Decreto cautelare 4 maggio 2022
Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2022
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/06/2025, n. 11577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11577 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11577/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04828/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4828 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Martinangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Piansano, via S. Lucia, 86;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Viterbo, prot. Uscita n. -OMISSIS- del 9.3.2022, notificato in pari data, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento del Questore di Viterbo (prot. -OMISSIS-. datato 3.06.2021 e notificato il 2.09.2021) che rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- del provvedimento di diniego all’accesso agli atti emesso dalla Prefettura di Viterbo prot. Uscita n. -OMISSIS- del 21.4.2022, notificato via pec in pari data;
- di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi e/o richiamati nei medesimi provvedimenti impugnati, in quanto lesivi degli interessi giuridici del ricorrente;
nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
della condotta osservata dalla Prefettura di Viterbo che, senza aver coinvolto fattivamente il ricorrente e richiesto integrazioni documentali utili a confutare i dubbi sul rilascio del permesso di soggiorno richiesto, dapprima rilasciava permessi di soggiorno per lavoro autonomo per ben otto anni consecutivi, poi mutava i propri intendimenti e illegittimamente negava il titolo di soggiorno domandato;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata
al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo richiesto dal ricorrente in data 21.6.2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe onde contestare il diniego dell’Amministrazione intimata sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata in data 21.6.2018;
- in vista dell’udienza la parte ricorrente ha depositato una nota in cui dà atto di aver ottenuto, in data 6.12.2024, un nuovo permesso di soggiorno per asilo dalla Questura di Viterbo, grazie al quale ha potuto essere assunto quale bracciante agricolo, con il che è venuto meno l’interesse alla trattazione della controversia;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come da dichiarazione agli atti di parte ricorrente;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, considerata la ridotta attività difensiva espletata dalla difesa erariale, limitatasi al mero deposito di documenti e relazioni dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.