttoria e del contenuto degli atti in cui le parti hanno riproposto le argomentazioni già svolte in primo grado.
Il Collegio dà atto che sussistono a carico della i presupposti processuali per il versamento Pt_1 dell'ulteriore contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che liquida in euro 2500,00 per CP_2
compensi, oltre a rimborso spese generali come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù